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Decisione

35.2014.15

Ammessa una ritardata giustizia, visto che dalla sentenza cantonale di rinvio alla data del ricorso per denegata giustizia era trascorso oltre un anno e tre mesi

30 aprile 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti per la denegata giustizia ci paiono

oltremodo chiari. Quella del 2.10.2013 (doc. G), é stata una prima presa di

posizione in punto ai periodi di inabilità al lavoro in regime provvisorio,

oggetto delle successive prese di posizione dello scrivente. Ad oggi, trascorsi

ormai quattro mesi alcunché é intervenuto e quali siano gli accertamenti ancora

necessari ed a chi non sono dati a conoscere. In tutti i casi quest’ultimi,

more solito, hanno avuto inizio dopo reiterati solleciti e dovrebbero (ma non

se ne da atto, né conoscenza, né possibilità di essere parte agli accertamenti)

essere stati portati a termine.”

(doc. I)

1.6. L’Istituto

assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso per denegata

giustizia venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.7. Nel corso

del mese di aprile 2014, l’assicurato si é in sostanza riconfermato nelle

proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se il CO 1 si è reso colpevole oppure no di un diniego di

giustizia nei confronti di RI 1.

2.3. Giusta

l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione.

Secondo

l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il

ritardo ingiustificato a statuire é una forma particolare di diniego di

giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si é in

presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità

amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete

entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura

dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come

ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).

Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta

in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle

autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo

proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati

passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad

accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra

parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi

morti”, inevitabili in una procedura, essa non é legittimata a invocare una

carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare

l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare

le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini

un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid.

5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il

principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54

consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

Considerandi

provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di

una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può

essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi

abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi

Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di

un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver

ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente

superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente

pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003

consid. 4.1).

2.4

In una

sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il

TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio

AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di

una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata).

Nella DTF

125.

V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,

trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal

momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora

proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

Nella

RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata

giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente

inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere

giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In quella

stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato

chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als

Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine

Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI

succitata)

Più di

recente, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile

trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi

tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata

giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni

dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in

materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile

2011) oppure quando é trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio

degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al

Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità

del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due

aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi

trascorso tra la fine dello scambio degli allegati

davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia

inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale ritardo

ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso

apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF

8C_615/2009 del 28 settembre 2009).

2.5

Nella

concreta evenienza, questa Corte constata che, con sentenza 35.2011.19 del 19

novembre 2012, intimata alle parti in data 20 novembre 2012, questa Corte,

accertata l’eziologia traumatica dei disturbi al ginocchio sinistro, ha

rinviato l’incarto all’assicuratore affinché definisse il diritto a prestazioni

dal profilo temporale e materiale.

Da allora,

trascorso oltre un anno e tre mesi (sino alla data in cui l’assicurato

ha introdotto il ricorso per denegata giustizia sub judice), l’amministrazione

non ha ancora definito, in una decisione formale secondo quanto prescritto all'art.

49.

cpv. 1 LPGA, il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° aprile 2009,

sebbene, già con la sentenza 35.2013.30 del 13 giugno 2013, il TCA le avesse intimato

di procedere celermente con gli accertamenti del caso e di emanare - senza indugio

- la decisione formale sollecitata dall’assicurato (cfr. doc. A, p. 6).

L'esame

della documentazione prodotta denota, secondo questo Tribunale, una confusione nella

gestione della pratica da parte dei funzionari preposti, e ciò nonostante che

le questioni che si pongono siano puntuali e non particolarmente complesse.

Ora, va

ricordato che, secondo l’art. 43 cpv. 1 LPGA, spetta all’amministrazione

dirigere la procedura e a porre in atto tutti i provvedimenti necessari per

garantire una spedita evasione della pratica.

In queste

condizioni - tenuto conto oltretutto che si tratta di una procedura derivante

da una sentenza di rinvio, originata da una decisione mediante la quale

l’assicuratore aveva ingiustamente privato il ricorrente del suo diritto alle

prestazioni -, il TCA ritiene che siano dati gli estremi per riconoscere, una

volta ancora, una denegata/ritardata giustizia.

Al CO 1 é

quindi fatto ordine di portare a termine celermente gli accertamenti intrapresi

(con notevole ritardo) e di emanare la decisione formale più volte sollecitata

dall'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

per denegata/ritardata giustizia é accolto.

§

Al CO 1 è fatto ordine di portare a termine celermente l’istruttoria e di

emanare la decisione formale più volte sollecitata dall'assicurato.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Il CO 1

verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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