35.2014.20
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28 luglio 2014Italiano28 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.20
mm
Lugano
28 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 febbraio 2014 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 febbraio 2010, RI 1,
dipendente della ditta __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é caduto all’indietro da
un’altezza di circa un metro e venti, riportando, secondo il rapporto di uscita
19 febbraio 2010 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________,
la frattura dei corpi vertebrali D11 e D12 (cfr. doc. 12).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 20 agosto 2013, l’amministrazione ha posto l’assicurato
al beneficio di una rendita d’invalidità del 26% a contare dal 1° giugno 2013,
nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 15% (doc. 214).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 221), in data 11
febbraio 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 228).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13
marzo 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avvRA 1, ha chiesto, in via
principale, che la decisione impugnata venga riformata ai sensi dei
considerandi e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’amministrazione.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere, per quanto riguarda l’esigibilità
lavorativa, che l’CO 1 avrebbe dovuto fondarsi sulle risultanze della
valutazione EFL svolta presso la __________ nel mese di marzo 2013, anziché far
capo ai rapporti dei suoi medici fiduciari, i quali sarebbero “…
inutilizzabili. Il primo (quello della dr.ssa __________) nasce da una
contraddizione nei termini. In occasione della visita di cui al rapporto del
31.1.2013 riferisce espressamente essere necessaria una valutazione funzionale.
Una volta ricevuta, stante le autolimitazioni asserite (ma spiegate e
giustificate) nel medesimo, non le ritiene e procede lei in astratto; contravvenendo
all’asserita impossibilità di cui alla visita del 31.1.2013.
Il dr. __________, neppure
visita l’assicurato, si limita ad una serie di valutazioni del tutto teoriche.
In altri termini, non sussistono valutazioni di natura medica, di alcun titpo,
se non quelle dell’EFL.” (doc. I, p. 5s.).
D’altro canto, per quanto
concerne il reddito da invalido e, specificatamente, l’utilizzo da parte
dell’amministrazione dei dati statistici, l’assicurato rileva che “qualsiasi
essere pensante si rende conto che non esiste attività lavorativa adeguata alle
limitazioni di RI 1. Assodato tale presupposto, si applicano nondimeno le RSS,
che notoriamente danno risultati più svantaggiosi per l’assicurato, quand’anche
oggetto di riduzioni sociali. Tale modo di agire conduce a diseguaglianze di
trattamento palesi tra gli assicurati, di cui non é data la possibilità di
comprova all’assicurato. Se le DPL esistono, sono aggiornate e vengono
applicate, all’assicurato si deve dare atto della circostanza che le medesime
sono state utilizzate e che non hanno dato i risultati necessari alla luce
della giurisprudenza federale per applicarli. Se ne dettaglino anche i
risultati. Si arriva all’assurdo che, ove le limitazioni sono troppe, non vi
sono attività esigibili con le DPL e quindi si applicano le RSS. Nel caso
concreto (ma vale per tutti gli assicurati) fanno stato di un salario minimo,
al netto di riduzioni sociali del 25% (quella massima!), di fr. 47'142.70; con
una riduzione del 20% il salario é di fr. 50'285.60; con una riduzione del 15% (come
nel caso di specie!) di fr. 53'428.40. Chi é appena avvezzo alla materia, sa
che tali dati mai verranno raggiunti con una corretta applicazione delle DPL.”
(doc. I, p. 6s.).
Infine, il ricorrente
contesta l’entità della riduzione percentuale applicata dall’Istituto
convenuto, “… laddove ci troviamo dinanzi ad un’attività potenziale molto
leggera per una persona che ha ormai 64 anni di età (63 al momento della
sentenza), da quattro anni senza attività, con un trascorso sempre
nell’edilizia.” (doc. I, p. 7).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
2.1. L’oggetto della lite é
circoscritto all’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.
Secondo l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno
alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente
esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua
capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di
lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;
conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,
che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di
lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3
Nella concreta evenienza, dalle
carte processuali emerge che, nel gennaio 2013, RI 1 é stato sottoposta a una
visita di controllo da parte della dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica.
Dal relativo referto 4
febbraio 2013 risulta che, a quel momento, lo stato di salute infortunistico
era ormai stabilizzato. Il medico __________ __________ dell’CO 1 ha quindi
dichiarato l’assicurato non più in grado di riprendere la sua precedente
professione di muratore. Per quanto riguardava invece l’esigibilità lavorativa,
vista l’esistenza di una “forte discrepanza tra l’esigibilità soggettiva da
parte dell’assicurato e quella oggettiva da parte del medico __________”, la
dott.ssa __________ ha disposto l’esecuzione di una valutazione delle capacità
funzionali EFL (doc. 179, p. 3).
L’accertamento in
questione ha avuto luogo il 7/8 marzo 2013 presso la f__________ di __________.
Gli specialisti hanno
innanzitutto osservato che l’insorgente aveva “… mostrato un buon impegno
malgrado le numerose auto-limitazioni. Queste ultime probabilmente si
sovrappongono spesso al suo vero limite funzionale, ma siccome il cliente si
fermava per dolore prima che dovessimo eventualmente interrompere noi il test
per un limite funzionale (limite di forza o stanchezza e resistenza), le
abbiamo dovute ritenere delle auto-limitazioni a tutti gli effetti.”.
D’altro canto, essi hanno
confermato l’impossibilità per l’insorgente di riprendere il lavoro di muratore,
mentre hanno ritenuto medicalmente esigibile un lavoro molto leggero (fino a 5 kg), con frequenti cambi di posizione e eventuali adattamenti ergonomici, se necessario adattando
il rendimento nell’arco della giornata (doc. 184, p. 3).
Preso atto delle
auto-limitazioni mostrate dal ricorrente durante i test EFL, il medico __________
ha fatto astrazione dalle relative risultanze, procedendo a una valutazione
medico-teorica dell’esigibilità lavorativa. Questi gli impedimenti funzionali che
sono stati descritti dalla dott.ssa __________:
" (…).
… nessuna limitazione per sollevare e portare pesi molto leggeri
fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi e sollevare oltre l’altezza del petto
gli stessi chili. Di rado possibile sollevare e portare pesi leggeri fino
all’altezza dei fianchi tra 5 e 10 kg, mai più possibile sollevare e portare
pesi oltre i 10 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri/di
precisione e per il maneggio di attrezzi medi. Mai più possibile il maneggio di
attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione per la rotazione della
mano. Di rado possibili lavori sopra la testa. Mai più possibile la rotazione
del tronco. Talvolta possibile la posizione seduta/inclinata in avanti e
posizione in piedi/inclinata in avanti. Di rado possibile la posizione
inginocchiata. Nessuna limitazione per la flessione delle ginocchia. Molto
spesso possibile la posizione seduta e la posizione in piedi come pure la
posizione a libera scelta. Nessuna limitazione per camminare fino e oltre i 50 m, talvolta possibile camminare per lunghi tratti, di rado possibile camminare su terreno
accidentato e salire le scale, mai più possibile salire su scale a pioli.
Nessuna limitazione per l’uso delle due mani, l’equilibrio e stare in
equilibrio.”
(doc. 187, p. 1s.)
Nel quadro della procedura
di opposizione, l’amministrazione ha ancora interpellato il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, attivo presso la __________ __________ __________.
Nel suo apprezzamento del 10
febbraio 2014, questo specialista ha suddiviso le funzioni a seconda delle loro
rilevanza in relazione al danno alla colonna vertebrale residuato da RI 1, spiegando
che dal confronto tra questo elenco differenziato delle limitazioni e le
risultanze della valutazione EFL emergono le auto-limitazioni. I limiti
funzionali descritti dalla dott.ssa __________, che si situano ben al di sotto
degli oggettivi impedimenti biomeccanici, non sono stati, rispettivamente lo
sono stati a malapena, raggiunti in occasione della valutazione EFL. Secondo il
dott. __________, ciò non deve stupire poiché si tratta di test soggettivamente
controllati: é il paziente stesso che decide ciò che vuole o non vuole
raggiungere. Proprio per questa ragione, la valutazione EFL, concepita per
apprezzare i progressi di una riabilitazione sul lungo periodo, non é
particolarmente adatta a definire l’esigibilità lavorativa (cfr. doc. 227).
2.4
Chiamata ora a pronunciarsi,
questa Corte ritiene che la documentazione medica presente all’inserto, in
particolare il rapporto 25 aprile 2013 del chirurgo ortopedico dott.ssa __________
(cfr. doc. 187, p. 1s.), le consenta di definire validamente l’esigibilità
lavorativa dell’assicurato, senza che si rendano necessari degli ulteriori atti
istruttori.
Il TCA non può seguire
l’insorgente allorquando sostiene che la valutazione dell’esigibilità
lavorativa espressa dal medico __________ (così come le considerazioni enunciate
dal dott. __________), sarebbe inutilizzabile (cfr. doc. I, p. 5s.).
Ora, a prescindere dalla
circostanza che, nelle loro conclusioni, i sanitari della __________ hanno di
fatto lasciato aperta la questione di sapere se, nell’esercizio di un’attività sostitutiva
idonea, occorre prevedere un adeguamento del rendimento (cfr. doc. 184, p. 3: “se
necessario …” - il corsivo é del redattore), deve essere evidenziato che il
medico fiduciario dell’CO 1 ha disposto l’esecuzione di una valutazione EFL per
verificare il sospetto di una discrepanza tra l’esigibilità soggettiva e quella
oggettiva, sospetto che ha in effetti trovato conferma nella forma di auto-limitazioni
(cfr. doc. 184, p. 3: “Riteniamo che il cliente abbia mostrato un buon impegno malgrado
le numerose auto-limitazioni.” - il corsivo é del redattore).
L’agire della dott.ssa __________
non può quindi essere considerato contradditorio, posto che ella ha finalmente proceduto
a un apprezzamento medico-teorico dell’esigibilità lavorativa (discostandosi
dunque dagli esiti della valutazione EFL), dopo che i sanitari della __________
avevano confermato la presenza di auto-limitazioni da parte dell’assicurato (circa
i limiti insiti nelle valutazioni EFL, oltre alle precisazioni fornite dal
dott. __________ [cfr. doc. 227], si veda pure Gilles Rivier/Monika Seewer, Evaluation de la capacité fonctionnelle, Informations
medicales SUVA, n° 73, primavera 2002, p. 32ss.).
In esito a quanto precede, vista anche l’assenza di pareri
specialistici divergenti (il dott. __________ della Clinica di riabilitazione
di __________ si é limitato a sottolineare l’impossibilità di una ripresa della
professione di muratore - cfr. doc. 176, p. 3), facendo capo all’esigibilità
descritta dal medico __________ (sebbene la stessa sia stata definita eccessivamente
prudente da parte del dott. __________), occorre
concludere che, nonostante il danno alla salute, il ricorrente sarebbe in grado
di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività
lavorativa leggera dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della
manipolazione di attrezzi, alternando la posizione seduta a quella eretta ed
evitando di svolgere mansioni sopra l’altezza della testa.
2.5
Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente
avrebbe guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio
assicurato, un importo annuo di fr. 72'072 (cfr. doc. 209, p. 1).
Questo dato - desunto
dalle informazioni fornite dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 194) e non
contestato dall’assicurato - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.6
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.7
Dal rapporto di
cui al doc. 209 risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 53'481 il
reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4 (fr.
62'919.38), e operando successivamente una decurtazione del 15% a titolo di
deduzione sociale.
L’assicurato
contesta il dato ritenuto dall’Istituto assicuratore, innanzitutto nella misura
in cui quest’ultimo ha fatto capo ai dati salariali statistici, a suo dire più
sfavorevoli rispetto a quelli risultanti dalle DPL (cfr. doc. I, p. 6s.).
A proposito
della relazione tra i due metodi di determinazione del reddito da invalido (DPL
e dati statistici), il Tribunale federale dopo aver rilevato che la soluzione secondo
la quale l’assicuratore é libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è soddisfacente
ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di priorità posto che
entrambi i metodi presentato dei vantaggi e degli svantaggi, nella DTF 129 V 472, ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti
a garantire la rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali
che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore é tenuto a
fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in
linea di conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché
su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso
contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati
statistici salariali dell'ISS.
In una
sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha
ritenuto auspicabile che l’INSAI produca un estratto della banca dati DPL, nel
caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò
per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in
funzione del risultato desiderato.
Nella DTF
139.
V 592 consid. 7, il TF ha ribadito la validità del metodo di determinazione
del reddito da invalido fondato sulle DPL.
In merito al
requisito di rappresentatività dei profili DPL, per prassi, l’assicuratore
resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso concreto, le
corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -
Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,
p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier
Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=
Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss
jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?
Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von
mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung
getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen
gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“ -
il corsivo é del redattore).
Nella
presente fattispecie, dalla documentazione agli atti emerge che l’CO 1 ha
considerato “… insufficiente (‹25)
per rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro, …” il numero
di schede DPL entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità lavorativa
tracciata dalla dott.ssa __________, motivo per cui ha finalmente determinato
il reddito da invalido applicando i dati statistici (cfr. doc. 209, p. 1).
In effetti,
dalla tabella che é stata allegata al doc. 209 si evince che dalla banca dati
DPL sono risultati soltanto 10 posti di lavoro che rispettano le
limitazioni funzionali presentate dall’assicurato a dipendenza del danno alla
salute infortunistico.
Tutto ben
considerato, il TCA non ritiene censurabile la prassi dell’CO 1 secondo cui il
requisito di rappresentatività é soddisfatto quando sono almeno 25 le DPL che
entrano in considerazione in un caso concreto, come non ritiene censurabile
che, nel caso concreto, trovandosi ampiamente al di sotto di tale soglia (ciò
che l’assicuratore ha peraltro documentato, inserendo nel suo incarto il
relativo estratto della banca dati), il reddito da invalido sia stato fissato
in applicazione dei dati statistici dell'ISS.
Con la
propria impugnativa, l’assicurato ha chiesto che le limitazioni funzionali
vengano modulate in modo tale da “… giungere all’applicabilità
giurisprudenziale di tali dati [delle DPL, n.d.r.] …” (doc. I, p. 7).
Al
proposito, questo Tribunale osserva, da una parte, che l’esigibilità lavorativa
viene definita in base a constatazioni mediche che non possono essere
modificate all’occorrenza per favorire l’applicazione di un metodo a discapito dell’altro
(cfr. la STF 9C_850/2013 del 12 giugno 2014 consid. 3.2) e, dall’altra, che nel
caso in cui i requisiti di rappresentatività delle DPL non sono adempiuti in
una concreta fattispecie, la costante giurisprudenza del Tribunale federale
stabilisce che, in quel caso, si debbano applicare i dati salariali statistici
(cfr. DTF 139 V 592 consid. 6.3: “Ist die SUVA nicht in
der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im
Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA
hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu
ermitteln.“ - il corsivo é del redattore).
Del resto, a proposito dell’affermazione ricorsuale secondo la quale
l’ISS darebbe sistematicamente “risultati più svantaggiosi per
l’assicurato, quand’anche oggetto di riduzioni sociali” (doc. I), il TCA
osserva che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte aveva verificato,
in base a una valutazione statistica compiuta dall’INSAI, che il salario medio
risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello
secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno
2014.
consid. 7.2).
2.8
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.6., per la
determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.
Utilizzando
i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.
Riportando questo dato su
41.6
ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio
federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr.
61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la
relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'919.38.
L’assicurato, quale
muratore presso il suo ex datore di lavoro, avrebbe guadagnato, nel 2013, fr.
72'072/anno per un’occupazione a tempo pieno.
Tale reddito si situa sotto
la media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 41 “Costruzione
di edifici”, livello di qualifica 3: fr. 5’944 riportato su 41.9 ore/settimana
= fr. 6’226.34 x 12 mesi = fr. 74'716.08 + adeguamento all'indice dei
salari nominali = fr. 76’359.83).
Pertanto, in applicazione
della giurisprudenza citata al considerando 2.8. in fine, il reddito
statistico da invalido (fr. 62'919.38) va ridotto dello 0.61%, percentuale
corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale
che supera la soglia del 5%), e si attesta pertanto a fr. 62'535.57.
2.9
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 15% sul reddito
statistico da invalido, la quale, a suo avviso, “… tiene conto in modo
largheggiante del fatto che i postumi dell’infortunio potrebbero influenzare
negativamente il salario …” (doc. 228, p. 6).
Da parte sua, l’insorgente
contesta l’entità di tale riduzione, la quale non terrebbe adeguatamente conto
dell’età, di un trascorso professionale circoscritto al settore dell’edilizia,
del fatto che, a fronte del danno alla salute, l’esigibilità é limitata a delle
attività molto leggere, nonché dei quattro anni d’inattività trascorsi
dall’infortunio (cfr. doc. I, p. 7).
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del
15%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
In particolare, il TCA
ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’Istituto convenuto abbia
tenuto ampiamente conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica.
D’altro
canto, per quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più
volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art.
16.
ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter
bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar
lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;
vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,
und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio
2008.
consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF
8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20
luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF
8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
Infine,
sempre secondo la giurisprudenza federale, un lungo periodo d’inattività e,
quindi, le difficoltà a ritrovare un posto di lavoro adeguato, non
costituiscono un fattore di riduzione supplementare secondo i criteri di cui
alla DTF 126 V 75 (cfr. STF 9C_679/2008 del 30 settembre 2009 consid. 4.2).
Il
reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a
fr. 53'155.23 (85% di fr. 62'535.57).
2.10
In conclusione, il grado di
invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 53'155.23 al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 72'072 -, risulta essere del 26.24%, arrotondato al 26%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV
Nr. 11 p. 41).
Visto che l’assicurato é
stato posto al beneficio di una rendita di invalidità proprio del 26%, il suo
ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti