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Decisione

35.2014.21

Trauma distorsivo ginocchio dx con lesione cartilaginea livello troclea femorale. Ammessa stabilizzazione stato di salute e, quindi, estinzione diritto prestazioni di corta durata, segnatamente cura m

12 maggio 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In data 31

marzo 2014, a proposito del nuovo intervento al ginocchio destro prospettato

dai sanitari della Clinica __________, PI 1 ha in particolare osservato di aver “… preferito non farmi operare una seconda volta nell’immediato ma questa scelta

non esclude la possibilità di un nuovo intervento.” (doc. IV).

L’Istituto

assicuratore convenuto si é pronunciato al riguardo il 4 aprile 2014 (doc. VI),

mentre la RI 1 ha rinunciato a prendere posizione (doc. VIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

litigioso é circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a

porre termine alle prestazioni di corta durata, segnatamente a quelle di cura

medica, a contare dal 1° gennaio 2014, oppure no.

Contrariamente

a quanto sembra sostenere l’assicuratore ricorrente, nella presente fattispecie

non si pongono questioni riguardanti la causalità naturale, così come ha del

resto esplicitamente ammesso l’amministrazione nella sua risposta di causa

(cfr. doc. III, p. 2: “Contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, la

sospensione del diritto alla cura medica a partire dal 1° gennaio 2014 non si

basa sull’estinzione del nesso causale con l’infortunio, né sul raggiungimento

di uno statu quo ante o statu quo sine a partire da tale data. Nella sua

perizia del 28 ottobre 2013 (doc. 104, pag. 5), il Dr. __________ ritiene

infatti che il rapporto di causalità tra i disturbi lamentati e l’infortunio

del 12 dicembre 2010 é da valutare come probabile e non solo come possibile.

Inoltre, pur considerando che l’importante usura della cartilagine riscontrata

al ginocchio destro era sicuramente preesistente, il Dr. __________ ammette che

l’infortunio é stato la causa scatenante che ha messo in evidenza la patologia

fino ad allora silente. Il Dr. __________ precisa inoltre che il raggiungimento

di uno statu quo sine potrebbe essere ipotizzato, ma non comprovato nella fattispecie.

Il nesso causale tra i disturbi persistenti e l’infortunio non viene

pertanto a mancare.” - il corsivo é del redattore).

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o

parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha

diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di

cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto

aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui

quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109

consid. 4.3 e riferimenti).

In una

sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo

espresso nei termini seguenti:

"

Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce

a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1°

gennaio 2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare

il concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte

Besserung" e "sensible amélioration" nella versione tedesca e

francese dell'art. 19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento

rispettivamente ad un recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si

è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile"

illustra inoltre che il miglioramento dev'essere importante. Progressi

trascurabili non bastano, così come neppure la mera possibilità di un risultato

positivo (DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure

Considerandi

sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001, consid.

2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale per provvedimenti

terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno alla salute

stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in

capitale. L'erogazione di indennità giornaliere cessa comunque con il diritto

alle prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante

e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per

menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4

Nella

concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che, in data 23 ottobre

2013, PI 1 é stata periziata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e ortopedia, per conto dell’Istituto assicuratore convenuto.

Il sanitario

in questione ha dichiarato l’assicurata parzialmente incapace al lavoro nella

sua precedente professione, ma abile in misura completa in attività adeguate

(doc. 104, p. 6: “Per un’attività parzialmente sedentaria la paziente potrebbe

sicuramente essere abile in misura completa.”).

In

considerazione del fatto che l’assicurata era in attesa di sottoporsi a

ulteriori indagini diagnostiche a __________, il dott. __________ ha

posticipato la discussione relativa alla stabilizzazione dello stato di salute

infortunistico (doc. 104, p. 6: “Dato che la paziente in data 6.11.2013 verrà

sottoposta ad una ulteriore indagine a __________ ritengo probabilmente una

Spec-CT e quindi in seguito a questa indagine verranno fatte delle ulteriori

proposte, propongo di attendere la fine di novembre prima di eventualmente

discutere il procedere terapeutico.”).

Nel mese

di novembre 2013 ha avuto luogo il consulto specialistico presso la Clinica __________.

Dal

relativo rapporto si apprende che l’esame SPECT del ginocchio destro ha

evidenziato la presenza di una lesione osteocondrale attiva a livello della

troclea femorale, motivo per cui gli specialisti __________ hanno proposto una

revisione chirurgica con debridement della lesione osteocondrale e

microfratturazione con applicazione di BST-CarGel.

Risulta pure che l’assicurata ha preferito rimandare la decisione a

proposito del procedere propostole (cfr. doc. 107: “Es erfolgt das ausführliche

Gespräch mit der Patientin sowie der begleitenden übersetzenden Freundin über

die konservativen und operativen Möglichkeiten. Die Patientin kann sich zu

diesem Zeitpunkt nicht für ein operatives Vorgehen entscheiden.“ - il

corsivo é del redattore).

Con

certificazione del 6 novembre 2013, il dott. __________, medico-assistente

presso la __________, ha attestato una completa inabilità

lavorativa per il periodo 11 novembre - 31 dicembre 2013, precisando che

l’assicurata era totalmente reintegrabile in attività sedute e con carico

variabile (cfr. doc. 109).

Il dott. __________ ha

rivisto PI 1 il 18 novembre 2013.

In quell’occasione,

l’assicurata ha confermato che “… non desidera essere sottoposta per il momento

ad ulteriori trattamenti e soprattutto operazioni. Si impegnerà quindi

spontaneamente con la frequenza di palestra e ginnastica allo scopo di

migliorare la qualità della muscolatura e non é escluso che con il tempo e la

pazienza si possa ottenere un miglioramento spontaneo.”.

Il dott. __________ ha

quindi concluso che dalla continuazione della cura medica non vi era da

attendersi un notevole miglioramento o un recupero totale della capacità

lavorativa, precisando che il trattamento medico andava ritenuto terminato al

momento dell’ultima visita a __________ (il 6 novembre 2013 - cfr. doc. 117).

Chiamata ora a

pronunciarsi, preso atto che l’assicurata si é per il momento rifiutata di

sottoporsi all’intervento chirurgico propostole dai sanitari della __________ (in proposito, si veda pure il doc. IV: “I medici mi hanno

informata che gli effetti benefici di questo tipo d’intervento dovrebbero

essere visibili solo a distanza di un anno ma, utilizzandola da poco tempo, non

hanno ancora potuto seguire il decorso dei pazienti su questo lasso di tempo.

Per questo motivo, i medici non sono in grado di darmi nessuna certezza sul

fatto che il mio ginocchio possa beneficiare di un miglioramento a livello

motorio né garantirmi una possibilità concreta di guarigione nel caso in cui io

accettassi di subire una seconda operazione.”), di modo che di fatto entrano in

linea di conto soltanto dei provvedimenti conservativi (che, per

definizione, servono a mantenere lo stato di salute acquisito e non a migliorarlo

sensibilmente), questa Corte ritiene che la CO 1 era legittimata a dichiarare

stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche di PI 1 e, quindi, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, a porre fine alle prestazioni di corta durata

(in particolare alla cura medica).

D’altro

canto, é utile segnalare che l’assicuratore resistente si é già sin d’ora

dichiarato disposto ad assumere i costi legati all’intervento prospettato dai

sanitari __________ a titolo di ricaduta ex art. 11 OAINF, qualora l’assicurata

dovesse un giorno decidere di sottoporvisi (cfr. doc. 131, p. 5: “La decisione

impugnata ha inoltre ricordato che l’assicurata ha il diritto di annunciare una

ricaduta o conseguenze tardive nel caso dovesse subentrare in futuro un

peggioramento del suo stato di salute in nesso causale con l’evento in casu

(art. 11 OAINF …). Ne deriva pertanto che le prestazioni LAINF verranno

corrisposte dall’assicuratore convenuto nel caso in cui l’assicurata dovesse

decidersi per l’intervento proposto dai medici della __________.” - il

corsivo é del redattore).

Infine, va

osservato che, indipendentemente dalla questione di sapere se, grazie al noto

intervento, l’assicurata potrebbe riacquistare la capacità lavorativa nella sua

precedente professione, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei

redditi, facendo capo al mercato generale del lavoro, l’amministrazione le ha

negato il diritto alla rendita d’invalidità (cfr. doc. 118), aspetto

quest’ultimo rimasto incontestato.

In esito

alle considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata merita

conferma in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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