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Decisione

35.2014.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 ottobre 2014Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.8.3

Nella concreta evenienza,

l’esigibilità lavorativa dipendente dai soli postumi infortunistici organici

non é oggetto di contestazione da parte della ricorrente.

Essa trova il proprio

fondamento nel rapporto 28 marzo 2011 del dott. __________, spec. FMH in

malattie reumatiche, elaborato nell’ambito della perizia bidisciplinare del

Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona, disposta dalla Cassa

malati __________.

Secondo lo specialista in

questione, RI 1 sarebbe ancora in grado di svolgere “… lavori fisicamente

medio-leggeri, che non richiedano particolari sforzi per la colonna vertebrale

(sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni

inergonomiche), nella misura di circa il 50%. Si potrebbe ad esempio trattare

di lavori in fabbrica, sempre che sia data la possibilità di cambiare

frequentemente di posizione, da svolgersi in parte da seduta ed in parte in

piedi. Potrebbe pure lavorare quale ausiliaria presso un distributore di

benzina oppure quale badante, sempre che non debba accudire a persone

fortemente debilitate che richiedano importanti sforzi fisici per il transfer o

per le misure di igiene personale.” (doc. 126, p. 5; si veda pure il doc. 173,

p. 2, in cui il dott. __________ ha ribadito il proprio apprezzamento).

Tutto ben considerato, il

TCA non ha alcun motivo per discostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________,

la quale può dunque validamente servire da base per il presente giudizio.

2.8.4

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo la CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2009, senza il danno alla salute, un

importo annuo di fr. 44'850 (cfr. doc. 122, p. 3).

Al riguardo, questa Corte

rileva che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione del

grado d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui é insorto il

diritto alla rendita di invalidità (in casu, i redditi del 2013).

D’altro canto, essa

constata che il reddito ritenuto dall’Istituto assicuratore é quello utilizzato

dall’Ufficio assicurazione invalidità nella decisione formale del 26 agosto

2010, fatto proprio dal TCA nella sentenza 32.2010.73 del 28 novembre 2011

consid. 2.6.1., cresciuta in giudicato incontestata, nota al patrocinatore

dell’assicurata.

Sulla scorta di quanto

precede, l’importo di fr. 44'850 (riferito all’anno 2009) deve quindi essere

adeguato all’indice dei salari nominali sino al 2013 (cfr. la relativa tabella pubblicata

nel sito web dell’Ufficio federale di statistica), cosicché esso ammonta a fr.

46'554.30.

2.8.5

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.8.6

Nella presente

fattispecie, anche in questo caso, l’amministrazione ha fatto capo al dato

considerato dall’UAI nella propria decisione di rendita (fr. 52'455.60),

tutelato da questo Tribunale nella pronunzia citata in precedenza (cfr. STCA 32.2010.73

consid. 2.6.2.).

In quanto riferito

all’anno 2009, il valore in questione non può essere utilizzato, come tale,

nella presente sentenza.

Utilizzando i dati forniti

dalla tabella TA1, l’assicurata, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4’225.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), esso

ammonta a fr. 4'394 mensili oppure a fr. 52'728 per l'intero anno (fr. 4'394 x

12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali (+2.7% - cfr. la relativa tabella

pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2013, un reddito annuo di

fr. 54'151.65.

L’assicurata, se avesse

continuato a lavorare a tempo pieno in qualità di ausiliaria di lavanderia,

avrebbe guadagnato, nel 2013, fr. 46'554.30/anno per un’occupazione a tempo

pieno (cfr. consid. 2.9.4.).

Tale reddito si situa

leggermente al di sopra della media dei salari per un'attività

equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 55 “servizi di alloggio”, livello di

qualifica 4: fr. 3'508 riportato su 42.4 ore/settimana = fr. 3'718.48 x 12 mesi

= fr. 44'621.76 + adeguamento all'indice dei salari nominali sino al

2013.

= fr. 45’826.54). Pertanto, non entra in linea di conto nessuna

decurtazione del reddito statistico a titolo di gap salariale (cfr.

consid. 2.9.5. in fine).

Considerato che la

capacità lavorativa residua in attività sostitutive adeguate é limitata al 50%

(cfr. il consid. 2.8.3.), il reddito statistico da invalido deve essere ridotto

in proporzione e si attesta pertanto a fr. 27'075.82 (risultato intermedio).

2.8.7

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore convenuto ha operato una decurtazione del 10% sul reddito

statistico da invalido (già ridotto del 50% per tenere conto del limitato grado

di capacità lavorativa in attività adeguate - cfr. doc. 122, p. 3).

Va rilevato che identica

riduzione é stata applicata dal TCA nel suo giudizio 32.2010.73 cresciuto in

giudicato (cfr. il consid. 2.6.4. di quella pronunzia).

Ora, tenuto conto che, in

ambito di assicurazione per l’invalidità, é stata ritenuta una residua capacità

lavorativa del 40% (poiché si é considerata anche la patologia psichiatrica),

una riduzione percentuale del 10% é da ritenere, a maggior ragione, non

arbitraria in materia LAINF, dove l’abilità lavorativa residua é più elevata

(50%).

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%, ammonta quindi a fr.

24'368.23 (90% di fr. 27'075.82).

2.8.8

Il grado

di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 24'368.23 al

reddito che ella avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 46'554.30 - risulta essere del 47.65%,

arrotondato al 48% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,

consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Visto che, con la

decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF resistente ha posto

l’assicurata al beneficio di una rendita d’invalidità del 47%, il ricorso deve

essere accolto.

2.9

Entità del guadagno

annuo assicurato.

2.9.1

A

norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono

calcolate in base al guadagno assicurato.

Il

cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere é

considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima

dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno

precedente l’infortunio.

Il

medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare

disposizioni particolari.

Per

guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate

all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un

lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali

somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una

relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito

derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il

lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si

trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in

cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni

legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza

ivi menzionata).

Di

regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi

degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art.

22.

cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al

salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso

dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non

ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero,

il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo.

Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata

prevista.

Derogando

al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.

Per quanto qui di

interesse, il cpv. 1 recita così che se nel corso dell'anno precedente

l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio

militare, servizio di protezione civile, infortunio, malattia maternità,

disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che

l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.

Trattandosi della nozione

di “disoccupazione” ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 OAINF, in una sentenza

U 298/00 dell’11 giugno 2001, l’Alta Corte ha stabilito che colui che non si

annuncia all’assicurazione contro la disoccupazione e che non si sottomette ai

relativi obblighi, non può poi appellarsi al fatto che, già antecedentemente

alla domanda di prestazioni, egli avrebbe voluto lavorare a tempo pieno anziché

a tempo parziale e, perciò, pretendere che il calcolo del guadagno assicurato

venga effettuato in considerazione di una disoccupazione parziale conformemente

all’art. 24 cpv. 1 OAINF. Secondo la nostra Massima Istanza, ciò é altrettanto

poco ammissibile nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, quanto in

quello dell’assicurazione contro la disoccupazione (per un caso di applicazione

di questa giurisprudenza, si veda la STCA 35.2012.92 del 26 settembre 2013,

nota al patrocinatore dell’assicurata).

2.9.2

Nel caso di specie, nella

decisione su opposizione impugnata, la CO 1 ha quantificato in fr. 27'600 (fr.

3'450 x 8 mesi) il gua-dagno su cui calcolare la rendita d’invalidità (cfr.

doc. 145, p. 4).

In sede di risposta di

causa, l’amministrazione ha corretto l’importo del guadagno assicurato in fr.

29'900 (fr. 3'737.50 x 8 mesi) per tener conto della tredicesima mensilità

(cfr. doc. V, p. 4).

Chiamata a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte rileva innanzitutto che l’anno

di riferimento ex artt. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 OAINF,

corrisponde al periodo 9 maggio 2007 - 8 maggio 2008.

L’art. 24 cpv. 2 OAINF,

richiamato dalla ricorrente, giusta il quale se il diritto alla

rendita nasce più di cinque anni dopo l'infortunio o l'insorgenza della

malattia professionale, determinante è il salario che l'assicurato avrebbe

ottenuto nell'anno precedente l'inizio del diritto alla rendita se non si

fossero verificati detti eventi, per quanto questo salario sia più elevato

dell'ultimo riscosso prima dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia

professionale, non può trovare applicazione nella concreta

evenienza, posto che il diritto alla rendita é nato meno di cinque anni dopo

l’infortunio (9 maggio 2008 - 1° marzo 2013).

Dagli atti si evince che,

dal 1994, l’insorgente si trova alle dipendenze dell’Albergo __________ di __________

in qualità di lavoratrice stagionale (dal contratto di lavoro da lei stipulato

nel novembre 2007 risulta che la stagione 2008 é andata da marzo a ottobre -

cfr. doc. 28). Durante la “stagione morta”, ella ha beneficiato delle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Con la propria

impugnativa, l’assicurata postula l’applicazione dell’art. 24 cpv. 1 OAINF,

osservando che “in occasione dell’opposizione é stato allegato

all’assicurazione tutta la documentazione che accertava la circostanza che la

signora RI 1 si era collocata in disoccupazione durante l’interstagione

2007/2008. Questo dato é sufficiente perché venga ritenuto il salario sulle 12

mensilità e non già sulle 8 ritenute. (…). Ne discende che la rendita

dev’essere calcolata come se il periodo di disoccupazione non fosse esistito,

quindi ritenendo per tutto l’anno precedente il sinistro un importo mensile a

titolo di salario in ordine di fr. 3'450.00 comprensivo della 13a mensilità.

Pertanto il salario assicurato ai fini del calcolo della rendita ammonta a fr.

44'850.00 (fr. 3450.00 x 13 mensilità).” (doc. I, p. 3).

Quanto sostenuto dalla

ricorrente non può essere condiviso.

In effetti, nella DTF 136

V 182 consid. 4.1, il Tribunale federale ha stabilito che, in presenza di un’attività

lucrativa di tipo stagionale, non possono trovare applicazione né l’art. 22

cpv. 4 seconda frase OAINF (“Se il rapporto di lavoro non é durato un

anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo é convertito in pieno

salario annuo.”) né l’art. 24 cpv. 1 OAINF. La determinazione del guadagno

assicurato deve quindi aver luogo soltanto in base alla terza frase

dell’art. 22 cpv. 4 OAINF (“Nel caso di un’attività temporanea la conversione é

limitata alla durata prevista.”).

Da notare che la

fattispecie sub judice si differenzia da quella di cui alla STCA 35.2012.92

succitata, per il fatto che RI 1 lavorava per l’Albergo __________ con lo

statuto di stagionale.

In concreto, il TCA

osserva che dalla documentazione a disposizione non emergono elementi

sufficienti per stabilire il salario che l’assicurata ha effettivamente

percepito lavorando alle dipendenze dell’Albergo __________, nel periodo 9

maggio 2007 - 8 maggio 2008.

Pertanto,

l’amministrazione - alla quale gli atti vengono rinviati -, dovrà chiarire

questo aspetto interpellando il datore di lavoro dell’insorgente e, sulla base

delle relative risultanze, stabilire di nuovo il guadagno annuo assicurato su

cui calcolare la rendita d’invalidità, e ciò in ossequio all’art. 22 cpv. 4 terza

frase OAINF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata é annullata nella misura in cui

all’assicurata é stata assegnata una rendita d’invalidità del 47%, calcolata su

un guadagno assicurato di fr. 27'600.

§§ La

CO 1 é condannata a riconoscere all’assicurata una rendita d’invalidità del 48%

a decorrere dal 1° marzo 2013.

§§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per un complemento d’istruttoria e nuova decisione

sull’entità del guadagno assicurato su cui é calcolata la rendita d’invalidità.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti