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Decisione

35.2014.40

Negata esistenza di una notifica falsa d'infortunio. Negato che assicurato beneficiava, nel suo Stato di residenza, di un'ass. obblig. che garantiva una copertura appropriata degli infortuni non profe

10 giugno 2015Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i conteggi esatti della disoccupazione e poi li trasmetterò alla CO 1. Durante

il periodo di disoccupazione in Italia non ho svolto nessun genere di

attività.” (doc. 98, p. 1s.).

2.5. Secondo l’amministrazione,

l’applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAINF sarebbe giustificata dalla circostanza

che RI 1 avrebbe tollerato che nell’annuncio d’infortunio era stata omessa

l’indicazione secondo cui egli si trovava a beneficio d’indennità di

disoccupazione in Italia.

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA non ritiene che dagli atti emergano sufficienti elementi

per concludere che il ricorrente abbia intenzionalmente tentato d’ingannare

l’Istituto convenuto per percepire delle prestazioni di cui egli non avrebbe

altrimenti avuto diritto.

In questo senso, occorre

innanzitutto tener conto che l’annuncio del 12 ottobre 2012, dove non era stata

fornita risposta alla domanda se l’infortunato era già al beneficio di

prestazioni da altre assicurazioni sociali (doc. 1), é stato compilato dalla __________

di __________ (presso la quale la ditta __________ ha il proprio recapito -

cfr., in proposito, il doc. 3), e non dall’insorgente stesso.

Tale circostanza é stata

confermata dall’assicurato in sede di udienza (doc. X, p. 1s.: “Il presidente

del TCA mostra all’assicurato il formulario “Notifica d’infortunio” (doc. 1) e

gli chiede chi l’ha compilato. L’assicurato risponde che é stato compilato e

spedito da un’impiegata della fiduciaria __________, responsabile

dell’amministrazione della ditta. L’amministratore della __________ era infatti

il sig. __________. L’assicurato precisa di avere interpellato al telefono

questa signora, comunicandole quanto successo. La segretaria gli ha risposto

che avrebbe dovuto notificare l’infortunio.” - il corsivo é del redattore). Il

ricorrente ha pure chiarito che la segretaria non gli aveva chiesto nulla a

proposito d’eventuali prestazioni in contanti già percepite da altre

assicurazioni sociali (doc. X, p.2: “In particolare il presidente del TCA legge

la domanda n. 14. L’assicurato risponde che su questo aspetto la segretaria non

gli ha chiesto nulla.”).

Sempre in questo contesto,

giova segnalare che, in una sentenza 35.2014.17 del 4 marzo 2015 consid. 2.4.,

in cui si era pure posta la questione dell’applicabilità dell’art. 46 cpv. 2

LAINF, il TCA ha in particolare osservato che “… spetta al datore di lavoro

notificare all’assicuratore l’infortunio che gli é stato segnalato dal

dipendente/assicurato, e ciò utilizzando l’apposito modulo (“Notifica

d’infortunio LAINF”). In genere, l’assicurato non riceve copia

dell’annuncio d’infortunio. Pertanto, di norma, la prima volta in cui

l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, avviene

quando egli é chiamato a compilare un questionario del genere di quello che

figura agli atti sub doc. 4 oppure in occasione della sua audizione da

parte di un funzionario amministrativo.”.

D’altro canto, questa

Corte constata che, in occasione della sua prima audizione dinanzi a un

funzionario dell’CO 1, il 4 ottobre 2013, RI 1 ha dichiarato di aver percepito

in Italia prestazioni di disoccupazione, anche durante il periodo in cui egli

era inabile al lavoro a causa dei postumi dell’infortunio del 28 settembre 2012

(cfr. doc. 98, p. 1s.).

L’assicurato fa valere che

si é trattato di una sua dichiarazione spontanea, e non di una “confessione”

resa su pressione dell’Istituto. Ciò é verosimile. In effetti, a prescindere

dal fatto che dagli atti precedenti l’audizione non emerge alcun indizio in tal

senso, qualora l’amministrazione avesse avuto il sospetto che il ricorrente si

trovava già al beneficio di prestazioni in contanti da parte di un altro ente

assicurativo, non avrebbe certamente lasciato trascorrere gli otto mesi che

sono intercorsi tra l’incontro in programma il 5 febbraio 2013 (andato deserto)

e quello che ha effettivamente avuto luogo il 4 ottobre 2013, tanto più che tra

il febbraio e il luglio 2013, l’insorgente si é recato per ben tre volte presso

l’Agenzia __________ di __________, per sottoporsi ad altrettante visite fiduciarie

di controllo, di modo che sarebbe stato semplice interpellarlo in una di quelle

occasioni (su questo aspetto, si veda pure quanto dichiarato da RI 1 in sede di

discussione di causa - doc. X, p. 2: “Il presidente del TCA chiede

all’assicurato se dopo il mese di febbraio non vi sono stati colloqui per

chiarire gli aspetti amministrativi. L’assicurato risponde che si recava

regolarmente in agenzia per delle visite mediche ma nessuno gli ha più fatto

delle domande fino al 4 ottobre 2013. L’assicurato conferma che la prima

occasione nella quale si é ridiscusso degli aspetti amministrativi é stato il 4

ottobre 2013.” - il corsivo é del

redattore).

Alla luce di quanto

precede, la circostanza che il ricorrente abbia disertato più volte gli

incontri con l’ispettore CO 1, non può essere interpretata come un tentativo di

sottrarsi alle domande di quest’ultimo. A parte il fatto che l'assicurato ha

giustificato le assenze (cfr. doc. V, p. 3. e doc. X, p. 2: “Il presidente del

TCA chiede all’assicurato per quali ragioni non si é presentato agli incontri

del 31 gennaio 2013 (a __________) e del 5 febbraio 2013 (al __________ a IT-__________).

L’assicurato risponde che il 31 gennaio 2013 ha dovuto accompagnare la moglie per accertamenti medici all’ospedale. Quanto all’incontro del 5 febbraio 2013, il

sig. RI 1 comunica di avere avuto un problema di trasporto.”), se questa fosse

stata realmente la sua volontà, sarebbe difficile comprendere perché, l’11

febbraio 2013 (così come, successivamente, in altre due occasioni),

l’assicurato si é invece recato presso l’Agenzia __________ per incontrare il

medico di fiducia (sapendo per giunta che l’ispettore __________ era al

corrente della sua presenza a __________; cfr. sua nota del colloquio

telefonico del 5 febbraio 2013 - doc. 33: “Gli ho riferito che da oggi il suo

caso viene sospeso e l’ho informato che lunedì 11.2.13 alle ore 08.45 si deve

presentare presso i nostri uffici di __________ per un esame radiografico ed

una visita medica.”).

Con lo scritto del 22

novembre 2012, mediante il quale erano state fornite informazioni inerenti il

diritto alle prestazioni, l’assicurato era pure stato invitato a notificare le

prestazioni in contanti eventualmente percepite da altri assicuratori sociali

(cfr. doc. 14).

In occasione dell’udienza

del 18 maggio 2015, RI 1 ha riconosciuto di aver ricevuto lo scritto in

questione ma di averne equivocato il senso (cfr. doc. X, p. 2: “Il presidente

del TCA mostra all’assicurato il doc. 14 (lettera del 22 novembre 2012 dell’CO

1 a lui indirizzata). L’assicurato conferma di averla ricevuta. (…).

L’assicurato risponde che non ha prestato la dovuta attenzione in quanto

riteneva che le prestazioni di disoccupazione in Italia non rientravano tra le

altre assicurazioni sociali. In effetti egli non aveva nessun tipo di

assicurazione particolare per gli infortuni o per le malattie. Ammette che

avrebbe potuto dare un colpo di telefono.”).

Anche in questo caso, il

TCA giudica plausibili le spiegazioni fornite dall’assicurato. Da una parte,

egli va considerato senz’altro inesperto in materia assicurativa (in proposito,

si veda inoltre il doc. X, p. 2: “L’assicurato precisa che era la prima

volta che si trovava in una situazione di infortunio.” - il corsivo é del

redattore). D’altra parte, non va dimenticato che, alla prima occasione di

contatto diretto (la sua audizione dell’ottobre 2013), l’insorgente ha rivelato,

spontaneamente, di aver percepito prestazioni di disoccupazione in

Italia.

In esito alle

considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata non può

essere tutelata, perlomeno nella misura in cui l’amministrazione ha negato il

proprio obbligo a prestazioni in applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAINF.

2.6. Dalla decisione su

opposizione del 7 aprile 2014 risulta che, a titolo principale, l’CO 1

ha sottoposto a revisione procedurale la decisione informale mediante la quale

aveva riconosciuto all’insorgente le proprie prestazioni, in quanto “in caso di

malattia il cittadino italiano residente in Italia é coperto dal sistema sanitario

nazionale del proprio paese per le spese di cura. Non é necessario che egli

stipuli un’assicurazione privata. In Italia non esiste il concetto d’infortunio

non professionale.Gli infortuni vengono equiparati alle malattie per quanto

riguarda le prestazioni assicurative. L’INAIL é chiamato a intervenire solo per

gli infortuni professionali. (…). I disoccupati italiani hanno diritto in caso

di malattia - e quindi anche in caso di infortunio non professionale -

all’indennità malattia da parte dell’INPS. Essi sono coperti dallo Stato

italiano sia per le spese di cura che per l’inabilità lavorativa e pertanto non

necessitano di prolungare la copertura con la CO 1. Non per nulla l’art. 3 cpv.

4 LAINF prevede la sospensione della copertura quando l’assicurato soggiace ad

un’assicurazione infortuni estera obbligatoria. Ininfluente é la portata delle

prestazioni fornite dall’assicuratore estero in questione (A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1989, p. 154 cifra 2). (…). Il

signor RI 1 era integralmente coperto in Italia per gli infortuni non

professionali dall’1.4.2012. Il fatto che egli dopo avere preso atto della

decisione della CO 1 abbia deciso di rimborsare l’INPS di __________ che - a

suo dire per una dimenticanza - non era stato informato in merito

all’infortunio comprova che egli riconosce che non poteva beneficiare nello

stesso periodo di prestazioni assicurative da due Enti. Il rimborso non

soccorre il signor RI 1 in quanto egli non può scegliere l’assicuratore.” (doc.

114, p. 4).

Con la propria

impugnativa, RI 1 contesta che nel caso concreto possa trovare applicazione

l’art. 3 cpv. 4 LAINF, siccome, contrariamente a quanto preteso

dall’assicuratore resistente, l’INPS “… non eroga alcuna prestazione in caso di

infortunio. In effetti, quando si tratta di infortuni professionali, interviene

l’istituto INAIL, mentre gli infortuni non professionali, come quello di

specie, sono coperti unicamente da assicurazioni private, che il signor RI 1

non aveva stipulato. Ne deriva che in caso di infortunio non professionale il

cittadino italiano residente in Italia non é assolutamente coperto dal sistema

sanitario nazionale del proprio paese per le indennità per perdita di guadagno,

per cui la convenzione di copertura individuale contro gli infortuni non

professionali stipulata dal Signor RI 1 con la CO 1 ha ragione di sussistere.

Del resto la legislazione italiana non prevede l’obbligatorietà di affiliarsi

Considerandi

ad un’assicurazione infortuni non professionale. A ulteriore comprova di tale

tesi si produce unitamente al presente gravame la dichiarazione 7 maggio 2014

(doc. G), mediante la quale l’INPS attesta che il Signor RI 1 non ha diritto ad

alcuna prestazione economica per l’infortunio non professionale del 28

settembre 2012 ai sensi della normativa italiana.” (doc. I, p. 6).

2.7

Secondo l’art. 3 cpv. 1

LAINF, l'assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore comincia o avrebbe

dovuto cominciare l'attività in virtù dell'assunzione, in ogni caso però dal

momento in cui egli s'avvia al lavoro.

Il cpv. 2 recita

che l’assicurazione termina allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in

cui cessa il diritto almeno al semisalario.

L'assicuratore

deve offrire all'assicurato la possibilità di protrarre l'assicurazione,

mediante accordo speciale, fino a 180 giorni (cpv. 3).

L’art. 3

cpv. 4 LAINF prevede infine che l'assicurazione è sospesa quando

l'assicurato soggiace all'assicurazione militare o ad un'assicurazione

obbligatoria estera contro gli infortuni.

Nella DTF

136.

V 339, il Tribunale federale ha precisato che la norma di cui all’art. 3

cpv. 4 LAINF, é una regola di coordinamento territoriale dell’assicurazione in

materia di sicurezza sociale. Essa tende a evitare una doppia copertura

assicurativa e riguarda principalmente la situazione dei lavoratori distaccati

all’estero, che restano assicurati in Svizzera in virtù dell’art. 4 OAINF

durante due, massimo sei anni.

Sempre

secondo l’Alta Corte, per “assicurazione obbligatoria estera” s’intende,

tenuto conto di questo obiettivo di coordinamento, un’assicurazione comparabile

all’assicurazione infortuni obbligatoria LAINF. Si deve trattare di

un’affiliazione automatica a un regime di sicurezza sociale corrispondente,

ovvero in particolare di un’assicurazione dei lavoratori. L’assicurazione deve

avere quale oggetto la copertura statale degli infortuni professionali e delle

malattie professionali, nonché coprire in modo appropriato gli infortuni non

professionali. L’assicurazione é obbligatoria principalmente in ragione

dell’attività professionale e dei rischi legati a tale attività. Questa

condizione non é adempiuta trattandosi di un’assicurazione per le cure mediche

privata stipulata all’estero da uno studente oppure da una persona “non

attiva”, anche qualora la conclusione di tale assicurazione fosse obbligatoria

per ottenere un permesso di soggiorno. Essa non é parimenti soddisfatta, ad

esempio, nel caso di un lavoratore affiliato all’assicurazione infortuni

obbligatoria LAINF e che dopo il pensionamento si reca all’estero dove é assoggettato

al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza per la copertura delle

cure in caso di malattia e infortunio (sul tema, si veda pure G.

Frésard-Fellay/B. Kahil-Wolff/S. Perrenoud, Droit suisse de la sécurité

sociale, volume II, Berna 2015, p. 328s.)

2.8

Nel caso di

specie, RI 1 é stato licenziato dal proprio datore di lavoro a far tempo dal 29

febbraio 2012 (cfr. doc. 98).

La copertura

assicurativa contro gli infortuni é stata prolungata sino alla fine del mese di

settembre 2012, in virtù dell’art. 3 cpv. 3 LAINF (cfr. doc. 4 e doc. 98, p.

1).

Subito dopo

essere stato licenziato, il ricorrente si é iscritto in disoccupazione in

Italia (cfr. doc. O), percependo le relative prestazioni da aprile 2012 sino a

marzo 2013, quindi anche dopo che egli era rimasto vittima del sinistro del 28

settembre 2012 (cfr. doc. 98, p. 1s.).

L’Istituto assicuratore

resistente fa valere, da una parte, che l’assicurato non poteva pretendere di

essere inabile al lavoro a partire dal 28 settembre 2012, quando nello stesso

periodo gli venivano corrisposte prestazioni di disoccupazione (che

presuppongono che il beneficiario sia collocabile e, di conseguenza, abile al

lavoro) e, dall’altra, che non vi era motivo di prolungare la copertura

assicurativa LAINF siccome, in Italia, i disoccupati sono coperti dallo Stato

sia per le spese di cura che per l’inabilità lavorativa (posto che gli

infortuni non professionali sono equiparati alle malattie per quanto riguarda

le prestazioni) (cfr. doc. 114).

Per quanto riguarda il

primo argomento, il TCA osserva che non vi é dubbio che a seguito

dell’infortunio del 28 settembre 2012 il ricorrente sia divenuto

inabile al lavoro, circostanza che é stata d’altronde avallata anche dal medico

di circondario dell’CO 1 (cfr., ad esempio, il doc. 36, p. 3: “ritengo

giustificata una incapacità lavorativa al 100%, come carpentiere metallico.”).

È vero che

in Italia l’insorgente ha continuato a percepire indennità di disoccupazione

anche dopo l’evento traumatico in questione, é però altrettanto vero che, su

sua segnalazione (cfr. doc. 109: “… siamo a chiedere cortesemente il calcolo

dell’importo di disoccupazione percepito dal 28/09/13 al 11/04/13 e non dovuto

a seguito di infortunio non professionale. Quanto sopra per concordare un piano

di restituzione.”), l’INPS ha preteso la restituzione di un importo di

euro 6'790.42, corrispondente alle prestazioni di disoccupazione

(indebitamente) versate nel periodo in cui egli é stato inabile al lavoro a

causa delle conseguenze infortunistiche (cfr. doc. F e H: “Si dichiara altresì

che é stata richiesta la restituzione di quanto percepito a titolo di

disoccupazione dal verificarsi dell’evento in quanto inabile al lavoro.”).

Non spetta peraltro a

questa Corte approfondire i motivi per i quali RI 1 non abbia immediatamente

segnalato all’autorità italiana l’infortunio del settembre 2012

con la conseguente situazione d’incapacità lavorativa.

Trattandosi del secondo

argomento, questo Tribunale rileva innanzitutto che l’affermazione secondo la

quale “in Italia non esiste il concetto d’infortunio non professionale. Gli

infortuni non professionali vengono equiparati alle malattie per quanto

riguarda le prestazioni assicurative.” (cfr. doc. 114, p. 4), trova conferma

nella giurisprudenza e nella dottrina, relativamente alle spese di cura

(su quest’ultimo aspetto, si veda il doc. X, p. 3: “Con riferimento alla

decisione su opposizione, il presidente del TCA legge il punto 4. Dopo

discussione, il rappresentante dell’CO 1 precisa che si tratta delle spese

di cura.” - il corsivo é del redattore).

In effetti, nella DTF 135

V 339 consid. 4.4.1, l’Alta Corte ha precisato che é largamente ammesso che gli

articoli 18-36 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno

1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità,

concernenti i rischi malattia e maternità, comprendono anche le prestazioni

sanitarie accordate per gli infortuni non professionali, di modo che se la

persona in questione é vittima di un infortunio di questo genere, potrebbe

pretendere delle prestazioni in natura dall’assicurazione contro gli infortuni

svizzera (a titolo LAINF) e dall’organismo competente nel suo Stato di

residenza (a titolo d’assicurazione-malattie). In questo caso, i costi vengono

suddivisi a metà tra l’assicuratore LAINF e l’istituto d’assurazione-malattie

dell’altro Stato (sezione A par. 1 lett. o punto 3bis allegato II ALC). Ciò

presuppone tuttavia un diritto a prestazioni nei confronti di entrambi gli

organismi.

D’altro canto, nella loro opera precedentemente citata, Frésard-Fellay/Kahil-Wolff/Perrenoud

hanno in proposito osservato che l’ALC si applica agli infortuni professionali

e alle malattie professionali, come pure agli infortuni non professionali. In

effetti, sebbene il rischio “infortuni non professionali” non sia menzionato

all’art. 3 del regolamento 883/2004, non é lecito dedurne che esso é escluso

dal campo d’applicazione di quest’ultimo testo. La ragione é che il rischio

in questione é generalmente coperto nei paesi membri dell’UE da regimi di

sicurezza sociale diversi dall’assicurazione-infortuni, che é riservata agli

infortuni professionali. Si tratta dei regimi malattia, invalidità, vecchiaia

e superstiti. Le prestazioni dell’assicurazione per gli infortuni non

professionali possono essere assimilate alle prestazioni corrispondenti dei

regimi malattia, invalidità e vecchiaia e superstiti (cfr. Frésard-Fellay/Kahil-Wolff/Perrenoud,

op. cit., p. 316s.).

In merito invece

all’affermazione secondo la quale “i disoccupati italiani hanno diritto in caso

di malattia - e quindi anche in caso di infortunio non professionale -

all’indennità malattia da parte dell’INPS. Essi sono coperti dallo Stato

italiano sia per le spese di cura che per l’inabilità lavorativa …” (doc. 114,

p. 4), il TCA constata che, unitamente al proprio ricorso, l’insorgente ha

prodotto una dichiarazione della responsabile dell’INPS di Sondrio in cui si

attesta che egli “… non ha diritto a alcuna prestazione economica per

l’infortunio non professionale del 28.09.2012 né a prestazioni economiche

di malattia ai sensi della normativa italiana.” (doc. H - il corsivo é del

redattore).

Nonostante il tenore della

dichiarazione appena citata appaia in contraddizione con quanto sostenuto nella

decisione su opposizione impugnata, in sede di risposta di causa, l’CO 1 non ha

ritenuto di dover spendere nemmeno una parola in proposito (al riguardo, si

richiama l’art. 6 cpv. 1 Lptca, giusta il quale l’autorità amministrativa può,

fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato; si

veda inoltre il doc. X, p. 3: “Il presidente del TCA chiede al rappresentante

dell’INSAI se ritiene che nella risposta di causa l’amministrazione si é

confrontata con le argomentazioni sollevate con il ricorso. Il dott. __________

risponde che effettivamente sono state riprese le considerazioni della

decisione su opposizione.” - il corsivo é del redattore).

Soltanto nel corso del dibattimento

del 18 maggio 2015, il rappresentante dell’assicuratore convenuto ha prodotto

documentazione sul tema, in particolare un documento informativo dell’INPS inerente

alle prestazioni a sostegno del reddito in caso di malattia (cfr. doc. X 1),

precisando di ritenere che “… secondo il sistema italiano, i disoccupati

beneficiano di indennità giornaliere di disoccupazione e se si ammalano in

questo periodo o subiscono un infortunio non professionale, l’indennità

giornaliera di disoccupazione viene sostituita da un’indennità di malattia.”

(doc. X, p. 3).

A questo riguardo, il

presidente del TCA in quell'occasione non ha potuto esimersi dal manifestare “…

il proprio stupore per il fatto che questi riferimenti non siano stati riportati

dall’CO 1 nella decisione su opposizione e soprattutto nella risposta di causa,

visto il doc. H (lettera del 7 maggio 2014 del responsabile dell’INPS sig. __________),

che attesta come in realtà l’assicurato non ha diritto a prestazioni INPS.”

(doc. X, p. 3).

Dal documento versato agli

atti dall’amministrazione si evince che l’indennità di malattia a carico

dell’INPS viene corrisposta, segnatamente, ai disoccupati “… per tutti i

giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni

nell’anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dalla

cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.” (doc. X 1, p. 1 e

2).

Chiamata a pronunciarsi,

questa Corte non ritiene che tale regolamentazione garantisca una copertura appropriata degli infortuni non professionali trattandosi

dell’indennizzo della corrispondente perdita di guadagno, e ciò nella misura in

cui il diritto all’indennità é limitato ai casi in cui il danno alla salute

insorge entro i primi 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (diversamente

dalla legislazione svizzera, in base alla quale, in caso di prolungamento della

copertura assicurativa giusta l’art. 3 cpv. 3 LAINF, la copertura assicurativa é

garantita sull’arco di sei mesi).

Prova ne sia che, nella

concreta evenienza, in cui l’infortunio non professionale ha avuto luogo in

data 28 settembre 2012, dunque ampiamente al di là del termine di 60 giorni (o

di 2 mesi) a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 29 febbraio 2012), RI 1 non ha potuto beneficiare delle indennità di

malattia, conformemente quindi a quanto attestato dall’INPS di __________ nella

sua dichiarazione prodotta sub doc. H.

Il TCA deve dunque

concludere che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l’art. 3 cpv. 4 LAINF, di modo che l’assicuratore LAINF convenuto non era

neppure legittimato a sottoporre a revisione procedurale la decisione

informale mediante la quale aveva riconosciuto la copertura assicurativa

dell’infortunio non professionale occorso all’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata é annullata.

§§ È

riconosciuta la copertura assicurativa dell'CO 1 per l’infortunio occorso

all’assicurato in data 28 settembre 2012.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'200 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti