35.2014.37
Incidente stradale con colpo di frusta cervicale. Sintomatologia priva di sufficiente sostrato organico oggettivabile: negata l'adeguatezza del nesso causale con l'infortunio (in applicazione della pr
23 ottobre 2014Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.37
mm
Lugano
23 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 marzo 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 maggio 2012, RI 1,
dipendente delle __________ di __________ in qualità di autista e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di
un incidente della circolazione stradale (tamponamento), avvenuto in territorio
del Comune di __________.
A causa di questo
sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 23 maggio 2012 del Servizio di
chirurgia ortopedica dell’Ospedale regionale di __________, un colpo di frusta
cervicale (cfr. doc. 19).
L’Istituto assicuratore ha
ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
L’assicurato è stato in
grado di riprendere il proprio lavoro a far tempo dal 29 giugno 2012 (doc. 21).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 settembre 2013, l’amministrazione
ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 23
agosto 2013, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi non si sarebbe più
trovati in nesso di causalità con l’evento del maggio 2012 (doc. 83).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 85 e doc. 90),
in data 27 marzo 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 99).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28
aprile 2014, __________, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO
1 venga condannato a riconoscere il diritto a prestazioni anche dopo il 23
agosto 2013.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, l’insorgente fa valere, a proposito della causalità
naturale, che “la dott.ssa __________ ha sostenuto che il ricorrente è
affetto dal Morbo di Scheurmann, malattia che si manifesta in età
adolescenziale, talvolta con dolore localizzato al tratto dorsale o dorso
lombare, che però al ricorrente non è mai stata diagnosticata, se non per la
prima volta durante la visita di chiusura presso la CO 1. Il dott. RA 2,
specialista in neurologia, ha certificato (…), che la situazione del
ricorrente, seppur complessa, ha implicato una condizione post infortunistica
con una sindrome da whip lash. È vero che il dott. __________ non si è espresso
in modo chiaro sul grado di probabilità del nesso causale naturale, è però
altrettanto vero che la CO 1 poteva interpellarlo direttamente chiedendo
chiarimenti e/o precisazioni. Contrariamente a quanto sostiene la CO 1 in ogni
modo il certificato medico rilasciato non può essere equiparato ad una semplice
allegazione in favore di disturbi diffusi, ma esprime un parere chiaro che è
pure confermato dal dott. __________ nel proprio rapporto del 10 giugno 2013,
allestito all’indirizzo del dott. __________ e depositato agli atti.” (doc. I,
p. 2s.).
D’altro canto, per quanto
concerne la causalità adeguata, l’assicurato sostiene che, nel caso di
specie, sarebbe adempiuti il criterio dei notevoli disturbi, quello del decorso
sfavorevole della cura, quello della rilevante incapacità lavorativa, così come
quello della specifica cura medica protratta e gravosa (doc. I, p. 3s.).
1.4. L’assicuratore, in risposta,
ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.5. In data 16 giugno 2014, il
ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica e ha domandato che il
TCA abbia a ordinare una perizia medica specialistica (doc. VII).
L’assicuratore resistente
si è espresso al riguardo il 7 luglio 2014 (doc. IX).
1.6. Nel corso del mese di agosto
2014, questa Corte ha interpellato il neurologo dott. __________, il quale è
stato invitato a precisare la sua valutazione del caso (cfr. doc. XI).
La risposta di questo
specialista è pervenuta in data 24 settembre 2014 (doc. XII).
Le osservazioni
dell’assicurato sono datate 7 ottobre 2014 (doc. XIV), quelle
dell’amministrazione 16 ottobre 2014 (doc. XV).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a dichiarare
estinto il diritto alle prestazioni a decorrere dal 23 agosto 2013, oppure no.
2.3
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177.
consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.4
Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109.
consid. 9 p. 122s.).
2.5
Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare
il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto
l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza
di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo
numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare
devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinchè si possa
ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s.,
consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI
2002.
U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.6
In presenza di un infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente
oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale
organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza
differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente
a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un
infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.7
Nella DTF 134 V 109, già
citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di
vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in
caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella
elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta
Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali
lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è
ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni
a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze
relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il
nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,
accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra
già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi
nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a
lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre
rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una
perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico
e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per
escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti
otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che
godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli
esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata
al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi
d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi
cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono
chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro
clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a
un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421
p. 79 consid. 2b).
2.8
La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio ai casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati
dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici
oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità
naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale
viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza
del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso
di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla
questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF
135.
V 465 consid. 5.1).
Ad esempio,
questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da
un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una sentenza
8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso
modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto
essere oggettivati nè neurologicamente nè mediante esami strumentali per
immagini.
Infine, nella DTF 138 V
248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito
che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica
oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere
ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto
avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.9
Nella presente fattispecie, nella
decisione su opposizione impugnata l’CO 1 ha sostenuto che i disturbi
denunciati dall’assicurato non correlerebbero con un danno alla salute
oggettivabile. Di conseguenza, l’Istituto ha proceduto a un esame
particolare dell'adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che
essa non è data (cfr. doc. 99, p. 7).
Dalle tavole processuali
emerge che, a seguito del noto infortunio, l’assicurato è stato sottoposto ad
accertamenti diagnostici radiologici e strumentali, nonchè a diverse
valutazioni specialistiche.
La RMN cerebrale del 14
agosto 2012 non ha mostrato alcun reperto patologico di rilievo (doc. 31).
La risonanza magnetica
cervicale del 26 novembre 2012 non ha evidenziato significative protusioni o
ernie discali, in particolare l’erniazione descritta a livello di C5-C6 non è
risultata chiaramente visualizzabile (cfr. doc. 37).
Le radiografie
convenzionali con prove funzionali del 26 novembre 2012 hanno posto in luce una
lieve riduzione dello spazio intersomatico a livello di C2-C3 (doc. 38).
Infine, dall’esame di RM
lombare del 14 dicembre 2012 non sono emersi “… elementi per protusioni discali
significative o ernie. Minima salienza mediana a livello L5-S1 in assenza di
conflitti radicolari. Non segni per cedimenti vertebrali, nè zone di bone
bruise. Canale vertebrale ampio.” (doc. 40).
Nel corso del mese di
febbraio 2013 è stata ripetuta una RMN cervicale, esame che ha mostrato
un’ernia intra-foraminale a carico della radice di C6 sinistra, non lussata ma
con un potenziale conflitto, così come, nel neuroforame di C7, una focalità da
protusione decisamente meno marcata rispetto all’ernia di C6 (doc. 46).
Il 17 aprile 2013
l’insorgente è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in neurologia.
In quell’occasione, lo
specialista appena citato ha diagnosticato una sospetta radicolopatia C6
cronica, algo-(parestetica) nell’ambito di uno stato dopo colpo di frusta.
Egli ha sottolineato che
lo stato dell’assicurato sembrava inserirsi nel quadro di una sindrome
post-traumatica con potenziale componente a livello radicolare di C6 a
sinistra.
Il dott. __________ ha
quindi disposto una valutazione dal profilo della terapia del dolore (doc. 61).
La consultazione presso il
dott. __________, spec. FMH in anestesiologia e in terapia interventistica del
dolore, ha avuto luogo in data 28 maggio 2013. A suo avviso, l’insorgente soffriva di un “… quadro algico cervico-brachiale sinistro
cronificato a un anno di distanza dal trauma a colpo di frusta. I dolori si
accompagnano ad un rilevante disturbo ansioso-depressivo …”. In quell’occasione,
è stata pure eseguita un’infiltrazione a livello transforaminale sinistro
C5-C6, per valutare l’ipotesi di una componente radicolare di C6 a sinistra
(cfr. doc. 71).
Il 23 agosto 2013 il
ricorrente è stato visitato dalla dott. ssa __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, la quale, vista l’assenza di una lesione post-infortunistica
oggettivabile, ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale con
l’evento traumatico del maggio 2012 (doc. 80, p. 5).
Con referto del 4 novembre
2013, relativo alla visita specialistica del 27 settembre 2013, il dott. __________
ha affermato che la situazione dell’assicurato si presentava “… sicuramente
molto complessa e, a mio modo di vedere, si iscrive nello sviluppo di una
problematica da dolore persistente post-whip lash. In questo ambito risulta
importante poter sostenere il paziente (anche perché quest’ultimo ha sempre
dimostrato, comunque e contrariamente a determinati altri casi, di proseguire
la propria attività professionale malgrado diversi inconvenienti). Questo
sostegno, stando alle varie direttive, dovrebbe implicare misure fisiche,
farmacologiche e psichiche (in buona parte già applicate).” Egli ha quindi auspicato
un trattamento stazionario riabilitativo (doc. 90).
Secondo la dott.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il ricorrente soffriva di un episodio
depressivo di grado medio (D.D.: modificazione duratura della personalità).
Ella ha riferito di aver attestato un periodo d’incapacità lavorativa completa
dal 4 settembre 2013, ritenuto che la farmacoterapia assunta da RI 1 non era “…
così ben tollerata dal paziente, che presenta una certa sedazione diurna, poco
compatibile con il delicato lavoro di autista di autobus che é chiamato a
compiere: tutto ciò peggiora il vissuto dell’A. che si sente angosciato e
insicuro. Nel complesso, l’unico sintomo un poco migliorato dall’inizio della
cura é il sonno; l’umore persiste piuttosto disforico e ho riscontrato
alterazioni della concentrazione, presumibilmente correlabili alla
farmacoterapia (quetiapina) Gli elementi descritti configurano una condizione
di tipo depressivo e ansioso insidiosamente cronico, correlabile alla
condizione traumatica di cui l’A. é stato vittima.” (doc. 90).
In corso di causa,
l’insorgente ha versato agli atti un ulteriore rapporto, datato 2 giugno 2014,
del dott. __________.
Da questo documento si
evince che, a quel momento, l’assicurato assumeva una farmacoterapia
ansiolitica/antidepressiva e null’altro. Il sanitario ha, d’altro canto,
segnalato la possibilità di sottoporlo a investigazioni elettrofisiologiche,
sottolineando però di non essere “… convinto che questi esami conducano poi a delle
reali ricadute pratiche.”
Sempre secondo il dott. __________,
“… la situazione del signor RI 1. é particolare e complessa nel senso della
persistenza (ormai largamente cronificata) di una s. cervico(-brachiale)
associata a tutta una serie di disturbi prevalentemente sensitivi lateralizzati
all’amisoma sx senza dubbio di difficile comprensione se consideriamo gli
aspetti clinici e la negatività degli esami complementari già eseguiti (MRI in
particolare), sui quali mi permetto di non rivenire. Nel frattempo questa
problematica si é installata unicamente a seguito del trauma subito dal
paziente il 21.05.2012, (…). In tal senso non penso esista una
co-partecipazione ai disturbi del p. da parte del m. di Scheuermann. Senza
inoltrarmi nella questione assicurativa, per aver seguito il paziente dai primi
momenti (subito dopo l’incidente della circolazione del 05/2012 fino ad oggi),
é innegabile che esiste una corrispondenza cronologica con l’infortunio.” (doc.
E).
In data 28 agosto 2014, il
TCA ha inviato al dott. __________ uno scritto del seguente tenore:
" (…).
Dalle carte processuali emerge che l’esame di RMN cervicale del 25
febbraio 2013 ha evidenziato la presenza, in particolare, di un’ernia
intra-foraminale a carico della radice di C6 sinistra, non lussata ma con un
potenziale conflitto.
Nel suo rapporto 18 aprile 2013, lei ha diagnosticato una sospetta
radicolopatia C6 cronica, algo-(parestetica) nell’ambito di uno stato dopo
colpo di frusta. In quello datato 4 novembre 2013, uno stato dopo colpo di
frusta con persistenza di una sindrome algica fluttuante e di un’emisindrome
soggettiva a sinistra.
Ora, ai fini dell’istruttoria di causa, le chiedo di rispondere
alle seguenti domande:
1.
Condivide il
parere della dott.ssa __________, medico __________ ndario CO 1, per la quale
l’esame di risonanza magnetica del febbraio 2013 non avrebbe in realtà
dimostrato alcun conflitto radicolare, oppure no?
2.
I reperti
oggettivati a livello della colonna cervicale sono o meno suscettibili di
spiegare a sufficienza la sintomatologia denunciata dall’assicurato? Voglia
motivare la sua risposta.”
(doc. XI)
Queste le risposte fornite
dal succitato specialista:
" (…).
Quesito 1:
- La MRI
cervicale del 25.02.2013 mostra dei reperti moderati (vedi il commento allegato
del Dr. med. __________) in C6-5 e C6-7. Si tratta di una protrusione discale
foraminale senza conflitto meccanico evidente sulla radice C6 sx; immagini meno
evidenti su C7 sx.
Non
condivido il parere della Dr.ssa __________ nel senso di “alcun conflitto
radicolare” ma ritengo tale conflitto poco probabile.
Quesito 2:
- I reperti
cervicali (MRI del 25.02.2013) non spiegano a sufficienza la
sintomatologia denunciata dal paziente (assicurato) poiché si tratta di
disturbi (per lo più algici e sensitivi) che sorpassano largamente il campo di
competenza radico-spinale cervicale sia per estensione che per tipicità.”
(doc. XII)
2.10
Nella concreta evenienza, alla
luce di quanto emerge dalla documentazione che é stata riassunta al precedente
considerando, in particolare delle precisazioni che il neurologo
dott. __________ ha fornito a questa Corte il 18 settembre 2014 (nella misura
in cui egli ha, da una parte, definito “poco probabile” l’esistenza di
un conflitto radicolare e, dall’altra, negato una correlazione tra lo stato
oggettivabile e la sintomatologia soggettivamente denunciata dall’assicurato), occorre
ritenere dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1 non correlano a sufficienza
con un danno infortunistico oggettivabile.
In tale
contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo
senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì,
statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di
un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere
classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)
della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010
del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).
In una sentenza U 273/06
del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,
la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni
cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
2.11
In assenza di un
sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente
fattispecie (si veda il consid. 2.10.), occorre effettuare un esame specifico
dell’adeguatezza.
Secondo la
giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però
avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in
virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione
delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di
invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della
cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando
eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono
conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel
caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,
motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di
salute dell’insorgente.
Dalle carte processuali
emerge che, all’epoca in cui l’assicuratore ha posto termine alle proprie
prestazioni (agosto 2013), la terapia di cui beneficiava l’assicurato era
costituita, per l’essenziale, dall’assunzione di medicamenti antalgici e
ansiolitici/antidepressivi, volti a controllare i dolori,
rispettivamente la sintomatologia psichica, in presenza di una situazione già
largamente cronicizzata (cfr. doc. 80, p. 3 e doc. 90).
È vero che, a margine del
consulto del settembre 2013, il neurologo dott. __________ aveva auspicato una
presa a carico stazionaria presso una clinica di riabilitazione, a fronte dell’inefficacia
delle terapie ambulatoriali (cfr. doc. 90, p. 2s.), tuttavia, perlomeno sino al
momento in cui é stata emanata la decisione impugnata, non risulta che l’assicurato
abbia deciso di dar seguito a tale suggerimento.
Assodato
dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente
chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame
dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF
117.
V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109
oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
Il TCA
ritiene che tale questione possa rimanere irrisolta (cfr., fra le tante, la STF
8C_252/2007 del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà dimostrato qui
di seguito, anche applicando la prassi elaborata in materia di traumi
del tipo “colpo di frusta”, più favorevole al ricorrente,
l’esito non potrebbe essere quello da lui auspicato.
2.12
Nel
valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata
nella DTF 117 V 359, e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di
frusta”, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio
occorso all’assicurato il 21 maggio 2012.
L’insorgente ha fornito
questa descrizione dell’evento:
" (…).
Io circolavo sulla corsia di destra e davanti a me si erano
arrestati due veicoli perché il semaforo indicava il rosso. Rallentavo quindi
la mia andatura fino ad arrestarmi completamente dietro la macchina che mi
precedeva. Tenevo la marcia “D” inserita e il piede era fermo sul pedale del
freno.
Ad un tratto, udivo un forte colpo da tergo. Mi rendevo subito conto
di essere stato tamponato da un altro veicolo. Uscivo subito dalla macchina e
mi accertavo delle condizioni dei miei cari.
Un istante più tardi, il conducente del veicolo che mi ha
tamponato, é uscito anche lui dal suo veicolo e ci chiedeva se stessimo tutti
bene. Da parte mia gli ho riferito che ho preso una botta al collo e alla
schiena, motivo per cui il signore ha avvertito il servizio di ambulanza.”
(doc. 15)
Tenuto conto
della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non
devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo
Tribunale, il sinistro accaduto al ricorrente può essere classificato tra
gli eventi di grado medio, al limite però della categoria degli
infortuni leggeri o insignificanti.
Al riguardo,
va rilevato che la giurisprudenza considera di regola il tamponamento di un veicolo fermo (ad un semaforo,
davanti alle strisce pedonali) quale infortunio
di grado medio
al limite di quelli leggeri (cfr. RAMI 2005 U 549 p. 236 consid. 5.1.2;
sentenze 8C_126/2010 del 18 ottobre 2010, in cui il fattore delta-v era di 9,6-13,9 km/h;8C_655/2008 del 9 ottobre 2008 consid. 3.1.,
8C_542/2008 del 20 novembre 2008 consid. 5.1, in cui la velocità di entrambi i
veicoli era molto limitata e il delta-v pari a 4-9 km/h).
In tale eventualità, il
giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i
criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.7.. Per
ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse
presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri
(cfr. consid. 2.5.).
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25
p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che
si trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere
adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
Va ancora ricordato che
nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità in materia di infortuni del
tipo "colpo di frusta", non deve essere operata alcuna distinzione
fra la componente organica e quella psichica (cfr. consid. 2.6.).
Secondo il ricorrente, nel
caso di specie, sarebbero soddisfatti il criterio dei notevoli disturbi, quello
del decorso sfavorevole della cura, quello della rilevante incapacità
lavorativa e quello della specifica cura medica protratta e gravosa (cfr. doc.
I).
Questo Tribunale ritiene
che possano essere in effetti considerati inadempiuti il criterio delle circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità
dell'infortunio (al riguardo, basti segnalare che, nella DTF 129 V 323, il
TFA ne ha negato la realizzazione nel caso di un infortunio in cui
un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico a una velocità di circa
95.
km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto),
quello della cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti
dell'infortunio, così come quello della gravità o particolare
caratteristica delle lesioni lamentate.
Il TCA ritiene pure insoddisfatto
il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa. Infatti, dopo
l’iniziale degenza presso il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’Ospedale regionale di __________ (21-23 maggio 2012), l’assicurato ha essenzialmente
beneficiato di trattamenti farmacologici (antalgici e antidepressivi), di alcuni
cicli di fisioterapia, nonché di sedute di psicoterapia, il tutto eseguito su
base ambulatoriale. L’infiltrazione periradicolare del giugno 2013 é stata
effettuata a scopo diagnostico (e non terapeutico).
Conformemente alla
giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.
STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010
del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai
sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la
fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,
l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere
definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del
19.
novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4
e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso
in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.
3.4
, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,
che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una
riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,
anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del
20.
settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un
incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide
lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso
il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che
nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la
seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio
al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,
precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica
protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Anche il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é
realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli
disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni
rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno
pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono
evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie
non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che,
nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha
raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011
del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo
senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio
anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del
10.
febbraio 2012 consid. 5.4).
In
queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio della rilevante
incapacità lavorativa e quello dei notevoli disturbi, poiché questi
criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio al limite della
categoria degli infortuni leggeri o insignificanti -, non potrebbero
comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT
2003.
II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
Si
deve quindi concludere che i disturbi denunciati da RI 1 dopo il 22 agosto
2013, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che
lo ha visto vittima il 21 maggio 2012.
Visto che
l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va negato facendo difetto
l’adeguatezza, questa Corte ritiene che la questione
relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il
danno alla salute possa restare insoluta (cfr., in proposito, SVR 3/2012 UV 5
consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
In
esito a quanto precede, la decisione su opposizione del 27 marzo 2014 deve
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti