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Decisione

35.2014.44

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 settembre 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto della lite è la

questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a negare la sua

responsabilità per quanto riguarda i disturbi al ginocchio destro annunciati

all’amministrazione nel 2013, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle

prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un

nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.

Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V

177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.4. Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un

infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con

questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;

cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.

3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,

l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di

trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,

senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un

legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di

guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico

tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo

tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili

certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359

consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

2.5. Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare

il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto

l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza

di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo

numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.6. L’evoluzione più recente

della giurisprudenza federale consiste nell’applicare la prassi relativa

all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata

attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti

strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte,

in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a

priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento

traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e

riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però

momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza

del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso

di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla

questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF

135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una sentenza

8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto

inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico

provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati nè

neurologicamente nè mediante esami strumentali per immagini.

Infine, nella DTF 138 V

248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito

che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica

oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere

ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto

avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.7. Nella presente fattispecie,

dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’Istituto assicuratore ha

negato che i disturbi al ginocchio destro accusati da RI 1 nell’anno 2013,

costituissero ancora una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro del gennaio

2008.

L’assicuratore LAINF ha

fondato la sua posizione sull’apprezzamento del proprio medico __________,

dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e chirurgia della

mano. Nel suo rapporto, elaborato tenendo conto dell’intero dossier, il medico

fiduciario ha affermato quanto segue:

" (…)

Per quanto riguarda gli approfondimenti medici questi sono stati

esaustivi, era stato eseguito un esame RM del ginocchio destro in data

17.05.2013 e una valutazione specialistica alla clinica __________ di __________o

con rapporto 13.06.2013 sopracitato, si concludeva ad una sindrome dolorosa

cronicizzata al ginocchio destro, sul rapporto del 11.10.2013 il dott. __________

trova una situazione globalmente sovrapponibile a quanto già evocato all’ultimo

controllo anche riguardo allo stato obbiettivo il collega valuta la RM del ginocchio destro del 17.05.2013. Non ci sono elementi clinici obbiettivi e

all’esame RM obiettivi che siano perfettamente correlabili con i sintomi.

All’esame strumentale citato il corno posteriore del menisco laterale mostra

una lieve disomogeneità di segnale e discontinuità in corrispondenza del

margine inferiore, questi reperti sono comunque tipici dopo un intervento di

resezione meniscale, dove si trovano aspetti degenerativi del resto del menisco

che viene lasciato nel ginocchio. Si conclude quindi che i dolori cronici al

ginocchio destro (anche al ginocchio sinistro che in questo caso non viene

trattato), non sono spiegabili dal punto di vista medico-patologico

sull’infortunio e dopo l’intervento a partire dal 13.01.2008. Si conclude

quindi che la problematica del ginocchio destro come già confermato non è più

di competenza CO 1. (…)” (cfr. doc. 93, p. 5).

L’CO 1, nella sua

Considerandi

decisione su opposizione, considerato che la sintomatologia dolorosa

dell’assicurato non troverebbe riscontro oggettivo nei reperti radiologici e

strumentali, ha ritenuto applicabile alla fattispecie la giurisprudenza in

materia di disturbi psichici di cui alla DTF 115 V 133ss. La convenuta si è

quindi chinata sulla disamina della causalità adeguata, lasciando invece aperta

la questione della causalità naturale (cfr doc. A, p. 6).

Il ricorrente non condivide la

decisione dell’amministrazione.

A suo parere essa non si

fonderebbe su una convincente valutazione medica atta a giustificare il rifiuto

delle prestazioni.

Inoltre, la tipologia

d’infortunio subita nel 2008, l’attuale sintomatologia e le risultanze mediche

oggettive, renderebbero, nel loro insieme, altamente verosimile che la ricaduta

annunciata nel 2013 sia una conseguenza dell’infortunio del 13 gennaio 2008

(cfr. doc. I, p. 3).

2.8

Il TCA, esaminata la

documentazione medica e strumentale agli atti, ritiene dimostrato, perlomeno

con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi

lamentati da RI 1 non correlano con un danno infortunistico oggettivabile.

Infatti, l’esame di RMN

del 4 dicembre 2008 prescritto dal dott. __________ a causa dei dolori al

ginocchio destro denunciati dall’assicurato, non ha evidenziato nessuna lesione

del menisco, ma soltanto delle discrete alterazioni degenerative dello stesso

(cfr. doc. 17; 18).

L’ulteriore esame RMN del

30.

ottobre 2009 prescritto dal dott. __________, specialista FMH in ortopedia e

chirurgia ortopedica, intervenuto su mandato dell’CO 1 al fine di esprimere un

secondo parere, ha mostrato “una minima alterazione lineare del segnale del

corno posteriore del menisco laterale, reperto che potrebbe corrispondere ad

una piccola fessura. Una chiara rottura del menisco non viene visualizzata. Il

menisco mediale e i legamenti crociati e i collaterali sono intatti. Presenza

di una ciste di Baker. Non evidenti lesioni della cartilagine.” (cfr. doc. 46).

Il dott. __________, a margine della consultazione del 18 novembre 2009, ha quindi rilevato che “Sulla base dei dati anamnestici, clinici e radiologici un chiaro

correlato tra la sintomatologia e i reperti obiettivi, clinici e radiologici

non è dato. In questo contesto ritengo che un’attitudine conservativa sia

maggiormente indicata.” (cfr. doc. 47).

La RMN effettuata il 17 maggio 2013 ha presentato delle “Irregolarità del corno posteriore del

menisco laterale, in verosimili esiti da pregressa meniscectomia. Anomalie del

segnale con sottile ed incompleta fessurazione e note degenerative a carico del

corno posteriore del menisco mediale. Presenza di modesto versamento liquido

con piccola cisti di Baker postero-mediale. Modesto inspessimento delle pliche

sinoviali. Fenomeni tricompartimentali di condropatia, prevalenti al comparto

laterale, sul piano di carico, sul versante tibiale, in prossimità del pivot

centrale.” (cfr. doc. 64).

Sulla base di tale referto, il

dott. __________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia del ginocchio della

Clinica universitaria __________, nel suo rapporto del 24 giugno 2013 ha rilevato che l’insorgente soffre di una sintomatologia dolorosa cronica al ginocchio destro,

in presenza di un paziente soggettivamente molto sofferente (cfr. doc. 65, p. 2).

Non ravvisando interventi chirurgici utili a risolvere tale problema, il dott. __________

ha proposto di proseguire con una terapia conservativa, se necessario con

infiltrazioni locali ed eventualmente di sottoporre l’assicurato a una

valutazione reumatologica (cfr. doc. 65, p. 2).

Nell’ultimo rapporto

medico effettuato a seguito della visita specialistica dell’11 ottobre 2013

ordinata dall’CO 1, il dott. __________ ha evidenziato anch’egli la presenza di

una sindrome dolorosa cronica al ginocchio destro, poco sistematizzata, “senza

elementi obbiettivi clinici e all’artro-RM, che siano perfettamente correlabili

con i sintomi.” (cfr. doc. 80, p. 2).

Dalla documentazione

medica appena esposta emerge dunque che, effettivamente, i disturbi al

ginocchio accusati dal ricorrente, oggetto della notifica di ricaduta dell’anno

2013, non correlano a sufficienza con un danno alla salute oggettivabile.

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

2.9

In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il

caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.8.), occorre effettuare

un esame specifico dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di

invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della

cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando

eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono

conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Per sapere se ci si può

ancora attendere un sostanziale miglioramento della salute, si deve fare riferimento a un incremento rispettivamente a un recupero

della capacità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in seguito

all'infortunio. L'aggettivo "sensibile"

evidenzia che il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili

non bastano (DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Dalla

documentazione medica esposta al considerando 2.8. si evince che al più tardi

al momento in cui è stato annunciata la ricaduta oggetto della presente

vertenza (estate 2013), entravano in linea di conto soltanto dei provvedimenti

terapeutici conservativi che, per definizione, non hanno lo scopo di migliorare

sensibilmente lo stato di salute dell’interessato (cfr. in questo senso i doc.

47; 65; 80, p. 2).

2.10

Assodato dunque al

considerando procedente che all’amministrazione non può essere rimproverato di

aver prematuramente chiuso la pratica, in applicazione della più recente

giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5.-2.6.), occorre

ora procedere all’esame dell’adeguatezza del nesso di causalità secondo i

criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a

infortunio (DTF 115 V 133), posto che nella presente fattispecie non entra in

linea di conto l’applicazione della prassi in materia di trauma da colpo di

frusta.

Questo Tribunale ritiene

che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità

naturale tra l'infortunio e il danno alla salute possa rimanere insoluta (cfr.,

in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007,

consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio

2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF

va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza.

Nel valutare l'adeguatezza

del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione

dell’infortunio occorso all’assicurato nel gennaio 2008.

Nell’annuncio d’infortunio

del 22 gennaio 2008, il sinistro in questione è stato così descritto:

" (…).

Der Versicherte musste eine auf dem Boden

liegende Folie wegschieben, hatte aber leider den mit Wasser gefüllten Schacht

übersehen und fiel hinein.” (doc. 1).

RI 1 è

quindi caduto inavvertitamente in un buco non visibile poiché riempito d’acqua,

procurandosi una distorsione al ginocchio della gamba destra con conseguente

rottura del menisco laterale.

L’assicuratore LAINF nella

sua decisione su opposizione ha classificato l’evento infortunistico nella

categoria intermedia, ma al limite della categoria di quelli leggeri (cfr. doc.

A, pag. 6).

Ci si può chiedere se

l’infortunio in questione non debba essere qualificato come leggero, di modo

che l’adeguatezza del nesso di causalità dovrebbe essere negata a priori (cfr.,

ad esempio, la STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2 riguardante un’assicurata

scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca

destra). La questione può però restare aperta poiché anche classificando

l’evento occorso all’insorgente nella categoria di infortuni di grado medio, al

limite della categoria di infortuni leggeri o insignificanti, l’esito del

ricorso non può essere quello che auspica l’assicurato.

In tale eventualità, il

giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i

criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.5.. Per

ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri

(cfr. consid. 2.5.).

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25

p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che

si trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere

adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Questo Tribunale ritiene

che possano essere considerati inadempiuti a priori il criterio delle circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità

dell'infortunio, quello della cura medica errata che aggrava

notevolmente gli esiti dell'infortunio, come pure quello del grado e

della durata dell'incapacità lavorativa (l’assicurato, dopo l’intervento di

artroscopia del 13 marzo 2008, è tornato abile al lavoro al 100% a partire dal

29.

aprile 2008, mentre per quanto attiene alla prima ricaduta, di

responsabilità dell’CO 1, è stato inabile al lavoro soltanto dal 12 gennaio al

2.

febbraio 2009, cfr. consid. 2.9.).

Insoddisfatto appare pure

il criterio della durata eccezionalmente lunga della cura medica dipendente

dall'evento infortunistico.

Per ammettere

l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto

temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del

trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di

salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008

consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che

serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non

ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03

dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid.

7.

). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF

8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di

farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni anche se di una certa

durata, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).

Nel caso di specie, dalle

carte processuali, al di là dell’intervento di meniscectomia del 2008, si

evince che i trattamenti a cui è stato sottoposto l’insorgente sono consistiti

nell’assunzione di medicamenti e nell’esecuzione, sempre su base ambulatoriale,

di fisioterapia. Pertanto, secondo il TCA, le cure mediche prestategli non

hanno in ogni caso presentato quell’intensità pretesa dalla giurisprudenza

federale.

Questa Corte ritiene che

non si possa nemmeno sostenere che il decorso della cura sia stato

sfavorevole e che siano intervenute complicazioni rilevanti.

In merito è utile

sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre

un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre

necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.

L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta

per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari

terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa)

capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009

consid. 6.5 e riferimenti).

Nella

concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze

la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per

ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti

complicazioni.

In

queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei

dolori somatici persistenti e quello della gravità o della particolare

caratteristica delle lesioni lamentate, poiché questi due criteri da soli non

potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U

187/95).

In

esito a quanto precede, si deve concludere che la sintomatologia di cui soffre

l’assicurato, non costituisce una conseguenza adeguata dell’evento

infortunistico occorsogli il 13 gennaio 2008.

Se ne deduce quindi che

l’assicuratore resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a

prestazioni relativamente alla seconda ricaduta annunciata nel 2013.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti