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Decisione

35.2014.38

Incidente stradale con trauma cranio-cerebrale. Sintomatologia (in particolare ageusia) priva di sufficiente sostrato organico oggettivabile: negata l'adeguatezza nesso causale con l'infortunio (in ap

26 gennaio 2015Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti previsti dalle DTF citate per riconoscere le conseguenze fisiche

e psichiche a danno dell’assicurato in rapporto causale con l’infortunio, non

sarebbero adempiuti nel caso in esame.” e ha postulato la concessione di una

proroga di 60 giorni per completare ulteriormente la propria opposizione (doc.

119).

Con la

decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha respinto la richiesta

tendente al rilascio di un complemento di decisione e di assegnazione di un

termine supplementare per completare l’opposizione. Nel riesaminare nel merito

la decisione formale contestata, essa si é in particolare confrontata con i

noti criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza, fornendo per alcuni di

essi una succinta motivazione (cfr. doc. 120, p. 6).

Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre

la questione di sapere se l’CO 1 abbia o meno leso il diritto di essere sentito

dell’assicurato, in quanto una sua eventuale violazione é comunque stata sanata

con l’inoltro dell’impugnativa al TCA, autorità di ricorso che gode di

piena cognizione. In particolare, il rappresentante dell’insorgente ha avuto

modo di esporre le ragioni per le quali sarebbero, a suo avviso, adempiuti quei

criteri di rilievo la cui realizzazione é invece stata negata dall’Istituto

(cfr. doc. I, p. 9s.).

2.4. Nel merito, oggetto

della lite é innanzitutto la questione di sapere se l’assicuratore convenuto

era legittimato a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a

decorrere dal 1° dicembre 2013, oppure no. In secondo luogo, il TCA dovrà

valutare l’entità della menomazione all’integrità di cui é portatore

l’assicurato.

2.5. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative

sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle

prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un

nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.

Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V

177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.6. Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un

infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con

questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;

cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.

3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,

l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di

trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,

senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un

legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di

guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico

tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo

tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili

certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359

consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V

109 consid. 9 p. 122s.).

2.7. Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare

il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto

l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza

di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo

numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinchè si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.8. In presenza di un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente

oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale

organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza

differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente

a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un

infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.9. Nella DTF 134 V 109, già

citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di

vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in

caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella

elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze

relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,

accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra

già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi

nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a

lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre

rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una

perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico

e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per

escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti

otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che

godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli

esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata

al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi

d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi

cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono

chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro

clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a

un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421

p. 79 consid. 2b).

2.10. La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio ai casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una

sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in

questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto

essere oggettivati nè neurologicamente nè mediante esami strumentali per

immagini.

Infine, nella DTF 138 V

248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito

che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica

oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere

ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto

avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.11. Nella presente fattispecie,

nella decisione su opposizione impugnata l’CO 1 ha sostenuto che - fatta eccezione

per la perdita dell’olfatto, la quale però non necessita di cure mediche

né é causa d’incapacità lavorativa (su questo aspetto, si veda il rapporto 25

luglio 2013 dell’otorinolaringoiatra dott. __________ - doc. 87) - i disturbi

denunciati dall’assicurato non correlerebbero con un danno alla salute

oggettivabile. Di conseguenza, l’Istituto ha proceduto a un esame

particolare dell'adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che

essa non è data (cfr. doc. 120, p. 6).

Dalle tavole processuali

emerge che, a seguito del noto infortunio, l’assicurato è stato sottoposto ad

accertamenti diagnostici radiologici e strumentali, nonchè a diverse

valutazioni specialistiche.

Il giorno stesso dell’incidente,

ricoverato presso l’Ospedale __________ di __________, RI 1 é stato sottoposto

a una TAC cerebrale che ha evidenziato, in sede fronto-temporale, una

iperdensità ematica a livello sottocorticale e in minima parte subaracnoidea,

nonché, in sede temporale destra, una dubbia sfumata iperdensità (doc. 24, p.

14).

L’esame TAC svolto il

giorno successivo (14 giugno 2012) ha mostrato una riduzione delle iperdensità

ematiche (doc. 24, p. 17).

Quello del 21 luglio 2012

é infine risultato nella norma (cfr. doc. 47).

In data 24 settembre 2012 ha avuto luogo un consulto specialistico presso il neurologo dott. __________. Dal relativo

referto si evince in particolare che l’EEG era risultato completamente normale

“… con la conseguenza che non devo presumere un’encefalopatia

post-traumatica.”, che gli episodi di pre-svenimento denunciati

dall’assicurato, con sensazione di vertigini, mancanza d’aria, insicurezza

sulle gambe, sono stati giudicati difficilmente spiegabili dal profilo

neurologico e imputabili piuttosto a una “… certa instabilità, eventualmente

della pressione arteriosa o nel campo psicologico con la tendenza a pre-svenire

come vasovagale.” e che la cefalo-cervico-dorsalgia é stata ricondotta a un

problema muscolo-scheletrico, “… senza argomenti per una radicolopatia,

sicuramente senza una mielopatia cervicale.”. Il dott. __________ ha quindi

auspicato una parziale ripresa del lavoro, al 30% per poche settimane, poi al

50% pure per alcune settimane e, in seguito, secondo l’evoluzione clinica (cfr.

doc. 32).

Il 26 settembre 2012,

l’assicurato é stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in fisiatria, per

conto dell’assicuratore. In quell’occasione, il sanitario ha oggettivato la

presenza di contratture a livello del muscolo splenio del capo e del collo,

semispinale del capo e sternocleidomastoideo bilateralmente, con una

particolare dolorabilità a livello dell’inserzione prossimale sull’osso

occipitale di tali muscoli. Egli ha inoltre affermato che gli episodi di

“svenimento” con sudorazione a freddo e dispnea riferiti dall’insorgente erano

imputabili a un tipico attacco di panico, ragione per la quale ha disposto un

trattamento antidepressivo associato a fisioterapia (doc. 29).

A margine della visita del

13 novembre 2012, il dott. __________ ha refertato la totale risoluzione della

sintomatologia algica interessante la colonna cervicale con, oggettivamente, il

completo recupero funzionale motorio del tratto cervicale su tutti i piani del

movimento e senza alcuna limitazione antalgica, nonché un significativo

miglioramento della sindrome ansiosa e la scomparsa quasi totale degli attacchi

di panico. Il sanitario in questione ha indicato che una ripresa del lavoro

avrebbe potuto avvenire dal gennaio 2013 “… dopo che l’organismo si sia

adattato alla nuova terapia e che il paziente non sia più soggetto alla

sonnolenza diurna tipica del farmaco.” (doc. 39).

La valutazione

neuropsicologica del 29 novembre 2012 eseguita presso la Clinica __________ di __________

ha evidenziato deficit interessanti le funzioni attentive, mnestiche e

esecutive-fontali, giudicate di entità da lieve a media in base ai criteri

contenuti nella tabella n. 8 edita dalla __________ dell’CO 1 (doc. 51, p.

3s.).

In data 2 gennaio 2013 il

fisiatra dott. __________ ha confermato la risoluzione dei disturbi a livello

del rachide cervicale ma ha attestato un’ulteriore periodo d’incapacità

lavorativa a causa degli effetti legati all’assunzione del farmaco

antidepressivo (doc. 55).

Il 14 febbraio 2013, RI 1

si é sottoposto a una RMN cerebrale, risultata nei limiti della norma (doc.

63). Con complemento del 25 aprile 2013, la radiologa dott.ssa __________ ha

peraltro escluso la presenza di depositi di emosiderina (doc. 73).

In data 21 marzo 2013

l’assicurato é stato valutato dal profilo otoneurologico presso il Servizio di

audiovestibologia dell’Ospedale __________ di __________. L’esame ha mostrato

Considerandi

“… una funzione nella norma bilaterale. Attualmente non vi sono segni clinici,

strumentali per una vestibolopatia periferica. In considerazione della storia

clinica sospettiamo una problematica multifattoriale dell’instabilità alla

deambulazione.” (doc. 68).

Il 20 agosto 2013 ha avuto luogo una nuova valutazione neurologica da parte del dott. __________. In

quell’occasione, egli ha innanzitutto rilevato che, neuroradiologicamente, “la

situazione si é normalizzata e non vi é evidenza per depositi di emosiderina

dopo ematoma sotto-corticale e sub-aracnoidale.”. D’altro canto, il neurologo

appena citato ha dichiarato che i reperti evidenziati all’esame clinico -

muscolatura paravertebrale tesa, deambulazione prudente-ansiosa-rallentata, problemi

di sensibilità, ipodiadococinesi, difficoltà a coordinare gli arti e disturbi

del campo visivo - sono “… soggettivi e dipendono dalla collaborazione e dalla

motivazione del paziente. Come menzionato il paziente mi ha raccontato che

sarebbe impossibile guidare l’auto, comunque dopo il colloquio nel nostro studio

abbiamo notato che lui guida l’auto e la moglie seduta da parte. In sintesi

devo presumere che la situazione neuro-psicologica, soggettiva del paziente é

peggiorata, un peggioramento oggettivo comunque clinicamente non lo noto con

sicurezza.”

Infine, a suo avviso,

visto l’esistenza di una sospetta forte componente funzionale, l’incapacità

lavorativa dell’insorgente doveva semmai trovare una spiegazione dal punto di

vista neuropsicologico, rispettivamente psichiatrico (cfr. doc. 91).

Unitamente alla propria

impugnativa, RI 1 ha prodotto una certificazione del dott. __________

dell’Unità di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, da cui risulta

che egli é affetto da una sindrome ansioso-depressiva con aspetti di evitamento

e da deficit cognitivi a carico dell’attenzione, della memoria e delle funzioni

esecutive, con necessità di continuare la terapia in atto (cfr. doc. D).

In corso di causa, il TCA

ha interpellato, nell’ordine, la dott.ssa __________ e il dott. __________,

entrambi spec. FMH in ORL, con lo scopo di chiarire se l’ageusia denunciata

dall’assicurato correla o meno con un danno organico oggettivabile (cfr. doc.

VIII e doc. X).

Dalle loro risposte, in

particolare da quella fornita dal dott. __________, é emerso che RI 1 “… ha

un’anosmia cioè una perdita completa dell’organo dell’olfatto. Per questa

condizione soggettivamente, ribadisco soggettivamente, lamenta anche una

perdita del gusto. La stessa non é però riconducibile a una lesione

organica quindi a un disturbo oggettivo del senso del gusto, essendo lo

stesso limitato alla percezione sulla lingua dei quattro gusti fondamentali e

cioè dolce, salato, amaro e aspro. Va da sé che quanto affermato dalla dott.ssa

__________ e cioè che i due sensi sono strettamente interconnessi e che quindi

un disturbo dell’olfatto si ripercuote anche sulla sensazione del gusto, in

forma minore un disturbo del gusto sulla percezione dell’olfatto, non modifica

il fatto che il paziente abbia esclusivamente da un punto di vista organico

un danno dell’organo dell’olfatto e quindi soffra di un’anosmia e non di

un’ageusia. Un’ageusia organica si sviluppa in caso di lesioni ad esempio

dei nervi che portano alla lingua le terminazioni nervose e gustative, ad

esempio nell’ambito di lesioni della corda timpani.” (doc. XII - il corsivo é

del redattore)

2.12

Nella concreta evenienza,

dalla documentazione che é stata riassunta al precedente considerando emerge

che RI 1 é stato sottoposto a ripetute ed approfondite indagini cliniche e

strumentali, le quali non hanno tuttavia permesso di dimostrare

l’esistenza di un danno infortunistico oggettivabile che correli a

sufficienza con i disturbi da lui denunciati.

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010

del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni

cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

In corso di causa, il

ricorrente ha più volte chiesto - l’ultima volta ancora con l’allegato

d’osservazioni del 16 dicembre 2014 (doc. XIV, p. 1) - che il TCA attenda le

risultanze della perizia pluridisciplinare, la cui esecuzione é stata prevista,

ma non ancora disposta (cfr. doc. XIV, p. 1), dall’Ufficio AI.

Tutto ben considerato,

secondo questa Corte, vista la quantità e la qualità delle indagini

specialistiche compiute nel quadro della procedura amministrativa, é già sin

d’ora prevedibile che questo nuovo atto istruttorio non permetterà di

evidenziare dei nuovi elementi di valutazione in relazione alla questione

dell’oggettivazione dei disturbi lamentati dall’assicurato.

Va qui ricordato che quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove - cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274,

si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V

344.

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.13

In assenza di un

sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente

fattispecie (si veda il consid. 2.12.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di

invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della

cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando

eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono

conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel

caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,

motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di

salute dell’insorgente.

Dalle carte processuali

emerge che, all’epoca in cui l’assicuratore ha posto termine alle proprie

prestazioni, la terapia di cui beneficiava l’assicurato era limitata all’assunzione

di medicamenti ansiolitici/antidepressivi, volti a controllare la

sintomatologia (cfr. doc. 91, p. 2, doc. 92 e doc. 97).

Dalla certificazione 31

gennaio 2014 del dott. __________ non é possibile inferire qualcosa di diverso,

nella misura in cui egli si é limitato a consigliare la continuazione della

terapia in atto (doc. D).

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF

117.

V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109

oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Il TCA

ritiene che tale questione possa rimanere irrisolta (cfr., fra le tante, la STF

8C_252/2007 del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà dimostrato qui

di seguito, anche applicando la prassi elaborata in materia di traumi

del tipo “colpo di frusta”, più favorevole al ricorrente,

l’esito non potrebbe essere quello da lui auspicato.

2.14

Nel

valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata

nella DTF 117 V 359, e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di

frusta”, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio

occorso all’assicurato il 13 giugno 2012.

Dal rapporto di polizia

agli atti risulta la seguente dinamica:

" (…).

il veicolo “B” (autovettura __________ …), proveniente dalla

località __________, percorreva la __________ - viale __________ (disposta a

doppio senso in circolazione), in direzione di __________.

Appena oltrepassata l’intersezione disposta a circolazione

rotatoria con le vie __________ e delle __________, metteva in atto la manovra

di sorpasso del veicolo “A” (ciclomotore __________ … condotto dal sig. RI

1) che, avente medesima provenienza e percorrenza circolava sul lato destro

della propria corsia di marcia.

Durante tale manovra veniva in collisione con la parte anteriore

del fianco sinistro del veicolo “C” (autovettura __________ …) che, proveniente

da __________, percorreva la __________ - viale __________ (disposta a doppio

senso in circolazione), in direzione della località di __________.

Nell’effettuare la citata manovra di sorpasso il veicolo “B”

creava turbativa alla circolazione del veicolo “A” urtandolo lievemente con la

parte posteriore del fianco destro.

Il veicolo “A”, dopo aver urtato con la parte inferiore destra

contro il cordolo di delimitazione dell’aiuola posta a destra rispetto alla

direzione di marcia del veicolo in questione, deviava la propria traiettoria

verso sinistra e, dopo aver lasciato sul manto d’asfalto tracce non continue di

scarrocciamento prodotte dai pneumatici con andamento obliquo per m. 6,00 e

tracce non continue di scarrocciamento sul fianco sinistra, si arrestava in

posizione statica sul fianco sinistro nell’opposta corsia di marcia a circa 14,55 m. dal punto d’impatto con il cordolo.”

(doc. 41, p. 29 - il

corsivo é del redattore)

Tenuto conto

della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non

devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le

circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale,

il sinistro accaduto al ricorrente può essere classificato tra gli infortuni

di media gravità in senso stretto.

A titolo di confronto, il

TCA segnala che, in una sentenza 8C_949/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1 -

riguardante un motociclista che si era visto tagliare la strada da

un’autovettura che stava per svoltare a sinistra, riportando una frattura

trasversale del femore -, l’Alta Corte ha ricordato di aver regolarmente

qualificato di grado medio in senso stretto, eventi

infortunistici con dinamiche analoghe a quella del caso oggetto di quella

pronunzia (citando la STFA U 115/5 del 14 settembre 2005,

riguardante un incidente accaduto a un motociclista che stava utilizzando, a

una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata al trasporto pubblico per

superare dalla parte sinistra una colonna di veicoli fermi, quando

un’autovettura é uscita improvvisamente dalla colonna, provocando il

tamponamento da parte del centauro, la STF U 78/07 del 17 marzo 2008,

concernente un assicurato che, mentre circolava con la propria motocicletta su

una strada principale in condizioni di forte pioggia, é entrato in collisione

frontale a una velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato

la strada, nonché la STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002, riguardante una

motociclista che, dopo essere stata investita da un furgone, era finita sotto

il frontale del mezzo e trascinata per circa 9,3 metri).

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25

p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della

categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre

dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del

nesso causale adeguato (si veda pure la STF 8C_634/2013 del 7 maggio 2014;

nella STF 8C_566/2013, precedentemente citata, l’Alta Corte ha

confermato che, in presenza di un infortunio medio-lieve, serve il cumulo di

almeno quattro criteri).

Innanzitutto,

all’infortunio occorso all’assicurato non può essere negata una certa

spettacolarità, ma non si può parlare di una particolare spettacolarità.

Al riguardo, é utile

precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione é da

valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive,

rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In

ogni infortunio di media gravità é insita una certa spettacolarità, la quale

non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid.

3.5.1

non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica

dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne é conseguito.

Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011

del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Secondo il TCA, l’infortunio in discussione - si é trattato in fondo di un incidente

della circolazione analogo a quelli che accadono più di frequente sulle

nostre strade - non è comparabile ad altri casi nei quali l’Alta

Corte ha ammesso l'esistenza di tale criterio (cfr., ad es., la RAMI 1999 U 335

p. 207: incidente frontale in galleria con il coinvolgimento di tre

autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di diverse

altre persone, la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002: assicurato eiettato

dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto cappottamento

della stessa a una velocità di almeno 140 km/h oppure la STF 8C_257/2008 del 4 settembre 2008: scontro tra un’autovettura e un camion nell’interno di un

tunnel autostradale con diversi urti contro le pareti della

galleria).

Nell’incidente

del 13 giugno 2012, l’assicurato ha riportato un trauma cranico con

petecchie temporali, una contusione del lobo polmonare inferiore con fratture

della III. e IV. costa a destra, una ferita lacero-contusa del labbro superiore

e policontusioni (cfr. doc. 24, p. 28).

A proposito del criterio delle

lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione

psichica abnorme, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le

conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare

professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione

implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro

particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l’uomo

attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di

un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. la STF 8C_566/2013 succitata, consid. 6.2.2).

Nel

caso concreto, secondo questa Corte, il ricorrente ha riportato dei danni relativamente

seri ma questi ultimi non costituiscono ancora delle lesioni organiche gravi o

particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme ai sensi

della giurisprudenza. In proposito, occorre considerare che le lesioni

infortunistiche hanno necessitato di una sola degenza ospedaliera, quella

iniziale durata appena sei giorni, durante la quale l’assicurato non é peraltro

stato sottoposto a particolari terapie (cfr. doc. 24, p. 28). Inoltre, se é

vero che il trauma cranico subito dall’assicurato ha comportato delle emorragie

intracerebrali, é altrettanto vero che queste ultime non hanno provocato dei

deficit neurologici focali (doc. 24, p. 29: “…; al controllo tomografico

cerebrale riassorbimento ematico, mai difetti neurologici, …” - il

corsivo é del redattore) e, d’altra parte, che l’esame TAC del 16 luglio 2012

aveva già evidenziato la totale scomparsa delle iperdensità ematiche (cfr. doc.

47, p. 16; in questo senso, si veda pure l’esito della RMN cerebrale del 14

febbraio 2013 - doc. 63 e doc. 73). Per un caso analogo al presente,

riguardante un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia

subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi

dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione

fosse adempiuto (anche in forma semplice), si veda la STF 8C_795/2012 del 28

novembre 2012 consid. 5.3.2.

Infine, per quanto

riguarda la perdita dell’olfatto, l’Alta Corte ha già avuto modo di negare che

essa costituisce una lesione organica grave o particolarmente idonea a

provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. STF 8C_1007/2012 dell’11

dicembre 2013 consid. 5.4.2, STFA U 12/00 del 21 agosto 2000 consid. 3c).

Nessun elemento

all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza

di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere

considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela

finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Il TCA ritiene pure

insoddisfatto il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.

Infatti, dopo l’iniziale degenza presso l’Unità di PS dell’Ospedale di __________

(dal 13 al 19 giugno 2012), l’assicurato ha essenzialmente beneficiato di trattamenti

farmacologici (antalgici e antidepressivi/ansiolitici), di alcuni cicli di

fisioterapia e si é sottoposto a regolari visite mediche di controllo, il tutto

eseguito su base ambulatoriale.

Conformemente alla

giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.

STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010

del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai

sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la

fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,

l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono

essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010

del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.

4.2.4

e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso

in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.

3.4

, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,

che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una

riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,

anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del

20.

settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un

incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide

lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso

il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che

nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la

seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio

al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,

precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é

realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli

disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni

rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno

pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono

evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie

non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che,

nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha

raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011

del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo

senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio

anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del

10.

febbraio 2012 consid. 5.4).

In

queste condizioni, può rimanere indeciso se siano adempiuti il criterio dei notevoli

disturbi e quello dell’importante incapacità lavorativa, nonostante i

documentati sforzi intrapresi, poiché questi criteri da soli - in presenza di

un infortunio appartenente alla categoria di grado medio vera e propria -, non

potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U

187/95).

In

esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati

dall’insorgente dopo il 30 novembre 2013 (fatta eccezione per l’anosmia,

di cui si dirà in seguito), non costituivano più una conseguenza adeguata

dell’evento infortunistico occorsogli il 13 giugno 2012.

Se ne deduce quindi che

l’assicuratore resistente era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni

a contare dal 1° dicembre 2013.

2.15

Dalla decisione su opposizione

impugnata si evince che l’Istituto convenuto ha riconosciuto un’IMI del 15% per

la perdita totale dell’olfatto, posto che essa costituisce un disturbo organico

oggettivabile, conseguenza naturale (e adeguata) dell’evento traumatico

assicurato (cfr. doc. 126, p. 5 e 6).

Tale aspetto non viene

contestato dal ricorrente (“A nostro giudizio, il signor RI 1 ha diritto ad

un’IMI del 15% per la perdita dell’olfatto …”).

Egli pretende tuttavia di

aver diritto a ulteriori indennità: del 15% per la perdita del gusto (ageusia)

e del 20% per i restanti disturbi lamentati (cfr. doc. I, p. 9).

A quest’ultimo riguardo, va

rilevato che in precedenza il TCA é giunto alla conclusione che - fatta

eccezione per l’anosmia - i disturbi denunciati dall’insorgente sono privi di

sostrato organico (cfr. il consid. 2.12.) e, valutati i relativi criteri, ha

negato l’adeguatezza del nesso di causalità con l’infortunio del giugno 2012

(cfr. il consid. 2.14).

Visto a quanto precede, é

dunque a giusta ragione che l’amministrazione ha negato il diritto all’IMI

trattandosi dell’ageusia e dei restanti disturbi denunciati dall’insorgente

(deficit neuropsicologici, disturbi dell’equilibrio, ecc.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti