35.2014.27
Rinvio atti ad amministrazione poiché documento prodotto con il ricorso, potenzialmente rilevante dal profilo della copertura ass. dell'evento, ignorato con la risposta di causa
8 settembre 2014Italiano7 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.27
mm
Lugano
8 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 febbraio 2014 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
- che, durante il periodo
maggio-agosto 2013, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di direttore aziendale, é rimasto vittima di tre infortuni (3 maggio, 20
luglio e 23 agosto 2013);
- che l’CO 1 ha corrisposto
le prestazioni di legge per i primi due eventi;
- che, con decisione formale
del 17 dicembre 2013, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità
relativamente all’infortunio occorso il 23 agosto 2013, posto che la copertura
assicurativa si sarebbe nel frattempo estinta, precisando di aver corrisposto a
torto le prestazioni per i sinistri 3 maggio e 20 luglio 2013 ma di rinunciare
a chiederne la restituzione (doc. 41);
- che, a seguito dell’opposizione
interposta da RI 1 personalmente (doc. 50) e completata dall’avv. RA 1 (doc.
55), in data 25 febbraio 2014, l’ CO 1 ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 57);
- che, con tempestivo
ricorso del 24 marzo 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che l’Istituto assicuratore convenuto venga condannato a riconoscere il
proprio obbligo a prestazioni per i tre infortuni occorsigli, osservando di
aver percepito indennità giornaliere da un’assicurazione privata nella misura
del 100% sino al mese di giugno 2013 e nella misura del 50% sino al 31 luglio
2013, come pure che il rapporto di lavoro con la ditta __________ non sarebbe
di fatto mai cessato (doc. I);
- che CO 1, in risposta, ha
chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III);
- che, in corso di causa,
questo Tribunale ha invitato la Divisione CO 1 a esprimersi circa la rilevanza
del fatto che l’insorgente si troverebbe sempre alle dipendenze della __________
(doc. V);
- che, con scritto del 21
agosto 2014, il patrocinatore dell’Istituto ha in particolare dichiarato che la
circostanza in questione “… induce a compiere altri accertamenti per i quali
chiedo mi vengano restituiti gli atti CO 1.” (doc. VI);
considerato in diritto
- che la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
Fatti
2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);
- che litigiosa é la
questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare la
propria responsabilità per gli infortuni occorsi a RI 1, oppure no;
- che, per quanto riguarda i
sinistri del 3 maggio e 20 luglio 2013, relativamente ai quali l’ CO 1 ha
negato il proprio obbligo a prestazioni per il futuro rinunciando a pretendere
la restituzione delle prestazioni versate nel frattempo (doc. 41), occorre
precisare che, in una sentenza pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr.
16 p. 53, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che
l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex
nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto
mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura,
senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione
processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è stato
liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto
della situazione – non si era in realtà mai verificato;
- che, secondo l’art. 3 cpv.
1 LAINF, l'assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore
comincia o avrebbe dovuto cominciare l'attività in virtù dell'assunzione, in
ogni caso però dal momento in cui egli s'avvia al lavoro. Il cpv. 2 recita che
essa termina allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il
Considerandi
diritto almeno al semisalario. Giusta il cpv. 3, l'assicuratore deve offrire all'assicurato la possibilità di protrarre l'assicurazione, mediante
accordo speciale, fino a 180 giorni. Infine, il cpv. 5 prevede che il Consiglio
federale disciplina le rimunerazioni e i redditi sostitutivi computabili come
salario, la forma ed il contenuto degli accordi di protrazione
dell'assicurazione, come pure la continuazione dell'assicurazione in caso di
disoccupazione;
- che, secondo
la dichiarazione 21 marzo 2014 della ditta __________ di __________, acclusa al
ricorso, RI 1 si trova ancora alle sue dipendenze in qualità di
direttore amministrativo (doc. L);
- che, nel corso del mese di
agosto 2014, il TCA ha chiesto alla Divisione __________ di esprimersi circa la
rilevanza della succitata dichiarazione dal profilo della copertura
assicurativa degli infortuni occorsi al ricorrente (doc. V);
- che, in data 21 agosto
2014, l’avv. RA 2 ha chiesto la restituzione degli atti CO 1 al fine di
compiere ulteriori accertamenti, chiedendo nel contempo la sospensione della
procedura ricorsuale (doc. VI);
- che, avendo
l’amministrazione omesso di approfondire un fatto potenzialmente rilevante dal
profilo giuridico prima della presentazione della risposta di causa (in
proposito, si veda l’art. 6 cpv. 1 Lptca, giusta il quale l’autorità
amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il
provvedimento impugnato), secondo questo Tribunale, sono dati i presupposti per
rinviare gli atti all’ CO 1 affinché abbia a compiere tutti gli atti istruttori
che reputa necessari per accertare compiutamente la presente fattispecie e decida
di nuovo circa la copertura assicurativa dei tre eventi annunciatigli
dall’insorgente;
- che, visto l’esito del
ricorso, l’insorgente, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da
parte dell’ CO 1 di fr. 1'000 a titolo d’indennità per ripetibili (cfr. art. 61
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata é annullata.
§§ L’incarto
é retrocesso all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato
l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti