35.2014.32
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25 giugno 2014Italiano23 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.32
MP/MM
Lugano
25 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Massimo Piemontesi, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 marzo 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 9 ottobre 2013 l’Ufficio
del personale della __________ ha annunciato alla CO 1 l’evento occorso al
proprio dipendente RI 1 il 10 settembre 2013 sul posto di lavoro. Il datore di
lavoro ha così descritto il sinistro: “Gli si è gonfiato il ginocchio (era già
gonfio da circa una settimana)” (cfr. doc. 3).
A seguito dell’esame di
artro-risonanza magnetica effettuato in data 30 settembre 2013, il dott. __________,
medico generalista, ha diagnosticato la rottura del corno posteriore della Pars
intermedia del menisco mediale con edema sotto-condrale reattivo del condilo
femorale mediale (cfr. doc. 4). Il dott. ____________________, specialista in
chirurgia ortopedica, a seguito del suo esame specialistico del 18 ottobre 2013, ha confermato la lesione del menisco mediale dell’assicurato (cfr. doc. 5).
L’assicurato, il 5
novembre 2013, nel questionario LAINF ha così descritto l’evento del 10
settembre 2013:
" dolori
forti al ginocchio destro. Durante il lavoro spesso contusioni o distorsioni al
ginocchio destro." (cfr. doc. 7)
Il persistere del dolore
al ginocchio destro dell’assicurato ha reso necessario l’intervento di
artroscopia con meniscectomia mediale, che ha avuto luogo il 25 novembre 2013 ad
opera del dott. __________ (cfr. doc. 6).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-assicurativi del caso, con decisione formale del 6 dicembre 2013, la CO
1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento del
settembre 2013 non configura né un infortunio, né una lesione parificata ai
postumi di un infortunio (cfr. doc. 11).
L’assicurato, patrocinato
dal RA 1, ha interposto opposizione alla decisione formale in data 20 dicembre
2013 (cfr. doc.13), poi completata con scritto del 27 gennaio 2013 (cfr. doc.
16).
In sede di opposizione il
rappresentante dell’assicurato ha prodotto una dichiarazione firmata dallo
stesso RI 1, nella quale ha descritto un episodio infortunistico avvenuto nel
mese di agosto 2013, periodo in cui trascorreva le sue vacanze in __________.
In particolare l’assicurato ha dichiarato quanto segue:
" (…)
In effetti, discutendo con la moglie, ci siamo ricordati
dell’episodio che mi è accaduto durante le vacanze, a cui non avevo dato un
grande peso in considerazione che si era risolto in due giorni ca. senza
effetti importanti e visibili.
Subito nei primi giorni quando ero in paese (credo mercoledì 7
agosto ma non sono molto certo), nel pomeriggio, stavo giocando a calcio con
mio figlio di 9 anni nella strada davanti all’entrata di casa. Mentre cercavo
di rincorrere il pallone, sull’asfalto c’erano dei sassolini che mi hanno fatto
scivolare, e quindi cadendo a terra in avanti, ho picchiato il ginocchio
destro. In parte ho attutito il colpo proteggendolo con le mani protese in
avanti, ma il ginocchio ha picchiato sull’asfalto.
Nei primi momenti, ho avvertito subito dolore al ginocchio, e di
conseguenza abbiamo smesso di giocare. Non mi sono recato da nessun
specialista, siccome nel giro di un paio di giorni il dolore dapprima si è
ridotto e poi è scomparso. Nel frattempo, essendo in vacanza non ho sottoposto
il ginocchio ad altre sollecitazioni e quindi non ho dato molta rilevanza
all’episodio. (…)” (cfr. doc. 15)
Con decisione su
opposizione del 3 marzo 2014, la CO 1 ha confermato la sua precedente decisione
(cfr. doc. 19).
1.3. Con tempestivo ricorso del 4
aprile 2014, RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto che la CO 1 sia
condannata ad assumere l’evento del mese di settembre 2013 e in subordine che
l’incarto sia retrocesso all’assicurazione affinchè siano esperiti ulteriori
accertamenti medici, allo scopo di ottenere informazioni più mirate sulla
tempistica della lesione al menisco (cfr. doc. I).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, l’insorgente ha argomentato quanto segue:
" (…)
In buona sostanza, l’assicurazione non crede alle affermazioni del
ricorrente e le ritiene non veritiere. In questo senso, sostiene che non è
dimostrato con il principio della verosimiglianza preponderante l’episodio del 7
agosto 2013. Evidentemente, il ricorrente ha ricordato quanto gli era accaduto
soltanto più tardi, ma questo elemento da solo, non può essere decisivo nel
determinare se vi è la relazione di causalità e non basta per negare la
responsabilità infortunistica. Diversi altri fattori e considerazioni,
concorrono alla formazione della relazione di causalità, e tutti conducono alla
presa a carico dei costi in ambito Lainf.
(…)
Dal profilo puramente medico, esaminando l’artro RM del 30
settembre 2013, s’evince che non siamo in presenza di una lesione interrelata,
ed in modo particolare non s’evince un quadro di degenerazione del ginocchio
che possa avere condotto ad una rottura spontanea. Anzi, gli unici elementi di
rottura del ginocchio, che non possono essere provocati da un trauma con il
rapporto di causa effetto, sono la lesione della Pars intermedia e l’edema bone
cruise osseo.
(…)
Infine, anche esaminando l’argomentazione dell’assicuratore in
merito allo sviluppo della bone cruise, occorre concludere che si è trattato di
un evento traumatico. Infatti, non si configura alcuna degenerazione lenta, e
pertanto, se quale unica ipotesi rimane l’impatto violento, in questa
costellazione di idee occorre soltanto determinare il periodo quando si sarebbe
verificato l’impatto. La storia del ricorrente indica che non c’è stato alcun
impatto prima di giugno 2013, mentre dal referto RM non emerge assolutamente
che le lesioni sono pregresse, e sono attribuibili ad un periodo lontano nel
tempo.”
(…)
Concretamente, l’assicurazione suppone erroneamente che l’episodio
del 7 agosto 2013 non sia realmente accaduto, giacché tutte le altre
circostanze che permettono di leggere giuridicamente la causalità, sono
piuttosto solide, e nell’insieme conducono alla responsabilità di prendere a
carico i costi in ambito Lainf. D’altra parte, il ricorrente non può essere
penalizzato soltanto perché non ha ricordato immediatamente l’episodio del 7
agosto, che tra l’altro è avvenuto in circostanze particolari, durante le
vacanze, e in un periodo che non ha sottoposto a stress il ginocchio.
Mentre dal profilo medico è ben noto che un trauma può
ri-manifestare la sintomatologia algica, in forma usuale, oppure aggravata,
come nel caso in esame, e siamo in presenza di una ricaduta del precedente episodio.
In altri termini, il sinistro del 10 settembre 2013 non è altro che la ricaduta
dell’evento traumatico accaduto il 7 agosto 2013. (…)” (cfr. doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha
postulato un integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III + allegati da
1-19).
1.5. In corso di causa, il
ricorrente ha prodotto uno scritto datato 25 aprile 2014, in cui ha trasmesso ulteriori mezzi di prova a sostegno del suo atto ricorsuale (cfr. doc. V)
La presa di posizione della
convenuta è pervenuta al TCA il 9 maggio 2014 (cfr. doc. VII).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite é
circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a
negare la propria responsabilità relativamente al danno alla salute
interessante il ginocchio destro, oppure no.
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non
permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della
verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli
stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione
parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.6. Nella concreta evenienza,
nell’annuncio d’infortunio del 9 ottobre 2013 è stato indicato che
all’assicurato “Gli si è gonfiato il ginocchio (era già gonfio da circa una
settimana)” (cfr. doc. 3).
Nel certificato medico
LAINF dell’11 ottobre 2013, il dott. __________
Interpellato
dall’amministrazione circa la dinamica del sinistro, il 5 novembre 2013, RI 1 ha
dichiarato che il 10 settembre 2013 ha sentito forti dolori al ginocchio destro
e che durante il lavoro subisce spesso delle contusioni e distorsioni al
ginocchio (cfr. doc. 7).
Con dichiarazione del 19
gennaio 2014 l’assicurato ha affermato di essersi nel frattempo ricordato -
discutendo con la moglie – di una caduta avvenuta nell’ agosto 2013. Egli ha
dichiarato di non aver dato troppo peso al predetto evento in quanto il dolore
risentito dopo la caduta, nel giro di un paio di giorni era scomparso (cfr.
doc. 15). Il ricorrente sostiene in buona sostanza che i forti dolori e il
gonfiore del ginocchio avvertiti in data 10 settembre 2013, costituirebbero una
conseguenza del preteso evento infortunistico occorsogli il 7 agosto 2013 (cfr.
doc. I pag. 5).
2.7. Secondo la dottrina (cfr. A.
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la
giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,
p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363
consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994
p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione
della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è
data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica
dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al
proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle
particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto.
Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può
perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti
presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid.
2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della
causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p.
546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio
2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se
essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori
che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi
sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice
la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso concreto, in
ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa Corte ritiene di
poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica
dell’evento, sulla versione contenuta nell'annuncio d’infortunio del 9 ottobre
2013 (doc. 3), confermata nel certificato medico 11 ottobre 2013 del dott. __________
(doc. 4) e dal questionario LAINF compilato dal ricorrente stesso il 5 novembre
2013 (doc. 7). Da questi documenti risulta che, senza l’intervento di un
particolare fattore esterno, il ginocchio dell’assicurato in data 10 settembre 2013 ha iniziato a fare male e a gonfiarsi a tal punto da dover interrompere la sua attività lavorativa.
A tali dichiarazioni deve
essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto è stato indicato nella
descrizione del 19 gennaio 2014 (cfr. doc. 15) per i seguenti motivi.
Innanzitutto, il TCA
ritiene inverosimile che l’assicurato abbia ricordato solo nel gennaio 2014,
quale fosse l’evento infortunistico che avrebbe causato la lesione meniscale
del suo ginocchio destro. Se, come sostenuto in seconda battuta, il ricorrente
fosse effettivamente rimasto vittima di una caduta tanto grave da causare un
edema bone bruise osseo femorale mediale con rottura del corno posteriore e
della Pars intermedia del menisco mediale, egli avrebbe certamente segnalato
tale avvenimento già in precedenza, ovvero nell’annuncio d’infortunio, durante
le visite mediche e nel questionario LAINF. L’assicurato durante la prima
visita medica avvenuta l’11 settembre 2013, ha invece riferito al medico di prime cure di non ricordarsi di aver subito un infortunio ben preciso (cfr. doc. 4
).
In simili condizioni, in
ossequio alla giurisprudenza costante della nostra massima Corte e per i motivi
suesposti, il TCA ritiene che la descrizione dell’evento del 19 gennaio 2014
(cfr. doc. 15) - che è stata fornita dall’assicurato solo in fase di
opposizione a seguito del diniego di responsabilità da parte della convenuta
(cfr. docc. 8 e 11) - debba cedere il passo alle dichiarazioni date
dall’assicurato nella prima ora, quando ancora egli ne ignorava le conseguenze
giuridiche (cfr. docc. 3, 4, 5 e 7).
Va infine respinta la tesi
dell’assicurato secondo cui la lesione da lui riportata, considerata la sua
natura (edema bone bruise con lesione del menisco mediale) e l’assenza di
fenomeni degenerativi, non può che essere riconducibile al presunto trauma
subito nel mese di agosto 2013 (cfr. doc. I, pag. 4 e doc. V).
A tal proposito, questo
Tribunale si limita a osservare che l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire
(cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito partire dal danno
alla salute presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un
infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La
carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un
infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura
medica.
2.8. Nel caso di specie, non vi è
stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è,
infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con
oggetti.
Va, dunque, esaminato se, in
casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o
uno sforzo manifestamente eccessivo.
Alla luce della dinamica
del sinistro, descritta dall’assicurato nell’annuncio d’infortunio del 9
ottobre 2013 (doc. 3), nel certificato dell’11 ottobre 2013 del dott. Spirig
(doc. 4) e nel questionario LAINF del 5 novembre 2013 (doc. 7), può essere
scartata a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato del corpo, come
pure quella di uno sforzo straordinario.
L’insorgente ha più volte
descritto il sinistro in modo del tutto sommario, limitandosi a riferire i
sintomi avvertiti in quell’occasione (forte dolore e versamento del ginocchio),
senza però descriverne la dinamica, fatto salvo per l’accenno a non meglio
precisate piccole distorsioni e contusioni al ginocchio destro più volte subite
nell’ambito della sua professione (cfr. docc. 4 e 7). Egli, limitandosi a ciò,
non ha saputo rendere verosimile l'esistenza, in concreto, degli elementi
costitutivi d'infortunio. Va rammentato a tal proposito che, secondo la
giurisprudenza federale, quando l'istruttoria non permette di ritenere
accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la
semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza
di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr.
DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V
201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in
Fatti
A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo
1995, p. 267).
Tutto
ben considerato, facendo difetto nella descrizione dell’episodio l’intervento
di qualsiasi fattore esterno, straordinario e repentino, il TCA deve concludere
che non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza
federale per poter riconoscere il carattere infortunistico all’evento del 10
settembre 2013.
2.9. Occorre ancora esaminare se
l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere
fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una
serie di lesioni corporali.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF,
nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se
non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le
seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate
all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di
articolazioni;
c. lacerazioni del
menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei
tendini;
g. lesioni dei
legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano
tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la
straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U
57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto.
Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza
di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,
oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al
corpo.
Così, dopo avere fatto
notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere
ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad
indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la
(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto
ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di
descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
Considerandi
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato
che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività
professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività
professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di
principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15
aprile 2004).
Necessario è inoltre che
si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il
presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
2.10
Chiamata a pronunciarsi nella
concreta evenienza, alla luce delle dichiarazioni della prima ora fatte
dall’assicurato, questa Corte ritiene che non siano adempiute le condizioni per
riconoscere una lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9
OAINF.
Sebbene la diagnosi del
danno alla salute riportato dal ricorrente rientri nell’elenco esaustivo delle
lesioni parificate ai postumi dell’infortunio (art. 9 cpv. 2 OAINF),
nell’evento annunciato dal ricorrente (docc. 3, 4 e 7) non si ravvisa, al
momento dell’episodio del 10 settembre 2013, l’intervento di un fattore esterno
e repentino ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.9.
Infatti, l’assicurato non è
stato in grado di descrivere nessun episodio preciso, che abbia interessato il
suo ginocchio destro. Egli ha saputo unicamente indicare il momento della
comparsa del dolore e del gonfiore al ginocchio. Pertanto, conformemente alla
giurisprudenza della nostra massima Corte, non potendo l'esistenza di un evento
assimilabile ad infortunio essere ritenuta in quei casi in cui la persona
assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei
dolori (cfr. DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), all’assicuratore LAINF
convenuto non può essere imposta la presa a carico dei costi derivanti
dall’evento del 10 settembre 2013.
A nulla di diverso può
giungere questo Tribunale analizzando il contenuto del certificato del 9
dicembre 2013 del dott. __________, nel quale ha attestato che:
" (…)
Una lesione del menisco è parificata quale infortunio anche se non
vi è un trauma evidente e non si tratta comunque di una lesione meniscale
degenerativa. Anche l’edema Bone Bruise osseo del condilo femorale mediale
presenta una probabile origine traumatica.
È bene possibile che il signor RI 1 nel suo lavoro quale
magazziniere ha subito diverse piccole contusioni e distorsioni che poi nella
somma hanno portato a queste lesioni” (cfr. doc. 12).
Da tale referto non emerge
infatti nessun argomento che possa, da un punto di vista giuridico, portare ad
ammettere la presenza di una lesione parificata ai postumi dell’infortunio nel
caso concreto. Il dott. Spirig ha soltanto ipotizzato, che il danno alla salute
sia stato causato da un evento traumatico. Per questa ragione, non essendo
sufficiente il grado di semplice possibilità per stabilire l’esistenza o meno
di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA o di una lesione parificata ai
postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 OAINF (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p.
50), questo argomento non merita di essere seguito.
Nemmeno merita di essere
seguita la possibilità evocata dal dott. Spirig, secondo cui la lesione del
menisco del suo paziente può essere stata causata da numerose piccole
contusioni e distorsioni subite negli anni durante la sua attività
professionale, che, sommate, avrebbero portato alla lesione del menisco (cfr.
doc. 12), posto che l’insorgente non è stato in grado di descrivere alcuno
specifico evento che abbia interessato il suo ginocchio destro.
In esito a quanto precede,
un obbligo a prestazioni non può essere imposto all’assicuratore LAINF
convenuto, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.
2.11
Considerate le dichiarazioni
della prima ora dell’assicurato sulla dinamica dell’evento del 10 settembre
2013, le quali escludono l’intervento di qualsiasi fattore esterno e, quindi,
la presa a carico dell’evento da parte dell’assicuratore LAINF, questo
Tribunale non ritiene necessario dare seguito alla richiesta di rinvio
formulata dal ricorrente in via subordinata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti