35.2014.21
Trauma distorsivo ginocchio dx con lesione cartilaginea livello troclea femorale. Ammessa stabilizzazione stato di salute e, quindi, estinzione diritto prestazioni di corta durata, segnatamente cura m
12 maggio 2014Italiano13 min
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Numero d'incarto:
35.2014.21
Data decisione, Autorità:
12.05.2014, TCA
Titolo:
Trauma distorsivo ginocchio dx con lesione cartilaginea livello troclea femorale. Ammessa stabilizzazione stato di salute e, quindi, estinzione diritto prestazioni di corta durata, segnatamente cura medica
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
omandata
Incarto n.
35.2014.21
mm
Lugano
12 maggio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12
febbraio 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
in relazione al caso: PI 1
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
dicembre 2010, PI 1, dipendente della ditta __________ di __________ e, perciò,
assicurata contro gli infortuni presso la CO 1, ha subìto un trauma distorsivo al ginocchio destro giocando a pallavolo in palestra, riportando,
secondo il rapporto 9 novembre 2011 della __________ di __________, una lesione
cartilaginea a livello della troclea femorale (cfr. doc. 20).
Nel corso
del mese di ottobre 2012, l’assicurata é stata sottoposta a un’artroscopia, con
diagnosi intraoperatoria di lesione cartilaginea di IV. grado a livello
trocleare, lesione cartilaginea di II. grado a livello retropatellare e del
condilo femorale, sinovite cronica nonché corpi liberi articolari (cfr. doc.
64).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con
decisione formale del 9 dicembre 2013, la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità
giornaliera) dal 1° gennaio 2014. D’altro canto, l’assicurata é stata posta al
beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 5%, mentre le é
stato negato il diritto alla rendita d’invalidità (cfr. doc. 118).
A seguito
dell’opposizione interposta dalla RI 1 (cfr. doc. 126 e 129), in data 12
febbraio 2014, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione, a proposito dell’estinzione del diritto alle prestazioni di corta
durata (cfr. doc. 131).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 13 marzo 2014, la RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto venga
condannato a corrispondere le prestazioni di legge anche dopo il 31 dicembre
2013.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente fa valere che i
disturbi residuali lamentati dall’assicurata al ginocchio destro costituiscono
ancora una conseguenza naturale del trauma subìto nel dicembre 2010 (doc. I, p.
3: “Dalla valutazione del 22 gennaio 2014 del medico consulente dell’opponente,
il dott. med. __________, risulta che il trauma al ginocchio del 12 dicembre 2010 ha portato a una grave lesione della cartilagine, in quanto già nella sonografia del 15 dicembre
2010, tre giorni dopo l’infortunio, é stato constatato dal dott. med. __________
un importante gonfiore dell’articolazione del ginocchio destro (“grosso
versamento articolare”). Questo notevole gonfiore é stato confermato anche dal
primo medico curante, il dott. med. __________ nel rapporto del 24 gennaio
2011. Inoltre il dott. med. __________ nel suo rapporto del 15 febbraio 201(…)
evidenzia un grave danno cartilagineo di IV. grado, senza che siano stati
trovati in precedenza diagnosi o motivi comprovabili a giustificazione di danni
preesistenti. Inoltre in un controllo successivo nella Clinica __________ del 6
novembre 2013 sono stati constatati notevoli disturbi restanti, tanto da
proporre all’assicurata un nuovo intervento chirurgico con BST Gel.”).
1.4. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
Fatti
1.5. In data 31
marzo 2014, a proposito del nuovo intervento al ginocchio destro prospettato
dai sanitari della Clinica __________, PI 1 ha in particolare osservato di aver “… preferito non farmi operare una seconda volta nell’immediato ma questa scelta
non esclude la possibilità di un nuovo intervento.” (doc. IV).
L’Istituto
assicuratore convenuto si é pronunciato al riguardo il 4 aprile 2014 (doc. VI),
mentre la RI 1 ha rinunciato a prendere posizione (doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
litigioso é circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a
porre termine alle prestazioni di corta durata, segnatamente a quelle di cura
medica, a contare dal 1° gennaio 2014, oppure no.
Contrariamente
a quanto sembra sostenere l’assicuratore ricorrente, nella presente fattispecie
non si pongono questioni riguardanti la causalità naturale, così come ha del
resto esplicitamente ammesso l’amministrazione nella sua risposta di causa
(cfr. doc. III, p. 2: “Contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, la
sospensione del diritto alla cura medica a partire dal 1° gennaio 2014 non si
basa sull’estinzione del nesso causale con l’infortunio, né sul raggiungimento
di uno statu quo ante o statu quo sine a partire da tale data. Nella sua
perizia del 28 ottobre 2013 (doc. 104, pag. 5), il Dr. __________ ritiene
infatti che il rapporto di causalità tra i disturbi lamentati e l’infortunio
del 12 dicembre 2010 é da valutare come probabile e non solo come possibile.
Inoltre, pur considerando che l’importante usura della cartilagine riscontrata
al ginocchio destro era sicuramente preesistente, il Dr. __________ ammette che
l’infortunio é stato la causa scatenante che ha messo in evidenza la patologia
fino ad allora silente. Il Dr. __________ precisa inoltre che il raggiungimento
di uno statu quo sine potrebbe essere ipotizzato, ma non comprovato nella fattispecie.
Il nesso causale tra i disturbi persistenti e l’infortunio non viene
pertanto a mancare.” - il corsivo é del redattore).
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o
parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha
diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
In una
sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo
espresso nei termini seguenti:
"
Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce
a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1°
gennaio 2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare
il concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte
Besserung" e "sensible amélioration" nella versione tedesca e
francese dell'art. 19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento
rispettivamente ad un recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si
è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile"
illustra inoltre che il miglioramento dev'essere importante. Progressi
trascurabili non bastano, così come neppure la mera possibilità di un risultato
positivo (DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure
Considerandi
sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001, consid.
2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale per provvedimenti
terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno alla salute
stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in
capitale. L'erogazione di indennità giornaliere cessa comunque con il diritto
alle prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante
e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per
menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4
Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che, in data 23 ottobre
2013, PI 1 é stata periziata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e ortopedia, per conto dell’Istituto assicuratore convenuto.
Il sanitario
in questione ha dichiarato l’assicurata parzialmente incapace al lavoro nella
sua precedente professione, ma abile in misura completa in attività adeguate
(doc. 104, p. 6: “Per un’attività parzialmente sedentaria la paziente potrebbe
sicuramente essere abile in misura completa.”).
In
considerazione del fatto che l’assicurata era in attesa di sottoporsi a
ulteriori indagini diagnostiche a __________, il dott. __________ ha
posticipato la discussione relativa alla stabilizzazione dello stato di salute
infortunistico (doc. 104, p. 6: “Dato che la paziente in data 6.11.2013 verrà
sottoposta ad una ulteriore indagine a __________ ritengo probabilmente una
Spec-CT e quindi in seguito a questa indagine verranno fatte delle ulteriori
proposte, propongo di attendere la fine di novembre prima di eventualmente
discutere il procedere terapeutico.”).
Nel mese
di novembre 2013 ha avuto luogo il consulto specialistico presso la Clinica __________.
Dal
relativo rapporto si apprende che l’esame SPECT del ginocchio destro ha
evidenziato la presenza di una lesione osteocondrale attiva a livello della
troclea femorale, motivo per cui gli specialisti __________ hanno proposto una
revisione chirurgica con debridement della lesione osteocondrale e
microfratturazione con applicazione di BST-CarGel.
Risulta pure che l’assicurata ha preferito rimandare la decisione a
proposito del procedere propostole (cfr. doc. 107: “Es erfolgt das ausführliche
Gespräch mit der Patientin sowie der begleitenden übersetzenden Freundin über
die konservativen und operativen Möglichkeiten. Die Patientin kann sich zu
diesem Zeitpunkt nicht für ein operatives Vorgehen entscheiden.“ - il
corsivo é del redattore).
Con
certificazione del 6 novembre 2013, il dott. __________, medico-assistente
presso la __________, ha attestato una completa inabilità
lavorativa per il periodo 11 novembre - 31 dicembre 2013, precisando che
l’assicurata era totalmente reintegrabile in attività sedute e con carico
variabile (cfr. doc. 109).
Il dott. __________ ha
rivisto PI 1 il 18 novembre 2013.
In quell’occasione,
l’assicurata ha confermato che “… non desidera essere sottoposta per il momento
ad ulteriori trattamenti e soprattutto operazioni. Si impegnerà quindi
spontaneamente con la frequenza di palestra e ginnastica allo scopo di
migliorare la qualità della muscolatura e non é escluso che con il tempo e la
pazienza si possa ottenere un miglioramento spontaneo.”.
Il dott. __________ ha
quindi concluso che dalla continuazione della cura medica non vi era da
attendersi un notevole miglioramento o un recupero totale della capacità
lavorativa, precisando che il trattamento medico andava ritenuto terminato al
momento dell’ultima visita a __________ (il 6 novembre 2013 - cfr. doc. 117).
Chiamata ora a
pronunciarsi, preso atto che l’assicurata si é per il momento rifiutata di
sottoporsi all’intervento chirurgico propostole dai sanitari della __________ (in proposito, si veda pure il doc. IV: “I medici mi hanno
informata che gli effetti benefici di questo tipo d’intervento dovrebbero
essere visibili solo a distanza di un anno ma, utilizzandola da poco tempo, non
hanno ancora potuto seguire il decorso dei pazienti su questo lasso di tempo.
Per questo motivo, i medici non sono in grado di darmi nessuna certezza sul
fatto che il mio ginocchio possa beneficiare di un miglioramento a livello
motorio né garantirmi una possibilità concreta di guarigione nel caso in cui io
accettassi di subire una seconda operazione.”), di modo che di fatto entrano in
linea di conto soltanto dei provvedimenti conservativi (che, per
definizione, servono a mantenere lo stato di salute acquisito e non a migliorarlo
sensibilmente), questa Corte ritiene che la CO 1 era legittimata a dichiarare
stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche di PI 1 e, quindi, in
virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, a porre fine alle prestazioni di corta durata
(in particolare alla cura medica).
D’altro
canto, é utile segnalare che l’assicuratore resistente si é già sin d’ora
dichiarato disposto ad assumere i costi legati all’intervento prospettato dai
sanitari __________ a titolo di ricaduta ex art. 11 OAINF, qualora l’assicurata
dovesse un giorno decidere di sottoporvisi (cfr. doc. 131, p. 5: “La decisione
impugnata ha inoltre ricordato che l’assicurata ha il diritto di annunciare una
ricaduta o conseguenze tardive nel caso dovesse subentrare in futuro un
peggioramento del suo stato di salute in nesso causale con l’evento in casu
(art. 11 OAINF …). Ne deriva pertanto che le prestazioni LAINF verranno
corrisposte dall’assicuratore convenuto nel caso in cui l’assicurata dovesse
decidersi per l’intervento proposto dai medici della __________.” - il
corsivo é del redattore).
Infine, va
osservato che, indipendentemente dalla questione di sapere se, grazie al noto
intervento, l’assicurata potrebbe riacquistare la capacità lavorativa nella sua
precedente professione, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei
redditi, facendo capo al mercato generale del lavoro, l’amministrazione le ha
negato il diritto alla rendita d’invalidità (cfr. doc. 118), aspetto
quest’ultimo rimasto incontestato.
In esito
alle considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata merita
conferma in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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