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Decisione

35.2014.23

Negata esistenza ritardata giustizia, visto che tra lo scritto di contestazione dell'assicurato e l'inoltro del ricorso per denegata giustizia era trascorso meno di un mese

15 maggio 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Con scritto

datato 10 maggio 2014, RI 1 ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione e ha

chiesto che “… la CO 1 riveda la propria decisione e che adempia ai propri

doveri riaprendo il caso con effetto retroattivo al 22.10.2012.” (doc. IX +

allegati).

Questa

documentazione è stata trasmessa all'CO 1 per conoscenza (cfr. doc. X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’CO 1 si è reso colpevole oppure no di un diniego di

giustizia nei confronti di RI 1.

2.3. Giusta

l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione.

Secondo

l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il

ritardo ingiustificato a statuire é una forma particolare di diniego di

giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si é in

presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità

amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete

entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura

dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come

ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).

Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in

gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle

autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo

proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati

passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad

accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra

parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi

morti”, inevitabili in una procedura, essa non é legittimata a invocare una

carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare

l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare

le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione

della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti

ivi menzionati).

Il

principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA),

è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali

e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54

consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di

una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può

essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente

(cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985,

p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di

un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver

ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente

superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente

pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003

consid. 4.1).

Considerandi

2.4

In una

sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il

TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio

AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di

una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata).

Nella DTF

125.

V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,

trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal

momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora

proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

Nella

RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata

giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente

inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere

giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In quella

stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato

chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle

betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit

von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung,

weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine

Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut

(unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI

succitata)

Più di

recente, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile

trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi

tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata

giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni

dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in

materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile

2011) oppure quando é trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio

degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al

Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado

d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue

censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi

trascorso tra la fine dello scambio degli allegati

davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia

inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale ritardo

ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso

apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF

8C_615/2009 del 28 settembre 2009).

2.5

Nella

concreta evenienza, il TCA constata che l’amministratore ha respinto la domanda

di riesame della decisione su opposizione del 22 ottobre 2013, con la decisione

de facto del 13 febbraio 2014 (cfr. doc. 217).

L’art. 51

cpv. 1 LPGA prevede esplicitamente la trattazione mediante procedura informale,

per quei casi che non cadono sotto l’art. 49 cpv. 1 LPGA, disposizione

quest’ultima che prescrive invece la forma della decisione per le prestazioni

di ragguardevole entità e in caso di disaccordo della persona assicurata. In

queste evenienze, la trattazione informale é illecita.

Nella DTF 134 V 145, il

Tribunale federale ha precisato che se l'assicuratore ha comunicato a torto il

rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già nella forma di una

decisione formale, ma in modo informale, e la persona interessata non accetta

il disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio manifestare il proprio

disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi l'assicuratore

emanerà una decisione formale, contro la quale è data la facoltà di presentare

opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione de facto acquisisce

forza di cosa giudicata, così come se fosse stata emanata correttamente in

ossequio all'art. 51 cpv. 1 LPGA.

Nella

concreta evenienza, così come ha del resto riconosciuto lo stesso assicuratore

resistente (cfr. doc. V, p. 3), il rifiuto di procedere a una riconsiderazione

e a una revisione processuale della decisione su opposizione in questione,

avrebbe dovuto essere oggetto di una decisione formale ex art. 49 cpv. 1 LPGA,

anziché di una decisione de facto.

D’altro

canto, dalle carte processuali emerge che l’assicurato ha tempestivamente (il

22.

febbraio 2014) manifestato il proprio disaccordo con il contenuto della

decisione informale del 13 febbraio 2014 (cfr. doc. 219), motivo per cui, in

ossequio alla giurisprudenza federale appena citata, l’CO 1 é tenuto a emanare

una decisione formale contro la quale è data la facoltà di presentare

opposizione.

Ora, tra

la ricezione dello scritto di contestazione dell’assicurato (25 febbraio 2014)

e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia da parte dello stesso assicurato

(21 marzo 2014), é trascorso meno di un mese.

In simili

circostanze, alla luce dei precedenti giurisprudenziali evocati al considerando

2.4

, questa Corte ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si sia

resa colpevole di un ritardo ingiustificato nei confronti dell’assicurato.

Il TCA

raccomanda comunque all’amministrazione di procedere, al più presto, a

emanare la decisione formale richiesta (ciò che essa ha peraltro dichiarato di

essere pronta a fare - cfr. doc. V, p. 4: “… l’CO 1 renderà, non appena

conclusa la presente vertenza, la relativa decisione formale.”).

Infine, va sottolineato

che, in questa sede, il TCA è chiamato soltanto a stabilire se

l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una denegata giustizia e non

a statuire nel merito della lite. In una sentenza pubblicata in SVR 2001 UV 38, p. 109s., l’Alta Corte ha in

effetti stabilito che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 56

cpv. 2 LPGA, é soltanto la verifica del

preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere

in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti,

non costituiscono l'oggetto litigioso di tale procedura.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

per denegata giustizia è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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