35.2014.44
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4 settembre 2014Italiano23 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.44
MP
Lugano
4 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 aprile 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 gennaio 2008 RI 1,
dipendente della ditta __________ in qualità di aiuto misuratore e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre era al lavoro è
caduto in un buco procurandosi un trauma distorsivo al ginocchio destro (cfr.
doc. 1; 3).
Il 28 gennaio 2008,
l’assicurato si è sottoposto a un esame RMN dal quale è emersa una lesione
estesa del menisco laterale con difetto della parte intermedia e rottura
radiale del corno anteriore, contusione ossea tibiale ed edema alle parti molli
(cfr. doc. 2).
Considerato il persistere della
sintomatologia dolorosa, l’assicurato, in data 13 marzo 2008 si è sottoposto a
un intervento di artroscopia del ginocchio destro con resezione meniscale
laterale parziale eseguita dal dott. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e ortopedia (cfr. doc. 4).
Il decorso postoperatorio
non ha avuto complicazioni e il 29 aprile 2008 RI 1 ha ripreso la sua attività lavorativa
al 100% (cfr. doc. 5; 9a).
L’Istituto assicuratore ha
ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
1.2. Il 10 novembre 2008,
l’assicurato si è recato presso il suo medico curante specialista, il dott. __________,
lamentando lancinanti dolori al ginocchio destro (cfr. doc. 15).
In data 17 febbraio 2009
l’assicurato ha quindi fatto notificare all’CO 1 un annuncio di ricaduta
dell’evento infortunistico del 13 gennaio 2008 (cfr. doc. 19). L’Istituto
assicuratore ha assunto la ricaduta e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge (cfr. doc.16).
1.3. Nel corso dell’anno 2013, RI
1, a causa di nuovi e persistenti dolori al ginocchio destro, si è sottoposto a
ulteriori accertamenti clinici e radiologici (cfr. doc. 64; 65).
L’assicurato, nel mese di
giugno 2013, ha quindi annunciato personalmente allo sportello dell’ CO 1 una
seconda ricaduta dell’infortunio del 13 gennaio 2008 (cfr. doc. 68; 70).
1.4. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi
del caso, con decisione formale del 22 ottobre 2013, l’amministrazione ha negato
il proprio obbligo a prestazioni per quanto riguarda la seconda ricaduta
annunciata dall’assicurato nel mese di giugno 2013, ritenuto che la causalità
tra l’infortunio del 13 gennaio 2008 e i disturbi notificati non sarebbe nè
sicura, nè data, secondo il criterio della probabilità preponderante (cfr. doc.
81).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato, rappresentato dal RA 1, poi motivata con scritto
del 31 gennaio 2014 (cfr. doc. 82; 91), l’assicuratore LAINF ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. A).
1.5. Con tempestivo ricorso del 16
maggio 2014, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a ripristinare il suo
diritto a prestazioni, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
L’assicuratore infortuni ritiene non traumatica la patologia di
cui soffre il paziente sulla base di quanto affermato dal Dr. __________ nel
suo rapporto dell’11.10.2013. Considerato che l’onere probatorio relativamente
all’esaurimento di una relazione causale e quindi per la sospensione/rifiuto
delle prestazioni spetta all’assicurazione infortuni, tale parere è però del
tutto improprio a comprovare quanto l’assicuratore infortuni pretende.
A nostro parere, il rapporto medico del Dr. __________ è
palesemente lacunoso, egli non si esprime con chiarezza sulla questione
dell’origine del dolore al ginocchio destro lamentato dall’assicurato e
tantomeno si pronuncia sul legame causale tra questo dolore e l’infortunio
subito dall’assicurato nel 2008. In altre parole, il medico in questione non ha
potuto nè stabilire da dove viene il dolore, nè tantomeno escludere o
attribuire tale dolore all’infortunio citato. Egli si è limitato a dei commenti
generici del tutto inappropriati a rendere plausibile nel caso concreto la
posizione assunta dall’assicuratore dal profilo medico. Da questo punto di
vista non vi è pertanto da parte della parte convenuta alcun convincente
giudizio medico per giustificare il rifiuto di prestazioni in favore
dell’assicurato.
La tipologia dell’infortunio subito dall’assicurato nel 2008,
l’attuale sintomatologia e le risultanze mediche oggettive, a nostro parere,
mostrano un quadro generale tale da rendere altamente verosimile che la
compromissione al ginocchio dx sia di carattere infortunistico, in altre
parole, che la ricaduta annunciata sia ancora una conseguenza dell’infortunio
del 2008 e dunque di responsabilità CO 1.
Nella denegata ipotesi che la Suva non aderisca a quanto sopra, riteniamo giustificato ordinare a scopo chiarificatore nuovi esami strumentali
accompagnati da una valutazione medica più approfondita. (…)” (cfr. doc. I)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
In ordine
Fatti
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a negare la sua
responsabilità per quanto riguarda i disturbi al ginocchio destro annunciati
all’amministrazione nel 2013, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.4. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).
2.5. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare
il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto
l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza
di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo
numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.6. L’evoluzione più recente
della giurisprudenza federale consiste nell’applicare la prassi relativa
all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata
attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti
strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte,
in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a
priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento
traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e
riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però
momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza
del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso
di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla
questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF
135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio,
questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da
un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una sentenza
8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto
inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico
provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati nè
neurologicamente nè mediante esami strumentali per immagini.
Infine, nella DTF 138 V
248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito
che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica
oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere
ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto
avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.7. Nella presente fattispecie,
dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’Istituto assicuratore ha
negato che i disturbi al ginocchio destro accusati da RI 1 nell’anno 2013,
costituissero ancora una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro del gennaio
2008.
L’assicuratore LAINF ha
fondato la sua posizione sull’apprezzamento del proprio medico __________,
dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e chirurgia della
mano. Nel suo rapporto, elaborato tenendo conto dell’intero dossier, il medico
fiduciario ha affermato quanto segue:
" (…)
Per quanto riguarda gli approfondimenti medici questi sono stati
esaustivi, era stato eseguito un esame RM del ginocchio destro in data
17.05.2013 e una valutazione specialistica alla clinica __________ di __________o
con rapporto 13.06.2013 sopracitato, si concludeva ad una sindrome dolorosa
cronicizzata al ginocchio destro, sul rapporto del 11.10.2013 il dott. __________
trova una situazione globalmente sovrapponibile a quanto già evocato all’ultimo
controllo anche riguardo allo stato obbiettivo il collega valuta la RM del ginocchio destro del 17.05.2013. Non ci sono elementi clinici obbiettivi e
all’esame RM obiettivi che siano perfettamente correlabili con i sintomi.
All’esame strumentale citato il corno posteriore del menisco laterale mostra
una lieve disomogeneità di segnale e discontinuità in corrispondenza del
margine inferiore, questi reperti sono comunque tipici dopo un intervento di
resezione meniscale, dove si trovano aspetti degenerativi del resto del menisco
che viene lasciato nel ginocchio. Si conclude quindi che i dolori cronici al
ginocchio destro (anche al ginocchio sinistro che in questo caso non viene
trattato), non sono spiegabili dal punto di vista medico-patologico
sull’infortunio e dopo l’intervento a partire dal 13.01.2008. Si conclude
quindi che la problematica del ginocchio destro come già confermato non è più
di competenza CO 1. (…)” (cfr. doc. 93, p. 5).
L’CO 1, nella sua
Considerandi
decisione su opposizione, considerato che la sintomatologia dolorosa
dell’assicurato non troverebbe riscontro oggettivo nei reperti radiologici e
strumentali, ha ritenuto applicabile alla fattispecie la giurisprudenza in
materia di disturbi psichici di cui alla DTF 115 V 133ss. La convenuta si è
quindi chinata sulla disamina della causalità adeguata, lasciando invece aperta
la questione della causalità naturale (cfr doc. A, p. 6).
Il ricorrente non condivide la
decisione dell’amministrazione.
A suo parere essa non si
fonderebbe su una convincente valutazione medica atta a giustificare il rifiuto
delle prestazioni.
Inoltre, la tipologia
d’infortunio subita nel 2008, l’attuale sintomatologia e le risultanze mediche
oggettive, renderebbero, nel loro insieme, altamente verosimile che la ricaduta
annunciata nel 2013 sia una conseguenza dell’infortunio del 13 gennaio 2008
(cfr. doc. I, p. 3).
2.8
Il TCA, esaminata la
documentazione medica e strumentale agli atti, ritiene dimostrato, perlomeno
con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi
lamentati da RI 1 non correlano con un danno infortunistico oggettivabile.
Infatti, l’esame di RMN
del 4 dicembre 2008 prescritto dal dott. __________ a causa dei dolori al
ginocchio destro denunciati dall’assicurato, non ha evidenziato nessuna lesione
del menisco, ma soltanto delle discrete alterazioni degenerative dello stesso
(cfr. doc. 17; 18).
L’ulteriore esame RMN del
30.
ottobre 2009 prescritto dal dott. __________, specialista FMH in ortopedia e
chirurgia ortopedica, intervenuto su mandato dell’CO 1 al fine di esprimere un
secondo parere, ha mostrato “una minima alterazione lineare del segnale del
corno posteriore del menisco laterale, reperto che potrebbe corrispondere ad
una piccola fessura. Una chiara rottura del menisco non viene visualizzata. Il
menisco mediale e i legamenti crociati e i collaterali sono intatti. Presenza
di una ciste di Baker. Non evidenti lesioni della cartilagine.” (cfr. doc. 46).
Il dott. __________, a margine della consultazione del 18 novembre 2009, ha quindi rilevato che “Sulla base dei dati anamnestici, clinici e radiologici un chiaro
correlato tra la sintomatologia e i reperti obiettivi, clinici e radiologici
non è dato. In questo contesto ritengo che un’attitudine conservativa sia
maggiormente indicata.” (cfr. doc. 47).
La RMN effettuata il 17 maggio 2013 ha presentato delle “Irregolarità del corno posteriore del
menisco laterale, in verosimili esiti da pregressa meniscectomia. Anomalie del
segnale con sottile ed incompleta fessurazione e note degenerative a carico del
corno posteriore del menisco mediale. Presenza di modesto versamento liquido
con piccola cisti di Baker postero-mediale. Modesto inspessimento delle pliche
sinoviali. Fenomeni tricompartimentali di condropatia, prevalenti al comparto
laterale, sul piano di carico, sul versante tibiale, in prossimità del pivot
centrale.” (cfr. doc. 64).
Sulla base di tale referto, il
dott. __________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia del ginocchio della
Clinica universitaria __________, nel suo rapporto del 24 giugno 2013 ha rilevato che l’insorgente soffre di una sintomatologia dolorosa cronica al ginocchio destro,
in presenza di un paziente soggettivamente molto sofferente (cfr. doc. 65, p. 2).
Non ravvisando interventi chirurgici utili a risolvere tale problema, il dott. __________
ha proposto di proseguire con una terapia conservativa, se necessario con
infiltrazioni locali ed eventualmente di sottoporre l’assicurato a una
valutazione reumatologica (cfr. doc. 65, p. 2).
Nell’ultimo rapporto
medico effettuato a seguito della visita specialistica dell’11 ottobre 2013
ordinata dall’CO 1, il dott. __________ ha evidenziato anch’egli la presenza di
una sindrome dolorosa cronica al ginocchio destro, poco sistematizzata, “senza
elementi obbiettivi clinici e all’artro-RM, che siano perfettamente correlabili
con i sintomi.” (cfr. doc. 80, p. 2).
Dalla documentazione
medica appena esposta emerge dunque che, effettivamente, i disturbi al
ginocchio accusati dal ricorrente, oggetto della notifica di ricaduta dell’anno
2013, non correlano a sufficienza con un danno alla salute oggettivabile.
In tale
contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
2.9
In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il
caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.8.), occorre effettuare
un esame specifico dell’adeguatezza.
Secondo la
giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però
avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in
virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione
delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di
invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della
cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando
eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono
conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Per sapere se ci si può
ancora attendere un sostanziale miglioramento della salute, si deve fare riferimento a un incremento rispettivamente a un recupero
della capacità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in seguito
all'infortunio. L'aggettivo "sensibile"
evidenzia che il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili
non bastano (DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Dalla
documentazione medica esposta al considerando 2.8. si evince che al più tardi
al momento in cui è stato annunciata la ricaduta oggetto della presente
vertenza (estate 2013), entravano in linea di conto soltanto dei provvedimenti
terapeutici conservativi che, per definizione, non hanno lo scopo di migliorare
sensibilmente lo stato di salute dell’interessato (cfr. in questo senso i doc.
47; 65; 80, p. 2).
2.10
Assodato dunque al
considerando procedente che all’amministrazione non può essere rimproverato di
aver prematuramente chiuso la pratica, in applicazione della più recente
giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5.-2.6.), occorre
ora procedere all’esame dell’adeguatezza del nesso di causalità secondo i
criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a
infortunio (DTF 115 V 133), posto che nella presente fattispecie non entra in
linea di conto l’applicazione della prassi in materia di trauma da colpo di
frusta.
Questo Tribunale ritiene
che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità
naturale tra l'infortunio e il danno alla salute possa rimanere insoluta (cfr.,
in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007,
consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio
2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF
va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza.
Nel valutare l'adeguatezza
del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione
dell’infortunio occorso all’assicurato nel gennaio 2008.
Nell’annuncio d’infortunio
del 22 gennaio 2008, il sinistro in questione è stato così descritto:
" (…).
Der Versicherte musste eine auf dem Boden
liegende Folie wegschieben, hatte aber leider den mit Wasser gefüllten Schacht
übersehen und fiel hinein.” (doc. 1).
RI 1 è
quindi caduto inavvertitamente in un buco non visibile poiché riempito d’acqua,
procurandosi una distorsione al ginocchio della gamba destra con conseguente
rottura del menisco laterale.
L’assicuratore LAINF nella
sua decisione su opposizione ha classificato l’evento infortunistico nella
categoria intermedia, ma al limite della categoria di quelli leggeri (cfr. doc.
A, pag. 6).
Ci si può chiedere se
l’infortunio in questione non debba essere qualificato come leggero, di modo
che l’adeguatezza del nesso di causalità dovrebbe essere negata a priori (cfr.,
ad esempio, la STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2 riguardante un’assicurata
scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca
destra). La questione può però restare aperta poiché anche classificando
l’evento occorso all’insorgente nella categoria di infortuni di grado medio, al
limite della categoria di infortuni leggeri o insignificanti, l’esito del
ricorso non può essere quello che auspica l’assicurato.
In tale eventualità, il
giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i
criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.5.. Per
ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse
presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri
(cfr. consid. 2.5.).
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25
p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che
si trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere
adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
Questo Tribunale ritiene
che possano essere considerati inadempiuti a priori il criterio delle circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità
dell'infortunio, quello della cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio, come pure quello del grado e
della durata dell'incapacità lavorativa (l’assicurato, dopo l’intervento di
artroscopia del 13 marzo 2008, è tornato abile al lavoro al 100% a partire dal
29.
aprile 2008, mentre per quanto attiene alla prima ricaduta, di
responsabilità dell’CO 1, è stato inabile al lavoro soltanto dal 12 gennaio al
2.
febbraio 2009, cfr. consid. 2.9.).
Insoddisfatto appare pure
il criterio della durata eccezionalmente lunga della cura medica dipendente
dall'evento infortunistico.
Per ammettere
l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto
temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del
trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di
salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008
consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che
serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non
ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03
dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid.
7.
). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF
8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di
farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni anche se di una certa
durata, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).
Nel caso di specie, dalle
carte processuali, al di là dell’intervento di meniscectomia del 2008, si
evince che i trattamenti a cui è stato sottoposto l’insorgente sono consistiti
nell’assunzione di medicamenti e nell’esecuzione, sempre su base ambulatoriale,
di fisioterapia. Pertanto, secondo il TCA, le cure mediche prestategli non
hanno in ogni caso presentato quell’intensità pretesa dalla giurisprudenza
federale.
Questa Corte ritiene che
non si possa nemmeno sostenere che il decorso della cura sia stato
sfavorevole e che siano intervenute complicazioni rilevanti.
In merito è utile
sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre
un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre
necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.
L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta
per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari
terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa)
capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009
consid. 6.5 e riferimenti).
Nella
concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze
la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per
ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti
complicazioni.
In
queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei
dolori somatici persistenti e quello della gravità o della particolare
caratteristica delle lesioni lamentate, poiché questi due criteri da soli non
potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U
187/95).
In
esito a quanto precede, si deve concludere che la sintomatologia di cui soffre
l’assicurato, non costituisce una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico occorsogli il 13 gennaio 2008.
Se ne deduce quindi che
l’assicuratore resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a
prestazioni relativamente alla seconda ricaduta annunciata nel 2013.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti