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Decisione

35.2014.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 luglio 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori persistenti al

ginocchio dell’assicurato hanno reso necessario un intervento artroscopico di

meniscectomia, eseguito il 1° ottobre 2013 dal dott. __________.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 ottobre 2013, la CO

1 ha rifiutato la presa a carico del caso, in ragione dell’assenza di causalità

naturale tra i disturbi al ginocchio destro e l’evento del 2 luglio 2013 (cfr.

doc. 19).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 20), il 27 febbraio 2014, l’assicuratore

LAINF ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel senso che esso ha

ammesso il proprio obbligo a prestazioni limitatamente a un periodo di un mese

a partire dalla data dell’infortunio (cfr. doc. 33).

1.3. Con tempestivo ricorso del 20

marzo 2013, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della

decisione impugnata e che la CO 1 venga condannata a fornire le proprie

prestazioni perlomeno sino e compreso l’intervento di artroscopia del 1°

ottobre 2013, argomentando:

" (…).

3.

Nel caso concreto, dagli accertamenti eseguiti risulta incontestato

che a seguito dell’infortunio l’assicurato ha subito delle conseguenze al

ginocchio. Ciò è anche oggettivamente confermato dall’ __________ (cfr. doc. G:

__________ 19.07.2013) e non da ultimo dagli stessi medici che ha interpellato

l’CO 1 (cfr. doc. B: “… il Dr. __________ indicò che la causalità naturale

con tale evento era da ritenere come possibile … Dr. med. __________ … Questi

comunicò di essere giunto alla conclusione che la causalità naturale tra i

disturbi al ginocchio destro e l’evento del 02.07.2013 poteva essere

qualificata … come possibile…”).

Non da ultimo, in concreto ciò risulta anche confermato dal dr.

med __________ nel suo più recente rapporto del 13 marzo 2014 (cfr. doc. H:

rapporto dr med __________ 13.03.2014). In particolare, per quest’ultimo medico

“… prima dell’infortunio … il paziente … non ha mai avuto problemi … con il

ginocchio …”. A seguito dell’infortunio è sopraggiunta una problematica a

livello “… del menisco mediale …”; ciò che nulla ha a che vedere con il

menisco laterale. Per questo medico “… l’indagine radiologica mediante RMI

parla di una rottura di carattere acuto del menisco mediale in presenza anche

di un edema reattivo segno di un evidente patologia di carattere acuto …”;

ciò che nulla ha quindi a che vedere con un problema degenerativo.

Ritenuto in particolare che non occorre che l’infortunio sia stato

la sola o immediata causa del danno alla salute e che l’assicuratione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l’esperienza medica, per tutti i motivi succitati in concreto lo status

quo sine è stato raggiunto solamente dopo e grazie all’intervento chirurgico,

tra infortunio e pregiudizio è quindi dato il nesso di causalità naturale. Le

prestazioni mediche vanno conseguentemente garantite sino e compreso

l’intervento chirurgico eseguito. Per questi motivi la decisione contestata non

merita conseguente alcuna conferma.

(…)

In merito ai rapporti medici su cui fonda le proprie conclusioni CO

1, tra le altre cose, nel suo rapporto (cfr. doc. H) il dr med __________

osserva che con “… meniscectomia mediale il paziente dopo pochi giorni si è

dichiarato completamente guarito … il Dr. __________ … parla di una patologia

degenerativa di entrambi i menischi … non si può quindi capire come mai

operando soltanro il menisco mediale e non intervenendo sul menisco laterale i

disturbi sono completamente scomparsi …”.

In altri termini, confermando anche che “… la problematica

degenerativa poco influiva sulla clinica del paziente …” al contrario della

“… rottura acuta …” poco influiva sui pregiudizi subiti dall’assicurato

il dr med __________ rende evidente che il rapporto dell’assicuratore non può beneficiare

della sufficiente attendibilità ed in particolare siccome non giunge a delle

conclusioni logiche ed attendibili. A maggior ragioni quest’ultimo medico

sostiene che lo status quo ante non si è mai raggiunto e ciò già solamente

perché in concreto si è reso necessario procedere con un intervento chirurgico.

Pretendere che l’assicurato ha raggiunto lo status quo sine già solamente dopo

un mese a far tempo dall’infortunio non è sostenibile e ciò nuovamente ritenuto

che l’assicurato si è dichiarato completa “reintegrato” solamente dopo aver

subito l’intervento chirurgico. Fatto quest’ultimo insostenibile anche nel caso

in cui le uniche cause per il pregiudizio dell’assicurato sono ritenute di

carattere degenerative e meglio nella misura in cui anche in questo caso i

pregiudizi non si sarebbero risolti senza un intervento chirurgico. La dr.ssa __________

parla poi chiaramente di “… una rottura del corno posteriore del menisco

mediale di aspetto acuto…”. Nella MRI si nota poi la presenza di un edema che

per il dr med __________ è un evidente segno di componente traumatica.

Secondo il dr med __________ “… questo cambiamento direzionale

provocato dall’infortunio del 2.7.2013 ha raggiunto uno status quo ante

soltanto in seguito all’intervento chirurgico di artroscopia e meniscectomia

mediale … È assurdo pensare che dopo un mese dall’infortunio si sia potuto

raggiungere lo status quo sine in quanto prima dell’infortunio il paziente non

aveva alcun disturbo con il ginocchio …”.

Per tutti i motivi succitati la documentazione medica su cui si

fonda CO 1 non può essere condivisa. Per i pregiudizi di cui soffriva

l’assicurato è riconosciuto un sufficiente nesso di causalirà con l’infortunio

e quindi le prestazioni assicurative sono dovute e ciò perlomeno sino e

compreso l’intervento chirurgico. Subordinatamente, per l’esame del nesso di

causalità è ordinata una perizia giudiziaria superpartes.”

(doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. Con scritto del 21 maggio

2013, il ricorrente ha prodotto una nuova certificazione del dott. __________ (cfr.

doc. VII + allegato).

L’assicuratore LAINF

convenuto si é espresso in proposito in data 12 giugno 2014 (doc. X).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del

18.

febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Oggetto della lite è la

questione di sapere se l’assicuratore infortuni convenuto era legittimato a

negare la propria responsabilità trascorso un mese dall’infortunio del mese di

luglio 2013 (e, concretamente, a negare la presa a carico dei costi generati

dall’intervento artroscopico del 1° ottobre 2013), oppure no.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,

per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative

sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non

professionale e di malattie professionali.

Giusta l'art. 4 LPGA, per

infortunio si intende qualsiasi qualsiasi influsso dannoso, improvviso e

involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che

comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Gli assicuratori contro

gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le

lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF

(nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione

che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi.

Le lesioni corporali di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano

tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il

fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,

p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta

un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT

II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza

di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo

concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente

constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

Così, dopo avere fatto

notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere

ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad

indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la

(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto

ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di

descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).

Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato

che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività

professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito

dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali

fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo

accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15

aprile 2004).

Necessario è che si sia

trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il

rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni

enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il

presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul

corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

Uno stato degenerativo o

patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9

cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia

aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es

genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne

eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder

degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi

menzionati).

In

una sentenza U 398/00 del 5 giugno 2001 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. - l’Alta

Corte ha confermato la validità dei principi di cui alla DTF 123 V 43 anche

dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio

1998.

2.4

Nella

concreta evenienza, dalla decisione su opposizione emerge che la CO 1 ha

rifiutato di assumere i costi di cura medica trascorso un mese dalla data del sinistro,

in particolare quelli legati all’intervento di meniscectomia effettuato il 1°

ottobre 2013, vista l’assenza di un nesso di causalità naturale tra il danno

alla salute e la caduta del 2 luglio 2013 (cfr. doc. 33, p. 6).

La decisione impugnata risulta

fondata, principalmente, sul rapporto 28 novembre 2013 del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. 27), consultato dall’amministrazione nel

contesto della procedura di opposizione (cfr. doc. 26).

In effetti, il medico

fiduciario appena citato, riferendosi alla videoregistrazione del noto

intervento di artroscopia, ha espresso le seguenti considerazioni:

" Es handelt sich um degenerative Veränderungen an beiden Menisken.

Behandelt wird vor allem ein ausgeprägter Clevage-Riss des Hinterhorns des

medialen Meniskus (arthroskopische, partielle Meniscektomie). Es bleibt

ein stabiler Restmeniskus. (…)”

Quindi, in risposta alla questione

di sapere se le lesioni riportate dall’assicurato fossero imputabili, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante, all’evento del 2 luglio 2013, egli

ha dichiarato:

" … nein. Durch das damalige Ereignis wurde

vermutlich am deutlich vorgeschädigten Knie ein Beschwerdeschub ausgelöst.”

Il dott. __________ ha concluso

la propria valutazione affermando che l’assicurato avrebbe raggiunto lo status

quo sine entro un mese a partire dall’infortunio.

Da notare che, in

precedenza, l’Istituto assicuratore aveva già consultato altri sanitari di sua

fiducia, i dottori __________ (cfr. doc. 12) e __________ (cfr. doc. 17), i

quali avevano definito come tutt’al più possibile la causalità naturale con

l’infortunio assicurato, facendo capo agli esiti dell’esame di RMN del luglio

2013.

Il ricorrente, da parte sua, non

condivide la posizione assunta dall’CO 1, mettendo in dubbio l’affidabilità dei

rapporti allestiti dai suoi medici fiduciari (cfr. doc. I).

In particolare, il ricorrente sostiene

che, nonostante l’esistenza di una patologia degenerativa interessante l’articolazione

del ginocchio destro riscontrata a livello sia del menisco mediale che di

quello laterale, posto che dalla RMN e dall’artroscopia è emersa una lesione

importante e fresca del menisco mediale e che lo status quo ante é stato

raggiunto soltanto dopo l’intervento di meniscectomia, la causalità naturale

non poteva essere dichiarata estinta trascorso un mese dall’infortunio (cfr.

doc. I, p. 6 e 7).

Il ricorrente, inoltre, contesta

la fondatezza del parere espresso dal dott. __________ riferendosi al contenuto

del referto 13 marzo 2014 del dott. __________, per il quale il trauma subito

avrebbe provocato un peggioramento direzionale dello stato preesistente

del ginocchio destro (cfr. doc. H; in questo senso si veda pure il doc. i:

“Questo é proprio il caso del __________ __________ cioè un paziente con una

preesistente modica gonartrosi che in seguito ad un infortunio ha scompensato e

cambiato direzionalmente una patologia meniscale che ha necessitato per il

ritorno dello status quo ante di un intervento di artroscopia con

meniscetomia.”).

Questo specialista ha segnatamente

osservato che é “assurdo pensare che dopo un mese dall’infortunio si sia potuto

raggiungere lo status quo sine in quanto prima dell’infortunio il paziente non

aveva alcun disturbo con il ginocchio e quindi non vi é nessun indizio clinico

che ci può far pensare che il paziente anche senza l’infortunio, all’inizio di

agosto sarebbe stato in ogni caso sottoposto ad un intervento di artroscopia e

meniscectomia mediale”.

2.5

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questo Tribunale constata innanzitutto che l'assicurato ha

sofferto, in particolare, di una rottura del menisco mediale del ginocchio

destro (patologia che rese necessario un intervento in artroscopia), ciò che

configura una lesione assimilata a infortunio ai sensi della lettera c)

dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ("lacerazioni del menisco").

D’altro canto, tenuto conto, in

particolare, che prima della caduta del luglio 2013, l'assicurato era asintomatico a livello del ginocchio destro, che i disturbi in questa stessa

sede sono apparsi in coincidenza con il sinistro in questione e che a seguito

della meniscectomia i dolori al ginocchio sono completamente scomparsi (cfr.

doc. 20, p. 2 e doc. I + H, p. 2), il TCA ritiene dimostrato, almeno secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che all'evento del 2 luglio

2013.

debba essere attribuito, perlomeno, un ruolo scatenante, così come

ha d’altronde ammesso lo stesso dott. __________ (cfr. doc. 27, p. 2s.).

Posto che gli elementi costitutivi di

una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio - ossia il fattore

esterno (l'evento del 2 luglio 2013, una caduta dalle scale, soddisfa

manifestamente i requisiti posti dal TFA nella sentenza di cui alla DTF 129 V

466), la repentinità, nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il

corpo umano - sono, in concreto, senz'altro realizzati, va ammesso l'obbligo

contributivo dell'assicuratore LAINF convenuto.

In queste condizioni, il fatto che RI 1

presentasse un preesistente stato patologico a livello del ginocchio destro, è

del tutto irrilevante. In effetti, così come é già stato indicato al

considerando 2.3., le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono

essere assimilate ad infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi,

in tutto od in parte, a una malattia o a fenomeni degenerativi (cfr. DTF

123.

V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati, nonché RAMI 2001 U 435, p. 332ss.; cfr., pure, STFA U 1/02 del 12 luglio

2002, consid. 4 in fine).

In merito all’affermazione,

contenuta nel rapporto 28

novembre 2013 del dott. __________, secondo cui l’evento assicurato ha

comportato soltanto un aggravamento transitorio dello stato preesistente, con

lo status quo sine raggiunto a distanza di un mese dal medesimo

infortunio (doc. 27, p. 3), questa Corte rileva che, in una sentenza U 60/03

del 28 giugno 2004 consid. 3.3, l’Alta Corte ha stabilito che ammettere,

nell’ambito delle lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, il ritorno allo status

quo ante oppure l’evoluzione verso lo status quo sine,

significherebbe eludere questa disposizione. In effetti, ci si ritroverebbe di

nuovo confrontati, immediatamente dopo aver riconosciuto l’esistenza di una

lesione parificata a infortunio, con la difficoltà di dover distinguere tra

l’origine degenerativa o infortunistica di questa lesione.

Del resto,

alla luce del tenore del referto afferente all’esame di risonanza magnetica del

18.

luglio 2013 (doc. 8, p. 2: “Rottura del corno posteriore del menisco mediale

d’aspetto acuto, con reazione edematosa delle strutture capsulo-legamentarie

mediali”) e delle considerazioni espresse dallo specialista che ha operato il

ricorrente (cfr. doc. H, p. 3), non può essere sostenuto che sarebbe stata

dimostrata, con certezza, la natura esclusivamente degenerativa del

danno al ginocchio destro.

In esito a tutto

quanto precede, accolto il ricorso dell’assicurato, gli atti vanno retrocessi

alla CO 1 affinché proceda a definire il diritto alle prestazioni dal profilo

materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata é annullata.

§§ È

accertato un obbligo a prestazioni della CO 1 anche dopo l’inizio del mese di

agosto 2013.

§§§ L’incarto

è retrocesso alla CO 1 affinché definisca il diritto alle prestazioni dal

profilo materiale e temporale, in relazione ai disturbi al ginocchio destro.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato

l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti