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Decisione

35.2014.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 novembre 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.7. Nella DTF 140 V 70 consid.

4.2, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione

degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita

d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, è giustificato

collocarsi al momento della decisione formale, quando è certo che già a quella

data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la

soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del

mese che segue quello in cui la decisione formale è stata emanata,

rispettivamente intimata all’assicurato.

2.8. Nella concreta evenienza, a

seguito dell’infortunio del mese di giugno 2003, l’assicurato è stato posto al

beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 30% a contare dal 1°

aprile 2007 (cfr. doc. 245).

Dalle carte processuali

emerge che il grado d’invalidità dell’assicurato è stato stabilito in funzione

del discapito di rendimento accertato nell’esercizio della sua abituale

professione di supporto informatico presso la ditta __________, che si

traduceva in una corrispondente riduzione del salario (in proposito, si veda il

rapporto ispettivo 19 febbraio 2007 - doc. 227: “Il signor RI 1 continuerà la

sua attività di IT-Supporter con un grado di rendimento effettivo valutato e

riconfermato nella misura del 70%. (…). Questione largamente discussa sia con

la responsabile del personale signora __________ che con il signor __________,

diretto superiore del signor RI 1. A partire dal 1° aprile 2007 sospenderemo il

versamento dell’indennità giornaliera. Da quel momento il signor RI 1 sarà

messo al beneficio di una rendita mensile d’invalidità, corrispondente al calo

di rendimento effettivo invariato da tempo e che si fissa nella misura del 30

per cento.” - il corsivo è del redattore), ritenuto che sul mercato

generale del lavoro egli non sarebbe stato in grado di meglio sfruttare la sua

residua capacità lavorativa (cfr. il rapporto 9 marzo 2007 del consulente IP

dell’UAI - doc. 230: “… si determina un grado d’invalidità del 30% nella

professione dell’A. (in altre attività, anche di tipo non qualificato, con

un braccio completamente inutilizzabile non sarebbe in grado di raggiungere una

capacità di guadagno più elevata rispetto all’attuale)” - il corsivo è del

redattore).

La rendita d’invalidità in

vigore è stata sottoposta a revisione d’ufficio nel corso del 2010 e del 2013. In entrambi i casi, essa è stata confermata, visto che RI 1 ha continuato a percepire dalla __________

un salario ridotto in proporzione a un discapito di rendimento del 30% (cfr.

doc. 276, doc. 278, allegato al doc. 283 e doc. 284).

2.9. Nel corso del mese di luglio

2013, l’assicurato ha comunicato all’istituto assicuratore che, a far tempo dal

1° maggio 2013, egli era entrato alle dipendenze della ditta __________. Dal

relativo contratto di lavoro si apprende che RI 1 era stato assunto quale

responsabile del settore informatico con un salario mensile lordo di fr. 4'800

(fr. 5’000/mese dopo il periodo di prova), e ciò con un pensum del 70%

(presenza del 100% con un rendimento del 70% - cfr. doc. 286 e allegati).

In occasione della sua

audizione del 10 ottobre 2013, l’insorgente ha dichiarato che nella sua nuova

funzione è “… chiamato a “… vegliare a che tutti i processi funzionino

correttamente e mi occupo pure dell’organizzazione del materiale informatico,

verifico il loro funzionamento e organizzo eventuali sostituzioni di materiali,

effettuo collegamenti con aperture di “Account” nel caso di arrivo di nuovo

personale, risolvo problemi tipici dell’informatica in caso di guasti. Mi

occupo pure del controllo del funzionamento corretto dei server. (…). Se per

quanto riguarda la parte “software” riesco a gestire il tutto con l’uso

dell’informatica, per la parte “hardware” ho bisogno sovente di aiuto da parte

di colleghi o necessito di maggior tempo d’esecuzione per effettuare

installazioni, allacciamenti o trasporto di materiale informatico. Proprio

le limitazioni che riscontro nello svolgere queste attività sono quelle che mi

vedono ridotto lo stipendio del 30%.” (doc. 287, p. 1 - il corsivo è del

redattore).

Con la decisione di

revisione del 12 dicembre 2013, l’istituto assicuratore ha ridotto al 17% la

rendita d’invalidità in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il reddito (da

invalido) effettivamente percepito dall’assicurato presso la ditta __________

(fr. 65'000/anno) è stato raffrontato con quello (da valido) che egli avrebbe

realizzato presso la ditta __________, qualora non fosse insorto il danno alla

salute (fr. 78’000/anno, in base alla dichiarazione 27 maggio 2013 dell’ex

datore di lavoro - allegato al doc. 283), donde un discapito economico

(arrotondato) appunto del 17%.

2.10. Con la propria impugnativa,

l’insorgente non censura l’entità del reddito da invalido ritenuto dall’CO

1 (fr. 65'000/anno - cfr. doc. I, p. 4: “Nella decisione della CO 1 del

12.12.2013 viene giustamente fissato il salario da invalido del ricorrente di

CHF 65'000.- all’anno.”).

Per contro, egli contesta

l’entità di quello da valido (fr. 78’000/anno).

Secondo RI 1,

l’assicuratore LAINF non avrebbe dovuto limitarsi a chiedere alla ditta __________

quale sarebbe stato il reddito che egli avrebbe potuto conseguire lavorando al

100%, qualora non fosse occorso l’infortunio del giugno 2003. A suo avviso, determinante è il fatto che, al momento del noto evento infortunistico, egli

aveva soltanto 26 anni, come pure la circostanza che, già prima e ancora dopo

il sinistro, egli ha frequentato numerosi corsi di specializzazione, ciò che,

senza il danno alla salute, gli avrebbe permesso di avanzare professionalmente

(all’interno della __________, così come sul mercato del lavoro - cfr. doc. I e

doc. VII).

Da parte sua, richiamata

la giurisprudenza federale relativa alla nozione di reddito da valido,

l’Istituto assicuratore resistente ritiene che, nel caso concreto, non vi sia

nulla “… che possa confutare quanto dichiarato concretamente dal datore di

lavoro nel doc. 283, che merita piena conferma.” (doc. V, p. 4).

2.11. Secondo la giurisprudenza, per

fissare il reddito senza invalidità da considerare nel quadro del raffronto dei

redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona

assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

realmente potuto conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in

buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più

concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che

l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo

conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla

rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).

Trattandosi della

questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico

cambiamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità

teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a

meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero

realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che

l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del

proprio reddito, se non fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso,

ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva

d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro,

delle semplici dichiarazioni d’intento da parte dell’assicurato non sono

sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi

infatti manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un

corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014

del 28 agosto 2014 consid. 3.2,8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1,8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,

8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2,8C_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2,

8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

L’intenzione di avanzare

professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell’insorgenza

del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014

appena citata, riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio, stava

temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di esso,

aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in automazione

ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale federale ha

ritenuto che, al momento dell’insorgenza

del danno alla salute, non esisteva alcun indizio concreto a favore

dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la sua attività di

operatore in automazione per iniziare una formazione di

programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C_144/2012 del 9

novembre 2012 consid. 3.3.4 e riferimento ivi citato).

Questa Corte non può

esimersi dall’evidenziare come la giurisprudenza appena esposta sia

estremamente penalizzante nei propri effetti, in special modo per coloro che

subiscono un infortunio in giovane età. Tuttavia, visto che essa viene costantemente,

e ancora in tempi recenti, confermata dal Tribunale federale, spetta semmai all'Alta

Corte precisarla o modificarla se lo riterrà opportuno.

2.12. Nella RAMI 2005 U 554 p.

315ss., l’Alta Corte ha stabilito che nell’esaminare quale sarebbe stata la

presumibile evoluzione professionale, è possibile, secondo le circostanze, fondarsi

su una particolare qualifica professionale conseguita nonostante l’invalidità

per trarre conclusioni a proposito dell’evoluzione ipotetica che avrebbe avuto

luogo senza il danno alla salute. Ciò è in particolare ammissibile quando

la precedente attività lavorativa può essere esercitata anche dopo

l’infortunio. Per contro, dal successo che la persona invalida ha ottenuto in

un nuovo campo di attività, non si può dedurre che essa, qualora non fosse

insorto il danno alla salute, avrebbe raggiunto una posizione equivalente anche

nella sua precedente professione (giurisprudenza successivamente confermata con

la STF 8C_550/2009/8C_677/2009 del 12 novembre 2009 consid. 4.1 e con la DTF

139 V 28 consid. 3.3.3.2).

In quella fattispecie, si

trattava di un’assicurata che, prima dell’infortunio, svolgeva l’attività di

fisioterapista diplomata e che, dopo di esso, aveva intrapreso una riqualifica

professionale divenendo finalmente docente di fisioterapia presso una scuola

professionale. A proposito della determinazione del reddito da valido, ella ha

sostenuto di avere, già prima dell’infortunio, compiuto degli sforzi concreti

volti al perfezionamento quale docente di fisioterapia, di modo che, senza il

danno alla salute, avrebbe lavorato in quel contesto.

Il TFA ha innanzitutto

accertato che, prima dell’evento infortunistico, facevano difetto dei passi

concreti ai sensi della giurisprudenza. Del resto, l’assicurata si era decisa a

riqualificarsi professionalmente soltanto dopo che il consulente in

integrazione professionale dell’AI le aveva illustrato le diverse opportunità e

indicato che le terapie speciali fisicamente meno impegnative non sarebbero

state, o lo sarebbero state solo in parte, assunte dalle casse malati. D’altro

canto, a proposito al fatto che l’assicurata, (anche) senza l’invalidità, sarebbe

stata in grado di portare a termine con successo la formazione quale docente di

fisioterapia, l’Alta Corte ha giudicato che tale circostanza é altrettanto poco

decisiva quanto le possibilità teoriche di perfezionamento dopo il

conseguimento di un bachelor, ritenuto che si tratta unicamente di valutare

come si sarebbe sviluppata la carriera professionale senza l’infortunio.

Il fatto che l’assicurata si sia affermata con successo nel suo nuovo campo di

attività e che continui a perfezionarsi, consente soltanto di presumere che,

anche in qualità di fisioterapista, avrebbe fatto altrettanto.

Considerandi

La STF

8C_550/2009/8C_677/2009 concerne il caso di un assicurato che, prima

dell’infortunio, si trovava alle dipendenze di una falegnameria quale

apprendista e che, dopo di esso, terminato l’apprendistato, dapprima aveva

lavorato quale falegname e, in seguito, concluso con successo una riformazione

professionale quale operatore sociale. In relazione alla determinazione del

reddito da valido, egli ha preteso che, senza il danno alla salute, avrebbe

conseguito la maestria in falegnameria. Nell’ambito della procedura giudiziaria

cantonale, é emerso che l’assicurato era un apprendista motivato, intelligente,

con talento manuale. Le sue note scolastiche erano sopra la media. Testimoni

hanno dichiarato che l’assicurato disponeva delle capacità per ottenere la

maestria, ritenuto che egli aveva concluso l’apprendistato con la nota 5. Egli

aveva inoltre dimostrato forte volontà e ambizione.

Dopo aver ricordato che

indizi a favore di uno sviluppo professionale devono essere dati anche nel caso

di assicurati giovani, e ciò nella forma d’indicazioni concrete esistenti già

al momento in cui é occorso l’infortunio, il Tribunale federale ha accertato

che, sino all’evento infortunistico, l’assicurato non aveva compiuto alcun

passo concreto verso un perfezionamento quale maestro falegname.

Sempre secondo il TF,

anche dalla carriera professionale che si é sviluppata dopo l’infortunio, non é

possibile trarre conclusioni a proposito di quale sarebbe stata l’evoluzione

senza l’infortunio stesso. In effetti, da parte dell’assicurato non sono più

stati compiuti sforzi di perfezionamento nell’ambito della professione di

falegname.

Infine, nella DTF 139 V

28, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato che, prima

dell’infortunio, esercitava il mestiere di carpentiere e che, dopo di esso,

aveva intrapreso un’attività indipendente nello stesso ambito professionale.

L’assicuratore LAINF aveva stabilito il reddito da valido applicando la tabella

TA 1, ramo 20, livello di qualifica 1+2.

Da parte sua, il TF ha

ritenuto che, così facendo, l’amministrazione aveva insufficientemente tenuto

conto del presumibile sviluppo professionale. In effetti, dalla documentazione

a disposizione emergeva che l’assicurato era un operaio specializzato bravo,

affidabile, impegnato e consapevole dei propri doveri, che si stava preparando

per l’esame di maestria e al quale il datore di lavoro, senza il danno alla

salute, avrebbe affidato la direzione del servizio clienti. L’Alta Corte ha

pure ritenuto decisiva la circostanza che l’assicurato, nonostante il danno

alla salute, é stato in grado di affermarsi quale indipendente in un settore di

nicchia e di ben posizionarsi sul mercato. Questi aspetti costituiscono degli

indizi da considerare nella determinazione dell’ipotetica evoluzione del

salario da valido. Per tutte queste ragioni, il TF ha concluso che, senza

l’infortunio e malgrado la sua giovane età, l’assicurato avrebbe potuto

attendersi un salario chiaramente sopra la media.

2.13

Alla luce dei principi

giurisprudenziali citati nei precedenti considerandi, il TCA è dunque chiamato

a esaminare se, nella concreta evenienza, sono dati degli indizi concreti a

favore di un perfezionamento professionale (e, quindi, di un conseguente

avanzamento salariale).

Al riguardo, questo

Tribunale constata innanzitutto che, al momento dell’infortunio, RI 1 si

trovava già da circa tre anni (data d’entrata nell’impresa, il 5 giugno 2000 -

cfr. doc. 1) alle dipendenze della __________ (all’epoca: __________ __________)

quale supporto informatico (cfr. doc. XXI, p. 2: “Il signor RI 1 doveva

lavorare quale supporto informatico, si occupava di tutto quello che aveva a

che fare con gli aspetti informatici.”).

In precedenza, egli aveva

svolto l’apprendistato di elettronico (con una specializzazione in informatica)

presso la ditta __________ (dal novembre 1997 all’aprile 1998 - doc. A 14),

conseguendo il relativo attestato di capacità (cfr. doc. A 12) e, in tale

qualità, aveva lavorato alle dipendenze della __________ (dal luglio 1998 al

maggio 2000 - cfr. doc. A 15).

Nei relativi attestati di

lavoro, l’insorgente veniva descritto come un dipendente onesto, attento,

pronto a impegnarsi e ad aiutare (cfr. doc. A 13), rispettivamente

indipendente, cooperativo e fidato (cfr. doc. A 15). Da quest’ultimo documento

si evince che egli aveva lasciato la __________ poiché intenzionato a

perfezionarsi in ambito informatico (doc. A 15, p. 2: “Da Herr

RI 1 eine EDV-Supporterausbildung absolviert hat und er sich beruflich auf

diesem Gebiet weiterentwickeln will, verlässt er unser Unternehmen per ende

Mai, …“).

Già

prima dell’assunzione presso la __________ e ancora successivamente, il

ricorrente ha frequentato diversi corsi d’informatica.

Dalla documentazione

prodotta in sede di ricorso risulta in effetti che, durante il periodo

settembre 1999 - marzo 2000, egli ha svolto un corso di “PC-Supporter”

presso la __________ conseguendo il relativo diploma (doc. A 16 e 17), dal 5 al

9.

marzo 2001 un corso quale “Supporting MS Windows 2000 Professional and

Server” presso la __________ (doc. A 18 e doc. A 21), dal 4 al 6 aprile

2001.

un seminario denominato “Office 2000 für PC-Betreuer” sempre presso

la __________ (doc. A 20), dal 13 al 15 maggio 2002 il corso “Access 2000

Fortgeschrittene” presso la __________ (doc. A 23), dal 10 al 12 febbraio

2003.

un training intitolato “Veritas Netbackup Basic NT” presso

la __________ (doc. A 22) e, infine, nel marzo 2003, il corso “Utilizzo,

gestione e programmazione Itastat 5” presso la __________ (doc. A 24).

La frequentazione di corsi

d’informatica (e non solo) è peraltro continuata anche dopo l’infortunio del

giugno 2003.

Nell’ottobre 2006, quando

aveva già ripreso il proprio lavoro presso la __________ (con un rendimento del

70%), RI 1 ha frequentato un corso di formazione per System Administrator

(certificazione MCSA). In realtà, egli avrebbe dovuto seguire un corso volto

all’ottenimento della certificazione MCSE (Microsoft Certified System

Engineer), che sarebbe stato in parte finanziato dall’assicurazione per

l’invalidità (poichè mirante a migliorare il rendimento nella sua abituale

attività), ma vi ha rinunciato poiché “… richiedeva un livello particolarmente

alto di formazione.” (cfr. doc. 214 e doc. 230).

Dal 12 al 13 novembre 2008

egli ha frequentato il corso “MS5115 Installing and Configuring the

Microsoft Windows Vista Operating System” presso la __________ (doc. A 25),

dal 22 settembre 2009 al 6 luglio 2010 un corso d’inglese (livello A1) presso

la Scuola __________ (doc. A 29), a cavallo tra novembre e dicembre 2011 il

corso “MS50322: Configuring and Administering Microsoft Windows 7” presso la __________ (doc.

A 30), nel mese di novembre 2012 il corso “Installation Mastercam X6”

presso la X-Data GmbH (doc. A 31) e, infine, dal 5 al 7 giugno 2013 un corso di

“Produktesicherheit im Maschinenbau” organizzato dall’CO 1 (doc. A 32).

È già stato detto che, nel

corso del 2013, l’assicurato si é licenziato dalla __________ per assumere la

funzione di responsabile del settore informatico presso la filiale di __________

della ditta __________ (cfr. allegati al doc. 286).

In occasione della sua

audizione del 10 ottobre 2013, egli ha dichiarato che “la sede in Ticino [della

__________, n.d.r.] si occupa della produzione di macchine per la lavorazione

di alimentari, mentre la sede di __________ si occupa prevalentemente della

loro vendita, nonché dell’amministrazione e della contabilità. Ci sono poi

ancora quattro sedi minori nella Svizzera tedesca (2), in quella romanda (1) ed

in __________ (1) che sono dei punti vendita. Sedi e punti di vendita sono

collegati a livello informatico da un unico sistema.” (doc. 287, p. 1).

2.14

Tutto ben considerato, questo

Tribunale ritiene che, all’epoca in cui é accaduto il noto incidente

stradale, non esistessero degli indizi concreti che il ricorrente

avrebbe ottenuto un avanzamento professionale (con conseguente adeguamento

salariale).

Innanzitutto, per quanto

concerne i corsi d’informatica da lui svolti, in occasione della sua audizione

testimoniale del 13 ottobre 2014, l’ex responsabile delle risorse umane della __________

ha precisato che si trattava di corsi di sviluppo continuo e di formazione,

probabilmente finanziati dallo stesso datore di lavoro, che servivano a RI 1

per svolgere la funzione per la quale era stato assunto (cfr. doc. XXI, p. 2).

Del resto, dalla

descrizione del suo posto di lavoro si evince che era necessaria una

formazione complementare in materia di “Office-SW, Betriebssystem DOS und

von Mac” e un’esperienza di due anni quale “EDV-Supporter”, nonchè, quale

titolo preferenziale, la frequentazione di corsi di programmazione e

esperienza in materia SAP (cfr. doc. 58), ciò a conferma del fatto che i corsi

frequentati dall’assicurato miravano ad acquisire le competenze necessarie per

svolgere la funzione di IT-Supporter.

D’altro canto, é vero che,

sempre secondo la teste __________, con le qualifiche che il ricorrente aveva

ottenuto il 17 giugno 2003, “… in una ditta grande come la __________ egli

avrebbe potuto ottenere un profilo più alto, magari non in Ticino ma in

Svizzera interna (__________).” (doc. XXI, p. 2).

Occorre tuttavia

considerare che la giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che

un avanzamento professionale dipende, oltre che dalle qualità personali e

dall’impegno della persona, anche da altre circostanze esterne non

influenzabili. Ciò é tanto più vero quanto gli obiettivi sono elevati e lontani

(cfr. la STF 8C_550/2009/8C_677/2009, citata in precedenza, dalla quale risulta

che l’assicurato era stato descritto come un apprendista intelligente, dotato e

motivato, con le capacità necessarie per ottenere la maestria).

Inoltre, é utile segnalare

che, in una sentenza 8C_1060/2008 del 19 agosto 2009 consid. 5.2, trattandosi

di un assicurato il cui datore di lavoro aveva attestato in uno scritto

che, alla luce della sua formazione professionale e della grande esperienza

maturata nell’ambito dei prodotti e della vendita, egli sarebbe stato proposto

quale candidato ad assumere la direzione delle vendite per i Paesi scandinavi

oppure, in alternativa, sarebbe stato preso in considerazione un suo

coinvolgimento diretto in azienda quale responsabile dell’ufficio vendite, il

TF ha stabilito che ciò consentiva soltanto di concludere che era stata

ipotizzata una candidatura dell’assicurato per le attività in questione. Del

resto, sempre secondo l’Alta Corte, qualora fosse stata effettivamente

pianificata una carriera fino al momento dell’infortunio, di ciò si sarebbe

dovuto trovare traccia nel dossier personale.

2.15

Se, al momento

dell’infortunio, non vi erano dunque indizi concreti a favore di un futuro

avanzamento professionale dell’insorgente, questo Tribunale ritiene che non si

possa tuttavia ignorare che, di fatto, questo avanzamento si é effettivamente realizzato,

visto che, a far tempo dal maggio 2013, grazie alle sue qualità, ai corsi nel

frattempo frequentati e all’esperienza maturata, RI 1 é divenuto responsabile

informatico della filiale ticinese della ditta __________.

Ora, sarebbe paradossale

negare che, quale persona sana, l’assicurato non avrebbe fatto carriera,

quando, pur con gli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico,

egli é nei fatti riuscito a migliorare la propria posizione professionale (e,

quindi, retributiva).

Pertanto, al caso sub

judice va applicata la giurisprudenza di cui alla RAMI 2005 U 554,

successivamente più volte confermata (cfr. il consid. 2.13.), secondo la quale,

trattandosi di determinare il reddito da valido, é consentito tener conto degli

sviluppi prodottisi nella carriera professionale dell’assicurato nonostante

l’invalidità, e ciò soprattutto quando la precedente attività lavorativa può

essere svolta anche dopo l’infortunio (come é il caso nella presente

fattispecie).

In tali condizioni occorre

concludere che, qualora non fosse accaduto il sinistro del 27 giugno 2003, é

plausibile che RI 1 avrebbe migliorato la propria posizione professionale,

conseguendo un reddito perlomeno pari a quello che egli realizzerebbe presso la

__________, nell’ipotesi in cui il suo rendimento fosse completo (quindi fr.

93’600/anno - cfr. il doc. 287, p. 2).

Il grado d’invalidità

dell’insorgente a decorrere dal 1° gennaio 2014 - determinato raffrontando il

reddito effettivamente percepito presso la ditta __________ (fr. 65'000/anno)

con quello che egli avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 93'600 /anno)

-, é dunque del 30%, ragione per la quale non vi é spazio per una

revisione della rendita in vigore.

Visto l’esito della

vertenza, è inutile che il TCA si pronunci sulla fondatezza della censura

ricorsuale secondo la quale l’amministrazione avrebbe commesso un “venire

contra factum proprium” ingiustificabile per aver ridotto la rendita

d’invalidità, quando, solo qualche mese prima (il 31 maggio 2013),

all’insorgente era stato assicurato che la rendita non sarebbe stata modificata

(cfr. doc. I, p. 5).

Questo Tribunale si limita

tuttavia a segnalare che, in realtà, dalle carte processuali si evince che

l’assicuratore ha avviato la procedura di revisione, sfociata nella riduzione

della rendita, dopo che il ricorrente, il 15 luglio 2013, lo aveva informato di

aver nel frattempo cambiato datore di lavoro (cfr. doc. 286).

Con la propria

impugnativa, l’assicurato ha pure fatto valere che la decisione di rendita del

29.

novembre 2007 sarebbe manifestamente errata in quanto l’ICO 1, già in

quella sede, avrebbe dovuto considerare “… le possibilità di guadagno del

ricorrente senza l’incidente del 26 giugno 2003” (doc. I, p. 4).

Al riguardo, questa Corte

constata che il grado d’invalidità del 30%, peraltro ripreso anche dall’UAI, è

stato fissato in considerazione del discapito di rendimento accertato

nell’esercizio della professione di IT-Supporter presso la ditta __________,

rinunciando a far capo al mercato generale del lavoro, posto che in attività

sostitutive adeguate l’insorgente non avrebbe potuto meglio valorizzare la sua

capacità lavorativa residua (cfr. doc. 230). Pertanto, la decisione formale del

29.

novembre 2007 non può essere ritenuta errata né, tantomeno, manifestamente

errata.

Del resto, occorre

rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, spetterebbe in ogni caso

all’amministrazione decidere se riconsiderare ex art. 52 cpv. 2 LPGA la propria

decisione, precisato che essa non può essere obbligata nè dagli interessati nè

dai tribunali a procedere in tal senso (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre

2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo 2007).

Inoltre, il ricorrente non

ha saputo allegare alcun “fatto nuovo” ex art. 53 cpv. 1 LPGA, suscettibile di

fondare una revisione processuale della decisione di rendita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata é annullata.

§§ La

rendita d’invalidità del 30% é confermata anche dopo il 31 dicembre 2013.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti