35.2014.3
Confermata rendita d'invalidità del 32%, sulla base della valutazione della clinica riabilitativa
8 maggio 2014Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.3
LG/sc
Lugano
8 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 novembre 2013 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 aprile 2011, RI 1,
dipendente della __________ di __________, in qualità di operaio edile e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è inciampato e
poi caduto contro una scala di ferro su di un cantiere di __________
procurandosi – secondo il verbale di pronto soccorso del 18 aprile 2011 della
Struttura di ricovero e cura di __________ (__________) – un trauma contusivo
alla spalla destra su periartrite calcifica scapolo-omerale (doc. 5, 39)
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con comunicazione del 27 maggio 2013 l’CO 1 ha
informato l’assicurato della sospensione delle prestazioni di breve durata a
partire dal 31 luglio 2013 (esclusi i costi per un ciclo di ginnastica medica e
Fatti
i medicamenti contro il dolore) ritenuto che dalla continuazione della cura non
sono più da attendersi sensibili miglioramenti (doc. 126).
1.3. Con decisione formale del 14
agosto 2013 l’CO 1 ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del
32% a partire dal 1° agosto 2013 e un’indennità per menomazione dell’integrità
del 10% (doc. 141).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 146, 151), in
data 22 novembre 2013 l’CO 1 ha confermato la sua prima decisione (doc. 153).
1.4. Con tempestivo ricorso del 9
gennaio 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata.
Il ricorrente ha
contestato i dati economici, in particolare il reddito da valido e la riduzione
del 10% da quello da invalido (doc. I).
Per quanto riguarda gli
accertamenti medici secondo il ricorrente l’CO 1 si è limitata alle affezioni
alla spalla senza considerare la problematica alla tibia della gamba destra
(doc. I).
1.5. L’Istituto assicuratore, in
risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21.
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Oggetto della lite è
unicamente il diritto alla rendita di invalidità.
2.3
Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo
la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994.
U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Nella concreta evenienza,
dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della
capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore ha fatto capo al
rapporto di dimissione del 1° maggio 2013 della Clinica __________ di __________
(degenza dell’assicurato dal 7 marzo all’11 aprile 2013).
Il Dr. __________, spec.
in medicina fisica e riabilitazione e il Dr. __________, spec. FMH in medicina
fisica e riabilitazione, hanno posto la seguente diagnosi:
" (…)
A. Sinistro
verificatosi in data 15-04-2011: caduta da inciampo traumatizzazione dell’osso
acromiale
- trattamento
conservativo iniziale
- 05-02-2012: RMI
della spalla destra: osso acromiale grande instabile,
tendinopatia, rottura sul lato della borsa e lacerazioni sottocutanee
del tendine sovraspinato, alterazioni degenerative a livello
gleno-omerale e dell’articolazione acromio-clavicolare, impingement
post-traumatico, sinovite,
- 15-03-2012:
artroscopia, debridement della lesione sottocutanea, debridement
subacromiale, borsectomia
- 12-07-2012: trattamento
chirurgico della pseudoartrosi a livello dell’osso acromiale,
spongioplastica da tibia destra, osteosintesi con viti a
compressione e placca di sostegno a T
- 01-11-2012:
artroscopia, shaving, rimozione parziale del materiale metallico
- 18-01-2013: esame
radiografico di controllo: protesi in situ. Osso acromiale in fase di
consolidamento
- 15-03-2013:
artro-RMI della spalla destra: irregolarità cicatriziali del contorno,
tendinopatia associata a calcificazione in prossimità del punto di attacco.
Lieve tendinopatia del tendine infraspinato e del tendine
sottoscapolare. Quantità esigua di liquido nello spazio subacromiale
contiguo al tendine sovrapinato in seguito alla borsectomia
- 15-03-2013: TC
della spalla destra: persistenza di pseudoartrosi dell’osso
acromiale destro. Osteofita acuminato nel punto di attacco
laterale del tendine sovraspinato nonché calcificazioni situate
in prossimità del punto di attacco nel tendine sovrapinato. Calcificazioni
di entità più esigua nel muscolo deltoide
- 28-03-2013:
consulto ortopedico presso la Rehaklinik Bellikon: disturbi
giustificabili, nessuna indicazione per un’operazione, movimenti
al di sotto del piano orizzontale pressoché in assenza di
disturbi, miglioramento improbabile in seguito a un’operazione. Proseguimento
della fisioterapia e della TTM.
B. Sinistro
verificatosi in data 02-03-2004: mano coinvolta nel distacco della cassaforma
con aria compressa
B1 Frattura del
III e IV metacarpo basale destro
- 2004:
osteosintesi con viti
- lievi dolori
presenti attualmente
C. Ipertensione
arteriosa” (doc. 124)
Gli specialisti della
Clinica __________ di __________ hanno quindi escluso una ripresa nella
precedente attività di operaio che lavora in galleria, ma hanno ritenuto
esigibile un lavoro medio-pesante a tempo pieno con le seguenti limitazioni: “nessun
sforzo fisico ripetitivo del braccio destro (dominante), nessuna attività sul
lato destro al di sopra dell’altezza delle spalle, assenza di movimenti ripetitivi
di rotazione della spalla destra. Nessun utilizzo di macchinari che generano
vibrazioni. Nessun lavoro in luoghi associati a un rischio di caduta, ad
esempio su scale alte, su un’impalcatura che non è stata messa in sicurezza
oppure su un tetto (a causa della prensione limitata)” (doc. 124).
Chiamato ora a
pronunciarsi questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dagli specialisti della Clinica __________
di __________ (cfr. rapporto di dimissione del 1° maggio 2013 (cfr. doc. 124).
L’insorgente ha lamentato
la mancata presa in considerazione nella valutazione dell’esigibilità
lavorativa della patologia alla tibia destra. A mente dell’assicurato, dopo
l’intervento in artroscopia del 12 luglio 2012 presso la __________ di __________
con asportazione di materiale osseo (doc. 42), sono insorti forti dolori al
ginocchio, in particolare quando si trova sotto sforzo (doc. I, pag. 3).
L’Istituto assicuratore ha
ribadito la bontà del proprio provvedimento (cfr. risposta doc. IV, pag. 3)
facendo innanzitutto riferimento alla visita medica circondariale del 6
febbraio 2013. Nel rapporto di medesima data il Dr. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, ha ripreso le dichiarazioni
dell’assicurato che asseriva: “Dopo il secondo intervento provava forti
dolori nel punto di prelievo osseo sotto al ginocchio destro; ora questo è
migliorato e relativamente a ciò l’attività di costruttore di tunnel sarebbe
nuovamente possibile” (doc. 89, la sottolineatura è del redattore).
L’amministrazione ha
inoltre sottolineato che eventuali problematiche nel trasporto di pesi
rilevanti, nello sforzare la gamba o durante le escursioni non permetterebbero
comunque di giungere ad un differente grado d’invalidità ritenuto che nella
quantificazione del guagagno post-infortunistico, l’CO 1 ha fatto riferimento
ai dati statistici in attività semplici e leggere (cfr. doc. 153, pag. 4 e doc.
VI, pag. 2).
Anche dal referto del 1°
maggio 2013 della Clinica __________ di __________ non sono emerse
problematiche alla tibia della gamba destra. A pagina 2 “Problemi rilevati
alla dimissione” gli specialisti hanno elencato infatti dolori alla spalla
destra, limitazione evidente della mobilità dell’articolazione della spalla
destra, disturbi del sonno, dolori a nuca e schiena e all’articolazione della
mano destra (cfr. doc. 124, pag 2).
Questa Corte non ha dunque
motivi per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione.
In esito a tutto quanto
precede, il TCA deve concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere,
a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività lavorative che
rispettino le limitazioni descritte nel rapporto del 1° maggio 2013.
2.6
Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.6.1
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,
l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasto vittima
dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 65'683.20, cui vanno
aggiunti fr. 8'600.-- di indennità ore notturne e straordinarie, fr. 5’030.--
di indennità per lavori sotterranei, fr. 3'200.-- di indennità per spese di
viaggio e fr. 600.-- di indennità di cantiere per un totale complessivo di fr.
83'114.-- (cfr. doc. 101).
Questi dati sono desunti
dalle informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro nel formulario
dell’8 marzo 2013 (doc. 101).
Il ricorrente ha postulato
invece l’applicazione di fr. 87'716.--, corrispondendi al guadagno annuale assicurato
nel periodo 15.4.2010-14.4.2011 (doc. 142) (doc. I, pag. 2).
Tale procedere non può
essere condiviso.
Al riguardo è utile
sottolineare che le regole e i principi posti alla base della
fissazione del guadagno assicurato per calcolare la rendita non corrispondono a
quelli attinenti alla determinazione del reddito da valido.
Infatti, per fissare il
guadagno assicurato si considera, di principio, ciò che è stato effettivamente
percepito prima del sinistro (cfr. art. 15 LAINF; 22 OAINF; DTFA 1963 pag. 93
segg.; STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008), mentre invece per determinare il
reddito da valido si considera un reddito ipotetico.
In una sentenza U 308/04
del 16 gennaio 2006 il TFA ha, al proposito, indicato che:
" (…)
3.3
Quant à la différence de plus de 9'000 fr. entre le revenu sans
invalidité retenu par l'office AI ( 59'824 fr.) et le gain annuel assuré par la
CNA (50'903 fr.), elle n'est pas pertinente et relève d'une confusion entre la
notion de gain assuré - seul déterminant en matière de rente - qui se fonde sur
la situation réelle de l'assuré avant l'accident et celle de revenu sans
invalidité par quoi il faut entendre le gain hypothétique que l'assuré
réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement
obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (gain assuré; ATF 122 V 316 consid. 2a et les références).”
In simili
condizioni, occorre concludere che la censura sollevata dal ricorrente in relazione
all’importo del reddito da valido è dunque infondata.
Va poi rilevato che in
ambito di assicurazione invalidità nella decisione del 2 dicembre 2013,
l’Ufficio AI ha accertato il medesimo reddito da valido (fr. 83'114.--) (doc.
154).
2.6.2
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.6.3
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti
da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando questo dato su
41.6
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure
a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali da quantificare in +1,0% per il 2011, +0,8% per
il 2012 e +0,7% per il 2013, si ottiene un reddito annuo di fr. 62'706.22.
In ossequio alla giurisprudenza
federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,
percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che
possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 10% sul reddito
statistico da invalido tenendo conto unicamente dei postumi infortunistici,
negando altri fattori di riduzione quali l’età, la nazionalità e il permesso di
soggiorno (doc. 153).
Il ricorrente, da parte
sua, ha postulato un’ulteriore riduzione per tenere conto dell’età (è nato nel
1955), del fatto che non ha mai svolto altra attività al di fuori di quella
nell’edilizia, che è limitato nello svolgere delle attività lucrative e del
fatto che soggiorna in __________ (doc. I, pag. 2).
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una
decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio
potere di apprezzamento.
Nella
concreta evenienza, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele
infortunistiche, l'assicurato è stato giudicato in grado di esercitare, a tempo
pieno, un'attività medio-pesante a condizione che non faccia sforzi fisici
ripetuti con il braccio destro, nessuna attività sul lato destro al di sopra
dell’altezza delle spalle, assenza di movimenti ripetitivi di rotazione della
spalla destra, nessun utilizzo di macchinari che generano vibrazioni e nessun
lavoro in luoghi associati a un rischio di caduta (scale alte, impalcatura
ecc..) (doc. 124).
Per quanto riguarda l’età
dell’assicurato, l’Alta Corte nella sentenza DTF 138 V 457 e nella sentenza
9C_88/2013 del 4 settembre 2013, ha ribadito che il momento in cui la questione
della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in
età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che
l'esercizio di un'attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal
punto di vista medico.
Nella fattispecie dunque è
determinante il rapporto di dimissione della Clinica __________ di __________
steso nel maggio 2013 (doc. 124). L’assicurato ha dunque 58 anni al
momento determinante. Ciò, non permette di non ritenere ragionevolmente
esigibile che egli possa mettere la sua residua capacità lavorativa (del 100%
con le limitazioni funzionali indicate) in quei settori d’attività accessibili
a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive. Tale
valutazione è del resto in linea con la giurisprudenza del TF il quale, ad
esempio, in una sentenza del 22 giugno 2007 nella causa T. (I 359/06),
confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100),
aveva ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato
equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento di
emanazione della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo
dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale
incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la
residua capacità. Di analogo tenore anche la STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008
concernente un assicurato di 59 anni, la STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004
concernente un assicurato 58enne e la sentenze I 246/02 del 7 novembre 2003
riguardante un assicurato di 58 anni e 10 mesi.
Per
quanto attiene alla circostanza che l’assicurato non ha mai svolto un’attività
al di fuori di quella dell’edilizia di cantiere (è stato alle dipendenze della __________
dal 2001) (cfr. doc. I, pag. 2) va evidenziato che nel settore privato più il
livello delle qualifiche richieste è basso, meno sono rilevanti gli anni di
servizio (cfr. STF I 620/06 del 6 luglio 2007 consid. 6.2.1.; STF 8C_529/2007
del 23 maggio 2008 consid. 4.2.).
Il
TF, nella sentenza I 620/06 del 6 luglio 2007, con cui ha escluso una riduzione
per anni di servizio del reddito statistico nel caso di un’assicurata la quale,
al momento del sinistro, era al suo 17° anno di attività quale impiegata di
economia domestica presso il medesimo ospedale, ha altresì osservato che:
" (…)
6.2.2
Weiter ist zu beachten, dass sich das Anfangseinkommen in einer neuen Firma in
der Regel nicht isoliert nach der Anzahl Dienstjahre, sondern u.a. auch auf
Grund der mitgebrachten Berufserfahrungen bestimmt (BGE 126 V 75 E. 5b/bb S.
80). Zudem ist eine lange Dienstdauer beim gleichen Arbeitgeber auf dem - hier
massgebenden - hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (BGE 110 V 273 E. 4b
S. 276; AHI 1998 S. 287 E. 3b mit Hinweisen) durchaus positiv zu werten, indem
die durch die langjährige Betriebstreue ausgewiesene Zuverlässigkeit und
Tüchtigkeit sich bei einem anderen Arbeitgeber im Anfangslohn niederschlägt
(Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 399/06 vom 11. August 2006, E. 4.2).
Ne
discende che anche, in casu, l’esperienza acquisita dall’assicurato nei
diversi anni presso lo stesso datore di lavoro rappresenta piuttosto un
vantaggio per un altro datore di lavoro, poiché è indice di affidabilità,
stabilità, serietà e competenza da parte dell’insorgente.
Va poi rilevato che da
informazioni assunte da questa Corte presso la Cancelleria del Comune di __________
(nell’ambito dell’accertamento sulla competenza del TCA, cfr. doc. III) è
risultato che RI 1 è al beneficio di un permesso C e risiede in quel Comune sin
dal mese di giugno 2008. Lo stesso patrocinatore dell'assicurato ha indicato il
Comune di __________ nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I).
In
tali circostanze, la decurtazione del 10% per le limitazioni addebitabili al
danno alla salute deve essere confermata.
Il reddito da invalido di
fr. 62'706.22 tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 56'435.6.
Il
grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 56'435.6
al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 83'114.-- (cfr. consid. 2.6.1.) è del 32%.
Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha
riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 32%, il suo ricorso
deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti