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Decisione

35.2014.37

Incidente stradale con colpo di frusta cervicale. Sintomatologia priva di sufficiente sostrato organico oggettivabile: negata l'adeguatezza del nesso causale con l'infortunio (in applicazione della pr

23 ottobre 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In data 16 giugno 2014, il

ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica e ha domandato che il

TCA abbia a ordinare una perizia medica specialistica (doc. VII).

L’assicuratore resistente

si è espresso al riguardo il 7 luglio 2014 (doc. IX).

1.6. Nel corso del mese di agosto

2014, questa Corte ha interpellato il neurologo dott. __________, il quale è

stato invitato a precisare la sua valutazione del caso (cfr. doc. XI).

La risposta di questo

specialista è pervenuta in data 24 settembre 2014 (doc. XII).

Le osservazioni

dell’assicurato sono datate 7 ottobre 2014 (doc. XIV), quelle

dell’amministrazione 16 ottobre 2014 (doc. XV).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Oggetto della lite è la

questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a dichiarare

estinto il diritto alle prestazioni a decorrere dal 23 agosto 2013, oppure no.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle

prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un

nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.

Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V

177.

consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.4

Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un

infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con

questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;

cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.

3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,

l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di

trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,

senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un

legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di

guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico

tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo

tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili

certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359

consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V

109.

consid. 9 p. 122s.).

2.5

Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare

il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto

l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza

di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo

numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare

devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinchè si possa

ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s.,

consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI

2002.

U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.6

In presenza di un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente

oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale

organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza

differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente

a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un

infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.7

Nella DTF 134 V 109, già

citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di

vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in

caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella

elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze

relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,

accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra

già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi

nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a

lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre

rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una

perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico

e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per

escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti

otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che

godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli

esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata

al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi

d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi

cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono

chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro

clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a

un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421

p. 79 consid. 2b).

2.8

La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio ai casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza

del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso

di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla

questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF

135.

V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una sentenza

8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso

modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto

essere oggettivati nè neurologicamente nè mediante esami strumentali per

immagini.

Infine, nella DTF 138 V

248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito

che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica

oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere

ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto

avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.9

Nella presente fattispecie, nella

decisione su opposizione impugnata l’CO 1 ha sostenuto che i disturbi

denunciati dall’assicurato non correlerebbero con un danno alla salute

oggettivabile. Di conseguenza, l’Istituto ha proceduto a un esame

particolare dell'adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che

essa non è data (cfr. doc. 99, p. 7).

Dalle tavole processuali

emerge che, a seguito del noto infortunio, l’assicurato è stato sottoposto ad

accertamenti diagnostici radiologici e strumentali, nonchè a diverse

valutazioni specialistiche.

La RMN cerebrale del 14

agosto 2012 non ha mostrato alcun reperto patologico di rilievo (doc. 31).

La risonanza magnetica

cervicale del 26 novembre 2012 non ha evidenziato significative protusioni o

ernie discali, in particolare l’erniazione descritta a livello di C5-C6 non è

risultata chiaramente visualizzabile (cfr. doc. 37).

Le radiografie

convenzionali con prove funzionali del 26 novembre 2012 hanno posto in luce una

lieve riduzione dello spazio intersomatico a livello di C2-C3 (doc. 38).

Infine, dall’esame di RM

lombare del 14 dicembre 2012 non sono emersi “… elementi per protusioni discali

significative o ernie. Minima salienza mediana a livello L5-S1 in assenza di

conflitti radicolari. Non segni per cedimenti vertebrali, nè zone di bone

bruise. Canale vertebrale ampio.” (doc. 40).

Nel corso del mese di

febbraio 2013 è stata ripetuta una RMN cervicale, esame che ha mostrato

un’ernia intra-foraminale a carico della radice di C6 sinistra, non lussata ma

con un potenziale conflitto, così come, nel neuroforame di C7, una focalità da

protusione decisamente meno marcata rispetto all’ernia di C6 (doc. 46).

Il 17 aprile 2013

l’insorgente è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in neurologia.

In quell’occasione, lo

specialista appena citato ha diagnosticato una sospetta radicolopatia C6

cronica, algo-(parestetica) nell’ambito di uno stato dopo colpo di frusta.

Egli ha sottolineato che

lo stato dell’assicurato sembrava inserirsi nel quadro di una sindrome

post-traumatica con potenziale componente a livello radicolare di C6 a

sinistra.

Il dott. __________ ha

quindi disposto una valutazione dal profilo della terapia del dolore (doc. 61).

La consultazione presso il

dott. __________, spec. FMH in anestesiologia e in terapia interventistica del

dolore, ha avuto luogo in data 28 maggio 2013. A suo avviso, l’insorgente soffriva di un “… quadro algico cervico-brachiale sinistro

cronificato a un anno di distanza dal trauma a colpo di frusta. I dolori si

accompagnano ad un rilevante disturbo ansioso-depressivo …”. In quell’occasione,

è stata pure eseguita un’infiltrazione a livello transforaminale sinistro

C5-C6, per valutare l’ipotesi di una componente radicolare di C6 a sinistra

(cfr. doc. 71).

Il 23 agosto 2013 il

ricorrente è stato visitato dalla dott. ssa __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, la quale, vista l’assenza di una lesione post-infortunistica

oggettivabile, ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale con

l’evento traumatico del maggio 2012 (doc. 80, p. 5).

Con referto del 4 novembre

2013, relativo alla visita specialistica del 27 settembre 2013, il dott. __________

ha affermato che la situazione dell’assicurato si presentava “… sicuramente

molto complessa e, a mio modo di vedere, si iscrive nello sviluppo di una

problematica da dolore persistente post-whip lash. In questo ambito risulta

importante poter sostenere il paziente (anche perché quest’ultimo ha sempre

dimostrato, comunque e contrariamente a determinati altri casi, di proseguire

la propria attività professionale malgrado diversi inconvenienti). Questo

sostegno, stando alle varie direttive, dovrebbe implicare misure fisiche,

farmacologiche e psichiche (in buona parte già applicate).” Egli ha quindi auspicato

un trattamento stazionario riabilitativo (doc. 90).

Secondo la dott.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il ricorrente soffriva di un episodio

depressivo di grado medio (D.D.: modificazione duratura della personalità).

Ella ha riferito di aver attestato un periodo d’incapacità lavorativa completa

dal 4 settembre 2013, ritenuto che la farmacoterapia assunta da RI 1 non era “…

così ben tollerata dal paziente, che presenta una certa sedazione diurna, poco

compatibile con il delicato lavoro di autista di autobus che é chiamato a

compiere: tutto ciò peggiora il vissuto dell’A. che si sente angosciato e

insicuro. Nel complesso, l’unico sintomo un poco migliorato dall’inizio della

cura é il sonno; l’umore persiste piuttosto disforico e ho riscontrato

alterazioni della concentrazione, presumibilmente correlabili alla

farmacoterapia (quetiapina) Gli elementi descritti configurano una condizione

di tipo depressivo e ansioso insidiosamente cronico, correlabile alla

condizione traumatica di cui l’A. é stato vittima.” (doc. 90).

In corso di causa,

l’insorgente ha versato agli atti un ulteriore rapporto, datato 2 giugno 2014,

del dott. __________.

Da questo documento si

evince che, a quel momento, l’assicurato assumeva una farmacoterapia

ansiolitica/antidepressiva e null’altro. Il sanitario ha, d’altro canto,

segnalato la possibilità di sottoporlo a investigazioni elettrofisiologiche,

sottolineando però di non essere “… convinto che questi esami conducano poi a delle

reali ricadute pratiche.”

Sempre secondo il dott. __________,

“… la situazione del signor RI 1. é particolare e complessa nel senso della

persistenza (ormai largamente cronificata) di una s. cervico(-brachiale)

associata a tutta una serie di disturbi prevalentemente sensitivi lateralizzati

all’amisoma sx senza dubbio di difficile comprensione se consideriamo gli

aspetti clinici e la negatività degli esami complementari già eseguiti (MRI in

particolare), sui quali mi permetto di non rivenire. Nel frattempo questa

problematica si é installata unicamente a seguito del trauma subito dal

paziente il 21.05.2012, (…). In tal senso non penso esista una

co-partecipazione ai disturbi del p. da parte del m. di Scheuermann. Senza

inoltrarmi nella questione assicurativa, per aver seguito il paziente dai primi

momenti (subito dopo l’incidente della circolazione del 05/2012 fino ad oggi),

é innegabile che esiste una corrispondenza cronologica con l’infortunio.” (doc.

E).

In data 28 agosto 2014, il

TCA ha inviato al dott. __________ uno scritto del seguente tenore:

" (…).

Dalle carte processuali emerge che l’esame di RMN cervicale del 25

febbraio 2013 ha evidenziato la presenza, in particolare, di un’ernia

intra-foraminale a carico della radice di C6 sinistra, non lussata ma con un

potenziale conflitto.

Nel suo rapporto 18 aprile 2013, lei ha diagnosticato una sospetta

radicolopatia C6 cronica, algo-(parestetica) nell’ambito di uno stato dopo

colpo di frusta. In quello datato 4 novembre 2013, uno stato dopo colpo di

frusta con persistenza di una sindrome algica fluttuante e di un’emisindrome

soggettiva a sinistra.

Ora, ai fini dell’istruttoria di causa, le chiedo di rispondere

alle seguenti domande:

1.

Condivide il

parere della dott.ssa __________, medico __________ ndario CO 1, per la quale

l’esame di risonanza magnetica del febbraio 2013 non avrebbe in realtà

dimostrato alcun conflitto radicolare, oppure no?

2.

I reperti

oggettivati a livello della colonna cervicale sono o meno suscettibili di

spiegare a sufficienza la sintomatologia denunciata dall’assicurato? Voglia

motivare la sua risposta.”

(doc. XI)

Queste le risposte fornite

dal succitato specialista:

" (…).

Quesito 1:

- La MRI

cervicale del 25.02.2013 mostra dei reperti moderati (vedi il commento allegato

del Dr. med. __________) in C6-5 e C6-7. Si tratta di una protrusione discale

foraminale senza conflitto meccanico evidente sulla radice C6 sx; immagini meno

evidenti su C7 sx.

Non

condivido il parere della Dr.ssa __________ nel senso di “alcun conflitto

radicolare” ma ritengo tale conflitto poco probabile.

Quesito 2:

- I reperti

cervicali (MRI del 25.02.2013) non spiegano a sufficienza la

sintomatologia denunciata dal paziente (assicurato) poiché si tratta di

disturbi (per lo più algici e sensitivi) che sorpassano largamente il campo di

competenza radico-spinale cervicale sia per estensione che per tipicità.”

(doc. XII)

2.10

Nella concreta evenienza, alla

luce di quanto emerge dalla documentazione che é stata riassunta al precedente

considerando, in particolare delle precisazioni che il neurologo

dott. __________ ha fornito a questa Corte il 18 settembre 2014 (nella misura

in cui egli ha, da una parte, definito “poco probabile” l’esistenza di

un conflitto radicolare e, dall’altra, negato una correlazione tra lo stato

oggettivabile e la sintomatologia soggettivamente denunciata dall’assicurato), occorre

ritenere dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1 non correlano a sufficienza

con un danno infortunistico oggettivabile.

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010

del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni

cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

2.11

In assenza di un

sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente

fattispecie (si veda il consid. 2.10.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di

invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della

cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando

eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono

conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel

caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,

motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di

salute dell’insorgente.

Dalle carte processuali

emerge che, all’epoca in cui l’assicuratore ha posto termine alle proprie

prestazioni (agosto 2013), la terapia di cui beneficiava l’assicurato era

costituita, per l’essenziale, dall’assunzione di medicamenti antalgici e

ansiolitici/antidepressivi, volti a controllare i dolori,

rispettivamente la sintomatologia psichica, in presenza di una situazione già

largamente cronicizzata (cfr. doc. 80, p. 3 e doc. 90).

È vero che, a margine del

consulto del settembre 2013, il neurologo dott. __________ aveva auspicato una

presa a carico stazionaria presso una clinica di riabilitazione, a fronte dell’inefficacia

delle terapie ambulatoriali (cfr. doc. 90, p. 2s.), tuttavia, perlomeno sino al

momento in cui é stata emanata la decisione impugnata, non risulta che l’assicurato

abbia deciso di dar seguito a tale suggerimento.

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF

117.

V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109

oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Il TCA

ritiene che tale questione possa rimanere irrisolta (cfr., fra le tante, la STF

8C_252/2007 del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà dimostrato qui

di seguito, anche applicando la prassi elaborata in materia di traumi

del tipo “colpo di frusta”, più favorevole al ricorrente,

l’esito non potrebbe essere quello da lui auspicato.

2.12

Nel

valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata

nella DTF 117 V 359, e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di

frusta”, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio

occorso all’assicurato il 21 maggio 2012.

L’insorgente ha fornito

questa descrizione dell’evento:

" (…).

Io circolavo sulla corsia di destra e davanti a me si erano

arrestati due veicoli perché il semaforo indicava il rosso. Rallentavo quindi

la mia andatura fino ad arrestarmi completamente dietro la macchina che mi

precedeva. Tenevo la marcia “D” inserita e il piede era fermo sul pedale del

freno.

Ad un tratto, udivo un forte colpo da tergo. Mi rendevo subito conto

di essere stato tamponato da un altro veicolo. Uscivo subito dalla macchina e

mi accertavo delle condizioni dei miei cari.

Un istante più tardi, il conducente del veicolo che mi ha

tamponato, é uscito anche lui dal suo veicolo e ci chiedeva se stessimo tutti

bene. Da parte mia gli ho riferito che ho preso una botta al collo e alla

schiena, motivo per cui il signore ha avvertito il servizio di ambulanza.”

(doc. 15)

Tenuto conto

della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non

devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le

circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo

Tribunale, il sinistro accaduto al ricorrente può essere classificato tra

gli eventi di grado medio, al limite però della categoria degli

infortuni leggeri o insignificanti.

Al riguardo,

va rilevato che la giurisprudenza considera di regola il tamponamento di un veicolo fermo (ad un semaforo,

davanti alle strisce pedonali) quale infortunio

di grado medio

al limite di quelli leggeri (cfr. RAMI 2005 U 549 p. 236 consid. 5.1.2;

sentenze 8C_126/2010 del 18 ottobre 2010, in cui il fattore delta-v era di 9,6-13,9 km/h;8C_655/2008 del 9 ottobre 2008 consid. 3.1.,

8C_542/2008 del 20 novembre 2008 consid. 5.1, in cui la velocità di entrambi i

veicoli era molto limitata e il delta-v pari a 4-9 km/h).

In tale eventualità, il

giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i

criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.7.. Per

ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri

(cfr. consid. 2.5.).

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25

p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che

si trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere

adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Va ancora ricordato che

nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità in materia di infortuni del

tipo "colpo di frusta", non deve essere operata alcuna distinzione

fra la componente organica e quella psichica (cfr. consid. 2.6.).

Secondo il ricorrente, nel

caso di specie, sarebbero soddisfatti il criterio dei notevoli disturbi, quello

del decorso sfavorevole della cura, quello della rilevante incapacità

lavorativa e quello della specifica cura medica protratta e gravosa (cfr. doc.

I).

Questo Tribunale ritiene

che possano essere in effetti considerati inadempiuti il criterio delle circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità

dell'infortunio (al riguardo, basti segnalare che, nella DTF 129 V 323, il

TFA ne ha negato la realizzazione nel caso di un infortunio in cui

un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico a una velocità di circa

95.

km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto),

quello della cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti

dell'infortunio, così come quello della gravità o particolare

caratteristica delle lesioni lamentate.

Il TCA ritiene pure insoddisfatto

il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa. Infatti, dopo

l’iniziale degenza presso il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’Ospedale regionale di __________ (21-23 maggio 2012), l’assicurato ha essenzialmente

beneficiato di trattamenti farmacologici (antalgici e antidepressivi), di alcuni

cicli di fisioterapia, nonché di sedute di psicoterapia, il tutto eseguito su

base ambulatoriale. L’infiltrazione periradicolare del giugno 2013 é stata

effettuata a scopo diagnostico (e non terapeutico).

Conformemente alla

giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.

STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010

del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai

sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la

fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,

l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere

definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del

19.

novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4

e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso

in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.

3.4

, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,

che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una

riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,

anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del

20.

settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un

incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide

lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso

il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che

nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la

seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio

al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,

precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é

realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli

disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni

rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno

pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono

evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie

non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che,

nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha

raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011

del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo

senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio

anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del

10.

febbraio 2012 consid. 5.4).

In

queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio della rilevante

incapacità lavorativa e quello dei notevoli disturbi, poiché questi

criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio al limite della

categoria degli infortuni leggeri o insignificanti -, non potrebbero

comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT

2003.

II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

Si

deve quindi concludere che i disturbi denunciati da RI 1 dopo il 22 agosto

2013, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che

lo ha visto vittima il 21 maggio 2012.

Visto che

l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va negato facendo difetto

l’adeguatezza, questa Corte ritiene che la questione

relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il

danno alla salute possa restare insoluta (cfr., in proposito, SVR 3/2012 UV 5

consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

In

esito a quanto precede, la decisione su opposizione del 27 marzo 2014 deve

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti