35.2014.35
Domanda di risarcimento danni contro assicuratore infortuni. Domanda respinta. Negata assistenza giudiziaria gratuita
1 aprile 2015Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.35
mm
Lugano
1 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 marzo 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 2 agosto 2006 la __________
ha annunciato all'CO 1 che il suo dipendente RI 1, il sabato 29 luglio 2006
aveva subito un incidente con lo scooter (cfr. doc. 1), riportando un grave
politrauma (cfr. doc. 27b).
Con decreto 35.2007.121
del 12 giugno 2008, il TCA ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta
transazione, consistente nell'annullamento della decisione su opposizione
impugnata e nel rinvio degli atti all’CO 1 per nuovi accertamenti (cfr. doc.
75).
Con sentenza 35.2010.69
del 19 aprile 2011 - cresciuta incontestata in giudicato -, questa Corte ha
condannato l’amministrazione ad ammettere la propria responsabilità
relativamente all’evento infortunistico del luglio 2006 e le ha rinviato gli
atti affinché stabilisse l'importo delle prestazioni dal profilo materiale e
temporale (cfr. doc. 183).
1.2. Statuendo sul ricorso
interposto dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 6 novembre
2012, mediante la quale l’assicuratore LAINF aveva segnatamente fissato
l’importo dell’indennità giornaliera a fr. 29.50 dal 1° agosto 2006,
rispettivamente a fr. 48.30 dal 1° gennaio 2008 (cfr. doc. 305), con sentenza
35.2012.96 del 20 giugno 2013, cresciuta incontestato in giudicato, il TCA ha
rinviato gli atti all’amministrazione affinché - trattandosi dell’entità del
guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera dovuta per il periodo
1° gennaio-31 dicembre 2007 -, appurasse, sentito l’azionista __________,
se al momento dell’infortunio del luglio 2006, esisteva già con RI 1 un accordo
inerente al suo trattamento economico a partire dal 1° gennaio 2007 e,
nell’affermativa, quale ne erano i termini. Tenuto conto delle relative risultanze,
l’CO 1 doveva nuovamente stabilire l’importo dell’indennità giornaliera
spettante all’assicurato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.
1.3. Statuendo sul ricorso che RI
1 ha presentato contro la decisione su opposizione del 18 gennaio 2013, mediante
la quale l’CO 1 aveva riconosciuto una rendita d’invalidità del 50% dal 1°
novembre 2012, calcolata su un guadagno assicurato pari a fr. 29'521 e
un’indennità per menomazione all’integrità del 35%, con pronunzia 35.2013.17
del 18 dicembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha
retrocesso gli atti all’assicuratore affinché, da una parte, accertasse se l’assicurato
era stato posto al beneficio degli assegni di famiglia e, nell’affermativa, a
partire da quando, precisato che, qualora il relativo diritto fosse nato prima
dell’evento traumatico del luglio 2006, l’CO 1 avrebbe dovuto determinare di
nuovo il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità,
computando anche gli assegni familiari e, dall’altra, interpellasse i sanitari
della __________, chiedendo loro di specificare i motivi per cui i pretesi
problemi alla dentatura e al setto nasale, non erano stati considerati nella
valutazione dell’indennità per menomazione all’integrità (cfr. doc. 484, p. 10
e p. 19).
1.4. In data 12 settembre 2013,
l’avv. RA 1 per conto dell’assicurato ha inoltrato all’CO 1 una domanda di
risarcimento, facendo valere una serie di danni che sarebbero stati causati dall’agire
illecito dell’assicuratore (cfr. doc. 1).
L’11 febbraio 2014, il
patrocinatore ha precisato che le pretese del suo assistito erano quelle
indicate ai punti 5.6 (fr. 62'231.10) e 5.7 (fr. 50'000) del suo scritto del 12
settembre 2013 (cfr. doc. 32).
1.5. Con decisione del 10 marzo
2014, l’CO 1 ha respinto la domanda di risarcimento danni presentata
dall’assicurato (cfr. doc. 38).
1.6. Con tempestivo ricorso del 14
aprile 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione impugnata, l’amministrazione venga condannata a riconoscergli
la somma di fr. 62'231.10 quale risarcimento per le spese legali e di fr. 50'000 a titolo di risarcimento per l’ulteriore danno e per il torto morale subito, oltre a interessi
del 5%.
A sostegno delle proprie
pretese riscorsuali, l’insorgente fa innanzitutto valere che, nella gestione
della pratica che lo riguarda, l’Istituto assicuratore resistente avrebbe
commesso alcuni atti illeciti, e meglio nella forma di una grave violazione
del principio di celerità, di una violazione del diritto di essere
sentito e di innumerevoli manchevolezze ed errori sistematici.
D’altro canto,
l’assicurato sostiene che l’agire illecito dell’amministrazione gli avrebbe
causato dei danni, e meglio l’importo di fr. 62'231.10 corrispondente ai
costi di patrocinio maturati sino al 3 febbraio 2014 (dedotte le ripetibili
assegnate dal TCA), l’importo di fr. 10'000 corrispondente al tempo che
egli é stato costretto a dedicare alla sua pratica nel periodo antecedente il
conferimento del mandato di patrocinio all’avv. RA 1, nonché l’importo di fr.
40'000 a
titolo di “forfait per i tanti danni morali e i grossi problemi psichici e
altro che questi 4 anni dell’assurda causa CO 1 mi hanno purtroppo provocato
(v. precetti esecutivi, intimidaz. telefoniche da amm. ospedali e altro, ecc.,
ecc. …” (cfr. doc. F 2 e doc. I, p. 13).
1.7. Nel corso del mese di maggio
2014, il ricorrente ha prodotto documentazione destinata a supportare la sua
domanda di assistenza giudiziaria (cfr. allegati al doc. VI).
1.8. L’CO 1, in risposta, ha chiesto
che l’impugnativa venga integralmente respinta con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.9. In data 12 giugno 2014,
l’assicurato ha prodotto una certificazione del suo medico curante e ha
richiamato la perizia pluridisciplinare elaborata dal SAM nel mese di marzo
2014 (doc. XI + allegato).
L’CO 1 si é pronunciato in
proposito il 25 giugno 2014 (doc. XIII).
1.10. Nel mese di luglio 2014, RI 1
ha personalmente consegnato al TCA ulteriore documentazione destinata a
supportare le proprie pretese (cfr. doc. XV e doc. XVII + allegati).
Le osservazioni formulate
dall’assicuratore convenuto sono datate 14 agosto 2014 (doc. XIX).
1.11. In data 20 agosto 2014,
l’insorgente ha formulato ulteriori precisazioni in merito al contenuto dei
documenti da lui prodotti nel frattempo (cfr. doc. XXI).
1.12. Il 27 novembre 2014, il TCA ha
chiesto all’CO 1 di pronunciarsi in merito alla questione relativa
all’eventuale diritto a una riparazione morale legata alla violazione del
principio di celerità (doc. XXXIV).
La risposta dell’Istituto
assicuratore é pervenuta in data 9 dicembre 2014 (doc. XXV + allegati).
L’assicurato si é espresso
al riguardo in data 19 dicembre 2014 (cfr. doc. XXVII + allegati).
1.13. In data 5 e 9 gennaio 2015, a questo Tribunale sono pervenuti due ulteriori scritti di RI 1 (cfr. doc. XXIX + allegato e
XXXI + allegato).
1.14. Il 30 gennaio 2015, RI 1 ha
recapitato al Tribunale un suo scritto con allegata ulteriore documentazione
(cfr. doc. XXXIII + allegati).
2.1. L’oggetto della lite é
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a respingere la
domanda di risarcimento danni presentata da RI 1, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 78 cpv. 1 LPGA,
gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli
assicuratori rispondono, in qualità di garanti dell'attività degli organi
d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a
un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro
funzionari.
Le condizioni dell’azione
di responsabilità sono l’esistenza di un danno, un atto illecito, ossia la
violazione di una norma scritta o non scritta da parte dell’amministrazione, e
un nesso di causalità tra i due (cfr. U. Kieser, Haftung der
Sozialversicherungsträger nach Art. 78 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2013. – St. Gallen: Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis,
2014, p. 116-121).
L’art. 78 cpv. 1 LPGA
istituisce una responsabilità causale e non presuppone dunque una colpa di un
organo dell’istituto assicuratore (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2009,
n. 25 ad art. 78).
La responsabilità é
inoltre sussidiaria nel senso che essa può intervenire soltanto se la pretesa
invocata non possa essere ottenuta attraverso le procedure amministrativa e
giudiziaria ordinarie in materia di assicurazioni sociali oppure in assenza di
una norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali,
come ad esempio gli articoli 11 LAI, 6 cpv. 3 LAINF o ancora 18 cpv. 6 LAM (cfr.
DTF 133 V 14 consid. 5; Kieser, ATSG-Kommentar, n. 3 e 4 ad art. 78).
Affinché una
responsabilità secondo l’art. 78 LPGA possa essere ammessa, occorre dunque valutare
se sussiste un atto illecito e, nell’affermativa, un danno come pure un legame
di causalità tra questi due elementi.
2.3. La condizione
dell’illiceità ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LResp (a cui rinvia l’art. 78
cpv. 4 LPGA), suppone che lo Stato, attraverso i suoi organi e i suoi agenti,
abbia violato delle prescrizioni destinate a proteggere un bene giuridico.
Un’omissione può pure costituire un atto illecito, a condizione che esistesse,
al momento determinante, una norma giuridica che sanzionava esplicitamente
l’omissione commessa o che imponeva allo Stato di prendere la misura omessa a
favore del leso; un tale motivo di responsabilità presuppone dunque che lo
Stato abbia una posizione di garante nei confronti del leso e che le
prescrizioni determinanti la natura e l’estensione di questo dovere siano state
violate.
La giurisprudenza ha
parimenti ritenuto illecita la violazione di principi generali del diritto
(cfr. DTF 133 V 14 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati), come ad esempio l’obbligo,
per colui che crea una situazione di pericolo, di prendere i provvedimenti atti
a prevenire un danno (cfr. DTF 89 I 483 consid. 6e).
Se l’atto dannoso consiste
nella violazione di un diritto assoluto (quale la vita o la salute, oppure il
diritto di proprietà), l’illiceità é realizzata a priori, senza che sia
necessario verificare se e in quale misura l’autore abbia violato una specifica
norma di comportamento. Al riguardo, si parla d’illiceità nel risultato. Se,
per contro, l’atto dannoso consiste in una violazione di un altro interesse (ad
esempio, il patrimonio), l’illiceità presuppone che l’autore abbia violato una
norma di comportamento avente lo scopo di proteggere il bene giuridico in
questione. Eccezionalmente, l’illiceità dipende dalla gravità della violazione.
Ciò é il caso se l’illiceità risulta da un atto giuridico (una decisione, una
sentenza). In questo caso, la violazione di una prescrizione importante dei
doveri di funzione é di per sé suscettibile d’impegnare la responsabilità dello
Stato (cfr. DTF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II 582 consid. 4d/dd).
A titolo di esempio, il
Tribunale federale ha qualificato d’illecito il fatto che, contrariamente alla
prescrizione di cui all’art. 85bis cpv. 2 OAI, un ufficio AI abbia omesso di
trasmettere al datore di lavoro il formulario per la restituzione d’anticipi,
nonostante che il datore di lavoro avesse informato l’ufficio che desiderava
riceverne un esemplare (cfr. DTF 133 V 14).
In una sentenza 5A.8/2000
del 6 novembre 2000 consid. 3, riguardante il caso di un’assicurata che pretendeva
un indennizzo di fr. 50'000 a titolo di riparazione morale per il ritardo con
il quale era stata trattata la sua domanda di riqualifica professionale in
ambito AI, il Tribunale federale ha ammesso che il ritardo ingiustificato
a decidere costituisce un atto illecito e che può ledere la personalità,
esprimendo le seguenti considerazioni a proposito della misura del relativo
risarcimento:
" (…).
Le retard injustifié à statuer constitue un acte
illicite (ATF 107 Ib 155 consid. 2 et 3 p. 158 s. et 160 consid. 3d p. 166;
Egli, L'activité illicite du juge, cause de responsabilité pécuniaire à l'égard
des tiers, in Hommage à Raymond Jeanprêtre, p. 18, ch. 4.3). Il peut en outre
porter atteinte à la personnalité. Cependant, d'après l'art. 6 al. 2 LRCF, la
Confédération ne doit en répondre qu'en cas de faute du fonctionnaire et pour
autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur n'ait pas donné
satisfaction à l'intéressé autrement. A cet égard, toute procédure induit des
conséquences d'ordre tant psychologique que financier, d'autant plus
lorsqu'elle porte, comme en l'espèce, sur un problème de reclassement
professionnel. Même si elles peuvent être importantes, ces répercussions liées
à l'incertitude de l'issue et de la durée de la procédure doivent être
supportées par le justiciable (arrêt non publié du 18 février 2000 dans la
cause 5A. 27/1999, consid. 4). Dans le cas particulier toutefois, les autorités
n'ont pas conduit la procédure avec toute la célérité requise et ont ainsi
exposé la recourante à des désagréments en partie inutiles, dans une cause qui
revêtait au demeurant une importance certaine pour elle.
En admettant que cette atteinte à la personnalité
soit grave, elle se trouve compensée par le constat des retards injustifiés des
organes de la Confédération. La constatation du comportement illicite constitue
en effet une forme de réparation (ATF 122 IV 103 consid. I/4
p. 111; Mark Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e
éd., n. 243 p. 155 s.; Max Sidler, Die Genugtuung und ihre Bemessung, in: Schaden,
Haftung, Versicherung, Bâle 1999, n. 10.40). Il se
justifie en outre de tenir également compte de la violation du principe de la
célérité, en réglant spécialement les frais et dépens de la présente procédure
(cf. infra, consid. 4) et en libérant la recourante du paiement de l'émolument
judiciaire mis à sa charge par le Département. Le chiffre deux du dispositif de
la décision attaquée doit ainsi être annulé, ce qui rend sans objet le chef de
conclusions subsidiaire fondé sur l'absence de base légale des frais perçus. On
peut néanmoins préciser qu'il paraît douteux que celle-là existe (ATF 125 I 173
consid. 9 p. 179 ss). La réparation morale ne saurait aller au-delà de ces
mesures. De ce point de vue, le recours est dès lors mal fondé.“
2.4. Il danno
giuridicamente riconosciuto consiste nella diminuzione involontaria del
patrimonio. Esso corrisponde alla differenza tra l’ammontare attuale del
patrimonio del leso e l’ammontare che avrebbe questo stesso patrimonio qualora
l’atto dannoso non si fosse prodotto (DTF 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73
consid. 4a, 403 consid. 4a, 543 consid. 2b).
Il danno può presentarsi
sotto forma di una diminuzione dell’attivo, di un aumento del passivo, di un
mancato aumento dell’attivo oppure di una mancata diminuzione del passivo (DTF
128 III 22 consid. 2e/aa).
La nozione di danno
nell’ambito del diritto pubblico della responsabilità é di principio uguale a
quella vigente nel diritto privato (cfr. STF 2A.362/2000 del 10 dicembre 2001
consid. 3.3 e i riferimenti ivi menzionati). Nel diritto della responsabilità
civile, i costi che la vittima sopporta per la consultazione di un avvocato prima
dell’apertura del processo civile, nella misura in cui questo passo sia
necessario e adeguato, possono costituire una posta del danno, a condizione che
essi non siano stati inclusi nelle ripetibili. Ciò vale anche per i costi
risultanti da un’altra procedura, come per esempio una procedura penale. Se
questa procedura permette d’ottenere delle ripetibili, non é più possibile far
valere una pretesa di risarcimento dei costi di patrocinio nel quadro di
un’ulteriore azione di responsabilità civile (DTF 4C.51/2000 del 7 agosto 2000 consid. 2 pubblicato in SJ 2001 I 153; DTF 117 II 101 consid. 5;
112 Ib 353 consid. 3a).
2.5. La responsabilità ex art. 78
LPGA presuppone infine la dimostrazione dell’esistenza di un nesso di
causalità naturale e adeguata.
Il nesso di causalità
adeguata é dato se, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale
della vita, l’agire illecito é atto a causare oppure a favorire il risultato che
si é effettivamente prodotto (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, n. 30 ad art. 78).
La relativa giurisprudenza
non é oltremodo rigida. Non é richiesta una prova rigorosa ma é sufficiente che
il tribunale maturi la convinzione che un determinato andamento dei fatti
s’impone con verosimiglianza preponderante (cfr. Kieser, Haftung …, p. 120).
Il nesso di causalità adeguata
può essere escluso, ovvero interrotto, quando un’altra causa concomitante - la
forza maggiore, la colpa di un terzo oppure la colpa della vittima - costituisce
una circostanza assolutamente eccezionale o appare straordinaria al punto tale
da non essere prevedibile. Di per sé, l’imprevedibilità dell’atto concomitante
non é sufficiente per interrompere il rapporto di causalità adeguata. È inoltre
necessario che questo atto abbia un’importanza tale da imporsi quale causa più
probabile e più immediata dell’evento considerato, relegando in secondo piano
tutti gli altri fattori che hanno contribuito a produrlo, in particolare il
comportamento dell’autore (DTF 133 V 14 consid. 10.2 e riferimenti ivi citati).
2.6. Nella concreta
evenienza, a titolo di atto illecito, l’assicurato fa valere innanzitutto (e
soprattutto) che l’amministrazione si é resa colpevole di ripetute violazioni
del principio di celerità (cfr. doc. I, p. 10: “…, la trattazione del caso
da parte della CO 1, come menzionato, é avvenuta e avviene in manifesta
violazione del principio di celerità, pure ritenuto e richiamato dal Tribunale di
Appello con la propria decisione del 12.6.2008 (…). La tergiversazione e
procrastinazione da parte della CO 1, anche successiva alla pronuncia della
decisione 19/24.4.2011, non trova giustificazione e come menzionato nel caso
concreto lede nuovamente in maniera grave la posizione oltre che i diritti
dell’assicurato RI 1, causando danni materiali oltre che ulteriore grave
sofferenza nel già difficile periodo di recupero della salute che sta vivendo
…”).
Chiamata ora
a pronunciarsi, questa Corte ricorda di avere effettivamente accertato, in alcune
sue sentenze, la violazione del principio di celerità, al cui rispetto l’Istituto
assicuratore resistente era stato richiamato sin dall’udienza dell’11 giugno
2008 (cfr. allegato al doc. 75).
Nella STCA
35.2010.69 del 19 aprile 2011 consid. 2.1, dopo aver rilevato che l’CO 1 aveva impiegato
più di due anni ad effettuare gli accertamenti dopo il rinvio degli atti e
emanato la nuova decisione formale e quella su opposizione, rispettivamente, a
distanza di due anni e tre mesi e due anni e cinque mesi dallo stralcio della
causa, il TCA ha ritenuto manifestamente eccessivo il tempo trascorso.
Nella STCA 35.2012.96 del
20 giugno 2013 consid. 2.1., questo Tribunale ha censurato il fatto che, nonostante
disponesse già alla fine del mese di agosto 2011 di tutti gli elementi
necessari a stabilire l’importo dell’indennità giornaliera spettante all’assicurato
a far tempo dal 1° agosto 2006, l’assicuratore aveva procrastinato di oltre un
anno l’emanazione della relativa decisione formale.
Nella STCA 35.2014.54 del 30
marzo 2015 consid. 2.2., questa Corte ha giudicato eccessivo, tanto da
configurare una violazione del principio di celerità, il tempo trascorso tra
l’intimazione della sentenza di rinvio e l’audizione testimoniale degli
azionisti, rispettivamente l’emanazione della decisione formale (8,
rispettivamente 9 mesi), rispettivamente tra la sentenza di rinvio e la
definizione dell’eventuale diritto all’IMI in relazione al danno dentario. Per
questa ragione, essa ha peraltro condannato l’CO 1 a pagare un’indennità per
ripetibili a titolo di riparazione morale.
Così come già indicato al
considerando 2.3., la violazione del principio di celerità costituisce un atto
illecito suscettibile di comportare un obbligo di risarcimento (si veda inoltre
Kieser, Haftung …, p. 128 e la giurisprudenza ivi menzionata).
Al proposito, occorre però
sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la responsabilità secondo
l’art. 78 LPGA non concerne i costi di patrocinio che ne sono eventualmente
risultati, in quanto esiste una regolamentazione legale esaustiva per quanto
riguarda il risarcimento dei costi di rappresentanza (cfr. STF 5A.27/1999 del
18 febbraio 2000 consid. 3b, emanata prima dell’entrata in vigore della LPGA in
base alla LResp, i cui principi sono però validi anche nel caso di specie: “Die
Entschädigung der Parteien eines verwaltungsrechtlichen Verfahrens wird durch
die betreffenden Prozesserlasse geregelt. Im Verwaltungs- wie
auch im Einspracheverfahren vor der SUVA kommen die Vorschriften des
Unfallversicherungsgesetzes und der dazugehörigen Verordnung sowie die
Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember
1968 (SR 172. 021) zur Anwendung. Zu beachten war hier insbesondere Art. 130
Abs. 2 UVV, wonach im Einspracheverfahren keine Parteientschädigung
zugesprochen wird. In dem vor dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern
durchgeführten Beschwerdeverfahren stützte sich diese Instanz auf Art. 108 Abs.
1 lit. g UVG. Diese Norm räumt dem obsiegenden Beschwerdeführer einen Anspruch
auf Parteikostenersatz ein, wobei für die Bemessung der Entschädigung nicht auf
den Streitwert, sondern auf den zu beurteilenden Sachverhalt und die
Schwierigkeit des Prozesses abzustellen ist. Die genannten
Entschädigungsregelungen sind wiederum ausschliesslich und abschliessend, und
sie beantworten insbesondere auch die Frage, inwiefern vorprozessualer Aufwand
abzugelten ist (dazu BGE 112 Ib 353 E. 3a S. 355 f.). Auf Grund von Art. 3 Abs. 2 VG entfällt damit auch hier die Möglichkeit, gestützt auf die
allgemeinen Vorschriften über die Haftung des Bundes bzw. der von ihm
beauftragten Organisationen einen weiter gehenden Ersatz für Parteiaufwand zu
beanspruchen. Die Beschwerde erweist sich mithin auch in diesem Punkt als
unbegründet.“ e U. Kieser, Haftung …, p. 128).
La
riparazione morale di una violazione del principio di celerità consiste nella
constatazione che l’autorità ha oltrepassato il termine ragionevole o adeguato
e nel tener conto di ciò nella ripartizione dei costi e delle ripetibili (cfr.
DTF 130 I 312 consid. 5.3 e STF 5A.8/2000 succitata).
In questo senso, in una
sentenza I 946/05 dell’11 maggio 2007, il Tribunale federale, che aveva
respinto nel merito il ricorso interposto dall’assicurato contro l’Ufficio AI,
ha constatato che quest’ultimo aveva violato il principio di celerità e
attribuito all’assicurato, nonostante l’esito della lite, un’indennità per
ripetibili di fr. 2'500 a titolo di riparazione morale.
Con una successiva
pronunzia 9C_58/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4.2, l’Alta Corte ha precisato
che una soluzione analoga non é possibile nel quadro della susseguente
procedura di riparazione del danno fondata sull’art. 78 LPGA.
Nel caso di specie, in
ossequio alla chiara giurisprudenza appena citata, la constatazione che l’CO 1
abbia più volte violato il principio di celerità non può dunque tradursi né in
una sua condanna a risarcire i costi di patrocinio inerenti alle precedenti
procedure, né a versare in questa sede (fondandosi sull’art. 78 LPGA) un’indennità
per ripetibili a titolo di riparazione morale.
In queste condizioni, può
rimanere aperta la questione di sapere se l’assicurato abbia o meno fatto
valere tempestivamente la propria pretesa di risarcimento in relazione
alla violazione del principio di celerità, aspetto che l’Istituto convenuto ha
sollevato in data 28 novembre 2014 (cfr. doc. XXV).
2.7. Con la propria impugnativa, RI
1 invoca, sempre a titolo di atto illecito, una violazione del diritto di
essere sentito, legata alle modalità con le quali, il 4 novembre 2008 e il
12 marzo 2010, l’assicuratore aveva proceduto all’audizione
dell’amministratrice unica della ditta __________, ciò che gli avrebbe
cagionato un danno nella forma di maggiori spese di patrocinio (cfr. doc. I, p.
8s.).
Al riguardo, va osservato che,
nella propria pronunzia 35.2010.69 del 19 aprile 2011 consid. 2.1., il TCA ha effettivamente
rilevato che, in ossequio ai principi giurisprudenziali relativi al diritto di
essere sentito, “… l'amministratrice unica della __________ avrebbe dunque
dovuto essere sentita immediatamente alla presenza delle due parti …” e, per
quanto attiene alle modalità con le quali l'CO 1 ha proceduto alla
verbalizzazione delle dichiarazioni fatte dalla AU il 12 marzo 2010, che “… il
verbale (anche la brutta copia) deve essere immediatamente firmato dalla
persona che viene sentita oltre che dalle parti presenti e dai loro
patrocinatori.”.
Ciò nonostante, la pretesa
fatta valere dall’assicurato risulta infondata, già per il solo motivo che,
così come é stato precisato al considerando 2.6., secondo la
giurisprudenza federale, la responsabilità giusta l’art. 78 LPGA non
concerne i (maggiori) costi di patrocinio che sono eventualmente risultati in
quella vertenza, siccome esiste una regolamentazione legale esaustiva per
quanto riguarda il risarcimento dei costi di rappresentanza.
Del resto, va ricordato
che, con la sentenza 35.2010.69 del 19 aprile 2011, questo Tribunale aveva
attribuito all’assicurato l’importo di fr. 3'500 a titolo d’indennità per ripetibili.
2.8. Quale altro atto illecito commesso
dall’amministrazione, il ricorrente invoca la circostanza che essa avrebbe sistematicamente
ignorato la sua richiesta di avere un colloquio chiarificatore personale
prima di procedere all’emanazione delle decisioni di sua competenza, ciò che “…
avrebbe evidentemente permesso di evitare una ulteriore procedura di ricorso …”
(e, pertanto, le spese legali che ne sono derivate) (cfr. doc. I, p. 9).
A questo proposito, si
rileva che, nella sentenza 35.2013.17 del 18 dicembre 2013 consid. 2.1., il TCA
ha negato che, da questo profilo, l’CO 1 avesse violato il diritto di essere
sentito dell’assicurato, posto che, in sede di opposizione, egli aveva avuto
modo di far valere ampiamente le proprie ragioni in merito alle disposizioni
contenute nella decisione formale.
Questa Corte ha peraltro
espresso analoghe considerazioni e tratto la stessa conclusione nella pronunzia
35.2014.54 del 30 marzo 2015 consid. 2.2.
Non può dunque essere
ammessa una responsabilità giusta l’art. 78 LPGA, visto che l’amministrazione
non ha violato il diritto di essere sentito dell’assicurato.
2.9. Infine, sempre a titolo di
atto illecito, RI 1 sostiene che, a seguito della sentenza cantonale di rinvio del
19 aprile 2011, l’assicuratore resistente gli avrebbe notificato “… diversi
calcoli e conteggi non affatto chiari e corretti, continuamente mutati e
oltretutto in manifesta contraddizione tra loro.”, con necessità per lui e
per il suo patrocinatore di formulare diverse richieste di precisazione e
chiarimento (cfr. doc. I, p. 8).
Dalle tavole processuali
si evince che, con scritto del 23 maggio 2012, l’CO 1 ha comunicato all’avv. RA
1, in particolare, come sarebbe stato regolato il versamento dell’indennità
giornaliera a far tempo dal 1° agosto 2006 (fr. 42.10 fino al 31 dicembre 2007,
fr. 68.95 a decorrere dal 1° gennaio 2008, importi ridotti, rispettivamente, a
fr. 25.30 e a fr. 41.40 per tenere conto della colpa grave - cfr. doc. 266).
Dopo le osservazioni
formulate dal rappresentante dell’assicurato, con decisione formale del 25
settembre 2012, l’amministrazione ha rettificato l’importo dell’indennità
giornaliera a fr. 29.50, rispettivamente a fr. 48.30 (cfr. doc. 292).
Con sentenza 35.2014.54
del 30 marzo 2015 consid. 2.4., il TCA ha ulteriormente corretto l’importo
dell’indennità giornaliera dovuta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 per tener
conto degli assegni familiari, mentre gli importi riferiti agli altri periodi
(1° gennaio-31 dicembre 2006 e 1° gennaio 2008 - 31 ottobre 2012) sono invece
stati confermati con il giudizio 35.2012.96 del 20 giugno 2013.
Da quanto precede risulta
dunque che, nel sua comunicazione datata 23 maggio 2012, l’amministrazione
aveva effettivamente indicato degli importi errati d’indennità giornaliera. Ciò
non significa tuttavia che essa abbia perciò commesso un atto illecito.
In effetti, secondo la
giurisprudenza, il fatto che siano state negate delle prestazioni assicurative
sociali a causa di un’errata applicazione del diritto, non ricade, di
principio, sotto la nozione d’illiceità giusta l’art. 78 cpv. 1 LPGA (cfr. STF
9C_143/2014 del 22 luglio 2014 consid. 3 e i riferimenti ivi
menzionati).
Anche
in questo caso, facendo difetto un atto illecito, non può essere ammessa una
responsabilità dell’CO 1 fondata sull’art. 78 LPGA.
2.10. Con l’impugnativa viene
inoltre chiesta la condanna dell’CO 1 a versare un importo forfettario di fr.
10'000, per il “… tempo straordinario che sono stato obbligato a dedicare in
momenti tristi e dolorosi, per tutti i miei personali e iniziali reclami e/o
ricorsi del 2007, e il tutto prima di spiegare la pratica e dare mandato
all’Avvocato RA 1 a fine 2007; …” (scritto 20 febbraio 2012 dell’assicurato,
richiamato al punto 26 del ricorso).
Ora, posto che
l’insorgente domanda il risarcimento di un danno che si sarebbe prodotto
antecedentemente al novembre 2007 (il mandato all’avv. RA 1 é in effetti
stato conferito l’8 novembre 2007 - cfr. doc. 71) e che il primo atto illecito
accertato (la violazione del principio di celerità - cfr. il consid. 2.6.) é stato commesso dall’amministrazione dopo il giugno
2008 (la sentenza di rinvio di questa Corte é infatti datata 12 giugno 2008
- cfr. doc. 75), va da sé che il presunto danno non può essere stato causato
dall’agire illecito dell’CO 1.
Anche questa pretesa
appare dunque priva di fondamento.
2.11. Con il proprio ricorso, l’insorgente
pretende pure che con il proprio agire l’CO 1 gli avrebbe provocato un danno
alla salute, di cui egli ora chiede la riparazione nella forma di torto
morale (al riguardo, si veda soprattutto il doc. XV: “… peso certificato in
uscita dalla Clinica __________ di 88 kg che poi per il fatto che il sottoscritto cerca sollievo allo stress nel cibo, mi ha portato in pochi anni prima a
103 kg, ed infine a 118 kg; il sovrappeso assieme ai problemi nasali di
respirazione mi hanno portato ad avere problemi di apnee notturne; il grande e
continuo stress mi é sempre stato e mi é tuttora causato (con episodi di
desideri suicidali) dal sistematico illegale ed assurdo comportamento dei
particolari collaboratori CO 1, che ormai io non posso più vedere; …”).
Secondo l’art. 6 LResp (a
cui rinvia l’art. 78 cpv. 4 LPGA), un indennizzo del torto morale
(riparazione morale) può entrare in considerazione, ma soltanto nell’ipotesi di
lesioni corporali o di morte di una persona (cpv. 1) oppure in quella di una
lesione illecita della personalità (cpv. 2). Nel primo caso, l’indennità sarà
“equa” tenuto conto delle circostanze concrete e, nel secondo, dovrà essere
giustificata dalla gravità della lesione e sarà sussidiaria per rapporto ad altri
modi di riparazione. In entrambi i casi - in deroga al principio generale della
LResp -, é tuttavia necessaria una colpa del funzionario autore
dell’atto dannoso (art. 6 LResp).
La “colpa” ai sensi
dell’art. 6 LResp comprende l’intenzione, il dolo diretto, il dolo
eventuale e la negligenza (cfr. H.
Landolt, Die Grundrechtshaftung
Haftung für grundrechtswidriges Verhalten unter besonderer Berücksichtigung der
Verletzung der Rechtsgleichheitsgarantie (Art. 8 BV), in AJP 2005, p.
379ss., nota 43).
Da parte sua, Kieser sottolinea
al riguardo che il presupposto supplementare della colpa commessa dall’organo
interessato risulterà adempiuto soltanto in casi eccezionali (cfr. U.
Kieser, Haftung …, p. 120).
Chiamato a pronunciarsi
nella concreta evenienza, il TCA ritiene di poter escludere a priori che gli
atti in discussione siano stati commessi dall’CO 1 con intenzione, per dolo
diretto oppure per dolo eventuale.
D’altro canto, può rimanere
aperta la questione della negligenza, posto che non risulta comunque
dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che il pregiudizio
alla salute fatto valere da RI 1 (e per il quale egli richiede una riparazione
morale) sia conseguenza dell’uno e/o dell’altro degli addebiti imputabili
all’Istituto assicuratore, in sostanza delle ripetute violazioni del
principio di celerità (cfr. il consid. 2.6.) e della violazione del diritto di
essere sentito (cfr. il consid. 2.7.).
Secondo l’insorgente,
l’esistenza di un nesso di causalità naturale risulterebbe provata dalle
certificazioni agli atti dei suoi medici curanti.
Il TCA constata che, in
data 10 aprile 2014, lo psichiatra dott. __________ ha attestato che RI 1 si
trova in sua cura dal 2007 “… per disturbi psichici e psicoorganici che, oltre
ai sintomi specifici, lo rendono particolarmente vulnerabile a condizioni di
stress come quelle indotte dalle incertezze e dai tempi lunghi della
definizione delle questioni assicurative legate alle sue problematiche di
salute.” (doc. G).
Il 2 giugno 2014, il dott.
__________, spec. FMH in medicina generale, ha affermato che il suo paziente “…
subisce una annosa vicenda giudiziaria che compromette la sua stabilità
psico-fisica con gravi ripercussioni cliniche (stato da ictus cerebri 2013,
sindrome di sleep-apnea, disturbo alimentare) e psicologiche (vedi certificato
psichiatrico).” (doc. AAA).
Inoltre, con l’allegato
del 12 giugno 2014, il patrocinatore dell’assicurato ha sostenuto che
l’esistenza di un legame di causa-effetto emergerebbe pure dalla perizia
pluridisciplinare elaborata dal SAM di __________ per conto dell’UAI (cfr. doc.
XI).
Come già indicato in
precedenza, questa Corte non ritiene che le succitate certificazioni dei
dottori __________ e __________ bastino per dimostrare, con il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, l’esistenza di un nesso di
causalità naturale. Infatti, entrambi si sono pronunciati in termini generici,
facendo essenzialmente riferimento allo stress generato dalle annose vertenze
che vedono RI 1 opposto al suo assicuratore LAINF, senza però pretendere che il
danno alla salute di cui egli soffre sarebbe stato causato proprio da quelle violazioni
del principio di celerità e del diritto di essere sentito che sono state accertate
da pregresse sentenze cantonali.
Nemmeno dalla perizia
pluridisciplinare SAM del 21 marzo 2014 (cfr. doc. 453), emergono peraltro elementi
atti a supportare quanto sostenuto dal ricorrente.
È vero che a pagina 25 del
rapporto si fa accenno al “… complesso e sofferto iter assicurativo nei
confronti dell’Assicurazione CO 1 la quale in un primo tempo avrebbe rifiutato le
prestazioni …”, tuttavia l’estensore non ha fatto altro che riprendere quanto riferitogli
al riguardo dallo stesso assicurato (“L’A. ricorda …”).
Inoltre, dal referto 3
marzo 2014 della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
accluso al referto SAM, risulta che l’insorgente presenta un’accentuazione
delle caratteristiche comportamentali con maggiore labilità emotiva, facile
irritabilità, impulsività, voracità esagerata, iposessualità, ridotta capacità
di perseverare in attività finalizzate …, il tutto riconducibile a un
diagnosticato disturbo di personalità organica, conseguenza del trauma
cranio-cerebrale riportato in occasione dell’infortunio del 29 luglio 2006, ciò
che va contro la sua tesi ricorsuale.
In esito a tutto quanto
precede, non essendo dimostrata l’esistenza di un nesso di causalità naturale
tra gli atti illeciti e il danno alla salute (cosicché può rimanere aperta la
questione riguardante l’adeguatezza del nesso causale), l’CO 1 non può nemmeno
essere condannato a risarcire il torto morale legato a quest’ultimo.
2.12. Il ricorrente domanda
di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 14s.).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a,
372 consid. 5b e riferimenti).
Nella concreta evenienza,
dalla documentazione agli atti, in particolare dal certificato municipale per
l’ammissione all’AG del 24 aprile 2014, risulta che RI 1 - separato con una
figlia, ormai maggiorenne, che vive con la madre - può contare su entrate
mensili pari a fr. 5'444 (fr. 3'600 a titolo di retribuzione per il lavoro alle dipendenze delle ditte __________ e __________, fr. 480 a titolo di rendita d’invalidità LAINF e fr. 1’364 a titolo di rendita d’invalidità AI).
Sul fronte delle uscite,
la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale
d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr.
1'200 quale importo base mensile per la persona che vive da sola.
Considerandi
Tale importo comprende già
le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,
oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure,
Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).
Sulla scorta di quanto
é stato documentato, vi é poi da computare la pigione mensile di fr. 1'220,
il premio afferente all’assicurazione di responsabilità civile professionale
(fr. 105/mese), i contributi sociali (fr. 61/mese), il contributo corrisposto
alla figlia (fr. 400/mese), nonché il costo generato dall’utilizzo dei
trasporti pubblici (fr. 63/mese), per un ammontare globale di fr. 3’049/mese.
Ora, anche aggiungendo
all’importo base mensile il supplemento massimo consentito dalla giurisprudenza
federale (25% - cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004), l’insorgente
presenta comunque un’eccedenza pari a fr. 2’095/mese e, pertanto, non
può essere dichiarato indigente.
Facendo difetto uno dei
presupposti (cumulativi) da cui dipende il diritto all’assistenza giudiziaria,
la relativa istanza deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. L’istanza di assistenza
giudiziaria é respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti