35.2014.15
Ammessa una ritardata giustizia, visto che dalla sentenza cantonale di rinvio alla data del ricorso per denegata giustizia era trascorso oltre un anno e tre mesi
30 aprile 2014Italiano12 min
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Numero d'incarto:
35.2014.15
Data decisione, Autorità:
30.04.2014, TCA
Titolo:
Ammessa una ritardata giustizia, visto che dalla sentenza cantonale di rinvio alla data del ricorso per denegata giustizia era trascorso oltre un anno e tre mesi
DENEGATA GIUSTIZIA
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 6 CEDU
art. 29 cpv. 1 COST
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2014.15
mm
Lugano
30 aprile
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata
giustizia del 4 marzo 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel gennaio
2008, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
direttore e, perciò, assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso
il CO 1 -, nell’attraversare le strisce pedonali, é stato urtato da
un’autovettura e ha riportato contusioni/distorsioni a livello del rachide
cervicale, della spalla e del ginocchio sinistro.
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione
formale del 10 maggio 2010, poi confermata in sede di opposizione,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
decorrere dal 1° aprile 2008 (rinunciando a pretendere la restituzione delle
prestazioni corrisposte sino al mese di maggio 2009).
1.3. Con sentenza
35.2011.19 del 19 novembre 2012, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha
ammesso l’esistenza di una relazione di causalità naturale e adeguata tra
l’evento infortunistico del 16 gennaio 2008 e i disturbi localizzati al
ginocchio sinistro e ha rinviato l’incarto al CO 1 affinché definisse il
diritto a prestazioni dal profilo sia materiale che temporale.
1.4. Con
pronunzia 35.2013.30 del 13 giugno 2013, questo Tribunale ha accertato
l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia “… in relazione al fatto che
l’amministrazione ha procrastinato senza valida ragione l’esecuzione degli
accertamenti volti a definire il diritto a prestazioni dell’assicurato.” (cfr.
doc. A).
1.5. Con ricorso
del 4 marzo 2014, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, accertata
una denegata/ritardata giustizia, all’assicuratore resistente venga fatto
ordine di “… eseguire gli accertamenti indispensabili per definire le
prestazioni a titolo di IG per le conseguenze al ginocchio sinistro e di
emanare senza indugio la decisione formale sulle medesime.” , argomentando in
particolare che:
"
(…).
Ora é trascorso un anno e mezzo dalla sentenza a
far tempo dalla quale si doveva determinare l’ammontare delle IG. Non sono
stati esperiti accertamenti medici, se non una richiesta di puntualizzazione al
dr. med. Bianchi ed una successiva ad un altro non meglio specificato perito.
Ma nulla a tutt’oggi di concreto se non una presa di posizione insoddisfacente
il 2.10.2013 (doc. G): a dodici mesi dalla sentenza ed a tre e mezzo da quella
per denegata giustizia, senza accertamenti medici esperiti, tantomeno
preavvisati.
Dinanzi a tale inedia eretta a sistema lo
scrivente ha dovuto continuare a sollecitare in termini vieppiù pressanti l’assicuratore,
senza ottenere nei fatti poco o nulla. Da qui la necessità del presente
ricorso, dinanzi ad un ritardo per definire delle prestazioni di IG relative a
cinque anni orsono.
Giacché non é assolutamente corretto che per
definire delle prestazioni sociali ci si debba mobilitare in termini tanto
dispendiosi per avere una risposta, sin d’ora ci si riserva di richiedere in
via civile le prestazioni cagionate da siffatto improponibile impegno richiesto
al legale, che sin d’ora quantifichiamo in ordine di fr. 3'000.-.
Fatti
I presupposti per la denegata giustizia ci paiono
oltremodo chiari. Quella del 2.10.2013 (doc. G), é stata una prima presa di
posizione in punto ai periodi di inabilità al lavoro in regime provvisorio,
oggetto delle successive prese di posizione dello scrivente. Ad oggi, trascorsi
ormai quattro mesi alcunché é intervenuto e quali siano gli accertamenti ancora
necessari ed a chi non sono dati a conoscere. In tutti i casi quest’ultimi,
more solito, hanno avuto inizio dopo reiterati solleciti e dovrebbero (ma non
se ne da atto, né conoscenza, né possibilità di essere parte agli accertamenti)
essere stati portati a termine.”
(doc. I)
1.6. L’Istituto
assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso per denegata
giustizia venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.7. Nel corso
del mese di aprile 2014, l’assicurato si é in sostanza riconfermato nelle
proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se il CO 1 si è reso colpevole oppure no di un diniego di
giustizia nei confronti di RI 1.
2.3. Giusta
l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione.
Secondo
l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il
ritardo ingiustificato a statuire é una forma particolare di diniego di
giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si é in
presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità
amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete
entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura
dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come
ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).
Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta
in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle
autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo
proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati
passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad
accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra
parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi
morti”, inevitabili in una procedura, essa non é legittimata a invocare una
carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare
l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare
le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini
un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid.
5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il
principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54
consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
Considerandi
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi
Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di
un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver
ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003
consid. 4.1).
2.4
In una
sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il
TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio
AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di
una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella DTF
125.
V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
Nella
RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata
giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente
inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere
giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als
Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine
Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI
succitata)
Più di
recente, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile
trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi
tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata
giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni
dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in
materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile
2011) oppure quando é trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio
degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al
Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità
del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due
aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi
trascorso tra la fine dello scambio degli allegati
davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia
inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale ritardo
ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso
apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF
8C_615/2009 del 28 settembre 2009).
2.5
Nella
concreta evenienza, questa Corte constata che, con sentenza 35.2011.19 del 19
novembre 2012, intimata alle parti in data 20 novembre 2012, questa Corte,
accertata l’eziologia traumatica dei disturbi al ginocchio sinistro, ha
rinviato l’incarto all’assicuratore affinché definisse il diritto a prestazioni
dal profilo temporale e materiale.
Da allora,
trascorso oltre un anno e tre mesi (sino alla data in cui l’assicurato
ha introdotto il ricorso per denegata giustizia sub judice), l’amministrazione
non ha ancora definito, in una decisione formale secondo quanto prescritto all'art.
49.
cpv. 1 LPGA, il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° aprile 2009,
sebbene, già con la sentenza 35.2013.30 del 13 giugno 2013, il TCA le avesse intimato
di procedere celermente con gli accertamenti del caso e di emanare - senza indugio
- la decisione formale sollecitata dall’assicurato (cfr. doc. A, p. 6).
L'esame
della documentazione prodotta denota, secondo questo Tribunale, una confusione nella
gestione della pratica da parte dei funzionari preposti, e ciò nonostante che
le questioni che si pongono siano puntuali e non particolarmente complesse.
Ora, va
ricordato che, secondo l’art. 43 cpv. 1 LPGA, spetta all’amministrazione
dirigere la procedura e a porre in atto tutti i provvedimenti necessari per
garantire una spedita evasione della pratica.
In queste
condizioni - tenuto conto oltretutto che si tratta di una procedura derivante
da una sentenza di rinvio, originata da una decisione mediante la quale
l’assicuratore aveva ingiustamente privato il ricorrente del suo diritto alle
prestazioni -, il TCA ritiene che siano dati gli estremi per riconoscere, una
volta ancora, una denegata/ritardata giustizia.
Al CO 1 é
quindi fatto ordine di portare a termine celermente gli accertamenti intrapresi
(con notevole ritardo) e di emanare la decisione formale più volte sollecitata
dall'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
per denegata/ritardata giustizia é accolto.
§
Al CO 1 è fatto ordine di portare a termine celermente l’istruttoria e di
emanare la decisione formale più volte sollecitata dall'assicurato.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Il CO 1
verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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