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Decisione

35.2014.28

Ernia discale cervicale. Perizia giudiziaria. Ammessa causalità naturale (e adeguata) con infortunio

14 dicembre 2015Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I sanitari del Servizio di

chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, consultati dall’assicurato in

data 26 giugno 2013, hanno diagnosticato uno strappo del muscolo pettorale

maggiore destro (cfr. doc. 18).

Accertamenti esperiti nel

prosieguo hanno consentito di evidenziare l’esistenza di una radicolopatia C7 a

destra, iperalgica e moderatamente deficitaria, in presenza di una voluminosa

ernia discale C6-C7, oggettivata grazie alla RMN cervicale del 9 agosto 2013

(cfr. doc. 21 e 22).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 16 dicembre 2013,

l’Istituto assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni

dipendente dall’infortunio occorso il 18 giugno 2013, a far tempo dal 5 agosto

2013, siccome, da quella data in poi, i disturbi sarebbero imputabili a una

patologia di natura morbosa (cfr. doc. 64).

A seguito dell’opposizione

interposta dallo studio legale RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 70),

in data 20 febbraio 2014, l’CO 1 ha parzialmente riformato la sua prima

decisione, nel senso che si è dichiarato disposto ad assumere i costi delle

visite 5 e 9 agosto 2013 presso la dott.ssa __________, quelli della RMN del 9

agosto 2013, nonché quelli della fisioterapia prescritta in data 5 agosto 2013,

come pure a corrispondere l’indennità giornaliera fino al 14 agosto 2013 (cfr.

doc. 77).

1.3. Con tempestivo ricorso del 26

marzo 2014, RI 1, sempre rappresentato dallo studio legale RA 1, ha chiesto

che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione venga

condannata a versargli indennità giornaliere del 100% dal 21 giugno 2013 al 16

febbraio 2014 e del 50% sino al 31 marzo 2014, come pure a rimborsargli le

spese di cura medica.

A sostegno delle proprie

pretese, l’insorgente contesta che all’apprezzamento enunciato dal medico __________,

su cui l’istituto ha fondato la propria decisione, possa essere attribuito un

sufficiente valore probatorio, e ciò in base alle seguenti considerazioni:

" (…).

La fattispecie quivi in esame raffigura effettivamente uno dei

casi in cui un incidente ha causato direttamente l’ernia cervicale. D’una parte

perché, a detta del medico curante e soprattutto della Dr.ssa med. __________,

l’evento è stato particolarmente grave e idoneo a comportare una lesione del

disco. D’altro canto, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurazione

infortuni, i sintomi dell’ernia cervicale si sono manifestati immediatamente,

come anche l’incapacità lavorativa. La situazione non è apparsa chiara sin

dall’inizio ai medici che hanno visitato l’assicurato; per questo motivo, non

essendo riuscito a riscontrare nulla di particolare nelle prime dure RM il Dr.

med. __________ ha deciso di sottoporre il caso alla Dr.ssa __________, che –

dopo aver analizzato anche l’ulteriore RM effettuata dal Dr. med. __________ –

ha diagnosticato la voluminosa ernia cervicale, fonte dei dolori sofferti

dall’assicurato dopo l’evento del 18 giugno 2013.

Giova in fine ribadire, a titolo di argomentazione complementare,

come più sopra esposto (cfr. ad 1), che il parallelo tra la situazione

antecedente l’infortunio e quella posteriore deve avere anch’esso la giusta

rilevanza nell’esame del caso di specie e in particolare del nesso causale tra

infortunio e ernia cervicale. Sia il Dr. med. __________ sia la Dr.ssa med. __________

hanno infatti spiegato che senza l’evento in esame la voluminosa ernia C6-C7

non si sarebbe sviluppata.

(…).”

(doc. I, p. 13)

1.4. Sempre nel corso del mese di

marzo 2014, l’assicurato ha versato agli atti una copia firmata del

rapporto 24 marzo 2014 della neurologa dott.ssa __________ (cfr. doc. III +

allegato).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa inoltrata dall’assicurato venga respinta con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

V).

1.6. Il 14 maggio 2014,

l’insorgente ha comunicato al Tribunale di non avere altri mezzi di prova da

proporre (doc. VII).

1.7. In data 11 giugno 2014, il

TCA ha ordinato una perizia a cura del Prof. dott. __________, Primario del

Servizio peritale della Clinica di neurologia dell’Ospedale __________ di __________

(doc. X).

1.8. In data 12 novembre 2015 -

dopo innumerevoli solleciti - al TCA é pervenuto il referto peritale del Prof. __________

(doc. XXV + allegati), il quale é stato immediatamente intimato alle parti per

osservazioni (doc. XXVI).

L’assicuratore ha preso

posizione al riguardo in data 23 novembre 2015 (doc. XXVII + allegato), mentre

l’assicurato lo ha fatto il 9 dicembre 2015 (doc. XXX).

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite é

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare

estinta a far tempo dal 5 agosto 2013 la propria responsabilità a dipendenza

dell’infortunio assicurato (precisato comunque che, con la decisione su

opposizione, l’assicuratore ha assunto il costo di prestazioni sanitarie

fornite successivamente a quella data e, inoltre, versato l’indennità

giornaliera fino al 14 agosto 2013).

2.2

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte federale ha

inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” va

valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino

della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata

dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti; sul

tema, si veda pure la STF 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4).

2.3

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)

1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si

attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi

idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF

118.

V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni

è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante.

La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non

è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5

Il

Tribunale federale ha già avuto modo, in più occasioni, di pronunciarsi in

merito all'eziologia delle ernie discali.

Conformemente

all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente

tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative

che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano

soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una

relazione di causalità fra infortunio e ernia del disco (cfr. STFA U 194/05 del

25.

ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).

Un'ernia discale va considerata

di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono cumulative - se l'evento

infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé idoneo a

danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi dell'ernia discale

(sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità

lavorativa, sono insorti immediatamente (cfr. STF U 547/06 del 22 febbraio

2007, consid. 5 e riferimenti ivi citati).

L’obbligo a prestazioni

dell’assicuratore contro gli infortuni comprende anche il danno dovuto a

disturbi che risultano da un aggravamento infortunistico (temporaneo oppure

duraturo) di un’ernia discale preesistente. Qualora però, dato un preesistente

stato degenerativo, l’ernia del disco sia stata semplicemente attivata

dall’infortunio, e non causata, l'assicurazione contro gli infortuni assume

soltanto la sindrome dolorosa insorta in stretta coincidenza con l'evento

traumatico.

Secondo le attuali

conoscenze della medicina, un peggioramento traumatico di un, clinicamente

asintomatico, stato degenerativo preesistente della colonna vertebrale, va

considerato estinto di regola trascorsi sei – nove mesi, al più tardi però dopo

un anno. Per contro, un eventuale peggioramento direzionale deve essere

dimostrato radiologicamente e differenziarsi dalla progressione usualmente

legata all’età (cfr. STF 8C_571/2015 del 14 ottobre 2015 consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi menzionati).

2.6

Nel caso

concreto, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che la decisione

dell’CO 1 di non riconoscere la propria responsabilità in relazione all’ernia

cervicale diagnosticata grazie all’esame di risonanza magnetica del 9

agosto 2013, è fondata sul relativo parere del medico __________ (cfr. doc. 77,

p. 5).

In effetti, con

apprezzamento del 4 febbraio 2014, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

generale e della mano, si è così pronunciato in merito all’eziologia del danno

alla salute in discussione:

" (…).

L’anamnesi dell’assicurato non corrisponde a quella rilevata dal

collega dott. __________ sopramenzionata, l’assicurato aveva avuto un’acuta

fitta cervico-brachiale ad irradiazione C7 a destra che lo rendeva

completamente inabile a qualsiasi tipo di lavoro da quel momento. Le

affermazioni quindi non corrispondono a quelle del signor RI 1 rilevate dall’ispettore

esterno signor __________. Dal rapporto del dott. __________ si rileva inoltre

che una RM cervicale era già stata eseguita alla Clinica __________ per altre

ragioni nel dicembre 2011 a livello C6/C7 si evidenziava “una leggerissima

protusione discale in sede mediana altrettanto senza evidenza di compressione

radicolare e non mielocompressione o mielopatia”. Nei primi rilevamenti medici

sopradescritti da parte dei colleghi dell’__________, non si ravvisano elementi

per patologia alla colonna vertebrale cervicale, la situazione si era

concentrata al muscolo pettorale destro e alla spalla destra. Sonograficamente

erano state rilevate solo lesioni di fibre del pettorale destro superficiali,

in questo modo rilevando forze di azione non tali da causarne uno strappo

completo. Solo il 24.07.2013 il dott. __________ descrivendo dolori al cingolo

omeroscapolare braccio destro di origine non chiara con atrofia importante del

pettorale maggiore prevede un consulto neurologico da parte della dott.ssa __________

sopradescritto. Non è d’altra parte possibile che un’atrofia di un muscolo non

innervato o mal innervato si manifesti così in fretta dopo un evento

traumatico. Da notare la presenza già di un’ernia a livello C6/C7 durante

l’esame RM eseguito alla Clinica __________ per altre ragioni nel dicembre

2011, anche se questo reperto non era così rilevante è pur nota la possibile

progressione in evoluzione con aumento di volume della lesione, in altri casi

la lesione può diventare più piccola e quasi riassorbirsi ciò che non è il caso

nel nostro assicurato. In conclusione la manifestazione dei disturbi alla

colonna vertebrale cervicale per le patologie descritte all’esame RM non

corrisponde all’avvenimento infortunistico, per cui lo stato quo sine può

essere stabilito. Il meccanismo dell’infortunio come descritto dall’assicurato

stesso non causa la formazione di ernie discali, può rendere sintomatica per un

certo periodo una sintomatologia neurologica che comunque probabilmente sarebbe

subentrata senza l’evento del giugno 2013 come valutato.”

(doc. 76, p. 5 s. – il

corsivo è del redattore)

Un diverso parere circa

l’eziologia della nota ernia discale cervicale è stato espresso dalla dott.ssa __________,

Capoclinica presso il Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________,

la quale aveva visitato l’assicurato nel corso del mese di agosto 2013.

Con referto del 28 gennaio

2014, la neurologa ha indicato che, in quell’occasione, era stato “…

riscontrato un quadro compatibile con radicolopatia acuta, iperalgica e

deficitaria C7 destra, con riscontro sulla RM cervicale di un’ernia discale

C6-C7 medio-laterale destra comprimente la radice C7”, sostenendo quindi che la

sintomatologia sarebbe stata “… in diretta relazione con il trauma, anche

perché lo stiramento al braccio destro era di entità tale da far sospettare ai

colleghi chirurghi un distacco tendineo, dunque sicuramente in grado di

provocare una lesione del rachide cervicale e facilitare l’apparizione di

un’ernia discale a livello C6-C7. Ricordo inoltre, come già menzionato dal Dr. __________

nel suo precedente scritto alla vostra attenzione, che alla RM del dicembre

2011, eseguita alla clinica __________, a livello C6-C7 si evidenziava

unicamente una molto discreta discopatia, senza segni di radicolopatia o

mielopatia. In precedenza il paziente non ha mai sofferto di sintomi

compatibili con radicolopatia C7 destra. Posso inoltre confermare che le

alterazioni elettromiografiche da me riscontrate il 05.08.2013 erano di tipo

acuto e non cronico, dunque sicuramente in relazione con la sintomatologia

apparsa lo scorso giugno e non preesistenti.” (doc. 74).

Con rapporto datato 24

marzo 2014, la dott.ssa __________ ha inoltre precisato che, a suo avviso, “…

la sintomatologia al braccio destro era fin dall’inizio attribuibile alla

radicolopatia C7 a destra in relazione con l’ernia discale C6-C7 destra

riscontrata sulla RMN cervicale eseguita all’__________. Non si è quindi

trattato di diagnosi di strappo muscolare seguito dall’apparizione successiva

di un’ernia cervicale, ma di una radicolopatia acuta di origine traumatica, di

cui sintomi ben descritti dal paziente fin dalle prime consultazioni in pronto

soccorso, erano apparsi subito dopo il trauma ma sono stati in parte

“mascherati” da sovrapposta componente di dolore locale al braccio. (…).

Ricordo infine che un distacco tendineo (“strappo”) è stato escluso da indagini

radiologiche (RMN spalla) e che la atrofia muscolare del muscolo pettorale

visibile durante le consultazioni chirurgiche è invece ben spiegata dal danno

neurogeno causato dalla compressione della radiche C7 dovuta all’ernia

discale.” (doc. F).

2.7

Allo scopo di chiarire la

fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale ha ordinato una perizia

giudiziaria, affidandone l’allestimento al Prof. dott. __________, Primario del

Servizio peritale della Clinica di neurologia dell’Ospedale __________ di __________.

Nel mese di luglio 2014,

il Prof. __________ ha informato questa Corte della necessità di coinvolgere

nella perizia altri specialisti di sua fiducia (cfr. doc. XIV).

Dal relativo referto,

datato 10 novembre 2015, risulta che l’assicurato è in effetti stato periziato

dal profilo neurologico (a cura del Prof. __________ e del dott. __________),

da quello traumatologico (a cura del Prof. dott. __________ e del PD dott. __________),

nonché da quello neuroradiologico (a cura del Prof. dott. __________).

La discussione plenaria

tra gli specialisti intervenuti si è tenuta il 26 ottobre 2015 (cfr. doc. XXV,

p. 1).

Dopo aver ricostruito

l’anamnesi dell’assicurato (cfr. doc. XXV, p. 1-6) e averne descritto lo status

neurologico, neurofisiologico e neuroradiologico (cfr. doc. XXV, p. 6-8), gli

esperti giudiziari hanno dichiarato che, al momento della visita peritale, RI 1

soffriva di una residua sindrome deficitaria C7 destra con discreta debolezza

nell’estensione del gomito destro e ipotrofia del muscolo pettorale destro

(cfr. doc. XXV, risposta al quesito n. 1 di parte convenuta).

Quindi, tenuto conto della

dinamica dell’infortunio del 18 giugno 2013, delle risultanze documentate

dell’esame clinico-neurologico, degli attuali reperti clinico-neurologici,

nonché del decorso longitudinale morfologico-strumentale e elettrodiagnostico,

essi hanno espresso l’unanime convinzione che tra il noto evento infortunistico

e i disturbi insorti successivamente, che hanno determinato l’incapacità

lavorativa, esista, con verosimiglianza preponderante, un nesso causale

naturale (doc. XXV, p. 10: “… kann festgehalten werden, dass die Anamnese, die

klinisch-neurologischen Untersuchungsbefunde, der gut dokumentierte

MR-morphologische sowie ebenfalls gut dokumentierte elektrodiagnostische

Verlauf sehr gut mit einer traumatischen Diskushernie C6-7 vereinbar sind und

dass von neurologischer, neuroradiologischer und unfallchirurgischer Sicht

einstimmig und mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einem kausalen

Zusammenhang zwischen dem Unfallereignis vom 18.6.2013 und den anschliessenden

Beschwerden, welche eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit vom 20.6.2013 bis zum

16.2.2014

bedingt hatten, ausgegangen werden kann.” – si veda pure la risposta

al quesito n. 3 di parte convenuta).

A loro avviso, nel caso di

specie, l’anamnesi e i reperti clinici corrispondono alle linee direttive

pubblicate in materia di ernie discali traumatiche, le quali richiedono

l’insorgenza acuta dei sintomi immediatamente dopo l’infortunio, un trauma

adeguato dal profilo biomeccanico, l’impossibilità di svolgere attività

fisiche, nonché il tempestivo ricorso a cure mediche (cfr. doc. XXV, p. 9).

I periti giudiziari hanno

pure illustrato gli argomenti che parlano contro la tesi secondo la quale lo

stato morboso preesistente sarebbe verosimilmente evoluto in una radicolopatia

C7, anche senza l’intervento del sinistro del giugno 2013. Al riguardo, essi

hanno osservato che la RMN del dicembre 2011 mostrava soltanto delle

alterazioni degenerative molto discrete, le quali sono rimaste tali, senza

alcuna significativa progressione, anche nelle risonanze magnetiche eseguite

dopo l’infortunio. Le discrete e stazionarie alterazioni degenerative a livello

del rachide cervicale contrastano con la voluminosa ernia discale C6-C7 e,

unitamente alla sintomatologia apparsa in stretta relazione temporale con il

sinistro in discussione, confermano la genesi traumatica dell’ernia discale

C6-C7. A loro avviso, anche la piuttosto inusuale, spontanea e parziale

regressione dell’ernia C6-C7 corrisponde a un’eziologia traumatica, piuttosto

che degenerativa (cfr. doc. XXV, p. 9).

Rispondendo ai quesiti

formulati da parte ricorrente (cfr. doc. XXV, p. 11), gli esperti __________

hanno in particolare dichiarato che le modalità secondo le quali si è svolto

l’infortunio del 18 giugno 2013 erano atte a causare un’ernia discale

traumatica (“Ja, der Unfallmechanismus war dazu geeignet, eine traumatische

Diskushernie hervorzurufen.”), che i sintomi legati alla radicolopatia C7

destra sono insorti immediatamente dopo il trauma (“Ja, die uns vorliegenden

Akten sowie die Anamnese des Versicherten weisen klar darauf hin, dass die

Symptome der rechtsseitigen C7-Radikulopathie unmittelbar nach dem

Unfallereignis vom 18.06.2013 aufgetreten sind.”), che un’ernia discale che

comprime la radice C7 può comportare un’atrofia del muscolo pettorale,

esattamente come accaduto all’assicurato, che dalla documentazione a loro

disposizione non emerge alcun indizio a favore di una lacerazione muscolare

quale causa della sintomatologia lamentata da RI 1 e, infine, che i reperti

elettroneurologici contenuti nel rapporto 14 agosto 2013 della dott.ssa __________

corrispondono ad alterazioni neurogene di tipo acuto.

2.8

A titolo

d’osservazioni alla perizia giudiziaria, l’CO 1 ha prodotto un rapporto, datato

17.

novembre 2015, del dott. __________, il cui tenore è segnatamente il

seguente:

" (…).

Pur valutando tutta la documentazione entrata dopo

il mio apprezzamento medico del 04.02.2014 rimango della mia idea, espressa

nell’apprezzamento medico del 04.02.2014 e sopradescritta.

La situazione non corrisponde all’avvenimento

infortunistico in assicurato di per sé abituato a portare pesi importanti, lo

status quo sine poteva essere stabilito. In particolare, come descritto nella

perizia multidisciplinare, dopo la valutazione clinica in ambulatorio

18.02

, l’assicurato era sostanzialmente privo di disturbi, pur non essendo

stato operato. Leggeri disturbi residui nella regione cervicale, l’evoluzione

era considerata come buona. Continuando la cura di fisioterapia c’è da

aspettarsi una remissione completa dei disturbi dell’assicurato.”

(doc. XXVII 1)

Oltre a far

riferimento all’apprezzamento stilato dal medico di circondario, il

patrocinatore dell’istituto assicuratore convenuto ha formulato le seguenti

obiezioni a proposito del contenuto del referto peritale:

" (…).

La perizia giudiziaria non può essere condivisa.

Intanto, il Dr. __________ afferma che l’ernia discale sarebbe da ascrivere

all’infortunio quando il dr. __________ sulla base della sonografia ciò non

conferma. Inoltre, asserisce che dal 2011 al 2013 sarebbe possibile che

sia subentrata una degenerazione. Inoltre, lo stesso Dr. __________ si basa più

sulle asserzioni dell’interessato (v. ad es. al punto 7.2.4) piuttosto che

sugli atti, ciò che non può condurre a una valutazione accettabile.

Non può essere disatteso che la perizia è in contrasto

con i principi che reggono la materia e che sono alla base di numerose sentenze

e ai quali si fa qui una volta ancora riferimento.”

(doc. XXVII)

2.9

In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF

125.

V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può

disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto

peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il giudice può scostarsene

anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti,

ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia

giudiziaria.

Questi principi sono stati

confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il

Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto

concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella

perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la

concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una

superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle

conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.

353.

e riferimenti)."

2.10

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di

fare propria la valutazione espressa dai periti giudiziari – tutti autorevoli

specialisti di livello universitario -, secondo la quale l’ernia discale con

radicolopatia C7 destra, costituisce una conseguenza naturale dell’infortunio

occorso all’insorgente il 18 giugno 2013.

In effetti, il loro

referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta

tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, a un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con

riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in

particolare, gli esperti giudiziari hanno espresso il loro apprezzamento in

modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso

(cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).

Riguardo alle obiezioni

sollevate dall’avv. RA 2, il TCA rileva, a titolo di osservazione generale, che

il rapporto peritale datato 10 novembre 2015, è il risultato di una discussione

plenaria tra gli specialisti coinvolti, che ne hanno finalmente condiviso il

contenuto (cfr. doc. XXV, p. 1: “… unsere gemeinsame Schlussbesprechung vom

26.10

” e p. 12: “Das vorliegende interdisziplinäre Gutachten wurde von

allen Teilgutachtern gegengelesen und diese erklärten sich mit den Inhalten

vollumfänglich einverstanden.”). Pertanto, ai fini del presente giudizio,

questo Tribunale deve in primo luogo riferirsi al referto principale.

Il patrocinatore dell’CO 1

sostiene che la valutazione dell’eziologia della nota ernia cervicale contenuta

nella perizia principale, sarebbe contraddetta dalla risposta, contenuta nella

perizia (parziale) del dott. __________, al quesito n. 3.1 di parte ricorrente.

Secondo questa Corte, tale

obiezione è priva di fondamento. In effetti, rispondendo alla succitata

domanda, il dott. __________ si è limitato ad affermare che, per quanto

giudicabile dal referto relativo all’esame sonografico del giugno 2013 (le

relative immagini non sono infatti disponibili), l’alterazione

strutturale del muscolo pettorale maggiore è clinicamente compatibile con una

compressione radicolare di C7 (cfr. doc. XXV 5, p. 25), concetto peraltro

ripreso anche nella perizia principale (cfr. risposta al quesito n. 3 di parte

ricorrente). Del resto, va sottolineato che lo stesso PD __________ si è

pronunciato esplicitamente a favore di una genesi infortunistica dell’ernia

cervicale presentata dal ricorrente (cfr., ad esempio, doc. XXV 5, p. 23: “In

Anbetracht der zwei MR-Untersuchungen sowie der Anamnese des Patienten muss bei

dieser neuroforaminalen Diskushernie C7 rechts von einer Trauma genese

ausgegangen werden.”).

Inoltre, sempre in merito

al rapporto (parziale) del dott. __________, l’avv. RA 2 sottolinea il fatto

che questo sanitario ha dichiarato possibile che, tra il 2011 e il 2013,

sia intervenuta una progressione della degenerazione interessante i dischi

intervertebrali cervicali (si veda la risposta fornita al quesito n. 2 di parte

ricorrente – doc. XXV 5, p. 24).

In proposito, il TCA

osserva che, esprimendosi in termini generali, il PD __________ ha in

effetti ammesso la possibilità (“Es liegt durchaus im Rahmen des Möglichen,

dass …” – il corsivo è del redattore) che un’alterazione degenerativa

progredisca con il trascorrere del tempo, senza che perciò si manifesti una

corrispondente sintomatologia. Egli ha però pure precisato che, nel caso

concreto, si è in realtà prodotta un’erniazione acuta a livello C6/C7, causata

da uno sforzo fisico acuto.

Sempre in questo contesto,

non può essere ignorato che il neuroradiologo Prof. dott. __________, nel suo

rapporto radiologico del 9 aprile 2015, procedendo a un confronto delle

immagini relative alle diverse RMN cervicali eseguite, ha indicato che le

alterazioni degenerative cervicali sono rimaste sostanzialmente immutate

nel tempo (cfr. doc. XXV 3), aspetto che è stato ripreso nella perizia

principale (cfr. doc. XXV, p. 9).

Per quanto concerne

l’obiezione secondo la quale il dott. __________ avrebbe fondato la propria

valutazione sulle dichiarazioni dell’assicurato, piuttosto che sugli atti, va

rilevato che essa é riferita specificatamente alla risposta data dallo

specialista al quesito n. 3.2. Egli ha infatti dichiarato che, sulla base degli

atti e delle informazioni fornite dal paziente (“… sowie den Angaben des

Patienten …”), è da ritenere accertato che la tipica sintomatologia legata

all’ernia cervicale è insorta immediatamente dopo l’infortunio del 18 giugno

2013, e ciò considerando che “… dieser Bandscheibenvorfall die Schmerzen im

Bereich der Pektoralmuskulatur und der Schulter rechts simulierte.” (doc. XXV

5, p. 24). Ora, al riguardo, questo Tribunale si limita a constatare che, già

in occasione della sua prima audizione da parte di un funzionario

dell’amministrazione, RI 1 aveva riferito che “nel momento che avevo eseguito

lo sforzo massimo per sollevarlo e poterlo nuovamente afferrare in modo sicuro,

alla regione anteriore della spalla destra e alla regione pettorale avevo

sentito come una forte scarica elettrica. (…). Al momento che avevo sentito

la forte scossa, avevo perso completamente la forza nel braccio destro.”

(doc. 33, p. 3 – il corsivo è del redattore). Il problema è che la

sintomatologia da lui denunciata non era stata, in un primo tempo,

correttamente interpretata dai sanitari.

Il rappresentante

dell’assicuratore resistente fa valere infine che la perizia giudiziaria si

troverebbe in contrasto con i principi che reggono la materia.

Questa Corte non può

condividere tale obiezione, visto che dal referto peritale si evince che gli

esperti hanno applicato proprio le linee direttive pubblicate in materia di

ernie discali traumatiche - le stesse che sono state recepite dalla

giurisprudenza federale (cfr. il consid. 2.5.) -, per

concludere che, nella concreta evenienza, il danno alla salute presentato

dall’insorgente ha una genesi infortunistica (cfr. doc. XXV, p. 9: “Die

Anamnese und die klinischen Befunde stimmen im vorliegenden Fall mit

publizierten Richtlinien für traumatische Diskushernie überein (V. Grossner,

Orthopädisch-unfallchirurgische Begutachtung, Urban Fischer Verlag, 2009).”).

Con il proprio

apprezzamento del 17 novembre 2015, il dott. __________ si é in sostanza

riconfermato nella valutazione del caso contenuta nel suo rapporto del 4

febbraio 2014 (cfr. doc. XXVII 1). Ora, tale rapporto ha fatto parte della

documentazione trasmessa ai periti giudiziari e, come tale, é già stato da loro

valutato (cfr. doc. XXV, p. 4). Prendendo implicitamente posizione sugli

argomenti sviluppati dal medico di circondario, gli specialisti __________

hanno ammesso l’idoneità del trauma subito a causare la rottura del disco

intervertebrale, nonché la tempestiva insorgenza della tipica sintomatologia

legata all’ernia discale cervicale, nella forma di disturbi nella regione della

spalla destra e del muscolo pettorale destro. D’altro canto, essi hanno escluso

che, precedentemente all’infortunio, fosse già presente un’ernia a livello

C6-C7, parlando invece di molto discrete alterazioni degenerative, che sono

peraltro rimaste tali anche dopo il sinistro (cfr. doc. XXV).

In esito a

tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’ernia discale

cervicale oggettivata grazie all’esame di risonanza magnetica del 9 agosto

2013, è stata causata (in senso stretto) dall’infortunio occorso all’assicurato

il 18 giugno 2013.

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore ha negato la

propria responsabilità relativamente al danno alla salute in discussione, deve

dunque essere annullata. L’amministrazione, alla quale gli atti vengono

retrocessi, dovrà di nuovo definire il diritto alle prestazioni dal punto di

vista materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ È

annullata la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui l’CO 1 ha

negato la propria responsabilità relativamente all’ernia discale C6-C7.

§§ È

accertato che l’ernia discale C6-C7 si trova in nesso di causalità naturale e

adeguata con l’infortunio del 18 giugno 2013.

§§§ L’incarto

è rinviato all’CO 1 affinché definisca il diritto alle prestazioni

dell’assicurato dal punto di vista sia materiale che temporale, a dipendenza

del danno alla salute appena menzionato.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti