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Decisione

35.2014.3

Confermata rendita d'invalidità del 32%, sulla base della valutazione della clinica riabilitativa

8 maggio 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i medicamenti contro il dolore) ritenuto che dalla continuazione della cura non

sono più da attendersi sensibili miglioramenti (doc. 126).

1.3. Con decisione formale del 14

agosto 2013 l’CO 1 ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del

32% a partire dal 1° agosto 2013 e un’indennità per menomazione dell’integrità

del 10% (doc. 141).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 146, 151), in

data 22 novembre 2013 l’CO 1 ha confermato la sua prima decisione (doc. 153).

1.4. Con tempestivo ricorso del 9

gennaio 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione impugnata.

Il ricorrente ha

contestato i dati economici, in particolare il reddito da valido e la riduzione

del 10% da quello da invalido (doc. I).

Per quanto riguarda gli

accertamenti medici secondo il ricorrente l’CO 1 si è limitata alle affezioni

alla spalla senza considerare la problematica alla tibia della gamba destra

(doc. I).

1.5. L’Istituto assicuratore, in

risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011;

STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21.

luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Oggetto della lite è

unicamente il diritto alla rendita di invalidità.

2.3

Giusta l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente

permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I

871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo

la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994.

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nella concreta evenienza,

dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della

capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore ha fatto capo al

rapporto di dimissione del 1° maggio 2013 della Clinica __________ di __________

(degenza dell’assicurato dal 7 marzo all’11 aprile 2013).

Il Dr. __________, spec.

in medicina fisica e riabilitazione e il Dr. __________, spec. FMH in medicina

fisica e riabilitazione, hanno posto la seguente diagnosi:

" (…)

A. Sinistro

verificatosi in data 15-04-2011: caduta da inciampo traumatizzazione dell’osso

acromiale

- trattamento

conservativo iniziale

- 05-02-2012: RMI

della spalla destra: osso acromiale grande instabile,

tendinopatia, rottura sul lato della borsa e lacerazioni sottocutanee

del tendine sovraspinato, alterazioni degenerative a livello

gleno-omerale e dell’articolazione acromio-clavicolare, impingement

post-traumatico, sinovite,

- 15-03-2012:

artroscopia, debridement della lesione sottocutanea, debridement

subacromiale, borsectomia

- 12-07-2012: trattamento

chirurgico della pseudoartrosi a livello dell’osso acromiale,

spongioplastica da tibia destra, osteosintesi con viti a

compressione e placca di sostegno a T

- 01-11-2012:

artroscopia, shaving, rimozione parziale del materiale metallico

- 18-01-2013: esame

radiografico di controllo: protesi in situ. Osso acromiale in fase di

consolidamento

- 15-03-2013:

artro-RMI della spalla destra: irregolarità cicatriziali del contorno,

tendinopatia associata a calcificazione in prossimità del punto di attacco.

Lieve tendinopatia del tendine infraspinato e del tendine

sottoscapolare. Quantità esigua di liquido nello spazio subacromiale

contiguo al tendine sovrapinato in seguito alla borsectomia

- 15-03-2013: TC

della spalla destra: persistenza di pseudoartrosi dell’osso

acromiale destro. Osteofita acuminato nel punto di attacco

laterale del tendine sovraspinato nonché calcificazioni situate

in prossimità del punto di attacco nel tendine sovrapinato. Calcificazioni

di entità più esigua nel muscolo deltoide

- 28-03-2013:

consulto ortopedico presso la Rehaklinik Bellikon: disturbi

giustificabili, nessuna indicazione per un’operazione, movimenti

al di sotto del piano orizzontale pressoché in assenza di

disturbi, miglioramento improbabile in seguito a un’operazione. Proseguimento

della fisioterapia e della TTM.

B. Sinistro

verificatosi in data 02-03-2004: mano coinvolta nel distacco della cassaforma

con aria compressa

B1 Frattura del

III e IV metacarpo basale destro

- 2004:

osteosintesi con viti

- lievi dolori

presenti attualmente

C. Ipertensione

arteriosa” (doc. 124)

Gli specialisti della

Clinica __________ di __________ hanno quindi escluso una ripresa nella

precedente attività di operaio che lavora in galleria, ma hanno ritenuto

esigibile un lavoro medio-pesante a tempo pieno con le seguenti limitazioni: “nessun

sforzo fisico ripetitivo del braccio destro (dominante), nessuna attività sul

lato destro al di sopra dell’altezza delle spalle, assenza di movimenti ripetitivi

di rotazione della spalla destra. Nessun utilizzo di macchinari che generano

vibrazioni. Nessun lavoro in luoghi associati a un rischio di caduta, ad

esempio su scale alte, su un’impalcatura che non è stata messa in sicurezza

oppure su un tetto (a causa della prensione limitata)” (doc. 124).

Chiamato ora a

pronunciarsi questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dagli specialisti della Clinica __________

di __________ (cfr. rapporto di dimissione del 1° maggio 2013 (cfr. doc. 124).

L’insorgente ha lamentato

la mancata presa in considerazione nella valutazione dell’esigibilità

lavorativa della patologia alla tibia destra. A mente dell’assicurato, dopo

l’intervento in artroscopia del 12 luglio 2012 presso la __________ di __________

con asportazione di materiale osseo (doc. 42), sono insorti forti dolori al

ginocchio, in particolare quando si trova sotto sforzo (doc. I, pag. 3).

L’Istituto assicuratore ha

ribadito la bontà del proprio provvedimento (cfr. risposta doc. IV, pag. 3)

facendo innanzitutto riferimento alla visita medica circondariale del 6

febbraio 2013. Nel rapporto di medesima data il Dr. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, ha ripreso le dichiarazioni

dell’assicurato che asseriva: “Dopo il secondo intervento provava forti

dolori nel punto di prelievo osseo sotto al ginocchio destro; ora questo è

migliorato e relativamente a ciò l’attività di costruttore di tunnel sarebbe

nuovamente possibile” (doc. 89, la sottolineatura è del redattore).

L’amministrazione ha

inoltre sottolineato che eventuali problematiche nel trasporto di pesi

rilevanti, nello sforzare la gamba o durante le escursioni non permetterebbero

comunque di giungere ad un differente grado d’invalidità ritenuto che nella

quantificazione del guagagno post-infortunistico, l’CO 1 ha fatto riferimento

ai dati statistici in attività semplici e leggere (cfr. doc. 153, pag. 4 e doc.

VI, pag. 2).

Anche dal referto del 1°

maggio 2013 della Clinica __________ di __________ non sono emerse

problematiche alla tibia della gamba destra. A pagina 2 “Problemi rilevati

alla dimissione” gli specialisti hanno elencato infatti dolori alla spalla

destra, limitazione evidente della mobilità dell’articolazione della spalla

destra, disturbi del sonno, dolori a nuca e schiena e all’articolazione della

mano destra (cfr. doc. 124, pag 2).

Questa Corte non ha dunque

motivi per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione.

In esito a tutto quanto

precede, il TCA deve concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere,

a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività lavorative che

rispettino le limitazioni descritte nel rapporto del 1° maggio 2013.

2.6

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.6.1

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasto vittima

dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 65'683.20, cui vanno

aggiunti fr. 8'600.-- di indennità ore notturne e straordinarie, fr. 5’030.--

di indennità per lavori sotterranei, fr. 3'200.-- di indennità per spese di

viaggio e fr. 600.-- di indennità di cantiere per un totale complessivo di fr.

83'114.-- (cfr. doc. 101).

Questi dati sono desunti

dalle informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro nel formulario

dell’8 marzo 2013 (doc. 101).

Il ricorrente ha postulato

invece l’applicazione di fr. 87'716.--, corrispondendi al guadagno annuale assicurato

nel periodo 15.4.2010-14.4.2011 (doc. 142) (doc. I, pag. 2).

Tale procedere non può

essere condiviso.

Al riguardo è utile

sottolineare che le regole e i principi posti alla base della

fissazione del guadagno assicurato per calcolare la rendita non corrispondono a

quelli attinenti alla determinazione del reddito da valido.

Infatti, per fissare il

guadagno assicurato si considera, di principio, ciò che è stato effettivamente

percepito prima del sinistro (cfr. art. 15 LAINF; 22 OAINF; DTFA 1963 pag. 93

segg.; STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008), mentre invece per determinare il

reddito da valido si considera un reddito ipotetico.

In una sentenza U 308/04

del 16 gennaio 2006 il TFA ha, al proposito, indicato che:

" (…)

3.3

Quant à la différence de plus de 9'000 fr. entre le revenu sans

invalidité retenu par l'office AI ( 59'824 fr.) et le gain annuel assuré par la

CNA (50'903 fr.), elle n'est pas pertinente et relève d'une confusion entre la

notion de gain assuré - seul déterminant en matière de rente - qui se fonde sur

la situation réelle de l'assuré avant l'accident et celle de revenu sans

invalidité par quoi il faut entendre le gain hypothétique que l'assuré

réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement

obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (gain assuré; ATF 122 V 316 consid. 2a et les références).”

In simili

condizioni, occorre concludere che la censura sollevata dal ricorrente in relazione

all’importo del reddito da valido è dunque infondata.

Va poi rilevato che in

ambito di assicurazione invalidità nella decisione del 2 dicembre 2013,

l’Ufficio AI ha accertato il medesimo reddito da valido (fr. 83'114.--) (doc.

154).

2.6.2

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.6.3

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure

a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali da quantificare in +1,0% per il 2011, +0,8% per

il 2012 e +0,7% per il 2013, si ottiene un reddito annuo di fr. 62'706.22.

In ossequio alla giurisprudenza

federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del

salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 10% sul reddito

statistico da invalido tenendo conto unicamente dei postumi infortunistici,

negando altri fattori di riduzione quali l’età, la nazionalità e il permesso di

soggiorno (doc. 153).

Il ricorrente, da parte

sua, ha postulato un’ulteriore riduzione per tenere conto dell’età (è nato nel

1955), del fatto che non ha mai svolto altra attività al di fuori di quella

nell’edilizia, che è limitato nello svolgere delle attività lucrative e del

fatto che soggiorna in __________ (doc. I, pag. 2).

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una

decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio

potere di apprezzamento.

Nella

concreta evenienza, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele

infortunistiche, l'assicurato è stato giudicato in grado di esercitare, a tempo

pieno, un'attività medio-pesante a condizione che non faccia sforzi fisici

ripetuti con il braccio destro, nessuna attività sul lato destro al di sopra

dell’altezza delle spalle, assenza di movimenti ripetitivi di rotazione della

spalla destra, nessun utilizzo di macchinari che generano vibrazioni e nessun

lavoro in luoghi associati a un rischio di caduta (scale alte, impalcatura

ecc..) (doc. 124).

Per quanto riguarda l’età

dell’assicurato, l’Alta Corte nella sentenza DTF 138 V 457 e nella sentenza

9C_88/2013 del 4 settembre 2013, ha ribadito che il momento in cui la questione

della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in

età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che

l'esercizio di un'attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal

punto di vista medico.

Nella fattispecie dunque è

determinante il rapporto di dimissione della Clinica __________ di __________

steso nel maggio 2013 (doc. 124). L’assicurato ha dunque 58 anni al

momento determinante. Ciò, non permette di non ritenere ragionevolmente

esigibile che egli possa mettere la sua residua capacità lavorativa (del 100%

con le limitazioni funzionali indicate) in quei settori d’attività accessibili

a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive. Tale

valutazione è del resto in linea con la giurisprudenza del TF il quale, ad

esempio, in una sentenza del 22 giugno 2007 nella causa T. (I 359/06),

confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100),

aveva ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato

equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento di

emanazione della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo

dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale

incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la

residua capacità. Di analogo tenore anche la STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008

concernente un assicurato di 59 anni, la STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004

concernente un assicurato 58enne e la sentenze I 246/02 del 7 novembre 2003

riguardante un assicurato di 58 anni e 10 mesi.

Per

quanto attiene alla circostanza che l’assicurato non ha mai svolto un’attività

al di fuori di quella dell’edilizia di cantiere (è stato alle dipendenze della __________

dal 2001) (cfr. doc. I, pag. 2) va evidenziato che nel settore privato più il

livello delle qualifiche richieste è basso, meno sono rilevanti gli anni di

servizio (cfr. STF I 620/06 del 6 luglio 2007 consid. 6.2.1.; STF 8C_529/2007

del 23 maggio 2008 consid. 4.2.).

Il

TF, nella sentenza I 620/06 del 6 luglio 2007, con cui ha escluso una riduzione

per anni di servizio del reddito statistico nel caso di un’assicurata la quale,

al momento del sinistro, era al suo 17° anno di attività quale impiegata di

economia domestica presso il medesimo ospedale, ha altresì osservato che:

" (…)

6.2.2

Weiter ist zu beachten, dass sich das Anfangseinkommen in einer neuen Firma in

der Regel nicht isoliert nach der Anzahl Dienstjahre, sondern u.a. auch auf

Grund der mitgebrachten Berufserfahrungen bestimmt (BGE 126 V 75 E. 5b/bb S.

80). Zudem ist eine lange Dienstdauer beim gleichen Arbeitgeber auf dem - hier

massgebenden - hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (BGE 110 V 273 E. 4b

S. 276; AHI 1998 S. 287 E. 3b mit Hinweisen) durchaus positiv zu werten, indem

die durch die langjährige Betriebstreue ausgewiesene Zuverlässigkeit und

Tüchtigkeit sich bei einem anderen Arbeitgeber im Anfangslohn niederschlägt

(Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 399/06 vom 11. August 2006, E. 4.2).

Ne

discende che anche, in casu, l’esperienza acquisita dall’assicurato nei

diversi anni presso lo stesso datore di lavoro rappresenta piuttosto un

vantaggio per un altro datore di lavoro, poiché è indice di affidabilità,

stabilità, serietà e competenza da parte dell’insorgente.

Va poi rilevato che da

informazioni assunte da questa Corte presso la Cancelleria del Comune di __________

(nell’ambito dell’accertamento sulla competenza del TCA, cfr. doc. III) è

risultato che RI 1 è al beneficio di un permesso C e risiede in quel Comune sin

dal mese di giugno 2008. Lo stesso patrocinatore dell'assicurato ha indicato il

Comune di __________ nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I).

In

tali circostanze, la decurtazione del 10% per le limitazioni addebitabili al

danno alla salute deve essere confermata.

Il reddito da invalido di

fr. 62'706.22 tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 56'435.6.

Il

grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 56'435.6

al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 83'114.-- (cfr. consid. 2.6.1.) è del 32%.

Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha

riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 32%, il suo ricorso

deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti