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Decisione

35.2014.46

Assicurato vittima di incidente stradale con trauma commotivo e diverse contusioni. Valutazione diritto all'indennità giornaliera. Confermato che l'assicurato aveva ritrovato piena capacità lavorativa

28 luglio 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 91).

2.5. Dalle tavole processuali emerge che la decisione della CO 1 di

ritenere l’assicurato totalmente abile nella sua originaria professione di

cameriere a contare dal 1° ottobre 2013, è stata presa facendo capo alle

risultanze degli accertamenti pluridisciplinari da essa disposti.

In effetti, nel corso del

mese di febbraio 2013, RI 1 é stato periziato dal dott. __________, spec. FMH

in neurologia.

Dal relativo referto si

evince, in quell’occasione, era stato refertato uno stato neurologico “…

perfettamente normale e non si trovano reperti sospetti per una lesione

centrale o periferica. Il paziente al momento della mia valutazione é anche

soggettivamente asintomatico. Le cefalee sono intermittenti e possiamo

interpretarle come cefalee post-traumatiche (il paziente non ha mai sofferto di

cefalee in passato) ma sono di entità tale da non causare limitazioni

maggiori.”.

Per quanto riguarda la

capacità lavorativa, il dott. __________ ha ha dichiarato di ritenere che

l’assicurato potesse “… progressivamente rientrare al posto di lavoro,

essendovi ancora intermittenti dolori prudenzialmente per evitare

un’esacerbazione dei sintomi, penso che possa rientrare al posto di lavoro

dapprima al 50% fino alla fine di febbraio e poi a partire dal primo marzo

riprendere il lavoro al 100%.” (doc. 18, p. 2).

L’aspetto ORL é stato

approfondito dal dott. __________, spec. FMH in ORL e chirurgia

cervico-facciale, rispettivamente dal Servizio di vestibologia dell’Ospedale

regionale di __________.

Dal referto 18 giugno 2013

di quest’ultimo servizio si apprende che l’esame otoneurologico ivi eseguito

aveva evidenziato “… una funzione vestibolare periferica nella norma

bilaterale. In considerazione del quadro clinico e del suo decorso sospettiamo

una problematica cervico-posturale della vertigine soggettiva riferita.” (doc.

32).

Quindi, con rapporto del

20 giugno 2013, il dott. __________ ha affermato di non considerare il tinnito

“… un fattore limitante per l’attività professionale del paziente. Sulla base

dell’esame ORL non si giustifica in alcun modo l’incapacità al lavoro. Come

espresso in precedenza un tinnito grave comporta al massimo un danno

d’integrità del 15-10%, i disturbi d’equilibrio del paziente si manifestano

quasi esclusivamente ad occhi chiusi e non comportano, dal mio punto di vista,

alcuna limitazione nell’attività di barman. Sono chiaramente esclusi da questa

valutazione altri disturbi della salute legati alla condizione psichica del

paziente o da sindromi algiche come riportatemi dalla documentazione

inviatami.” (doc. 33, p. 2).

L’assicuratore infortuni

ha infine disposto un consulto psichiatrico da parte della dott.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Per quanto qui

d’interesse, la psichiatra fiduciaria ha diagnosticato una reazione mista

ansiosa-depressiva in sindrome da disadattamento (ICD-10: F43.22), imputabile

all’evento infortunistico del 29 dicembre 2012.

D’altro canto, ella ha

dichiarato il ricorrente abile al lavoro in misura completa dal profilo

psichiatrico (cfr. doc. 40, p. 10: “Un’inabilità lavorativa per motivi psichici

Considerandi

non é mai stata attestata e considerato lo stato psichico constatato

all’occasione della visita peritale non sussiste (…). … dal punto di vista

psichico l’assicurato é da considerarsi totalmente abile al lavoro.”).

2.6

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri.

Fra questi mezzi di prova

entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici

curanti.

2.7

Chiamata ora a pronunciarsi, questa

Corte ritiene che la documentazione medica presente all’inserto, riassunta al

precedente considerando, le consenta di definire validamente la capacità

lavorativa dell’assicurato a far tempo 1° ottobre 2013, senza che si rendano

necessari degli ulteriori atti istruttori (oppure un rinvio all’amministrazione,

così come richiesto dal ricorrente).

Il TCA non ignora che,

anche dopo il 30 settembre 2013, il medico curante dell’assicurato, dott. __________,

specialista in allergologia e immunologia clinica a __________, ha continuato

ad attestare una completa inabilità lavorativa (cfr. doc. 41, doc. 42, allegato

al doc. 54, doc. A 8 e doc. A 10). Tuttavia, le sue certificazioni, prive di

motivazione, non appaiono suscettibili di scalfire il valore probatorio

attribuito ai rapporti elaborati dagli specialisti interpellati dall’Istituto

assicuratore.

La stessa conclusione

s’impone anche per i referti agli atti del Dipartimento di salute mentale di __________,

nella misura in cui non vi é stata attestata alcuna incapacità lavorativa (cfr.

doc. A 5, A 6 e A 9).

In esito a tutto quanto

precede, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato

abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19 settembre 2005; STFA C 192/04 del 14

settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406

consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I

- 1996 p. 225), si deve concludere che, a far tempo dal 1° ottobre 2013, RI 1

aveva ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione.

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale la __________ ha posto termine al

versamento dell’indennità giornaliera a contare dal 1° ottobre 2013, merita

dunque conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti