35.2014.24
Assicurato cade su lastra ghiaccio con sviluppo di vertigini..Sintomatologia non oggettivabile. Causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa) dichiarata estinta a distanza di un anno e mezz
12 giugno 2014Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.24
mm
Lugano
12 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 febbraio 2014 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 febbraio 2012, RI
1, dipendente del Comune di __________ in qualità di funzionario amministrativo
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, é caduto a
causa di una lastra di ghiaccio e ha battuto a terra l’emicostato sinistro,
effettuando nel contempo un movimento brusco con il collo verso destra per
evitare di urtare la testa (cfr. doc A 17).
Nel giorni successivi
all’evento, egli ha sviluppato, principalmente, una sintomatologia vertiginosa.
L’Istituto assicuratore ha
ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 ottobre 2013,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
contare dal 25 settembre 2013, ritenuto che da quella data i disturbi ancora
denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in nesso di causalità
con l’infortunio del mese di febbraio 2012 (cfr. doc. A 49).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. A 54), in data 18 febbraio
2014, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. A 1).
1.3. Con tempestivo ricorso del 21
marzo 2014, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga condannata a ripristinare il suo
diritto a prestazioni, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
L’assicurazione contesta il rapporto del dott. __________, medico
di famiglia di RI 1, in considerazione del fatto che per costante dottrina e
giurisprudenza i rapporti dei medici di famiglia hanno una valenza inferiore
rispetto a quelli degli altri medici specialisti e ciò in considerazione del
rapporto speciale che si istaura tra medico e paziente.
Questa affermazione, nel caso concreto, non può essere accettata.
Dal rapporto medico 6.11.2013 emerge che RI 1 é paziente del dott.
__________ dal 2000 e che fino all’evento del 10.02.2012 non ha mai avuto
problemi di salute simili a quelli da lui oggi lamentati. Emerge pure che anche
gli specialisti che lo hanno seguito in questi mesi hanno confermato che il suo
problema é di origine post-traumatica.
Il rapporto del dott. __________ non é per certo un rapporto di
compiacenza. Il medico di famiglia di RI 1 si é limitato a ricordare che, prima
dell’incidente, egli non lamentava problemi. Fatto questo che può essere solo
confermato dal medico di famiglia che seguiva il paziente. Si tratta quindi di
un dato oggettivo che non può non essere tenuto in considerazione unicamente in
quanto descritto dal medico di famiglia.
Il dottor __________ si limita poi a far notare che gli altri
medici che hanno visitato il signor RI 1 hanno confermato che si tratta di un
problema di origine post-traumatica. Il dott. __________ non ha effettuato
valutazioni proprie. Il suo rapporto deve quindi essere tenuto in
considerazione in quanto riporta affermazioni di altri medici. A maggior
ragione se si considera che, come detto in precedenza, i rapporti medici citati
confermano un nesso di causalità tra l’incidente e i dolori lamentati.
Le censure dell’assicurazione in merito al rapporto del dott. __________
devono quindi essere nel caso concreto respinte.
(…).
La perizia medica 10.10.2013, a cui fa riferimento l’assicurazione
nella sua decisione, non é del tutto seria. Ciò in considerazione del fatto che
in occasione della visita a __________ di RI 1 i medici si sono limitati ad un
colloquio con lui e ad eseguire una breve visita neurologica. Non é quindi stato
effettuato nessun esame di rilievo. Non si comprende quindi su quale base i
medici del SMAB abbiano basato le loro conclusioni. Ciò a maggior ragione se si
considera che, così come indicato dal dr. med. __________, i medici che si sono
occupati di lui in questi mesi hanno confermato proprio l’origine traumatica
del problema. (…).”
(doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha
postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. In corso di causa,
l’insorgente ha prodotto un’ulteriore certificazione del dott. __________ e si é
riconfermato nelle proprie conclusioni (doc. VI + allegato).
L’assicuratore convenuto
si é espresso in merito il 23 maggio 2014 (doc. VIII).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é la
questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a dichiarare
estinto il diritto alle prestazioni a decorrere dal 25 settembre 2013, oppure
no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento
delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p.
181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.4. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato
anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.5. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità
dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.6. In presenza di un infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente
oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale
organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza
differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente
a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un
infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.7. Nella DTF 134 V 109, già
citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di
vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in
caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella
elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta
Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali
lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è
ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni
a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le
esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il
nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,
accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già
dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione
del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla
loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di
regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia
pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e,
eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per
escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti
otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che
godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli
esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata
al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi
d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi
cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono
chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro
clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a
un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421
p. 79 consid. 2b).
2.8. L’evoluzione più recente
della giurisprudenza federale consiste nell’applicare la prassi relativa
all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata é sì stata
attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti
strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte,
in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a
priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento
traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e
riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però
momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza
del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso
di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla
questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF
135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio,
questo principio é stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da
un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una
sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in
questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto
essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per
immagini.
Infine, nella DTF 138 V
248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito
che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica
oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere
ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto
avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.9. Nella presente fattispecie,
dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’Istituto assicuratore ha
negato che i disturbi accusati da RI 1 dopo il 24 settembre 2013, costituissero
ancora una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro del mese di febbraio
2012.
Per quanto riguarda la
causalità naturale, la Axa Winterthur ha fatto capo, in particolare, alla
perizia amministrativa elaborata dallo __________ il 10 ottobre 2013 (cfr. doc.
A 1, p. 4).
Per quanto concerne invece
l’adeguatezza, l’assicuratore l’ha negata a priori, posto che l’evento occorso
al ricorrente deve essere classificato nella categoria degli infortuni leggeri
o insignificanti (cfr. doc. A 1, p. 6).
Dalle tavole processuali
emerge che, a seguito del noto infortunio, l’assicurato é stato sottoposto ad
accertamenti diagnostici radiologici e strumentali, nonché a diverse
valutazioni specialistiche.
Le radiografie
convenzionali del 10 aprile 2012, come pure la RMN del 15 maggio 2012, non
hanno evidenziato nulla di rilevante a livello del rachide cervicale,
rispettivamente cerebrale (cfr. doc. M 9 e M 20).
Nel corso del mese di
maggio 2012, l’insorgente ha privatamente consultato il dott. __________, spec.
FMH in neurologia, a causa dell’insorgenza di giramenti di testa, di problemi
della concentrazione nel leggere scritture piccole, nonché di un tinnito
all’orecchio sinistro.
In quell’occasione, lo
specialista ha refertato uno stato neurologico “… completamente normale e con i
risultati della collega Dr.ssa __________, che non ha trovato argomenti per una
vestibolopatia, ed in conoscenza dell’esame di Eplèy odierno completamente
normale, una componente periferica vestibolare é improbabile. Anche
elettroencefalograficamente non ho trovato nessuna attività asimmetrica.”.
Egli ha quindi dichiarato
di essere in presenza di una “… patologia che con i nostri metodi classici non
é spiegabile. Per questo motivo chiedo ai colleghi del Neurocentro se con i
loro metodi specializzati in oto-neurologia, rispettivamente
neuro-oftalmologia, hanno la possibilità di valutare la situazione.” (doc. M
22, p. 2).
La visita presso l’ambulatorio
di neurologia e neurofisiologia clinica del Neurocentro __________ ha avuto
luogo l’11 luglio 2012.
Gli specialisti hanno
ritenuto che la sintomatologia lamentata da RI 1 non fosse di “… univoca
interpretazione. In diagnosi differenziale valutiamo sia una concussione
vestibolare o una pregressa VPPB (ambedue ora completamente risolte) dopo
caduta sul ghiaccio in febbraio 2012 con attualmente vertigine psicofisica
(anamnesi con sospetta introspezione elevata), sia una fistola
perilinfatica/deiscenza del canale semicircolare superiore vista l’anamnesi con
peggioramento dei disturbi nei luoghi rumorosi.” (doc. M 29, p. 2).
Dal rapporto 20 luglio
2012 del dott. __________, spec. FMH in ORL, si apprende che l’assicurato é
stato nel frattempo sottoposto ad accertamenti vestibolari presso l’Ospedale
regionale di __________. In presenza di una funzione vestibolare periferica
nella norma bilateralmente, il sanitario appena citato ha sospettato “… una
problematica traumatica della sintomatologia, verosimilmente su contusione
labirintica destra.” (doc. M 31).
Il 5 settembre 2012 il ricorrente
é stato di nuovo visitato presso il Neurocentro __________. Questa la
valutazione contenuta nel relativo referto datato 7 settembre 2012:
" (…).
La sintomatologia lamentata dal paziente é suggestiva per una
vertigine fobica posizionale con un’importante componente introspettiva
verosimilmente secondaria a una pregressa concussione vestibolare o VPPB ora
completamente risolta. Abbiamo ribadito al paziente l’importanza di eseguire
una regolare attività sportiva (anche se all’inizio potrebbe portare ad un
peggioramento soggettivo dei sintomi) e una fisioterapia vestibolare, che
abbiamo prescritto, unitamente alla sospensione del Betaserc, notamente
efficace essenzialmente nella malattia di Menière. Se ciò non bastasse,
consigliamo di prendere in considerazione l’ipotesi di iniziare una terapia
comportamentale. Da parte nostra, riteniamo indicato la ripresa dell’attività
lavorativa al 100% perché, come spiegato al paziente, potrebbe concorrere a
“distrarlo” riducendo la componente ansioso-introspettiva che accompagna gli
attacchi di vertigine.”
(doc. M 35)
Nel mese di aprile 2013, RI
1 é stato sottoposto a una valutazione odontoiatrica presso il dr. med. dent. __________,
il quale ha escluso la presenza di una patologia in relazione causale diretta
con l’infortunio. Egli ha inoltre precisato di non poter “… escludere un ruolo
dell’occlusione nella patogenesi della sintomatologia accusata
dall’infortunato, ruolo che resta tuttavia minore. Molto più significativi,
come già segnalava il reparto di neurologia dell’__________, sono
verosimilmente fattori legati alla personalità ipervigilante.” (doc. M 48).
Con rapporto del 14 maggio
2013, il dott__________, spec. FMH in
ORL, ha diagnosticato una lieve ipoacusia percettiva bilaterale con tinnito associato
a sinistra di debole intensità, sottolineando l’impossibilità di stabilire un
nesso di causalità con l’infortunio (doc. M 49).
Il 16 luglio
2013 l’insorgente ha invece consultato il dott. __________, anch’egli spec. FMH
in ORL. Secondo questo medico, RI 1 soffre di una “… sintomatologia
cocleo-vestibolare sinistra quale verosimile postumo di un trauma toracico e
concomitante trauma cervicale distorsivo riportati il 10.02.2012.” (doc. M 53).
Nel corso del mese di
settembre 2013, l’assicurato é stato sottoposto ad approfondimenti
pluridisciplinari (neurologici e psichiatrici) presso lo __________ di __________.
L’aspetto neurologico é stato valutato dal dott. __________, spec. FMH in
neurologia, quello psichiatrico dallo psichiatra __________.
Dal relativo rapporto,
datato 10 ottobre 2013, risulta che i sanitari hanno diagnosticato una
vertigine somatoforme e un tinnitus a sinistra. Dall’indagine
psichiatrica, non é emerso alcun disturbo con valore di malattia, ragione per
la quale gli specialisti __________ hanno dichiarato di non condividere la
diagnosi di vertigine fobica formulata dai sanitari del Neurocentro __________
(doc. M 58, p. 10).
Essi hanno quindi
osservato che gli accertamenti specialistici eseguiti nel frattempo, non
hanno consentito di oggettivare i disturbi denunciati dall’assicurato (cfr.
doc. M 58, p. 13: “Verschiedene fachärztliche Untersuchungen
(ORL, Otoneurologie, Neurologie) konnten die subjektiven Beschwerden nicht
objektivieren.“). A loro avviso, si tratta di problemi aspecifici, per i
quali un nesso di causalità con il noto evento traumatico non può essere ammesso
con il necessario grado di verosimiglianza (doc. M 58, p.
13s.: “Die aktuellen Probleme des Versicherten, welche durch verschiedene
Untersuchungen nicht objektiviert werden konnten, sind unspezifischen
Beschwerden zuzuordnen. Ein natürlicher Kausalzusammenhang mit dem Ereignis vom
10.02.2012 ist somit nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit gegeben.“; in
questo senso si veda pure la risposta al quesito n. 6.1: „Es lassen sich weder
somatische noch psychopathologische Befunde erheben, welche in einem
natürlichen Kausalzusammenhang zum Unfall vom 10.02.2012 stehen würden.“).
Nel quadro della procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto una
certificazione, datata 6 novembre 2013, del dott. __________, spec. FMH in
medicina generale, il quale ha evidenziato che tanto il dott. __________
quanto il dott. __________ avevano ammesso l’origine post-traumatica dei
disturbi denunciati. Inoltre, sempre a suo avviso, “… le immagini
neuro-radiologiche o altri esami strumentali non possono sempre mostrare un
correlato anatomico per tutti i disturbi e questo in particolar modo per i
disturbi neurologici o dell’orecchio interno. Non si può dunque concludere che
Fatti
i disturbi di cui soffre il Signor RI 1 non siano di origine infortunistica
solo basandosi sulle immagini neuro-radiologiche che non mostrano nulla di
particolare.” (doc. M 59).
Nel febbraio
2014, RI 1 é stato visitato dal dott. __________,
spec. FMH in malattie reumatiche. Secondo questo sanitario, riferendosi agli
esiti della RMN cervicale del 29 settembre 2013, l’insorgente non soffre di una
“… sindrome cervico-vertebrale e francamente mi rimane un po’ il dubbio che
abbia avuto dei veri e propri traumi distorsivi della colonna cervicale, penso
piuttosto che abbia avuto una contusione labirinti, eventualmente un lieve
trauma cerebrale che può spiegare in parte la sintomatologia. In effetti, la
presenza di eventuali vertigini dovute alla colonna cervicale presuppone la
presenza di disfunzioni segmentarie cervicali alte, cioè da C0 a C3, che non si
presentano nel paziente, é difficile quindi fare chiare proposte dal punto di
vista reumatologico.” (doc. A 4).
Con rapporto pervenuto al
TCA in data 14 maggio 2014, il dott. __________ ha nuovamente preteso che la
sintomatologia presentata dall’assicurato (disturbi della concentrazione, giramenti
di testa, acufeni all’orecchio sinistro e minor resistenza allo sforzo fisico)
é conseguenza del sinistro occorsogli nel febbraio 2012 (cfr. doc. B).
2.10. Chiamato
a pronunciarsi nella concreta evenienza, alla luce di quanto emerge dalla
documentazione che é stata riassunta al precedente considerando, il
TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto
dalla giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1 non correlano con un
danno infortunistico oggettivabile.
In tale
contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo
senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì,
statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di
un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere
classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)
della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010
del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).
In una sentenza U 273/06
del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,
la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni
cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
A proposito della diagnosi
di trauma cerebrale lieve, posta dal dott. __________ (cfr. doc. A 4), la giurisprudenza federale ha precisato che la diagnosi di mild
traumatic brain injury viene formulata in base a determinati sintomi dopo
un trauma cranico e non implica già di per sé l’esistenza di un disturbo
oggettivamente dimostrabile (cfr. STF 8C_101/2013 del 31 maggio 2013 consid.
6.1 e i riferimenti ivi menzionati).
Per quanto
concerne infine gli acufeni all’orecchio sinistro, nella DTF 138 V 248
consid. 5.7.2, l’Alta Corte ha precisato che il cosiddetto tinnito oggettivo
viene definito come un rumore presente nell’orecchio che insorge a causa di
alterazioni pato-anatomiche, come ad esempio malformazioni vascolari, tumori
oppure rumori di origine muscolare, ciò che non é il caso nella presente
fattispecie.
2.11. In assenza di un
sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente
fattispecie (si veda il consid. 2.10.), occorre effettuare un esame specifico
dell’adeguatezza.
Secondo la
giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però
avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in
virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione
delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di
invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della
cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando
eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono
conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel caso di specie, non vi
sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui é
determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute
dell’insorgente.
Per sapere se ci si può
ancora attendere un sostanziale miglioramento della salute, si deve fare riferimento a un incremento rispettivamente a un recupero
della capacità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in seguito
all'infortunio. L'aggettivo "sensibile"
evidenzia che il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili
non bastano (DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Dalle carte
processuali si evince che RI 1 ha ripreso il proprio lavoro a tempo
pieno a partire dal 20 agosto 2013 (doc. M 58, p. 8).
Dopo quella data, non risulta che sia stata medicalmente attestata una
qualsiasi ulteriore incapacità lavorativa.
Se ne deduce pertanto che,
al più tardi al momento in cui la CO 1 ha chiuso il caso (settembre 2013), il
suo stato di salute poteva essere senz’altro ritenuto stabilizzato ai sensi
della giurisprudenza appena menzionata.
Assodato
dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente
chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame
dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF
Considerandi
117.
V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109
oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
Secondo questa Corte, non
entra in linea di conto un’applicazione della prassi in materia di trauma da
“colpo di frusta”, visto che non risulta documentato che, successivamente al
sinistro, l’assicurato abbia accusato disturbi a livello della nuca e/o del
rachide cervicale, disturbi che, secondo la giuriprudenza federale, devono
apparire entro le prime 72 ore (cfr. STF U 215/05 del 30 gennaio 2007
consid. 5, massimata in RtiD II-2007 N. 35 p. 151).
D’altro canto, il TCA non
risulta nemmeno dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che
l’insorgente abbia riportato una mild traumatic brain injury, considerato che lo stesso dott. Masina si é espresso al riguardo semplicemente
a titolo di eventualità.
L’esame dell’adeguatezza
del nesso di causalità deve quindi avvenire secondo i criteri applicabili in
caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).
2.12
Questo Tribunale ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra
l'infortunio e il danno alla salute possa rimanere insoluta (cfr., in
proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007,
consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio
2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF
va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza.
Nel valutare l'adeguatezza
del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione
dell’infortunio occorso all’assicurato nel febbraio 2012.
Una descrizione del
sinistro in questione é contenuta nel verbale d’audizione del 23 maggio 2012:
" (…).
Il 10.02.12 verso le 23:00 si trovava a __________ a festeggiare
il carnevale. Camminando, improvvisamente, a causa del fondo ghiacciato é
scivolato perdendo l’equilibrio.
Cadendo lateralmente, sul fianco sx, ha picchiato pesantemente a
terra con l’emicostato sx e nel contempo ha effettuato un movimento brusco con
il collo verso dx, onde non picchiare a terra con la testa (movimento ordinato
dai riflessi).”
(doc. A 17)
RI 1
é quindi rimasto vittima di una banale scivolata su suolo ghiacciato.
Ci si può chiedere se
l’infortunio in questione non debba essere qualificato come leggero, di modo
che l’adeguatezza del nesso di causalità dovrebbe essere negata a priori (cfr.,
ad esempio, la STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2 riguardante
un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata delle
contusioni all’anca destra). In ogni caso, si tratta, tutt’al più, di un infortunio
di grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o
insignificanti.
In tale eventualità, il
giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i
criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.5.. Per
ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse
presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri
(cfr. consid. 2.5.).
In una sentenza 8C_897/2009
del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il
TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al
limite della categoria di quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro dei
sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del
nesso causale adeguato.
Questo Tribunale ritiene
che possano essere considerati inadempiuti a priori il criterio delle circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità
dell'infortunio, quello della cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio, come pure quello del grado e
della durata dell'incapacità lavorativa (l’assicurato, dopo un periodo in
cui ha alternato inabilità totali a parziali, a far tempo dal settembre 2012 ha lavorato in misura completa, e ciò sino a inizio luglio 2013. Dopo una nuova (breve)
interruzione, dal 20 agosto 2013, egli é stato in grado di riprendere il
proprio lavoro al 100%).
Insoddisfatto appare pure
il criterio della durata eccezionalmente lunga della cura medica dipendente
dall'evento infortunistico.
Per ammettere
l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto
temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del
trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di
salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008
consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che
serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non
ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03
dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid.
7.
). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF
8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di
farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni anche se di una certa
durata, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).
Nel caso di specie, dalle
carte processuali si evince che i trattamenti a cui é stato sottoposto l’insorgente
sono consistiti nell’assunzione di medicamenti e nell’esecuzione, sempre su
base ambulatoriale, di fisioterapia, di terapia manipolativa praticata da un
chiropratico, come pure di ginnastica riabilitativa. Pertanto, secondo il TCA,
le cure mediche prestategli non hanno in ogni caso presentato quell’intensità pretesa
dalla giurisprudenza federale.
Questa Corte ritiene che
non si possa nemmeno sostenere che il decorso della cura sia stato
sfavorevole e che siano intervenute complicazioni rilevanti.
In merito è utile
sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un
decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie
delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.
L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta
per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante
regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una
(completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno
2009.
consid. 6.5 e riferimenti).
Nella
concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze
la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per
ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti
complicazioni.
In
queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei
dolori somatici persistenti e quello della gravità o della particolare
caratteristica delle lesioni lamentate, poiché questi due criteri da soli non
potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U
187/95).
In
esito a quanto precede, si deve concludere che la sintomatologia di cui soffre
l’assicurato, non costituisce una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico occorsogli il 10 febbraio 2012.
Se ne deduce quindi che
l’assicuratore resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a
prestazioni a contare dal 25 settembre 2013.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti