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Decisione

35.2014.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 settembre 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio

Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità

lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta,

nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione

causale con l'infortunio).

2.9. A seguito dell’infortunio del

maggio 1990, l’CO 1 ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del

40% a far tempo dal 1° gennaio 2004, a dipendenza del discapito di rendimento

nell’abituale attività lavorativa di muratore e della corrispondente perdita di

guadagno (cfr. doc.114 e 120).

L’acuità visiva a quel

tempo era stabile a 0.2 per l’OD e 0,6 per l’OS (cfr. doc. 111 e 139).

Dalle tavole processuali risulta

che il 15 settembre 2011 RI 1 è stato visitato dal suo medico oftalmologo

curante, dott. __________. In quell'occasione lo specialista FMH in

oftalmologia e oftalmochirurgia ha costatato, oltre ai già accertati problemi

alla vista insorti a seguito dall’evento infortunistico del 1990, la presenza

di una cataratta corticale incipiente all’occhio sinistro e un peggioramento

dell’acuità visiva in entrambi gli occhi (OD 0.1 e OS 0.5, cfr. doc. 160).

Il 2 febbraio 2012, su mandato

dell’CO 1, il dott. __________, specialista FMH in oftalmologia, ha visitato

l’assicurato. Nel rapporto stilato a margine degli esami medici eseguiti, il

sanitario ha segnatamente rilevato quanto segue:

" (…)

In conclusione il signor RI 1 presenta gli esiti di un trauma

contusivo bilaterale dei bulbi oculari (1990) con susseguente glaucoma cronico.

A dx è stato operato di cataratta il 14.5.2001 e trabeculectomia il 13.6.2001

(Dr. __________), mentre a sx vi è la presenza d una cataratta.

Confrontando i documenti che mi sono stati sottoposti posso

constatare che la situazione all’OD, in particolar modo per quel che concerne

l’acutezza visiva, è stato piuttosto stabile almeno fin dal giugno 2006.

Diverso invece quanto si ritrova all’OS dove l’acutezza visiva da lontano con

la miglior correzione non supera oggi i 5/10 quando era allora ancora 7/10.

Questa lieve diminuzione dell’acutezza visiva dell’OS è senz’altro compatibile

con la progressione della cataratta. Con tale acutezza visiva il signor RI 1 è

inabile alla guida di autoveicoli del gruppo III.

Dal punto di vista assicurativo, il discusso calo dell’acutezza

visiva OS, da attribuire in parte agli esiti del trauma del 1990 ed in parte

senz’altro alla progressione della cataratta, deve portare ad un leggero

aggiustamento del grado d’inabilità lavorativa che a mio modo di vedere

dovrebbe passare ora da 70% a 80%. Anche se un intervento di cataratta all’OS

potrebbe in teoria migliorare la situazione ed evitare questo adeguamento

dell’incapacità lavorativa, la sua esigibilità in questo caso post traumatico

mi pare difficile. (…)”

(cfr. doc. 163, p. 2).

L’assicurato ha quindi

presentato all’CO 1 una richiesta di aumento del grado di invalidità al 70% -

stabilito dal dott. __________ e confermato dal dott. __________ (cfr. doc.

165, p. 3 e 163, p. 2) - a far tempo dal 1° gennaio 2011 (cfr. doc. 165, p. 1).

Il Centro di competenze in

medicina assicurativa dell’CO 1 è stato chiamato a esaminare lo stato di salute

del ricorrente. La dott.ssa __________, specialista FMH in oftalmologia e

oftalmochirurgia, ha confermato il peggioramento dell’acuità visiva di RI 1 e

ha costatato che con il visus così limitato, l’attività lavorativa di

muratore non è più esigibile (cfr. doc. 167).

L’assicurato, su

indicazione dell’CO 1, si è sottoposto ad un’ulteriore visita specialistica

presso la Augenklinik dell’Ospedale Cantonale di __________, al fine di

ottenere un secondo parere. I medici specialisti che hanno esaminato

l’assicurato, la dott.ssa __________ e il suo assistente, dott. __________, hanno

confermato le patologie già evidenziate dai precedenti rapporti medici e il

limitato grado di acuità visiva binoculare del paziente (0.16 per l’OD e 0.4

per l’OS), il quale rende inesigibile lo svolgimento della professione di

muratore. Essi hanno anche rilevato che un intervento chirurgico di cataratta

all’occhio sinistro, seppur possibile, sarebbe correlato da rischi di

complicazione tali da non giustificarne l’esecuzione (cfr. doc. 192, p. 2).

L’assicuratore LAINF con

decisione del 25 novembre 2013, ha stabilito che malgrado il peggioramento

dello stato di salute di RI 1, un aumento della rendita come auspicato dal

ricorrente non fosse giustificato. Per giungere a tale soluzione l’ICO 1 ha

sostanzialmente ritenuto che, nonostante la diminuzione dell’acuità visiva

rendesse impossibile l’attività di muratore, l’assicurato fosse comunque in

grado di svolgere un’altra attività lavorativa confacente al suo stato di

salute, con pieno rendimento (cfr. doc.198).

L’assicurato da parte sua

non condivide la presa di posizione dell’Istituto assicuratore, pretendendo che

gli sia riconosciuta una rendita di invalidità del 70%, fondata sul pari grado

di incapacità lavorativa come muratore. Inoltre egli ritiene che “(…) Tenuto

conto della formazione, dell’età dell’assicurato, il rapporto dei redditi da

voi stilato risulta troppo penalizzante per il sig. RI 1 in quanto è

materialmente impossibile trovare qualsiasi occupazione che possa permettere

all’assicurato di percepire il reddito sulla base delle statistiche svizzere

anche per i lavori leggeri. (…)” (cfr. doc. 200).

Prima di emanare la

decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore ha ancora interpellato la

dott.essa __________, attiva presso il centro di competenza per la medicina

assicurativa. Per quanto qui d’interesse il medico fiduciario ha confermato che

il lavoro di muratore non è più esigibile, ma che esistono delle attività

lavorative idonee allo stato di salute dell’assicurato che possono essere da

lui svolte a tempo pieno. La sanitaria ha quindi esposto un elenco di lavori

compatibili con un’acuità visiva ridotta, quali, per citarne alcuni, il

contadino, il fioraio, il giardiniere, il pescatore, il casaro, il netturbino

ecc (cfr. doc. 206, p. 2).

2.10. Chiamato ora a pronunciarsi

nella concreta evenienza, vista l’assenza di pareri medici

specialistici divergenti, questo Tribunale non vede alcun valido motivo

per scostarsi dalla valutazione della dott.ssa __________, per cui RI 1 deve

essere ritenuto in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento ridotto

del 10-20 %, attività lavorative nelle quali non è necessaria una vista

binoculare, conformemente a quanto si evince dall’elenco di professioni di cui

alla pubblicazione Augenärztliche Begutachtung, del dott. med. Rudolf

Sachsenweger (doc. 179, p. 4ss).

Al riguardo la dott.ssa __________

ha precisato che, sebbene sia stato elaborato negli anni settanta, l’elenco in

questione continua a costituire un valido strumento per individuare le

professioni esigibili da persone affette da patologie oftalmologiche (nel caso

dell’assicurato, entrano in linea di conto le attività contrassegnate con la

cifra III) (cfr. doc. 206, p. 2).

Con la propria

impugnativa, l’assicurato fa valere che, a causa del peggioramento del danno

alla salute infortunistico, egli non è più in grado di esercitare la

professione di muratore indipendente, di modo che anche il suo reddito è

nettamente diminuito (cfr. doc. I, p. 2).

La circostanza

sollevata dall’insorgente è irrilevante.

In effetti, non è in

discussione il fatto che egli presenti una totale incapacità lavorativa nella

sua professione abituale. In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, è però

esigibile che egli metta a frutto la sua capacità lavorativa residua sul

mercato generale del lavoro, svolgendo un’attività compatibile con il suo stato

di salute.

Ne consegue che la

documentazione fiscale prodotta dal ricorrente, relativa agli anni 2009-2012

(cfr. doc. V), si rileva inconferente ai fini del presente giudizio.

D’altro canto, il TCA non

ignora che il ricorrente, nato nel 1951, sia ormai vicino all’età del

pensionamento e che perciò potrebbe incontrare delle difficoltà a reperire

un’occupazione adeguata sul mercato generale del lavoro supposto equilibrato.

Tuttavia, torna qui applicabile l’art. 28 cpv. 4 OAINF, cosicché il grado di

invalidità dell’insorgente deve essere determinato mediante ii confronti dei redditi

(da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non

pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che avrebbe percepito un assicurato di mezza età, intorno ai 42 anni

(cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).

Posto che la rendita

d’invalidità dipendente dall’infortunio del 1990 era stata stabilita in

Considerandi

funzione del discapito di rendimento patito dall’insorgente nell’esercizio

della professione di muratore indipendente (e della relativa perdita di

guadagno), divenuta inesigibile in ragione del peggioramento dell’acuità visiva

dell’occhio sinistro (cfr. doc. 192 e 206), nel quadro della revisione della

rendita ex art. 17 LPGA, occorre far capo al mercato generale del lavoro e

procedere ad un raffronto dei redditi.

2.11

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente

avrebbe guadagnato nel 2011, senza il danno alla salute, un importo annuo di fr.

68'022.-- (cfr. doc. 179, p. 2; 198, p. 2 e 207, p. 5).

Questo dato non è

contestato dall’assicurato e può essere fatto proprio dal TCA.

2.12

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.13

Dalle carte

processuali risulta che l’amministrazione, nella decisione su opposizione ha

quantificato in fr. 42'109.-- il reddito da invalido, applicando la tabella TA

1, livello di qualifica 4 (fr. 61'924.63), operando successivamente una

decurtazione del 15% in ragione del discapito di rendimento stabilito dalla sua

oftalmologa di fiducia (cfr. doc. 207, p. 4), oltre che una deduzione sociale

del 20% (doc. 207, p. 5).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.

e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 4’901.--.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio

federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr.

61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali (1%, cfr. la relativa tabella

pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2011 un reddito annuo di fr.

61'776.12.

L’assicurato, avesse

continuato a lavorare nel ramo della costruzione di edifici, avrebbe

guadagnato, nel 2011, fr. 68'022.--/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr.

doc.179, p. 2).

Tale reddito si situa al

di sotto della media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA

1.

2010, p.to 41 “costruzione di edifici”, livello di qualifica 4: fr. 5'420

riportato su 42.3 ore/settimana = fr. 5'731.65 x 12 mesi = fr. 68'779.80 + adeguamento

all'indice dei salari nominali per il 2011 = fr. 69'467.59). Tuttavia,

in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.11. in fine,

essendo la differenza inferiore al 5%, non entra in linea di conto una

decurtazione del reddito statistico da invalido a titolo di gap

salariale.

Posto che la capacità

lavorativa in attività alternative adeguate è limitata all’85% (tenuto conto

del calo di rendimento stabilito dalla dott.ssa __________, cfr. doc. 206, p.

2), il reddito statistico deve essere ridotto del 15% (circa la possibilità di

effettuare una media allorquando è indicata una forchetta per le capacità

lavorative cfr. STF 9C_280/2010 del 12 aprile 2011, consid. 4.2., pubblicata in

DTF 137 V 71) ed è quindi pari a fr. 52'509.70 (risultato intermedio).

2.14

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 20% sul reddito

statistico da invalido, per tener conto del danno alla salute (doc. 207, p. 5).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione di

tale entità, l’Istituto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

In particolare, il TCA

ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’CO 1 abbia considerato

ampiamente gli effetti legati alla menomazione infortunistica.

D’altro

canto, per quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più

volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art.

16.

ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter

bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Infine, la

circostanza che l’assicurato abbia in sempre lavorato nel ramo dell’edilizia

non giustifica un’ulteriore decurtazione, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non

richiedono un’esperienza professionale diversificata (cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3).

2.15

Il reddito da invalido, tenuto

conto di una decurtazione sociale del 20%, ammonta quindi a fr. 42’007.76

(80% di fr. 52'509.70).

Il grado di invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 42’007.76 al reddito

che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 68'022.--,

risulta essere del 38.24%, arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Posto che RI 1 beneficia già di

una rendita del 40% a dipendenza dell’infortunio del maggio 1990, non sono date

le premesse per condannare l’amministrazione ad aumentare il grado d’invalidità

per la via della revisione.

2.15

In esito a tutto quanto

precede, la decisione su opposizione impugnata mediante la quale lCO 1 si è

rifiutata di aumentare la rendita di invalidità del 40% a suo tempo assegnata

all’assicurato, deve quindi essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti