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Decisione

35.2014.17

Falso annuncio d'inf. compilato dal datore di lavoro dell'assicurato. Non dimostrato che assicurato abbia intenzionalmente tentato d'ingannare l'assicuratore. Annullata decisione impugnata che negava

4 marzo 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Nel mese di aprile 2014, il

ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione e ha chiesto l’edizione,

dall’ex datore di lavoro, del numero di telaio dell’auto di gara e della

relativa carta grigia nonché, da parte dell’Ufficio della circolazione, della

carta grigia corrispondente al numero di telaio dell’auto di gara (doc. V).

L’Istituto assicuratore si

é pronunciato al riguardo in data 5 maggio 2014 (doc. VII).

1.7. In corso di causa, questa

Corte ha interpellato il dott. __________, il quale é stato invitato a

precisare quando l’assicurato gli riferì che l’infortunio era avvenuto nel

corso di una gara di rally (doc. XII).

La sua risposta é

pervenuta in data 19 gennaio 2015 (doc. XIII + allegato).

L’insorgente ha formulato

le proprie osservazioni in merito il 23 gennaio 2015 (doc. XV), mentre l’CO 1

lo ha fatto il 28 gennaio 2015 (doc. XVI).

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite é

circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a

negare le proprie prestazioni in relazione all’evento infortunistico occorso a RI

1.

il 23 agosto 2013, oppure no.

2.2

Giusta l’art. 46 cpv. 2

LAINF, l'assicuratore può dimezzare qualsiasi prestazione se, per

ingiustificato ritardo dell'assicurato o dei suoi superstiti, l'infortunio o il

decesso non gli è stato notificato entro tre mesi; egli può rifiutarla se,

intenzionalmente, gli è stata fatta una notifica falsa.

La norma di cui alla seconda

frase dell’art. 46 cpv. 2 LAINF mira a reprimere un comportamento doloso

- la negligenza, per quanto grave sia, non basta (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter,

Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), p. 176) -, tendente a

ottenere dall’assicurazione più di quanto si avrebbe diritto (A.

Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, p. 13).

Secondo

la dottrina, la norma in questione ha un senso nella misura in cui la falsa

notifica concerne una fattispecie che implica un obbligo a prestazioni

dell’assicuratore. Mediante la falsa descrizione, l’assicurato vuole ottenere

più di quanto gli spetta. In questo caso, l’assicuratore può negare

integralmente le prestazioni. In altri termini, la sanzione é legittima

allorquando l’assicurato vuole ottenere una prestazione (supplementare) che, in

caso di notifica corretta, non percepirebbe. Per contro, la sanzione non può

essere comminata se, mediante la falsa notifica, l’assicurato non persegue tale

scopo, ossia non intende ottenere un vantaggio materiale.

Quella prevista dal cpv. 2

dell’art. 46 LAINF é una norma potestativa (Kann-Vorschrift):

l’assicuratore non é costretto a decurtare, rispettivamente a negare le proprie

prestazioni, ma può farlo. Al riguardo, esso deve prendere in

considerazione tutte le circostanze del caso di specie. Quando infligge una

sanzione, esso deve rispettare il principio della proporzionalità. Ciò

significa che, anche in caso di falsa notifica intenzionale, l’assicuratore può

astenersi dal negare le prestazioni e, ad esempio, procedere a una loro

semplice riduzione (cfr. A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,

p. 239ss.).

2.3

Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali emerge che nell’annuncio d’infortunio LAINF del 27

agosto 2013, inviato mediante notifica elettronica dal datore di lavoro, é

stato indicato che l’assicurato era rimasto vittima di un “incidente con auto

contro un muro”, avvenuto a __________ (__________) il 23 agosto 2013 (cfr.

doc. 1, punti 5 e 6).

In data 30 agosto 2013, l’CO

1.

ha chiesto a RI 1 di compilare un questionario riguardante l’evento

annunciato (doc. 4) e al suo medico curante il “modulo di documentazione per la

prima consultazione dopo un trauma da accelerazione cranio-cervicale” (doc. 5).

Il 10 settembre 2013, il

datore di lavoro dell’assicurato ha informato l’assicuratore che l’infortunio

annunciato era in realtà accaduto in __________, in occasione di una gara di

rally, auspicando una verifica in quanto “… il dipendente vuole usare il fatto

dell’incidente contro il titolare visto che era il figlio che guidava e quest’ultimo

non vuole più che faccia parte dell’equipaggio.” (doc. 6).

Il giorno stesso, il

ricorrente ha trasmesso all’Istituto assicuratore la fattura inerente la sua

degenza presso l’ospedale in __________, nonché un certificato del curante, e

ha sottolineato di essere sempre in attesa di eventuali formulari da compilare

(cfr. doc. 8).

Il 16 settembre 2013, RI 1

ha compilato il questionario sottopostogli dall’amministrazione. Egli ha

segnatamente indicato che l’infortunio aveva avuto luogo in __________ e che,

in quell’occasione, si trovava a bordo di una autovettura __________, guidata

da __________ e di proprietà della ditta __________ (cfr. doc. 12).

Sul modulo di

documentazione, compilato il 24 settembre 2013, il dott. __________ ha indicato

che l’incidente occorso al suo paziente era accaduto “durante una gara di rally

in __________ …” (doc. 18).

In data 25 settembre 2013,

l’assicurato é stato sentito da un funzionario dell’CO 1. L’assicurato ha in

particolare dichiarato che “al momento in cui ho annunciato il caso al datore

di lavoro, che già sapeva quanto successo poiché presente al momento

dell’incidente con tutta la famiglia, mi era stato detto di annunciare un

infortunio non professionale capitato al domicilio (es. caduto da un camioncino).

In quel frangente era presente anche mia madre che mi aveva accompagnato al

garage. Visto l’infortunio capitato in __________, con degenza ospedaliera e i

costi che ne conseguono, ho insistito per annunciare effettivamente quanto

capitato e non dare indicazioni false all’Assicurazione infortuni.” (doc. 15,

p. 2).

L’audizione del datore di

lavoro si é invece tenuta il 10 ottobre 2013. A proposito delle incongruenze contenute nell’annuncio d’infortunio, __________ ha sostenuto che “al momento in cui

é stato redatto l’annuncio d’infortunio effettivamente é stata indicata una

versione non corretta dei fatti. Per non creare problemi, vista la possibile

riduzione delle prestazioni e la mancata assicurazione stipulata privatamente

in __________ dal signor RI 1, é stato notificato un incidente stradale

capitato a __________. Al momento dell’annuncio di infortunio era presente

anche il signor RI 1 ed era d’accordo di notificare quanto sopra.” (doc. 30, p.

2).

Dalle carte processuali si

evince ancora che, pendente la procedura di opposizione, in data 17 gennaio 2014, ha avuto luogo un colloquio alla presenza dell’assicurato, della sua fidanzata e del

patrocinatore del ricorrente. In quella sede, RI 1 ha ribadito che il falso

annuncio d’infortunio é stato fatto dal datore di lavoro, contro la sua

volontà. Egli ha pure sostenuto che, avendo chiaramente manifestato la propria

contrarietà, era legittimato a credere che il datore di lavoro avrebbe

proceduto a una corretta notifica dell’evento (cfr. doc. 44).

Dal complemento

d’opposizione 4 febbraio 2014 risulta che l’insorgente non avrebbe più saputo

nulla dell’annuncio d’infortunio (e, quindi, del suo effettivo tenore) sino al

(nuovo) colloquio con il datore di lavoro del 10 settembre 2013, in occasione del quale il __________ lo avvertì che, “essendosi rifiutato di sottoscrivere una

dichiarazione che corroborava la tesi dell’incidente presso il suo domicilio in

__________”, avrebbe informato l’assicuratore (cfr. doc. 48, p. 3).

2.4

Nel caso di specie, é palese

che l’annuncio d’infortunio del 27 agosto 2013 (cfr. doc. 1) contiene delle

informazioni inveritiere, nella misura in cui é stato indicato che il noto

incidente era avvenuto presso il Comune di domicilio dell’assicurato, anziché

in __________ e, soprattutto, nella misura in cui é stato sottaciuto il fatto

che l'infortunio aveva avuto luogo durante una gara di rally (circostanza che,

qualora conosciuta, avrebbe indotto l’CO 1 a ridurre del 50% le prestazioni in

contanti, in applicazione degli articoli 39 LAINF e 50 OAINF

- cfr. DTF 106 V 45, 112 V 44 e 113 V 222).

Con la decisione su

opposizione impugnata, l’CO 1 sostiene che RI 1 avrebbe “… intenzionalmente

segnalato un falso annuncio d’infortunio, …”, e ciò poiché, sebbene compilato

dal suo ex datore di lavoro, egli sarebbe stato d’accordo di notificare il

falso o, perlomeno, visto che era presente al momento della compilazione, “…

non poteva ignorare quanto figurava su detto documento.” (doc. 50, p. 3).

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte osserva innanzitutto che quello occorso al

ricorrente é un infortunio non professionale atipico, nella misura in cui é

avvenuto a bordo di un’autovettura di proprietà del proprio datore di lavoro,

al cui volante vi era il figlio dello stesso datore di lavoro. D’altro canto,

con riferimento all’affermazione contenuta nel verbale di audizione del datore

di lavoro (doc. 30, p. 2: “Per non creare problemi, vista la possibile

riduzione delle prestazioni e la mancata assicurazione stipulata

privatamente in __________ dal signor RI 1, …” - il corsivo é del

redattore), il TCA si limita a osservare che l’insorgente era obbligatoriamente

assicurato contro gli infortuni in Svizzera e iscritto al Servizio sanitario __________

a copertura dei costi di cura in caso di malattia (cfr. doc. 15, p. 4).

Fatte queste premesse, il

TCA rileva che non é contestato il fatto che sia stato il datore di lavoro

a compilare il falso annuncio d’infortunio (cfr. doc. 50, p. 3: “… al momento

in cui il signor __________ ha compilato l’annuncio d’infortunio … - il

corsivo é del redattore).

D’altro canto, secondo il

TCA, l’affermazione secondo la quale il ricorrente sarebbe stato d’accordo di

procedere a una falsa notifica d’infortunio, contrasta con il fatto che, in

occasione della consultazione del 26 agosto 2013, l’assicurato aveva riferito

al dott. __________ che l’incidente della circolazione occorsogli qualche

giorno prima, era avvenuto durante una gara automobilistica di rally

(cfr. doc. XIII), ciò che il medico curante ha poi in effetti trascritto nel

modulo da lui compilato all’attenzione dell’CO 1 (cfr. doc. 18, p. 1).

Ora, appare improbabile

che una persona intenzionata a ingannare l’assicuratore mediante una falsa

notifica d’infortunio, dica la verità al proprio medico curante, essendo

notorio che sono proprio i curanti ad essere normalmente interpellati per primi

dallo stesso assicuratore.

A proposito di quanto

attestato dal dott. __________ nello scritto del 13 gennaio 2015 (doc. XIII),

il TCA non ha alcuna valida ragione per dubitare della sua attendibilità.

D’altro canto, con riferimento a quanto l’CO 1 ha sostenuto nell’allegato del

28.

gennaio 2015 (doc. XVI: “… il medico (…) non si ricorda cosa é avvenuto …”),

questo Tribunale sottolinea che il sanitario in questione ha dichiarato che il

suo non ricordare concerne “… dove si é svolta la competizione e quali sono

state le modalità dell’incidente.”, ma non il fatto che l’incidente si é

verificato durante un rally automobilistico.

L’amministrazione fa

valere che, se anche dovesse essere vero - come in effetti é - che RI 1 ha

riferito al suo medico curante l’esatta fattispecie, resta il fatto che “…

determinanti sono le dichiarazioni fornite alla CO 1 e non al medico.” (doc.

50, p. 4).

Al riguardo, va rilevato

che l’accertamento dell’intenzione dolosa dipende da un apprezzamento globale

dei fatti (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 176).

Ora, per il TCA,

nell’ambito di questo apprezzamento globale, l’aver raccontato la verità al

proprio medico curante in tempi non sospetti, costituisce un elemento

certamente rilevante, che fa sorgere seri dubbi circa l’intenzione

dell’assicurato d’ingannare l’CO 1.

Del resto, in una sentenza

del 30 aprile 1996 pubblicata in RJ 1996 n. 1076 consid. 6 bb, il TFA ha

considerato decisiva per negare l’applicabilità dell’art. 46 cpv. 2 LAINF,

proprio la circostanza che l’assicurata aveva descritto le cause esatte

dell’infortunio al suo medico curante e che quest’ultimo le aveva poi

trascritte nel suo rapporto iniziale all’attenzione dell’assicurazione (“Au

demeurant, on ne connaît pas l’identité des personnes qui ont informé l’Office

du personnel de la X. de la survenance de l’accident. On ne sait

pas davantage si l’intimée a eu connaissance de la déclaration d’accident

(voire du contenu de celle-ci) que le responsable de l’office du personnel a

rédigée le 25 août 1992. En revanche, il est constant que l’assurée a décrit

les causes exactes de l’accident à son médecin traitant, et que ce dernier les

a dûment consignées dans son rapport initial du 19 novembre 1992 à l’attention

de l’assurance.“ - il corsivo é del redattore).

Inoltre, la data che figura a

piè di pagina (27 agosto 2013) e quella di ricezione (28 agosto 2013)

apposte sul formulario d’annuncio, lasciano pochi dubbi circa il fatto che il

datore di lavoro l’ha compilato (o perlomeno completato) il giorno successivo a

quello in cui avvenne il primo incontro con l’assicurato dopo il noto incidente

(26 agosto 2013 - cfr. doc. 48, p. 3: “…, il giorno seguente al suo rientro -

cioè il 26 agosto 2013 - RI 1 (…) é stato accompagnato dalla madre

presso il datore di lavoro, per espletare le pratiche riguardanti

l’infortunio.” e doc. 50, p. 4 - il corsivo é del redattore). Non trova quindi

conferma l’affermazione dell’CO 1 secondo la quale, essendo presente al

momento della compilazione dell’annuncio e, quindi, essendo a

conoscenza del suo contenuto, il ricorrente avrebbe implicitamente accettato il

fatto che il datore di lavoro aveva dichiarato il falso.

Va peraltro sottolineato che, in data 10 settembre 2013, il

ricorrente ha inviato all’CO 1 la fattura relativa al periodo in cui egli è

stato degente presso l’Ospedale di __________ (cfr. il doc. 8). Sebbene, in

quell’occasione, RI 1 ha omesso d’indicare che l’incidente era successo durante

una gara di rally, l’aver trasmesso al proprio assicuratore la fattura del

nosocomio __________ (allorquando, nell’annuncio, era stato indicato quale

luogo dell’infortunio “__________/ __________”), rappresenta un

ulteriore indizio che egli non aveva in realtà l’intenzione d’ingannare

l’Istituto. D’altra parte, sempre in quella stessa occasione, l’assicurato

ha pure chiesto all’assicuratore che gli venisse spedito il formulario da

compilare.

Sempre in questo ordine

d’idee, merita di essere segnalato che, dimesso dall’ospedale e ritornato al

proprio domicilio, l’insorgente ha rilasciato un’intervista al quotidiano la “__________”,

in cui ha descritto la dinamica dell’incidente che lo ha visto protagonista in __________

(cfr. doc. B1).

In tale contesto, interessandosi

alla procedura di notifica di un infortunio, é doveroso precisare che spetta al

datore di lavoro notificare all’assicuratore l’infortunio che gli é stato

segnalato dal dipendente/assicurato, e ciò utilizzando l’apposito modulo (“Notifica

d’infortunio LAINF”). In genere, l’assicurato non riceve copia

dell’annuncio d’infortunio.

Pertanto, di norma, la prima

volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore,

avviene quando egli é chiamato a compilare un questionario del genere di quello

che figura agli atti sub doc. 4 oppure in occasione della sua audizione

da parte di un funzionario amministrativo.

Questo Tribunale ha già

avuto modo di constatare, in più occasioni, l’esistenza di discrepanze tra quanto

dichiarato dall’assicurato al proprio datore di lavoro e quanto invece da

quest’ultimo finalmente notificato all’assicuratore, discrepanze di cui

l’assicurato viene però a conoscenza soltanto in un secondo tempo. Ad esempio,

in una sentenza 35.2009.45 del 30 settembre 2009, riguardante un’assicurata,

vittima nel 2006 di un infortunio al ginocchio sinistro, il cui datore di

lavoro aveva erroneamente annunciato un nuovo infortunio, occorsole nel 2008 e

che aveva riguardato la medesima parte del corpo, quale ricaduta del

pregresso evento, il TCA ha accertato che l’assicurata aveva appreso, per la

prima volta, dell’errore commesso, soltanto alla ricezione della decisione

mediante la quale l’amministrazione aveva negato il diritto a prestazioni.

La procedura di notifica

di un infortunio e la giurisprudenza appena citati permettono di concludere che

é verosimile che RI 1 potesse ignorare il contenuto della notifica d’infortunio

inoltrata all’CO 1 dal datore di lavoro e, di riflesso, credere che quest’ultimo

avesse correttamente dichiarato che l’incidente aveva avuto luogo in __________,

durante una gara di rally.

Sempre secondo l’assicuratore

convenuto, anche nell’ipotesi in cui non avesse avuto diretta conoscenza della

falsa notifica, visto che dubitava della buona fede del suo datore di lavoro,

egli avrebbe potuto e dovuto avvertire l’Istituto assicuratore, e ciò, al più

tardi, il 10 settembre 2013, avuta conferma che il titolare del garage aveva in

effetti dichiarato il falso (cfr. doc. 50, p. 3s.).

Questa Corte non nega che,

venuto a conoscenza dei propositi manifestati dal suo datore di lavoro (già in

occasione dell’incontro del 26 agosto 2013 - cfr. doc. 48, p. 3: “RI 1 - non

poco sorpreso da questo atteggiamento - rifiutò di modificare quanto sin lì

indicato nel formulario, cosicché venne poco cortesemente invitato dal datore

di lavoro a tornare a casa (“a ga pensi mi, va a cà!”), mentre il di lui

figlio - anch’egli presente in ufficio - aggiunse che, se necessario - “avrebbe

firmato lui l’annuncio di sinistro.”), l’assicurato avrebbe potuto e dovuto

sincerarsi presso l’CO 1 di come l’evento che lo riguardava era stato

finalmente annunciato. Tuttavia, anche alla luce delle circostanze che sono

state evidenziate in precedenza, ciò dimostra che egli ha tutt’al più avuto un

comportamento negligente - il quale però non basta per applicare la sanzione di

cui all’art. 46 cpv. 2 LAINF -, ma certamente non doloso.

Il fatto che, nel

questionario compilato in data 16 settembre 2013, il ricorrente abbia indicato

che il noto incidente era successo in __________, a bordo di un veicolo di

proprietà del __________, al cui volante si trovava __________, tralasciando di

specificare la questione del rally (cfr. doc. 12), non é atto a dimostrare la

sua intenzionalità, in quanto, a quel momento, sia lui sia l’assicuratore erano

ormai a conoscenza che l’annuncio d’infortunio conteneva delle informazioni

inveritiere.

Tutto ben considerato, in

esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene dunque che

dalle carte processuali emergano elementi tali da rendere poco plausibile la

circostanza che RI 1 abbia intenzionalmente tentato d’ingannare

l’Istituto assicuratore al fine di evitare le conseguenze di una riduzione

delle prestazioni.

Pertanto, la decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha negato il proprio

obbligo a prestazioni in applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAINF, deve essere

annullata.

Gli atti le vengono

rinviati affinché esamini se sono dati i presupposti per ridurre le prestazioni

in contanti in virtù degli articoli 39 LAINF e 50 OAINF (e, in particolare, la

questione di sapere se l’insorgente é o meno rimasto vittima di un infortunio non

professionale; peraltro, circa la possibilità di ridurre le prestazioni in

contanti in caso d’infortunio non professionale prodottosi nell’ambito di una competizione

automobilistica, si veda la STCA 35.2013.2 del 17 giugno 2013, pubblicata sul sito www.sentenze.ti.ch, e i

riferimenti ivi indicati).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata é annullata.

§§

L'CO 1 è tenuto a riconoscere le proprie prestazioni per l'infortunio del 22

agosto 2013.

§§§ Gli

atti vengono rinviati all’CO 1 affinché valuti se sono adempiuti i presupposti

per ridurre le prestazioni in contanti in virtù degli articoli 39 LAINF e 50

OAINF.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti