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Decisione

35.2014.41

Infortunio sul lavoro con danno ortopedico alla caviglia dx. Determinazione entità dell'invalidità in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi

29 settembre 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,

basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nella concreta evenienza,

dalle carte processuali emerge che l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una

rendita d’invalidità del 21%, facendo capo, trattandosi dell’esigibilità

lavorativa, agli apprezzamenti espressi al riguardo dai sanitari della Clinica

di riabilitazione di __________ e dal proprio medico __________ (cfr. doc. 404,

p. 4).

In effetti, dal rapporto

relativo alla degenza 12 giugno - 17 luglio 2013 presso la __________ risulta,

per quanto qui d’interesse, che l’assicurato sarebbe in grado di svolgere a

tempo pieno attività sostitutive, da leggere a medio-pesanti, osservando le

seguenti limitazioni:

" (…).

Wechselbelastende Tätigkeiten, ohne längeres

Gehen / Stehen am Stück während > 1 Std. Ohne Tätigkeiten mit Erfordernis,

schneller laufen zu müssen, ohne Arbeit im unebenem Gelände, ohne

Vibrationsbelastung und Schläge bezüglich des rechten Fusses. Keine häufige

Zwangshaltung für den linken Fuss (wie Knien, Arbeiten in Hockstellung,

Pedalbedienung, Kriechen etc.). Kein häufiges Treppensteigen oder Leitersteigen

mit Gewichten, keine Arbeit an sturzexponierten Stellen.“

(doc.

345, p. 2)

A margine della visita medica di chiusura del 26 agosto 2013, la

dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha descritto in questi

termini l’esigibilità lavorativa dell’insorgente:

" (…).

nessuna limitazione per sollevare e portare pesi

fino all’altezza dei fianchi fino a 20 kg, mai più sollevare e portare pesi fino all’altezza dei fianchi oltre i 25 kg. Nessuna limitazione per sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino e oltre i 5 kg. Nessuna limitazione per il maneggio d’attrezzi leggeri/di precisione e di attrezzi medi. Mai

più possibile il maneggio di attrezzi pesanti/lavoro manuale rozzo e molto

pesante. Nessuna limitazione per la rotazione della mano. Nessuna limitazione

per lavori sopra la testa, rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata

in avanti. Talvolta possibile la posizione in piedi e inclinata in avanti a

destra, posizione inginocchiata a destra e flessione delle ginocchia a destra.

Nessuna limitazione però per la posizione inginocchiata e flessione delle

ginocchia a sinistra. Nessuna limitazione per la posizione seduta di lunga

durata, spesso possibile la posizione in piedi di lunga durata, molto spesso

possibile la posizione a libera scelta. Nessuna limitazione per camminare fino

ed oltre i 50 m, camminare per lunghi tratti. Mai più possibile camminare su

terreno accidentato. Talvolta possibile salire le scale e salire su scale a

pioli. Nessuna limitazione per l’uso delle due mani e l’equilibrio/stare in

equilibrio.

L’assicurato é considerato abile nella misura

dell’esigibilità lavorativa da subito al 100%.”

(doc. 354,

p. 4)

Da parte

sua, l’insorgente contesta in sostanza di essere in grado di riprendere

l’esercizio a tempo pieno di un’attività lavorativa, fondandosi sulle

certificazioni agli atti del suo medico curante, dott.ssa __________, e del

dott. __________, spec. in fisioterapia e riabilitazione a __________ (cfr.

doc. I).

2.6

Secondo

la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è nè l'origine del mezzo di prova nè la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sè

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantochè non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.7

Chiamato ora a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non vede alcun

valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa

espressa dagli specialisti della __________, dove l’assicurato ha soggiornato

per oltre un mese, e dal chirurgo ortopedico dott.ssa __________, per cui deve

essere ritenuto in grado di svolgere un’attività lavorativa medio-leggera dal

profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione degli

attrezzi, alternando a piacimento la posizione seduta a quella eretta, evitando

spostamenti su terreno accidentato e limitando l’utilizzo di scale e scale a

pioli.

Le certificazioni dei dottori __________ e __________, richiamate dall’insorgente a sostegno

delle proprie pretese, non appaioni suscettibili di scalfire il valore

probatorio attribuito ai rapporti di __________ e del medico di circondario

dell’CO 1.

Infatti, il primo

sanitario si é limitato a descrivere lo status soggettivo e oggettivo a livello

dell’estremità inferiore destra, senza trarre alcuna conclusione in merito alla

residua capacità lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. A 3).

Da parte sua, la dott.ssa __________ ha sì dichiarato il ricorrente inabile al lavoro in misura non

inferiore al 40%, senza peraltro specificare se l’incapacità é riferita alla

sua precedente professione oppure ad attività alternative adeguate, ma ha pure

preso in considerazione patologie estranee all’infortunio assicurato e, quindi,

non di pertinenza dell’Istituto assicuratore resistente (ipertensione arteriosa

essenziale, sindrome ansiosa, insufficienza circolatoria e bronchite cronica)

(cfr. doc. A 2).

È

peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid.

3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

Occorre inoltre ricordare

che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo

all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve

compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno

(cfr. STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid.

4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è

reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la

quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro - nozione

quest’ultima certo teorica e astratta ma inerente al sistema e fondata

sull’art. 16 LPGA, implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e

domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo

tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati -, né

l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a

rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b).

2.8

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, senza il danno alla salute, un

importo annuo di fr. 68'201.65 (cfr. doc. 368).

Questo dato non é

contestato dall’assicurato e può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.9

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.10

Nella presente

fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito

ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che

nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di

esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali al piede destro, e

meglio il raffilatore presso la __________, il montatore di quadri elettrici

presso __________ __________, il preparatore di cioccolata presso la __________

__________, il tuttofare presso __________ __________ e, infine, l’addetto alla

manutenzione presso la __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in

media, nel 2013, un reddito annuo pari a fr. 53'742 (doc. 367, p. 1).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 367 si evince che sono 66 i posti di lavoro che entrano in

considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.

33’799 e a fr. 65'650, e infine che quello medio è di fr. 49’902.

Il TCA constata che il

valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 53'742) è superiore

del 7.14% rispetto alla media dei salari medi (fr. 49’902).

In base alla

giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività

del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

In effetti, in una

sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa

conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA

35.2005.90

del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso

di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio

tollerati scostamenti sino al 10%).

In conclusione - assodato

che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le

limitazioni funzionali descritte nella documentazione medica agli atti, aspetto

riguardo al quale l’insorgente non ha d’altronde sollevato alcuna specifica

censura (cfr. STF 8C_285/2010 del 6 settembre 2010) -, il reddito da invalido è

stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 53'742.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

2.11

Il grado

di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 53'742 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 68'201.65 - risulta essere del 21.20%,

arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,

consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Visto che, con la

decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF resistente ha posto

l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità proprio del 21%, il

ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti