35.2014.17
Falso annuncio d'inf. compilato dal datore di lavoro dell'assicurato. Non dimostrato che assicurato abbia intenzionalmente tentato d'ingannare l'assicuratore. Annullata decisione impugnata che negava
4 marzo 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.17
mm/DC
Lugano
4 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 febbraio 2014 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 agosto 2013, la
ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che, in data 23 agosto
2013, il proprio dipendente RI 1 era rimasto vittima di un incidente stradale a
__________ (prov. di __________), riportando una distorsione della colonna
vertebrale (cfr. doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 10 settembre 2013, nel
corso di un colloquio telefonico, il datore di lavoro ha informato
l’assicuratore che, in realtà, l’infortunio in questione era accaduto
nell’ambito di un rally automobilistico svoltosi in __________ (doc. 6).
1.3. Esperiti gli accertamenti
amministrativi del caso, con decisione formale del 13 novembre 2013,
l’amministrazione ha annullato per la via della revisione processuale la
decisione informale del 30 agosto 2013 e ha negato il diritto alle prestazioni
in applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAINF (doc. 31).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 35 e doc. 48),
in data 12 febbraio 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 50).
1.4. Con tempestivo ricorso del 10
marzo 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che
l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli indennità giornaliere
- ridotte del 50% in virtù dell’art. 39 LAINF - per il periodo d’incapacità
lavorativa dipendente dall’infortunio occorso il 23 agosto 2013, argomentando
in particolare quanto segue:
" (…).
…, appare evidente che la responsabilità della falsa notifica di
infortunio debba ricadere unicamente sul datore di lavoro, il quale del resto
si é distinto per aver raccontato - in più occasioni - innumerevoli bugie e
pertanto la sua credibilità é assolutamente nulla. L’ignaro dipendente ha
invece sin dall’inizio agito correttamente, convinto in buona fede (e in tale
convinzione rafforzato dal comportamento della CO 1 stessa, per il fatto di non
averlo informato già in occasione del colloquio del 25 settembre 2013 di quanto
aveva dichiarato il datore) che, per finire, il datore avesse compilato
l’annuncio d’infortunio in modo corretto. Mai egli ha avuto l’intenzione (e
neppure lo ha commesso per negligenza) di fornire alla CO 1 false indicazioni.
(…).
… l’affermazione secondo cui detta fattura (quella dell’ospedale
di __________, n.d.r.] “non permetteva alla CO 1 di sapere che l’infortunio era
accaduto durante una gara di rally ma solo che il luogo indicato sull’annuncio
d’infortunio non corrispondeva a quello dell’accaduto”, circostanza che a detta
della CO 1 non avrebbe motivato una riduzione delle prestazioni, non convince:
intanto, l’art. 46 cpv. 2 LAINF risulta essere perfettamente applicabile anche
in caso di semplice notifica falsa, mentre, d’altro canto, nella propria
decisione del 13 novembre 2013 la CO 1 si é limitata a fare un generico
riferimento ad “un falso annuncio d’infortunio” (senza precisare se vi fosse
una parte di annuncio preponderante). L’assicurato ritiene che sarebbe stato
dovere della CO 1 chiedergli immediate delucidazioni non appena in possesso
della citata fattura dell’ospedale in __________, tanto più che già da due
giorni le era stato comunicato dal datore di lavoro che l’incidente era occorso
durante una gara di rally: come poteva allora in quel momento la CO 1 essere
certa che nel corso della telefonata del 10 settembre 2013 il signor __________
aveva dichiarato il vero? Con un minimo di coerenza, a fronte di due versioni
completamente diverse (quo al luogo ed alla causa dell’infortunio),
l’assicuratore avrebbe quantomeno dovuto interpellare immediatamente il signor RI
1, per sentire la sua versione, e non attendere fino al 25 settembre 2013, per
poi accusarlo di non aver fatto nulla …”
(doc. I, p. 15)
1.5. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.6. Nel mese di aprile 2014, il
ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione e ha chiesto l’edizione,
dall’ex datore di lavoro, del numero di telaio dell’auto di gara e della
relativa carta grigia nonché, da parte dell’Ufficio della circolazione, della
carta grigia corrispondente al numero di telaio dell’auto di gara (doc. V).
L’Istituto assicuratore si
é pronunciato al riguardo in data 5 maggio 2014 (doc. VII).
1.7. In corso di causa, questa
Corte ha interpellato il dott. __________, il quale é stato invitato a
precisare quando l’assicurato gli riferì che l’infortunio era avvenuto nel
corso di una gara di rally (doc. XII).
La sua risposta é
pervenuta in data 19 gennaio 2015 (doc. XIII + allegato).
L’insorgente ha formulato
le proprie osservazioni in merito il 23 gennaio 2015 (doc. XV), mentre l’CO 1
lo ha fatto il 28 gennaio 2015 (doc. XVI).
Considerandi
2.1
L’oggetto della lite é
circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a
negare le proprie prestazioni in relazione all’evento infortunistico occorso a RI
1.
il 23 agosto 2013, oppure no.
2.2
Giusta l’art. 46 cpv. 2
LAINF, l'assicuratore può dimezzare qualsiasi prestazione se, per
ingiustificato ritardo dell'assicurato o dei suoi superstiti, l'infortunio o il
decesso non gli è stato notificato entro tre mesi; egli può rifiutarla se,
intenzionalmente, gli è stata fatta una notifica falsa.
La norma di cui alla seconda
frase dell’art. 46 cpv. 2 LAINF mira a reprimere un comportamento doloso
- la negligenza, per quanto grave sia, non basta (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), p. 176) -, tendente a
ottenere dall’assicurazione più di quanto si avrebbe diritto (A.
Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, p. 13).
Secondo
la dottrina, la norma in questione ha un senso nella misura in cui la falsa
notifica concerne una fattispecie che implica un obbligo a prestazioni
dell’assicuratore. Mediante la falsa descrizione, l’assicurato vuole ottenere
più di quanto gli spetta. In questo caso, l’assicuratore può negare
integralmente le prestazioni. In altri termini, la sanzione é legittima
allorquando l’assicurato vuole ottenere una prestazione (supplementare) che, in
caso di notifica corretta, non percepirebbe. Per contro, la sanzione non può
essere comminata se, mediante la falsa notifica, l’assicurato non persegue tale
scopo, ossia non intende ottenere un vantaggio materiale.
Quella prevista dal cpv. 2
dell’art. 46 LAINF é una norma potestativa (Kann-Vorschrift):
l’assicuratore non é costretto a decurtare, rispettivamente a negare le proprie
prestazioni, ma può farlo. Al riguardo, esso deve prendere in
considerazione tutte le circostanze del caso di specie. Quando infligge una
sanzione, esso deve rispettare il principio della proporzionalità. Ciò
significa che, anche in caso di falsa notifica intenzionale, l’assicuratore può
astenersi dal negare le prestazioni e, ad esempio, procedere a una loro
semplice riduzione (cfr. A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,
p. 239ss.).
2.3
Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali emerge che nell’annuncio d’infortunio LAINF del 27
agosto 2013, inviato mediante notifica elettronica dal datore di lavoro, é
stato indicato che l’assicurato era rimasto vittima di un “incidente con auto
contro un muro”, avvenuto a __________ (__________) il 23 agosto 2013 (cfr.
doc. 1, punti 5 e 6).
In data 30 agosto 2013, l’CO
1.
ha chiesto a RI 1 di compilare un questionario riguardante l’evento
annunciato (doc. 4) e al suo medico curante il “modulo di documentazione per la
prima consultazione dopo un trauma da accelerazione cranio-cervicale” (doc. 5).
Il 10 settembre 2013, il
datore di lavoro dell’assicurato ha informato l’assicuratore che l’infortunio
annunciato era in realtà accaduto in __________, in occasione di una gara di
rally, auspicando una verifica in quanto “… il dipendente vuole usare il fatto
dell’incidente contro il titolare visto che era il figlio che guidava e quest’ultimo
non vuole più che faccia parte dell’equipaggio.” (doc. 6).
Il giorno stesso, il
ricorrente ha trasmesso all’Istituto assicuratore la fattura inerente la sua
degenza presso l’ospedale in __________, nonché un certificato del curante, e
ha sottolineato di essere sempre in attesa di eventuali formulari da compilare
(cfr. doc. 8).
Il 16 settembre 2013, RI 1
ha compilato il questionario sottopostogli dall’amministrazione. Egli ha
segnatamente indicato che l’infortunio aveva avuto luogo in __________ e che,
in quell’occasione, si trovava a bordo di una autovettura __________, guidata
da __________ e di proprietà della ditta __________ (cfr. doc. 12).
Sul modulo di
documentazione, compilato il 24 settembre 2013, il dott. __________ ha indicato
che l’incidente occorso al suo paziente era accaduto “durante una gara di rally
in __________ …” (doc. 18).
In data 25 settembre 2013,
l’assicurato é stato sentito da un funzionario dell’CO 1. L’assicurato ha in
particolare dichiarato che “al momento in cui ho annunciato il caso al datore
di lavoro, che già sapeva quanto successo poiché presente al momento
dell’incidente con tutta la famiglia, mi era stato detto di annunciare un
infortunio non professionale capitato al domicilio (es. caduto da un camioncino).
In quel frangente era presente anche mia madre che mi aveva accompagnato al
garage. Visto l’infortunio capitato in __________, con degenza ospedaliera e i
costi che ne conseguono, ho insistito per annunciare effettivamente quanto
capitato e non dare indicazioni false all’Assicurazione infortuni.” (doc. 15,
p. 2).
L’audizione del datore di
lavoro si é invece tenuta il 10 ottobre 2013. A proposito delle incongruenze contenute nell’annuncio d’infortunio, __________ ha sostenuto che “al momento in cui
é stato redatto l’annuncio d’infortunio effettivamente é stata indicata una
versione non corretta dei fatti. Per non creare problemi, vista la possibile
riduzione delle prestazioni e la mancata assicurazione stipulata privatamente
in __________ dal signor RI 1, é stato notificato un incidente stradale
capitato a __________. Al momento dell’annuncio di infortunio era presente
anche il signor RI 1 ed era d’accordo di notificare quanto sopra.” (doc. 30, p.
2).
Dalle carte processuali si
evince ancora che, pendente la procedura di opposizione, in data 17 gennaio 2014, ha avuto luogo un colloquio alla presenza dell’assicurato, della sua fidanzata e del
patrocinatore del ricorrente. In quella sede, RI 1 ha ribadito che il falso
annuncio d’infortunio é stato fatto dal datore di lavoro, contro la sua
volontà. Egli ha pure sostenuto che, avendo chiaramente manifestato la propria
contrarietà, era legittimato a credere che il datore di lavoro avrebbe
proceduto a una corretta notifica dell’evento (cfr. doc. 44).
Dal complemento
d’opposizione 4 febbraio 2014 risulta che l’insorgente non avrebbe più saputo
nulla dell’annuncio d’infortunio (e, quindi, del suo effettivo tenore) sino al
(nuovo) colloquio con il datore di lavoro del 10 settembre 2013, in occasione del quale il __________ lo avvertì che, “essendosi rifiutato di sottoscrivere una
dichiarazione che corroborava la tesi dell’incidente presso il suo domicilio in
__________”, avrebbe informato l’assicuratore (cfr. doc. 48, p. 3).
2.4
Nel caso di specie, é palese
che l’annuncio d’infortunio del 27 agosto 2013 (cfr. doc. 1) contiene delle
informazioni inveritiere, nella misura in cui é stato indicato che il noto
incidente era avvenuto presso il Comune di domicilio dell’assicurato, anziché
in __________ e, soprattutto, nella misura in cui é stato sottaciuto il fatto
che l'infortunio aveva avuto luogo durante una gara di rally (circostanza che,
qualora conosciuta, avrebbe indotto l’CO 1 a ridurre del 50% le prestazioni in
contanti, in applicazione degli articoli 39 LAINF e 50 OAINF
- cfr. DTF 106 V 45, 112 V 44 e 113 V 222).
Con la decisione su
opposizione impugnata, l’CO 1 sostiene che RI 1 avrebbe “… intenzionalmente
segnalato un falso annuncio d’infortunio, …”, e ciò poiché, sebbene compilato
dal suo ex datore di lavoro, egli sarebbe stato d’accordo di notificare il
falso o, perlomeno, visto che era presente al momento della compilazione, “…
non poteva ignorare quanto figurava su detto documento.” (doc. 50, p. 3).
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte osserva innanzitutto che quello occorso al
ricorrente é un infortunio non professionale atipico, nella misura in cui é
avvenuto a bordo di un’autovettura di proprietà del proprio datore di lavoro,
al cui volante vi era il figlio dello stesso datore di lavoro. D’altro canto,
con riferimento all’affermazione contenuta nel verbale di audizione del datore
di lavoro (doc. 30, p. 2: “Per non creare problemi, vista la possibile
riduzione delle prestazioni e la mancata assicurazione stipulata
privatamente in __________ dal signor RI 1, …” - il corsivo é del
redattore), il TCA si limita a osservare che l’insorgente era obbligatoriamente
assicurato contro gli infortuni in Svizzera e iscritto al Servizio sanitario __________
a copertura dei costi di cura in caso di malattia (cfr. doc. 15, p. 4).
Fatte queste premesse, il
TCA rileva che non é contestato il fatto che sia stato il datore di lavoro
a compilare il falso annuncio d’infortunio (cfr. doc. 50, p. 3: “… al momento
in cui il signor __________ ha compilato l’annuncio d’infortunio … - il
corsivo é del redattore).
D’altro canto, secondo il
TCA, l’affermazione secondo la quale il ricorrente sarebbe stato d’accordo di
procedere a una falsa notifica d’infortunio, contrasta con il fatto che, in
occasione della consultazione del 26 agosto 2013, l’assicurato aveva riferito
al dott. __________ che l’incidente della circolazione occorsogli qualche
giorno prima, era avvenuto durante una gara automobilistica di rally
(cfr. doc. XIII), ciò che il medico curante ha poi in effetti trascritto nel
modulo da lui compilato all’attenzione dell’CO 1 (cfr. doc. 18, p. 1).
Ora, appare improbabile
che una persona intenzionata a ingannare l’assicuratore mediante una falsa
notifica d’infortunio, dica la verità al proprio medico curante, essendo
notorio che sono proprio i curanti ad essere normalmente interpellati per primi
dallo stesso assicuratore.
A proposito di quanto
attestato dal dott. __________ nello scritto del 13 gennaio 2015 (doc. XIII),
il TCA non ha alcuna valida ragione per dubitare della sua attendibilità.
D’altro canto, con riferimento a quanto l’CO 1 ha sostenuto nell’allegato del
28.
gennaio 2015 (doc. XVI: “… il medico (…) non si ricorda cosa é avvenuto …”),
questo Tribunale sottolinea che il sanitario in questione ha dichiarato che il
suo non ricordare concerne “… dove si é svolta la competizione e quali sono
state le modalità dell’incidente.”, ma non il fatto che l’incidente si é
verificato durante un rally automobilistico.
L’amministrazione fa
valere che, se anche dovesse essere vero - come in effetti é - che RI 1 ha
riferito al suo medico curante l’esatta fattispecie, resta il fatto che “…
determinanti sono le dichiarazioni fornite alla CO 1 e non al medico.” (doc.
50, p. 4).
Al riguardo, va rilevato
che l’accertamento dell’intenzione dolosa dipende da un apprezzamento globale
dei fatti (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 176).
Ora, per il TCA,
nell’ambito di questo apprezzamento globale, l’aver raccontato la verità al
proprio medico curante in tempi non sospetti, costituisce un elemento
certamente rilevante, che fa sorgere seri dubbi circa l’intenzione
dell’assicurato d’ingannare l’CO 1.
Del resto, in una sentenza
del 30 aprile 1996 pubblicata in RJ 1996 n. 1076 consid. 6 bb, il TFA ha
considerato decisiva per negare l’applicabilità dell’art. 46 cpv. 2 LAINF,
proprio la circostanza che l’assicurata aveva descritto le cause esatte
dell’infortunio al suo medico curante e che quest’ultimo le aveva poi
trascritte nel suo rapporto iniziale all’attenzione dell’assicurazione (“Au
demeurant, on ne connaît pas l’identité des personnes qui ont informé l’Office
du personnel de la X. de la survenance de l’accident. On ne sait
pas davantage si l’intimée a eu connaissance de la déclaration d’accident
(voire du contenu de celle-ci) que le responsable de l’office du personnel a
rédigée le 25 août 1992. En revanche, il est constant que l’assurée a décrit
les causes exactes de l’accident à son médecin traitant, et que ce dernier les
a dûment consignées dans son rapport initial du 19 novembre 1992 à l’attention
de l’assurance.“ - il corsivo é del redattore).
Inoltre, la data che figura a
piè di pagina (27 agosto 2013) e quella di ricezione (28 agosto 2013)
apposte sul formulario d’annuncio, lasciano pochi dubbi circa il fatto che il
datore di lavoro l’ha compilato (o perlomeno completato) il giorno successivo a
quello in cui avvenne il primo incontro con l’assicurato dopo il noto incidente
(26 agosto 2013 - cfr. doc. 48, p. 3: “…, il giorno seguente al suo rientro -
cioè il 26 agosto 2013 - RI 1 (…) é stato accompagnato dalla madre
presso il datore di lavoro, per espletare le pratiche riguardanti
l’infortunio.” e doc. 50, p. 4 - il corsivo é del redattore). Non trova quindi
conferma l’affermazione dell’CO 1 secondo la quale, essendo presente al
momento della compilazione dell’annuncio e, quindi, essendo a
conoscenza del suo contenuto, il ricorrente avrebbe implicitamente accettato il
fatto che il datore di lavoro aveva dichiarato il falso.
Va peraltro sottolineato che, in data 10 settembre 2013, il
ricorrente ha inviato all’CO 1 la fattura relativa al periodo in cui egli è
stato degente presso l’Ospedale di __________ (cfr. il doc. 8). Sebbene, in
quell’occasione, RI 1 ha omesso d’indicare che l’incidente era successo durante
una gara di rally, l’aver trasmesso al proprio assicuratore la fattura del
nosocomio __________ (allorquando, nell’annuncio, era stato indicato quale
luogo dell’infortunio “__________/ __________”), rappresenta un
ulteriore indizio che egli non aveva in realtà l’intenzione d’ingannare
l’Istituto. D’altra parte, sempre in quella stessa occasione, l’assicurato
ha pure chiesto all’assicuratore che gli venisse spedito il formulario da
compilare.
Sempre in questo ordine
d’idee, merita di essere segnalato che, dimesso dall’ospedale e ritornato al
proprio domicilio, l’insorgente ha rilasciato un’intervista al quotidiano la “__________”,
in cui ha descritto la dinamica dell’incidente che lo ha visto protagonista in __________
(cfr. doc. B1).
In tale contesto, interessandosi
alla procedura di notifica di un infortunio, é doveroso precisare che spetta al
datore di lavoro notificare all’assicuratore l’infortunio che gli é stato
segnalato dal dipendente/assicurato, e ciò utilizzando l’apposito modulo (“Notifica
d’infortunio LAINF”). In genere, l’assicurato non riceve copia
dell’annuncio d’infortunio.
Pertanto, di norma, la prima
volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore,
avviene quando egli é chiamato a compilare un questionario del genere di quello
che figura agli atti sub doc. 4 oppure in occasione della sua audizione
da parte di un funzionario amministrativo.
Questo Tribunale ha già
avuto modo di constatare, in più occasioni, l’esistenza di discrepanze tra quanto
dichiarato dall’assicurato al proprio datore di lavoro e quanto invece da
quest’ultimo finalmente notificato all’assicuratore, discrepanze di cui
l’assicurato viene però a conoscenza soltanto in un secondo tempo. Ad esempio,
in una sentenza 35.2009.45 del 30 settembre 2009, riguardante un’assicurata,
vittima nel 2006 di un infortunio al ginocchio sinistro, il cui datore di
lavoro aveva erroneamente annunciato un nuovo infortunio, occorsole nel 2008 e
che aveva riguardato la medesima parte del corpo, quale ricaduta del
pregresso evento, il TCA ha accertato che l’assicurata aveva appreso, per la
prima volta, dell’errore commesso, soltanto alla ricezione della decisione
mediante la quale l’amministrazione aveva negato il diritto a prestazioni.
La procedura di notifica
di un infortunio e la giurisprudenza appena citati permettono di concludere che
é verosimile che RI 1 potesse ignorare il contenuto della notifica d’infortunio
inoltrata all’CO 1 dal datore di lavoro e, di riflesso, credere che quest’ultimo
avesse correttamente dichiarato che l’incidente aveva avuto luogo in __________,
durante una gara di rally.
Sempre secondo l’assicuratore
convenuto, anche nell’ipotesi in cui non avesse avuto diretta conoscenza della
falsa notifica, visto che dubitava della buona fede del suo datore di lavoro,
egli avrebbe potuto e dovuto avvertire l’Istituto assicuratore, e ciò, al più
tardi, il 10 settembre 2013, avuta conferma che il titolare del garage aveva in
effetti dichiarato il falso (cfr. doc. 50, p. 3s.).
Questa Corte non nega che,
venuto a conoscenza dei propositi manifestati dal suo datore di lavoro (già in
occasione dell’incontro del 26 agosto 2013 - cfr. doc. 48, p. 3: “RI 1 - non
poco sorpreso da questo atteggiamento - rifiutò di modificare quanto sin lì
indicato nel formulario, cosicché venne poco cortesemente invitato dal datore
di lavoro a tornare a casa (“a ga pensi mi, va a cà!”), mentre il di lui
figlio - anch’egli presente in ufficio - aggiunse che, se necessario - “avrebbe
firmato lui l’annuncio di sinistro.”), l’assicurato avrebbe potuto e dovuto
sincerarsi presso l’CO 1 di come l’evento che lo riguardava era stato
finalmente annunciato. Tuttavia, anche alla luce delle circostanze che sono
state evidenziate in precedenza, ciò dimostra che egli ha tutt’al più avuto un
comportamento negligente - il quale però non basta per applicare la sanzione di
cui all’art. 46 cpv. 2 LAINF -, ma certamente non doloso.
Il fatto che, nel
questionario compilato in data 16 settembre 2013, il ricorrente abbia indicato
che il noto incidente era successo in __________, a bordo di un veicolo di
proprietà del __________, al cui volante si trovava __________, tralasciando di
specificare la questione del rally (cfr. doc. 12), non é atto a dimostrare la
sua intenzionalità, in quanto, a quel momento, sia lui sia l’assicuratore erano
ormai a conoscenza che l’annuncio d’infortunio conteneva delle informazioni
inveritiere.
Tutto ben considerato, in
esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene dunque che
dalle carte processuali emergano elementi tali da rendere poco plausibile la
circostanza che RI 1 abbia intenzionalmente tentato d’ingannare
l’Istituto assicuratore al fine di evitare le conseguenze di una riduzione
delle prestazioni.
Pertanto, la decisione su
opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha negato il proprio
obbligo a prestazioni in applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAINF, deve essere
annullata.
Gli atti le vengono
rinviati affinché esamini se sono dati i presupposti per ridurre le prestazioni
in contanti in virtù degli articoli 39 LAINF e 50 OAINF (e, in particolare, la
questione di sapere se l’insorgente é o meno rimasto vittima di un infortunio non
professionale; peraltro, circa la possibilità di ridurre le prestazioni in
contanti in caso d’infortunio non professionale prodottosi nell’ambito di una competizione
automobilistica, si veda la STCA 35.2013.2 del 17 giugno 2013, pubblicata sul sito www.sentenze.ti.ch, e i
riferimenti ivi indicati).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata é annullata.
§§
L'CO 1 è tenuto a riconoscere le proprie prestazioni per l'infortunio del 22
agosto 2013.
§§§ Gli
atti vengono rinviati all’CO 1 affinché valuti se sono adempiuti i presupposti
per ridurre le prestazioni in contanti in virtù degli articoli 39 LAINF e 50
OAINF.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti