35.2014.29
Caduta con contusione lombo-sacrale. Ammesso raggiungimento status quo sine, trascorsi oltre 4 anni da infortunio. Riguardo domanda di restituzione prestazioni versate nel frattempo, ammessa realizzaz
1 aprile 2015Italiano41 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.29
mm
Lugano
1 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 marzo 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 febbraio 2014 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 giugno 2008, RI 1,
aiuto gerente del __________ e, perciò, assicurata contro gli infortuni presso
la CO 1, é caduta dalle scale e ha riportato, secondo il rapporto 25 giugno
2008 della Clinica __________ di __________, una contusione lombo-sacrale (cfr.
doc. 4).
L’assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Dalle carte processuali si
evince che, nel corso dei mesi di maggio e giugno 2013, l’assicurata é stata
sottoposta a una videosorveglianza, su ordine dell’amministrazione (cfr. doc.
50).
Quindi, esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 26
agosto 2013, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
decorrere, al più tardi, dal 1° ottobre 2012 e ha chiesto all’assicurata la
restituzione delle prestazioni indebitamente percepite durante il periodo 1°
ottobre 2012 - 31 marzo 2013 (spese di cura e indennità giornaliere), come pure
il rimborso dei costi generati dalla sorveglianza (cfr. doc. 62).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, in data 24 febbraio 2014,
la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 67).
1.3. Con tempestivo ricorso del 31
marzo 2014, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, trattandosi innanzitutto dell’estinzione del nesso di
causalità naturale, l’insorgente fa valere quanto segue:
" (…).
- non
viene citata la giurisprudenza secondo cui “in materia di assicurazione
infortuni i disturbi risentiti dall’assicurato vengono di principio presi in
considerazione soltanto nella misura in cui provengono da un danno alla salute
oggettivamente dimostrabile”. I principi dedotti dalla DTF 134 V 109 si
applicano in particolare ai casi relativi ai “colpi di frusta”, ciò che in
concreto non é il caso;
- a
mente di chi scrive ed alla luce della documentazione medica agli atti (che si
riserva eventualmente di completare), l’infortunio del 9 giugno 2008 é, con
probabilità preponderante, la causa dei disturbi ancora oggi sofferti dalla
ricorrente.
Su questo
aspetto, di competenza e natura medica, ci si riserva di produrre ulteriore
documentazione a sostegno della tesi della ricorrente.
- la
relazione medica del dr. med. __________ é datata 22 luglio 2013. Il perito
indica segnatamente che:
“… non trovando
una motivazione chiara ed evidente di natura post-traumatica che possa
giustificare la sintomatologia lamentata dalla paziente, un nesso di causalità
naturale tra l’infortunio del 9 giugno 2008 e la situazione attuale non può
essere più ulteriormente riconosciuto e per il futuro deve essere negato.” (…).
Nella precedente
relazione medica del 31 dicembre 2012, il perito indicava la necessità di
procedere ad ulteriori accertamenti e riconosceva l’inabilità lavorativa completa
dell’assicurata (così quindi l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed
adeguata);”
D’altro canto, in merito
alle risultanze della videosorveglianza, ella si esprime nei seguenti termini:
" (…).
- l’agenzia
investigativa incaricata dalla CO 1 ha predisposto l’osservazione
dell’assicurata per i giorni 28 maggio, 30 maggio, 2 giugno e 25 giugno 2013.
Le
conclusioni cui giunge l’agenzia investigativa, con particolare riferimento al
fatto che l’insorgente avrebbe messo in atto un comportamento simulatorio, sono
recisamente contestate.
Intanto va detto che l’assicurata
stessa ha avuto modo di precisare a più riprese che se assume molta morfina
essa é in grado di fare determinate cose.
In secondo luogo non appare
francamente attendibile una tale conclusione fondata su di un’osservazione
avvenuta in modo irregolare e su un breve periodo. La signora RI 1 é difatti
stata oggetto di sorveglianza da parte dell’agenzia investigativa nei giorni 28
maggio, 30 maggio, 2 giugno e 25 giugno 2013.
Va inoltre ancora rilevato che le
“attività” svolte dall’assicurata nei modi descritti dall’agenzia
investigativa, non contrastano in ogni caso con quanto sempre descritto dalla
ricorrente. Anzi, tutt’altro. Per intenderci l’assicurata non si dedica alla
pratica di sport estremi, eserciti attività lavorative o si dedichi ad attività
assolutamente inconciliabili con lo stato di salute descritto dalla stessa;
(…).”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore, in risposta,
ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Nel giugno 2014, l’insorgente
ha informato il TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre (doc.
IX).
1.6. In data 9 settembre 2014,
questo Tribunale ha interpellato il dott. __________, il quale é stato invitato
a precisare il ruolo causale giocato dall’evento infortunistico del giugno 2008
(doc. XI).
La risposta del medico
fiduciario é pervenuta in data 8 ottobre 2014 (doc. XIII).
La CO 1 si é espressa al
riguardo il 10 ottobre 2014 (doc. XVII), mentre la ricorrente lo ha fatto il 10
novembre 2014 (doc. XVIII + allegato).
Il 12 novembre 2014
l’Istituto convenuto ha rinunciato a formulare osservazioni sulla
certificazione 10 novembre 2014 del dott. __________ (XXI).
2.1. Nella concreta evenienza, va
osservato che l’assicuratore resistente ha posto termine al diritto alle
prestazioni di corta durata a decorrere da una data precedente a quella
dell’emissione della decisione del 26 agosto 2013, ovvero dal 1° ottobre
2012, pretendendo la restituzione delle prestazioni corrisposte nel
frattempo.
In
proposito, occorre rilevare che, con la DTF 130 V 380 (=SVR 2004 UV Nr. 16 p.
53), l’Alta Corte ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità
di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo
prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità
giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un
motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). È solo nel caso in
cui pretenda la restituzione di prestazioni assicurative, indebitamente
versate, che esso deve richiamarsi a un tale motivo.
In quella fattispecie, il
caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un
esame corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.
Nella citata sentenza il
TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi a prestazioni di
lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto in tali evenienze
il principio della protezione della buona fede si oppone all’atto di porre
termine con effetto immediato alle stesse.
Con la DTF
133 V 57 (= SVR 2007 UV Nr. 13), la nostra Massima Istanza ha, inoltre, deciso
che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera
possono essere adattate retroattivamente. In particolare, è stato
precisato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate
prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli
ai sensi di tale disposizione.
In quel caso, il TFA ha
ritenuto corretto il modo di procedere dell’assicuratore che, con decisione
formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito che i disturbi alla schiena
accusati da un assicurato non si trovavano più in relazione di causalità con
l’evento traumatico, a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF aveva
posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio 2003 e
all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.
È utile sottolineare che
successivamente a queste date non erano comunque più state erogate prestazioni
di corta durata, ragione per la quale non si poneva il problema di un’eventuale
restituzione.
Nel caso di
specie, il TCA deve innanzitutto stabilire se la CO 1 era legittimata a
dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° ottobre
2012, oppure no.
Nell’affermativa, si
tratterà di esaminare se sono date le condizioni per pretendere la restituzione
delle prestazioni che l’assicuratore ha pagato nel frattempo.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In concreto, con decisione formale del 26 agosto 2013,
l’Istituto assicuratore ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale
tra l’infortunio del giugno 2008 e i disturbi denunciati dall’assicurata a
contare, perlomeno, dal 1° ottobre 2012 “…, ovvero dalla penultima
visita medico-specialistica che aveva eseguito il dr. med. __________ senza
ottenere alcun riscontro clinico obiettivo. Infatti, lo stato clinico appurato
all’occasione della visita specialistica del mese di giugno 2013 era invariato
rispetto a quello della visita avvenuta in ottobre 2012.”.
Inoltre,
sempre secondo l’amministrazione, “l’assenza di riscontri clinici/strumentali e
l’esito dell’investigazione globale svolta dalla CO 1 e dall’Ufficio AI del Ct.
Ticino congiuntamente”, dimostrerebbero che l’assicurata in realtà non
necessitava più di cure mediche, né presentava un’inabilità lavorativa, di modo
che ella avrebbe “… indebitamente riscosso prestazioni da assicuratori sociali
(in riferimento anche al nostro statuto di assicuratori LAINF), nella misura in
cui ha reso come manifeste situazioni gravi non affatto corrispondenti alla
realtà dei fatti ed in funzione delle quali é stata ritenuta portatrice
d’invalidità.” (doc. 62, p. 3s.).
Il
provvedimento appena citato é stato confermato con la decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale l’assicuratore LAINF ha accertato l’estinzione del
nesso di causalità naturale a far tempo almeno dal 1° ottobre 2012, dichiarato
l’assicurata completamente abile al lavoro a decorrere almeno dal 1° ottobre
2012 e preteso la restituzione delle spese di cura e delle indennità
giornaliere versate nel periodo 1° ottobre 2012 - 31 marzo 2013, nonché il
rimborso dei costi legati alla videosorveglianza (cfr. doc. 67).
2.6. Chiamato a pronunciarsi, il
TCA constata che, secondo l’amministrazione, l’estinzione della causalità
naturale con l’infortunio del 9 giugno 2008, si fonderebbe sui referti relativi
alle visite fiduciarie di controllo.
Dalle carte processuali
emerge in effetti che RI 1 é stata più volte fiduciariamente visitata dal dott.
__________, spec. FMH in chirurgia e medicina generale.
In occasione della
consultazione del 29 ottobre 2012, il sanitario appena citato ha in particolare
osservato che ci si trovava confrontati con “… una sintomatologia enorme e
sempre più o meno presente di base, alternate ad accentuazioni, recrudescenze e
blocchi iperalgici enormi che non trovano un correlato con le indagini
strumentali e radio-strumentali. La paziente é già stata esaminata da
specialisti in neurochirurgia e reumatologia. Per non lasciare nulla
d’intentato e completare l’approfondimento diagnostico, prima di
definitivamente esprimersi sulla causalità, si ritiene opportuno che la
paziente venga esaminata anche dal profilo neurologico.” (doc. 42, p. 5).
Il 23 gennaio 2013 ha avuto luogo la visita presso il neurologo dott. __________, il quale ha riscontrato uno stato
neurologico “del tutto nella norma ed in particolare nessun segno clinico di
radicolopatia lombare o di neuropatia periferica.”, motivo per cui ha dichiarato
di non trovare “… un’apparente causa neurologica dei dolori e disturbi accusati
dalla paziente.” (doc. 45, p. 2).
L’insorgente é quindi
stata nuovamente visitata dal dott. __________ in data 25 giugno 2013. In quell’occasione, il medico fiduciario della CO 1 si é pronunciato in questi termini a
proposito della causalità:
" (…).
l’infortunio occorso all’assicurata il 9 giugno 2008 non ha
causato in maniera chiara e dimostrabile, tramite tutti gli esami strumentali
eseguiti, delle lesioni post-traumatiche pratico effettive.
La sintomatologia lamentata dalla paziente non trova un riscontro
obiettivabile nei riscontri strumentali eseguiti e neppure dalle molteplici
terapie finora eseguite.
In sostanza vi sono dolori in sede lombare, prevalenti in sede paralombare
sinistra che, talvolta, si irradiano agli arti inferiori a fronte di un
riscontro neurologico perfettamente normale (vedi referto Dott. __________
relativo la visita eseguita il 23.1.2013) e a fronte di esami radio-strumentali
(in particolare risonanze magnetiche) che non hanno mai documentato effettive
compressioni radicolari od un peggioramento della discopatia L4-L5, così come
nessuna alterazione pratico effettiva a livello delle faccette interapofisarie
posteriori lombari.
Alla luce di quanto sopra riassunto, non trovando una
motivazione chiara ed evidente di natura post-traumatica che possa giustificare
la sintomatologia lamentata dalla paziente, un nesso di causalità naturale fra
l’infortunio del 9 giugno 2008 e la situazione attuale non può essere più
ulteriormente riconosciuto e per il futuro deve essere negato. Il caso, ai
sensi Lainf, deve essere ritenuto chiuso a tutti gli effetti.
(…).
a fronte dei soli postumi infortunistici e dell’intervento Lainf,
non si rendono necessarie ulteriori terapie che, del resto, fino ad ora, non
hanno consentito alcun miglioramento della situazione soggettiva
dell’assicurata.
(…).
a fronte delle sole conseguenze infortunistiche e dell’intervento
Lainf, non può essere giustificata una ulteriore inabilità lavorativa ed il
caso deve essere considerato chiuso.”
(doc. 55, p. 5 s. - il
corsivo é del redattore)
In corso di causa, il TCA
ha interpellato il dott. __________, il quale é stato invitato a rispondere ad
alcune domande inerenti all’origine dei disturbi al rachide lamentati
dall’assicurata (cfr. doc. XI).
Con rapporto datato 6
ottobre 2014, il dott. __________ ha innanzitutto negato che il reperto
oggettivato a livello di L4-L5 (protusione discale L4-L5 con rottura anulare
dell’anello fibroso a contatto delle radici di L4 bilaterale sia stato causato
(in senso stretto) dall’evento traumatico del 2008, in quanto, secondo la letteratura relativa all’evoluzione cronologica delle lesioni traumatiche
del disco intervertebrale, ciò presupporrebbe che “…, già al sesto mese si
intravvedono delle formazioni spondilosiche con contorni netti e regolari e
strutturazione iniziale; alla fine del primo anno i contorni risultano
addensati e presentano una strutturazione evidente; alla fine del secondo anno
le formazioni spondilosiche hanno l’aspetto di veri ponti ossei con struttura
che continua senza interruzione verso la vertebra. Questo percorso é
determinato dal fatto che una rottura traumatica impone una lesione immediata
con conseguente sanguinamento che organizza un ematoma che, a sua volta, libera
e deposita elementi mineralo-calcici e, laddove vi sia una lesione traumatica
del disco intervertebrale, si crea una lieve instabilità in questa zona. Madre
natura favorisce l’instaurarsi di queste formazioni spondilosiche proprio per
cercare di “saldare” od unire (ponte osseo) i segmenti coinvolti (nel caso
specifico L4-L5) e trovare - in questo modo - una stabilizzazione. Nel presente
caso, come bene si evince dalle sequenze radiografiche (risonanza magnetica, TAC,
ecc.) questa circostanza non si é mai verificata. Non solo, ma non si sono
prodotte neppure alterazioni a livello interfaccettario L4-L5 che, se anch’esse
poste in relazione ad un trauma, sviluppano una rapida evoluzione di
alterazioni.”.
Il medico fiduciario della
CO 1 ha pure escluso che l’evento del 9 giugno 2008 sia responsabile di un peggioramento
direzionale e duraturo dello stato preesistente, e ciò per i medesimi
motivi già esposti in precedenza (“Si sarebbero dovute evidenziare, quanto meno,
delle apposizioni spondilosiche ben visibili e descrivibili dal radiologo negli
esami poi eseguiti a distanza.”).
Infine, egli ha sostenuto
che l’infortunio assicurato é stato responsabile di un “… peggioramento
temporaneo di uno stato preesistente che, come bene recita la letteratura,
é da considerare ripristinato a distanza di un anno dall’evento, in assenza di
lesioni morfologiche strutturali di natura post-traumatica evidenziabili agli
esami strumentali eseguiti nell’immediato post-infortunistico e a distanza. Nel
presente caso questo intervallo é stato procrastinato per avere la certezza
dell’assenza di lesioni post-traumatiche (…).” (doc. XIII - il corsivo é del
redattore).
Unitamente alle proprie
osservazioni, RI 1 ha prodotto una certificazione, datata 10 novembre 2014, del
reumatologo dott. __________, secondo il quale “l’evoluzione protratta della
sintomatologia algica di carattere meccanico nel tempo sfocia in una sindrome
algica cronica ricorrente, che anamnesticamente correla con il trauma del
09.06.2008, nonostante la discrepanza fra sintomi algici e reperti
iconografici. La correlazione postraumatica raggiunge i criteri della
verosimiglianza preponderante unicamente per quanto concerne il racconto
anamnestico e la cronologia degli eventi, non é in effetti possibile
oggettivare altrimenti il danno postraumatico.” (doc. B - il corsivo é del
redattore).
2.7. Nella
concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica
agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal chirurgo dott. __________, possa validamente costituire da base al
giudizio che è ora chiamato a rendere.
Il TCA
rileva del resto che la conclusione a cui é pervenuto lo specialista
interpellato dall’assicuratore resistente é conforme alla dottrina medica
dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla
colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi
ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio
non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations
médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata,
con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in
materia appunto di traumi vertebrali; si
veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen:
Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna
1973; 3. Auflage 1985).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il
Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale
associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale,
precedentemente asintomatico, cessa di
produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un
anno (cfr. SVR 2009 UV n
1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12
luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e
8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U
363, p. 46s.).
In una
sentenza 8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 -, il
TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno
stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale (STF
8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna
vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere, in via
di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.
È inoltre
utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha
precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio
della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei
principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano
l'opinione dominante.
Sempre
secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del
raggiungimento dello status quo sine.
Alla luce
della giurisprudenza citata in precedenza, secondo cui le conseguenze di un
infortunio che ha interessato la colonna vertebrale si estinguono - in assenza
di fratture traumatiche dei corpi vertebrali oppure di lesioni strutturali al
rachide -, trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno,
in presenza di preesistenti alterazioni degenerative, l’Istituto assicuratore
resistente era dunque legittimato a negare la propria responsabilità
relativamente alla problematica lombare a far tempo dal 1° ottobre 2012, visto
il tempo trascorso dalla data del sinistro (giugno 2008 - ottobre 2012).
Il fatto
che, in occasione della visita fiduciaria del 25 giugno 2013, il dott. __________
abbia dichiarato che “..., un nesso di causalità naturale fra l’infortunio del
9 giugno 2008 e la situazione attuale non può essere più ulteriormente
riconosciuto e per il futuro deve essere negato.” (doc. 55, p. 5 - il
corsivo é del redattore) é irrilevante, posto che, così come da lui stesso
precisato, se si é andati oltre l’anno é soltanto “per avere la certezza
dell’assenza di lesioni post-traumatiche …” (doc. XIII).
Neppure
la certificazione 10 novembre 2014 del dott. __________ é
atta a giustificare una soluzione diversa da quella ritenuta dal medico
fiduciario della CO 1.
Al riguardo, il fatto che
la sintomatologia denunciata dall’assicurata possa essere fatta risalire, da
un profilo anamnestico, all’infortunio del giugno 2008, non é un argomento
sufficiente a dimostrare che essa, anche dopo il 1° ottobre 2012, ha continuato a costituire una conseguenza naturale dello stesso evento. In effetti, secondo la
giurisprudenza federale, l’argomento sollevato dal medico curante specialista é
insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da
quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn
nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der
linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene
Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb
S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und
beweisrechtlich nicht zulässig, …“).
2.8. In concreto,
questo Tribunale ha accertato che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore
LAINF convenuto si é estinto, al più tardi, al 1° ottobre 2012 (cfr.
il consid. 2.8.).
Il TCA deve ora valutare
se l’amministrazione poteva pretendere la restituzione delle prestazioni
versate nel frattempo (dal 1° ottobre 2012 al 31 marzo 2013).
Giusta
l’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L’obbligo di
restituzione ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA presuppone ancora oggi, conformemente
alla giurisprudenza sviluppata in relazione all’art. 47 cpv. 1 LAVS o all’art.
95 LADI (cfr. DTF 129 V 110 consid. 1.1, DTF 126 V 23
consid. 4b, DTF 122 V 21
consid. 3a, DTF 122 V 368
consid. 3), che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione oppure di una revisione
processuale della decisione - formale oppure informale - con la quale sono
state corrisposte le prestazioni in questione (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5.2).
2.9. Ai sensi
dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
D’altro canto,
l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).
Fatti
I principi
relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla
giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA
(cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.1; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il
motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione
giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto
conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con
riferimenti).
Mediante la riconsiderazione,
si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente,
un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento
di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione
(DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è
manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme
giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni
fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo
inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Per motivi
legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi
uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a
fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere
manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se
l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni
materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a
certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile
alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli
dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per
procedere a una riconsiderazione non sono date (STF 9C_457/2008 del 3 febbraio
2009 consid. 4.2.1 con riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1).
2.10. L'amministrazione è tenuta a
procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o
nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente
(cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata;
SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid.
3b, p. 79 e 80).
Sono nuovi ai sensi di
queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano
stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i
fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in
cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere
addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda
di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5;
110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und
Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor
Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat
Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e
Francoforte 1990, n. 43 B I c, p. 132).
I
fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di
natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e
da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico
corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire
a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti
e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir
provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi
mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il
richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in
tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna
ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se
egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la
circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei
fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova
perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di
fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata
presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non
basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della
pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da
quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto
che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141
consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205).
2.11. In sede di decisione su
opposizione, l’assicuratore convenuto ha segnatamente fatto valere che “dal
raffronto tra la versione resa dall’assicurata ai medici e la documentazione da
noi acquisita (vedasi in particolare l’apparizione dell’assicurata alla
trasmissione televisiva e la documentazione video-fotografica assunta tramite
investigazione privata) é comprovata una netta contraddizione tra lo stato
preteso dall’assicurata e quello reale. Sono quindi in sostanza smentite le
difficoltà e/o impedimenti descritti dall’assicurata per quanto attiene alla postura
ed alla deambulazione.” (doc. 67, p. 8).
Dalle carte processuali si
evince che la CO 1 e l’Ufficio AI hanno congiuntamente disposto il pedinamento
di RI 1 da parte di un’agenzia privata d’investigazioni.
La sorveglianza ha avuto
luogo durante il periodo 28 maggio - 30 giugno 2013.
Agli atti figurano i
resoconti scritti di questi pedinamenti (cfr. doc. 50), un dossier fotografico
(cfr. doc. 52) e due cd-rom (cfr. doc. 68 e 69).
L’Ufficio AI ha quindi
sottoposto le risultanze della sorveglianza al proprio Servizio Medico
Regionale (SMR).
Con rapporto del 18
settembre 2013, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, é pervenuto
alla conclusione che l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa del 20%
nell’attività di gerente nel settore della ristorazione, da ricondurre alla
patologia extra-infortunistica del rachide oggettivata radiologicamente
(protusione L4/L5 anulare con rottura dell’anello fibroso, contatto e
compressione delle radici L4 bilateralmente), precisato che “… considerate le
posture inergonomiche, prolungate e ripetitive documentate (filmati e
descrizione di sorveglianza), risulta possibile definire un’estensione dei
sintomi con tratti di simulazione somatica, un’alterata percezione del dolore
in tutte le sue componenti ed un’evidenza di tendenza all’aggravamento di segni
e sintomi.” (doc. 75 / inc. AI).
Con la sentenza
32.2014.8+9 del 2 febbraio 2015, emanata nella causa parallela in materia
d’assicurazione per l’invalidità e nel frattempo cresciuta in giudicato, questa
Corte ha fatto propria la valutazione espressa dal dott. __________ alla luce
delle risultanze della videosorveglianza e ha quindi giudicato che, a far tempo
dal mese di ottobre 2012, le condizioni di salute dell’insorgente erano
migliorate a tal punto da consentirle l’esercizio della sua abituale
professione di gerente di un esercizio pubblico nella misura dell’80% (e
d’attività alternative adeguate nella misura del 100%).
Qui di seguito le
considerazioni che il TCA ha sviluppato a sostegno di tale conclusione:
" (…).
In concreto, attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben
considerato, questa Corte ritiene che la valutazione del Dr. __________ del
SMR, possa validamente costituire da supporto probatorio al
presente giudizio, senza che si riveli necessario esperire ulteriori
accertamenti.
Il medico del SMR ha preso posizione dopo aver
esperito un esame clinico e visionato la documentazione video agli atti.
Egli ha quindi posto la diagnosi esposta al
considerando 2.9. e ritenuto l’assicurata abile nella misura dell’80% nella sua
precedente attività, ma pienamente abile in mansioni adeguate, almeno dal mese
di ottobre 2012 (data della visita peritale LAINF presso il Dr. __________)
(doc. LAINF 57-1, doc. AI 75-8+9).
Il Dr. __________ ha preso in considerazione nella propria
valutazione la circostanza che l’assicurata assume morfina in quantità non
sovra dosata e compatibile con la mobilità osteoarticolare documentata e
oggettivata (doc. AI 75-8).
Come rettamente sottolineato dall’amministrazione il miglioramento
dello stato di salute emerge da un confronto tra i limiti funzionali contenuti
nelle valutazioni mediche del Dr. __________ del 16 dicembre 2009 (doc. LAINF
39-1) e del Dr. __________ del 20 giugno 2011 (doc. AI 51-4), con quanto invece
emerso dalla visita medica SMR e dalla documentazione video agli atti.
Il Dr. __________ aveva infatti constatato “un’articolarità
diminuita di 1/3 in tutte le direzioni a livello toracico, mentre a livello L/S
ridotta di 1/3 nella flesso/estensione (DDS 40 cm) e nelle rotazioni e di 2/3 nelle lateroflessioni con maggior dolore riferito verso ds”
Considerandi
(cfr. rapporto del 16 dicembre 2009, doc. LAINF 39-2), mentre il Dr. __________
aveva rilevato che “permangono sindrome algica alla stazione eretta, impossibilità
alla deambulazione oltre i 200 metri con pseudo blocchi articolari associati a
dolori continui; la paziente necessita inoltre di cambiare la posizione seduta”
(cfr. rapporto 20 giugno 2011, doc. AI 51-1).
Il Dr. __________ ha chiaramente concluso che in
considerazione delle posture inergonomiche, prolungate e ripetitive documentate
nei filmati, è possibile definire un'estensione dei sintomi con tratti di simulazione
somatica, un'alterata percezione del dolore in tutte le sue
componenti ed un'evidenza di tendenza all'aggravamento di segni e
sintomi (doc. AI 75-10).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste
considerazioni, precise e ben motivate, del Dr. __________, tanto più
che non sono state sconfessate tramite la presentazione di refertazione
specialistica di senso contrario.
Non permettono una diversa valutazione della
fattispecie neppure le certificazioni mediche del Dr. __________ e del Dr. __________
(doc. VIII).
Nel rapporto del 22 gennaio 2014 il Dr. __________,
spec. FMH in medicina interna e reumatologia, non ha posto una diagnosi
divergente da quella degli specialisti precedentemente indicati (Dr. __________
e Dr. __________) e non ha dato alcuna indicazione su limiti funzionali o
capacità lavorativa residua. Lo stesso medico ha precisato che “la
consultazione viene richiesta in particolare per motivi tecnico-assicurativi”
(doc. C2).
Anche il referto del 24 febbraio 2014 del Dr. __________,
spec. FMH in ortopedia e traumatologia chirurgia vertebrale e terapia
interventistica del dolore SSPIM, ha posto la diagnosi ben conosciuta di “Lombalgia
cronica. Discopatia L4-L5 con ernia discale centrale”. Il medico curante ha
quindi concluso escludendo un intervento chirurgico e consigliando la
continuazione del trattamento conservativo (doc. C3).
La nuova documentazione medica è stata sottoposta
alla valutazione del Dr. __________ del SMR, il quale nell’annotazione dell’11
marzo 2014 ha concluso che non risultano nuovi elementi clinici, né una modifca
dello stato di salute rispetto alla precedente valutazione SMR (doc. XII1).
A corroborare le conclusioni del Dr. __________ vi
sono le perizie del Dr. __________, in particolare quelle del 31 dicembre 2012
e del 22 luglio 2013, in cui lo specialista ha evidenziato come la sintomatologia
lamentata dalla paziente non trovasse un correlato con le indagini strumentali
e radio-strumentali (doc. AI 57-5 e 65-6). Ciò che ha poi condotto
l’assicuratore infortuni a negare il nesso di causalità naturale
fra l'infortunio del 9 giugno 2008 e i disturbi soggettivi (cfr. decisione __________
del 26 agosto 2013, doc. AI 66-2).
Per quanto concerne il mandato di osservazione conferito in data 6
maggio 2013 a “__________” Sagl, il TCA sottolinea innanzitutto che, in
occasione della sorveglianza dell’assicurata, non é stato violato l’art.
179quater CP. In effetti, la relativa documentazione mostra RI 1 impegnata in attività
- principalmente a camminare, guidare l’autovettura e frequentare esercizi
pubblici - compiute in luoghi liberamente visibili a ognuno, senza particolare
legame con la sua sfera privata (cfr. la giurisprudenza citata al consid.
2.7
).
Dalla documentazione fotografica e dal video agli atti emerge che
l’assicurata è in grado di svolgere una serie di attività esposte al consid.
2.9
che non giustificano i limiti funzionali che ella ha manifestato durante
gli esami e i colloqui con gli assicuratori. In particolare, nei filmati __________
della trasmissione “__________” si vede RI 1 compiere un balletto di una
trentina di secondi accovacciandosi con flessione ed estensione degli arti
inferiori senza alcun appoggio (cfr. filmato del 19 febbraio 2013). Nelle
successive puntate della trasmissione televisiva l’assicurata assume la
posizione seduta con gli arti inferiori incrociati senza sostegno dorso-lombare
(sgabello), mostrando ampia mobilità degli stessi (cfr. filmati del 20 e 21
febbraio 2013).
Nel filmato de “__________” si vede, in particolare, l’assicurata
camminare in modo continuo, a velocità costante senza zoppie o instabilità
(cfr. 28 maggio 2013, da ore 11.56 a 12.22), scendere le scale (cfr. 28 maggio
2013, ore 12.04), camminare in salita (cfr. 28 maggio 2013, ore 12.21), salire
in automobile senza difficoltà (cfr. 28 maggio 2013, ore 12.23), rimanere in
piedi a lungo senza appoggio su terreno sconnesso (acciottolato) (cfr. 30
maggio 2013, da ore 12.53 a 14.33).
Per contro, nel filmato di sorveglianza de “__________” del 25
giugno 2013, dalle ore 09.30 alle ore 10.23, l’assicurata recandosi presso il
Dr. __________ a __________, scende dall’autovettura con difficoltà esibendo
smorfie di sofferenza e dolore e deambula lentamente (cfr. filmato “__________”
del 25 giugno 2013, 09.30 -10.23).
Tuttavia, alcuni minuti dopo aver lasciato lo studio medico del
Dr. __________, si osserva l’assicurata deambulare in modo più fluido e salire
in automobile con maggiore scioltezza (cfr. filmato “__________” del 25 giugno
2013.
ore 11.01). Si vede, in particolare, al minuto 11.45/11.47 l’assicurata
camminare speditamente e con disinvoltura (cfr. filmato “__________” del 25
giugno 2013 11.45/11.47) e deambulare su terreno sconnesso (acciottolato) senza
difficoltà (cfr. 25 giugno 2013, 17.58).
Il Dr. __________ ha chiaramente concluso che quanto
riferito da RI 1 durante la visita medica SMR non risulta corrispondere alla
mobilità apprezzata al di fuori di questa valutazione medica e di quelle
descritte nell'incarto (doc. AI 75-10).
Vi un'estensione dei sintomi, da parte
dell’insorgente, con tratti di simulazione somatica, un'alterata percezione del
dolore in tutte le sue componenti ed un'evidente tendenza all'aggravamento di
segni e sintomi (doc. AI 75-10).
Le conclusioni del Dr. __________ – dopo aver
esaminato la paziente e visionato la documentazione video – sono inequivocabili
e non possono che essere condivise da questa Corte.
Il miglioramento può dunque legittimamente essere fatto risalire
al mese di ottobre 2012, ovvero alla visita eseguita il 29 ottobre 2012
dal Dr. __________ (rapporto peritale del 31 dicembre 2012), il quale aveva
concluso che i disturbi dell’assicurata non avevano un correlato oggettivo
(doc. LAINF 57-5).
Per quanto riguarda l’assunzione di antidolorifici e morfina, il
Dr. __________ ha definito la capacità lavorativa residua prendendo in
considerazione il dosaggio e le assunzioni previste dalla terapia
dell’assicurata e dall’estratto della cassa malati (cfr. doc. AI 68-1). A mente
del medico del SMR l’utilizzo di morfina non risulta sovra dosato ed è
compatibile con la mobilità osteoarticolare oggettivata (doc.- AI 75-8).
L’amministrazione ha pertanto ritenuto – a giusta ragione – che la
continuazione di questa terapia è esigibile ricordato altresì che per un
principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha
l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente
preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue
affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e
riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3)." (STFA
succitata, consid. 4.7).
Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e
concludenti risultanze del medico del SMR, Dr. __________, le quali hanno
permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e
richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile all’80% nell’abituale
attività di gerente, mentre in attività adeguate l’abilità al lavoro è piena
(100%).”
(STCA succitata consid.
2.10
)
Ora, la
circostanza secondo la quale, in base a quanto é emerso dalla nota
videosorveglianza, la ricorrente era ed é in grado di esercitare - tenuto conto
delle sole sequele infortunistiche e a far tempo dal mese di ottobre
2012.
- la sua precedente attività lavorativa in misura completa (si
vedano in proposito le conclusioni contenute nel referto 18 settembre
2013.
del dott. __________, per il quale la riduzione del 20% della capacità
lavorativa era causata da una patologia di origine morbosa), costituisce un fatto nuovo ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA,
che fonda la revisione processuale della decisione (informale) mediante la
quale le sono state riconosciute le indennità giornaliere in questione (in
questo senso, si veda la STF 9C_870/2013 del 29 aprile 2014 consid. 4.4) e,
dunque, un obbligo di restituzione ex art. 25 cpv. 1 LPGA.
La
decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella misura in cui é
stata chiesta la restituzione delle spese di cura medica rimborsate a partire
dall’ottobre 2012.
In effetti, posto che,
secondo la giurisprudenza, la questione del “sensibile miglioramento” va
valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino
della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata
dalle sequele infortunistiche (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti;
sul tema, si veda pure la STF 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4), il
fatto che la ricorrente abbia ritrovato una piena abilità lavorativa dal mese
di ottobre 2012, ha
comportato (anche) l’estinzione del diritto alla cura medica.
Ne
consegue che correttamente la CO 1 ha chiesto la restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite durante il periodo 1° ottobre 2012 - 31 marzo 2013, per
un importo (non contestato) di fr. 25'772.55.
2.12
Mediante la
decisione su opposizione 24 febbraio 2014, l’Istituto assicuratore resistente
ha pure preteso che l’assicurata rimborsi i costi legati alla
videosorveglianza, per un importo pari a fr. 4'959.55 (cfr. doc. 67, p.
9).
Secondo l’art. 43 cpv. 1
LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.
L’art. 45 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore
assume le spese per l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti.
Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i
provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno
parte di prestazioni accordate successivamente.
Il cpv. 3 dell’art. 45
LPGA introduce un’eccezione al principio secondo cui le spese di
accertamento devono essere assunte dall’assicuratore. Prevedendo che le spese
possono essere addossate alla parte che, nonostante un'ingiunzione, ha impedito
in modo ingiustificato l'inchiesta oppure l'ha ostacolata, esso regola tuttavia
una fattispecie diversa da quella sub judice.
Alla luce di quanto
precede, vista l’assenza di base legale, il TCA ritiene che i costi generati
dalla videosorveglianza non possano essere addossati all’assicurata, costi che
rimangono pertanto a carico della parte che ha ordinato l’accertamento in
questione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata é annullata nella misura in cui
l’assicuratore resistente pretende dall’assicurata il rimborso
dei costi legati alla sua videosorveglianza. Per il resto essa é
confermata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all'assicurata fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti