35.2014.16
Assicurato portatore di una lesione cuffia rotatoria + lesione SLAP spalla sinistra. Rinvio atti ad amministrazione per nuova valutazione causalità naturale tenuto conto della dinamica infortunio acce
21 maggio 2014Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2014.16
Data decisione, Autorità:
21.05.2014, TCA
Titolo:
Assicurato portatore di una lesione cuffia rotatoria + lesione SLAP spalla sinistra. Rinvio atti ad amministrazione per nuova valutazione causalità naturale tenuto conto della dinamica infortunio accertata dal Tribunale
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2014.16
mm
Lugano
21 maggio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3
febbraio 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 29 maggio
2013, la __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio
dipendente RI 1, in data 4 maggio 2013, aveva subito un’aggressione lamentando
una contusione al braccio sinistro (cfr. doc. 1).
L’esame
di RMN della spalla sinistra, eseguito il 14 maggio 2013, ha evidenziato la presenza, in particolare, di una fessurazione importante sul versante esterno
del tendine sovraspinato con edema osseo reattivo sottostante l’inserzione
tendinea, nonché di una lesione dello SLAP probabilmente di secondo grado e
stacco rispettivamente sfilacciamento del labbro tra le ore 8 e 12 (doc. 11).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27
novembre 2013, l’CO 1 ha posto termine al proprio obbligo a prestazioni a
decorrere dal 21 agosto 2013, ritenuto che il nesso di causalità naturale con
l’evento del maggio 2013 si sarebbe nel frattempo estinto (doc. 48).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
52), in data 3 febbraio 2014, l’amministrazione ha ribadito il contenuto della
sua prima decisione (doc. 56).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 4 marzo 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1
ha chiesto che l’CO 1 venga condannato ad assumere i costi per l’intervento
alla spalla sinistra e le altre spese di cura, argomentando in particolare
quanto segue:
"
(…).
La conclusione della CO 1 si base infatti su
degli scarni appunti del medico di __________, scritti tra l’altro in tutta
fretta senza aver effettuato nessun accertamento particolare, il giorno prima
del prospettato intervento alla spalla che ha dovuto quindi essere annullato
(doc. D).
Il medico SM si é basato esclusivamente su una
parte del rapporto di polizia che riporta, quale riassunto dei fatti una
“violenta manata al braccio sx”, concludendo che una manata non causa una
lesione alla cuffia ma semmai una borsite (doc. 3), allorquando leggendo tutte
le deposizioni risulta che in realtà non vi é stata una “semplice” manata,
bensì un colpo che ha spostato in modo improvviso il braccio del signor RI 1,
Fatti
il quale ha accusato immediatamente forti dolori alla spalla.
Lo stesso aggressore nel suo interrogatorio
dinnanzi al MP aveva ammesso di aver “spostato verso sinistra il braccio sx del
signor RI 1”, non si é trattato quindi di una semplice manata.
Inutile sottolineare che la presa di posizione
della dr.ssa __________r non può essere da sola presa in considerazione per
negare un diritto alle prestazioni.
Nemmeno nella sua presa di posizione del
15.11.2013, la dr.ssa __________ é andata oltre, limitandosi a confermare che
nella fattispecie non vi sarebbe alcun nesso causale, senza motivare tale
conclusione o confrontarsi con le contestazioni del ricorrente (doc. E).”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore
convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite é la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era
legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 21 agosto
2013, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.
19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto
alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un
miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente
che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato
un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio
sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante.
La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non
è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre
rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza
di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione ha negato
l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi alla spalla sinistra e
l’evento infortunistico del maggio 2013, facendo capo al parere espresso al
riguardo dalla dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
In
effetti, con nota manoscritta del 20 agosto 2013, il medico __________ __________
appena citato ha sostenuto quanto segue a proposito dell’eziologia della
problematica in questione:
"
rapp. di polizia “violenta manata al braccio
sx”.
Questo non causa una lesione alla cuffia, al
massimo una borsite sottoacromiale. Per di più l’assicurato 56enne con artrosi
AC con sperone inferiore é predisposto ad un impingement cronico con
tendinopatia della CDR / lesione parziale-totale.
Quindi: non relazione probabile tra “lesione
parziale sovraspinato”, “SLAP” (…) e infortunio.”
(doc. 30)
In corso
di causa, con l’apprezzamento del 23 gennaio 2014, la stessa dott.ssa __________
ha avuto modo di precisare le ragioni che l’hanno indotta a negare l’eziologia
infortunistica al danno interessante la spalla sinistra:
" Specifico
che nel rapporto di polizia viene descritta “una violenta manata al braccio
sinistro” questa non causa una lesione alla cuffia, al massimo una borsite
sottoacromiale. In più l’assicurato 56enne con artrosi acromioclavicolare con
sperone inferiore é predisposto ad un impingement cronico con tendinopatia
della cuffia dei rotatori e lesioni da parziale a totale. Quindi confermo che
Considerandi
siamo in presenza di una malattia preesistente che concorda con l’età
dell’assicurato come pure della pato-anatomia acromioclavicolare con sperone
provocando l’impingement cronico, motivo per il quale la relazione tra la
lesione parziale del sovraspinato/dell’ancora glenoidale del capo lungo del
bicipite descritto e l’infortunio descritto non é probabile. Confermo quindi la
mia presa di posizione del 20.8.2013.” (doc. 54)
Da parte
sua, il ricorrente contesta che al parere del medico di __________ dell’CO 1 possa
essere attribuito pieno valore probatorio, visto soprattutto che ella ha fondato
la propria valutazione considerando una dinamica non corrispondente alla realtà
(cfr. doc. I).
2.7
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.8
Chiamato ora
a pronunciarsi, questo Tribunale osserva che la dott.ssa __________ ha negato
l’eziologia infortunistica al danno alla spalla sinistra presentato
dall’insorgente, dando per acquisito che quest’ultimo, in occasione dell’evento
del 4 maggio 2013, sarebbe stato colpito al braccio sinistro con una manata da
tale __________ (cfr. doc. 54: “… nel rapporto di polizia viene descritta “una
violenta manata al braccio sinistro” …”).
Al proposito,
il TCA constata che dal verbale d’interrogatorio 4 maggio 2013 risulta che
l’assicurato ha effettivamente dichiarato di essere stato colpito “…
violentemente con la mano, non saprei precisare quale, sul mio braccio
sinistro.” (doc. 12, p. 14).
Dalle
carte processuali si evince che, in data 22 ottobre 2013, RI 1 é stato sentito
da un funzionario dell’CO 1. In quell’occasione, egli ha affermato che “… il
signor __________ mi ha colpito al braccio sinistro (non ricordo se con la mano
destra o sinistra poiché avevo l’altro braccio davanti agli occhi). Ho ricevuto
un colpo al braccio sinistro il quale é stato spostato violentemente verso
sinistra e verso l’alto. Ho avvertito subito un dolore alla spalla sinistra
e non sono più riuscito a muovere il braccio.” (doc. 45, p. 2 - il corsivo é
del redattore).
La
circostanza secondo la quale vi é stato uno spostamento laterale (verso
sinistra) del braccio sinistro, é stata in sostanza confermata anche dagli
altri due verbalizzati (cfr. verbale di audizione di __________ - doc. 43: “Ad
un tratto si é avvicinato con fare minaccioso al signor RI 1. Quest’ultimo
aveva sollevato il braccio sinistro come per difendersi. __________ ha quindi spostato
lateralmente verso sinistra il braccio del signor RI 1 con la sua mano,
senza colpirlo. (…). In quel frangente il signor RI 1 ha subito affermato di
essersi fatto male alla spalla sinistra.” e verbale d’interrogatorio di __________
- doc. 44: “Il signor RI 1 si é avvicinato a me con fare minaccioso, alzando il
braccio sinistro. Ho avuto l’impressione che volesse darmi un pugno e gli ho
solo spostato il braccio verso sinistra.” - il corsivo é del redattore).
In esito
a quanto precede - posto che quanto dichiarato dal ricorrente all’ispettore CO
1.
non contraddice ma completa la versione da lui fornita in precedenza
(in questo senso, si tenga conto anche della convergente testimonianza degli
altri protagonisti) -, il TCA ritiene accertato che l’arto superiore sinistro
dell’assicurato venne spinto lateralmente (verso sinistra). D’altro canto, visto
che ciò é avvenuto nel quadro di un alterco, quale risposta a una supposta
minaccia (cfr. doc. 44: “Ho avuto l’impressione che volesse darmi un pugno …”),
é plausibile che lo spostamento del braccio sinistro sia stato compiuto con una
certa violenza, così come ha del resto dichiarato l’assicurato (doc. 45, p. 2:
“… il quale [il braccio sinistro, ndr] é stato spostato violentemente …).
2.9
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il TF ha,
al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF
137.
V 263-265)
In una
sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nel caso di specie, la
decisione dell’CO 1 circa l’eziologia del danno alla spalla sinistra si fonda
su una valutazione del medico __________ che tiene conto di una dinamica
dell’evento non corrispondente a quanto effettivamente accaduto. Per il TCA
sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti
all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465; si
veda pure la STCA 35.2011.10 del 12 ottobre 2011, cresciuta in giudicato).
Si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi,
dovrà risottoporre il caso al proprio servizio medico fiduciario affinché abbia
ad esprimersi nuovamente in merito all’esistenza di un nesso di causalità
naturale tra il danno evidenziato dalla RMN del maggio 2013 e
l’infortunio assicurato, prendendo in considerazione
le circostanze che sono state accertate da questa Corte (cfr. consid. 2.8. in
fine).
In questo contesto, si
dovrà tener debitamente conto che, conformemente alla
giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità naturale è adempiuta quando
si può ammettere che, senza l’evento infortunistico, il danno non si sarebbe
prodotto oppure non sarebbe insorto allo stesso modo, di modo che non è
necessario che l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata del danno: è
sufficiente che il sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia
provocato il danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti
come la conditio sine qua non di quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a
ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota 79; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51).
Alla luce dei relativi
esiti, l’amministrazione dovrà definire di nuovo il diritto a prestazioni del
ricorrente a decorrere dal 21 agosto 2013.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata é annullata.
§§ La
causa é retrocessa all’CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato al
considerando 2.9. in fine.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di
indennità per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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