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Decisione

35.2014.39

Infortunio dentario nel 1994. Annuncio di ricaduta nel 2012, rifiutato dall'amministrazione per assenza causalità naturale. Perizia giudiziaria.In base a risultanze peritali, ammesso obbligo prestativ

16 marzo 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In data 23 luglio 2014,

questo Tribunale ha ordinato una perizia a cura del Prof. dott. med. dent. PE 1

della Clinica di medicina dentaria dell’Università di __________ (doc. V).

1.6. Il 17 dicembre 2014,

l’esperto giudiziario ha consegnato il proprio referto peritale (doc. IX), il

quale é stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (doc. X).

La CO 1 ha preso posizione

in merito in data 30 gennaio 2015 (doc. XIII + allegato), mentre l’assicurato é

rimasto silente.

1.7. Nel corso del mese di

febbraio 2015, il TCA ha di nuovo interpellato il Prof. PE 1, il quale é stato

invitato a pronunciarsi sul contenuto del rapporto 17 gennaio 2015 del dott. __________

(doc. XIV).

Il complemento peritale

del Prof. PE 1 é pervenuto in data 12 febbraio 2015 (doc. XV).

L’Istituto assicuratore ha

presentato le proprie osservazioni il 16 febbraio 2015 (doc. XVIII), mentre

l’insorgente lo ha fatto in data 26 febbraio 2015 (doc. XXI).

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite é

circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il

proprio obbligo a prestazioni in relazione alla cura del dente 11, oppure no.

2.2

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

2.3

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma

non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.4

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5

In

virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere

l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze

tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF

né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa

potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive

appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e

ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.6

In concreto, il

TCA constata che la decisione dell’amministrazione di negare il diritto a

prestazioni in relazione alle cure dentarie a cui l’assicurato é stato

sottoposto a partire dall’ottobre 2011, trova fondamento nelle certificazioni

del proprio medico dentista fiduciario.

In effetti, il 13 aprile

2012, il dott. __________, medico dentista SSO, posto che “il dente 11 in data 20 novembre 2000 risultava intatto, vitale e senza lesioni paradontali”, ha negato una

relazione di causalità naturale con l’infortunio occorso nel 1994 (doc. M 34).

Il dott. __________ si é

di nuovo pronunciato sull’eziologia del danno dentale con rapporto del 14

maggio 2012, il cui tenore é il seguente:

" (…).

L’incarto presso CO 1 riguardo a questo caso comprende delle

radiografie eseguite alla Croce verde di __________ in data 20 settembre 2000

che mostrano i denti 11 e 21 intatti. Inoltre un referto dello stesso dr. __________,

datato 4 novembre 2002, segnala che i denti 11 e 21 reagiscono positivamente

alla prova della vitalità, non sono sensibili alla percussione, presentano

mobilità nella norma e non presentano problemi paradontali.

Ora, non si può escludere con assoluta certezza che un

riassorbimento esterno al dente 11 possa essere dovuto, a 18 anni di distanza,

al trauma dell’infortunio del 1994. Ma secondo la LAINF non basta una semplice

possibilità per ottenere il diritto alle prestazioni. Il nesso di causalità

deve esser dimostrato con verosimiglianza preponderante. In questo caso il

dentista curante non ci mette nemmeno a disposizione una radiografia per

documentare la diagnosi di riassorbimento esterno che ha reso necessario, il 6

ottobre 2011, un trattamento endodontico.

Secondo il principio di verosimiglianza preponderante dobbiamo

rifiutare l’assunzione dei costi in questo caso.”

(doc. M 35 - il corsivo é

del redattore)

Il ricorrente fonda invece

le proprie pretese sui referti agli atti dei suoi medico dentisti curanti.

Il 10 ottobre 2012, il

dott. __________ ha auspicato che la CO 1 rivedesse la sua posizione, rilevando

in particolare che “… il difetto riscontrato palatinale sul dente coinvolto (il

dente 11) si situava circa 3 mm sottogengivale in una localizzazione in cui é

assolutamente impossibile che si formi della carie. Inizialmente ho tentato una

cura conservativa con delle otturazioni sottogengivali, ho dovuto poi però

eseguire anche una cura endodontica ed una ricostruzione visto che il difetto

era esteso. Così facendo, come spiegato al paziente fin dall’inizio, si é

indebolito notevolmente il dente ed anche la ricostruzione non ha potuto essere

eseguita in maniera ottimale, tanto che fin da subito ho avvisato lo stesso

dicendo che si sarebbe dovuto prospettare un’estrazione ed una sostituzione

tramite probabilmente impianto.” (doc. E).

Questo il contenuto del

referto 23 aprile 2014 del dott__________, medico dentista SSO:

" (…)

Ho visto il paziente per la prima volta il 5.03.2012 inviatomi dal

collega __________ per una valutazione impianto. Ero già stato informato delle

condizioni del dente.

La situazione si presentava nel seguente modo:

Resto radicolare causa mancanza della corona del dente 11 e

infiammazione di tutta la parete buccale in zona 11. Dalla radiografia

(allegata) si nota la radice devitalizzata.

Buccale si sondava un cratere di parecchi millimetri, non ho

annotato tale valore visto che avevo già ricevuto tutte le informazioni dal

collega __________. Questo cratere buccale ha anche causato la mancanza di osso

a livello orizzontale in tale regione (vedi foto allegata).

Una situazione di questo tipo é riconducibile unicamente a una

microfrattura verticale della radice. In base a tutte queste informazioni e in

accordo con il paziente abbiamo deciso la procedura clinica.

Questo dente frontale aveva subito un incidente in data 9 ottobre 1994. In seguito, causa granuloma esterno (in conseguenza dell’impatto), il dente ha dovuto essere

devitalizzato. Le fratture verticali di denti devitalizzati sono complicazioni

riconosciute.

In conclusione ritengo che la perdita di questo dente sia legata

all’incidente del 1994 (incidente 1994 - granuloma - devitalizzazione - radice

debole - microfrattura verticale - estrazione).”

(doc. F)

2.7

Allo scopo di chiarire la

fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale ha ordinato una perizia

giudiziaria, affidandone l’allestimento al Prof. dott. med. dent. PE 1, attivo

presso la Clinica di medicina dentaria dell’Università di __________.

All’esperto giudiziario é

stata sottoposta tutta la documentazione a disposizione. Egli ha personalmente

visitato l’assicurato in data 25 novembre 2014.

Rispondendo ai quesiti

postigli dalle parti, per quanto qui d’interesse, il Prof. PE 1 ha innanzitutto

indicato che, in occasione dell’infortunio dell’ottobre 1994, il dente 11 ha subìto un trauma. In seguito, dopo aver rimosso parte della gengiva palatinale, esso é stato

oggetto di un’otturazione sottogengivale e, quindi, di una cura canalare con

ricostruzione. Infine, accertata la presenza di una microfrattura verticale

della radice, il dente 11 é stato estratto e sostituito con un impianto

endosseo (cfr. doc. IX, p. 1).

L’esperto incaricato dal

TCA ha quindi affermato che la patologia interessante il dente 11 si trova, con

verosimiglianza preponderante, in relazione di causalità naturale con l’evento

traumatico occorso all’assicurato il 9 ottobre 1994 (doc. IX, risposta ai

quesiti n. 3d e 4 di parte convenuta).

Al riguardo, egli ha

spiegato che l’infortunio in questione é all’origine di una reazione a

catena, di cui la microfrattura verticale della radice del dente 11 é

l’atto finale, e meglio il trauma subito in quell’occasione ha provocato un

riassorbimento radicolare esterno sul lato palatino, per la cui cura il dott. __________

aveva praticato un’otturazione sottogengivale, seguita da una cura canalare con

ricostruzione, ciò che ha portato allo sviluppo di una microfrattura verticale

della radice (e, di conseguenza, all’estrazione del dente 11) (doc. IX,

risposta al quesito n. 5 di parte convenuta).

Il Prof. PE 1 ha inoltre

dichiarato di condividere i pareri espressi dai medici dentisti curanti del

ricorrente.

In particolare, egli ha

categoricamente escluso che - vista la sua localizzazione (sottogengivale) - il

difetto palatinale potesse essere causato dalla carie e, d’altra parte, ha confermato

l’origine traumatica del difetto e, quindi, la sua relazione di causalità

naturale con l’infortunio calcistico del 09.10.1994 (doc. IX, risposta ai

quesiti n. 2 e 3 di parte ricorrente).

In relazione a quanto

certificato dal dott. __________ (cfr. doc. F), il perito giudiziario ha

confermato che, anche a suo avviso, “… la microfrattura verticale della radice

del dente 11 é in relazione di causalità naturale con l’infortunio calcistico

del 09.10.1994.” (doc. IX, risposta al quesito n. 5 di parte ricorrente).

2.8

Unitamente alle proprie

osservazioni, l’amministrazione ha prodotto un nuovo rapporto del dentista __________,

il quale ha criticamente commentato la valutazione del caso espressa dal perito

giudiziario, sostenendo che essa si fonderebbe su mere ipotesi, non

documentate:

" (…).

Sulla scorta degli atti e in base al documentato decorso medico un

coinvolgimento del dente 11 nell’infortunio del 1994 c’é stato. Nel questionario

compilato allora dal Servizio dentario della Croce Verde il dente in questione

(dente 11) risulta aver subito una contusione o sublussazione. Tuttavia, non

sono documentate lesioni rilevanti del dente in oggetto o le complicanze che

esso avrebbe subito in seguito: il 20 novembre 2000 esso é intatto (radiografie

del Servizio dentario Crove Verde); poi ancora il 4 novembre 2002 il dr. __________

segnala che il dente 11 e i suoi viciniori sono asintomatici, vitali, con

mobilità normale e non presentano segni di malattia paradontale. Mentre la

lesione subgengivale sul lato palatino del 2012 non è stata documentata

radiograficamente.

Tenuto conto dei dati clinici e del decorso post-infortunistico,

come documentano un’evoluzione positiva per 8 anni dopo l’infortunio, la

microfrattura del dente in questione, rilevata solo ben 18 anni dopo l’evento

in discussione, non può ragionevolmente essere considerata - seconod il

criterio della verosimiglianza preponderante -, come una conseguenza (diretta o

indiretta) dell’infortunio del 1994. In

particolare non risulta documentato il presunto decorso post-infortunistico nefasto

che avrebbe causato la reazione a catena descritta dal perito Dr. PE 1 nella

sua perizia del 15.12.14.”

(doc. 5 - il corsivo é del

redattore)

2.9

In data 2 febbraio 2015, il

TCA ha chiesto al Prof. PE 1 se il rapporto elaborato dal medico dentista

fiduciario dell’CO 1 contenesse degli elementi di valutazione suscettibili di

modificare in qualche modo le sue conclusioni riguardanti l’eziologia del danno

interessante il dente 11 (cfr. doc. XIV).

Questa la risposta che ha

fornito l’esperto giudiziario:

" (…).

Il rapporto del Dr. __________ non contiene elementi di valutazione

suscettibili di modificare le mie conclusioni relative alla causa del danno

interessante il dente 11 del signor RI 1.

Le mie osservazioni si basano su tutti gli atti a disposizione e

non solamente, come citato dal Dr. __________, sulla visita peritale.

Risultati di lavori scientifici dimostrano chiaramente che un

trauma dentale é una delle cause principali di riassorbimento radicolare

esterno. L’evoluzione positiva durante parecchi anni del dente 11 dopo

l’infortunio calcistico non esclude assolutamente l’insorgere di un

assorbimento radicolare esterno. Dall’infortunio calcistico del 1994 fino al

2012.

non risultano altri elementi che possano spiegare con verosimiglianza

preponderante l’insorgere di un riassorbimento radicolare esterno. Il trauma

dentale sul dente 11 non é solamente un’“ipotesi”, ma con verosimiglianza

preponderante la causa principale del riassorbimento radicolare esterno che ha

innescato la reazione a catena di terapie fino all’estrazione del dente 11.”

(doc. XV - il corsivo é

del redattore)

Le considerazioni espresse

dal Prof. PE 1 sono state nuovamente contestate dall’assicuratore LAINF

convenuto, secondo il quale la sua valutazione “…, non è sorretta da elementi

fattuali concreti. Il Dr. PE 1 si limita a segnalare come dal 1994 non siano

documentati altri eventi che possano, a suo dire, aver portato al

riassorbimento. Si tratta di un’argomentazione per esclusione del tutto

insostenibile e che non trova una correlazione tra l’evento del 1994 e i

problemi dentari riscontrati, oltre 18 anni dopo, a partire dal 2012. L’origine

della microfrattura al dente 11 non é dunque documentata, né situabile

temporalmente. L’unico elemento medico certo agli atti é che nel 2002 (ad oltre

8.

anni dall’infortunio calcistico) il dente in questione risultava sano e

perfettamente vitale. Da allora e fino al 2012 é rimasto asintomatico.” (doc.

XVIII, p. 3).

2.10

In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF

125.

V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può

disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto

peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il giudice può scostarsene

anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti,

ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia

giudiziaria.

Questi principi sono stati

confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il

Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto

concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella

perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la

concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una

superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle

conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.

353.

e riferimenti)."

2.11

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di

fare propria la valutazione espressa dal perito giudiziario - autorevole

specialista di livello universitario proprio nella materia che qui interessa -,

secondo il quale il danno dentario che ha necessitato di cure a decorrere

dall’ottobre 2011, costituisce una conseguenza naturale dell’evento infortunistico

del 9 ottobre 1994.

Innanzitutto, é utile

sottolineare che la valutazione del Prof. PE 1 è sovrapponibile a quella che

era stata espressa dai dentisti curanti dell’assicurato, i dottori __________ e

__________, di modo che il parere del dott. __________ risulta di fatto “isolato”.

D’altro canto, la

circostanza che il dentista interpellato dall’amministrazione abbia un’opinione

diversa in merito alla causa del danno riguardante il dente 11, non basta certo

per qualificare come contradditoria la perizia del Prof. PE 1. Del resto, le

obiezioni che il dott. __________ ha sollevato sono state sottoposte

all’esperto giudiziario, il quale, dopo averle attentamente vagliate, non le ha

ritenute suscettibili di modificare le proprie conclusioni (cfr. doc. XV).

Inoltre, non corrisponde

al vero che la valutazione del Prof. PE 1 si esaurirebbe nella constatazione

che dal 1994 in poi non sono stati documentati altri eventi che possano aver

provocato il noto riassorbimento radicolare (cfr. doc. XVIII, p. 3).

Questa Corte concorda con

l’assicuratore che l’esistenza di un legame di causalità naturale non possa

essere ammessa unicamente ragionando “per esclusione”. Ciò non é però il

caso nella presente fattispecie, dove quello evocato dall’amministrazione é

soltanto uno degli elementi che hanno indotto il perito giudiziario a ritenere che

quella traumatica fosse la causa più verosimile fra quelle entranti in

considerazione.

In effetti, esaminando attentamente

il suo referto peritale, si constata che il Prof. PE 1 ha pure preso in

considerazione il fatto che nell’infortunio dell’ottobre 1994 il dente 11 aveva

riportato un trauma diretto, che il difetto palatinale riscontrato dal dott. __________,

per la sua localizzazione (sottogengivale), non era assolutamente imputabile a

una carie, che il trauma dentale é considerato come una delle principali cause

di riassorbimento radicolare esterno e, infine, che l’assenza di disturbi

durante parecchi anni non costituisce la discriminante per ammettere oppure per

escludere l’eziologia infortunistica del riassorbimento stesso (cfr. doc. IX e

doc. XV).

Non può costituire un

valido argomento per rifiutare la copertura dei costi in discussione, neppure

la circostanza che il dott. __________ non abbia documentato radiologicamente il

riassorbimento esterno riscontrato sul dente 11 (cfr. doc. M 35). In effetti, questa

Corte non vede alcun valido motivo per dubitare dell’attendibilità di quanto da

lui attestato (cfr. doc. M 36: “È vero, come asserite in un vostro documento,

che inizialmente non ho eseguito una radiografia del dente coinvolto, vi posso

comunque garantire che il difetto riscontrato palatinale sul dente coinvolto

(il dente 11) si situava circa 3 mm sottogengivale in una localizzazione in cui

é assolutamente impossibile che si formi della carie.”).

Tutto ben considerato, il

TCA ritiene che gli elementi evidenziati dal Prof. PE 1 dimostrino, perlomeno secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante, che il danno al dente 11 lamentato dall’insorgente é conseguenza

naturale (e adeguata) dell’infortunio occorsogli il 9 ottobre 1994.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata é annullata.

§§ È

accertato che il danno al dente 11 costituisce una conseguenza, naturale e

adeguata, dell’infortunio del 9 ottobre 1994.

§§§ La

CO 1 é condannata ad assumere i costi legati alla cura del dente 11.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti