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Decisione

35.2014.27

Rinvio atti ad amministrazione poiché documento prodotto con il ricorso, potenzialmente rilevante dal profilo della copertura ass. dell'evento, ignorato con la risposta di causa

8 settembre 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);

- che litigiosa é la

questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare la

propria responsabilità per gli infortuni occorsi a RI 1, oppure no;

- che, per quanto riguarda i

sinistri del 3 maggio e 20 luglio 2013, relativamente ai quali l’ CO 1 ha

negato il proprio obbligo a prestazioni per il futuro rinunciando a pretendere

la restituzione delle prestazioni versate nel frattempo (doc. 41), occorre

precisare che, in una sentenza pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr.

16 p. 53, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che

l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex

nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto

mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura,

senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione

processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è stato

liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto

della situazione – non si era in realtà mai verificato;

- che, secondo l’art. 3 cpv.

1 LAINF, l'assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore

comincia o avrebbe dovuto cominciare l'attività in virtù dell'assunzione, in

ogni caso però dal momento in cui egli s'avvia al lavoro. Il cpv. 2 recita che

essa termina allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il

Considerandi

diritto almeno al semisalario. Giusta il cpv. 3, l'assicuratore deve offrire all'assicurato la possibilità di protrarre l'assicurazione, mediante

accordo speciale, fino a 180 giorni. Infine, il cpv. 5 prevede che il Consiglio

federale disciplina le rimunerazioni e i redditi sostitutivi computabili come

salario, la forma ed il contenuto degli accordi di protrazione

dell'assicurazione, come pure la continuazione dell'assicurazione in caso di

disoccupazione;

- che, secondo

la dichiarazione 21 marzo 2014 della ditta __________ di __________, acclusa al

ricorso, RI 1 si trova ancora alle sue dipendenze in qualità di

direttore amministrativo (doc. L);

- che, nel corso del mese di

agosto 2014, il TCA ha chiesto alla Divisione __________ di esprimersi circa la

rilevanza della succitata dichiarazione dal profilo della copertura

assicurativa degli infortuni occorsi al ricorrente (doc. V);

- che, in data 21 agosto

2014, l’avv. RA 2 ha chiesto la restituzione degli atti CO 1 al fine di

compiere ulteriori accertamenti, chiedendo nel contempo la sospensione della

procedura ricorsuale (doc. VI);

- che, avendo

l’amministrazione omesso di approfondire un fatto potenzialmente rilevante dal

profilo giuridico prima della presentazione della risposta di causa (in

proposito, si veda l’art. 6 cpv. 1 Lptca, giusta il quale l’autorità

amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il

provvedimento impugnato), secondo questo Tribunale, sono dati i presupposti per

rinviare gli atti all’ CO 1 affinché abbia a compiere tutti gli atti istruttori

che reputa necessari per accertare compiutamente la presente fattispecie e decida

di nuovo circa la copertura assicurativa dei tre eventi annunciatigli

dall’insorgente;

- che, visto l’esito del

ricorso, l’insorgente, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da

parte dell’ CO 1 di fr. 1'000 a titolo d’indennità per ripetibili (cfr. art. 61

lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata é annullata.

§§ L’incarto

é retrocesso all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato

l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti