35.2014.18
Delle patologie respiratorie del ricorrente, solo asma da esposiz. a isocianati riconosciuta malatt. prof. a esclusione della BPCO e malatt. reumatologica (collagenosi). Istituto ass. giustamente nega
28 luglio 2014Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.18
MP/MM
Lugano
28 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 marzo 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 febbraio 2014 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 24 giugno 2010, RI 1,
dipendente della carrozzeria __________ di __________ e, perciò assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stato dichiarato inabile al
lavoro al 100% a causa di uno stato patologico alle vie respiratorie (cfr. doc.
18, certificato medico di malattia __________).
Il 26 ottobre 2010 il
datore di lavoro dell’assicurato ha annunciato all’CO 1, tramite formulario di
notifica d’infortunio LAINF, la possibilità che il suo dipendente fosse affetto
da malattia professionale (cfr. doc. 1).
All’assicurato - verniciatore
di carrozzeria da ben 45 anni è stata diagnosticata un’asma professionale da esposizione
a isocianati. Nel mese di agosto 2011, esperiti gli accertamenti del caso, l’CO
1 ha al riguardo riconosciuto la propria responsabilità a titolo di malattia
professionale ex art. 9 cpv. 1 LAINF (cfr. doc. 42 e doc. 43).
Quindi, con decisione del
2 marzo 2012, l’CO 1 ha dichiarato l’assicurato inidoneo a svolgere tutti i
lavori con esposizione a poliuretani e a resine epossidiche (cfr. doc 81).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici e economici del caso, l’CO 1 ha dichiarato l’assicurato abile a eseguire
un’attività professionale da leggera a mediamente pesante, senza esposizione a
poliuretani e a resine epossidiche. Con decisione del 2 luglio 2012, ha rifiutato di riconoscere all’assicurato una rendita di invalidità, come pure un’indennità per
menomazione dell’integrità (di seguito: IMI) (cfr. doc. 100).
In data 4 settembre 2012, a seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
101), l’assicurazione contro gli infortuni ha parzialmente confermato il
contenuto della sua prima decisione. Nella decisione su opposizione, l’CO 1 ha
confermato il rifiuto di riconoscere a RI 1 il diritto alla rendita di
invalidità, mentre ha annullato la sua precedente decisione per quanto attiene
l’IMI, ordinando all’ __________ di __________ di effettuare ulteriori
accertamenti (cfr. doc. 104).
1.3. Eseguiti gli accertamenti
medici specialistici richiesti, l’ CO 1, con decisione formale del 17 dicembre 2013, ha ritenuto che per quanto attiene la malattia professionale presa a carico, ovvero l’asma
bronchiale da isocianati, non esiste nessuna menomazione importante
all’integrità fisica (cfr. doc. 141).
L’assicurato ha interposto
opposizione contro tale decisione, presentando a sostegno della sua pretesa il
rapporto medico del 1° gennaio 2014 del dott. __________, specialista in
malattie dell’apparato respiratorio (cfr. allegato al doc.143).
Con decisione su
opposizione del 12 febbraio 2014, l’ CO 1 ha confermato la sua precedente
decisione (cfr. doc. 146).
1.4. Con tempestivo ricorso
dell’11 marzo 2014, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha chiesto che la
decisione impugnata sia annullata e che gli sia riconosciuto il diritto
all’indennità per menomazione (cfr. doc. I).
In sostanza, l’assicurato fa
valere che in base agli atti medici esistenti, il problema alla salute che lo
colpisce, essendo di natura persistente, gli darebbe diritto all’IMI. Il
ricorrente allega uno scritto del 28 febbraio 2014 del dott. __________, in cui
sostiene che l’asma professionale cronica evolve facilmente in altre patologie
respiratorie, quali la bronco pneumopatia cronica ostruttiva di cui soffre il
ricorrente e che una malattia collagenosica fibrosante come quella che l’ha
colpito potrebbe essere stata scatenata dal meccanismo infiammatorio cronico
tipico dell’asma professionale da isocianati. Il medico curante specialista del
ricorrente chiede per queste ragioni che la percentuale di menomazione
all’integrità sia aumentata al minimo utile per l’ottenimento dell’IMI (cfr.
doc. I A2).
Infine l’assicurato
segnala di essere stato posto al beneficio di una rendita massima di invalidità
da parte dell’assicurazione AI (cfr. doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In corso di causa, il TCA ha chiesto
al dott. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie polmonari,
di pronunciarsi sul contenuto della certificazione 28 febbraio 2014 del dott. __________
(doc. I A2).
La sua risposta è giunta a
questa Corte il 6 giugno 2014 (cfr. doc. VI).
1.7. Le parti con scritti 11 e 16
giugno 2014 hanno entrambe comunicato al TCA di non avere particolari
osservazioni in merito alla presa di posizione del dott. __________ e di
riconfermarsi nelle proprie domande e allegazioni (cfr. doc. IX e doc. X).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare all’assicurato il
diritto all’IMI, oppure no.
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla
legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni
professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
Il diritto alle
prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103).
2.2. Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAINF,
sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da
sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività
professionale.
Fondandosi sulla delega di
competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14 OAINF, il Consiglio
federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco esaustivo delle
sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da determinati
lavori dall'altro.
Il rapporto di causalità
fra l'attività professionale e la malattia, oltre a essere adeguato, deve
essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore professionale deve
essere più importante degli eventuali altri elementi che hanno concorso a
causare l'affezione.
Secondo la giurisprudenza,
l'esigenza di un nesso preponde-rante è data quando la malattia è determinata
per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva menzionata nel primo elenco
oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate nel secondo, essa sia stata
causata in ragione di più del 50% dai lavori indicati in tale sede (DTF 119 V
200 consid. 2a; RAMI 2000 U 398, p. 333ss. consid. 3, RAMI 1988
p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 67ss.).
2.3. Il
cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che le altre malattie di cui è provato siano
state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio
dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.
La legge prevede, dunque,
che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a prestazioni, fra le
altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi sia un rapporto
esclusivo o almeno nettamente preponderante: la giurisprudenza ritiene
soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata dall'attività
professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186 consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355 consid. 2a, DTF 114 V
109 consid. 3; RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 68).
Il TFA ha, poi, ancora
stabilito che ciò presume che, epidermiologicamente, la frequenza
dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una categoria
professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126 V 183
consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI 2000 U
408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179 consid.
3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Secondo la giurisprudenza,
sapere se una patologia costituisce una malattia professionale ai sensi
dell’art. 9 cpv. 2 LAINF é prima di tutto una questione probatoria riferita a
un caso concreto. Tuttavia, se appare come un fatto dimostrato dalla scienza
medica che, in ragione della natura di una particolare affezione, non é
possibile provare che essa é imputabile all’esercizio di un’attività
professionale, é fuori questione di portare la prova, in un caso concreto,
della causalità qualificata ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF (cfr. DTF 126 V
183).
Analogamente a quanto
stabilito dalla giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio, colui che
chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni
deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi costitutivi della
definizione della malattia professionale. Qualora non adempia questi requisiti,
l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è controversia, spetta
al giudice decidere se i presupposti della malattia professionale sono dati. Il
giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la
collaborazione delle parti. Se la procedura non consente di concludere almeno
per la verosimiglianza dell'esistenza di una malattia professionale - la
semplice possibilità non essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza
di prove o di indizi pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a
prestazioni ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a,
114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).
2.4. Nella concreta evenienza,
dalle carte processuali emerge che il ricorrente negli ultimi anni ha
presentato patologie di vario genere.
Per quanto di pertinenza
nella presente causa, a partire dal giugno 2010, l’assicurato è stata
dichiarato inabile al lavoro a causa di problemi persistenti alle vie
respiratorie (cfr. doc. 2, p. 2). In seguito all’assicurato è stata diagnosticata
un’asma bronchiale di origine professionale e una bronco pneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO) tipo GOLD I-II enfisematica da tabagismo.
Nel 2013 il dott. __________,
incaricato dall’ CO 1 di approfondire l’eziologia delle ricorrenti
riacutizzazioni fisiologiche respiratorie (broncopolmoniti con stati febbrili)
sofferte dall’assicurato, ha attribuito l’origine di tali disturbi a una
malattia autoimmunitaria indifferenziata (collagenosi) (cfr. doc. 122).
L’assicurato a inizio 2013 ha quindi iniziato un trattamento corticosteroideo
sistemico presso lo specialista appena citato.
L’ CO 1 ha riconosciuto
alla stregua di malattia professionale unicamente l’asma bronchiale da
isocianati, conformemente all’art. 9 cpv. 1 e 2 LAINF.
La
divisione di medicina del lavoro dell’CO 1 a tal proposito ha dichiarato: “Gesamthaf gesehen kann gesagt werden, dass die Exposition als
Autolackierer mit Anwendung von Polyurethanen und Epoxidharzen bei ungenügender
Schutzausrüstung über viele Jahre bis Jahrzehnte ausreichend ist für die
Entwicklung eines Asthma bronchiale mit komplizierendem Emphysem. (…)”
(cfr. doc. 42).
L’assicuratore ha però
escluso la presa a carico delle altre patologie presentate dall’assicurato,
ovvero la BPCO enfisematica e la collagenosi indifferenziata, in quanto non
avrebbero alcun legame con l’asma professionale (cfr. doc. I A2, p. 4).
RI 1 non condivide le conclusioni
dell’CO 1. A suo avviso, l’insieme delle patologie respiratorie di cui è
affetto, sono da considerare alla stregua di malattie professionali, perciò di
responsabilità dell’CO 1.
A sostegno della sua
pretesa l’insorgente ha prodotto due referti medici del dott. __________,
datati 9 gennaio 28 febbraio 2014.
Nel primo documento,
prodotto dall’assicurato in sede di opposizione, il sanitario in questione ha
in particolare affermato:
" (…) mi
sento di dover richiamare l’attenzione sulla complessità e l’instabilità della
situazione polmonare del sig. RI 1 che per la patologia collagenosica associata
al noto quadro asmatico professionale si deve sottoporre ad un trattamento
immunosoppressivo che notoriamente predispone a complicazioni infettive, come
avvenuto.
Ritengo perciò plausibile che al sig. RI 1 venga riconosciuto il
minimo punteggio di invalidità utile ai fini dell’indennizzo economico. (…)” (cfr.
doc. 143, p. 3)
Nel secondo rapporto del
28.2.2014, il dott. __________ ha segnatamente dichiarato:
" (…) mi
sento comunque in dovere di sottolineare che, da un punto di vista
fisiopatologico respiratorio, una patologia asmatica professionale cronica
evolve facilmente verso un quadro di bronco pneumopatia cronica ostruttiva,
come avvenuto nel nostro caso, e che una forma collagenosica fibrosante, di cui
esistevano già epifenomeni quali il Raynaud, accentuantesi con le
sollecitazioni vibratili professionali, riconosce uno squilibrio a livello
interleuchinico a eziologia proteiforme e imprevedibile che potrebbe essere
slatentizzato dal meccanismo infiammatorio cronico proprio della patologia
asmatica. In quest’ottica chiedo che venga perciò rivista la percentuale di
menomazione riconosciuta al sig. RI 1 e alzata al minimo utile per il
riconoscimento dell’indennità economica. (…)”
(cfr. doc. I A2)
Alla luce di quanto
precede, il TCA è quindi chiamato a esaminare se a torto o a ragione l’istituto
assicurativo ha riconosciuto quale malattia professionale unicamente l’asma
bronchiale da isocianati.
2.5. Nel suo
rapporto del 9 gennaio 2014, il dott. __________, ha negato che le altre
patologie respiratorie, al di fuori dell’asma professionale da isocianati,
potessero essere considerate malattie di origine professionale (cfr. doc. 142).
A sostegno
di tale conclusione il sanitario indica che di norma, quando cessa
l’esposizione ad agenti patogeni ambientali, il decorso di un asma
professionale dovrebbe rientrare e non progredire, come è avvenuto a RI 1.
Il dott. __________
indica quindi che - posto come l’assicurato non ha più avuto contatto con le vernici
tossiche dal 2011 (cfr. doc. 81) - la BPCO riscontrata già nel 2010 e tuttora
presente, non può avere nessun legame eziologico con la professione svolta
dall’assicurato, bensì sarebbe compatibile con le conseguenze del largo uso di
tabacco che RI 1 ha fatto durante 40 anni. Inoltre, secondo il dott. __________,
neanche la malattia autoimmunitaria indifferenziata (e quindi le conseguenti
esacerbazioni bronchitiche e gli stati febbrili) ha un legame con la
professionale esercitata (cfr. doc. 142).
In corso di causa, il TCA
ha interpellato il dott. __________, chiedendogli di esprimere il proprio
parere sullo scritto 28 febbraio 2014 del dott. __________, il quale metteva in
dubbio la sua precedente valutazione del 9 gennaio 2014 (cfr. doc. V).
Nella sua risposta il
dott. __________ ha ribadito la sua precedente opinione, sostenendo quanto
segue:
" In base
agli atti precedenti, il paziente era portatore di un’asma bronchiale
professionale da esposizione ad isocianati (decisione CO 1 di non idoneità a
lavori esposti ad isocianati (9/2011), e fino ad allora aveva fumato
cumulativamente 40 p/y (20 sigarette al giorno per 40 anni), dose cumulativa
che solo raramente non lascia alcun danno a livello bronco-polmonare. La
situazione di partenza si riassumeva dunque in un disturbo bronco-ostruttivo di
leggera entità di origine mista (asmatica e tabagica) con dispnea da sforzo di
grado II. Il quadro globale respiratorio poteva corrispondere con una BPCO
enfisematosa stadio GOLD I-II nel 2010.
Alla situazione pre-esistente si sovrappone, a partire dalla fine
2012/inizio 2013 una malattia autoimmunitaria che porta ad un peggioramento
respiratorio sia a livello soggettivo che radiologico (aspetti discorsivi del
tessuto polmonare alla TAC toracica del 08.01.2013) che però, sotto trattamento
immunosoppressivo rientrano già completamente al controllo TAC torace del
30.10.2013, in un paziente che soggettivamente riferiva a quel momento il
ritorno alla situazione respiratoria pre-esistente la diagnosi della malattia, e
cioè di dispnea da sforzo II. Anche gli esami sierologici ed i parametri
infiammatori sistemici si sono stabilizzati permettendo di affermare di aver
raggiunto un buon controllo della malattia autoimmunitaria sotto il trattamento
farmacologico specifico, la cui durata specifica è a medio-lungo termine.
Nel 2014 dunque, la situazione respiratoria del paziente può
quindi essere considerata come sovrapponibile a quella esistente negli anni
2010-2012, e questo anche in base all’esame ergospirometrico effettuato il
28.02.2014 dal collega Dr. __________, che nelle sue conclusioni scrive “test
sostanzialmente sovrapponibile al precedente di ottobre 2012 …” (vedi
allegato).”
(cfr. doc. VI, sottolineature ad opera del redattore)
Esprimendosi
direttamente sul contenuto dello scritto del dott. __________ del 28 febbraio
2014, il dott. __________ ha poi affermato che:
" È chiaro
che tutti i meccanismi infiammatori (sia dell’asma bronchiale che della BPCO
nonché delle malattie autoimmunitarie) si manifestano tramite l’attivazione di
sostanze chiamate citochine (ne sono conosciute a centinaia e tra queste vi
sono anche le interleuchine) ed in base alla costellazione delle differenti
citochine attivate ne deriva il quadro clinico.
Nelle tre patologie sopramenzionate vi è un quadro di attivazione
citochinico per lo più differente, ma dove alcuni punti comuni possono essere
presenti.
Ho comunque fatto una ricerca in internet e non ho trovato
alcuna pubblicazione scientifica che mette in relazione diretta l’asma da
isocianati o la BPCO con la collagenosi.
In base a quanto sopra a mio avviso il rapporto del Dr. __________
non contiene elementi suscettibili di modificare in qualche modo le mie
conclusioni espresse nella lettera del 09.01.2014.
Ribadisco quindi la mia posizione presa in precedenza. (…)”
(cfr. doc. VI, sottolineature ad opera del redattore).
2.6. Dalle
tavole processuali risulta che - le continue polmoniti con stato febbricitante
che colpiscono il ricorrente, sono la conseguenza di una malattia autoimmune.
Sin dal suo primo rapporto, il dott. __________ ha imputato le continue
ricadute dello stato di salute dell’assicurato a una patologia collagenosica
indifferenziata, che “spiega in maniera sufficiente le esacerbazioni infettive
respiratorie intervenute nel 2012 come pure gli episodi febbrili simil-grippali
ricorrenti presenti dal 2011” (doc. 122, p. 3).
È emerso altresì che, con
la somministrazione di immunosoppressori, nell’arco di otto mesi, lo stato di
salute dell’assicurato è sensibilmente migliorato sia da un punto di vista
clinico (scomparsa di episodi febbrili) che radiologico (cfr. doc.128 e doc. 122).
Dagli atti emerge inoltre che già nella sua prima valutazione medica, il dott. __________
ha dichiarato che per quanto riguarda la malattia reumatologica (collagenosi
indifferenziata), “appare chiaro che un’origine professionale è sicuramente da
escludere” (cfr. doc. 122, p. 4).
Le
conclusioni del dott. __________ sull’eziologia dei disturbi sofferti
dall’assicurato, trova peraltro conferma nell’ulteriore documentazione medica
agli atti.
Nel suo
rapporto medico del 18.11.2013 (doc. 140), il medico di fiducia dell’CO 1,
dott.ssa __________, specialista FMH in medicina interna e in medicina del
lavoro, ha confermato l’esistenza dell’asma professionale da esposizione a
isocianati. Questo medico ha poi riconosciuto che oltre alla predetta affezione
polmonare, l’assicurato soffre di altri disturbi a livello respiratorio, ma che
esse non hanno un’origine professionale. La fiduciaria dell’CO 1, fondandosi
sull’insieme degli atti medici e radiologici, ha anch’ella costatato che le
continue infiammazioni polmonari, come pure le interstizioni riscontrate nei
referti radiologici (TAC), hanno una chiara origine reumatologica (come del
resto già aveva sospettato a seguito della visita medica del 18 dicembre 2012,
cfr. doc. 115). La dott.ssa __________, ha proseguito la sua valutazione
sostenendo che questa patologia che ha colpito i polmoni dell’assicurato in
particolar modo tra il 2012 e il 2013, spiegherebbe anche la limitata
diffusione polmonare.
Nel suo
rapporto del 18 novembre 2013 la sanitaria ha poi affermato che una volta
scoperta tale malattia, con l’intervento del dott. __________, lo stato di
salute del paziente è migliorato. In particolare la dottoressa dell’CO 1 ha
evidenziato che gli immunosoppressori hanno portato ad un evidente
miglioramento a livello radiologico (scomparsa delle interstizioni polmonari) e
che l’episodio di broncopolmonite dell’agosto 2013 è una conseguenza del basso
livello di anticorpi a causa della terapia immunosoppressiva (cfr. doc 140).
La stessa
dottoressa, pendente la procedura di opposizione, è stata incaricata dall’CO 1
di esprimere il suo parere sul certificato medico del dott. __________ del 9
gennaio 2014 (doc. 143, p. 2). Ella ha sostanzialmente affermato che tale
rapporto non fornisce alcun nuovo dato medico che possa portare a concludere
che la BPCO e la malattia reumatologica possano essere considerate malattie
derivanti dall’esposizione ad isocianati. In particolare - benché sia d’accordo
con il dott. __________ sul fatto che l’assicurato soffra complessivamente di
una marcata disfunzione dell’apparato respiratorio - la dott.ssa __________ ha
sostenuto che sia le patologie scatenate dalla malattia reumatologica autoimmune
(stati febbrili e broncopolmoniti ricorrenti), che gli effetti secondari
dell’immunoterapia (infezioni broncopolmonari a causa del basso numero di
anticorpi) non sono connesse alla malattia professionale assunta dall’assicuratore
(cfr. doc. 145).
Da notare
inoltre che pure la dott.ssa __________ dell’CO 1, specialista in medicina
interna e in pneumologia, nel referto di valutazione dell’invalidità
medico-teorica del 28.8.2012, già distingueva le limitazioni polmonari legate
all’asma professionale, dalle limitazioni polmonari legate alla BPCO
enfisematosa, patologia che a suo parere sarebbe la conseguenza del largo
consumo di tabacco da parte dell’assicurato (cfr. doc. 103, p. 2).
2.7. In esito a
quanto precede, secondo il TCA, le considerazioni mediche espresse dai predetti
sanitari sono sufficientemente convincenti per escludere la responsabilità
dell’CO 1 a proposito della patologia autoimmune e delle sue conseguenze, come
pure per quanto riguarda la BPCO enfisematosa, la quale parrebbe piuttosto
trovare la sua causa principale nel largo consumo di tabacco da parte
dell’assicurato (cfr. doc. 103, p. 2).
Infatti, da
quanto emerge dallo scritto del dott. __________ (doc. VI), da un punto di
vista medico non vi sarebbe nessun rapporto di causalità naturale tra il danno
alla salute (malattia collagenosica indifferenziata e BPCO) e l’esposizione
durante molti anni a sostanze nocive contenute nelle vernici da carrozzeria.
Tantomeno sarebbe medicalmente possibile che l’asma bronchiale da isocianati
possa sviluppare le altre patologie sofferte dall’assicurato, non essendoci, a
oggi, nessuna pubblicazione scientifica che metta in relazione diretta questa
malattia professionale con le altre patologie sofferte dall’assicurato (cfr.
doc. VI, p. 2).
Giova ancora
evidenziare che, malgrado ne sia stata offerta la possibilità (cfr. doc. VII),
né l’assicurato, né il dott. __________ hanno replicato alla presa di posizione
del dott. __________, producendo ad esempio delle pubblicazioni scientifiche a
sostegno di una relazione tra asma professionale e l’evoluzione di malattie
reumatologiche.
Inoltre, è
particolarmente rilevante il fatto che nel 2014, grazie all’efficacia della
cura contro la malattia reumatologica, la situazione respiratoria dell’assicurato
risulta sovrapponibile a quella esistente negli anni 2010 – 2012, periodo in
cui le complicazioni della malattia reumatologica erano ancora latenti (cfr.
doc. VI, p. 1 e VI 3).
Il TCA non ritiente quindi
dimostrata, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2
e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 320 e A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), l’esistenza di un nesso di causalità naturale, tra, da una parte, la professione
assicurata dall’CO 1 e, dall’altra la malattia reumatologica e la BPCO.
Ne discende
che a giusta ragione l’CO 1 ha riconosciuto alla stregua di malattia
professionale unicamente l’asma bronchiale da esposizione a isocianati.
2.8. Al precedente
considerando, questa Corte ha accertato che soltanto l’asma bronchiale da
isocianati ha un’origine professionale. Non rimane che da esaminare se l’CO 1, ha
correttamente negato all’assicurato, tenendo conto di questa sola patologia, il
diritto all’IMI.
2.8.1. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.8.2 L'art. 36 cpv. 1
OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art.
24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.8.3 Giusta l'art. 36
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.8.4. L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.8.5. Nella concreta
evenienza, l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto all’IMI facendo capo al
parere espresso al riguardo dalla dott.ssa __________ (cfr. doc. 103).
La dott.ssa __________
ha valutato che la leggera ostruzione alla ventilazione polmonare causata
dall’asma professionale, stando all’esame spirometrico effettuato
dall’assicurato, comporta una riduzione della sua capacità polmonare del 25%
(cfr. doc 103, p. 2).
Il
ricorrente dal canto suo sostiene che l’IMI gli sia dovuta in quanto l’asma professionale
di cui soffre ha carattere persistente e poiché - riferendosi alle continue
broncopolmoniti sofferte durante gli ultimi anni - il suo stato di salute è
peggiorato (cfr. doc. I).
2.8.6. Chiamato ad
esprimersi a riguardo, il TCA non rileva validi motivi per non confermare il
dato espresso dal medico fiduciario dell’CO 1.
Tutto
ben considerato, assodato che le altre patologie respiratorie sofferte
dall’assicurato all’infuori dell’asma bronchiale da isocianati, non hanno
un’eziologia professionale (cfr. consid. 2.8.), questo Tribunale non ha validi
motivi per scostarsi dalla quantificazione di invalidità medico-teorica della
dottoressa dell’CO 1 (cfr. doc. 103, p. 2).
Malgrado
detta valutazione sia fondata su elementi medici che risalgono all’anno 2012,
posto come la situazione respiratoria attuale (grazie alla terapia
immunosoppressiva) è sovrapponibile a quella del 2012, periodo in cui
l’assicurato ancora non presentava i sintomi della malattia reumatologica, la
percentuale di invalidità polmonare del 25% legata alla malattia professionale
deve essere confermata.
In
ogni caso, quand’anche la situazione respiratoria attuale non fosse
sovrapponibile a quella precedente, per pretendere il riconoscimento di
prestazioni LAINF, occorre, come già detto (cfr. consid. 2.3), che il danno
alla salute sia in relazione di causalità con l’evento dannoso, ciò che non è
il caso per la malattia collagenosica indifferenziata e per la BPCO enfisematica.
La
tesi del ricorrente secondo cui l’IMI gli sarebbe dovuta poiché l’asma
professionale è persistente non è sostenibile. Gli articoli 24 cpv. 1 LAINF e
36 cpv. 1 OAINF prevedono che per l’ottenimento di questa prestazione LAINF, la
menomazione dell’assicurato, oltre che essere irreversibile, deve essere di una
certa importanza.
Ora,
nella concreta evenienza, il TCA osserva che la tabella n. 10 edita della
Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI (“Integritätsschaden bei Folgen
von Unfällen und berufskrankheiten an den Atmungsorganen) prevede la corresponsione
di un’IMI del 5% a partire da una invalidità polmonare del 33.3%. Ne
segue che, l’invalidità medico teorica riscontrata dal medico dell’CO 1 del 25%
non è sufficiente per riconoscere a RI 1 il diritto all’IMI.
La
decisione su opposizione impugnata merita quindi di essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti