35.2014.22
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21 luglio 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.22
MP/MM
Lugano
21 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 febbraio 2014 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 2 luglio 2013, RI 1,
medico dentista e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 (di seguito: CO
1), salendo dalle scale che dal giardino portano a casa sua, è caduto
procurandosi un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il 17 luglio 2013
l’assicurato ha quindi denunciato il sinistro all’assicuratore chiedendo la
presa a carico delle relative spese di cura (cfr. doc. 1).
L’esame di RMN ordinato
dal medico curante dell’assicurato, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia
e in chirurgia ortopedica, ha evidenziato la rottura del corno posteriore del
menisco mediale d’aspetto acuto, con reazione edematosa delle strutture
capsulo-legamentari mediali, delle cisti meniscali di tipo degenerativo a
livello del corno posteriore, come pure un quadro di rottura, eventualmente di
vecchia data, del menisco laterale (cfr. doc. 8).
Fatti
I dolori persistenti al
ginocchio dell’assicurato hanno reso necessario un intervento artroscopico di
meniscectomia, eseguito il 1° ottobre 2013 dal dott. __________.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 ottobre 2013, la CO
1 ha rifiutato la presa a carico del caso, in ragione dell’assenza di causalità
naturale tra i disturbi al ginocchio destro e l’evento del 2 luglio 2013 (cfr.
doc. 19).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 20), il 27 febbraio 2014, l’assicuratore
LAINF ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel senso che esso ha
ammesso il proprio obbligo a prestazioni limitatamente a un periodo di un mese
a partire dalla data dell’infortunio (cfr. doc. 33).
1.3. Con tempestivo ricorso del 20
marzo 2013, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della
decisione impugnata e che la CO 1 venga condannata a fornire le proprie
prestazioni perlomeno sino e compreso l’intervento di artroscopia del 1°
ottobre 2013, argomentando:
" (…).
3.
Nel caso concreto, dagli accertamenti eseguiti risulta incontestato
che a seguito dell’infortunio l’assicurato ha subito delle conseguenze al
ginocchio. Ciò è anche oggettivamente confermato dall’ __________ (cfr. doc. G:
__________ 19.07.2013) e non da ultimo dagli stessi medici che ha interpellato
l’CO 1 (cfr. doc. B: “… il Dr. __________ indicò che la causalità naturale
con tale evento era da ritenere come possibile … Dr. med. __________ … Questi
comunicò di essere giunto alla conclusione che la causalità naturale tra i
disturbi al ginocchio destro e l’evento del 02.07.2013 poteva essere
qualificata … come possibile…”).
Non da ultimo, in concreto ciò risulta anche confermato dal dr.
med __________ nel suo più recente rapporto del 13 marzo 2014 (cfr. doc. H:
rapporto dr med __________ 13.03.2014). In particolare, per quest’ultimo medico
“… prima dell’infortunio … il paziente … non ha mai avuto problemi … con il
ginocchio …”. A seguito dell’infortunio è sopraggiunta una problematica a
livello “… del menisco mediale …”; ciò che nulla ha a che vedere con il
menisco laterale. Per questo medico “… l’indagine radiologica mediante RMI
parla di una rottura di carattere acuto del menisco mediale in presenza anche
di un edema reattivo segno di un evidente patologia di carattere acuto …”;
ciò che nulla ha quindi a che vedere con un problema degenerativo.
Ritenuto in particolare che non occorre che l’infortunio sia stato
la sola o immediata causa del danno alla salute e che l’assicuratione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l’esperienza medica, per tutti i motivi succitati in concreto lo status
quo sine è stato raggiunto solamente dopo e grazie all’intervento chirurgico,
tra infortunio e pregiudizio è quindi dato il nesso di causalità naturale. Le
prestazioni mediche vanno conseguentemente garantite sino e compreso
l’intervento chirurgico eseguito. Per questi motivi la decisione contestata non
merita conseguente alcuna conferma.
(…)
In merito ai rapporti medici su cui fonda le proprie conclusioni CO
1, tra le altre cose, nel suo rapporto (cfr. doc. H) il dr med __________
osserva che con “… meniscectomia mediale il paziente dopo pochi giorni si è
dichiarato completamente guarito … il Dr. __________ … parla di una patologia
degenerativa di entrambi i menischi … non si può quindi capire come mai
operando soltanro il menisco mediale e non intervenendo sul menisco laterale i
disturbi sono completamente scomparsi …”.
In altri termini, confermando anche che “… la problematica
degenerativa poco influiva sulla clinica del paziente …” al contrario della
“… rottura acuta …” poco influiva sui pregiudizi subiti dall’assicurato
il dr med __________ rende evidente che il rapporto dell’assicuratore non può beneficiare
della sufficiente attendibilità ed in particolare siccome non giunge a delle
conclusioni logiche ed attendibili. A maggior ragioni quest’ultimo medico
sostiene che lo status quo ante non si è mai raggiunto e ciò già solamente
perché in concreto si è reso necessario procedere con un intervento chirurgico.
Pretendere che l’assicurato ha raggiunto lo status quo sine già solamente dopo
un mese a far tempo dall’infortunio non è sostenibile e ciò nuovamente ritenuto
che l’assicurato si è dichiarato completa “reintegrato” solamente dopo aver
subito l’intervento chirurgico. Fatto quest’ultimo insostenibile anche nel caso
in cui le uniche cause per il pregiudizio dell’assicurato sono ritenute di
carattere degenerative e meglio nella misura in cui anche in questo caso i
pregiudizi non si sarebbero risolti senza un intervento chirurgico. La dr.ssa __________
parla poi chiaramente di “… una rottura del corno posteriore del menisco
mediale di aspetto acuto…”. Nella MRI si nota poi la presenza di un edema che
per il dr med __________ è un evidente segno di componente traumatica.
Secondo il dr med __________ “… questo cambiamento direzionale
provocato dall’infortunio del 2.7.2013 ha raggiunto uno status quo ante
soltanto in seguito all’intervento chirurgico di artroscopia e meniscectomia
mediale … È assurdo pensare che dopo un mese dall’infortunio si sia potuto
raggiungere lo status quo sine in quanto prima dell’infortunio il paziente non
aveva alcun disturbo con il ginocchio …”.
Per tutti i motivi succitati la documentazione medica su cui si
fonda CO 1 non può essere condivisa. Per i pregiudizi di cui soffriva
l’assicurato è riconosciuto un sufficiente nesso di causalirà con l’infortunio
e quindi le prestazioni assicurative sono dovute e ciò perlomeno sino e
compreso l’intervento chirurgico. Subordinatamente, per l’esame del nesso di
causalità è ordinata una perizia giudiziaria superpartes.”
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. Con scritto del 21 maggio
2013, il ricorrente ha prodotto una nuova certificazione del dott. __________ (cfr.
doc. VII + allegato).
L’assicuratore LAINF
convenuto si é espresso in proposito in data 12 giugno 2014 (doc. X).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del
18.
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’assicuratore infortuni convenuto era legittimato a
negare la propria responsabilità trascorso un mese dall’infortunio del mese di
luglio 2013 (e, concretamente, a negare la presa a carico dei costi generati
dall’intervento artroscopico del 1° ottobre 2013), oppure no.
2.3
Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative
sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non
professionale e di malattie professionali.
Giusta l'art. 4 LPGA, per
infortunio si intende qualsiasi qualsiasi influsso dannoso, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
Gli assicuratori contro
gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le
lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF
(nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione
che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi.
Le lesioni corporali di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano
tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il
fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,
p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta
un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT
II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza
di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo
concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente
constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto
notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere
ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad
indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la
(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto
ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di
descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).
Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato
che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività
professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito
dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali
fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15
aprile 2004).
Necessario è che si sia
trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il
rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni
enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il
presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o
patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9
cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia
aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es
genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne
eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder
degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi
menzionati).
In
una sentenza U 398/00 del 5 giugno 2001 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. - l’Alta
Corte ha confermato la validità dei principi di cui alla DTF 123 V 43 anche
dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio
1998.
2.4
Nella
concreta evenienza, dalla decisione su opposizione emerge che la CO 1 ha
rifiutato di assumere i costi di cura medica trascorso un mese dalla data del sinistro,
in particolare quelli legati all’intervento di meniscectomia effettuato il 1°
ottobre 2013, vista l’assenza di un nesso di causalità naturale tra il danno
alla salute e la caduta del 2 luglio 2013 (cfr. doc. 33, p. 6).
La decisione impugnata risulta
fondata, principalmente, sul rapporto 28 novembre 2013 del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. 27), consultato dall’amministrazione nel
contesto della procedura di opposizione (cfr. doc. 26).
In effetti, il medico
fiduciario appena citato, riferendosi alla videoregistrazione del noto
intervento di artroscopia, ha espresso le seguenti considerazioni:
" Es handelt sich um degenerative Veränderungen an beiden Menisken.
Behandelt wird vor allem ein ausgeprägter Clevage-Riss des Hinterhorns des
medialen Meniskus (arthroskopische, partielle Meniscektomie). Es bleibt
ein stabiler Restmeniskus. (…)”
Quindi, in risposta alla questione
di sapere se le lesioni riportate dall’assicurato fossero imputabili, secondo
il grado della verosimiglianza preponderante, all’evento del 2 luglio 2013, egli
ha dichiarato:
" … nein. Durch das damalige Ereignis wurde
vermutlich am deutlich vorgeschädigten Knie ein Beschwerdeschub ausgelöst.”
Il dott. __________ ha concluso
la propria valutazione affermando che l’assicurato avrebbe raggiunto lo status
quo sine entro un mese a partire dall’infortunio.
Da notare che, in
precedenza, l’Istituto assicuratore aveva già consultato altri sanitari di sua
fiducia, i dottori __________ (cfr. doc. 12) e __________ (cfr. doc. 17), i
quali avevano definito come tutt’al più possibile la causalità naturale con
l’infortunio assicurato, facendo capo agli esiti dell’esame di RMN del luglio
2013.
Il ricorrente, da parte sua, non
condivide la posizione assunta dall’CO 1, mettendo in dubbio l’affidabilità dei
rapporti allestiti dai suoi medici fiduciari (cfr. doc. I).
In particolare, il ricorrente sostiene
che, nonostante l’esistenza di una patologia degenerativa interessante l’articolazione
del ginocchio destro riscontrata a livello sia del menisco mediale che di
quello laterale, posto che dalla RMN e dall’artroscopia è emersa una lesione
importante e fresca del menisco mediale e che lo status quo ante é stato
raggiunto soltanto dopo l’intervento di meniscectomia, la causalità naturale
non poteva essere dichiarata estinta trascorso un mese dall’infortunio (cfr.
doc. I, p. 6 e 7).
Il ricorrente, inoltre, contesta
la fondatezza del parere espresso dal dott. __________ riferendosi al contenuto
del referto 13 marzo 2014 del dott. __________, per il quale il trauma subito
avrebbe provocato un peggioramento direzionale dello stato preesistente
del ginocchio destro (cfr. doc. H; in questo senso si veda pure il doc. i:
“Questo é proprio il caso del __________ __________ cioè un paziente con una
preesistente modica gonartrosi che in seguito ad un infortunio ha scompensato e
cambiato direzionalmente una patologia meniscale che ha necessitato per il
ritorno dello status quo ante di un intervento di artroscopia con
meniscetomia.”).
Questo specialista ha segnatamente
osservato che é “assurdo pensare che dopo un mese dall’infortunio si sia potuto
raggiungere lo status quo sine in quanto prima dell’infortunio il paziente non
aveva alcun disturbo con il ginocchio e quindi non vi é nessun indizio clinico
che ci può far pensare che il paziente anche senza l’infortunio, all’inizio di
agosto sarebbe stato in ogni caso sottoposto ad un intervento di artroscopia e
meniscectomia mediale”.
2.5
Chiamato a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questo Tribunale constata innanzitutto che l'assicurato ha
sofferto, in particolare, di una rottura del menisco mediale del ginocchio
destro (patologia che rese necessario un intervento in artroscopia), ciò che
configura una lesione assimilata a infortunio ai sensi della lettera c)
dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ("lacerazioni del menisco").
D’altro canto, tenuto conto, in
particolare, che prima della caduta del luglio 2013, l'assicurato era asintomatico a livello del ginocchio destro, che i disturbi in questa stessa
sede sono apparsi in coincidenza con il sinistro in questione e che a seguito
della meniscectomia i dolori al ginocchio sono completamente scomparsi (cfr.
doc. 20, p. 2 e doc. I + H, p. 2), il TCA ritiene dimostrato, almeno secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che all'evento del 2 luglio
2013.
debba essere attribuito, perlomeno, un ruolo scatenante, così come
ha d’altronde ammesso lo stesso dott. __________ (cfr. doc. 27, p. 2s.).
Posto che gli elementi costitutivi di
una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio - ossia il fattore
esterno (l'evento del 2 luglio 2013, una caduta dalle scale, soddisfa
manifestamente i requisiti posti dal TFA nella sentenza di cui alla DTF 129 V
466), la repentinità, nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il
corpo umano - sono, in concreto, senz'altro realizzati, va ammesso l'obbligo
contributivo dell'assicuratore LAINF convenuto.
In queste condizioni, il fatto che RI 1
presentasse un preesistente stato patologico a livello del ginocchio destro, è
del tutto irrilevante. In effetti, così come é già stato indicato al
considerando 2.3., le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono
essere assimilate ad infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi,
in tutto od in parte, a una malattia o a fenomeni degenerativi (cfr. DTF
123.
V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati, nonché RAMI 2001 U 435, p. 332ss.; cfr., pure, STFA U 1/02 del 12 luglio
2002, consid. 4 in fine).
In merito all’affermazione,
contenuta nel rapporto 28
novembre 2013 del dott. __________, secondo cui l’evento assicurato ha
comportato soltanto un aggravamento transitorio dello stato preesistente, con
lo status quo sine raggiunto a distanza di un mese dal medesimo
infortunio (doc. 27, p. 3), questa Corte rileva che, in una sentenza U 60/03
del 28 giugno 2004 consid. 3.3, l’Alta Corte ha stabilito che ammettere,
nell’ambito delle lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, il ritorno allo status
quo ante oppure l’evoluzione verso lo status quo sine,
significherebbe eludere questa disposizione. In effetti, ci si ritroverebbe di
nuovo confrontati, immediatamente dopo aver riconosciuto l’esistenza di una
lesione parificata a infortunio, con la difficoltà di dover distinguere tra
l’origine degenerativa o infortunistica di questa lesione.
Del resto,
alla luce del tenore del referto afferente all’esame di risonanza magnetica del
18.
luglio 2013 (doc. 8, p. 2: “Rottura del corno posteriore del menisco mediale
d’aspetto acuto, con reazione edematosa delle strutture capsulo-legamentarie
mediali”) e delle considerazioni espresse dallo specialista che ha operato il
ricorrente (cfr. doc. H, p. 3), non può essere sostenuto che sarebbe stata
dimostrata, con certezza, la natura esclusivamente degenerativa del
danno al ginocchio destro.
In esito a tutto
quanto precede, accolto il ricorso dell’assicurato, gli atti vanno retrocessi
alla CO 1 affinché proceda a definire il diritto alle prestazioni dal profilo
materiale e temporale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata é annullata.
§§ È
accertato un obbligo a prestazioni della CO 1 anche dopo l’inizio del mese di
agosto 2013.
§§§ L’incarto
è retrocesso alla CO 1 affinché definisca il diritto alle prestazioni dal
profilo materiale e temporale, in relazione ai disturbi al ginocchio destro.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato
l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti