35.2014.31
Assicurato beneficiario di rendita per incidente stradale del 1992 con commotio cerebri e frattura di costole. Nel 2014 amm. sopprime rendita per la via della revisione in base a sola perizia psichiat
25 giugno 2014Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.31
mm
Lugano
25 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 marzo 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 settembre 1992, RI
1, all’epoca dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
cameriere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1,
é rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto in
territorio del Comune di __________.
A causa di questo evento,
egli ha riportato, secondo il rapporto 18 settembre 1992 dell’Ospedale
regionale di __________, una commozione cerebrale e una contusione toracale a
sinistra con la frattura di due costole (cfr. doc. 4).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 4
settembre 1996, l’assicurato é stato posto al beneficio di una rendita
d’invalidità dell’80% a decorrere dal 1° maggio 1995, nonché di un’indennità
per menomazione all’integrità del 50% (cfr. doc. 82).
1.3. Nel corso del mese di ottobre
2013, RI 1 é stato sottoposto a una perizia psichiatrica e neuropsicologica per
conto della CO 1 (cfr. doc. 101 e doc. 106).
1.4. In data 17 dicembre 2013,
l’amministrazione ha emanato una decisione formale mediante la quale ha
soppresso la rendita d’invalidità in vigore a contare dal 1° gennaio 2014 (doc.
107).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (doc. 108), completata dall’ RA 1
(doc. 109), in data 18 marzo 2014, l’assicuratore infortuni ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 113).
1.5. Con tempestivo ricorso del 3
aprile 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga
condannata a ripristinare il diritto a prestazioni a contare dal 1° gennaio
2014, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Come ci riferisce il nostro assistito, il colloquio con il Dr.
med. __________ é stato di breve durata e la comprensione in lingua italiana
non é stata ottimale.
Al termine del colloquio, il Dr. med. __________ “non constata
nessuna diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa sotto i profili
psichiatrico e neuropsicologico. L’abilità al lavoro medico-teorica è quindi
considerata totale in ogni attività”.
È indispensabile che una perizia psichiatrica tenga conto
dell’anamnesi, altrimenti non potrebbe esserci una valutazione attendibile se
ci si basasse esclusivamente su quello che si vede in un, necessariamente,
periodo limitato, in questo caso di 40 minuti circa.
(…).
In particolare, il sanitario non spiega perché le condizioni di
salute del paziente sarebbero migliorate dalla data da lui riferita ed in cosa
consista, rispetto al periodo precedente, tale presunto miglioramento.
È determinante la perizia del Dr. __________ FMH in psichiatria e
psicoterapia, esperto dell’AI, il quale ha riscontrato nel 1999 un moderato
peggioramento delle condizioni psichiche, rispetto alla perizia precedente (il
tasso d’invalidità della rendita AI é rimasto all’80%).
Anche il Dr. med. __________ certifica in data 10.02.2014 che “il
Sig. RI 1 é affetto da esito di trauma incidentale stradale con colpo diretto e
indiretto alla regione pareto-temporale e ai rami cervicali. A causa di tale
traumatismo (accaduto nel 1992) il paziente non ha mostrato nessun
miglioramento dello stato cefalgico residuo né dall’insonnia persistente, anzi negli
ultimi 2 anni le crisi cefaliche sono aumentate d’intensità e di frequenza,
stesso discorso vale per lo stato di insonnia.”
(doc. I)
1.6. La CO 1, in risposta, ha
postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. In corso di causa,
l’insorgente ha chiesto che il TCA ordini una perizia medica (doc. V).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é la
questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a sopprimere la
rendita d’invalidità a far tempo dal 1° gennaio 2014, oppure no.
2.3. In una sentenza pubblicata in
DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53, il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità
di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo
prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità
giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un
motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). Nella fattispecie
esaminata dall’Alta Corte il caso è stato liquidato invocando il fatto che un
evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione – in realtà non si
era mai verificato.
Nella citata pronunzia il
TFA ha, tuttavia, precisato che tale principio non si applica alle rendite
d’invalidità, siccome la loro soppressione per il futuro sottostà alle
condizioni dell’adeguamento (Anpassung; art. 17 cpv. 1 LPGA) oppure -
per sostituzione di motivi - a quelli della riconsiderazione o della revisione
processuale (art. 53 LPGA).
2.4. Nella concreta
evenienza, a ragione l’Istituto assicuratore convenuto non pretende che sarebbero
dati i presupposti per procedere a una riconsiderazione oppure a una revisione
processuale della decisione formale del 4 settembre 1996, mediante la
quale il ricorrente era stato posto al beneficio di una rendita invalidità
corrispondente a un’incapacità lucrativa dell’80% a contare dal 1° maggio 1995.
Se ne deduce pertanto che,
in ossequio alla giurisprudenza citata al considerando che precede, la
soppressione della rendita qui in questione sarebbe giustificata soltanto se
fossero realizzate le condizioni per procedere a una revisione giusta l’art. 17
cpv. 1 LPGA.
2.5. Secondo l'art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o ridotta
proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata
ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il
grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente
aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF -
analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga
all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in
cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione
ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e
non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata
viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
114).
La revisione presuppone,
dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la
costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275
consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante
giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si
applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.
446s.).
2.6. L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,
sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF
130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V
116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio
rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute
ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione
non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.7. Il mutamento deve, inoltre,
essere notevole.
Secondo la giurisprudenza
resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere
apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,
un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità
del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75%
(Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.8. Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non é
motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
La questione di sapere se
si é prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le
circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato,
fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei
fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi
conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui é stata
rilasciata la decisione litigiosa (cfr.
consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF
9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21 gennaio 2008
consid. 3.2).
Tanto
nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I mutamenti congiunturali,
il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita
economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti
conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze
scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini
professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che importa é la
diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad
infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.9. In una sentenza 8C_469/2013
del 24 febbraio 2014 consid. 4.2, pubblicata in SVR 2014 UV Nr. 13 p. 41ss., il
Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione degli
effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita
d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, é giustificato
collocarsi al momento della decisione formale, quando é certo che già a quella
data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la
soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del
mese che segue quello in cui la decisione formale é stata emanata,
rispettivamente intimata all’assicurato.
2.10. Nella presente fattispecie, dalle
tavole processuali emerge che la CO 1 ha posto RI 1 al beneficio di una rendita
d’invalidità dell’80% a decorrere dal 1° maggio 1995, facendo capo alla perizia
amministrativa 10 marzo 1995 del dott. __________ __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia.
Nel referto appena citato,
il dott. __________, diagnosticato uno stato dopo trauma cranio-cerebrale con
sindrome postcommozionale e leggera sindrome psicoorganica post-traumatica
nonché sviluppo di una sindrome depressiva post-traumatica a tinteggiatura
ansioso-inibita, aveva dichiarato che “la somma dei danni cerebrali di natura
neurologica e psichiatrica che si esprime attraverso il comportamento che rende
impossibile l’esercizio della professione sinora svolta, a nostro modo di
vedere inserisce questo caso nell’ambito di una invalidità piuttosto elevata.
La rimanente capacità lavorativa potrebbe essere esercitata solamente
nell’ambito di una professione diversa da quella precedentemente svolta. A causa
di ciò, la valutazione globale che tiene conto dei presunti danni psicoorganici
e psichici subiti mette la percentuale d’invalidità al 75%.” (doc. 43, p. 6).
Quindi, con il complemento
peritale del 5 maggio 1995, il perito aveva precisato che “per quanto concerne
una presunta, rimanente capacità lavorativa di circa il 25%, essa si riferisce
ai più semplici lavoretti o mansioni domestiche e non si pensa ad una vera e
propria possibilità di reintegrazione lavorativa, che non esiste.” (doc. 49).
Va pure segnalato che, nel
quadro degli accertamenti disposti dall’amministrazione, nel mese di aprile
1994, lo stato di salute dell’assicurato era stato valutato anche dal dott. __________,
spec. FMH in neurologia, il quale aveva refertato uno stato neurologico e
neuropsicologico “… perfettamente normale, normalizzato l’EEG, nessuna anomalia
vascolare nel territorio vertebro-basilare né del passaggio atlanto-occipitale.
Il paziente presenta dei malesseri, da quanto descritti dal carattere piuttosto
sincopale, sempre in posizione eretta, eventualmente d’origine ortostatica. La
PA tuttavia é normale, escluse in modo categorico delle manifestazioni
epilettiche. Presenza sicuramente di uno stato depressivo-ansioso, con spunti
fobici, possibile una leggera nevrosi d’incidente. (…). Non ho messo in
evidenza nessun deficit neuropsicologico, in particolare la memoria sia di
fissazione che di evocazione é perfettamente normale. I disturbi della
concentrazione sono da associarsi alle alterazioni psichiche depressivo-ansiose.”
(doc. 19, p. 4s.).
Il 1° ottobre 1999, RI 1
era stato periziato dal dott. A. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, per conto dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti
all’estero.
Dal relativo referto,
datato 18 ottobre 1999, risulta che, a quel momento, l’assicurato soffriva di
una sindrome postconcussiva con disturbo neurocognitivo moderato e attacchi
epilettiformi anamnestici, patologia che comportava una totale inabilità
lavorativa in qualsiasi professione.
Il dott. __________ aveva
riscontrato una “… menomazione del funzionamento cognitivo. Questa appare
acquisita e verosimilmente collegata con il trauma subito. Si sottolinea l’amnesia
postraumatica, perdita di conoscenza ed insorgenza recente d’attacchi
epilettiformi e cefalee. Esistono indubbiamente difficoltà d’attenzione, di
concentrazione, di memoria e d’elaborazione delle informazioni. Rispetto
all’esame precedente si nota un moderato peggioramento della menomazione nel
funzionamento sociale. Questo declino si riferisce soprattutto all’ambiente microsociale,
non avendo egli un’attività lavorativa in questo quadro si aggiunge facile
affaticamento, alterazioni del sonno, cefalee, vertigini e mancamenti,
irritabilità e talvolta aggressività sproporzionata alle cose di poco conto,
con sintomi d’ansia e depressione, con una certa labilità affettiva che varia
da apatia, con mancanza di spontaneità fino ad un’ideazione persecutoria e
talvolta suicidale. Inoltre vi sono da aggiungere certi cambiamenti nella
personalità, e qui mi riferisco al cambiamento della condotta sessuale e del
ritiro sociale.” (doc. 93).
2.11. Nell’ottobre 2013, il
ricorrente é stato sottoposto ad accertamenti pluridisciplinari (psichiatrici e
neuropsicologici) da parte del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, il quale si é avvalso della collaborazione della psicologa __________.
Dalla perizia 25 ottobre
2013 si evince che lo specialista interpellato dall’amministrazione ha negato
la presenza di disturbi psichiatrici e/o neuropsicologici, precisando trattarsi
di sincopi e di dolori diffusi, la cui eziologia va approfondita dal profilo
neurologico e reumatologico (doc. 106, p. 30: “Actuellement aucune plainte
significative psychiatrique ou neuropsychologique n’est retenue. Il s’agit de syncopes
et de douleurs diffuses et la question de la causalité de ces symptômes devra
être abordée uniquement d’un point de vue neurologique et rhumatologique. Au cas où les sincopes sont psychogènes, les critères de gravité
jurisprudentiels ne sont pas remplis.”). Egli ha precisato
che RI 1 ha sofferto di episodi depressivi ricorrenti, probabilmente di
media gravità, che sono evoluti positivamente nel corso degli anni con
attualmente una totale remissione clinica (doc. 106, p. 31).
L’esperto
ha quindi dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro dal profilo psichiatrico
e neuropsicologico, a decorrere dal giorno dell’esame peritale (doc. 106, p.
Considerandi
31: “La capacité de travail médico-théorique d’un point de vue psychiatrique et
neuropsychologique est de 100% dès le jour de l’expertise.”).
Con la decisione formale
del 17 dicembre 2013, richiamate le conclusioni contenute nella perizia del
dott. __________, la CO 1 ha ritenuto che lo stato di salute infortunistico
dell’assicurato fosse nel frattempo a tal punto migliorato da giustificare la
soppressione della rendita d’invalidità attribuitagli nel 1996 (cfr. doc. 107).
2.12
Chiamato a pronunciarsi nel caso
di specie, questo Tribunale constata che l’autore della perizia amministrativa 25
ottobre 2013 ha esplicitamente invitato l’Istituto assicuratore a completare
l’istruttoria, ordinando degli approfondimenti di natura neurologica e
reumatologica (cfr. doc. 106, p. 30: “D’un point de vue purement psychiatrique
et neuropsychologique, les experts ne retiennent pas actuellement de
répercussions des plaintes diminuant la capacité de l’expertisé d’exercer une
activité professionnelle. Toutefois, cette question reste à préciser d’un
point de vue neurologique pour les sincopes et rhumatologique pour les douleurs.”
- il corsivo é del redattore).
Visto quanto precede, secondo
il TCA, la CO 1 non poteva prescindere dal disporre gli accertamenti suggeriti
dal perito dott. __________.
In sede di decisione su
opposizione, l’assicuratore resistente ha sostenuto che l’eziologia neurologica
delle sincopi sarebbe già stata esclusa dal dott. __________, a margine del
consulto dell’11 aprile 1994 (cfr. doc. 113, p. 3).
Ora, é vero che lo
specialista in questione aveva refertato uno stato neurologico senza particolarità
(cfr. doc. 19). È però altrettanto vero che, nonostante il suo referto sia
stato considerato dal perito interpellato dalla CO 1 (cfr. doc. 106, p. 7 e p.
12), quest’ultimo ha comunque ritenuto indicato completare l’istruttoria con
gli accertamenti in discussione.
Alla luce di quanto
precede, ci si trova dunque confrontati a un accertamento sommario dei fatti.
L’assicuratore infortuni convenuto ha, quindi, violato il disposto di cui
all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF 8C_704/2007 del 9 aprile 2008).
2.13
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle
und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im
Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl.
statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11.
April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, l’amministrazione ha omesso di disporre quegli accertamenti
considerati indicati dal dott. __________. Per il TCA sono pertanto realizzati
i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011
del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).
Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.12., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata. L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi,
dovrà disporre gli approfondimenti peritali suggeriti nel referto 25 ottobre
2013.
dello psichiatra dott. __________ e, sulla base delle relative risultanze,
definire nuovamente il diritto alla rendita d’invalidità dell’assicurato a
contare dal 1° gennaio 2014.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 18 marzo 2014 è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di
fr. 800 (IVA inclusa) a
titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti