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Decisione

35.2014.2

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17 settembre 2014Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

1.7. Il 17 febbraio 2014, il

rappresentante del ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una perizia medica a conferma

delle conclusioni del dott. __________ e, eventualmente, l’audizione dei periti

di parte (dott. __________ e dott. __________) a confronto con il dott. __________

(doc. VI).

Questo scritto del

ricorrente è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VII), per conoscenza.

1.8. Pendente causa, il TCA ha

chiesto all’assicuratore LAINF di precisare i motivi per i quali, pur essendo

in presenza di disturbi non oggettivabili, l’amministrazione non ha proceduto a

un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, in ossequio alla più

recente giurisprudenza federale (doc. VIII).

L’assicuratore infortuni

ha risposto con scritto del 15 aprile 2014 (doc. IX), che è stato

immediatamente trasmesso al ricorrente per una sua presa di posizione (doc. X).

Le osservazioni dell’avv. __________

sono datate 30 maggio e 13 giugno 2014 (doc. XIII + allegato e doc. XVIII).

1.9. Sempre nel corso del mese di

giugno 2014, l’assicuratore convenuto ha chiesto di poter prendere visione del

rapporto del dott. __________ citato nell’allegato 30 maggio 2014 del

patrocinatore dell’assicurato (doc. XVII).

Dopo aver interpellato la

cancelleria dell’avv. RA 1, il TCA ha informato il rappresentante dell’CO 1 che

“… le considerazioni attribuite al dott. __________ non sono parte di un

rapporto scritto dello stesso.” (doc. XIX).

L’avv. RA 2 si è espresso

al riguardo il 6 luglio 2014 (doc. XX).

Il 18 luglio 2014, a questa Corte è pervenuto un rapporto, datato 14 maggio 2014, del dott. __________ (doc. XXIII

+ allegati).

1.10. In data 6 agosto 2014, il TCA

ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a precisare

alcuni aspetti della valutazione neuropsicologica da lui effettuata

nell’ottobre 2012 (doc. XXV).

La sua risposta è

pervenuta il 12 agosto 2014 (doc. XXVI).

L’CO 1 si è pronunciato in

merito il 21 agosto 2014 (doc. XXVIII), mentre il patrocinatore dell’assicurato

ha comunicato di non aver osservazioni da formulare (doc. XXIX).

1.11. Il 17 settembre 2014 questo

Tribunale ha ricevuto uno scritto mediante il quale l’avv. RA 1 ha preso

posizione sul contenuto dell’allegato 21 agosto 2014 dell’CO 1 (doc. XXXII).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Oggetto della lite è il

diritto dell’assicurato a una rendita d’invalidità e l’entità della menomazione

all’integrità di cui egli è portatore.

Preliminarmente, questa

Corte è però tenuta a esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era

legittimato a negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi

neuropsicologici denunciati da RI 1, oppure no.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle

prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un

nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.

Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V

177.

consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.4

Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente

è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante)

oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U.

Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un

infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con

questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;

cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.

3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,

l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di

trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,

senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un

legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di

guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico

tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo

tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili

certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359

consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V

109.

consid. 9 p. 122s.).

2.5

Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata

la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la

giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di

causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente

dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a

seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio,

una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni

gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in

cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento

traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un

infortunio di media gravit, occorre prendere in considerazione un certo numero

di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinchè

si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V

140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c;

RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.6

In presenza di un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente

oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale

organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza

differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente

a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un

infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.7

Nella DTF 134 V 109, già

citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di

vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in

caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella

elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le

esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,

accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra

già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi

nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a

lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre

rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una

perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico

e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per

escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti

otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che

godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli

esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata

al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi

d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi

cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono

chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro

clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a

un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421

p. 79 consid. 2b).

2.8

La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio anche ai casi in cui l’esistenza dei disturbi

denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti,

ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici

scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di

postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un

nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012

UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della

causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non

essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a

esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra

l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1; per una

valutazione critica di questa giurisprudenza, si veda D. Cattaneo, Gli errori

più frequenti delle perizie mediche nelle assicurazioni sociali, in RtiD

II-2013, p. 511).

Ad esempio,

questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una

sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in

questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto

essere oggettivati nè neurologicamente nè mediante esami strumentali per

immagini.

Infine, nella DTF 138 V

248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito

che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica

oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere

ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto

avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.9

Nella presente fattispecie,

dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore convenuto

ha negato che le difficoltà neuropsicologiche accusate da RI 1 - in base alla

valutazione 1° ottobre 2012 del neuropsicologo dott. __________, un “… deficit

di memoria di lavoro, fluttuazioni dell’attenzione e riduzione dell’attenzione

sostenuta” di entità lieve-moderata, suscettibili di “… ridurre l’efficienza

cognitiva del signor RI 1 sia in termini di qualità delle prestazioni sia,

soprattutto, in termini di quantità (facile esauribilità, fatica mentale,

minore resistenza).” doc. 297, p. 3) -, costituissero una conseguenza naturale

del sinistro occorso nel mese di giugno 2005 (doc. 326, p. 5).

Tale decisione risulta

fondata sull’apprezzamento espresso dal dott. __________, spec. FMH in

neurologia presso il Centro di competenza di medicina assicurativa dell’CO 1.

In effetti, dopo aver

ammesso che l’insorgente aveva verosimilmente riportato una lieve lesione

cerebrale traumatica (mild traumatic brain injury), preso atto delle

risultanze della RMN del 13 febbraio 2013, la quale non aveva mostrato lesioni

cerebrali residuali, il medico fiduciario ha dichiarato che i disturbi

neuropsicologici non correlano con un danno organico oggettivabile e, di

conseguenza, ne ha negato l’eziologia infortunistica (doc. 325, p. 2: “Die am

27.10.2010

und 01.10.2012 von Herrn Dr. __________ beschriebenen

neuropsychologischen Funktionsstörungen können nicht mit dem erforderlichen

Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit in einem kausale Zusammenhang

zu dem Unfall vom 07.06.2005 stehen, da eine unfallbedingte organische

Grundlage neuropsychologischer Funktionsstörungen durch die kraniale

Magnetresonanztomographie vom 12.02.2013 nicht nachgewiesen werden konnte.”).

In corso di causa, il

ricorrente ha prodotto un rapporto, datato 16 dicembre 2013, del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia e medicina generale.

Questo sanitario ha in

particolare affermato di non concordare con “… la posizione assunta da CO 1

secondo le conclusioni del Dott. __________ il quale - in base unicamente al

riscontro di una risonanza magnetica cerebrale che non ha messo in luce alcun

danno organico post-infortunistico - è giunto alla conclusione che i deficit

descritti dal Dott. __________ non possono essere ricondotti secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante all’infortunio. È vero, tutt’al

più, il contrario ossia che avendo il paziente patito la frattura di C2 con

distacco dello spigolo antero-inferiore accertata fin dall’inizio unitamente ad

un trauma cranico (non commotivo), ad una lesione globale del plesso brachiale

sinistro (non da ultimo menziono anche la dissezione dell’aorta toracica

all’istmo e aorta discendente con vasto emomediastino), un trauma cosiddetto

“whiplash trauma” si sia prodotto e debba essere preso in considerazione nella

definizione del caso istruito da CO 1. A meno che CO 1 non abbia cambiato i

criteri di valutazione relativi alle conseguenze neuropsicologiche di detti

traumi, nel qual caso sarebbe d’uopo che fosse portato a conoscenza degli enti

assicurativi interessati da eventuali regressi, le motivazioni sopra riassunte

dovrebbero consentire di proseguire nella vertenza.” (doc. II 1).

Nel mese di maggio 2014,

il dott. __________ ha ancora sostenuto che, per garantire “una obbiettiva e

equa valutazione” del caso, occorrerebbe eseguire una rivalutazione

neuropsicologica in ambito universitario con esami radio-strumentali specifici

(SPECT), come pure una valutazione biomeccanica (cfr. allegato al doc. XXIII).

In data 15 aprile 2014, il

TCA ha interpellato la __________ dell’CO 1 chiedendo di “… precisare i motivi

per i quali, essendo in presenza di disturbi non oggettivabili, nella decisione

impugnata non avete proceduto ad un esame particolare dell’adeguatezza del nesso

causale, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale.” (doc. VIII).

Con scritto del 16 aprile

2014, l’avv. __________ ha dichiarato di non aver esaminato la causalità

adeguata siccome “… il dott. __________ non ha indicato che i disturbi

neuropsicologici non trovano alcuna spiegazione dal lato organico ma ha

ritebnuto che gli stessi non sono in relazione di causalità naturale con

l’infortunio secondo il criterio della probabilità preponderante.”. D’altro

canto, l’avv. __________ ha sostenuto che, in presenza di un sinistro da

classificare fra gli infortuni di media gravità in senso stretto, nessuno dei

criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza sarebbe adempiuto nel caso di

specie, donde l’assenza di un nesso di causalità adeguata (doc. IX).

2.10

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questo Tribunale constata che, secondo il neurologo

fiduciario dell’amministrazione, i disturbi neuropsicologici denunciati da RI 1,

la cui esistenza è da ritenere accertata in maniera affidabile grazie alle

valutazioni del dott. __________ (e del resto neppure contestata dall’CO 1),

non correlano con un danno organico oggettivabile (cfr. doc. 325, p. 2:

“Abgestützt auf die kraniale Magnetresonanztomographie kann festgestellt

werden, dass die leichte traumatische Hirnverletzung nicht zu einer residuellen

substantiellen Hirnverletzung führte. Eine unfallbedingte

organische Grundlage neuropsychologischer Funktionsstörungen ist damit nicht

nachweisbar.” - il corsivo è del redattore)

Il TCA non vede motivo per discostarsi dalla conclusione enunciata dal

dott. __________ (considerato che il dott. __________ ha proposto l’esecuzione

di un esame SPECT, va segnalato che, nella DTF 134 V 231

consid. 5.3, il Tribunale federale ha ribadito che l’esame in questione,

provvedimento diagnostico la cui scientificità non è unanimamente riconosciuta,

non è atto a fornire la prova della causalità trattandosi di lesioni organiche

cerebrali).

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione

del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale,

non possono di per sè essere qualificati quale chiaro substrato organico dei

disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010

del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sè atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni

cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

2.11

In assenza di un

sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente

fattispecie (si veda il consid. 2.10.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di

invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della

cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando

eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono

conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel caso di specie, al

momento dell’eventuale nascita del diritto alla rendita d’invalidità (2012), i provvedimenti

integrativi ordinati dall’AI si erano conclusi, avendo l’assicurato nel

frattempo ottenuto l’attestato federale di capacità quale impiegato di

commercio. D’altro canto, dalle carte processuali si evince che,

al più tardi nel corso del 2012, dopo l’intervento effettuato dal dott. __________

(26 gennaio 2012), lo stato di salute infortunistico poteva essere considerato

stabilizzato ai sensi della giurisprudenza summenzionata (in questo senso, si

veda il referto relativo alla visita circondariale di controllo del 17 luglio

2012.

- doc. 283, p. 8: “… l’assicurato prossimamente eseguirà un controllo

pneumologico. Si sottoporrà alle sedute fisioterapiche già previste nel mese di

agosto, poi penso che da ulteriori terapie non ci si possa attendere un

sostanziale miglioramento.” - il corsivo è del redattore; il fatto che, nel

febbraio 2013, all’assicurato sia stato asportato il materiale di osteosintesi

a livello del polso sinistro e dell’ulna destra è irrilevante, posto che, in

una sentenza del 30

luglio 1993 nella causa V., non pubblicata, il TFA ha esplicitamente indicato che

una futura asportazione del materiale di osteosintesi non giustificava il

versamento di ulteriori prestazioni di corta durata).

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, occorre procedere all’esame del nesso di

causalità adeguata secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione

psichica abnorme conseguente a infortunio (cfr. il consid. 2.5.).

Al riguardo, va precisato

che, sebbene sia stato diagnosticato una mild traumatic brain injury (cfr.

doc. 325), non può trovare applicazione la giurisprudenza sviluppata nella DTF

117.

V 359 relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109,

siccome l’assicurato non ha presentato il quadro tipico dei disturbi,

contraddistinto da una loro accumulazione (diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.). In effetti, ad eccezione delle difficoltà

neuropsicologiche evidenziate dal dott. __________, egli ha accusato disturbi

risultanti dai danni subiti all’apparato locomotore.

2.12

Nel

valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 7 giugno 2005.

L’evento in questione è

così stato descritto nel rapporto 6 novembre 2005 dei __________ di __________:

" (…).

…: Il motociclo [una __________, n.d.r] percorreva la via __________

nel Comune di __________ con direzione __________, quando, nel percorrere una

curva verso destra, invadeva completamente la corsia opposta andando a

collidere con l’autobus che viaggiava in senso opposto.”

(doc. 24)

Tenuto conto

della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non

devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le

circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), il sinistro

occorso al ricorrente può essere classificato tra gli eventi di grado medio

al limite però della categoria dei casi gravi.

A titolo di confronto, va

segnalato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_746/2008 del 17 agosto

2009.

consid. 5.1.2, ha giudicato allo stesso modo l’incidente della

circolazione in cui un assicurato, in sella alla propria motocicletta, si era

scontrato frontalmente con un’autovettura che circolava in senso opposto. In

quella pronunzia, l’Alta Corte ha in particolare precisato che la

classificazione fra gli infortuni di grado medio al limite di quelli gravi si

giustificava soprattutto poichè, a differenza della collisione tra due

automobili aventi circa la stessa massa, in caso di scontro frontale tra un’autovettura

e una moto, quest’ultima assorbe la stragrande maggioranza della velocità

d’impatto, con trasmissione al motociclista delle forze che ne derivano.

Le considerazioni

sviluppate dal TF nel giudizio appena citato devono valere a maggior ragione

nella presente fattispecie, in cui la motocicletta del ricorrente si è

scontrata frontalmente con un autobus di linea.

Per

ammettere l’esistenza del nesso di causalità adeguata è pertanto sufficiente,

secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 115 V 133 consid. 6c/bb), l’adempimento di uno

solo dei fattori di rilievo enumerati al considerando 2.5.

Tutto ben considerato,

questo Tribunale ritiene che perlomeno il criterio della durata eccezionalmente

lunga della cura medica sia soddisfatto nel caso di specie.

Per ammettere

l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto

temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del

trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di

salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008

consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che

serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non

ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03

dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid.

7.

). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF

8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di

farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati

insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del

18.

ottobre 2010 consid. 5.3.4).

Dalle tavole

processuali risulta che RI 1 - il quale, a seguito dell’incidente stradale

del giugno 2005, ha riportato la rottura da scoppio della vescica

intraperitoneale, la dissecazione dell’aorta toracica all’istmo e dell’aorta

discendente con vasto emomediastino, un’emorragia femorale sinistra, un trauma

cranico non commotivo, un’alterazione traumatica del muscolo pettorale

sinistro, la contusione e la risalita del testicolo sinistro, la lacerazione

dell’arteria ascellare sinistra, la frattura dello spiroide del III. e IV.

metacarpo a sinistra, le fratture delle branche ilio- e ischio-pubiche a

sinistra, ischio-pubica a destra con ematoma retroperitoneale e pelvico,

distasi della sincondrosi sacro-iliaca a sinistra, la frattura dell’ala del

naso a sinistra, la frattura biossea scomposta del III. distale

dell’avambraccio destro, la frattura articolare del radio destro, la frattura

da distacco dello spigolo antero-inferiore di C2, nonchè la lesione del plesso

brachiale superiore a sinistra - è rimasto degente oltre un mese e mezzo (dal 7

giugno al 23 luglio 2005) presso l’Ospedale di __________, dapprima presso

l’Unità di rianimazione, in seguito presso il Reparto di ortopedia e

traumatologia, degenza durante la quale gli sono stati praticati una

laparotomia esplorativa con sintesi in triplo strato della vescica e drenaggio

(il 7 giugno 2005), un’arteriografia ascellare sinistra con infusione di

trombolitico e stenting dell’arteria ascellare (il 7 giugno 2005), il

posizionamento di un fissatore esterno di bacino (l’8 giugno 2005), la

riduzione e la stabilizzazione con fissatore esterno e vite cannulata della

frattura dell’avambraccio destro (l’8 luglio 2005), un intervento di chirurgia

vascolare (il 17 giugno 2005), come pure la riduzione e la sintesi della

frattura dell’epifisi distale sinistra e sintesi del III. e IV. metacarpo a

sinistra (il 22 giugno 2005 - cfr. doc. 13).

Dimesso, il 23 luglio

2005, dall’Ospedale di __________, il ricorrente ha soggiornato, durante il

periodo 29 settembre - 10 novembre 2005 (cfr. doc. 17 e doc. 113a, p. 1),

dunque per circa un mese e mezzo, presso la Clinica di riabilitazione “__________”

di __________

Dal 10 al 14 dicembre 2005

l’assicurato è stato di nuovo degente presso l’Ospedale __________, dove ha

subito un intervento di esplorazione del plesso brachiale sinistro colpito da

paralisi (cfr. allegato al doc. 42).

Nel mese di gennaio 2006, l’insorgente

è stato sottoposto, sempre presso l’Ospedale di __________, a un intervento di

abbassamento del testicolo sinistro (orchiopessia) (cfr. doc. 43 e doc. 113a,

p. 1).

Un’ulteriore degenza

presso il Reparto di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di __________ ha

avuto luogo dal 2 al 5 dicembre 2008, nel corso della quale al ricorrente è

stata praticata un’operazione chirurgica di asportazione di sincondrosi

radio-ulnare distale a destra, di tenolisi e di rimozione dei mezzi di sintesi

(cfr. doc. 181).

Infine, dal 25 al 28

gennaio 2012, RI 1 è rimasto degente presso la Clinica __________, dove è stato

sottoposto alla resezione dell’ossificazione eterotopica ischiatica sinistra,

alla resezione della sinostosi radio-ulnare destra, nonchè a un’osteotomia

correttiva di derotazione e adduzione dell’ulna (doc. 268 e doc. 269).

Tra una degenza e l’altra,

il ricorrente si è inoltre sottoposto a cicli di fisioterapia, eseguiti a

livello ambulatoriale.

Alla luce di quanto

precede, secondo il TCA, la cura medica alla quale è stato sottoposto

l’assicurato deve essere giudicata come particolarmente lunga, sia dal profilo

temporale che da quello della sua natura e intensità.

Del resto, in una sentenza

8C_137/2014 del 5 giugno 2014 consid. 7.3, il TF ha giudicato realizzato

il criterio in questione, trattandosi di un assicurato che, a causa del politrauma

riportato in un incidente di moto, era rimasto degente circa un mese e mezzo in

una clinica di riabilitazione, aveva subito diversi interventi chirurgici al

gomito sinistro e alle ginocchia, aveva eseguito fisioterapia ed era stato

sottoposto a ripetute iniezioni di acido ialuronico al ginocchio sinistro.

In esito a

quanto precede, si deve concludere che i disturbi neuropsicologici di cui

soffre l’assicurato, si trovano in una relazione di causalità adeguata con l’evento

infortunistico occorsogli in data 7 giugno 2005.

Ora, se è vero che

l’esistenza della causalità adeguata non basta per ammettere un relativo

obbligo a prestazioni dell’assicuratore convenuto, è altrettanto vero che il

TCA non ritiene che la valutazione del dott. __________, secondo il quale le

difficoltà neuropsicologiche denunciate da RI 1 non costituirebbero una

conseguenza naturale dell’infortunio del giugno 2005, per il solo fatto che

esse sono risultate prive di sostrato organico (cfr. doc. 325), possa costituire

da valido fondamento per il giudizio che esso è chiamato a rendere.

2.13

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil

9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E.

3.

,9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten

anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben,

damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE

135.

V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nel caso

concreto, trattandosi di stabilire l’eziologia dei disturbi neuropsicologici

lamentati dall’assicurato, tale aspetto non necessita semplicemente di una

precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che l’CO 1 ha fondato la

propria decisione sul solo parere di un suo medico fiduciario (dott. __________

__________). Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465).

Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.12., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque

retrocessi, dovrà disporre un approfondimento neurologico/neuropsicologico,

garantendo all’assicurato i diritti di partecipazione stabiliti dal Tribunale

federale nelle DTF 137 V 210 e 139 V 349 e, sulla base delle relative

risultanze, definire nuovamente il diritto alla rendita d’invalidità

come pure l’entità della menomazione all’integrità.

2.14

Con la propria impugnativa, RI

1.

ha pure chiesto che l’Istituto resistente sia tenuto a rimborsargli i costi

risultanti dalla consulenza del dott. __________, dalla valutazione

neuropsicologica eseguita dal dott. __________ e dal patrocinio da parte

dell’avv. RA 1 (doc. I, p. 8s.).

Giusta l’art. 45 cpv. 1

LPGA, l'assicuratore assume le spese per l'accertamento, sempre

che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne

assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la

valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate

successivamente.

Per quanto

riguarda la fattura di fr. 590 del dott. __________ (cfr. doc. E), questa Corte

rileva che è soltanto grazie alla sua valutazione che è stato accertato che

l’assicurato soffre di disturbi neuropsicologici, la cui esistenza era peraltro

già stata segnalata dai dottori __________ e __________, autori della perizia

psichiatrica dell’8 maggio 2009 (cfr. doc. 194, p. 5: “Consigliamo una

valutazione neuropsicologica per quantificare i disturbi cognitivi lamentati

dall’A., che non possono essere quantificati nell’ambito della presente perizia

psichiatrica.”).

L’accertamento

in questione avrebbe in realtà dovuto essere disposto dall’Istituto

assicuratore convenuto, di modo che il costo deve andare a suo carico.

Per quanto

concerne invece la consulenza del dott. __________, il relativo costo deve

rimanere a carico della parte che l’ha richiesta, già per il solo fatto che il

sanitario in questione, in quanto specialista in chirurgia, non può essere

considerato come particolarmente qualificato a pronunciarsi su questioni

rilevanti dalla neurologia/neuropsicologia.

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto

a un importo di fr. 2’000 a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’CO 1

(cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. L’INSAI rimborserà

all’assicurato il costo della valutazione neuropsicologica effettuata dal dott.

__________ (fr. 590.--).

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti