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Decisione

35.2014.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 giugno 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo

1995, p. 267).

Tutto

ben considerato, facendo difetto nella descrizione dell’episodio l’intervento

di qualsiasi fattore esterno, straordinario e repentino, il TCA deve concludere

che non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza

federale per poter riconoscere il carattere infortunistico all’evento del 10

settembre 2013.

2.9. Occorre ancora esaminare se

l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere

fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una

serie di lesioni corporali.

L’art. 9 cpv. 2 OAINF,

nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se

non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le

seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate

all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni di

articolazioni;

c. lacerazioni del

menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti muscolari

f. lacerazioni dei

tendini;

g. lesioni dei

legamenti;

h. lesioni del timpano.

Le lesioni corporali di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano

tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la

straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U

57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto.

Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza

di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,

oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al

corpo.

Così, dopo avere fatto

notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere

ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad

indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la

(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto

ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di

descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

Considerandi

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato

che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività

professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività

professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di

principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo

accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15

aprile 2004).

Necessario è inoltre che

si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il

presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul

corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.10

Chiamata a pronunciarsi nella

concreta evenienza, alla luce delle dichiarazioni della prima ora fatte

dall’assicurato, questa Corte ritiene che non siano adempiute le condizioni per

riconoscere una lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9

OAINF.

Sebbene la diagnosi del

danno alla salute riportato dal ricorrente rientri nell’elenco esaustivo delle

lesioni parificate ai postumi dell’infortunio (art. 9 cpv. 2 OAINF),

nell’evento annunciato dal ricorrente (docc. 3, 4 e 7) non si ravvisa, al

momento dell’episodio del 10 settembre 2013, l’intervento di un fattore esterno

e repentino ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.9.

Infatti, l’assicurato non è

stato in grado di descrivere nessun episodio preciso, che abbia interessato il

suo ginocchio destro. Egli ha saputo unicamente indicare il momento della

comparsa del dolore e del gonfiore al ginocchio. Pertanto, conformemente alla

giurisprudenza della nostra massima Corte, non potendo l'esistenza di un evento

assimilabile ad infortunio essere ritenuta in quei casi in cui la persona

assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei

dolori (cfr. DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), all’assicuratore LAINF

convenuto non può essere imposta la presa a carico dei costi derivanti

dall’evento del 10 settembre 2013.

A nulla di diverso può

giungere questo Tribunale analizzando il contenuto del certificato del 9

dicembre 2013 del dott. __________, nel quale ha attestato che:

" (…)

Una lesione del menisco è parificata quale infortunio anche se non

vi è un trauma evidente e non si tratta comunque di una lesione meniscale

degenerativa. Anche l’edema Bone Bruise osseo del condilo femorale mediale

presenta una probabile origine traumatica.

È bene possibile che il signor RI 1 nel suo lavoro quale

magazziniere ha subito diverse piccole contusioni e distorsioni che poi nella

somma hanno portato a queste lesioni” (cfr. doc. 12).

Da tale referto non emerge

infatti nessun argomento che possa, da un punto di vista giuridico, portare ad

ammettere la presenza di una lesione parificata ai postumi dell’infortunio nel

caso concreto. Il dott. Spirig ha soltanto ipotizzato, che il danno alla salute

sia stato causato da un evento traumatico. Per questa ragione, non essendo

sufficiente il grado di semplice possibilità per stabilire l’esistenza o meno

di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA o di una lesione parificata ai

postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 OAINF (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p.

50), questo argomento non merita di essere seguito.

Nemmeno merita di essere

seguita la possibilità evocata dal dott. Spirig, secondo cui la lesione del

menisco del suo paziente può essere stata causata da numerose piccole

contusioni e distorsioni subite negli anni durante la sua attività

professionale, che, sommate, avrebbero portato alla lesione del menisco (cfr.

doc. 12), posto che l’insorgente non è stato in grado di descrivere alcuno

specifico evento che abbia interessato il suo ginocchio destro.

In esito a quanto precede,

un obbligo a prestazioni non può essere imposto all’assicuratore LAINF

convenuto, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.

2.11

Considerate le dichiarazioni

della prima ora dell’assicurato sulla dinamica dell’evento del 10 settembre

2013, le quali escludono l’intervento di qualsiasi fattore esterno e, quindi,

la presa a carico dell’evento da parte dell’assicuratore LAINF, questo

Tribunale non ritiene necessario dare seguito alla richiesta di rinvio

formulata dal ricorrente in via subordinata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti