35.2014.12
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3 novembre 2014Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.12
mm/DC
Lugano
3 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 dicembre 2013 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2 cerna
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 giugno 2003, __________,
nato nel 1977, dipendente della ditta __________ in qualità di IT-Supporter
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto
vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del
Comune di __________, riportando, secondo il rapporto di uscita 25 agosto 2003
del Dipartimento di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________, un grave
politrauma (cfr. doc. 38).
A causa di questo evento,
egli ha residuato una paresi completa del plesso brachiale a sinistra (cfr.
doc. 225).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 29 novembre 2007, l’amministrazione ha riconosciuto
all’assicurato una rendita d’invalidità del 30% a decorrere dal 1° aprile 2007,
nonchè un’indennità per menomazione all’integrità del 50% (cfr. doc. 245).
La decisione formale
appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.
Il grado d’invalidità del
30% è stato ancora confermato il 10 maggio 2010 (cfr. doc. 278) e il 31 maggio
2013 (cfr. doc. 284).
1.3. Nel corso del mese di luglio
2013, RI 1 ha informato l’CO 1 di aver nel frattempo cambiato datore di lavoro,
passando alle dipendenze della __________ in qualità di IT-Leiter con
compiti supplementari (cfr. doc. 286 e allegati).
1.4. Esperiti gli accertamenti
amministrativi del caso, con decisione formale del 12 dicembre 2013, l’Istituto
assicuratore ha ridotto al 17% la rendita d’invalidità in vigore a far tempo
dal 1° gennaio 2014 (cfr. doc. 289).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 290), in data 31 dicembre
2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
293).
1.5. Con tempestivo ricorso del 30
gennaio 2014, RI 1, rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto che, annullata
la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli
una rendita d’invalidità del 30% almeno, argomentando in particolare quanto
segue:
" (…).
Nella decisione della CO 1 del 12.12.2013 viene giustamente
fissato il salario da invalido del ricorrente di CHF 65'000.- all’anno. Il
salario da valido invece non è giusto. La CO 1 si riferisce ad una presa di
posizione della __________. Il ricorrente non è stato ascoltato debitamente
riguardo a questa presa di posizione della ditta __________. Infatti il
ricorrente oggi potrebbe percepire un salario da valido molto più alto che CHF
78'000.-. La CO 1 non ha chiarito quale salario da valido il ricorrente
potrebbe ottenere in modo generale nel mondo del lavoro come specialista senza
avere il braccio sinistro inutilizzabile a causa dell’incidente del 26 giugno
2003. Non basta chiedere alla __________ il salario da invalido del ricorrente
se costui sarebbe rimasto impiegato presso la __________. Infatti, senza
l’incidente del 26 giugno 2003 il ricorrente avrebbe avuto molte più
possibilità di fare carriera nel mondo del lavoro vista la continua
specializzazione del ricorrente prima e dopo l’incidente. Deve essere dunque
ritenuto che il ricorrente sicuramente oggi potrebbe ottenere un salario da
valido in un'altra ditta molto superiore a CHF 78'000.- senza avere il braccio
sinistro inutilizzabile. Al momento dell’incidente il ricorrente aveva 26 anni,
oggi ne ha 36. In questi dieci anni il ricorrente come valido avrebbe potuto
fare una carriera lavorativa ottenendo un salario molto superiore a quello che
ottiene oggi come invalido presso la ditta __________. Per questo motivo la
decisione della CO 1 del 12.12.2013 non è corretta. Il ricorrente dunque
tuttora subisce ancora al minimo una perdita di guadagno di 30%.”
In quella sede, il
ricorrente ha inoltre chiesto che al proprio ricorso venga concesso l’effetto
sospensivo (cfr. doc. I).
1.6. In data 17 febbraio 2014, l’ CO
1 ha presentato le proprie osservazioni sulla domanda d’effetto sospensivo del
ricorso (cfr. doc. III).
1.7. L’Istituto assicuratore
convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto nel merito con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. V).
1.8. In corso di causa,
l’assicurato si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni, ribadendo che, vista la sua ancor giovane età al momento
dell’infortunio e i corsi di specializzazione svolti prima e dopo questo
evento, egli avrebbe potuto avanzare professionalmente in seno alla __________,
così come al di fuori di essa.
Egli ha inoltre chiesto
che il TCA proceda a indica un pubblico dibattimento e senta quale teste il
signor __________, dipendente della __________ (cfr. doc. VII).
1.9. Con decisione del 26 marzo
2014, il TCA ha respinto l’istanza tendente al ripristino dell’effetto
sospensivo del ricorso (doc. X).
1.10. Sempre nel mese di marzo 2014,
questa Corte ha interpellato l’ex datore di lavoro dell’assicurato, il quale è
stato invitato a precisare se “…, già prima del noto infortunio della
circolazione stradale (giugno 2003), al signor RI 1 era stato prospettato un
avanzamento professionale oppure gli erano state fornite assicurazioni in tal
senso.” (doc. IX).
La risposta della __________
(ora __________) è pervenuta in data 10 aprile 2014 (doc. XI).
L’insorgente si è espresso
in proposito il 17 aprile 2014 (cfr. doc. XIII), mentre l’amministrazione lo ha
fatto in data 6 maggio 2014 (doc. XIV).
1.11. In data 13 ottobre 2014 si è
tenuto il pubblico dibattimento e l’audizione dell’allora responsabile delle
risorse umane della ditta __________ (doc. XXI).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’CO 1 era legittimato a ridurre al 17% la rendita d’invalidità in vigore
per la via della revisione, oppure no.
2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata
ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il
grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente
aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF -
analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga
all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in
cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione
ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e
non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata
viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
114).
La revisione presuppone,
dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la
costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275
consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante
giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si
applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.
446s.).
2.3. L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perchè cambia lo stato di salute,
sia perchè il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente
sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di
procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF
130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V
116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio
rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute
ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione
non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Secondo la giurisprudenza
federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato
nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria
decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).
2.4. Il mutamento deve, inoltre,
essere notevole.
Secondo la giurisprudenza
resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere
apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,
un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità
del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr.
Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.5. Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è
motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.
Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. La questione di sapere se si
è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze
esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su
un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti
pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al
diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la
decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3
non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008
del 20 luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto
nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I mutamenti congiunturali,
il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita
economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti
conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse
conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini
professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che importa è la
diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad
infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.7. Nella DTF 140 V 70 consid.
4.2, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione
degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita
d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, è giustificato
collocarsi al momento della decisione formale, quando è certo che già a quella
data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la
soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del
mese che segue quello in cui la decisione formale è stata emanata,
rispettivamente intimata all’assicurato.
2.8. Nella concreta evenienza, a
seguito dell’infortunio del mese di giugno 2003, l’assicurato è stato posto al
beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 30% a contare dal 1°
aprile 2007 (cfr. doc. 245).
Dalle carte processuali
emerge che il grado d’invalidità dell’assicurato è stato stabilito in funzione
del discapito di rendimento accertato nell’esercizio della sua abituale
professione di supporto informatico presso la ditta __________, che si
traduceva in una corrispondente riduzione del salario (in proposito, si veda il
rapporto ispettivo 19 febbraio 2007 - doc. 227: “Il signor RI 1 continuerà la
sua attività di IT-Supporter con un grado di rendimento effettivo valutato e
riconfermato nella misura del 70%. (…). Questione largamente discussa sia con
la responsabile del personale signora __________ che con il signor __________,
diretto superiore del signor RI 1. A partire dal 1° aprile 2007 sospenderemo il
versamento dell’indennità giornaliera. Da quel momento il signor RI 1 sarà
messo al beneficio di una rendita mensile d’invalidità, corrispondente al calo
di rendimento effettivo invariato da tempo e che si fissa nella misura del 30
per cento.” - il corsivo è del redattore), ritenuto che sul mercato
generale del lavoro egli non sarebbe stato in grado di meglio sfruttare la sua
residua capacità lavorativa (cfr. il rapporto 9 marzo 2007 del consulente IP
dell’UAI - doc. 230: “… si determina un grado d’invalidità del 30% nella
professione dell’A. (in altre attività, anche di tipo non qualificato, con
un braccio completamente inutilizzabile non sarebbe in grado di raggiungere una
capacità di guadagno più elevata rispetto all’attuale)” - il corsivo è del
redattore).
La rendita d’invalidità in
vigore è stata sottoposta a revisione d’ufficio nel corso del 2010 e del 2013. In entrambi i casi, essa è stata confermata, visto che RI 1 ha continuato a percepire dalla __________
un salario ridotto in proporzione a un discapito di rendimento del 30% (cfr.
doc. 276, doc. 278, allegato al doc. 283 e doc. 284).
2.9. Nel corso del mese di luglio
2013, l’assicurato ha comunicato all’istituto assicuratore che, a far tempo dal
1° maggio 2013, egli era entrato alle dipendenze della ditta __________. Dal
relativo contratto di lavoro si apprende che RI 1 era stato assunto quale
responsabile del settore informatico con un salario mensile lordo di fr. 4'800
(fr. 5’000/mese dopo il periodo di prova), e ciò con un pensum del 70%
(presenza del 100% con un rendimento del 70% - cfr. doc. 286 e allegati).
In occasione della sua
audizione del 10 ottobre 2013, l’insorgente ha dichiarato che nella sua nuova
funzione è “… chiamato a “… vegliare a che tutti i processi funzionino
correttamente e mi occupo pure dell’organizzazione del materiale informatico,
verifico il loro funzionamento e organizzo eventuali sostituzioni di materiali,
effettuo collegamenti con aperture di “Account” nel caso di arrivo di nuovo
personale, risolvo problemi tipici dell’informatica in caso di guasti. Mi
occupo pure del controllo del funzionamento corretto dei server. (…). Se per
quanto riguarda la parte “software” riesco a gestire il tutto con l’uso
dell’informatica, per la parte “hardware” ho bisogno sovente di aiuto da parte
di colleghi o necessito di maggior tempo d’esecuzione per effettuare
installazioni, allacciamenti o trasporto di materiale informatico. Proprio
le limitazioni che riscontro nello svolgere queste attività sono quelle che mi
vedono ridotto lo stipendio del 30%.” (doc. 287, p. 1 - il corsivo è del
redattore).
Con la decisione di
revisione del 12 dicembre 2013, l’istituto assicuratore ha ridotto al 17% la
rendita d’invalidità in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il reddito (da
invalido) effettivamente percepito dall’assicurato presso la ditta __________
(fr. 65'000/anno) è stato raffrontato con quello (da valido) che egli avrebbe
realizzato presso la ditta __________, qualora non fosse insorto il danno alla
salute (fr. 78’000/anno, in base alla dichiarazione 27 maggio 2013 dell’ex
datore di lavoro - allegato al doc. 283), donde un discapito economico
(arrotondato) appunto del 17%.
2.10. Con la propria impugnativa,
l’insorgente non censura l’entità del reddito da invalido ritenuto dall’CO
1 (fr. 65'000/anno - cfr. doc. I, p. 4: “Nella decisione della CO 1 del
12.12.2013 viene giustamente fissato il salario da invalido del ricorrente di
CHF 65'000.- all’anno.”).
Per contro, egli contesta
l’entità di quello da valido (fr. 78’000/anno).
Secondo RI 1,
l’assicuratore LAINF non avrebbe dovuto limitarsi a chiedere alla ditta __________
quale sarebbe stato il reddito che egli avrebbe potuto conseguire lavorando al
100%, qualora non fosse occorso l’infortunio del giugno 2003. A suo avviso, determinante è il fatto che, al momento del noto evento infortunistico, egli
aveva soltanto 26 anni, come pure la circostanza che, già prima e ancora dopo
il sinistro, egli ha frequentato numerosi corsi di specializzazione, ciò che,
senza il danno alla salute, gli avrebbe permesso di avanzare professionalmente
(all’interno della __________, così come sul mercato del lavoro - cfr. doc. I e
doc. VII).
Da parte sua, richiamata
la giurisprudenza federale relativa alla nozione di reddito da valido,
l’Istituto assicuratore resistente ritiene che, nel caso concreto, non vi sia
nulla “… che possa confutare quanto dichiarato concretamente dal datore di
lavoro nel doc. 283, che merita piena conferma.” (doc. V, p. 4).
2.11. Secondo la giurisprudenza, per
fissare il reddito senza invalidità da considerare nel quadro del raffronto dei
redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona
assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
realmente potuto conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in
buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più
concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che
l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo
conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla
rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).
Trattandosi della
questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico
cambiamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità
teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a
meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero
realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che
l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del
proprio reddito, se non fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso,
ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva
d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro,
delle semplici dichiarazioni d’intento da parte dell’assicurato non sono
sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi
infatti manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un
corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014
del 28 agosto 2014 consid. 3.2,8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1,8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,
8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2,8C_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2,
8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).
L’intenzione di avanzare
professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell’insorgenza
del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014
appena citata, riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio, stava
temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di esso,
aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in automazione
ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale federale ha
ritenuto che, al momento dell’insorgenza
del danno alla salute, non esisteva alcun indizio concreto a favore
dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la sua attività di
operatore in automazione per iniziare una formazione di
programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C_144/2012 del 9
novembre 2012 consid. 3.3.4 e riferimento ivi citato).
Questa Corte non può
esimersi dall’evidenziare come la giurisprudenza appena esposta sia
estremamente penalizzante nei propri effetti, in special modo per coloro che
subiscono un infortunio in giovane età. Tuttavia, visto che essa viene costantemente,
e ancora in tempi recenti, confermata dal Tribunale federale, spetta semmai all'Alta
Corte precisarla o modificarla se lo riterrà opportuno.
2.12. Nella RAMI 2005 U 554 p.
315ss., l’Alta Corte ha stabilito che nell’esaminare quale sarebbe stata la
presumibile evoluzione professionale, è possibile, secondo le circostanze, fondarsi
su una particolare qualifica professionale conseguita nonostante l’invalidità
per trarre conclusioni a proposito dell’evoluzione ipotetica che avrebbe avuto
luogo senza il danno alla salute. Ciò è in particolare ammissibile quando
la precedente attività lavorativa può essere esercitata anche dopo
l’infortunio. Per contro, dal successo che la persona invalida ha ottenuto in
un nuovo campo di attività, non si può dedurre che essa, qualora non fosse
insorto il danno alla salute, avrebbe raggiunto una posizione equivalente anche
nella sua precedente professione (giurisprudenza successivamente confermata con
la STF 8C_550/2009/8C_677/2009 del 12 novembre 2009 consid. 4.1 e con la DTF
139 V 28 consid. 3.3.3.2).
In quella fattispecie, si
trattava di un’assicurata che, prima dell’infortunio, svolgeva l’attività di
fisioterapista diplomata e che, dopo di esso, aveva intrapreso una riqualifica
professionale divenendo finalmente docente di fisioterapia presso una scuola
professionale. A proposito della determinazione del reddito da valido, ella ha
sostenuto di avere, già prima dell’infortunio, compiuto degli sforzi concreti
volti al perfezionamento quale docente di fisioterapia, di modo che, senza il
danno alla salute, avrebbe lavorato in quel contesto.
Il TFA ha innanzitutto
accertato che, prima dell’evento infortunistico, facevano difetto dei passi
concreti ai sensi della giurisprudenza. Del resto, l’assicurata si era decisa a
riqualificarsi professionalmente soltanto dopo che il consulente in
integrazione professionale dell’AI le aveva illustrato le diverse opportunità e
indicato che le terapie speciali fisicamente meno impegnative non sarebbero
state, o lo sarebbero state solo in parte, assunte dalle casse malati. D’altro
canto, a proposito al fatto che l’assicurata, (anche) senza l’invalidità, sarebbe
stata in grado di portare a termine con successo la formazione quale docente di
fisioterapia, l’Alta Corte ha giudicato che tale circostanza é altrettanto poco
decisiva quanto le possibilità teoriche di perfezionamento dopo il
conseguimento di un bachelor, ritenuto che si tratta unicamente di valutare
come si sarebbe sviluppata la carriera professionale senza l’infortunio.
Il fatto che l’assicurata si sia affermata con successo nel suo nuovo campo di
attività e che continui a perfezionarsi, consente soltanto di presumere che,
anche in qualità di fisioterapista, avrebbe fatto altrettanto.
Considerandi
La STF
8C_550/2009/8C_677/2009 concerne il caso di un assicurato che, prima
dell’infortunio, si trovava alle dipendenze di una falegnameria quale
apprendista e che, dopo di esso, terminato l’apprendistato, dapprima aveva
lavorato quale falegname e, in seguito, concluso con successo una riformazione
professionale quale operatore sociale. In relazione alla determinazione del
reddito da valido, egli ha preteso che, senza il danno alla salute, avrebbe
conseguito la maestria in falegnameria. Nell’ambito della procedura giudiziaria
cantonale, é emerso che l’assicurato era un apprendista motivato, intelligente,
con talento manuale. Le sue note scolastiche erano sopra la media. Testimoni
hanno dichiarato che l’assicurato disponeva delle capacità per ottenere la
maestria, ritenuto che egli aveva concluso l’apprendistato con la nota 5. Egli
aveva inoltre dimostrato forte volontà e ambizione.
Dopo aver ricordato che
indizi a favore di uno sviluppo professionale devono essere dati anche nel caso
di assicurati giovani, e ciò nella forma d’indicazioni concrete esistenti già
al momento in cui é occorso l’infortunio, il Tribunale federale ha accertato
che, sino all’evento infortunistico, l’assicurato non aveva compiuto alcun
passo concreto verso un perfezionamento quale maestro falegname.
Sempre secondo il TF,
anche dalla carriera professionale che si é sviluppata dopo l’infortunio, non é
possibile trarre conclusioni a proposito di quale sarebbe stata l’evoluzione
senza l’infortunio stesso. In effetti, da parte dell’assicurato non sono più
stati compiuti sforzi di perfezionamento nell’ambito della professione di
falegname.
Infine, nella DTF 139 V
28, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato che, prima
dell’infortunio, esercitava il mestiere di carpentiere e che, dopo di esso,
aveva intrapreso un’attività indipendente nello stesso ambito professionale.
L’assicuratore LAINF aveva stabilito il reddito da valido applicando la tabella
TA 1, ramo 20, livello di qualifica 1+2.
Da parte sua, il TF ha
ritenuto che, così facendo, l’amministrazione aveva insufficientemente tenuto
conto del presumibile sviluppo professionale. In effetti, dalla documentazione
a disposizione emergeva che l’assicurato era un operaio specializzato bravo,
affidabile, impegnato e consapevole dei propri doveri, che si stava preparando
per l’esame di maestria e al quale il datore di lavoro, senza il danno alla
salute, avrebbe affidato la direzione del servizio clienti. L’Alta Corte ha
pure ritenuto decisiva la circostanza che l’assicurato, nonostante il danno
alla salute, é stato in grado di affermarsi quale indipendente in un settore di
nicchia e di ben posizionarsi sul mercato. Questi aspetti costituiscono degli
indizi da considerare nella determinazione dell’ipotetica evoluzione del
salario da valido. Per tutte queste ragioni, il TF ha concluso che, senza
l’infortunio e malgrado la sua giovane età, l’assicurato avrebbe potuto
attendersi un salario chiaramente sopra la media.
2.13
Alla luce dei principi
giurisprudenziali citati nei precedenti considerandi, il TCA è dunque chiamato
a esaminare se, nella concreta evenienza, sono dati degli indizi concreti a
favore di un perfezionamento professionale (e, quindi, di un conseguente
avanzamento salariale).
Al riguardo, questo
Tribunale constata innanzitutto che, al momento dell’infortunio, RI 1 si
trovava già da circa tre anni (data d’entrata nell’impresa, il 5 giugno 2000 -
cfr. doc. 1) alle dipendenze della __________ (all’epoca: __________ __________)
quale supporto informatico (cfr. doc. XXI, p. 2: “Il signor RI 1 doveva
lavorare quale supporto informatico, si occupava di tutto quello che aveva a
che fare con gli aspetti informatici.”).
In precedenza, egli aveva
svolto l’apprendistato di elettronico (con una specializzazione in informatica)
presso la ditta __________ (dal novembre 1997 all’aprile 1998 - doc. A 14),
conseguendo il relativo attestato di capacità (cfr. doc. A 12) e, in tale
qualità, aveva lavorato alle dipendenze della __________ (dal luglio 1998 al
maggio 2000 - cfr. doc. A 15).
Nei relativi attestati di
lavoro, l’insorgente veniva descritto come un dipendente onesto, attento,
pronto a impegnarsi e ad aiutare (cfr. doc. A 13), rispettivamente
indipendente, cooperativo e fidato (cfr. doc. A 15). Da quest’ultimo documento
si evince che egli aveva lasciato la __________ poiché intenzionato a
perfezionarsi in ambito informatico (doc. A 15, p. 2: “Da Herr
RI 1 eine EDV-Supporterausbildung absolviert hat und er sich beruflich auf
diesem Gebiet weiterentwickeln will, verlässt er unser Unternehmen per ende
Mai, …“).
Già
prima dell’assunzione presso la __________ e ancora successivamente, il
ricorrente ha frequentato diversi corsi d’informatica.
Dalla documentazione
prodotta in sede di ricorso risulta in effetti che, durante il periodo
settembre 1999 - marzo 2000, egli ha svolto un corso di “PC-Supporter”
presso la __________ conseguendo il relativo diploma (doc. A 16 e 17), dal 5 al
9.
marzo 2001 un corso quale “Supporting MS Windows 2000 Professional and
Server” presso la __________ (doc. A 18 e doc. A 21), dal 4 al 6 aprile
2001.
un seminario denominato “Office 2000 für PC-Betreuer” sempre presso
la __________ (doc. A 20), dal 13 al 15 maggio 2002 il corso “Access 2000
Fortgeschrittene” presso la __________ (doc. A 23), dal 10 al 12 febbraio
2003.
un training intitolato “Veritas Netbackup Basic NT” presso
la __________ (doc. A 22) e, infine, nel marzo 2003, il corso “Utilizzo,
gestione e programmazione Itastat 5” presso la __________ (doc. A 24).
La frequentazione di corsi
d’informatica (e non solo) è peraltro continuata anche dopo l’infortunio del
giugno 2003.
Nell’ottobre 2006, quando
aveva già ripreso il proprio lavoro presso la __________ (con un rendimento del
70%), RI 1 ha frequentato un corso di formazione per System Administrator
(certificazione MCSA). In realtà, egli avrebbe dovuto seguire un corso volto
all’ottenimento della certificazione MCSE (Microsoft Certified System
Engineer), che sarebbe stato in parte finanziato dall’assicurazione per
l’invalidità (poichè mirante a migliorare il rendimento nella sua abituale
attività), ma vi ha rinunciato poiché “… richiedeva un livello particolarmente
alto di formazione.” (cfr. doc. 214 e doc. 230).
Dal 12 al 13 novembre 2008
egli ha frequentato il corso “MS5115 Installing and Configuring the
Microsoft Windows Vista Operating System” presso la __________ (doc. A 25),
dal 22 settembre 2009 al 6 luglio 2010 un corso d’inglese (livello A1) presso
la Scuola __________ (doc. A 29), a cavallo tra novembre e dicembre 2011 il
corso “MS50322: Configuring and Administering Microsoft Windows 7” presso la __________ (doc.
A 30), nel mese di novembre 2012 il corso “Installation Mastercam X6”
presso la X-Data GmbH (doc. A 31) e, infine, dal 5 al 7 giugno 2013 un corso di
“Produktesicherheit im Maschinenbau” organizzato dall’CO 1 (doc. A 32).
È già stato detto che, nel
corso del 2013, l’assicurato si é licenziato dalla __________ per assumere la
funzione di responsabile del settore informatico presso la filiale di __________
della ditta __________ (cfr. allegati al doc. 286).
In occasione della sua
audizione del 10 ottobre 2013, egli ha dichiarato che “la sede in Ticino [della
__________, n.d.r.] si occupa della produzione di macchine per la lavorazione
di alimentari, mentre la sede di __________ si occupa prevalentemente della
loro vendita, nonché dell’amministrazione e della contabilità. Ci sono poi
ancora quattro sedi minori nella Svizzera tedesca (2), in quella romanda (1) ed
in __________ (1) che sono dei punti vendita. Sedi e punti di vendita sono
collegati a livello informatico da un unico sistema.” (doc. 287, p. 1).
2.14
Tutto ben considerato, questo
Tribunale ritiene che, all’epoca in cui é accaduto il noto incidente
stradale, non esistessero degli indizi concreti che il ricorrente
avrebbe ottenuto un avanzamento professionale (con conseguente adeguamento
salariale).
Innanzitutto, per quanto
concerne i corsi d’informatica da lui svolti, in occasione della sua audizione
testimoniale del 13 ottobre 2014, l’ex responsabile delle risorse umane della __________
ha precisato che si trattava di corsi di sviluppo continuo e di formazione,
probabilmente finanziati dallo stesso datore di lavoro, che servivano a RI 1
per svolgere la funzione per la quale era stato assunto (cfr. doc. XXI, p. 2).
Del resto, dalla
descrizione del suo posto di lavoro si evince che era necessaria una
formazione complementare in materia di “Office-SW, Betriebssystem DOS und
von Mac” e un’esperienza di due anni quale “EDV-Supporter”, nonchè, quale
titolo preferenziale, la frequentazione di corsi di programmazione e
esperienza in materia SAP (cfr. doc. 58), ciò a conferma del fatto che i corsi
frequentati dall’assicurato miravano ad acquisire le competenze necessarie per
svolgere la funzione di IT-Supporter.
D’altro canto, é vero che,
sempre secondo la teste __________, con le qualifiche che il ricorrente aveva
ottenuto il 17 giugno 2003, “… in una ditta grande come la __________ egli
avrebbe potuto ottenere un profilo più alto, magari non in Ticino ma in
Svizzera interna (__________).” (doc. XXI, p. 2).
Occorre tuttavia
considerare che la giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che
un avanzamento professionale dipende, oltre che dalle qualità personali e
dall’impegno della persona, anche da altre circostanze esterne non
influenzabili. Ciò é tanto più vero quanto gli obiettivi sono elevati e lontani
(cfr. la STF 8C_550/2009/8C_677/2009, citata in precedenza, dalla quale risulta
che l’assicurato era stato descritto come un apprendista intelligente, dotato e
motivato, con le capacità necessarie per ottenere la maestria).
Inoltre, é utile segnalare
che, in una sentenza 8C_1060/2008 del 19 agosto 2009 consid. 5.2, trattandosi
di un assicurato il cui datore di lavoro aveva attestato in uno scritto
che, alla luce della sua formazione professionale e della grande esperienza
maturata nell’ambito dei prodotti e della vendita, egli sarebbe stato proposto
quale candidato ad assumere la direzione delle vendite per i Paesi scandinavi
oppure, in alternativa, sarebbe stato preso in considerazione un suo
coinvolgimento diretto in azienda quale responsabile dell’ufficio vendite, il
TF ha stabilito che ciò consentiva soltanto di concludere che era stata
ipotizzata una candidatura dell’assicurato per le attività in questione. Del
resto, sempre secondo l’Alta Corte, qualora fosse stata effettivamente
pianificata una carriera fino al momento dell’infortunio, di ciò si sarebbe
dovuto trovare traccia nel dossier personale.
2.15
Se, al momento
dell’infortunio, non vi erano dunque indizi concreti a favore di un futuro
avanzamento professionale dell’insorgente, questo Tribunale ritiene che non si
possa tuttavia ignorare che, di fatto, questo avanzamento si é effettivamente realizzato,
visto che, a far tempo dal maggio 2013, grazie alle sue qualità, ai corsi nel
frattempo frequentati e all’esperienza maturata, RI 1 é divenuto responsabile
informatico della filiale ticinese della ditta __________.
Ora, sarebbe paradossale
negare che, quale persona sana, l’assicurato non avrebbe fatto carriera,
quando, pur con gli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico,
egli é nei fatti riuscito a migliorare la propria posizione professionale (e,
quindi, retributiva).
Pertanto, al caso sub
judice va applicata la giurisprudenza di cui alla RAMI 2005 U 554,
successivamente più volte confermata (cfr. il consid. 2.13.), secondo la quale,
trattandosi di determinare il reddito da valido, é consentito tener conto degli
sviluppi prodottisi nella carriera professionale dell’assicurato nonostante
l’invalidità, e ciò soprattutto quando la precedente attività lavorativa può
essere svolta anche dopo l’infortunio (come é il caso nella presente
fattispecie).
In tali condizioni occorre
concludere che, qualora non fosse accaduto il sinistro del 27 giugno 2003, é
plausibile che RI 1 avrebbe migliorato la propria posizione professionale,
conseguendo un reddito perlomeno pari a quello che egli realizzerebbe presso la
__________, nell’ipotesi in cui il suo rendimento fosse completo (quindi fr.
93’600/anno - cfr. il doc. 287, p. 2).
Il grado d’invalidità
dell’insorgente a decorrere dal 1° gennaio 2014 - determinato raffrontando il
reddito effettivamente percepito presso la ditta __________ (fr. 65'000/anno)
con quello che egli avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 93'600 /anno)
-, é dunque del 30%, ragione per la quale non vi é spazio per una
revisione della rendita in vigore.
Visto l’esito della
vertenza, è inutile che il TCA si pronunci sulla fondatezza della censura
ricorsuale secondo la quale l’amministrazione avrebbe commesso un “venire
contra factum proprium” ingiustificabile per aver ridotto la rendita
d’invalidità, quando, solo qualche mese prima (il 31 maggio 2013),
all’insorgente era stato assicurato che la rendita non sarebbe stata modificata
(cfr. doc. I, p. 5).
Questo Tribunale si limita
tuttavia a segnalare che, in realtà, dalle carte processuali si evince che
l’assicuratore ha avviato la procedura di revisione, sfociata nella riduzione
della rendita, dopo che il ricorrente, il 15 luglio 2013, lo aveva informato di
aver nel frattempo cambiato datore di lavoro (cfr. doc. 286).
Con la propria
impugnativa, l’assicurato ha pure fatto valere che la decisione di rendita del
29.
novembre 2007 sarebbe manifestamente errata in quanto l’ICO 1, già in
quella sede, avrebbe dovuto considerare “… le possibilità di guadagno del
ricorrente senza l’incidente del 26 giugno 2003” (doc. I, p. 4).
Al riguardo, questa Corte
constata che il grado d’invalidità del 30%, peraltro ripreso anche dall’UAI, è
stato fissato in considerazione del discapito di rendimento accertato
nell’esercizio della professione di IT-Supporter presso la ditta __________,
rinunciando a far capo al mercato generale del lavoro, posto che in attività
sostitutive adeguate l’insorgente non avrebbe potuto meglio valorizzare la sua
capacità lavorativa residua (cfr. doc. 230). Pertanto, la decisione formale del
29.
novembre 2007 non può essere ritenuta errata né, tantomeno, manifestamente
errata.
Del resto, occorre
rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, spetterebbe in ogni caso
all’amministrazione decidere se riconsiderare ex art. 52 cpv. 2 LPGA la propria
decisione, precisato che essa non può essere obbligata nè dagli interessati nè
dai tribunali a procedere in tal senso (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre
2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo 2007).
Inoltre, il ricorrente non
ha saputo allegare alcun “fatto nuovo” ex art. 53 cpv. 1 LPGA, suscettibile di
fondare una revisione processuale della decisione di rendita.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata é annullata.
§§ La
rendita d’invalidità del 30% é confermata anche dopo il 31 dicembre 2013.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti