35.2014.4
Non ammessa una ritardata giustizia, posto che il relativo ricorso é stato presentato trascorsi circa due mesi dalla crescita in giudicato della sentenza cantonale di rinvio
26 febbraio 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
35.2014.4
Data decisione, Autorità:
26.02.2014, TCA
Titolo:
Non ammessa una ritardata giustizia, posto che il relativo ricorso é stato presentato trascorsi circa due mesi dalla crescita in giudicato della sentenza cantonale di rinvio
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 6 CEDU
art. 29 cpv. 1 COST
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2014.4
mm
Lugano
26 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata
giustizia del 9 gennaio 2014 di
RI 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
35.2013.28 del 23 settembre 2013 - cresciuta incontestata in giudicato -, il
TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da RI 1 contro
la decisione su opposizione 18 giugno 2013 dell’CO 1 e rinviato gli atti a
quest’ultimo affinché procedesse “… all’audizione dell’assicurato e, a
dipendenza dell’esito, disponga tutti quegli ulteriori provvedimenti istruttori
(audizione della funzionaria __________, del dott. __________ e del
fisioterapista, con garanzia del contraddittorio), indispensabili ad appurare
l’esatta dinamica dell’evento del 30 settembre 2011.” (doc. 42, p. 9s.).
Fatti
1.2. In data 9
gennaio 2014, a questa Corte é pervenuto - via fax - uno scritto dell’assicurato,
il cui tenore é il seguente:
"
(…).
in riferimento alla sua sentenza del 23.09.2013
con la quale accoglieva il mio ricorso, fino ad oggi, nonostante numerosi
solleciti sia scritti che telefonici, CO 1 non ha ripreso l’incarto e proceduto
conformemente a quanto indicato al punto 2.7.
Chiedo se fosse possibile per il vostro tramite
procedere ad un richiamo in questo senso."
(doc. I)
Appreso,
grazie al messaggio registrato sulla segreteria telefonica, che l’assicurato sarebbe
stato assente dal proprio domicilio sino al 27 gennaio 2014, in data 30 gennaio 2014, il TCA gli ha chiesto di produrre il testo firmato in originale dello
scritto 9 gennaio 2014 (cfr. doc. II), ciò che egli ha fatto il 3 febbraio 2014
(doc. III).
1.3. L’Istituto
assicuratore, in risposta, ha chiesto che il ricorso per denegata giustizia
venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.4. Il 18
febbraio 2014, RI 1 ha chiesto che il proprio ricorso per denegata giustizia
venga accolto, osservando in particolare che l’amministrazione avrebbe “…
palesemente e ripetutamente gestito questo caso in modo riprovevole
dall’apertura del caso fino ad oggi (si consideri che l’infortunio é avvenuto
nel 2011, ben 3 anni orsono!). Difatti ha presentato le proprie scuse e ammesso
di aver mal gestito il caso anche nella sua ultima lettera del 13 febbraio
2014!” (doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’CO 1 si è reso colpevole oppure no di un diniego di
giustizia nei confronti di RI 1.
2.3. Giusta
l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione.
Secondo
l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il
ritardo ingiustificato a statuire é una forma particolare di diniego di
giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si é in
presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità
amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete
entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura
dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come
ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono
determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in
gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle
autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo
proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati
passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad
accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra
parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi
morti”, inevitabili in una procedura, essa non é legittimata a invocare una
carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare
l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare
Considerandi
le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini
un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid.
5.2
e i riferimenti ivi menzionati).
Il
principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a
LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF
110.
V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi
Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di
un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver
ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003
consid. 4.1).
2.4
In una
sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il
TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio
AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di
una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella DTF
125.
V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
Nella
RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata
giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente
inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere
giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als
Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine
Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI
succitata)
Più di
recente, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile
trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi
tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata
giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni
dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in
materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile
2011) oppure quando é trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio
degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al
Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado
d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue
censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi
trascorso tra la fine dello scambio degli allegati
davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia
inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale ritardo
ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso
apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF
8C_615/2009 del 28 settembre 2009).
2.5
Nella
concreta evenienza, il TCA constata che tra la crescita in giudicato della
sentenza 35.2013.28 del 23 settembre 2013 (28 ottobre 2013), mediante la quale
all’CO 1 era stato ordinato di procedere a un complemento istruttorio, e
l’inoltro del ricorso per denegata giustizia da parte dell’assicurato (9 gennaio
2014), sono trascorsi poco più di 2 mesi.
In simili
circostanze, alla luce dei precedenti giurisprudenziali evocati al considerando
2.4
, questa Corte ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si sia
resa colpevole di un ritardo ingiustificato nei confronti dell’assicurato.
Il TCA
raccomanda comunque all’amministrazione di procedere celermente agli
accertamenti necessari per la definizione della vertenza (dalle carte
processuali si apprende che l’audizione dell’assicurato é stata fissata per il
4.
marzo 2014 - cfr. doc. 52), così da emanare, al più presto, una nuova
decisione di merito.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
per denegata giustizia è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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