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Decisione

35.2014.36

Confermata esigibilità lavorativa stabilita da med. circondariale, fondata su referti medici, strumentali e funzionali. Sintomatologia dolorosa del ricorrente non oggettivata da atti medici e strument

21 luglio 2014Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nella concreta evenienza,

dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della

capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul

rapporto del 2 luglio 2013 stilato dal dott. __________, specialista FMH in

chirurgia generale e della mano, medico di __________ dell’CO 1, a margine

della visita di chiusura del 1° luglio 2013 (doc. 111).

Dal relativo rapporto,

emerge che RI 1 presenta una “(…) leggera zoppia alla marcia, importanti dolori

mediali alla deambulazione sulla punta delle dita dei piedi e sui talloni.

Affossamento mediale a livello della testa della tibia mediamente all’apofisi

tibiale sul ginocchio destro. Ginocchia stabili, nessun versamento. Flessione

attiva massima ginocchio destro 130°, sinistro 125°estensione completa”.

Il dott. __________ ha

ritenuto che non vi fosse la necessità di sottoporre l’assicurato a ulteriori

terapie o esami ortopedici. L’assicurato è stato dichiarato non più in grado di

riprendere il suo precedente lavoro di autista di mezzi pesanti.

Il medico di __________ CO

1.

ha però ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura massima possibile,

a partire dal 1° agosto 2013, in attività compatibili con il danno alla salute

infortunistico, descrivendo l’esigibilità lavorativa dell’assicurato nel

seguente modo:

" (…)

Sollevare e portare pesi: l’assicurato può sollevare e portare

pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazioni,

pure senza limitazioni il sollevamento di pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi e medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Pesi

pesanti fra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta, pesi molto

pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Con le limitazioni

sovra espresse l’assicurato può sollevare oltre all’altezza del petto pesi fino

e oltre 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri di precisione medi senza

limitazione, lavoro pesante manuale e rozzo talvolta, molto pesante mai. Non

problemi di rotazione delle due mani.

Posizione e mobilità:

lavori sopra la testa senza limitazione, rotazione del tronco

senza limitazione, posizione seduta/inclinata in avanti senza limitazione,

posizione inginocchiata di raro, di flessione delle ginocchia di raro.

Posizione di lunga durata:

posizione seduta e in piedi possibile, lavoro variato che permetta

di cambiare spesso posizione da seduto a stazione eretta senza dovere

percorrere lunghe distanze a piedi ed evitando tutte le posizioni che mettano

in tensione i tendini che formano la zampa d’oca destra. Posizione quindi a

libera scelta.

Spostamento:

camminare fino e oltre 50 m senza limitazione, per lunghi tratti talvolta, su terreno accidentato mai. Salire le scale spesso, su scale a

pioli di raro. Uso delle due mani possibile, al momento attuale non problemi di

equilibrio o stare in equilibrio, talvolta sensazione di cedimento al ginocchio

destro, l’assicurato non può lavorare in altezza e su impalcature. La

valutazione degli esami strumentali, la valutazione clinica odierna e lo studio

del dossier con le visite dei vari colleghi specialisti in ortopedia in

sostanza non danno diritto all’attribuzione di una menomazione d’integrità

fisica IMI (…)”

(cfr. doc. 111, p. 8 e 9)

Con l’impugnativa, il

ricorrente contesta l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa effettuata dal

dott. __________, in base al certificato medico del dott. __________, nel quale

viene evidenziato che l’assicurato “(…) potrebbe, per lavori confacenti al

proprio stato di salute, mantenere una moderata esigibilità lavorativa

lucrativa residua. Tali lavori sarebbero tuttavia limitati, in quanto non

dovrebbero necessitare di spostamenti se non modesti, obbligare a posizioni di

lavoro continue, sia seduta che in piedi ed essere esenti da necessità di

sollevamento di carichi e/o di salire e scendere le scale. Qualunque tipo di

lavoro leggero, necessita per essere effettuato, almeno parzialmente, di alcune

delle situazioni di lavoro di cui sopra.

Pertanto anche lavori

leggeri (addetto al controllo merci, edicolante, addetto a call center,

cassiere, operaio addetto all’elaborazione di minuterie ecc.), il sig. RI 1 non

potrà svolgere tale lavoro in modo completo per tutto il giorno, necessitando

di periodi di riposo e cambi di posizione frequenti. (…)” (cfr. doc. I A3, p.

3).

Il medico privatamente

consultato dal ricorrente ha concluso il suo referto sostenendo che RI 1,

sarebbe in grado di svolgere attività lavorative confacenti al suo stato di

salute soltanto a tempo parziale, nella misura del 50% (cfr. doc. I A3, p. 4).

A sostegno dell’atto

ricorsuale, l’assicurato eumera inoltre le critiche espresse dal dott. __________

sulla valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita dal medico fiduciario CO

1.

(cfr. doc. I, p. 2) e sostiene quanto segue:

" (…)

Data la presenza di aree condromalaciche rotulee dx (artroRM

19.01

) con stiramento del LCM e LCA oltre al distacco Zampa d’Oca dx ed a

uno stato lombalgico, il Dott. __________ definisce “piuttosto difficile” per

il Sig. RI 1 la possibilità di sollevare e portare senza limitazioni pesi fino

a 25 Kg come invece afferma il Dott. __________;

Per quanto riguarda svolgere lavori in posizione inginocchiato ed

in flessione delle ginocchia, il Dott. __________ reputa la cosa “veramente

difficile, direi impossibile per pazienti con tale patologia”;

Il Dottor __________ definisce come posizione di lunga durata

possibile la posizione seduta ed in piedi evitando tutte le posizioni che

mettono in tensione i tendini della zampa d’oca. Il Dott. __________ critica

questa conclusione in quanto “una posizione in piedi richiede l’uso, come

antagonisti dell’antagonista Quadricipitale, dei muscoli flessori della coscia.

È pertanto impossibile svolgere un lavoro di lunga durata in piedi per tale

motivo, in quanto non si possono mettere a riposo tali gruppi muscolari se non

in posizione seduta”;

Ultima critica, viene valutata possibile la marcia fino ed oltre a

50.

m senza limitazione, con limiti solo per lunghi tratti e su terreno

accidentato, ritenendo possibile salire e scendere le scale (“spesso”). Il

Dott. __________ afferma che questa “è un’attività molto stressante per le

ginocchia con tale patologia (condromalcia rotulea, lesione tendini Zampa d’Oca

e sofferenza LCA e LCM). Viene ribadito poi che la possibilità di lavorare in

altezza non è contestata per motivi labirintici ma solo per “possibili

cedimenti ed instabilità del ginocchio dx…"

(cfr. doc. I, p. 2)

2.6

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.7

Chiamato a pronunciarsi, il

TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa

espressa dal dott. __________ a margine della visita di chiusura del 1° luglio

2013.

(cfr. doc. 111).

Occorre infatti sottolineare

che la valutazione del medico fiduciario, è fondata - oltre che sull’insieme

dei referti medici allestiti dai dottori specialisti che hanno seguito RI 1 a

seguito dell’infortunio del 18 agosto 2011- sulle risultanze dell’esame delle

capacità funzionali (di seguito: EFL) al quale si è sottoposto l’assicurato il

16/17 maggio 2013, presso la __________.

In quell’occasione i

sanitari che hanno eseguito i test funzionali, hanno constatato un’importante

autolimitazione da parte dell’assicurato nello svolgere ogni tipo di attività a

carico del ginocchio destro, e meglio, l’esternazione di dolore al ginocchio da

parte dell’assicurato prima ancora di aver raggiunto il massimo carico

possibile o di aver raggiunto un limite funzionale riconoscibile (cfr. art.

105, p. 9 e 11).

Inoltre, dall’esame EFL è

emersa un’importante discrepanza tra lo stato di salute oggettivabile e la

sintomatologia espressa dal ricorrente, come pure tra le autolimitazioni

dell’assicurato e le capacità funzionali osservate durante il test, ovvero:

" (…)

Ulteriori discrepanze tra status clinico/diagnosi e

capacità/deficit funzionali osservati: nel sollevare e spostare orizzontalmente

solleva meno che nel portare un tratto più lungo orizzontalmente. I tendini

della zampa d’oca a dx dovrebbero essere più sollecitati nella rotazione in

piedi verso sx che in altri test.

Discrepanza tra l’entità di quanto affermato nel questionario di

autovalutazione della capacità di rendimento (PACT-Test) e le capacità

funzionali osservate.

Discrepanze tra la velocità della marcia durante il test del

camminare e l’osservazione della marcia spontanea. (…)” (cfr. doc. 105, p. 10)

Il rapporto medico stilato

nell’ambito di tale accertamento, sottolinea anch’esso un importante

discordanza “tra quanto obiettivamente evidenziabile, quanto oggettivato agli

esami strumentali e quanto riferito dal paziente. (…)” (cfr. doc. 105, p. 5 e

6).

Il predetto rapporto

evidenzia quindi un’estensione della sintomatologia da parte dell’assicurato

non riscontrabile in maniera oggettiva nella documentazione clinica e

radiologica.

Al termine della

valutazione EFL, gli specialisti della __________ hanno ritenuto l’assicurato

non più in grado di svolgere la sua precedente attività di camionista, ma abile

al 100% ad eseguire un’attività lavorativa leggera che permetta di alternare

spesso la posizione (da seduto a eretta), evitando tutte le posizioni che

mettano in tensione i tendini della zampa d’oca destra (cfr. doc. 105, p. 5 e

6). Nel rapporto conclusivo i sanitari hanno poi dichiarato che l’assicurato ha

dimostrato un impegno insufficiente a causa delle numerose autolimitazioni, che

i risultati dei test non sono sempre concordanti con le osservazioni

dell’assicurato e mancano di consistenza e che “Vi è tendenza chiara di

aggravazione dei sintomi (vedi allegato 1)” (cfr. doc. 105, p. 3).

Ora, conformemente a una

costante giurisprudenza, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i

disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione

(ad esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa)

soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute

oggettivamente dimostrabile, di modo che, nei casi in cui i dolori

avvertiti da un assicurato non possono invece trovare una sufficiente

correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole

all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA 35.2005.94 del 24 aprile 2006, 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.1999.90

del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9

gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio

U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19

febbraio 1999).

In simili condizioni, secondo

questo Tribunale, le certificazioni del sanitario privatamente consultato

dall’assicurato, il dott. __________ (cfr. doc. I A3 e doc. 144), non appaiono

quindi suscettibili di scalfire il valore probatorio attribuito al rapporto

allestito dal fiduciario dell’CO 1, il quale, come già esposto, appare

solidamente fondato sugli accertamenti clinici, radiologici e sugli esiti

dell’esame EFL. Le numerose autolimitazioni e discrepanze riscontrate durante quest’ultimo

accertamento, non possono che giocare a sfavore dell’assicurato.

Giova inoltre segnalare che,

in una sentenza U 191/99 del 24 gennaio 2001, il TFA ha giudicato in grado di

svolgere a tempo pieno un’attività adeguata - leggera, in posizione alternata

(prevalentemente in quella seduta) e senza necessità di sollevare/trasportare

ripetutamente pesi sopra i 10-15 kg -, un assicurato che accusava una neuropatia

post-traumatica del nervus digitalis plantaris communis II a sinistra in

stato dopo frattura non dislocata alla base del metatarsale III a sinistra,

nonché una sindrome lombovertebrale cronica.

L’Alta Corte è pervenuta a

questa medesima conclusione, ovvero piena abilità con rendimento completo in

attività ergonomicamente idonee che non richiedessero il sollevamento di pesi

superiori ai 15 kg, che permettessero il frequente cambiamento della posizione

del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna

vertebrale e senza estensione prolungata del rachide e, infine, che non

comportassero l'utilizzo a più riprese delle scale o dei lavori su terreni

sconnessi, in posizione accovacciata o inginocchiata, trattandosi di un assicurata

affetta da sindrome cervicospondilogena a destra e lombovertebrale cronica,

gonartrosi tricompartimentale con valgismo a destra e insufficienza legamentare

dell'articolazione tibioastragalica a sinistra (cfr. STFA I 653/05 del 30

maggio 2006).

Va anche osservato che il

concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato

in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr.

DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170

p. 899).

Il mercato del lavoro accessibile

ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera

o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia,

nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono

eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività

di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non

qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991

p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

In questo contesto, è utile

ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

In esito a tutto quanto

precede, il TCA deve quindi concludere che RI 1, nonostante il danno

infortunistico ortopedico, sarebbe in grado di esercitare un’attività

lavorativa adeguata – fisicamente leggera per quanto concerne il sollevamento e

il trasporto di pesi, che non vada a sollecitare oltre misura i tendini della

zampa d’oca, da svolgere in posizione prevalentemente seduta, con possibilità

di alzarsi con regolarità – a tempo pieno e con rendimento completo.

2.8

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo lCO 1, l'insorgente

avrebbe guadagnato nel 2013 (su questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato - un importo

annuo di fr. 56'905.-- (cfr. doc. I A2, p. 5 e doc. 135).

Questo dato, non contestato

dall’assicurato, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.9

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente

risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha

stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p.

325.

e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo

e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.10

Dalle tavole

processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 49'924 il

reddito da invalido nell’anno 2013, applicando la tabella TA 1, livello di

qualifica 4 (fr. 62'856.95), e operando successivamente una decurtazione del

6.

% a titolo di gap salariale e del 15% a titolo di deduzione sociale

(cfr. doc. 146, p. 2 e doc. I A2, p. 4 e 5).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella (doc. 146, p. 5), l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione

che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. doc. 146, p. 5), esso ammonta a fr. 5'097.04

mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all’evoluzione nominale dei salari si giunge per il 2013 ad un

reddito annuo di fr. 62'856.95 (cfr. doc. 146, pag. 5 in fondo).

L’assicurato, quale autista di

mezzi pesanti, avrebbe guadagnato, nel 2013, fr. 56’905/anno per un’occupazione

a tempo pieno.

Tale reddito si situa sotto

la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella TA 1 2010, p.to 49

“Trasporto terrestre e mediante condotte”, livello di qualifica 4: fr. 4’895

riportato su 42.3 ore/settimana = fr. 5'176.45 x 12 mesi = fr. 62'117.55 + adeguamento

all'indice dei salari nominali = fr. 63'428.10).

Pertanto, in applicazione

della giurisprudenza citata al considerando 2.9. in fine, il reddito

statistico da invalido (fr. 62'856.95) va ridotto del

6.

%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la

parte percentuale che supera la soglia del 5%), e si attesta pertanto a fr.

58’733.55 (risultato intermedio).

2.11

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% (cfr. doc. 146, pag.

7.

e doc. I A2, pag. 5). L’CO 1 ha quantificato la percentuale della deduzione

sociale tenendo conto, quali circostanze specifiche, dei postumi dell’infortunio

e dello statuto di frontaliero dell’assicurato.

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazioni (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3.), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del

15%, lCO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, considerato

peraltro che l’insorgente non ha al riguardo sollevato obiezioni di sorta.

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 49'923.50 (85%

di fr. 58'733.55).

In conclusione, il grado

di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 49'924 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 56’095 - risulta essere dell’11%.

Posto che, con

la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto ad RI 1 una rendita di invalidità proprio dell’11%, pari

a fr. 433.05 mensili (cfr. doc. I A2 e doc. 150), il suo

ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti