35.2014.36
Confermata esigibilità lavorativa stabilita da med. circondariale, fondata su referti medici, strumentali e funzionali. Sintomatologia dolorosa del ricorrente non oggettivata da atti medici e strument
21 luglio 2014Italiano31 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.36
MP/MM
Lugano
21 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 19 agosto 2011, RI 1
dipendente della ditta di trasporti __________, in qualità di autista di mezzi
pesanti e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1,
mentre stava scaricando della merce dal camion è scivolato sulla ghiaia e
cadendo a terra si è procurato un trauma distorsivo al ginocchio destro. A
seguito dell’evento l’assicurato ha riportato uno stiramento del legamento
crociato e del legamento collaterale interno con lesione dei tendini della
zampa d’oca mediamente alla testa tibiale. Nessun intervento chirurgico è stato
ritenuto necessario (cfr. doc. 111, p. 6 e 7).
L’Istituto assicuratore ha
ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale dell’11 novembre
2013, l’CO 1 ha valutato un grado di invalidità di RI 1 pari al 5.69%, pertanto
insufficiente per l’ottenimento di una rendita ai sensi della LAINF (cfr. doc.
132, p. 2).
RI 1, rappresentato dal
patronato RA 1, l’11 dicembre 2013 ha trasmesso all’CO 1 una richiesta di
riesame della predetta decisione, trasmettendo a sostegno della sua domanda un
referto medico redatto dal suo medico curante, dott. __________, specialista in
chirurgia ortopedica e in medicina dello sport (cfr. doc. 139 e doc. 144).
A seguito di tale
richiesta, l’11 febbraio 2014 l’istituto assicurativo ha reso una seconda decisione
(che annullava e sostituiva la precedente) con la quale è stato riconosciuto
all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità dell’11% a partire dal 1°
settembre 2013, pari a fr. 433.05 mensili (cfr. doc. 150).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1 (cfr. doc. 253), con
decisione su opposizione del 21 marzo 2014, l’amministrazione ha confermato il
contenuto della sua decisione (cfr. doc. I A2).
1.3. RI 1 ha tempestivamente
impugnato tale decisione con ricorso del 24 aprile 2014, chiedendo che l’CO 1
venga condannata a riconoscergli una rendita di invalidità pari almeno al 50%
(cfr. doc. I).
L’assicurato ha contestato
la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ CO 1,
dott. __________ a margine della visita di chiusura del 1° luglio 2013 (cfr.
doc. 111). A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha prodotto
un ulteriore certificato medico allestito dal dott. __________, in cui è contestata
la valutazione conclusiva del medico fiduciario (cfr. doc. I, p. 2).
1.4. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è
unicamente l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.
Il TCA prende atto che la
decisione di rifiuto dell’indennità per menomazione dell’integrità (di seguito:
IMI), emanata dall’CO 1 l’11 novembre 2013 (doc. 132), è cresciuta in giudicato
e che RI 1 provvederà a inoltrare all’assicuratore un’istanza di revisione
chiedente la concessione dell’IMI, sulla base degli accertamenti medici del
dott. __________ (cfr. doc. I, p. 2).
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Nella concreta evenienza,
dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della
capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul
rapporto del 2 luglio 2013 stilato dal dott. __________, specialista FMH in
chirurgia generale e della mano, medico di __________ dell’CO 1, a margine
della visita di chiusura del 1° luglio 2013 (doc. 111).
Dal relativo rapporto,
emerge che RI 1 presenta una “(…) leggera zoppia alla marcia, importanti dolori
mediali alla deambulazione sulla punta delle dita dei piedi e sui talloni.
Affossamento mediale a livello della testa della tibia mediamente all’apofisi
tibiale sul ginocchio destro. Ginocchia stabili, nessun versamento. Flessione
attiva massima ginocchio destro 130°, sinistro 125°estensione completa”.
Il dott. __________ ha
ritenuto che non vi fosse la necessità di sottoporre l’assicurato a ulteriori
terapie o esami ortopedici. L’assicurato è stato dichiarato non più in grado di
riprendere il suo precedente lavoro di autista di mezzi pesanti.
Il medico di __________ CO
1.
ha però ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura massima possibile,
a partire dal 1° agosto 2013, in attività compatibili con il danno alla salute
infortunistico, descrivendo l’esigibilità lavorativa dell’assicurato nel
seguente modo:
" (…)
Sollevare e portare pesi: l’assicurato può sollevare e portare
pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazioni,
pure senza limitazioni il sollevamento di pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi e medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Pesi
pesanti fra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta, pesi molto
pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Con le limitazioni
sovra espresse l’assicurato può sollevare oltre all’altezza del petto pesi fino
e oltre 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri di precisione medi senza
limitazione, lavoro pesante manuale e rozzo talvolta, molto pesante mai. Non
problemi di rotazione delle due mani.
Posizione e mobilità:
lavori sopra la testa senza limitazione, rotazione del tronco
senza limitazione, posizione seduta/inclinata in avanti senza limitazione,
posizione inginocchiata di raro, di flessione delle ginocchia di raro.
Posizione di lunga durata:
posizione seduta e in piedi possibile, lavoro variato che permetta
di cambiare spesso posizione da seduto a stazione eretta senza dovere
percorrere lunghe distanze a piedi ed evitando tutte le posizioni che mettano
in tensione i tendini che formano la zampa d’oca destra. Posizione quindi a
libera scelta.
Spostamento:
camminare fino e oltre 50 m senza limitazione, per lunghi tratti talvolta, su terreno accidentato mai. Salire le scale spesso, su scale a
pioli di raro. Uso delle due mani possibile, al momento attuale non problemi di
equilibrio o stare in equilibrio, talvolta sensazione di cedimento al ginocchio
destro, l’assicurato non può lavorare in altezza e su impalcature. La
valutazione degli esami strumentali, la valutazione clinica odierna e lo studio
del dossier con le visite dei vari colleghi specialisti in ortopedia in
sostanza non danno diritto all’attribuzione di una menomazione d’integrità
fisica IMI (…)”
(cfr. doc. 111, p. 8 e 9)
Con l’impugnativa, il
ricorrente contesta l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa effettuata dal
dott. __________, in base al certificato medico del dott. __________, nel quale
viene evidenziato che l’assicurato “(…) potrebbe, per lavori confacenti al
proprio stato di salute, mantenere una moderata esigibilità lavorativa
lucrativa residua. Tali lavori sarebbero tuttavia limitati, in quanto non
dovrebbero necessitare di spostamenti se non modesti, obbligare a posizioni di
lavoro continue, sia seduta che in piedi ed essere esenti da necessità di
sollevamento di carichi e/o di salire e scendere le scale. Qualunque tipo di
lavoro leggero, necessita per essere effettuato, almeno parzialmente, di alcune
delle situazioni di lavoro di cui sopra.
Pertanto anche lavori
leggeri (addetto al controllo merci, edicolante, addetto a call center,
cassiere, operaio addetto all’elaborazione di minuterie ecc.), il sig. RI 1 non
potrà svolgere tale lavoro in modo completo per tutto il giorno, necessitando
di periodi di riposo e cambi di posizione frequenti. (…)” (cfr. doc. I A3, p.
3).
Il medico privatamente
consultato dal ricorrente ha concluso il suo referto sostenendo che RI 1,
sarebbe in grado di svolgere attività lavorative confacenti al suo stato di
salute soltanto a tempo parziale, nella misura del 50% (cfr. doc. I A3, p. 4).
A sostegno dell’atto
ricorsuale, l’assicurato eumera inoltre le critiche espresse dal dott. __________
sulla valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita dal medico fiduciario CO
1.
(cfr. doc. I, p. 2) e sostiene quanto segue:
" (…)
Data la presenza di aree condromalaciche rotulee dx (artroRM
19.01
) con stiramento del LCM e LCA oltre al distacco Zampa d’Oca dx ed a
uno stato lombalgico, il Dott. __________ definisce “piuttosto difficile” per
il Sig. RI 1 la possibilità di sollevare e portare senza limitazioni pesi fino
a 25 Kg come invece afferma il Dott. __________;
Per quanto riguarda svolgere lavori in posizione inginocchiato ed
in flessione delle ginocchia, il Dott. __________ reputa la cosa “veramente
difficile, direi impossibile per pazienti con tale patologia”;
Il Dottor __________ definisce come posizione di lunga durata
possibile la posizione seduta ed in piedi evitando tutte le posizioni che
mettono in tensione i tendini della zampa d’oca. Il Dott. __________ critica
questa conclusione in quanto “una posizione in piedi richiede l’uso, come
antagonisti dell’antagonista Quadricipitale, dei muscoli flessori della coscia.
È pertanto impossibile svolgere un lavoro di lunga durata in piedi per tale
motivo, in quanto non si possono mettere a riposo tali gruppi muscolari se non
in posizione seduta”;
Ultima critica, viene valutata possibile la marcia fino ed oltre a
50.
m senza limitazione, con limiti solo per lunghi tratti e su terreno
accidentato, ritenendo possibile salire e scendere le scale (“spesso”). Il
Dott. __________ afferma che questa “è un’attività molto stressante per le
ginocchia con tale patologia (condromalcia rotulea, lesione tendini Zampa d’Oca
e sofferenza LCA e LCM). Viene ribadito poi che la possibilità di lavorare in
altezza non è contestata per motivi labirintici ma solo per “possibili
cedimenti ed instabilità del ginocchio dx…"
(cfr. doc. I, p. 2)
2.6
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte
federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.7
Chiamato a pronunciarsi, il
TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa
espressa dal dott. __________ a margine della visita di chiusura del 1° luglio
2013.
(cfr. doc. 111).
Occorre infatti sottolineare
che la valutazione del medico fiduciario, è fondata - oltre che sull’insieme
dei referti medici allestiti dai dottori specialisti che hanno seguito RI 1 a
seguito dell’infortunio del 18 agosto 2011- sulle risultanze dell’esame delle
capacità funzionali (di seguito: EFL) al quale si è sottoposto l’assicurato il
16/17 maggio 2013, presso la __________.
In quell’occasione i
sanitari che hanno eseguito i test funzionali, hanno constatato un’importante
autolimitazione da parte dell’assicurato nello svolgere ogni tipo di attività a
carico del ginocchio destro, e meglio, l’esternazione di dolore al ginocchio da
parte dell’assicurato prima ancora di aver raggiunto il massimo carico
possibile o di aver raggiunto un limite funzionale riconoscibile (cfr. art.
105, p. 9 e 11).
Inoltre, dall’esame EFL è
emersa un’importante discrepanza tra lo stato di salute oggettivabile e la
sintomatologia espressa dal ricorrente, come pure tra le autolimitazioni
dell’assicurato e le capacità funzionali osservate durante il test, ovvero:
" (…)
Ulteriori discrepanze tra status clinico/diagnosi e
capacità/deficit funzionali osservati: nel sollevare e spostare orizzontalmente
solleva meno che nel portare un tratto più lungo orizzontalmente. I tendini
della zampa d’oca a dx dovrebbero essere più sollecitati nella rotazione in
piedi verso sx che in altri test.
Discrepanza tra l’entità di quanto affermato nel questionario di
autovalutazione della capacità di rendimento (PACT-Test) e le capacità
funzionali osservate.
Discrepanze tra la velocità della marcia durante il test del
camminare e l’osservazione della marcia spontanea. (…)” (cfr. doc. 105, p. 10)
Il rapporto medico stilato
nell’ambito di tale accertamento, sottolinea anch’esso un importante
discordanza “tra quanto obiettivamente evidenziabile, quanto oggettivato agli
esami strumentali e quanto riferito dal paziente. (…)” (cfr. doc. 105, p. 5 e
6).
Il predetto rapporto
evidenzia quindi un’estensione della sintomatologia da parte dell’assicurato
non riscontrabile in maniera oggettiva nella documentazione clinica e
radiologica.
Al termine della
valutazione EFL, gli specialisti della __________ hanno ritenuto l’assicurato
non più in grado di svolgere la sua precedente attività di camionista, ma abile
al 100% ad eseguire un’attività lavorativa leggera che permetta di alternare
spesso la posizione (da seduto a eretta), evitando tutte le posizioni che
mettano in tensione i tendini della zampa d’oca destra (cfr. doc. 105, p. 5 e
6). Nel rapporto conclusivo i sanitari hanno poi dichiarato che l’assicurato ha
dimostrato un impegno insufficiente a causa delle numerose autolimitazioni, che
i risultati dei test non sono sempre concordanti con le osservazioni
dell’assicurato e mancano di consistenza e che “Vi è tendenza chiara di
aggravazione dei sintomi (vedi allegato 1)” (cfr. doc. 105, p. 3).
Ora, conformemente a una
costante giurisprudenza, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i
disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione
(ad esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa)
soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute
oggettivamente dimostrabile, di modo che, nei casi in cui i dolori
avvertiti da un assicurato non possono invece trovare una sufficiente
correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole
all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA 35.2005.94 del 24 aprile 2006, 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.1999.90
del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9
gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio
U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19
febbraio 1999).
In simili condizioni, secondo
questo Tribunale, le certificazioni del sanitario privatamente consultato
dall’assicurato, il dott. __________ (cfr. doc. I A3 e doc. 144), non appaiono
quindi suscettibili di scalfire il valore probatorio attribuito al rapporto
allestito dal fiduciario dell’CO 1, il quale, come già esposto, appare
solidamente fondato sugli accertamenti clinici, radiologici e sugli esiti
dell’esame EFL. Le numerose autolimitazioni e discrepanze riscontrate durante quest’ultimo
accertamento, non possono che giocare a sfavore dell’assicurato.
Giova inoltre segnalare che,
in una sentenza U 191/99 del 24 gennaio 2001, il TFA ha giudicato in grado di
svolgere a tempo pieno un’attività adeguata - leggera, in posizione alternata
(prevalentemente in quella seduta) e senza necessità di sollevare/trasportare
ripetutamente pesi sopra i 10-15 kg -, un assicurato che accusava una neuropatia
post-traumatica del nervus digitalis plantaris communis II a sinistra in
stato dopo frattura non dislocata alla base del metatarsale III a sinistra,
nonché una sindrome lombovertebrale cronica.
L’Alta Corte è pervenuta a
questa medesima conclusione, ovvero piena abilità con rendimento completo in
attività ergonomicamente idonee che non richiedessero il sollevamento di pesi
superiori ai 15 kg, che permettessero il frequente cambiamento della posizione
del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna
vertebrale e senza estensione prolungata del rachide e, infine, che non
comportassero l'utilizzo a più riprese delle scale o dei lavori su terreni
sconnessi, in posizione accovacciata o inginocchiata, trattandosi di un assicurata
affetta da sindrome cervicospondilogena a destra e lombovertebrale cronica,
gonartrosi tricompartimentale con valgismo a destra e insufficienza legamentare
dell'articolazione tibioastragalica a sinistra (cfr. STFA I 653/05 del 30
maggio 2006).
Va anche osservato che il
concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione
quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio
tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato
in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr.
DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170
p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile
ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera
o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia,
nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono
eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività
di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non
qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991
p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
In questo contesto, è utile
ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296
consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
In esito a tutto quanto
precede, il TCA deve quindi concludere che RI 1, nonostante il danno
infortunistico ortopedico, sarebbe in grado di esercitare un’attività
lavorativa adeguata – fisicamente leggera per quanto concerne il sollevamento e
il trasporto di pesi, che non vada a sollecitare oltre misura i tendini della
zampa d’oca, da svolgere in posizione prevalentemente seduta, con possibilità
di alzarsi con regolarità – a tempo pieno e con rendimento completo.
2.8
Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo lCO 1, l'insorgente
avrebbe guadagnato nel 2013 (su questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato - un importo
annuo di fr. 56'905.-- (cfr. doc. I A2, p. 5 e doc. 135).
Questo dato, non contestato
dall’assicurato, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.9
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente
risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha
stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p.
325.
e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo
e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.10
Dalle tavole
processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 49'924 il
reddito da invalido nell’anno 2013, applicando la tabella TA 1, livello di
qualifica 4 (fr. 62'856.95), e operando successivamente una decurtazione del
6.
% a titolo di gap salariale e del 15% a titolo di deduzione sociale
(cfr. doc. 146, p. 2 e doc. I A2, p. 4 e 5).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti
da questa tabella (doc. 146, p. 5), l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione
che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito
della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.
Riportando questo dato su
41.6
ore (cfr. doc. 146, p. 5), esso ammonta a fr. 5'097.04
mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).
Dopo
adeguamento all’evoluzione nominale dei salari si giunge per il 2013 ad un
reddito annuo di fr. 62'856.95 (cfr. doc. 146, pag. 5 in fondo).
L’assicurato, quale autista di
mezzi pesanti, avrebbe guadagnato, nel 2013, fr. 56’905/anno per un’occupazione
a tempo pieno.
Tale reddito si situa sotto
la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella TA 1 2010, p.to 49
“Trasporto terrestre e mediante condotte”, livello di qualifica 4: fr. 4’895
riportato su 42.3 ore/settimana = fr. 5'176.45 x 12 mesi = fr. 62'117.55 + adeguamento
all'indice dei salari nominali = fr. 63'428.10).
Pertanto, in applicazione
della giurisprudenza citata al considerando 2.9. in fine, il reddito
statistico da invalido (fr. 62'856.95) va ridotto del
6.
%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la
parte percentuale che supera la soglia del 5%), e si attesta pertanto a fr.
58’733.55 (risultato intermedio).
2.11
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% (cfr. doc. 146, pag.
7.
e doc. I A2, pag. 5). L’CO 1 ha quantificato la percentuale della deduzione
sociale tenendo conto, quali circostanze specifiche, dei postumi dell’infortunio
e dello statuto di frontaliero dell’assicurato.
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazioni (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3.), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del
15%, lCO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, considerato
peraltro che l’insorgente non ha al riguardo sollevato obiezioni di sorta.
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 49'923.50 (85%
di fr. 58'733.55).
In conclusione, il grado
di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 49'924 al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 56’095 - risulta essere dell’11%.
Posto che, con
la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto ad RI 1 una rendita di invalidità proprio dell’11%, pari
a fr. 433.05 mensili (cfr. doc. I A2 e doc. 150), il suo
ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti