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Decisione

35.2014.13

Due incidenti stradali con, per quanto riguarda il secondo, politrauma ortopedico. Negata adeguatezza nesso causale tra infortuni e disturbi psichici. Negato rimborso costo perizia psichiatrica privat

15 settembre 2014Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I

disturbi psichici denunciati dall’insorgente, non costituiscono pertanto una

conseguenza adeguata dell’infortunio del 1° giugno e/o di quello del 14 luglio

2009.

Se ne deduce quindi che

l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità al

riguardo.

2.10. Con la propria impugnativa, RI

1 ha pure chiesto che l’Istituto resistente sia tenuto a rimborsargli il costo

della perizia psichiatrica privata allestita dal dott. __________ (fr. 900 -

cfr. doc. I, p. 8).

Considerandi

Giusta l’art. 45 cpv. 1

LPGA, l'assicuratore assume le spese per l'accertamento, sempre

che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne

assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la

valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate

successivamente.

In concreto,

l’accertamento disposto dall’assicurato non può essere considerato decisivo per

la valutazione del caso, visto che un obbligo a prestazioni in relazione alla

problematica psichica dipendeva (anche) dall’adeguatezza del nesso di causalità

con l’uno e/o l’altro degli infortuni occorsi all’insorgente, giustamente

negata dall’CO 1 (lasciando aperta la questione della causalità naturale).

Pertanto, il

costo della perizia del dott. __________ rimane a carico della parte che l’ha

ordinata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti