35.2014.40
Negata esistenza di una notifica falsa d'infortunio. Negato che assicurato beneficiava, nel suo Stato di residenza, di un'ass. obblig. che garantiva una copertura appropriata degli infortuni non profe
10 giugno 2015Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.40
mm/DC/sc
Lugano
10 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 aprile 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 settembre 2012, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
metalcostruttore (capo squadra) e, perciò, assicurato contro gli infortuni
presso l’CO 1, é rimasto vittima di un infortunio non professionale alla spalla
sinistra.
Va precisato che il
rapporto di lavoro con la ditta __________ si era interrotto il 29 febbraio
2012 e che RI 1 aveva prolungato la copertura assicurativa per sei mesi oltre
il termine di 30 giorni di cui all’art. 3 cpv. 2 LAINF (dunque sino al 30
settembre 2012) (cfr. doc. 4 e doc. 98, p. 1).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.3. In occasione della sua
audizione dell’ottobre 2013, RI 1 ha segnatamente dichiarato che, dopo il suo
licenziamento, a partire dal mese di aprile 2012 e sino alla fine del mese di
marzo 2013, ha percepito prestazioni di disoccupazione in Italia (cfr. doc. 98,
p. 1s.).
1.4. Esperiti gli accertamenti
amministrativi del caso, con decisione formale del 7 novembre 2013, l’CO 1 ha
negato retroattivamente la copertura assicurativa per il sinistro del 28
settembre 2012, posto che la convenzione individuale ex art. 3 cpv. 3 LAINF
sarebbe stata stipulata a torto, in quanto RI 1 era già coperto dal sistema
sanitario italiano. Inoltre, sempre secondo l’amministrazione, un’inabilità
lavorativa per le conseguenze dell’evento in questione non era giustificata
(doc. 104).
A seguito dell’opposizione
interposta dallavv. RA 1 per conto di RI 1 (doc. 105, 109 e 113), in data 7
aprile 2014, l’CO 1 ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 114).
1.5. Con tempestivo ricorso dell’8
maggio 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga
ripristinato il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° ottobre 2013 e
annullata la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte nel frattempo.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere - per quanto riguarda
l’applicabilità dell’art. 3 cpv. 4 LAINF -, che l’Istituto nazionale della
previdenza professionale (INPS) “… non eroga alcuna prestazione in caso di
infortunio. In effetti, quando si tratta di infortuni professionali, interviene
l’istituto INAIL, mentre gli infortuni non professionali, come quello di
specie, sono coperti unicamente da assicurazioni private, che il signor RI 1
non aveva stipulato. Ne deriva che in caso di infortunio non professionale il
cittadino italiano residente in Italia non é assolutamente coperto dal sistema
sanitario nazionale del proprio paese per le indennità per perdita di guadagno,
per cui la convenzione di copertura individuale contro gli infortuni non
professionali stipulata dal Signor RI 1 con la CO 1 ha ragione di sussistere.
Del resto la legislazione italiana non prevede l’obbligatorietà di affiliarsi
ad un’assicurazione infortuni non professionali. A ulteriore comprova di tale
tesi si produce unitamente al presente gravame la dichiarazione 7 maggio 2014
(doc. G), mediante la quale l’INPS attesta che il Signor RI 1 non ha diritto ad
alcuna prestazioni economica per l’infortunio non professionale del 28
settembre 2012 ai sensi della normativa italiana.” (doc. I, p. 6).
D’altro canto, trattandosi
dell’applicabilità dell’art. 46 cpv. 2 LAINF (richiamato dall’CO 1 in via
subordinata, in sede di decisione su opposizione - cfr. doc. 114, p. 5),
l’assicurato osserva di non aver mai redatto un falso annuncio d’infortunio ma
di avere anzi dichiarato spontaneamente all’assicuratore che in Italia era al
beneficio di prestazioni di disoccupazione (cfr. doc. I, p. 7s.).
1.6. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha postulato che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. In data 20 giugno 2014, il
ricorrente si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (cfr. doc. V).
L’amministrazione si é
espressa al riguardo l’11 luglio 2014 (doc. VII)
1.8. Il 18 maggio 2015 ha avuto luogo la discussione di causa davanti al presidente del TCA (doc. X).
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a
negare retroattivamente la copertura assicurativa per il sinistro occorso al
ricorrente il 28 settembre 2012, oppure no.
2.2. In sede di decisione su
opposizione impugnata, in via subordinata, l’CO 1 ha preteso che nel
caso di specie tornerebbe applicabile l’art. 46 cpv. 2 LAINF, in quanto “…,
nell’annuncio d’infortunio é stato omesso d’indicare che il signor RI 1 era a
beneficio di indennità della cassa disoccupazione. Il signor RI 1 ha tollerato
questa situazione visto che non ha mai reagito e, come già indicato, non ha
dato seguito alla richiesta d’informazioni della CO 1 del 22.11.2012, lasciando
credere all’Istituto che non era a beneficio di nessuna prestazione
assicurativa.” (doc. 114, p. 5).
Da parte sua, l’insorgente
contesta di aver fatto una notifica d’infortunio falsa, ricordando in
particolare che, in occasione del primo colloquio al quale ha potuto
presenziare, egli ha “… esposto immediatamente e volontariamente la sua
situazione reddituale …” (doc. V, p. 8).
2.3. Giusta l’art. 46 cpv. 2
LAINF, l'assicuratore può dimezzare qualsiasi prestazione se, per
ingiustificato ritardo dell'assicurato o dei suoi superstiti, l'infortunio o il
decesso non gli è stato notificato entro tre mesi; egli può rifiutarla se,
intenzionalmente, gli è stata fatta una notifica falsa.
La norma di cui alla seconda
frase dell’art. 46 cpv. 2 LAINF mira a reprimere un comportamento doloso
- la negligenza, per quanto grave sia, non basta (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), p. 176) -, tendente a
ottenere dall’assicurazione più di quanto si avrebbe diritto (A.
Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, p. 13).
Secondo
la dottrina, la norma in questione ha un senso nella misura in cui la falsa
notifica concerne una fattispecie che implica un obbligo a prestazioni
dell’assicuratore. Mediante la falsa descrizione, l’assicurato vuole ottenere
più di quanto gli spetta. In questo caso, l’assicuratore può negare
integralmente le prestazioni. In altri termini, la sanzione é legittima
allorquando l’assicurato vuole ottenere una prestazione (supplementare) che, in
caso di notifica corretta, non percepirebbe. Per contro, la sanzione non può
essere comminata se, mediante la falsa notifica, l’assicurato non persegue tale
scopo, ossia non intende ottenere un vantaggio materiale.
Quella prevista dal cpv. 2
dell’art. 46 LAINF é una norma potestativa (Kann-Vorschrift):
l’assicuratore non é costretto a decurtare, rispettivamente a negare le proprie
prestazioni, ma può farlo. Al riguardo, esso deve prendere in
considerazione tutte le circostanze del caso di specie. Quando infligge una
sanzione, esso deve rispettare il principio della proporzionalità. Ciò
significa che, anche in caso di falsa notifica intenzionale, l’assicuratore può
astenersi dal negare le prestazioni e, ad esempio, procedere a una loro
semplice riduzione (cfr. A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,
p. 239ss.).
2.4. Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali emerge che nell’annuncio d’infortunio LAINF del 12
ottobre 2012, inviato mediante notifica elettronica dal datore di lavoro, é
stato indicato che, il 28 settembre 2012, scendendo le scale di casa, RI 1 era
scivolato, che aveva riportato una contusione alla spalla sinistra e che il
primo medico intervenuto é stato il dott. __________ di __________. Alla
domanda se “l’infortunato ha già diritto a indennità giornaliera o rendita da:
cassa malati, CO 1, (…), cassa disoccupazione”, non é stata data risposta (cfr.
doc. 1).
In data 9 novembre 2012,
il ricorrente ha compilato il questionario che gli era stato trasmesso nel
frattempo dall’assicuratore resistente, fornendo tutte le informazioni
richieste (cfr. doc. 11).
Il 22 novembre 2012, l’CO
1 ha informato l’insorgente che, per l’infortunio non professionale del 28
settembre 2012, egli era stato posto al beneficio delle prestazioni
assicurative, e meglio di un’indennità giornaliera di fr. 227.95 a far tempo dal 1° ottobre 2012, mentre che le spese di cure prestate in Svizzera sarebbero
state direttamente pagate ai relativi fornitori. L’assicurato é peraltro stato
invitato a comunicare se percepiva “… prestazioni in contanti (rendita,
indennità giornaliera) da altre assicurazioni sociali.” (doc. 14).
Dalla nota telefonica di
cui al doc. 27 si evince che, il 31 gennaio 2013, avrebbe dovuto aver luogo un
incontro tra un ispettore CO 1 e RI 1, annullato su richiesta di quest’ultimo.
Era quindi stata concordata una nuova data (il 5 febbraio 2013), ma anche
quell’incontro é andato deserto, in ragione di un preteso imprevisto accaduto
all’insorgente (cfr. doc. 33).
Con scritto del 5 febbraio
2013, l’Istituto assicuratore ha sospeso le proprie prestazioni, a causa della
mancata comparizione dell’insorgente ai succitati incontri, nell’attesa di
conoscere gli esiti della visita fiduciaria di controllo dell’11 febbraio 2013
(cfr. doc. 31).
RI 1 si é regolarmente
presentato alle visite mediche __________ dell’11 febbraio 2013 (cfr. doc. 36),
del 12 aprile 2013 (cfr. doc. 55) e del 20 luglio 2013 (cfr. doc. 81).
Inoltre, il 28 agosto
2013, egli é stato sottoposto ad un intervento artroscopico alla spalla
sinistra (doc. 89).
In data 4 ottobre 2013, un
funzionario dell’CO 1 ha finalmente sentito il ricorrente, dopo che
quest’ultimo non aveva potuto presenziare all’incontro programmato per il
giorno precedente (cfr. doc. 96).
In occasione della sua
audizione, l’insorgente ha segnatamente dichiarato che “subito dopo il
licenziamento, non avendo trovato un nuovo impiego, mi ero iscritto alla cassa
disoccupazione italiana. Dal mese di aprile del 2012 avevo iniziato a percepire
prestazioni da parte della cassa disoccupazione italiana. Le prestazioni della
cassa disoccupazione sono durate fino alla fine del mese di marzo del 2013. Le
stesse le ho percepite anche dopo l’infortunio del 28.9.12. Per i primi tre
mesi avevo percepito circa euro 1'900.-- al mese, successivamente per gli altri
nove mesi percepivo circa euro 1’000.-- al mese. Richiederò nei prossimi giorni
Fatti
i conteggi esatti della disoccupazione e poi li trasmetterò alla CO 1. Durante
il periodo di disoccupazione in Italia non ho svolto nessun genere di
attività.” (doc. 98, p. 1s.).
2.5. Secondo l’amministrazione,
l’applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAINF sarebbe giustificata dalla circostanza
che RI 1 avrebbe tollerato che nell’annuncio d’infortunio era stata omessa
l’indicazione secondo cui egli si trovava a beneficio d’indennità di
disoccupazione in Italia.
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA non ritiene che dagli atti emergano sufficienti elementi
per concludere che il ricorrente abbia intenzionalmente tentato d’ingannare
l’Istituto convenuto per percepire delle prestazioni di cui egli non avrebbe
altrimenti avuto diritto.
In questo senso, occorre
innanzitutto tener conto che l’annuncio del 12 ottobre 2012, dove non era stata
fornita risposta alla domanda se l’infortunato era già al beneficio di
prestazioni da altre assicurazioni sociali (doc. 1), é stato compilato dalla __________
di __________ (presso la quale la ditta __________ ha il proprio recapito -
cfr., in proposito, il doc. 3), e non dall’insorgente stesso.
Tale circostanza é stata
confermata dall’assicurato in sede di udienza (doc. X, p. 1s.: “Il presidente
del TCA mostra all’assicurato il formulario “Notifica d’infortunio” (doc. 1) e
gli chiede chi l’ha compilato. L’assicurato risponde che é stato compilato e
spedito da un’impiegata della fiduciaria __________, responsabile
dell’amministrazione della ditta. L’amministratore della __________ era infatti
il sig. __________. L’assicurato precisa di avere interpellato al telefono
questa signora, comunicandole quanto successo. La segretaria gli ha risposto
che avrebbe dovuto notificare l’infortunio.” - il corsivo é del redattore). Il
ricorrente ha pure chiarito che la segretaria non gli aveva chiesto nulla a
proposito d’eventuali prestazioni in contanti già percepite da altre
assicurazioni sociali (doc. X, p.2: “In particolare il presidente del TCA legge
la domanda n. 14. L’assicurato risponde che su questo aspetto la segretaria non
gli ha chiesto nulla.”).
Sempre in questo contesto,
giova segnalare che, in una sentenza 35.2014.17 del 4 marzo 2015 consid. 2.4.,
in cui si era pure posta la questione dell’applicabilità dell’art. 46 cpv. 2
LAINF, il TCA ha in particolare osservato che “… spetta al datore di lavoro
notificare all’assicuratore l’infortunio che gli é stato segnalato dal
dipendente/assicurato, e ciò utilizzando l’apposito modulo (“Notifica
d’infortunio LAINF”). In genere, l’assicurato non riceve copia
dell’annuncio d’infortunio. Pertanto, di norma, la prima volta in cui
l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, avviene
quando egli é chiamato a compilare un questionario del genere di quello che
figura agli atti sub doc. 4 oppure in occasione della sua audizione da
parte di un funzionario amministrativo.”.
D’altro canto, questa
Corte constata che, in occasione della sua prima audizione dinanzi a un
funzionario dell’CO 1, il 4 ottobre 2013, RI 1 ha dichiarato di aver percepito
in Italia prestazioni di disoccupazione, anche durante il periodo in cui egli
era inabile al lavoro a causa dei postumi dell’infortunio del 28 settembre 2012
(cfr. doc. 98, p. 1s.).
L’assicurato fa valere che
si é trattato di una sua dichiarazione spontanea, e non di una “confessione”
resa su pressione dell’Istituto. Ciò é verosimile. In effetti, a prescindere
dal fatto che dagli atti precedenti l’audizione non emerge alcun indizio in tal
senso, qualora l’amministrazione avesse avuto il sospetto che il ricorrente si
trovava già al beneficio di prestazioni in contanti da parte di un altro ente
assicurativo, non avrebbe certamente lasciato trascorrere gli otto mesi che
sono intercorsi tra l’incontro in programma il 5 febbraio 2013 (andato deserto)
e quello che ha effettivamente avuto luogo il 4 ottobre 2013, tanto più che tra
il febbraio e il luglio 2013, l’insorgente si é recato per ben tre volte presso
l’Agenzia __________ di __________, per sottoporsi ad altrettante visite fiduciarie
di controllo, di modo che sarebbe stato semplice interpellarlo in una di quelle
occasioni (su questo aspetto, si veda pure quanto dichiarato da RI 1 in sede di
discussione di causa - doc. X, p. 2: “Il presidente del TCA chiede
all’assicurato se dopo il mese di febbraio non vi sono stati colloqui per
chiarire gli aspetti amministrativi. L’assicurato risponde che si recava
regolarmente in agenzia per delle visite mediche ma nessuno gli ha più fatto
delle domande fino al 4 ottobre 2013. L’assicurato conferma che la prima
occasione nella quale si é ridiscusso degli aspetti amministrativi é stato il 4
ottobre 2013.” - il corsivo é del
redattore).
Alla luce di quanto
precede, la circostanza che il ricorrente abbia disertato più volte gli
incontri con l’ispettore CO 1, non può essere interpretata come un tentativo di
sottrarsi alle domande di quest’ultimo. A parte il fatto che l'assicurato ha
giustificato le assenze (cfr. doc. V, p. 3. e doc. X, p. 2: “Il presidente del
TCA chiede all’assicurato per quali ragioni non si é presentato agli incontri
del 31 gennaio 2013 (a __________) e del 5 febbraio 2013 (al __________ a IT-__________).
L’assicurato risponde che il 31 gennaio 2013 ha dovuto accompagnare la moglie per accertamenti medici all’ospedale. Quanto all’incontro del 5 febbraio 2013, il
sig. RI 1 comunica di avere avuto un problema di trasporto.”), se questa fosse
stata realmente la sua volontà, sarebbe difficile comprendere perché, l’11
febbraio 2013 (così come, successivamente, in altre due occasioni),
l’assicurato si é invece recato presso l’Agenzia __________ per incontrare il
medico di fiducia (sapendo per giunta che l’ispettore __________ era al
corrente della sua presenza a __________; cfr. sua nota del colloquio
telefonico del 5 febbraio 2013 - doc. 33: “Gli ho riferito che da oggi il suo
caso viene sospeso e l’ho informato che lunedì 11.2.13 alle ore 08.45 si deve
presentare presso i nostri uffici di __________ per un esame radiografico ed
una visita medica.”).
Con lo scritto del 22
novembre 2012, mediante il quale erano state fornite informazioni inerenti il
diritto alle prestazioni, l’assicurato era pure stato invitato a notificare le
prestazioni in contanti eventualmente percepite da altri assicuratori sociali
(cfr. doc. 14).
In occasione dell’udienza
del 18 maggio 2015, RI 1 ha riconosciuto di aver ricevuto lo scritto in
questione ma di averne equivocato il senso (cfr. doc. X, p. 2: “Il presidente
del TCA mostra all’assicurato il doc. 14 (lettera del 22 novembre 2012 dell’CO
1 a lui indirizzata). L’assicurato conferma di averla ricevuta. (…).
L’assicurato risponde che non ha prestato la dovuta attenzione in quanto
riteneva che le prestazioni di disoccupazione in Italia non rientravano tra le
altre assicurazioni sociali. In effetti egli non aveva nessun tipo di
assicurazione particolare per gli infortuni o per le malattie. Ammette che
avrebbe potuto dare un colpo di telefono.”).
Anche in questo caso, il
TCA giudica plausibili le spiegazioni fornite dall’assicurato. Da una parte,
egli va considerato senz’altro inesperto in materia assicurativa (in proposito,
si veda inoltre il doc. X, p. 2: “L’assicurato precisa che era la prima
volta che si trovava in una situazione di infortunio.” - il corsivo é del
redattore). D’altra parte, non va dimenticato che, alla prima occasione di
contatto diretto (la sua audizione dell’ottobre 2013), l’insorgente ha rivelato,
spontaneamente, di aver percepito prestazioni di disoccupazione in
Italia.
In esito alle
considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata non può
essere tutelata, perlomeno nella misura in cui l’amministrazione ha negato il
proprio obbligo a prestazioni in applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAINF.
2.6. Dalla decisione su
opposizione del 7 aprile 2014 risulta che, a titolo principale, l’CO 1
ha sottoposto a revisione procedurale la decisione informale mediante la quale
aveva riconosciuto all’insorgente le proprie prestazioni, in quanto “in caso di
malattia il cittadino italiano residente in Italia é coperto dal sistema sanitario
nazionale del proprio paese per le spese di cura. Non é necessario che egli
stipuli un’assicurazione privata. In Italia non esiste il concetto d’infortunio
non professionale.Gli infortuni vengono equiparati alle malattie per quanto
riguarda le prestazioni assicurative. L’INAIL é chiamato a intervenire solo per
gli infortuni professionali. (…). I disoccupati italiani hanno diritto in caso
di malattia - e quindi anche in caso di infortunio non professionale -
all’indennità malattia da parte dell’INPS. Essi sono coperti dallo Stato
italiano sia per le spese di cura che per l’inabilità lavorativa e pertanto non
necessitano di prolungare la copertura con la CO 1. Non per nulla l’art. 3 cpv.
4 LAINF prevede la sospensione della copertura quando l’assicurato soggiace ad
un’assicurazione infortuni estera obbligatoria. Ininfluente é la portata delle
prestazioni fornite dall’assicuratore estero in questione (A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1989, p. 154 cifra 2). (…). Il
signor RI 1 era integralmente coperto in Italia per gli infortuni non
professionali dall’1.4.2012. Il fatto che egli dopo avere preso atto della
decisione della CO 1 abbia deciso di rimborsare l’INPS di __________ che - a
suo dire per una dimenticanza - non era stato informato in merito
all’infortunio comprova che egli riconosce che non poteva beneficiare nello
stesso periodo di prestazioni assicurative da due Enti. Il rimborso non
soccorre il signor RI 1 in quanto egli non può scegliere l’assicuratore.” (doc.
114, p. 4).
Con la propria
impugnativa, RI 1 contesta che nel caso concreto possa trovare applicazione
l’art. 3 cpv. 4 LAINF, siccome, contrariamente a quanto preteso
dall’assicuratore resistente, l’INPS “… non eroga alcuna prestazione in caso di
infortunio. In effetti, quando si tratta di infortuni professionali, interviene
l’istituto INAIL, mentre gli infortuni non professionali, come quello di
specie, sono coperti unicamente da assicurazioni private, che il signor RI 1
non aveva stipulato. Ne deriva che in caso di infortunio non professionale il
cittadino italiano residente in Italia non é assolutamente coperto dal sistema
sanitario nazionale del proprio paese per le indennità per perdita di guadagno,
per cui la convenzione di copertura individuale contro gli infortuni non
professionali stipulata dal Signor RI 1 con la CO 1 ha ragione di sussistere.
Del resto la legislazione italiana non prevede l’obbligatorietà di affiliarsi
Considerandi
ad un’assicurazione infortuni non professionale. A ulteriore comprova di tale
tesi si produce unitamente al presente gravame la dichiarazione 7 maggio 2014
(doc. G), mediante la quale l’INPS attesta che il Signor RI 1 non ha diritto ad
alcuna prestazione economica per l’infortunio non professionale del 28
settembre 2012 ai sensi della normativa italiana.” (doc. I, p. 6).
2.7
Secondo l’art. 3 cpv. 1
LAINF, l'assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore comincia o avrebbe
dovuto cominciare l'attività in virtù dell'assunzione, in ogni caso però dal
momento in cui egli s'avvia al lavoro.
Il cpv. 2 recita
che l’assicurazione termina allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in
cui cessa il diritto almeno al semisalario.
L'assicuratore
deve offrire all'assicurato la possibilità di protrarre l'assicurazione,
mediante accordo speciale, fino a 180 giorni (cpv. 3).
L’art. 3
cpv. 4 LAINF prevede infine che l'assicurazione è sospesa quando
l'assicurato soggiace all'assicurazione militare o ad un'assicurazione
obbligatoria estera contro gli infortuni.
Nella DTF
136.
V 339, il Tribunale federale ha precisato che la norma di cui all’art. 3
cpv. 4 LAINF, é una regola di coordinamento territoriale dell’assicurazione in
materia di sicurezza sociale. Essa tende a evitare una doppia copertura
assicurativa e riguarda principalmente la situazione dei lavoratori distaccati
all’estero, che restano assicurati in Svizzera in virtù dell’art. 4 OAINF
durante due, massimo sei anni.
Sempre
secondo l’Alta Corte, per “assicurazione obbligatoria estera” s’intende,
tenuto conto di questo obiettivo di coordinamento, un’assicurazione comparabile
all’assicurazione infortuni obbligatoria LAINF. Si deve trattare di
un’affiliazione automatica a un regime di sicurezza sociale corrispondente,
ovvero in particolare di un’assicurazione dei lavoratori. L’assicurazione deve
avere quale oggetto la copertura statale degli infortuni professionali e delle
malattie professionali, nonché coprire in modo appropriato gli infortuni non
professionali. L’assicurazione é obbligatoria principalmente in ragione
dell’attività professionale e dei rischi legati a tale attività. Questa
condizione non é adempiuta trattandosi di un’assicurazione per le cure mediche
privata stipulata all’estero da uno studente oppure da una persona “non
attiva”, anche qualora la conclusione di tale assicurazione fosse obbligatoria
per ottenere un permesso di soggiorno. Essa non é parimenti soddisfatta, ad
esempio, nel caso di un lavoratore affiliato all’assicurazione infortuni
obbligatoria LAINF e che dopo il pensionamento si reca all’estero dove é assoggettato
al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza per la copertura delle
cure in caso di malattia e infortunio (sul tema, si veda pure G.
Frésard-Fellay/B. Kahil-Wolff/S. Perrenoud, Droit suisse de la sécurité
sociale, volume II, Berna 2015, p. 328s.)
2.8
Nel caso di
specie, RI 1 é stato licenziato dal proprio datore di lavoro a far tempo dal 29
febbraio 2012 (cfr. doc. 98).
La copertura
assicurativa contro gli infortuni é stata prolungata sino alla fine del mese di
settembre 2012, in virtù dell’art. 3 cpv. 3 LAINF (cfr. doc. 4 e doc. 98, p.
1).
Subito dopo
essere stato licenziato, il ricorrente si é iscritto in disoccupazione in
Italia (cfr. doc. O), percependo le relative prestazioni da aprile 2012 sino a
marzo 2013, quindi anche dopo che egli era rimasto vittima del sinistro del 28
settembre 2012 (cfr. doc. 98, p. 1s.).
L’Istituto assicuratore
resistente fa valere, da una parte, che l’assicurato non poteva pretendere di
essere inabile al lavoro a partire dal 28 settembre 2012, quando nello stesso
periodo gli venivano corrisposte prestazioni di disoccupazione (che
presuppongono che il beneficiario sia collocabile e, di conseguenza, abile al
lavoro) e, dall’altra, che non vi era motivo di prolungare la copertura
assicurativa LAINF siccome, in Italia, i disoccupati sono coperti dallo Stato
sia per le spese di cura che per l’inabilità lavorativa (posto che gli
infortuni non professionali sono equiparati alle malattie per quanto riguarda
le prestazioni) (cfr. doc. 114).
Per quanto riguarda il
primo argomento, il TCA osserva che non vi é dubbio che a seguito
dell’infortunio del 28 settembre 2012 il ricorrente sia divenuto
inabile al lavoro, circostanza che é stata d’altronde avallata anche dal medico
di circondario dell’CO 1 (cfr., ad esempio, il doc. 36, p. 3: “ritengo
giustificata una incapacità lavorativa al 100%, come carpentiere metallico.”).
È vero che
in Italia l’insorgente ha continuato a percepire indennità di disoccupazione
anche dopo l’evento traumatico in questione, é però altrettanto vero che, su
sua segnalazione (cfr. doc. 109: “… siamo a chiedere cortesemente il calcolo
dell’importo di disoccupazione percepito dal 28/09/13 al 11/04/13 e non dovuto
a seguito di infortunio non professionale. Quanto sopra per concordare un piano
di restituzione.”), l’INPS ha preteso la restituzione di un importo di
euro 6'790.42, corrispondente alle prestazioni di disoccupazione
(indebitamente) versate nel periodo in cui egli é stato inabile al lavoro a
causa delle conseguenze infortunistiche (cfr. doc. F e H: “Si dichiara altresì
che é stata richiesta la restituzione di quanto percepito a titolo di
disoccupazione dal verificarsi dell’evento in quanto inabile al lavoro.”).
Non spetta peraltro a
questa Corte approfondire i motivi per i quali RI 1 non abbia immediatamente
segnalato all’autorità italiana l’infortunio del settembre 2012
con la conseguente situazione d’incapacità lavorativa.
Trattandosi del secondo
argomento, questo Tribunale rileva innanzitutto che l’affermazione secondo la
quale “in Italia non esiste il concetto d’infortunio non professionale. Gli
infortuni non professionali vengono equiparati alle malattie per quanto
riguarda le prestazioni assicurative.” (cfr. doc. 114, p. 4), trova conferma
nella giurisprudenza e nella dottrina, relativamente alle spese di cura
(su quest’ultimo aspetto, si veda il doc. X, p. 3: “Con riferimento alla
decisione su opposizione, il presidente del TCA legge il punto 4. Dopo
discussione, il rappresentante dell’CO 1 precisa che si tratta delle spese
di cura.” - il corsivo é del redattore).
In effetti, nella DTF 135
V 339 consid. 4.4.1, l’Alta Corte ha precisato che é largamente ammesso che gli
articoli 18-36 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno
1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità,
concernenti i rischi malattia e maternità, comprendono anche le prestazioni
sanitarie accordate per gli infortuni non professionali, di modo che se la
persona in questione é vittima di un infortunio di questo genere, potrebbe
pretendere delle prestazioni in natura dall’assicurazione contro gli infortuni
svizzera (a titolo LAINF) e dall’organismo competente nel suo Stato di
residenza (a titolo d’assicurazione-malattie). In questo caso, i costi vengono
suddivisi a metà tra l’assicuratore LAINF e l’istituto d’assurazione-malattie
dell’altro Stato (sezione A par. 1 lett. o punto 3bis allegato II ALC). Ciò
presuppone tuttavia un diritto a prestazioni nei confronti di entrambi gli
organismi.
D’altro canto, nella loro opera precedentemente citata, Frésard-Fellay/Kahil-Wolff/Perrenoud
hanno in proposito osservato che l’ALC si applica agli infortuni professionali
e alle malattie professionali, come pure agli infortuni non professionali. In
effetti, sebbene il rischio “infortuni non professionali” non sia menzionato
all’art. 3 del regolamento 883/2004, non é lecito dedurne che esso é escluso
dal campo d’applicazione di quest’ultimo testo. La ragione é che il rischio
in questione é generalmente coperto nei paesi membri dell’UE da regimi di
sicurezza sociale diversi dall’assicurazione-infortuni, che é riservata agli
infortuni professionali. Si tratta dei regimi malattia, invalidità, vecchiaia
e superstiti. Le prestazioni dell’assicurazione per gli infortuni non
professionali possono essere assimilate alle prestazioni corrispondenti dei
regimi malattia, invalidità e vecchiaia e superstiti (cfr. Frésard-Fellay/Kahil-Wolff/Perrenoud,
op. cit., p. 316s.).
In merito invece
all’affermazione secondo la quale “i disoccupati italiani hanno diritto in caso
di malattia - e quindi anche in caso di infortunio non professionale -
all’indennità malattia da parte dell’INPS. Essi sono coperti dallo Stato
italiano sia per le spese di cura che per l’inabilità lavorativa …” (doc. 114,
p. 4), il TCA constata che, unitamente al proprio ricorso, l’insorgente ha
prodotto una dichiarazione della responsabile dell’INPS di Sondrio in cui si
attesta che egli “… non ha diritto a alcuna prestazione economica per
l’infortunio non professionale del 28.09.2012 né a prestazioni economiche
di malattia ai sensi della normativa italiana.” (doc. H - il corsivo é del
redattore).
Nonostante il tenore della
dichiarazione appena citata appaia in contraddizione con quanto sostenuto nella
decisione su opposizione impugnata, in sede di risposta di causa, l’CO 1 non ha
ritenuto di dover spendere nemmeno una parola in proposito (al riguardo, si
richiama l’art. 6 cpv. 1 Lptca, giusta il quale l’autorità amministrativa può,
fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato; si
veda inoltre il doc. X, p. 3: “Il presidente del TCA chiede al rappresentante
dell’INSAI se ritiene che nella risposta di causa l’amministrazione si é
confrontata con le argomentazioni sollevate con il ricorso. Il dott. __________
risponde che effettivamente sono state riprese le considerazioni della
decisione su opposizione.” - il corsivo é del redattore).
Soltanto nel corso del dibattimento
del 18 maggio 2015, il rappresentante dell’assicuratore convenuto ha prodotto
documentazione sul tema, in particolare un documento informativo dell’INPS inerente
alle prestazioni a sostegno del reddito in caso di malattia (cfr. doc. X 1),
precisando di ritenere che “… secondo il sistema italiano, i disoccupati
beneficiano di indennità giornaliere di disoccupazione e se si ammalano in
questo periodo o subiscono un infortunio non professionale, l’indennità
giornaliera di disoccupazione viene sostituita da un’indennità di malattia.”
(doc. X, p. 3).
A questo riguardo, il
presidente del TCA in quell'occasione non ha potuto esimersi dal manifestare “…
il proprio stupore per il fatto che questi riferimenti non siano stati riportati
dall’CO 1 nella decisione su opposizione e soprattutto nella risposta di causa,
visto il doc. H (lettera del 7 maggio 2014 del responsabile dell’INPS sig. __________),
che attesta come in realtà l’assicurato non ha diritto a prestazioni INPS.”
(doc. X, p. 3).
Dal documento versato agli
atti dall’amministrazione si evince che l’indennità di malattia a carico
dell’INPS viene corrisposta, segnatamente, ai disoccupati “… per tutti i
giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni
nell’anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.” (doc. X 1, p. 1 e
2).
Chiamata a pronunciarsi,
questa Corte non ritiene che tale regolamentazione garantisca una copertura appropriata degli infortuni non professionali trattandosi
dell’indennizzo della corrispondente perdita di guadagno, e ciò nella misura in
cui il diritto all’indennità é limitato ai casi in cui il danno alla salute
insorge entro i primi 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (diversamente
dalla legislazione svizzera, in base alla quale, in caso di prolungamento della
copertura assicurativa giusta l’art. 3 cpv. 3 LAINF, la copertura assicurativa é
garantita sull’arco di sei mesi).
Prova ne sia che, nella
concreta evenienza, in cui l’infortunio non professionale ha avuto luogo in
data 28 settembre 2012, dunque ampiamente al di là del termine di 60 giorni (o
di 2 mesi) a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 29 febbraio 2012), RI 1 non ha potuto beneficiare delle indennità di
malattia, conformemente quindi a quanto attestato dall’INPS di __________ nella
sua dichiarazione prodotta sub doc. H.
Il TCA deve dunque
concludere che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l’art. 3 cpv. 4 LAINF, di modo che l’assicuratore LAINF convenuto non era
neppure legittimato a sottoporre a revisione procedurale la decisione
informale mediante la quale aveva riconosciuto la copertura assicurativa
dell’infortunio non professionale occorso all’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata é annullata.
§§ È
riconosciuta la copertura assicurativa dell'CO 1 per l’infortunio occorso
all’assicurato in data 28 settembre 2012.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2'200 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti