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Decisione

35.2014.31

Assicurato beneficiario di rendita per incidente stradale del 1992 con commotio cerebri e frattura di costole. Nel 2014 amm. sopprime rendita per la via della revisione in base a sola perizia psichiat

25 giugno 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse conoscenze

scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa é la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.9. In una sentenza 8C_469/2013

del 24 febbraio 2014 consid. 4.2, pubblicata in SVR 2014 UV Nr. 13 p. 41ss., il

Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione degli

effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita

d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, é giustificato

collocarsi al momento della decisione formale, quando é certo che già a quella

data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la

soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del

mese che segue quello in cui la decisione formale é stata emanata,

rispettivamente intimata all’assicurato.

2.10. Nella presente fattispecie, dalle

tavole processuali emerge che la CO 1 ha posto RI 1 al beneficio di una rendita

d’invalidità dell’80% a decorrere dal 1° maggio 1995, facendo capo alla perizia

amministrativa 10 marzo 1995 del dott. __________ __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia.

Nel referto appena citato,

il dott. __________, diagnosticato uno stato dopo trauma cranio-cerebrale con

sindrome postcommozionale e leggera sindrome psicoorganica post-traumatica

nonché sviluppo di una sindrome depressiva post-traumatica a tinteggiatura

ansioso-inibita, aveva dichiarato che “la somma dei danni cerebrali di natura

neurologica e psichiatrica che si esprime attraverso il comportamento che rende

impossibile l’esercizio della professione sinora svolta, a nostro modo di

vedere inserisce questo caso nell’ambito di una invalidità piuttosto elevata.

La rimanente capacità lavorativa potrebbe essere esercitata solamente

nell’ambito di una professione diversa da quella precedentemente svolta. A causa

di ciò, la valutazione globale che tiene conto dei presunti danni psicoorganici

e psichici subiti mette la percentuale d’invalidità al 75%.” (doc. 43, p. 6).

Quindi, con il complemento

peritale del 5 maggio 1995, il perito aveva precisato che “per quanto concerne

una presunta, rimanente capacità lavorativa di circa il 25%, essa si riferisce

ai più semplici lavoretti o mansioni domestiche e non si pensa ad una vera e

propria possibilità di reintegrazione lavorativa, che non esiste.” (doc. 49).

Va pure segnalato che, nel

quadro degli accertamenti disposti dall’amministrazione, nel mese di aprile

1994, lo stato di salute dell’assicurato era stato valutato anche dal dott. __________,

spec. FMH in neurologia, il quale aveva refertato uno stato neurologico e

neuropsicologico “… perfettamente normale, normalizzato l’EEG, nessuna anomalia

vascolare nel territorio vertebro-basilare né del passaggio atlanto-occipitale.

Il paziente presenta dei malesseri, da quanto descritti dal carattere piuttosto

sincopale, sempre in posizione eretta, eventualmente d’origine ortostatica. La

PA tuttavia é normale, escluse in modo categorico delle manifestazioni

epilettiche. Presenza sicuramente di uno stato depressivo-ansioso, con spunti

fobici, possibile una leggera nevrosi d’incidente. (…). Non ho messo in

evidenza nessun deficit neuropsicologico, in particolare la memoria sia di

fissazione che di evocazione é perfettamente normale. I disturbi della

concentrazione sono da associarsi alle alterazioni psichiche depressivo-ansiose.”

(doc. 19, p. 4s.).

Il 1° ottobre 1999, RI 1

era stato periziato dal dott. A. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, per conto dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti

all’estero.

Dal relativo referto,

datato 18 ottobre 1999, risulta che, a quel momento, l’assicurato soffriva di

una sindrome postconcussiva con disturbo neurocognitivo moderato e attacchi

epilettiformi anamnestici, patologia che comportava una totale inabilità

lavorativa in qualsiasi professione.

Il dott. __________ aveva

riscontrato una “… menomazione del funzionamento cognitivo. Questa appare

acquisita e verosimilmente collegata con il trauma subito. Si sottolinea l’amnesia

postraumatica, perdita di conoscenza ed insorgenza recente d’attacchi

epilettiformi e cefalee. Esistono indubbiamente difficoltà d’attenzione, di

concentrazione, di memoria e d’elaborazione delle informazioni. Rispetto

all’esame precedente si nota un moderato peggioramento della menomazione nel

funzionamento sociale. Questo declino si riferisce soprattutto all’ambiente microsociale,

non avendo egli un’attività lavorativa in questo quadro si aggiunge facile

affaticamento, alterazioni del sonno, cefalee, vertigini e mancamenti,

irritabilità e talvolta aggressività sproporzionata alle cose di poco conto,

con sintomi d’ansia e depressione, con una certa labilità affettiva che varia

da apatia, con mancanza di spontaneità fino ad un’ideazione persecutoria e

talvolta suicidale. Inoltre vi sono da aggiungere certi cambiamenti nella

personalità, e qui mi riferisco al cambiamento della condotta sessuale e del

ritiro sociale.” (doc. 93).

2.11. Nell’ottobre 2013, il

ricorrente é stato sottoposto ad accertamenti pluridisciplinari (psichiatrici e

neuropsicologici) da parte del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, il quale si é avvalso della collaborazione della psicologa __________.

Dalla perizia 25 ottobre

2013 si evince che lo specialista interpellato dall’amministrazione ha negato

la presenza di disturbi psichiatrici e/o neuropsicologici, precisando trattarsi

di sincopi e di dolori diffusi, la cui eziologia va approfondita dal profilo

neurologico e reumatologico (doc. 106, p. 30: “Actuellement aucune plainte

significative psychiatrique ou neuropsychologique n’est retenue. Il s’agit de syncopes

et de douleurs diffuses et la question de la causalité de ces symptômes devra

être abordée uniquement d’un point de vue neurologique et rhumatologique. Au cas où les sincopes sont psychogènes, les critères de gravité

jurisprudentiels ne sont pas remplis.”). Egli ha precisato

che RI 1 ha sofferto di episodi depressivi ricorrenti, probabilmente di

media gravità, che sono evoluti positivamente nel corso degli anni con

attualmente una totale remissione clinica (doc. 106, p. 31).

L’esperto

ha quindi dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro dal profilo psichiatrico

e neuropsicologico, a decorrere dal giorno dell’esame peritale (doc. 106, p.

Considerandi

31: “La capacité de travail médico-théorique d’un point de vue psychiatrique et

neuropsychologique est de 100% dès le jour de l’expertise.”).

Con la decisione formale

del 17 dicembre 2013, richiamate le conclusioni contenute nella perizia del

dott. __________, la CO 1 ha ritenuto che lo stato di salute infortunistico

dell’assicurato fosse nel frattempo a tal punto migliorato da giustificare la

soppressione della rendita d’invalidità attribuitagli nel 1996 (cfr. doc. 107).

2.12

Chiamato a pronunciarsi nel caso

di specie, questo Tribunale constata che l’autore della perizia amministrativa 25

ottobre 2013 ha esplicitamente invitato l’Istituto assicuratore a completare

l’istruttoria, ordinando degli approfondimenti di natura neurologica e

reumatologica (cfr. doc. 106, p. 30: “D’un point de vue purement psychiatrique

et neuropsychologique, les experts ne retiennent pas actuellement de

répercussions des plaintes diminuant la capacité de l’expertisé d’exercer une

activité professionnelle. Toutefois, cette question reste à préciser d’un

point de vue neurologique pour les sincopes et rhumatologique pour les douleurs.”

- il corsivo é del redattore).

Visto quanto precede, secondo

il TCA, la CO 1 non poteva prescindere dal disporre gli accertamenti suggeriti

dal perito dott. __________.

In sede di decisione su

opposizione, l’assicuratore resistente ha sostenuto che l’eziologia neurologica

delle sincopi sarebbe già stata esclusa dal dott. __________, a margine del

consulto dell’11 aprile 1994 (cfr. doc. 113, p. 3).

Ora, é vero che lo

specialista in questione aveva refertato uno stato neurologico senza particolarità

(cfr. doc. 19). È però altrettanto vero che, nonostante il suo referto sia

stato considerato dal perito interpellato dalla CO 1 (cfr. doc. 106, p. 7 e p.

12), quest’ultimo ha comunque ritenuto indicato completare l’istruttoria con

gli accertamenti in discussione.

Alla luce di quanto

precede, ci si trova dunque confrontati a un accertamento sommario dei fatti.

L’assicuratore infortuni convenuto ha, quindi, violato il disposto di cui

all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF 8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

2.13

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl.

statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11.

April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, l’amministrazione ha omesso di disporre quegli accertamenti

considerati indicati dal dott. __________. Per il TCA sono pertanto realizzati

i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011

del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).

Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.12., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata. L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi,

dovrà disporre gli approfondimenti peritali suggeriti nel referto 25 ottobre

2013.

dello psichiatra dott. __________ e, sulla base delle relative risultanze,

definire nuovamente il diritto alla rendita d’invalidità dell’assicurato a

contare dal 1° gennaio 2014.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 18 marzo 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di

fr. 800 (IVA inclusa) a

titolo di indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti