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Decisione

35.2014.33

Assicurato, vittima d'infortunio, beneficia di rendita d'inv. del 30%. Revisione rendita (ridotta al 13%) a seguito cambiamento datore di lavoro. Determinazione reddito da valido e da invalido. Confer

28 gennaio 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.8. Nella DTF 140 V 70 consid.

4.2, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione

degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita

d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, è giustificato

collocarsi al momento della decisione formale, quando è certo che già a quella

data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la

soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del

mese che segue quello in cui la decisione formale è stata emanata,

rispettivamente intimata all’assicurato.

2.9. Nella concreta evenienza, a

seguito dell’infortunio del mese di dicembre 1998, l’assicurato è stato posto

al beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 30% a contare dal

dal 1° marzo 2001 (doc. 118).

Dalle carte processuali

emerge che il grado d’invalidità del ricorrente è stato stabilito in

applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. In effetti, il

reddito che egli avrebbe conseguito senza l’infortunio, continuando a lavorare

alle dipendenze dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ (reddito

da valido: fr. 24.35/ora) é stato raffrontato al reddito concretamente

realizzato presso la ditta __________ di __________ (reddito da invalido: fr.

17/ora), donde un discapito economico appunto del 30% (cfr. doc. 118, p. 2).

La rendita d’invalidità in

vigore è stata sottoposta a revisione d’ufficio nel corso del 2003 e del 2005. In entrambi i casi, essa è stata confermata (cfr. doc. 127 e doc. 135).

2.10. Nel corso del mese di agosto

2013, RI 1 é stato sentito da un funzionario dell’CO 1. In quell’occasione, é

emerso che, a contare dal mese di marzo 2012, egli lavorava stabilmente alle

dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di operaio edile,

percependo un salario orario pari a fr. 26.15 (doc. 143).

Con la decisione di

revisione del 10 settembre 2013, l’Istituto assicuratore ha ridotto al 13% la

rendita d’invalidità in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2013. Il reddito (da

invalido) effettivamente percepito dall’assicurato presso la ditta __________

(fr. 59'831.20/anno) è stato raffrontato con quello (da valido) che egli

avrebbe realizzato presso la ditta __________, qualora non fosse insorto il

danno alla salute (fr. 68’640/anno), donde un discapito economico (arrotondato)

appunto del 13%.

2.11. Con la propria impugnativa,

l’insorgente censura l’entità dei redditi ritenuti dall’amministrazione per

stabilire il nuovo grado d’invalidità.

Per quanto riguarda il reddito

da valido, egli sostiene che esso andrebbe “… rettificato verso l’alto, in

almeno CHF 32, …”, considerate le indicazioni che il suo ex datore di lavoro ha

fornito nel suo mail del 23 agosto 2013.

Trattandosi invece del reddito

da invalido, facendo riferimento alla distinta dei salari 2013 allestita dalla

ditta __________ (cfr. doc. E), l’assicurato fa valere che il salario lordo da

lui conseguito in quell’anno é stato pari a fr. 55'004.30 (cfr. doc. I, p.

2s.).

2.12. Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, per quanto concerne il reddito senza invalidità, il

TCA osserva che, in data 22 agosto 2013, l’impresa di costruzioni __________ ha

comunicato all’amministrazione che “… ad oggi il signor RI 1, con un’attività

al 100% delle sue capacità fisiche-lavorative, percepirebbe un salario orario

base quantificabile in Fr./h. 30.--. A questo salario andrebbero poi

chiaramente aggiunte tutte le indennità previste dal Contratto Collettivo di

lavoro del ramo dell’edilizia.” (doc. 145).

Il giorno successivo, l’ex

datore di lavoro ha precisato che “… al salario base comunicato vanno aggiunte

le seguenti indennità che devono essere calcolate per un esatto importo del

salario orario del signor RI 1: indennità per giorni festivi 3%, vacanze 13%,

tredicesima 8.33%, indennità d’inconvenienza 1.40 fr./h. Con la presente

possiamo dunque comunicarle che ad oggi il signor RI 1, con un’attività al 100%

delle sue capacità fisiche-lavorative, percepirebbe un salario orario base

lordo quantificabile in Fr./h 39.20.” (doc. 146).

Dal doc. 147 si evince che

l’CO 1 ha stabilito in fr. 68'640.-- il reddito da valido, moltiplicando il

salario orario di fr. 30.-- per 176 ore e per 13 mesi.

Giusta l’art. 24 cpv. 1

del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM

2012-2015), per orario di lavoro annuale si intende il totale

lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere

il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non

lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle

ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di

servizio civile, ecc..

Il cpv. 2

prevede invece che il totale determinante delle ore

annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7

= 52,14 settimane x 40,5 ore).

In una

sentenza 8C_749/2013 del 6 marzo 2014 consid. 3.3.2, il Tribunale federale ha stabilito

che nel caso in cui il salario sia già comprensivo dell’indennità per festività

infrasettimanale e di quella di vacanza, i corrispondendi periodi devono essere

Considerandi

dedotti dall’orario di lavoro annuale convenuto mediante

contratto collettivo, affinché si possa stabilire il reddito determinante.

Nel caso di

specie, il salario orario di fr. 30.-- comunicato dall’ex datore di lavoro non

é comprensivo dell’indennità per festività infrasettimanale, né di

quella di vacanza, né ancora della tredicesima mensilità, ragione per la quale

l’assicuratore convenuto l’ha correttamente moltiplicato per

176.

ore/mese (coefficiente per il salario costante - 2112 : 12) e, in seguito,

per 13 mesi.

Almeno da questo punto di

vista, la decisione su opposizione impugnata non presta dunque il fianco a

critiche.

In data 23 agosto 2013, la

ditta __________ ha dichiarato inoltre che, qualora fosse rimasto alle sue

dipendenze, l’assicurato avrebbe beneficiato di un’indennità d’inconvenienza

(secondo il CNM 2012-2015, indennità per il pranzo) pari a fr. 1.40/ora

(doc. 146).

Al proposito, questo

Tribunale rileva che, in una sentenza 8C_964/2012 del 16 settembre 2013 consid.

4.3

, l’Alta Corte ha stabilito che l’indennità per il pranzo non andava presa

in considerazione per determinare il reddito da valido poiché, in quella

fattispecie, l’indennità in questione era stata pagata in più del salario

mensile lordo e che, pertanto, su di essa non erano stati prelevati i

contributi sociali (per un caso in cui il TF ha deciso nel senso opposto, in

quanto l’indennità forfetaria per il pranzo era stata indicata dal datore di

lavoro a titolo di salario mensile lordo su cui erano stati prelevati i

contributi paritetici, si veda la STF 8C_430/2010 del 28 settembre 2010).

In concreto, interpellato

da questa Corte, in data 14 gennaio 2015, l’ex datore di lavoro ha precisato

che, qualora l’assicurato fosse rimasto alle sue dipendenze, l’indennità per il

pranzo gli verrebbe pagata in più del salario lordo e non sarebbe soggetta ai

contributi sociali (cfr. doc. XXVI).

Pertanto, conformemente

alla giurisprudenza federale appena citata, é a giusta ragione che l’CO 1 non

ha preso in considerazione l’indennità per il pranzo per stabilire il reddito

da valido.

In esito a quanto precede,

il reddito da valido ammonta dunque a fr. 68'640.

2.13

Trattandosi del reddito da

invalido, nel caso concreto, l’amministrazione l’ha stabilito secondo le

stesse modalità con le quali ha determinato quello da valido, quindi moltiplicando

il salario orario di fr. 26.15, indicato dallo stesso assicurato

in occasione della sua audizione del 22 agosto 2013, per 176 ore/mese e

per 13 mensilità (cfr. doc. 147).

Unitamente alla propria

impugnativa, l’assicurato ha prodotto la distinta dei salari pagatigli nel 2013

dalla ditta __________ e ha preteso che, a titolo di reddito da invalido, vada

considerato il salario lordo di fr. 55'004.30, ivi indicato (cfr. doc. I, p. 3

e doc. E).

In corso di causa, il TCA

ha invitato l’Istituto convenuto a prendere posizione “… in merito al contenuto

del documento qui accluso [la distinta dei salari 2013, n.d.r.], e ciò dal

profilo della determinazione del reddito da invalido.” (doc. XI).

In data 11 novembre 2014,

un funzionario amministrativo ha sentito i titolari della ditta __________. Dal

relativo verbale risulta, per quanto qui d’interesse, che il salario orario

dell’assicurato “… nel 2013 é stato adeguato, conformemente alle direttive

della Commissione Paritetica Cantonale, risp. ai disposti del CCL cantonale, ed

ammontava a franchi 26.15 orari, ai quali vanno aggiunte le percentuali per

vacanze, festivi e tredicesima. Le ore lavorative in azienda svolte dall’operaio

nel 2013 ammontano a 1450.50 (lavorate) e a 2144 comprensive di assenze,

vacanze e intemperie. Si rimanda al riassunto fornito oggi dalla ditta relativo,

appunto, all’anno 2013 (Calcolo salario costante). La ditta versa al dipendente

lo stipendio mensilmente come salario costante e a dicembre vengono effettuati

tutti i conguagli. Nella ricapitolazione salario 2013 sono riassunti gli

estremi che sono descritti in dettaglio nei relativi fogli paga oggi raccolti.”

(doc. 156).

Dai dati acquisiti presso

il datore di lavoro l’ ha quindi tratto le seguenti conclusioni:

" (…).

- Il

calcolo di confronto tra il salario da valido ed invalido, considerato che non

risulta una perdita di ore a seguito dei postumi infortunistici, é da fare

sulla base dell’orario di lavoro costante, ossia 176h x 12, risp. 13

considerando la tredicesima.

- Le

limitazioni di rendimento fatte valere dalla ditta sono già considerate, in

accordo con la CPC, con il fatto che viene versato un salario inferiore al

minimo previsto dal CCL per la qualifica (B) dell’interessato.

- Confrontando

il salario effettivo di CHF 26.15 per il 2013, risp. CHF 26.26 per il 2014, con

quello da valido di CHF 30.00 per il 2013, risp. 30.12 per il 2014 (rivalutato

tramite CCL), risulta una perdita al guadagno effettiva del 12.83% per il 2013,

risp. del 12.82% per il 2014.

Visto quanto precede, riteniamo corretta la nostra decisione del

10.09

, con la quale abbiamo ridotto la rendita d’invalidità dal 30% al

13%.”

(doc. 155, p. 2)

Chiamato ad esprimersi su

quanto precede, RI 1 ha in particolare ribadito di aver percepito “… un salario

lordo per il 2013 di CHF 55'004.30. Su questo importo la CO 1 non ha preso

posizione o quantomeno non ha contestato questo dato e non risulta

dall’indagine ulteriormente eseguita presso il datore di lavoro che siano

emersi conteggi diversi. Queste sono le cifre oggettive ed effettive che vanno

prese in considerazione nel raffronto dei due redditi.” (doc. XXI).

Da parte sua, il TCA osserva

che, in occasione della sua audizione del novembre 2014, il datore di lavoro ha

dichiarato che nel 2013 l’assicurato ha percepito un salario orario di fr. 26.15, al netto dell’indennità per festività infrasettimanali,

di quella di vacanza e della tredicesima mensilità e che, sempre nel 2013, le

ore lavorative sono state 2144 (comprensive di assenze, vacanze e intemperie).

Alla luce di quanto

precede, esso non vede alcuna valida ragione per distanziarsi dal calcolo eseguito

dall’assicuratore convenuto: il salario base orario (fr. 26.15) va

effettivamente moltiplicato per il coefficiente 176 (2112 : 12) e, in

seguito, per 13 mensilità, donde un reddito da invalido pari a fr. 59'831.20.

Al riguardo, occorre sottolineare

che quest’ultimo importo corrisponde in sostanza alla somma dei salari lordi

risultanti dalle schede di stipendio acquisite agli atti sub doc.

160-171 (fr. 60'696.87 vs. fr. 59'831.20). Da notare peraltro che

l’importo in questione non comprende la gratifica versata nel mese di luglio

2013.

(cfr. doc. 166).

Non trova dunque riscontro

l’affermazione dell’insorgente secondo la quale, nel 2013, egli avrebbe

conseguito un reddito lordo pari a fr. 55'004.30.

2.14

Il grado d’invalidità

dell’insorgente a decorrere dal 1° ottobre 2013 - determinato raffrontando il

reddito effettivamente percepito presso la ditta __________ (fr. 59'831.20/anno)

con quello che egli avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 68'640/anno)

-, é dunque del 12.83%, arrotondato al 13%, ragione per la quale l’CO 1

era legittimato a procedere alla revisione della rendita d’invalidità in vigore

(e, quindi, a ridurre il grado dell’invalidità).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti