35.2014.19
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
9 ottobre 2014Italiano41 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.19
mm
Lugano
9 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 marzo 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 febbraio 2014 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 maggio 2008, RI 1,
dipendente dell’Albergo __________ in qualità di ausiliaria di lavanderia e,
perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la __________ (per le
prestazioni di corta durata) e la CO 1 (per quelle di lunga durata), é stava
investita da un’autovettura mentre stava attraversando le strisce pedonali.
A causa di questo evento,
ella ha riportato, secondo il rapporto di uscita 2 giugno 2008 dell’Ospedale
regionale di __________, una frattura del sacro e ischio-pubica (frattura del
Malgaigne), una frattura del corpo vertebrale di L5 a destra, una frattura del
processo trasverso del corpo vertebrale di L4, nonché una contusione
dell’emitorace sinistro (doc. 18).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 28 maggio 2013, la __________ ha posto termine alle
prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a far tempo
dal 1° febbraio 2013, dichiarandosi disposta ad assumere i costi dei
trattamenti indicati dal reumatologo dott. __________ ai sensi dell’art. 21
LAINF (cfr. doc. 115).
1.3. In data 26 giugno 2013, la CO
1 ha emanato una decisione formale mediante la quale - negata l’esistenza di un
nesso di causalità adeguata tra la problematica psichica e il sinistro del
maggio 2008 -, ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita d’invalidità
del 47%, calcolata su un guadagno assicurato di fr. 27'600, come pure di
un’indennità per menomazione all’integrità del 25% (doc. 122).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 124 e doc. 137),
in data 18 febbraio 2014, l’amministrazione ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 145).
1.4. Con tempestivo ricorso
dell’11 marzo 2014, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in
via principale, che la decisione su opposizione impugnata venga riformata
ai sensi dei considerandi e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’assicuratore convenuto.
Queste le censure
sollevate dall’insorgente:
" (…).
a. rivalutazione
del salario (guadagno assicurato) da ultimo percepito presso l’__________ (la
13a mensilità non é stata presa in conto);
b. qualora non
vi sia la rivalutazione del salario assicurato come ad a.: dev’essere
conteggiato il “gap salariale” del 12%, quindi dedotta la franchigia, in ordine
del 7%;
c. il salario
assicurato dev’essere riportato su 12 mesi e non soltanto sugli otto mesi
durante i quali l’assicurata ha lavorato (ad eccezione di quelli in cui é stata
in disoccupazione);
d. il salario da
valido di raffronto (in concreto é stato utilizzato quello del 2008) dev’essere
raffrontato con quello da invalido del medesimo anno (in concreto é stato
utilizzato quello del 2009);
e. riconoscimento
del nesso di causalità adeguata dell’affezione psichica;
f. in caso di
risposta affermativa a e.: valutazione della sovrapponibilità dell’invalidità
psichica con quella reumatologica;
g. adeguamento
dei fattori di riduzione di natura sociale;
h. adeguamento
della rendita al guadagno assicurato per il 2013.”
(doc. I, p. 6)
1.5. L’Istituto assicuratore, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.6. In corso di causa,
l’insorgente si é in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e
conclusioni, precisando che, al momento dell’infortunio, ella stava svolgendo
la stagione presso l’Albergo __________, terminata la quale avrebbe beneficiato
delle indennità di disoccupazione per la durata di chiusura (cfr. doc. VIII).
L’assicuratore si é
espresso in proposito in data 26 maggio 2014 (doc. X).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è l’entità
della rendita d’invalidità spettante alla ricorrente, come pure l’entità del
guadagno assicurato su cui calcolare la rendita stessa.
Preliminarmente, questa
Corte è però tenuta a esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era
legittimato a negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi
psichici denunciati da RI 1, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.4. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato
e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato
ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure
se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.5. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinchè si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.6. Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata emerge che la CO 1 ha negato che la
problematica psichica costituisca una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico del maggio 2008, ritenuto che quest’ultimo “… deve essere
qualificato - ai sensi della predetta giurisprudenza - come leggero, al più
come medio al limite di quelli leggeri, posta la ridotta velocità e l’assenza
di qualsivoglia spettacolarità dell’incidente. (…). Nemmeno possono essere
ammesse le circostanze concomitanti addotte in opposizione, che d’acchito non
appaiono tali, né quanto al loro numero, né quanto all’intensità, da suffragare
l’esistenza di un nesso causale ai sensi dell’invalsa giurisprudenza del TF.”
(doc. 145, p. 3).
L’assicuratore ha
implicitamente lasciato aperta la questione riguardante la causalità naturale.
Con la propria
impugnativa, l’assicurata sostiene invece che l’infortunio di cui é rimasta
vittima andrebbe classificato fra quelli di media gravità ma al limite della
categoria superiore, tenuto conto soprattutto delle lesioni riportate in
quell’occasione. Per quanto concerne i criteri di rilievo, ella ha affermato che
il sinistro in questione é “… occorso con una collusione diretta fisica del
corpo con una vettura sulle strisce pedonali. Di per sé si tratta senz’altro di
un sinistro oltremodo impressionante. In secondo luogo ha comportato, nei
fatti, la cessazione ex abrupto della propria attività lucrativa e quindi il
coinvolgimento sociale. Inoltre la medesima é rimasta in cura per ben cinque
anni. È assodato che le conseguenze del sinistro sono costantemente dolorose e
che si protraggono nel tempo.” (doc. I, p. 4).
2.7. Nell'esaminare l'adeguatezza
del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione
dell’incidente occorso alla ricorrente.
Per quanto riguarda la dinamica del sinistro del 19 maggio 2008, dalla documentazione
agli atti si evince che l’insorgente stava attraversando la
strada sulle strisce pedonali, quando é stata investita da un’autovettura (cfr.
doc. 45 e 47).
Tenuto conto
della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non
devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), il sinistro
occorso all’assicurata può essere classificato tra gli eventi di grado medio
in senso stretto.
Si osserva che la Corte
federale, in una sentenza U 228/06 del 4 maggio 2007, ha qualificato come infortunio di grado medio il sinistro occorso a un’assicurata investita da
un’autovettura mentre stava attraversando le strisce pedonali. Ella aveva
riportato la frattura delle due ossa della gamba sinistra, un trauma cranico
con perdita di conoscenza, delle ferite lacero-contuse al cuoio capelluto e al
labbro superiore, come pure delle contusioni multiple. In un altro giudizio U
142/03 del 12 gennaio 2004, il TFA ha classificato quale infortunio di grado
medio, escludendo però che si trattasse di un sinistro al limite della
categoria degli eventi gravi, l’evento in cui un assicurato era stato investito
da un’autovettura, subendo contusioni alla schiena, ai gomiti ed escoriazioni.
La nostra Massima Istanza ha, poi, proceduto a un’identica classificazione in
una sentenza U 183/00 del 29 gennaio 2001, in cui un motociclista si era scontrato con un’autovettura proveniente in senso inverso che gli aveva tagliato la
strada nello svoltare a sinistra. A seguito della collisione, l’assicurato era
scivolato assieme alla propria moto e si era ritrovato immobilizzato sotto una
vettura parcheggiata a qualche metro di distanza. Dei terzi erano rapidamente
intervenuti per liberarlo e per togliere il contatto alla moto. Trasportato
all’ospedale, i sanitari avevano diagnosticato un trauma cervicale, nonché
delle contusioni a livello della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.
Da parte sua, il TCA ha
ammesso l’esistenza di un infortunio di grado medio propriamente detto,
trattandosi di un’assicurata che era stata investita sulle strisce pedonali da
un automobilista, riportando la frattura del tubercolo maggiore dell’omero
sinistro (cfr. STCA 35.2012.30 del 13 maggio 2013 consid. 2.4.6, cresciuta in
giudicato).
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25
p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della
categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre
dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del
nesso causale adeguato (si veda pure la STF 8C_634/2013 del 7 maggio 2014;
nella STF 8C_566/2013, precedentemente citata, l’Alta Corte ha
confermato che, in presenza di un infortunio medio-lieve, serve il cumulo di
almeno quattro criteri).
Per costante
giurisprudenza, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in
materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di
natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Innanzitutto,
all’infortunio subito dall’assicurata non può essere negata una certa
spettacolarità, ma non si può parlare di una particolare spettacolarità.
Al riguardo, é utile
precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione é da
valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive,
rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In
ogni infortunio di media gravità é insita una certa spettacolarità, la quale
non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid.
3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica
dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne é conseguito.
Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011
del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Il TFA è del resto giunto
alla medesima conclusione nel caso, citato in precedenza, di un assicurata
investita da un’automobile mentre attraversava le strisce pedonali (cfr. STF U
228/06 del 4 maggio 2007 consid. 3.5).
Nell’incidente
stradale del 9 maggio 2008, la ricorrente ha riportato fratture a
livello del bacino e dei corpi vertebrali di L4 e L5.
A proposito del criterio delle
lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione
psichica abnorme, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le
conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a combiare
professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione
implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro
particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l’uomo
attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di
un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. la STF 8C_566/2013 succitata, consid. 6.2.2).
Alla luce di quanto
precede, secondo questa Corte, l’assicurata ha riportato senz’altro dei seri
danni alla salute ma questi ultimi non costituiscono ancora delle lesioni
organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica
abnorme ai sensi della giurisprudenza (in questo senso, si vedano del resto la
STF 8C_991/2009 del 6 maggio 2010 consid. 7.3 a proposito di una frattura della vertebra D7 con residua deformazione a cuneo, la 8C_737/2008 del 29 maggio 2009
consid. 4.3 relativa a delle fratture del naso, del bacino, delle costole IV, V
e X a destra e di un pneumotorace, la STF U 73/07 del 5 settembre 2007 consid.
3 concernente una frattura di D7-D8, la STFA U 36/05 e U 38/05
del 16 gennaio 2006 consid. 3.4. riguardante una frattura stabile del bacino
con frattura superiore e inferiore dell’osso pubico, una frattura a livello
della colonna vertebrale toracale, nonché un trauma renale, la STFA U
31/03 e 342/03 del 30 novembre 2004 relativa a una frattura del corpo vertebrale
di L1, nonché la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002 consid. 3c concernente una
frattura da compressione delle vertebre D10 e D11, come pure una frattura della
clavicola).
Dalle carte processuali
non risulta neppure che l’insorgente sia rimasta vittima di una cura medica
errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Questo Tribunale ritiene
che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento
infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Per ammettere
l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto
temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del
trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di
salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008
consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che
serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non
ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03
dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid.
7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF
8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di
farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati
insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del
18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che RI 1 ha soggiornato, dapprima, presso il
Reparto di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________ (dal 9 maggio al 2
giugno 2008), degenza durante la quale non é però stata sottoposta ad alcun
intervento chirurgico (cfr. doc. 18, p. 2) e, in seguito, in due tempi diversi,
presso la Clinica di riabilitazione __________ di __________ (dal 2 giugno al
22 luglio 2008 e dal 19 maggio al 15 giugno 2009).
Per il resto, le cure che
le sono state prestate sono consistite essenzialmente nella somministrazione di
medicamenti (analgesici/antinfiammatori e antidepressivi) e nell’esecuzione di
fisioterapia a livello ambulatoriale, cure miranti a controllare i dolori e a
mantenere la tonicità muscolare, segnatamente a livello del tronco, con dunque
una funzione piuttosto conservativa (cfr., ad esempio, la perizia 10
marzo 2009 del chirurgo ortopedico dott. __________, doc. 54, p. 4: “Sul piano
terapeutico ritengo opportuno che la signora RI 1 prosegua con le misure a suo
tempo in atto, rivolte alla gestione della componente algica e al rinforzo
nei limiti di quanto effettivamente possibile della muscolatura del tronco.
Questo nel contesto di un programma individualizzato di misure da svolgersi in
maniera autonoma sotto sorveglianza fisioterapica.” - il corsivo é del
redattore).
È d’altronde utile
segnalare che l’Alta Corte federale ha negato l’adempimento di questo criterio,
trattandosi di un’assicurata, vittima di un incidente stradale con diverse
fratture a livello dell’estremità superiore destra, che era stata sottoposta a
quattro intervento chirurgici, che era stata ospedalizzata in due occasioni (la
prima per circa tre settimane, la seconda per oltre un mese) e che, per il
resto, le era stata prescritta una terapia farmacologica e l’esecuzione di
fisio- ed ergoterapia ambulatoriale (cfr. STF 8C_729/2012 del 4 aprile 2013
consid. 8.3).
Questo Tribunale, da parte
sua, ne ha invece ammesso la realizzazione in una sentenza 35.2014.2 del 17
settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, vittima di un incidente
della circolazione, le cui conseguenze avevano necessitato di ben dieci
operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei anni e
mezzo circa dall’evento traumatico.
Anche il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é
soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai
notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle
complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari
che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e
l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo
stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta
ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Nel caso di
specie, é vero che le terapie instaurate non hanno comportato una completa
risoluzione dei disturbi denunciati dall’assicurata, nel senso che egli soffre
ancora di dolori al rachide lombo-sacrale. Tuttavia, occorre innanzitutto considerare
che il loro decorso é stato influenzato dal sovrapporsi della nota problematica
psichica - che, come tale, non può essere considerata nella valutazione
dell’adeguatezza -, così come é stato segnalato da più parti (cfr. doc. 59:
“Dato che da mesi la sintomatologia, nonostante una fisioterapia (…) e la
somministrazione di paracetamolo era praticamente invariata ho introdotto
recentemente dell’amitriptilina (Tryptizol) in ragione di dosi progressive
(attualmente 20 mg alla sera) notando un netto miglioramento del riposo
notturno e, in parte, dei dolori.”, doc. 80: “Nel frattempo consiglierei
comunque di aggiungere o riprendere un antidepressivo già per altro testato in
passato con successo alfine di agire anche sulla componente sopratentoriale
che comunque sembra importante per la paziente.” e doc. 126, 4: “Bisogna
comunque notare come l’infortunio abbia provocato pure delle problematiche di
natura psicologica, per le quali l’assicurata é attualmente in cura
specialistica. Questa patologia può almeno in parte influire pure sulla
manifestazione dei suoi dolori e sulla loro evoluzione negativa.” - il
corsivo é del redattore). D’altra parte, non sono nemmeno ravvisabili quelle
particolari circostanze la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale,
sarebbe necessaria per ammettere un decorso sfavorevole e/o
l’insorgere di rilevanti complicazioni.
In queste condizioni, può
rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti
e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa,
poiché questi due criteri da soli, in presenza di un infortunio di media
gravità in senso stretto, non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del
nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02
consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In conclusione, se ne
deduce che l’infortunio assicurato non ha avuto, secondo il corso ordinario
delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per
l'instaurazione dei disturbi psichici di cui soffre l’insorgente: l'adeguatezza
del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.
Può pertanto rimanere
indeciso se la problematica psichica costituisce oppure no una conseguenza naturale
del sinistro del maggio 2008.
Visto quanto precede,
l’assicuratore LAINF resistente era dunque legittimato a definire il diritto
alle prestazioni di lunga durata, segnatamente quello alla rendita
d’invalidità, facendo astrazione da tali disturbi.
2.8. Entità della rendita
d’invalidità.
2.8.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.8.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poichè
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perchè concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benchè invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.8.3
Nella concreta evenienza,
l’esigibilità lavorativa dipendente dai soli postumi infortunistici organici
non é oggetto di contestazione da parte della ricorrente.
Essa trova il proprio
fondamento nel rapporto 28 marzo 2011 del dott. __________, spec. FMH in
malattie reumatiche, elaborato nell’ambito della perizia bidisciplinare del
Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona, disposta dalla Cassa
malati __________.
Secondo lo specialista in
questione, RI 1 sarebbe ancora in grado di svolgere “… lavori fisicamente
medio-leggeri, che non richiedano particolari sforzi per la colonna vertebrale
(sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni
inergonomiche), nella misura di circa il 50%. Si potrebbe ad esempio trattare
di lavori in fabbrica, sempre che sia data la possibilità di cambiare
frequentemente di posizione, da svolgersi in parte da seduta ed in parte in
piedi. Potrebbe pure lavorare quale ausiliaria presso un distributore di
benzina oppure quale badante, sempre che non debba accudire a persone
fortemente debilitate che richiedano importanti sforzi fisici per il transfer o
per le misure di igiene personale.” (doc. 126, p. 5; si veda pure il doc. 173,
p. 2, in cui il dott. __________ ha ribadito il proprio apprezzamento).
Tutto ben considerato, il
TCA non ha alcun motivo per discostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________,
la quale può dunque validamente servire da base per il presente giudizio.
2.8.4
Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo la CO 1,
l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2009, senza il danno alla salute, un
importo annuo di fr. 44'850 (cfr. doc. 122, p. 3).
Al riguardo, questa Corte
rileva che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione del
grado d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui é insorto il
diritto alla rendita di invalidità (in casu, i redditi del 2013).
D’altro canto, essa
constata che il reddito ritenuto dall’Istituto assicuratore é quello utilizzato
dall’Ufficio assicurazione invalidità nella decisione formale del 26 agosto
2010, fatto proprio dal TCA nella sentenza 32.2010.73 del 28 novembre 2011
consid. 2.6.1., cresciuta in giudicato incontestata, nota al patrocinatore
dell’assicurata.
Sulla scorta di quanto
precede, l’importo di fr. 44'850 (riferito all’anno 2009) deve quindi essere
adeguato all’indice dei salari nominali sino al 2013 (cfr. la relativa tabella pubblicata
nel sito web dell’Ufficio federale di statistica), cosicché esso ammonta a fr.
46'554.30.
2.8.5
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.8.6
Nella presente
fattispecie, anche in questo caso, l’amministrazione ha fatto capo al dato
considerato dall’UAI nella propria decisione di rendita (fr. 52'455.60),
tutelato da questo Tribunale nella pronunzia citata in precedenza (cfr. STCA 32.2010.73
consid. 2.6.2.).
In quanto riferito
all’anno 2009, il valore in questione non può essere utilizzato, come tale,
nella presente sentenza.
Utilizzando i dati forniti
dalla tabella TA1, l’assicurata, svolgendo nel 2010 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4’225.
Riportando questo dato su
41.6
ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), esso
ammonta a fr. 4'394 mensili oppure a fr. 52'728 per l'intero anno (fr. 4'394 x
12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali (+2.7% - cfr. la relativa tabella
pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2013, un reddito annuo di
fr. 54'151.65.
L’assicurata, se avesse
continuato a lavorare a tempo pieno in qualità di ausiliaria di lavanderia,
avrebbe guadagnato, nel 2013, fr. 46'554.30/anno per un’occupazione a tempo
pieno (cfr. consid. 2.9.4.).
Tale reddito si situa
leggermente al di sopra della media dei salari per un'attività
equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 55 “servizi di alloggio”, livello di
qualifica 4: fr. 3'508 riportato su 42.4 ore/settimana = fr. 3'718.48 x 12 mesi
= fr. 44'621.76 + adeguamento all'indice dei salari nominali sino al
2013.
= fr. 45’826.54). Pertanto, non entra in linea di conto nessuna
decurtazione del reddito statistico a titolo di gap salariale (cfr.
consid. 2.9.5. in fine).
Considerato che la
capacità lavorativa residua in attività sostitutive adeguate é limitata al 50%
(cfr. il consid. 2.8.3.), il reddito statistico da invalido deve essere ridotto
in proporzione e si attesta pertanto a fr. 27'075.82 (risultato intermedio).
2.8.7
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore convenuto ha operato una decurtazione del 10% sul reddito
statistico da invalido (già ridotto del 50% per tenere conto del limitato grado
di capacità lavorativa in attività adeguate - cfr. doc. 122, p. 3).
Va rilevato che identica
riduzione é stata applicata dal TCA nel suo giudizio 32.2010.73 cresciuto in
giudicato (cfr. il consid. 2.6.4. di quella pronunzia).
Ora, tenuto conto che, in
ambito di assicurazione per l’invalidità, é stata ritenuta una residua capacità
lavorativa del 40% (poiché si é considerata anche la patologia psichiatrica),
una riduzione percentuale del 10% é da ritenere, a maggior ragione, non
arbitraria in materia LAINF, dove l’abilità lavorativa residua é più elevata
(50%).
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%, ammonta quindi a fr.
24'368.23 (90% di fr. 27'075.82).
2.8.8
Il grado
di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 24'368.23 al
reddito che ella avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 46'554.30 - risulta essere del 47.65%,
arrotondato al 48% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,
consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).
Visto che, con la
decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF resistente ha posto
l’assicurata al beneficio di una rendita d’invalidità del 47%, il ricorso deve
essere accolto.
2.9
Entità del guadagno
annuo assicurato.
2.9.1
A
norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono
calcolate in base al guadagno assicurato.
Il
cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere é
considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima
dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno
precedente l’infortunio.
Il
medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare
disposizioni particolari.
Per
guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate
all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un
lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali
somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una
relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito
derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il
lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si
trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in
cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni
legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza
ivi menzionata).
Di
regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi
degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art.
22.
cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al
salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso
dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non
ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero,
il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo.
Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata
prevista.
Derogando
al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.
Per quanto qui di
interesse, il cpv. 1 recita così che se nel corso dell'anno precedente
l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio
militare, servizio di protezione civile, infortunio, malattia maternità,
disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che
l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.
Trattandosi della nozione
di “disoccupazione” ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 OAINF, in una sentenza
U 298/00 dell’11 giugno 2001, l’Alta Corte ha stabilito che colui che non si
annuncia all’assicurazione contro la disoccupazione e che non si sottomette ai
relativi obblighi, non può poi appellarsi al fatto che, già antecedentemente
alla domanda di prestazioni, egli avrebbe voluto lavorare a tempo pieno anziché
a tempo parziale e, perciò, pretendere che il calcolo del guadagno assicurato
venga effettuato in considerazione di una disoccupazione parziale conformemente
all’art. 24 cpv. 1 OAINF. Secondo la nostra Massima Istanza, ciò é altrettanto
poco ammissibile nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, quanto in
quello dell’assicurazione contro la disoccupazione (per un caso di applicazione
di questa giurisprudenza, si veda la STCA 35.2012.92 del 26 settembre 2013,
nota al patrocinatore dell’assicurata).
2.9.2
Nel caso di specie, nella
decisione su opposizione impugnata, la CO 1 ha quantificato in fr. 27'600 (fr.
3'450 x 8 mesi) il gua-dagno su cui calcolare la rendita d’invalidità (cfr.
doc. 145, p. 4).
In sede di risposta di
causa, l’amministrazione ha corretto l’importo del guadagno assicurato in fr.
29'900 (fr. 3'737.50 x 8 mesi) per tener conto della tredicesima mensilità
(cfr. doc. V, p. 4).
Chiamata a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte rileva innanzitutto che l’anno
di riferimento ex artt. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 OAINF,
corrisponde al periodo 9 maggio 2007 - 8 maggio 2008.
L’art. 24 cpv. 2 OAINF,
richiamato dalla ricorrente, giusta il quale se il diritto alla
rendita nasce più di cinque anni dopo l'infortunio o l'insorgenza della
malattia professionale, determinante è il salario che l'assicurato avrebbe
ottenuto nell'anno precedente l'inizio del diritto alla rendita se non si
fossero verificati detti eventi, per quanto questo salario sia più elevato
dell'ultimo riscosso prima dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia
professionale, non può trovare applicazione nella concreta
evenienza, posto che il diritto alla rendita é nato meno di cinque anni dopo
l’infortunio (9 maggio 2008 - 1° marzo 2013).
Dagli atti si evince che,
dal 1994, l’insorgente si trova alle dipendenze dell’Albergo __________ di __________
in qualità di lavoratrice stagionale (dal contratto di lavoro da lei stipulato
nel novembre 2007 risulta che la stagione 2008 é andata da marzo a ottobre -
cfr. doc. 28). Durante la “stagione morta”, ella ha beneficiato delle
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Con la propria
impugnativa, l’assicurata postula l’applicazione dell’art. 24 cpv. 1 OAINF,
osservando che “in occasione dell’opposizione é stato allegato
all’assicurazione tutta la documentazione che accertava la circostanza che la
signora RI 1 si era collocata in disoccupazione durante l’interstagione
2007/2008. Questo dato é sufficiente perché venga ritenuto il salario sulle 12
mensilità e non già sulle 8 ritenute. (…). Ne discende che la rendita
dev’essere calcolata come se il periodo di disoccupazione non fosse esistito,
quindi ritenendo per tutto l’anno precedente il sinistro un importo mensile a
titolo di salario in ordine di fr. 3'450.00 comprensivo della 13a mensilità.
Pertanto il salario assicurato ai fini del calcolo della rendita ammonta a fr.
44'850.00 (fr. 3450.00 x 13 mensilità).” (doc. I, p. 3).
Quanto sostenuto dalla
ricorrente non può essere condiviso.
In effetti, nella DTF 136
V 182 consid. 4.1, il Tribunale federale ha stabilito che, in presenza di un’attività
lucrativa di tipo stagionale, non possono trovare applicazione né l’art. 22
cpv. 4 seconda frase OAINF (“Se il rapporto di lavoro non é durato un
anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo é convertito in pieno
salario annuo.”) né l’art. 24 cpv. 1 OAINF. La determinazione del guadagno
assicurato deve quindi aver luogo soltanto in base alla terza frase
dell’art. 22 cpv. 4 OAINF (“Nel caso di un’attività temporanea la conversione é
limitata alla durata prevista.”).
Da notare che la
fattispecie sub judice si differenzia da quella di cui alla STCA 35.2012.92
succitata, per il fatto che RI 1 lavorava per l’Albergo __________ con lo
statuto di stagionale.
In concreto, il TCA
osserva che dalla documentazione a disposizione non emergono elementi
sufficienti per stabilire il salario che l’assicurata ha effettivamente
percepito lavorando alle dipendenze dell’Albergo __________, nel periodo 9
maggio 2007 - 8 maggio 2008.
Pertanto,
l’amministrazione - alla quale gli atti vengono rinviati -, dovrà chiarire
questo aspetto interpellando il datore di lavoro dell’insorgente e, sulla base
delle relative risultanze, stabilire di nuovo il guadagno annuo assicurato su
cui calcolare la rendita d’invalidità, e ciò in ossequio all’art. 22 cpv. 4 terza
frase OAINF.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata é annullata nella misura in cui
all’assicurata é stata assegnata una rendita d’invalidità del 47%, calcolata su
un guadagno assicurato di fr. 27'600.
§§ La
CO 1 é condannata a riconoscere all’assicurata una rendita d’invalidità del 48%
a decorrere dal 1° marzo 2013.
§§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 per un complemento d’istruttoria e nuova decisione
sull’entità del guadagno assicurato su cui é calcolata la rendita d’invalidità.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti