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Decisione

35.2014.24

Assicurato cade su lastra ghiaccio con sviluppo di vertigini..Sintomatologia non oggettivabile. Causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa) dichiarata estinta a distanza di un anno e mezz

12 giugno 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi di cui soffre il Signor RI 1 non siano di origine infortunistica

solo basandosi sulle immagini neuro-radiologiche che non mostrano nulla di

particolare.” (doc. M 59).

Nel febbraio

2014, RI 1 é stato visitato dal dott. __________,

spec. FMH in malattie reumatiche. Secondo questo sanitario, riferendosi agli

esiti della RMN cervicale del 29 settembre 2013, l’insorgente non soffre di una

“… sindrome cervico-vertebrale e francamente mi rimane un po’ il dubbio che

abbia avuto dei veri e propri traumi distorsivi della colonna cervicale, penso

piuttosto che abbia avuto una contusione labirinti, eventualmente un lieve

trauma cerebrale che può spiegare in parte la sintomatologia. In effetti, la

presenza di eventuali vertigini dovute alla colonna cervicale presuppone la

presenza di disfunzioni segmentarie cervicali alte, cioè da C0 a C3, che non si

presentano nel paziente, é difficile quindi fare chiare proposte dal punto di

vista reumatologico.” (doc. A 4).

Con rapporto pervenuto al

TCA in data 14 maggio 2014, il dott. __________ ha nuovamente preteso che la

sintomatologia presentata dall’assicurato (disturbi della concentrazione, giramenti

di testa, acufeni all’orecchio sinistro e minor resistenza allo sforzo fisico)

é conseguenza del sinistro occorsogli nel febbraio 2012 (cfr. doc. B).

2.10. Chiamato

a pronunciarsi nella concreta evenienza, alla luce di quanto emerge dalla

documentazione che é stata riassunta al precedente considerando, il

TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto

dalla giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1 non correlano con un

danno infortunistico oggettivabile.

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010

del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni

cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

A proposito della diagnosi

di trauma cerebrale lieve, posta dal dott. __________ (cfr. doc. A 4), la giurisprudenza federale ha precisato che la diagnosi di mild

traumatic brain injury viene formulata in base a determinati sintomi dopo

un trauma cranico e non implica già di per sé l’esistenza di un disturbo

oggettivamente dimostrabile (cfr. STF 8C_101/2013 del 31 maggio 2013 consid.

6.1 e i riferimenti ivi menzionati).

Per quanto

concerne infine gli acufeni all’orecchio sinistro, nella DTF 138 V 248

consid. 5.7.2, l’Alta Corte ha precisato che il cosiddetto tinnito oggettivo

viene definito come un rumore presente nell’orecchio che insorge a causa di

alterazioni pato-anatomiche, come ad esempio malformazioni vascolari, tumori

oppure rumori di origine muscolare, ciò che non é il caso nella presente

fattispecie.

2.11. In assenza di un

sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente

fattispecie (si veda il consid. 2.10.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di

invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della

cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando

eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono

conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel caso di specie, non vi

sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui é

determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute

dell’insorgente.

Per sapere se ci si può

ancora attendere un sostanziale miglioramento della salute, si deve fare riferimento a un incremento rispettivamente a un recupero

della capacità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in seguito

all'infortunio. L'aggettivo "sensibile"

evidenzia che il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili

non bastano (DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Dalle carte

processuali si evince che RI 1 ha ripreso il proprio lavoro a tempo

pieno a partire dal 20 agosto 2013 (doc. M 58, p. 8).

Dopo quella data, non risulta che sia stata medicalmente attestata una

qualsiasi ulteriore incapacità lavorativa.

Se ne deduce pertanto che,

al più tardi al momento in cui la CO 1 ha chiuso il caso (settembre 2013), il

suo stato di salute poteva essere senz’altro ritenuto stabilizzato ai sensi

della giurisprudenza appena menzionata.

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF

Considerandi

117.

V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109

oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Secondo questa Corte, non

entra in linea di conto un’applicazione della prassi in materia di trauma da

“colpo di frusta”, visto che non risulta documentato che, successivamente al

sinistro, l’assicurato abbia accusato disturbi a livello della nuca e/o del

rachide cervicale, disturbi che, secondo la giuriprudenza federale, devono

apparire entro le prime 72 ore (cfr. STF U 215/05 del 30 gennaio 2007

consid. 5, massimata in RtiD II-2007 N. 35 p. 151).

D’altro canto, il TCA non

risulta nemmeno dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che

l’insorgente abbia riportato una mild traumatic brain injury, considerato che lo stesso dott. Masina si é espresso al riguardo semplicemente

a titolo di eventualità.

L’esame dell’adeguatezza

del nesso di causalità deve quindi avvenire secondo i criteri applicabili in

caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).

2.12

Questo Tribunale ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra

l'infortunio e il danno alla salute possa rimanere insoluta (cfr., in

proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007,

consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio

2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF

va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza.

Nel valutare l'adeguatezza

del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione

dell’infortunio occorso all’assicurato nel febbraio 2012.

Una descrizione del

sinistro in questione é contenuta nel verbale d’audizione del 23 maggio 2012:

" (…).

Il 10.02.12 verso le 23:00 si trovava a __________ a festeggiare

il carnevale. Camminando, improvvisamente, a causa del fondo ghiacciato é

scivolato perdendo l’equilibrio.

Cadendo lateralmente, sul fianco sx, ha picchiato pesantemente a

terra con l’emicostato sx e nel contempo ha effettuato un movimento brusco con

il collo verso dx, onde non picchiare a terra con la testa (movimento ordinato

dai riflessi).”

(doc. A 17)

RI 1

é quindi rimasto vittima di una banale scivolata su suolo ghiacciato.

Ci si può chiedere se

l’infortunio in questione non debba essere qualificato come leggero, di modo

che l’adeguatezza del nesso di causalità dovrebbe essere negata a priori (cfr.,

ad esempio, la STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2 riguardante

un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata delle

contusioni all’anca destra). In ogni caso, si tratta, tutt’al più, di un infortunio

di grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti.

In tale eventualità, il

giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i

criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.5.. Per

ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri

(cfr. consid. 2.5.).

In una sentenza 8C_897/2009

del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il

TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al

limite della categoria di quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro dei

sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del

nesso causale adeguato.

Questo Tribunale ritiene

che possano essere considerati inadempiuti a priori il criterio delle circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità

dell'infortunio, quello della cura medica errata che aggrava

notevolmente gli esiti dell'infortunio, come pure quello del grado e

della durata dell'incapacità lavorativa (l’assicurato, dopo un periodo in

cui ha alternato inabilità totali a parziali, a far tempo dal settembre 2012 ha lavorato in misura completa, e ciò sino a inizio luglio 2013. Dopo una nuova (breve)

interruzione, dal 20 agosto 2013, egli é stato in grado di riprendere il

proprio lavoro al 100%).

Insoddisfatto appare pure

il criterio della durata eccezionalmente lunga della cura medica dipendente

dall'evento infortunistico.

Per ammettere

l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto

temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del

trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di

salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008

consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che

serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non

ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03

dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid.

7.

). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF

8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di

farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni anche se di una certa

durata, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).

Nel caso di specie, dalle

carte processuali si evince che i trattamenti a cui é stato sottoposto l’insorgente

sono consistiti nell’assunzione di medicamenti e nell’esecuzione, sempre su

base ambulatoriale, di fisioterapia, di terapia manipolativa praticata da un

chiropratico, come pure di ginnastica riabilitativa. Pertanto, secondo il TCA,

le cure mediche prestategli non hanno in ogni caso presentato quell’intensità pretesa

dalla giurisprudenza federale.

Questa Corte ritiene che

non si possa nemmeno sostenere che il decorso della cura sia stato

sfavorevole e che siano intervenute complicazioni rilevanti.

In merito è utile

sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un

decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie

delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.

L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta

per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante

regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una

(completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno

2009.

consid. 6.5 e riferimenti).

Nella

concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze

la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per

ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti

complicazioni.

In

queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei

dolori somatici persistenti e quello della gravità o della particolare

caratteristica delle lesioni lamentate, poiché questi due criteri da soli non

potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U

187/95).

In

esito a quanto precede, si deve concludere che la sintomatologia di cui soffre

l’assicurato, non costituisce una conseguenza adeguata dell’evento

infortunistico occorsogli il 10 febbraio 2012.

Se ne deduce quindi che

l’assicuratore resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a

prestazioni a contare dal 25 settembre 2013.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti