35.2014.41
Infortunio sul lavoro con danno ortopedico alla caviglia dx. Determinazione entità dell'invalidità in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi
29 settembre 2014Italiano24 min
Source ti.ch
accomandata
Incarto
n.
35.2014.41
mm
Lugano
29 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 marzo 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 agosto 2008, RI 1,
dipendente della __________ di __________ in qualità di pavimentatore stradale
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha subito sul
lavoro una distorsione alla caviglia destra, riportando la rottura con
retrazione del tendine peroneo breve.
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 25 novembre 2013, l’amministrazione ha posto l’assicurato
al beneficio di una rendita d’invalidità del 21% a decorrere dal 1° novembre
2013 (doc. 375).
A seguito dell’opposizione
interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 386), in data 27 marzo
2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
404).
1.3. Con tempestivo ricorso del 12
maggio 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’CO 1, ha chiesto che
l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una rendita
d’invalidità del 50% almeno, nonché ad assumere i costi delle cure termali,
argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Come già affermato nei rapporti medici già inviati a CO 1 e come
ribadito nel rapporto allegato sopra ricordato, in data 25/08/2008 ha subito un
infortunio che gli ha causato un trauma distorsivo dell’articolazione tibio-tarsica
arto inf. dx che ha limitato e che limita ancora attualmente la sua vita.
Tale danno subito a seguito dell’infortunio ha delle chiare
conseguenze all’integrità del nostro assistito e come affermato dalla dott.ssa __________,
gli esiti dell’infortunio (compresi numerosi interventi chirurgici legati
all’infortunio stesso) hanno causato una serie di disturbi correlati che
limitano in modo consistente non solo la capacità lavorativa del nostro
assistito ma anche il normale decorso delle sua vita.
Nella relazione della visita fisiatrica redatta dal dott. __________,
il medico “obbiettivamente rilevo un deficit di forza alla dorsi flessione del
piede destro con dolore evocato alla mobilizzazione passiva negli ultimi gradi
di articolarità, caviglia instabile con lieve zoppia di fuga su base antalgica.”.
Si segnala che lo stesso dott. __________ consiglia di continuare
il trattamento in piscina termale.
Ribadiamo inoltre che la dott.ssa __________ oltre a prescrivere
anch’essa la continuazione della terapia in acqua e a prescrivere ulteriori
periodi di malattia, valuta una incapacit lavorativa non inferiore al 40%.”
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.5. In corso di causa, l’insorgente
si é riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. IX).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è
circoscritto all’entità della rendita d’invalidità spettante ad RI 1.
Nella misura in cui
l’assicurato chiede il rimborso dei costi generati dalle cure termali da lui
eseguite, il suo ricorso deve essere dichiarato irricevibile, posto che la
decisione su opposizione impugnata ha quale unico oggetto l’entità del grado
d’invalidità.
In effetti, secondo costante
giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V
36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294).
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poichè
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perchè concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benchè invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,
basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Nella concreta evenienza,
dalle carte processuali emerge che l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una
rendita d’invalidità del 21%, facendo capo, trattandosi dell’esigibilità
lavorativa, agli apprezzamenti espressi al riguardo dai sanitari della Clinica
di riabilitazione di __________ e dal proprio medico __________ (cfr. doc. 404,
p. 4).
In effetti, dal rapporto
relativo alla degenza 12 giugno - 17 luglio 2013 presso la __________ risulta,
per quanto qui d’interesse, che l’assicurato sarebbe in grado di svolgere a
tempo pieno attività sostitutive, da leggere a medio-pesanti, osservando le
seguenti limitazioni:
" (…).
Wechselbelastende Tätigkeiten, ohne längeres
Gehen / Stehen am Stück während > 1 Std. Ohne Tätigkeiten mit Erfordernis,
schneller laufen zu müssen, ohne Arbeit im unebenem Gelände, ohne
Vibrationsbelastung und Schläge bezüglich des rechten Fusses. Keine häufige
Zwangshaltung für den linken Fuss (wie Knien, Arbeiten in Hockstellung,
Pedalbedienung, Kriechen etc.). Kein häufiges Treppensteigen oder Leitersteigen
mit Gewichten, keine Arbeit an sturzexponierten Stellen.“
(doc.
345, p. 2)
A margine della visita medica di chiusura del 26 agosto 2013, la
dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha descritto in questi
termini l’esigibilità lavorativa dell’insorgente:
" (…).
nessuna limitazione per sollevare e portare pesi
fino all’altezza dei fianchi fino a 20 kg, mai più sollevare e portare pesi fino all’altezza dei fianchi oltre i 25 kg. Nessuna limitazione per sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino e oltre i 5 kg. Nessuna limitazione per il maneggio d’attrezzi leggeri/di precisione e di attrezzi medi. Mai
più possibile il maneggio di attrezzi pesanti/lavoro manuale rozzo e molto
pesante. Nessuna limitazione per la rotazione della mano. Nessuna limitazione
per lavori sopra la testa, rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata
in avanti. Talvolta possibile la posizione in piedi e inclinata in avanti a
destra, posizione inginocchiata a destra e flessione delle ginocchia a destra.
Nessuna limitazione però per la posizione inginocchiata e flessione delle
ginocchia a sinistra. Nessuna limitazione per la posizione seduta di lunga
durata, spesso possibile la posizione in piedi di lunga durata, molto spesso
possibile la posizione a libera scelta. Nessuna limitazione per camminare fino
ed oltre i 50 m, camminare per lunghi tratti. Mai più possibile camminare su
terreno accidentato. Talvolta possibile salire le scale e salire su scale a
pioli. Nessuna limitazione per l’uso delle due mani e l’equilibrio/stare in
equilibrio.
L’assicurato é considerato abile nella misura
dell’esigibilità lavorativa da subito al 100%.”
(doc. 354,
p. 4)
Da parte
sua, l’insorgente contesta in sostanza di essere in grado di riprendere
l’esercizio a tempo pieno di un’attività lavorativa, fondandosi sulle
certificazioni agli atti del suo medico curante, dott.ssa __________, e del
dott. __________, spec. in fisioterapia e riabilitazione a __________ (cfr.
doc. I).
2.6
Secondo
la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è nè l'origine del mezzo di prova nè la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sè
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantochè non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.7
Chiamato ora a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non vede alcun
valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa
espressa dagli specialisti della __________, dove l’assicurato ha soggiornato
per oltre un mese, e dal chirurgo ortopedico dott.ssa __________, per cui deve
essere ritenuto in grado di svolgere un’attività lavorativa medio-leggera dal
profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione degli
attrezzi, alternando a piacimento la posizione seduta a quella eretta, evitando
spostamenti su terreno accidentato e limitando l’utilizzo di scale e scale a
pioli.
Le certificazioni dei dottori __________ e __________, richiamate dall’insorgente a sostegno
delle proprie pretese, non appaioni suscettibili di scalfire il valore
probatorio attribuito ai rapporti di __________ e del medico di circondario
dell’CO 1.
Infatti, il primo
sanitario si é limitato a descrivere lo status soggettivo e oggettivo a livello
dell’estremità inferiore destra, senza trarre alcuna conclusione in merito alla
residua capacità lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. A 3).
Da parte sua, la dott.ssa __________ ha sì dichiarato il ricorrente inabile al lavoro in misura non
inferiore al 40%, senza peraltro specificare se l’incapacità é riferita alla
sua precedente professione oppure ad attività alternative adeguate, ma ha pure
preso in considerazione patologie estranee all’infortunio assicurato e, quindi,
non di pertinenza dell’Istituto assicuratore resistente (ipertensione arteriosa
essenziale, sindrome ansiosa, insufficienza circolatoria e bronchite cronica)
(cfr. doc. A 2).
È
peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid.
3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Occorre inoltre ricordare
che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo
all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve
compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno
(cfr. STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid.
4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è
reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la
quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro - nozione
quest’ultima certo teorica e astratta ma inerente al sistema e fondata
sull’art. 16 LPGA, implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e
domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo
tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati -, né
l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a
rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b).
2.8
Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,
l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, senza il danno alla salute, un
importo annuo di fr. 68'201.65 (cfr. doc. 368).
Questo dato non é
contestato dall’assicurato e può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.9
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.10
Nella presente
fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito
ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che
nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di
esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali al piede destro, e
meglio il raffilatore presso la __________, il montatore di quadri elettrici
presso __________ __________, il preparatore di cioccolata presso la __________
__________, il tuttofare presso __________ __________ e, infine, l’addetto alla
manutenzione presso la __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in
media, nel 2013, un reddito annuo pari a fr. 53'742 (doc. 367, p. 1).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
di cui al doc. 367 si evince che sono 66 i posti di lavoro che entrano in
considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.
33’799 e a fr. 65'650, e infine che quello medio è di fr. 49’902.
Il TCA constata che il
valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 53'742) è superiore
del 7.14% rispetto alla media dei salari medi (fr. 49’902).
In base alla
giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività
del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
In effetti, in una
sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa
conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA
35.2005.90
del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso
di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio
tollerati scostamenti sino al 10%).
In conclusione - assodato
che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le
limitazioni funzionali descritte nella documentazione medica agli atti, aspetto
riguardo al quale l’insorgente non ha d’altronde sollevato alcuna specifica
censura (cfr. STF 8C_285/2010 del 6 settembre 2010) -, il reddito da invalido è
stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 53'742.
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
2.11
Il grado
di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 53'742 al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 68'201.65 - risulta essere del 21.20%,
arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,
consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).
Visto che, con la
decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF resistente ha posto
l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità proprio del 21%, il
ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti