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Decisione

35.2014.29

Caduta con contusione lombo-sacrale. Ammesso raggiungimento status quo sine, trascorsi oltre 4 anni da infortunio. Riguardo domanda di restituzione prestazioni versate nel frattempo, ammessa realizzaz

1 aprile 2015Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla

giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA

(cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.1; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il

motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione

giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto

conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con

riferimenti).

Mediante la riconsiderazione,

si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente,

un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento

di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione

(DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è

manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Per motivi

legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi

uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a

fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere

manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se

l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni

materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a

certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile

alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli

dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per

procedere a una riconsiderazione non sono date (STF 9C_457/2008 del 3 febbraio

2009 consid. 4.2.1 con riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1).

2.10. L'amministrazione è tenuta a

procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o

nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente

(cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata;

SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid.

3b, p. 79 e 80).

Sono nuovi ai sensi di

queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano

stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i

fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in

cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere

addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda

di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5;

110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und

Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor

Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat

Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e

Francoforte 1990, n. 43 B I c, p. 132).

I

fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di

natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e

da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico

corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire

a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti

e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir

provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi

mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il

richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in

tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna

ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se

egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la

circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei

fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova

perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di

fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata

presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non

basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della

pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da

quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto

che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141

consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205).

2.11. In sede di decisione su

opposizione, l’assicuratore convenuto ha segnatamente fatto valere che “dal

raffronto tra la versione resa dall’assicurata ai medici e la documentazione da

noi acquisita (vedasi in particolare l’apparizione dell’assicurata alla

trasmissione televisiva e la documentazione video-fotografica assunta tramite

investigazione privata) é comprovata una netta contraddizione tra lo stato

preteso dall’assicurata e quello reale. Sono quindi in sostanza smentite le

difficoltà e/o impedimenti descritti dall’assicurata per quanto attiene alla postura

ed alla deambulazione.” (doc. 67, p. 8).

Dalle carte processuali si

evince che la CO 1 e l’Ufficio AI hanno congiuntamente disposto il pedinamento

di RI 1 da parte di un’agenzia privata d’investigazioni.

La sorveglianza ha avuto

luogo durante il periodo 28 maggio - 30 giugno 2013.

Agli atti figurano i

resoconti scritti di questi pedinamenti (cfr. doc. 50), un dossier fotografico

(cfr. doc. 52) e due cd-rom (cfr. doc. 68 e 69).

L’Ufficio AI ha quindi

sottoposto le risultanze della sorveglianza al proprio Servizio Medico

Regionale (SMR).

Con rapporto del 18

settembre 2013, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, é pervenuto

alla conclusione che l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa del 20%

nell’attività di gerente nel settore della ristorazione, da ricondurre alla

patologia extra-infortunistica del rachide oggettivata radiologicamente

(protusione L4/L5 anulare con rottura dell’anello fibroso, contatto e

compressione delle radici L4 bilateralmente), precisato che “… considerate le

posture inergonomiche, prolungate e ripetitive documentate (filmati e

descrizione di sorveglianza), risulta possibile definire un’estensione dei

sintomi con tratti di simulazione somatica, un’alterata percezione del dolore

in tutte le sue componenti ed un’evidenza di tendenza all’aggravamento di segni

e sintomi.” (doc. 75 / inc. AI).

Con la sentenza

32.2014.8+9 del 2 febbraio 2015, emanata nella causa parallela in materia

d’assicurazione per l’invalidità e nel frattempo cresciuta in giudicato, questa

Corte ha fatto propria la valutazione espressa dal dott. __________ alla luce

delle risultanze della videosorveglianza e ha quindi giudicato che, a far tempo

dal mese di ottobre 2012, le condizioni di salute dell’insorgente erano

migliorate a tal punto da consentirle l’esercizio della sua abituale

professione di gerente di un esercizio pubblico nella misura dell’80% (e

d’attività alternative adeguate nella misura del 100%).

Qui di seguito le

considerazioni che il TCA ha sviluppato a sostegno di tale conclusione:

" (…).

In concreto, attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben

considerato, questa Corte ritiene che la valutazione del Dr. __________ del

SMR, possa validamente costituire da supporto probatorio al

presente giudizio, senza che si riveli necessario esperire ulteriori

accertamenti.

Il medico del SMR ha preso posizione dopo aver

esperito un esame clinico e visionato la documentazione video agli atti.

Egli ha quindi posto la diagnosi esposta al

considerando 2.9. e ritenuto l’assicurata abile nella misura dell’80% nella sua

precedente attività, ma pienamente abile in mansioni adeguate, almeno dal mese

di ottobre 2012 (data della visita peritale LAINF presso il Dr. __________)

(doc. LAINF 57-1, doc. AI 75-8+9).

Il Dr. __________ ha preso in considerazione nella propria

valutazione la circostanza che l’assicurata assume morfina in quantità non

sovra dosata e compatibile con la mobilità osteoarticolare documentata e

oggettivata (doc. AI 75-8).

Come rettamente sottolineato dall’amministrazione il miglioramento

dello stato di salute emerge da un confronto tra i limiti funzionali contenuti

nelle valutazioni mediche del Dr. __________ del 16 dicembre 2009 (doc. LAINF

39-1) e del Dr. __________ del 20 giugno 2011 (doc. AI 51-4), con quanto invece

emerso dalla visita medica SMR e dalla documentazione video agli atti.

Il Dr. __________ aveva infatti constatato “un’articolarità

diminuita di 1/3 in tutte le direzioni a livello toracico, mentre a livello L/S

ridotta di 1/3 nella flesso/estensione (DDS 40 cm) e nelle rotazioni e di 2/3 nelle lateroflessioni con maggior dolore riferito verso ds”

Considerandi

(cfr. rapporto del 16 dicembre 2009, doc. LAINF 39-2), mentre il Dr. __________

aveva rilevato che “permangono sindrome algica alla stazione eretta, impossibilità

alla deambulazione oltre i 200 metri con pseudo blocchi articolari associati a

dolori continui; la paziente necessita inoltre di cambiare la posizione seduta”

(cfr. rapporto 20 giugno 2011, doc. AI 51-1).

Il Dr. __________ ha chiaramente concluso che in

considerazione delle posture inergonomiche, prolungate e ripetitive documentate

nei filmati, è possibile definire un'estensione dei sintomi con tratti di simulazione

somatica, un'alterata percezione del dolore in tutte le sue

componenti ed un'evidenza di tendenza all'aggravamento di segni e

sintomi (doc. AI 75-10).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste

considerazioni, precise e ben motivate, del Dr. __________, tanto più

che non sono state sconfessate tramite la presentazione di refertazione

specialistica di senso contrario.

Non permettono una diversa valutazione della

fattispecie neppure le certificazioni mediche del Dr. __________ e del Dr. __________

(doc. VIII).

Nel rapporto del 22 gennaio 2014 il Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e reumatologia, non ha posto una diagnosi

divergente da quella degli specialisti precedentemente indicati (Dr. __________

e Dr. __________) e non ha dato alcuna indicazione su limiti funzionali o

capacità lavorativa residua. Lo stesso medico ha precisato che “la

consultazione viene richiesta in particolare per motivi tecnico-assicurativi”

(doc. C2).

Anche il referto del 24 febbraio 2014 del Dr. __________,

spec. FMH in ortopedia e traumatologia chirurgia vertebrale e terapia

interventistica del dolore SSPIM, ha posto la diagnosi ben conosciuta di “Lombalgia

cronica. Discopatia L4-L5 con ernia discale centrale”. Il medico curante ha

quindi concluso escludendo un intervento chirurgico e consigliando la

continuazione del trattamento conservativo (doc. C3).

La nuova documentazione medica è stata sottoposta

alla valutazione del Dr. __________ del SMR, il quale nell’annotazione dell’11

marzo 2014 ha concluso che non risultano nuovi elementi clinici, né una modifca

dello stato di salute rispetto alla precedente valutazione SMR (doc. XII1).

A corroborare le conclusioni del Dr. __________ vi

sono le perizie del Dr. __________, in particolare quelle del 31 dicembre 2012

e del 22 luglio 2013, in cui lo specialista ha evidenziato come la sintomatologia

lamentata dalla paziente non trovasse un correlato con le indagini strumentali

e radio-strumentali (doc. AI 57-5 e 65-6). Ciò che ha poi condotto

l’assicuratore infortuni a negare il nesso di causalità naturale

fra l'infortunio del 9 giugno 2008 e i disturbi soggettivi (cfr. decisione __________

del 26 agosto 2013, doc. AI 66-2).

Per quanto concerne il mandato di osservazione conferito in data 6

maggio 2013 a “__________” Sagl, il TCA sottolinea innanzitutto che, in

occasione della sorveglianza dell’assicurata, non é stato violato l’art.

179quater CP. In effetti, la relativa documentazione mostra RI 1 impegnata in attività

- principalmente a camminare, guidare l’autovettura e frequentare esercizi

pubblici - compiute in luoghi liberamente visibili a ognuno, senza particolare

legame con la sua sfera privata (cfr. la giurisprudenza citata al consid.

2.7

).

Dalla documentazione fotografica e dal video agli atti emerge che

l’assicurata è in grado di svolgere una serie di attività esposte al consid.

2.9

che non giustificano i limiti funzionali che ella ha manifestato durante

gli esami e i colloqui con gli assicuratori. In particolare, nei filmati __________

della trasmissione “__________” si vede RI 1 compiere un balletto di una

trentina di secondi accovacciandosi con flessione ed estensione degli arti

inferiori senza alcun appoggio (cfr. filmato del 19 febbraio 2013). Nelle

successive puntate della trasmissione televisiva l’assicurata assume la

posizione seduta con gli arti inferiori incrociati senza sostegno dorso-lombare

(sgabello), mostrando ampia mobilità degli stessi (cfr. filmati del 20 e 21

febbraio 2013).

Nel filmato de “__________” si vede, in particolare, l’assicurata

camminare in modo continuo, a velocità costante senza zoppie o instabilità

(cfr. 28 maggio 2013, da ore 11.56 a 12.22), scendere le scale (cfr. 28 maggio

2013, ore 12.04), camminare in salita (cfr. 28 maggio 2013, ore 12.21), salire

in automobile senza difficoltà (cfr. 28 maggio 2013, ore 12.23), rimanere in

piedi a lungo senza appoggio su terreno sconnesso (acciottolato) (cfr. 30

maggio 2013, da ore 12.53 a 14.33).

Per contro, nel filmato di sorveglianza de “__________” del 25

giugno 2013, dalle ore 09.30 alle ore 10.23, l’assicurata recandosi presso il

Dr. __________ a __________, scende dall’autovettura con difficoltà esibendo

smorfie di sofferenza e dolore e deambula lentamente (cfr. filmato “__________”

del 25 giugno 2013, 09.30 -10.23).

Tuttavia, alcuni minuti dopo aver lasciato lo studio medico del

Dr. __________, si osserva l’assicurata deambulare in modo più fluido e salire

in automobile con maggiore scioltezza (cfr. filmato “__________” del 25 giugno

2013.

ore 11.01). Si vede, in particolare, al minuto 11.45/11.47 l’assicurata

camminare speditamente e con disinvoltura (cfr. filmato “__________” del 25

giugno 2013 11.45/11.47) e deambulare su terreno sconnesso (acciottolato) senza

difficoltà (cfr. 25 giugno 2013, 17.58).

Il Dr. __________ ha chiaramente concluso che quanto

riferito da RI 1 durante la visita medica SMR non risulta corrispondere alla

mobilità apprezzata al di fuori di questa valutazione medica e di quelle

descritte nell'incarto (doc. AI 75-10).

Vi un'estensione dei sintomi, da parte

dell’insorgente, con tratti di simulazione somatica, un'alterata percezione del

dolore in tutte le sue componenti ed un'evidente tendenza all'aggravamento di

segni e sintomi (doc. AI 75-10).

Le conclusioni del Dr. __________ – dopo aver

esaminato la paziente e visionato la documentazione video – sono inequivocabili

e non possono che essere condivise da questa Corte.

Il miglioramento può dunque legittimamente essere fatto risalire

al mese di ottobre 2012, ovvero alla visita eseguita il 29 ottobre 2012

dal Dr. __________ (rapporto peritale del 31 dicembre 2012), il quale aveva

concluso che i disturbi dell’assicurata non avevano un correlato oggettivo

(doc. LAINF 57-5).

Per quanto riguarda l’assunzione di antidolorifici e morfina, il

Dr. __________ ha definito la capacità lavorativa residua prendendo in

considerazione il dosaggio e le assunzioni previste dalla terapia

dell’assicurata e dall’estratto della cassa malati (cfr. doc. AI 68-1). A mente

del medico del SMR l’utilizzo di morfina non risulta sovra dosato ed è

compatibile con la mobilità osteoarticolare oggettivata (doc.- AI 75-8).

L’amministrazione ha pertanto ritenuto – a giusta ragione – che la

continuazione di questa terapia è esigibile ricordato altresì che per un

principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha

l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente

preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue

affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e

riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3)." (STFA

succitata, consid. 4.7).

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e

concludenti risultanze del medico del SMR, Dr. __________, le quali hanno

permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile all’80% nell’abituale

attività di gerente, mentre in attività adeguate l’abilità al lavoro è piena

(100%).”

(STCA succitata consid.

2.10

)

Ora, la

circostanza secondo la quale, in base a quanto é emerso dalla nota

videosorveglianza, la ricorrente era ed é in grado di esercitare - tenuto conto

delle sole sequele infortunistiche e a far tempo dal mese di ottobre

2012.

- la sua precedente attività lavorativa in misura completa (si

vedano in proposito le conclusioni contenute nel referto 18 settembre

2013.

del dott. __________, per il quale la riduzione del 20% della capacità

lavorativa era causata da una patologia di origine morbosa), costituisce un fatto nuovo ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA,

che fonda la revisione processuale della decisione (informale) mediante la

quale le sono state riconosciute le indennità giornaliere in questione (in

questo senso, si veda la STF 9C_870/2013 del 29 aprile 2014 consid. 4.4) e,

dunque, un obbligo di restituzione ex art. 25 cpv. 1 LPGA.

La

decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella misura in cui é

stata chiesta la restituzione delle spese di cura medica rimborsate a partire

dall’ottobre 2012.

In effetti, posto che,

secondo la giurisprudenza, la questione del “sensibile miglioramento” va

valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino

della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata

dalle sequele infortunistiche (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti;

sul tema, si veda pure la STF 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4), il

fatto che la ricorrente abbia ritrovato una piena abilità lavorativa dal mese

di ottobre 2012, ha

comportato (anche) l’estinzione del diritto alla cura medica.

Ne

consegue che correttamente la CO 1 ha chiesto la restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite durante il periodo 1° ottobre 2012 - 31 marzo 2013, per

un importo (non contestato) di fr. 25'772.55.

2.12

Mediante la

decisione su opposizione 24 febbraio 2014, l’Istituto assicuratore resistente

ha pure preteso che l’assicurata rimborsi i costi legati alla

videosorveglianza, per un importo pari a fr. 4'959.55 (cfr. doc. 67, p.

9).

Secondo l’art. 43 cpv. 1

LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i

necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.

L’art. 45 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore

assume le spese per l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti.

Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i

provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno

parte di prestazioni accordate successivamente.

Il cpv. 3 dell’art. 45

LPGA introduce un’eccezione al principio secondo cui le spese di

accertamento devono essere assunte dall’assicuratore. Prevedendo che le spese

possono essere addossate alla parte che, nonostante un'ingiunzione, ha impedito

in modo ingiustificato l'inchiesta oppure l'ha ostacolata, esso regola tuttavia

una fattispecie diversa da quella sub judice.

Alla luce di quanto

precede, vista l’assenza di base legale, il TCA ritiene che i costi generati

dalla videosorveglianza non possano essere addossati all’assicurata, costi che

rimangono pertanto a carico della parte che ha ordinato l’accertamento in

questione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata é annullata nella misura in cui

l’assicuratore resistente pretende dall’assicurata il rimborso

dei costi legati alla sua videosorveglianza. Per il resto essa é

confermata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all'assicurata fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti