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Decisione

35.2014.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 agosto 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa é la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.8. A seguito dell’infortunio del

mese di gennaio 2003 che aveva interessato l’occhio sinistro, l’assicurato é

stato posto al beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 20% a

contare dal 1° settembre 2004 (doc. 51 e 61/fasc. 2).

Dalle tavole processuali

risulta che il 27 gennaio 2004 l’insorgente è stato sottoposto a un consulto

specialistico presso la Clinica oftalmologica dell’Ospedale cantonale di __________.

Dal

relativo rapporto, datato 12 febbraio 2004, risulta che i sanitari hanno diagnosticato

una cicatrice corneale profonda all’occhio sinistro e ritenuto che l’assicurato

potesse continuare a svolgere la sua abituale attività di operaio forestale con

un discapito di rendimento del 20% (doc. 35, p. 2: “Jetzt stellt sich die Frage,

ob man einem 55jährigen Mann eine Umschulung zumuten kann, oder ob innerhalb

der Firma, wo er im Moment angestellt ist, entweder andere Arbeitsmöglichkeiten

gegeben werden können oder ob z.B. eine 80%ige Leistung bei 100%iger Anstellung

geduldet werden kann: Herr RI 1 wird in seiner Arbeit langsamer sein, da er

einerseits viel mehr aufpassen muss um Distanzen, z.B. von Baumästen oder

Bodenunreglemässigkeiten zu schätzen um sich nicht zu verletzen, wie schon

passiert ist. Andererseits braucht er mehr Zeit um die richtige Position mit

Rücken gegen die Sonne zu finden und um die Brille, die ich unbedingt empfohlen

habe zu tragen, unter dem Schutzhelm zu putzen. Als letztes möchte ich noch

erwähnen, dass angesichts der neuen Situation, die gefährlichsten Arbeiten

nicht mehr Herrn RI 1 zugeteilt werden sollten, sondern anderen Kollegen

überlassen werden.“).

L'Istituto

assicuratore ha stabilito il grado d'invalidità in funzione del discapito di

rendimento patito dall’insorgente nell’esercizio della sua precedente

professione (cfr. doc. 61, p. 4s.: “Dal rapporto 12.2.2004 della Clinica

universitaria di __________, noto al patrocinatore dell’opponente, risulta che

l’assicurato é in grado di svolgere la propria attività professionale sull’arco

dell’intera giornata con un rendimento dell’80%. Quanto attestato dagli

specialisti corrisponde alla situazione reale. Il datore di lavoro continua a

versare il salario completo incamerando le indennità versate dalla CO 1. Questo

significa che, a giusta ragione, la CO 1 ha concesso all’assicurato una rendita

di invalidità del 20%.”).

2.9. Al precedente considerando

sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca, l'assegnazione

di una rendita di invalidità del 20%.

Si tratta ora di esaminare

la situazione esistente fino al mese di febbraio 2014 (momento in cui è stata

emanata la decisione su opposizione impugnata).

Il 16 giugno 2010, RI 1 é

stato colpito da un ramo alla spalla destra, riportando una traumatizzazione

dell’articolazione acromioclavicolare con rottura totale del tendine

sovraspinato (cfr. doc. 3).

Il danno alla salute é

stato trattato mediante intervento artroscopico con ricostruzione del

sovraspinato, decompressione e resezione dell’articolazione acromioclavicolare

(cfr. doc. 19).

Nel prosieguo,

l’insorgente ha continuato a lamentare dei dolori medio-clavicolari, che gli hanno

impedito una ripresa totale della sua abituale attività lavorativa, dolori che

sono stati oggetto di approfondite indagini diagnostiche.

L’artro-TAC del 16 gennaio

2012 - le cui immagini sono state interpretate dal radiologo dott. __________,

dopo che il medico curante specialista dell’assicurato aveva sollevato dubbi

circa la fondatezza delle conclusioni a cui era pervenuto il dott. __________

(cfr. doc. 67 e 68) -, non ha evidenziato reperti patologici di rilievo (cfr.

doc. 75).

In occasione del consulto

del 4 maggio 2012, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha rilevato

che “… é molto difficile imputare i dolori accusati dal paziente alla spalla

destra nell’ambito delle radicolopatie cervicali anche se non posso escluderlo

al 100% soprattutto per quanto riguarda la radice C5. Il dolore descritto dal

paziente non é però un dolore radicolare, si tratta di un dolore molto ben

localizzato a livello della spalla, si presenta in pratica solo sotto sforzo

con dolore non irradiato. Negli ultimi due anni solo in due occasioni per un

paio di giorni avrebbe avuto un dolore irradiato verso il braccio laterale

destro e fino alla regione cervicodorsale destra però di sarebbe trattato di

una irradiazione inabituale e occasionale. Il dolore abituale accusato non ha

le caratteristiche di un dolore radicolare, non é neanche connesso con i

movimenti del capo, penso piuttosto che siano legati ad una problematica

ortopedica alla spalla destra.” (doc. 80 - il corsivo é del redattore).

Nel mese di maggio 2012,

il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha eseguito delle

infiltrazioni, a livello dello spazio sottoacromiale e intra-articolare

gleno-omerale, senza ottenere cambiamenti nella sintomatologia (cfr. doc. 86).

L’11 e il 12 luglio 2012

le capacità funzionali di RI 1 sono state valutate presso la __________.

Dal relativo rapporto

risulta che i sanitari hanno ritenuto l’assicurato capace di “… svolgere la

professione di selvicoltore per 8 ore al giorno senza riduzione del rendimento.

(…). Più sopra abbiamo indicato le difficoltà che il cliente riscontra nel suo

lavoro, ma che di fatto riesce a superare nelle giornate di lavoro che ci ha

descritto. Anche se attualmente lavora ancora al 50% a seconda dei programmi di

lavoro il cliente lavora più giorni di fila dimostrando così di sopportare

anche un carico di lavoro maggiore che non un normale 50% a 1/2 giornata o con diminuzione

di rendimento. La ripetizione o il perdurare di lavori pesanti può portare ad

insorgere di dolore a livello della spalla destra.”.

D’altro canto, essi lo

hanno giudicato in grado di svolgere altre attività lavorative, di tipo

medio-pesante, sull’arco dell’intera giornata (doc. 90).

Il 14

febbraio 2013 ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia generale e della mano.

In

quell’occasione, il medico __________ é innanzitutto ritornato su quanto deciso

a margine di una precedente visita (“La capacità lavorativa decisa dal

05.11.2012 non é stata possibile in particolare per i problemi alla spalla

destra.”).

D’altra

parte, egli ha formulato la seguente valutazione dell’esigibilità lavorativa, considerando

i disturbi alla spalla destra e all’alluce del piede sinistro (postumo di un

infortunio occorso nel mese di dicembre 2001):

" (…).

sollevare e portare pesi: molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza

limitazione, medi fra i 10 e i 15 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta,

pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. L’assicurato

può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre i 5 kg con le limitazioni descritte.

Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi

senza limitazione, lavoro pesante manuale rozzo mai. Rotazione della mano

possibile. L’assicurato non deve lavorare con oggetti vibranti. Posizione e

mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili, rotazione del tronco, posizione

seduta inclinata in avanti senza limitazioni, posizioni in piedi e inclinata in

avanti senza limitazione, posizione di flessione delle ginocchia e posizione

inginocchiata senza limitazioni. Posizioni di lunga durata seduta in piedi e in

alternanza a libera scelta tra queste due posizioni possibile. Spostamento: con

scarponcini rigidi può camminare fino a 50 m senza limitazione, oltre i 50 m molto spesso, per lunghi tratti di raro, camminare su terreno accidentato mai.

Salire le scale molto spesso, su scale a pioli mai. Uso delle due mani con le

limitazioni summenzionate possibile. Non problemi di equilibrio o di stare in

equilibrio (scarponcini da lavoro). Adattamento del posto di lavoro con attrezzature

più leggere se possibile.”

(doc. 110,

p. 7s.)

In data 14

gennaio 2014 il dott. __________ ha infine adattato l’esigibilità lavorativa

per tenere conto anche della problematica interessante la mano destra (sequela

dell’evento traumatico del 14 novembre 2012):

" (…).

L’esigibilità lavorativa viene di nuovo valutata includendo

anche la problematica della mano destra.

L’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi di raro, pesi molto pesanti e oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre 5 kg al massimo 15 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi senza

limitazione, lavoro pesante e manuale rozzo molto pesante mai. Rotazione polso

possibile. L’assicurato non deve lavorare con oggetti vibranti.

Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili, di rotazione del

tronco, posizione seduta e inclinata in avanti senza limitazione e posizione in

piedi e inclinata in avanti senza limitazione, posizione di flessione delle

ginocchia e posizione inginocchiata senza limitazioni. Posizione di lunga

durata seduta e in piedi e in alternanza a libera scelta tra queste due

posizioni possibile. Spostamento con scarponcini rigidi può camminare fino a 50 m senza limitazione e oltre i 50 m molto spesso, per lunghi tratti di raro, camminare su terreno

accidentato mai. Salire le scale molto spesso, su scale a pioli mai. A pugno

chiuso l’assicurato non può stringere nella mano piccoli oggetti tipo bulloni,

viti o altro. Non problemi di equilibrio o stare in equilibrio, uso di scarponcini

da lavoro. Adattamento al posto di lavoro con attrezzature più leggere se possibile.

(…).”

(doc. 151 - il corsivo é

del redattore)

2.10. Chiamato ora a

pronunciarsi nella concreta evenienza - vista anche l’assenza di pareri medici

specialistici divergenti e considerate le risultanze della valutazione EFL

(cfr. doc. 90) -, questo Tribunale non vede alcun

valido motivo per scostarsi dalla valutazione del medico __________ dell’ CO 1,

per cui RI 1 deve essere ritenuto in grado di svolgere un’attività lavorativa

medio-leggera dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione

degli attrezzi, alternando a piacimento la posizione seduta a quella eretta ed

evitando di svolgere mansioni sopra l’altezza della testa, come pure

spostamenti su lunghi tratti e su terreno accidentato.

È vero che, secondo il

parere del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, “…, visto il quadro

globale, un rendimento completo in ambito professionale non é più esigibile.”

(doc. 143).

La sua certificazione non

appare tuttavia suscettibile di scalfire il valore probatorio attribuito ai

rapporti del dott. __________.

Da un lato, con

apprezzamento del 14 gennaio 2014, il medico __________ ha modificato

l’esigibilità lavorativa proprio per tenere conto (anche) dei disturbi alla

Considerandi

mano destra (cfr. doc. 151; del resto, in occasione del consulto del 13 giugno

2013, il chirurgo della mano dott. __________ aveva dichiarato l’assicurato

abile al lavoro in misura completa a decorrere dal 15 luglio 2013 - cfr. doc.

119).

Dall’altro, nel valutare

l’esigibilità lavorativa, il dott. __________ ha debitamente considerato le

limitazioni funzionali legate al danno all’alluce del piede sinistro. In questo

senso, egli ha in particolare indicato che gli spostamenti devono avvenire

calzando scarponcini rigidi ed evitando le superfici sconnesse (cfr. doc. 151,

p. 3).

Infine, lo stesso dott. __________

ha ammesso che il proprio parere avrebbe dovuto essere “… corroborato anche

dalle valutazioni medico-specialistiche (dr. __________, dr. __________, …).”,

ciò che non é però stato il caso.

È peraltro utile segnalare

che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano

di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF 8C_399/2007

del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (cfr. STFA inedita del 10 settembre 1998

nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35

p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione

confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla

congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato

del lavoro - nozione quest’ultima certo teorica e astratta ma inerente al

sistema e fondata sull’art. 16 LPGA, implicante da una parte un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati -, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli

infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332

consid. 3b).

Il fatto che

l’assicurazione per l’invalidità abbia ritenuto l’assicurato non reintegrabile

sul mercato del lavoro a fronte principalmente della sua età avanzata (cfr.

allegato al doc. 122), é irrilevante in ambito LAINF.

Il TCA non ignora che, al

momento della decorrenza dell’eventuale nuova rendita (1° giugno 2013 - cfr.

STF 8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid.

5.2

e riferimenti ivi citati), RI 1 era prossimo a compiere 64 anni

e che perciò non esisterebbe di fatto più possibilità realistica di mettere a

frutto la capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro supposto

equilibrato. Tuttavia, torna qui applicabile l’art. 28 cpv. 4 OAINF, cosicché

il grado di invalidità dell’insorgente deve essere determinato mediante i

redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa

non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che avrebbe percepito un

assicurato di mezza età, intorno ai 42 anni (cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).

Posto che la rendita

d’invalidità dipendente dall’infortunio del 2003 era stata stabilita in

funzione del discapito di rendimento patito dall’insorgente nell’esercizio

della professione di operaio forestale, divenuta inesigibile dopo l’evento

traumatico del 16 giugno 2010, nel quadro della revisione della rendita ex art.

17.

LPGA, occorre far capo al mercato generale del lavoro e procedere a un

raffronto dei redditi.

2.11

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, senza il danno alla salute, un

importo annuo di fr. 65'426.33 (cfr. doc. 128, p. 1).

Questo dato non é

contestato dall’assicurato e può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.12

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.13

Dalle carte

processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 53'322 il

reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4 (fr.

62'732.12), e operando successivamente una decurtazione del 15% a titolo di

deduzione sociale (doc. 128, p. 2).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4’901.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio

federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48

per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'693.59.

L’assicurato, avesse

continuato a lavorare nel ramo forestale, avrebbe guadagnato, nel 2013, fr.

65'426.33/anno per un’occupazione a tempo pieno.

Tale reddito si situa sopra

la media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 02

(“selvicoltura”), livello di qualifica 4: fr. 4’411 riportato su 42.3

ore/settimana = fr. 4’664.63 x 12 mesi = fr. 55'975.56 + adeguamento

all'indice dei salari nominali = fr. 57'430.92), motivo per cui non

entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a

titolo di gap salariale.

2.14

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico

da invalido, per tener conto del danno alla salute (doc. 152, p. 5).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione di

tale entità, l’Istituto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

In particolare, il TCA

ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’CO 1 abbia considerato

ampiamente gli effetti legati alla menomazione infortunistica.

D’altro

canto, per quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più

volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art.

16.

ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter

bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF

8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20

luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF

8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Infine, la

circostanza che l’assicurato abbia in pratica sempre lavorato in ambito

forestale non giustifica un’ulteriore decurtazione, considerato che le attività

adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e

ripetitive) non richiedono un’esperienza professionale diversificata (cfr., in

questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3).

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a

fr. 53'289.55 (85% di fr. 62'693.59).

2.15

In conclusione, il grado di

invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 53'289.55 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr.

65'426.33 -, risulta essere del 18.55%, arrotondato al 19% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p.

41).

Posto che RI 1 beneficia

già di una rendita del 20% a dipendenza dell’infortunio del gennaio 2003, non

sono date le premesse per condannare l’amministrazione ad aumentare il grado

d’invalidità per la via della revisione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti