35.2014.43
Infortunio sul lavoro con frattura rotula del ginocchio dx. Determinazione del diritto alla rendita in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. Rinvio atti ad amministrazione per s
23 ottobre 2014Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.43
mm
Lugano
23 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 aprile 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 luglio 2005, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di lancista
specializzato e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO
1, é stato colpito al ginocchio destro dal tubo del cemento, riportando
segnatamente, secondo il rapporto di uscita 11 agosto 2005 dell’Ospedale
regionale di __________, la frattura della rotula (doc. 3).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 5
luglio 2007, l’assicurato é stato posto al beneficio di un’indennità per
menomazione all’integrità del 20%, mentre gli é stato negato il diritto alla
rendita d’invalidità non essendovi un’apprezzabile riduzione della sua capacità
lavorativa nell’abituale professione (cfr. doc. 95).
Il provvedimento appena
citato é cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. Nel corso del mese di marzo
2013, é stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico del luglio 2005,
causata dalla recrudescenza dei dolori al ginocchio destro e dalla (nuova) insorgenza
di disturbi alla schiena e alla gamba sinistra (cfr. doc. 130, 131 e 136), che
é stata assunta all’CO 1 (cfr. doc. 145).
1.4. Alla chiusura della ricaduta,
con decisione formale del 2 dicembre 2013, l’amministrazione ha riconosciuto
all’assicurato una rendita d’invalidità del 31% a decorrere dal 1° novembre
2013, negando il diritto a un’IMI aggiuntiva (doc. 189).
A seguito dell’opposizione
interposta dal Sindacato __________ per conto dell’assicurato (doc. 194 e 198),
in data 16 aprile 2014, l’CO 1 ha parzialmente riformato la sua prima decisione
nel senso che il grado dell’invalidità é stato aumentato al 43% (cfrt. doc.
208).
1.5. Con tempestivo ricorso del 15
maggio 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto, in via
principale, che il reddito da valido venga fissato a fr. 107'738 e che il
TCA ordini un approfondimento peritale per stabilire l’eziologia del
raccorciamento della gamba destra, in via subordinata, il rinvio degli
atti all’assicuratore per complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, per quanto riguarda innanzitutto l’entità del reddito da
valido, l’insorgente fa valere che “… il salario annuo percepito dal signor
RI 1 era stato, negli anni antecedenti l’inabilità al lavoro e la successiva
inidoneità, mediamente di fr. 114'500.- (tolti gli assegni per i figli). Il
salario da valido valutato dalla CO 1 in fr. 83'009.- si riferiva univamente al
salario base, non erano stati presi in considerazione tutti i vari supplementi
che sono previsti per il lavoro in sotterraneo e che il nostro rappresentato
avrebbe continuato a percepire senza l’infortunio. In sede di opposizione la CO
1 ha chiesto indicazioni all’__________ che, da quanto abbiamo potuto sapere,
ha indicato dei supplementi in fr. 1'461.30 mensili. Sulla base di queste
indicazioni il salario annuo é stato rivalutato in fr. 100'544.50. A nostra
volta abbiamo chiesto un calcolo dettagliato dei vari supplementi che il
dipendente ha percepito e avrebbe potuto continuare a percepire. Per il 2013
risulta un totale annuo di fr. 33'338.96 che, aggiunto al salario mensile di
fr. 5'723.-, porta ad un totale annuo di fr. 107'738.-.”.
Per quanto concerne invece
l’accorciamento dell’arto inferiore destro, facendo capo alle
certificazioni agli atti dei suoi medici curanti, il ricorrente sostiene che
esso sarebbe stato provocato dall’evento infortunistico assicurato, aspetto
che, a suo avviso, andrebbe approfondito mediante perizia specialistica (doc.
I, p. 3).
1.6. L’Istituto assicuratore
convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto nel merito con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite é
circoscritto all’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.
Con la propria
impugnativa, l’insorgente ha chiesto che venga accertata l’eziologia del
raccorciamento dell’arto inferiore destro e, quindi, pure quella dei disturbi
alla schiena (che ne costituirebbero la conseguenza).
Al riguardo, il TCA
ritiene di potersi esimere dall’approfondire l’aspetto sollevato dal ricorrente
poiché, anche nel caso in cui si giungesse alla conclusione che i disturbi alla
schiena si trovano in una relazione di causalità indiretta con l’infortunio del
18 luglio 2005 ciò, così come verrà meglio dimostrato nei considerandi che
seguono, non giustificherebbe ancora un aumento del grado d’invalidità
stabilito dall’amministrazione.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poichè
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perchè concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benchè invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Nella concreta evenienza,
dalle carte processuali emerge che l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una
rendita d’invalidità del 43%, facendo capo, trattandosi dell’esigibilità
lavorativa, agli apprezzamenti espressi al riguardo dai sanitari della Clinica
di riabilitazione di __________ e dal proprio medico __________ (cfr. doc. 208,
p. 5).
In effetti, dal rapporto
relativo alla degenza 30 luglio - 22 agosto 2013 presso la __________ risulta,
per quanto qui d’interesse, che l’assicurato sarebbe in grado di svolgere a
tempo pieno attività sostitutive, da leggere a medio-pesanti, osservando le
seguenti limitazioni:
" (…).
Spezielle Einschränkungen:
- Ad Knie rechts (Unfall): Wechselbelastende Tätigkeiten (keine
rein gehend oder stehend zu verrichtende Tätigkeiten) ohne Zwangshaltungen für
das Knie, ohne häufiges Treppen- oder Leitersteigen und ohne Arbeit an sturzexponierten
Stellen.
- Ad LWS (Krankheit): zusätzlich ohne Tätigkeiten mit länger
dauernder vorgeneigter und/oder verdrehter Rumpfposition. Ohne länger dauernde
Vibrationsbelastungen oder Schläge bezüglich der Wirbelsäule.“
(doc.
165, p. 2)
A margine della visita medica __________ del 27 settembre 2013, il
dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha descritto
in questi termini l’esigibilità lavorativa dell’insorgente, tenuto conto
unicamente del danno al ginocchio destro:
" (…).
la esigibilità viene espressa in base ad una
valutazione medico-teorica e in base anche ai test effettuati a __________.
L’assicurato può sollevare pesi fino a 10 kg molto spesso. Talvolta pesi fino a 25 kg ma mai più oltre i 25 kg.
Può molto spesso sollevare pesi oltre l’altezza del
petto anche oltre 5 kg.
Può effettuare lavori di precisione e leggeri molto
spesso così come può effettuare lavori medi molto spesso.
Spesso può fare lavori pesanti. Di rado lavori molto
pesanti.
Molto spesso può effettuare rotazione della mano.
Molto spesso può fare lavori sopra la testa e molto spesso può fare lavori con
rotazione del busto per le sole conseguenze post-infortunistiche.
Spesso può mantenere la posizione seduta/inclinata
in avanti. Talvolta anche la posizione in piedi inclinata in avanti. Di rado può
mantenere la posizione inginocchiata e con le ginocchia in flessione.
Spesso può mantenere la posizione seduta e spesso
può mantenere la posizione in piedi.
Molto spesso può camminare oltre i 50 m. Spesso per tragitti lunghi. Talvolta anche su terreni sconnessi. Spesso può salire e scendere
le scale ma di rado salire e scendere scale a pioli.”
(doc. 175,
p. 6s.)
Da parte
sua, l’insorgente sostiene in sostanza che - prendendo in considerazione l’insieme
del danno alla salute (considerando cioé anche la problematica lombare)
-, la sua capacità lavorativa residua risulterebbe “… sicuramente notevolmente
ridotta, per non dire inesistente, …” (cfr. doc. 198).
2.6
Secondo
la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è nè l'origine del mezzo di prova nè la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sè
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantochè non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.7
Chiamato ora a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento
dell’esigibilità lavorativa espresso in occasione della degenza 30
luglio - 22 agosto 2013 presso la __________, di modo che - tenuto
conto dell’insieme del danno alla salute, a prescindere dalla sua eziologia -,
RI 1 deve essere ritenuto in grado di svolgere, a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa medio-leggera dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione degli attrezzi, da non
svolgere in posizione esclusivamente eretta, evitando posizioni di costrizione
per il ginocchio destro e lavori in situazioni esposte a cadute, nonché limitando
l’utilizzo di scale e impalcature, le posizioni di lunga durata con il tronco inclinato in avanti e/o in rotazione, come pure l’uso prolungato di
strumenti vibranti o comportanti contraccolpi alla schiena.
Le certificazioni dei dottori __________ e __________, richiamate dall’insorgente a sostegno
delle proprie pretese, non appaioni suscettibili di scalfire il valore
probatorio attribuito al rapporto di __________. In effetti, essi si sono
limitati a pretendere che i disturbi alla schiena sarebbero imputabili a una
deambulazione viziata dal danno al ginocchio destro (cfr. doc. A 3: “… il
raccorciamento é relativo non ad una problematica di malattia ma bensì al
flesso irriduttibile che provoca un raccorciamento come detto relativo
dell’arto inferiore destro e questo alfine di non scompensare la schiena.” e
doc. A 5: “Causa la deambulazione difficoltosa (conseguenza della frattura
della rotula) il paziente ha manifestato dolori alla colonna dorso-lombare e
lombo-sacrale con irradiazione agli arti inferiori. Dolori che aumentavano con
il passare del tempo.”), senza però trarre alcuna conclusione in merito alla
residua capacità lavorativa dell’assicurato.
2.8
Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.9
Nella presente
fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito
ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che
nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di
esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio il preparatore di
cioccolata presso la __________ Giubiasco, l’impiegato alla logistica presso __________
__________, l’addetto alla manutenzione presso la __________ Agno, il
venditore/magazziniere presso __________ __________ e, infine,
l’operaio-magazziniere presso la __________, i dipendenti di tali ditte
percepivano in media, nel 2013, un reddito annuo pari a fr. 57'114 (doc. 183).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
allegata al doc. 183 si evince che sono 89 i posti di lavoro che entrano in
considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.
33’748 e a fr. 74'217, e infine che quello medio è di fr. 52’585.
Il TCA constata che il
valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 57'114) è superiore
del 7.92% rispetto alla media dei salari medi (fr. 52’585).
In base alla
giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività
del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
In effetti, in una
sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa
conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA
35.2005.90
del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso
di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio
tollerati scostamenti sino al 10%).
In conclusione - assodato
che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni
funzionali derivanti dal danno alla salute complessivo, descritte nel rapporto
di uscita della Clinica di __________ -, il reddito da invalido è stato
validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr.
57'114.
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
2.10
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013,
senza il danno alla salute, un importo annuo di fr. 100'544.50 (fr.
83'008.90 di salario base + fr. 17'535.60 [fr. 1'461.30/mese x 12 mesi] di
supplemento per il lavoro sotterraneo - cfr. doc. 208, p. 6).
Il dato ritenuto
dall’assicuratore resistente viene contestato dal ricorrente (cfr. doc. I).
Dalla documentazione agli
atti risulta che, in sede di decisione formale, l’CO 1 ha fissato il reddito da
valido in fr. 83'008.90 (fr. 5'723/mese di salario base + fr. 662.30/mese di lavoro
in galleria), facendo capo a quanto comunicatogli da una collaboratrice (__________)
dell’__________ (cfr. doc. 182 e doc. 183).
Nell’ambito della
procedura di opposizione, l’amministrazione ha di nuovo interpellato il datore
di lavoro. Con comunicazione mail del 15 aprile 2014, sempre __________ ha
dichiarato che, nel 2013, l’assicurato avrebbe percepito un supplemento per il lavoro
in galleria di fr. 1'461.30/mese (x 12 mesi - cfr. doc. 207) e, su tale base,
l’assicuratore ha calcolato il reddito da valido (cfr. doc. 208).
Unitamente alla propria
impugnativa, RI 1c ha prodotto un conteggio elaborato dall’Implenia (firmato __________),
relativo ai supplementi di salario per il periodo 2011-2013, dal quale si
evince che, nel 2013, questi ultimi sarebbero stati pari a un importo di fr.
2'778.24/mese (cfr. allegato al doc. A 2).
In sede di risposta di
causa, il patrocinatore dell’CO 1 non si é confrontato con i dati contenuti nel
conteggio appena citato, limitandosi ad affermare che non vi sarebbero “…
ragioni per seguire i dati pretesi dal ricorrente.” (doc. III, p. 4).
Ora, avendo
l’amministrazione omesso di appurare adeguatamente un fatto rilevante dal
profilo giuridico prima della presentazione della risposta di causa (in
proposito, si veda l’art. 6 cpv. 1 Lptca, giusta il quale l’autorità
amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il
provvedimento impugnato), secondo questo Tribunale, sono dati i presupposti per
rinviarle gli atti affinché abbia a compiere gli atti istruttori che reputa
necessari per accertare il reddito da valido e decida di nuovo circa
l’entità della rendita d’invalidità spettante all’insorgente (tenuto conto
degli aspetti sui quali il TCA si é già pronunciato).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata é annullata.
§§ L’incarto
é retrocesso all’CO 1 per complemento istruttorio e
nuova
decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti