35.2014.47
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2 febbraio 2015Italiano35 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.47
cr
Lugano
2 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 aprile 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 maggio 2011 RI 1,
nato nel 1971, di professione muratore, è stato vittima di un incidente della
circolazione stradale mentre si trovava alla guida della propria moto,
riportando un politrauma (doc. 2).
A seguito dell’evento,
l’assicurato ha dovuto sottoporsi a degli interventi chirurgici e ha
beneficiato di cure fisioterapeutiche sia in ambito ambulatoriale che
stazionario.
L’Istituto
assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale dell’8 agosto
2013 - cresciuta in giudicato dopo il ritiro dell’opposizione da parte dell’avv.
RA 1, rappresentante legale dell’assicurato (doc. 165 a) - l’CO 1 ha accordato all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità (di seguito:
IMI) del 30% (doc. 155).
1.3. Inoltre, con decisione del 6
marzo 2014, per tenere conto degli impedimenti cagionati dall’infortunio del 5
maggio 2014, l’CO 1 ha accordato all’assicurato il diritto ad una rendita
d’invalidità del 19% a decorrere retroattivamente dal 1° dicembre 2013 (doc.
181).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato per il tramite dell’avv. RA 1, con decisione su
opposizione del 10 aprile 2014, l’amministrazione ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.4. Con tempestivo ricorso del 26
maggio 2014, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha contestato la
decisione con la quale l’CO 1 gli ha accordato una rendita di invalidità del
19%, chiedendo che la stessa venga portata momentaneamente al 100%,
analogamente a quanto deciso in ambito AI, in attesa di conoscere l’effettiva
esigibilità lavorativa dell’interessato in attività adatte, oggetto di
approfondimenti da parte dell’Ufficio AI (doc. I).
Il rappresentante legale
dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente, il legale
del ricorrente ha rimproverato all’assicuratore LAINF di avere anticipato i
tempi procedendo al calcolo del grado di invalidità dell’assicurato, tenendo
conto di una piena esigibilità lavorativa in attività leggere adeguate così
come valutato dal medico __________ dell’CO 1, invece di attendere gli esiti
dell’accertamento professionale predisposto dall’Ufficio AI presso IPT
integrazione per tutti, proprio al fine di verificare le potenzialità
professionali dell’interessato.
Il patrocinatore del
ricorrente ha, quindi, chiesto al TCA, previo richiamo dell’intero incarto AI,
di volere rinviare gli atti all’assicuratore LAINF affinché stabilisca nuovamente
l’esatta esigibilità lavorativa dell’interessato, tenuto conto di tutti i suoi
limiti e proceda ad un nuovo calcolo del grado di invalidità.
Il legale ha, infine,
chiesto che venga predisposta una perizia specialistica, in lingua italiana,
nel caso in cui questo Tribunale non dovesse considerare sufficiente la
documentazione già acquisita agli atti (doc. I).
1.5. In data 11 giugno 2014, il
patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. IV + 1/2).
1.6. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.7. In data 13 agosto 2014, il
legale del ricorrente ha trasmesso al TCA la documentazione attestante l’avvio
di un nuovo accertamento professionale predisposto dall’Ufficio AI con la
consulenza del SIL (sostegno integrazione lavorativa).
Il patrocinatore ha
evidenziato che dalla documentazione in questione emergono le enormi difficoltà
riscontrate dall’assicurato nel processo di reinserimento professionale, motivo
per il quale egli deve essere considerato totalmente inabile al lavoro sul
mercato generale del lavoro (doc. IX + L-O).
1.8. Con scritto del 2 settembre
2014, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un nuovo certificato medico
del dr. __________ (doc. XI + P).
1.9. In data 1° settembre 2014, il
patrocinatore dell’assicuratore LAINF ha rilevato di avere preso atto degli
intenti AI, ritenendo che lo stage predisposto dall’Ufficio AI sembrerebbe
tener conto dell’esigibilità attestata dal medico (doc. XIII).
1.10. Con scritto del 25 settembre
2014, l’assicuratore convenuto ha trasmesso al TCA il parere con il quale il
medico __________ dell’CO 1 ha confermato che le considerazioni espresse dal
dr. __________ nulla mutano ai fini di causa (doc. XIV + bis).
1.11. In data 6 ottobre 2014, il
patrocinatore del ricorrente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori
osservazioni da presentare, preannunciando l’imminente trasmissione di nuova
documentazione relativa agli esiti degli accertamenti professionali messi in
atto dall’Ufficio AI (doc. XVI).
1.12. In data 2 dicembre 2014, il
legale dell’assicurato ha trasmesso a questo Tribunale “la documentazione
recentemente assunta agli atti dall’Ufficio AI nell’ambito della valutazione di
un possibile percorso di reinserimento professionale del ricorrente”, il cui
esito “è estremamente chiaro, tant’è che l’Ufficio AI ha ufficialmente richiesto
alla CO 1 di rivalutare la pratica” (doc. XVIII + Q1-5).
1.13. Con scritto del 4 gennaio
2015, il patrocinatore dell’assicuratore convenuto ha comunicato al TCA che
“l’AI ha già chiesto, come risulta dagli atti, una presa di posizione alla __________.
Ritengo quindi che il competente servizio si esprimerà in merito quanto prima”
(doc. XX).
Tale scritto è stato
trasmesso al ricorrente (cfr. doc. XXI), per conoscenza.
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è
unicamente l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Nella concreta evenienza,
dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della
capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul
rapporto del 19 luglio 2013 stilato dal dr. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica, medico __________ dell’CO 1, a margine della visita di
chiusura del 16 luglio 2013.
Dal rapporto, emerge che RI
1.
presenta uno “stato da incidente della circolazione con fratture instabili
Th6 e Th8, frattura dello sterno, frattura della pelvi renale sinistra, ferite
lacero-contuse alla spalla destra, ferite lacero-contuse al dorso della mano
destra e sviluppo di plessopatia plesso brachiale medio e inferiore destro.
Stato da corporectomia Th6 e Th7, posa di gabbia Synex anteriore tra Th5 e Th8
e strumentazione posteriore Th4 e Th9. Stato da sutura delle ferite
lacero-contuse alla spalla destra e al dorso della mano destra. Stato da
tenolisi degli estensori e asportazione di granuloma da corpo estraneo II
raggio della mano destra il 29.8.2012. Stato da asportazione di ulteriori corpi
estranei vitrei a livello della cicatrice della spalla destra nel dicembre 2011” (doc. 150 pagg. 5-6).
Il dr. __________ ha
descritto l’esigibilità lavorativa nel seguente modo:
" (…)
Esigibilità del lavoro:
l’assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25 kg. Egli non può più sollevare pesi superiori ai 25 kg oltre l’altezza dei fianchi, l’assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza del petto e di rado pesi superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.
L’assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi leggeri e di
precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità e non può più maneggiare
attrezzi pesanti o molto pesanti, l’assicurato non ha limiti nella rotazione
manuale.
L’assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa,
talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione
seduta e inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi e inclinata in
avanti, non ha limitazioni nell’assumere la posizione inginocchiata e nemmeno
nell’effettuare la flessione delle ginocchia.
L’assicurato può spesso assumere la posizione seduta o in piedi e
di lunga durata, egli può molto spesso camminare fino a 50 m, può molto spesso camminare oltre i 50 m, talvolta camminare su terreno accidentato, egli può
spesso salire le scale e talvolta salire su scale a pioli.
Nell’ambito di questa esigibilità l’assicurato può essere
considerato abile al lavoro nella misura del 100%."
(Doc. 150 pagg. 6-7)
L’amministrazione ha
quindi considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro nello svolgimento
della sua ultima attività lavorativa, di natura pesante, ritenendolo per contro
pienamente abile al lavoro in un’attività leggera (doc. 181).
Il patrocinatore del
ricorrente ha contestato la piena esigibilità lavorativa in attività adeguate
ritenuta dall’amministrazione, rilevando che l’amministrazione non ha
minimamente preso in considerazione le difficoltà di apprendimento e di
concentrazione che affliggono l’interessato.
A comprova di quanto
asserito, il legale ha prodotto il referto del 20 maggio 2014 del dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, curante dell’assicurato, il quale,
posta la diagnosi di “episodio depressivo di media entità, in parte emulato da
verosimili sintomi somatoformi da dolore persistente”, ha osservato:
" (…)
Decorso
L’evoluzione ha comportato purtroppo un peggioramento delle
condizioni psichiche con la manifestazione del disturbo depressivo associato a
possibili disturbi funzionali, ciò che ha necessitato durante il mese di
dicembre dello scorso anno l’instaurazione di un trattamento biologico
antidepressivo (vedi sopra).
Recentemente il paziente, tramite Ufficio AI, ha iniziato un corso
a __________, dovendolo interrompere dopo tre lezioni in quanto per contrastare
il dolore egli si sarebbe dovuto ripetutamente alzare e camminare. Il signor RI
1.
non ha capito di che corso si trattasse.
Prognosi
La prognosi si profila al momento riservata.
Valutazione
Si tratta di un caso piuttosto complesso.
L’infortunio subito dal paziente ha intaccato la sua integrità
psicofisica, costituendo per lui, molto concreto e la cui forza personale è
sempre stata essenzialmente fisica, un’importante ferita narcisistica con il
vissuto di avere subito un danno permanente.
Alla problematica fisica si è sovrapposta quella psichiatrica, di
tale entità da avere indotto il medico curante a prevedere una presa a carico
specialistica e conseguente prescrizione di medicazione psicoattiva.
Il paziente tende a reagire in modo regressivo con contrazione
delle social skills e quindi della capacità di interagire con gli altri, in
particolare se estranei.
La compromissione della capacità di concentrazione determina per
questo paziente già poco incline difficoltà di apprendimento rispetto a nuove
nozioni.
Il sentimento di insicurezza nelle proprie risorse mina
ulteriormente l’assunzione di responsabilità.
In questo momento dunque il paziente incontrerebbe notevoli
difficoltà nel libero mercato del lavoro comunemente inteso.”
(Doc. H)
Il legale ha, inoltre, trasmesso un certificato medico del 26
agosto 2014, con il quale il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha
attestato che “per i postumi di un infortunio subito il 13.5.2011 con
molteplici fratture vertebrali-toracali, plessopatia bracciale destro con
sindrome deficitaria C5-C6 a destra. Il paziente continua a necessitare di
regolari sedute fisioterapeutiche a __________ e __________ onde poter
migliorare la situazione funzionale dei movimenti toraco-bracciali e con scopo
antalgico. Questo vale per ancora almeno un anno a partire dalla stesura di
questa dichiarazione” (doc. P).
Con apprezzamento medico
del 23 settembre 2014, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
medico __________ dell’assicuratore convenuto, preso atto del referto del dr. __________,
ha osservato:
" (…)
Al certificato del dr. __________ che propone la necessità di
regolari sedute fisioterapeutiche a __________ e __________ si può rispondere
che questo certificato non porta nessuna nuova informazione medica che può
cambiare le nostre decisioni precedenti. Da parte della CO 1 era già stato
accettato di dare il benestare per 1-2 serie di fisioterapia all’anno per
preservare la funzionalità per i movimenti toraco-brachiali per l’anno 2014 e 2015.”
(Doc. XIV/bis)
Il patrocinatore del ricorrente ha, inoltre, rilevato che, in
ambito AI, l’assicurato è stato sottoposto ad accertamenti di natura
professionale: l’Ufficio AI ha, infatti, assunto i costi per un accertamento
professionale presso IPT Integrazione Per Tutti, dal 23 aprile 2014 al 22
maggio 2014 (doc. E) e, dal 28 luglio 2014 al 30 settembre 2014, un
accertamento professionale quale aiuto selvicoltore organizzato da SIL Sostegno
integrazione lavorativa (doc. L).
In data 2 dicembre 2014, il legale dell’assicurato ha comunicato
al TCA gli esiti – negativi – degli accertamenti professionali predisposti
dall’Ufficio AI, trasmettendo la seguente documentazione:
- rapporto
finale del 6 giugno 2014 del consulente IPT all’Ufficio AI, del seguente
tenore:
"
Rapporto finale IPT del Signor RI 1: uomo, nazionalità __________, 43
anni, permesso B, divorziato, 1 figlia di 17 anni, residente a __________.
L’assicurato è beneficiario di una rendita intera AI e di una rendita parziale
da parte della CO 1 (19%).
Incontriamo il Signor RI 1 tramite un
primo incontro conoscitivo/informativo in data 21.2.2014. In tale occasione,
gli si presenta la misura di reinserimento, riscontrandone il suo vivo
interesse. A seguito di questo primo incontro, l’Ufficio AI valuta opportuno
offrire la possibilità al Signor RI 1 di aderire al percorso IPT, con
l’obiettivo di frequentare il “modulo di gestione del cambiamento”.
Il mandato ha il suo inizio ufficiale
in occasione dell’incontro tripartito tra il candidato, il consulente AI e IPT.
In tale colloquio, si definisce la partecipazione del Signor RI 1 al modulo di
formazione sopracitato, in base ai seguenti obiettivi: riprendere fiducia in se
stesso, intravedere nuove prospettive professionali/personali, confrontarsi col
gruppo, ritrovare socialità e valutare la ripresa del ritmo legata agli attuali
limiti di salute fisici. Nel successivo colloquio individuale con il consulente
IPT, il Signor RI 1 firma l’iscrizione al corso, insieme al documento di
attese/aspettative circa i suoi contenuti. Oltre ai punti sopra esposti, il
modulo rappresenta un banco di prova per valutare la sua tenuta a livello
fisico. Infatti, il Signor RI 1 spiega che gli attuali problemi di salute a
livello lombare e cervicale potrebbero limitarlo fortemente nel mantenere una
posizione seduta. Per tale motivo, gli viene concessa la possibilità di alzarsi
durante le ore di formazione, così da alternare le posture secondo le sue
esigenze.
Il 29 aprile, il candidato inizia
regolarmente il modulo “Gestione del Cambiamento”, dimostrando grande impegno e
interesse nei confronti dei temi affrontati in aula. Si integra velocemente col
gruppo ed evidenzia un’attitudine corretta, seria e rispettosa. Dopo i primi
tre incontri, purtroppo, sorgono dolori fisici sempre più intensi. Per tale
motivo, il candidato contatta immediatamente il consulente IPT per informarlo
della delicata situazione. In occasione del colloquio del 12 maggio, il Signor RI
1.
afferma di avere dolori articolari difficilmente sopportabili e gestibili. È
spesso costretto ad uscire dall’aula per alternare le posture, camminando
nell’atrio adiacente, questa strategia però non risulta sufficiente per poter contenere
i dolori.
Inoltre, il viaggio in auto da e per __________
gli provoca ulteriori difficoltà, a causa delle sollecitazioni alla colonna vertebrale.
Quando rientra a casa, dice di non avere più forze, se non per distendersi sino
alla conclusione della giornata. Per tali ragioni, il Signor RI 1 chiede di
poter interrompere il percorso.
A seguito di un colloquio tra IPT e
consulente AI, si valuta opportuno concludere anticipatamente la misura di
reinserimento. Purtroppo sono emerse difficoltà fisiche tali da non permettere
al Signor RI 1 di frequentare il corso proposto, con una frequenza di due mezze
giornate alla settimana. Nonostante l’interesse e la motivazione dimostrate dal
candidato, si sono riscontrati dei limiti di salute che attualmente rendono
difficilmente attuabile un percorso di reinserimento professionale seppure con
le dovute misure di sostegno, flessibilità e supporto.
Seguito auspicato/proposte
IPT resta a disposizione del Signor RI
1.
qualora la situazione di salute migliorasse e fosse interessato a riprendere
il nostro percorso di reinserimento professionale.” (Doc. Q1, sottolineatura
della redattrice)
- valutazione
del 20 ottobre 2014 del consulente IP dell’UAI, del seguente tenore:
"
Stato di salute
caso infortunistico sel 5.5.2011 (v.
visita di chiusura della CO 1 del 16.7.2013).
Nel documento sopra citato è posta la
seguente diagnosi :
stato da incidente della circolazione
con fratture instabili Th6 e Th8, frattura dello sterno, frattura della pelvi
renale sinistra, ferite lacero-contuse alla spalla destra, ferite
lacero-contuse al dorso della mano destra e sviluppo di plessopatia plesso
brachiale medio e inferiore destro. Stato da corporectomia Th6 e Th7, posa di
gabbia Synex anteriore tra Th5 e Th8 e strumentazione posteriore Th4 e Th9.
Stato da sutura delle ferite lacero-contuse alla spalla destra e al dorso della
mano destra. Stato da tenolisi degli estensori e asportazione di granuloma da
corpo estraneo II raggio della mano destra il 29.8.2012. Stato da asportazione
di ulteriori corpi estranei vitrei a livello della cicatrice della spalla
destra nel dicembre 2011.
Esigibilità del lavoro (secondo la
valutazione della CO 1):
può spesso
sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 5 ai
10.
kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25 kg. Egli non può più sollevare pesi superiori ai 25 kg oltre l’altezza dei fianchi, l’assicurato
può spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza del petto e di rado pesi
superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.
L’assicurato
può molto spesso maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, spesso maneggiare
attrezzi di media entità e non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto
pesanti, l’assicurato non ha limiti nella rotazione manuale.
L’assicurato
può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la
rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta e inclinata in
avanti, di rado la posizione in piedi e inclinata in avanti, non ha limitazioni
nell’assumere la posizione inginocchiata e nemmeno nell’effettuare la flessione
delle ginocchia.
L’assicurato
può spesso assumere la posizione seduta o in piedi e di lunga durata, egli può
molto spesso camminare fino a 50 m, può molto spesso camminare oltre i 50 m, talvolta camminare su terreno accidentato, egli può spesso salire le scale e talvolta salire su
scale a pioli.
Nell’ambito di questa esigibilità
l’assicurato può essere considerato abile al lavoro nella misura del 100%.
Formazione scolastica e professionale
Scuole dell’obbligo in __________, ha
iniziato a lavorare come scalpellino e muratore.
L’A. è giunto in Svizzera nel 2004, ha trovato impiego dapprima come operaio presso delle ditte di lavorazione di granito, in
seguito ha iniziato a lavorare quale muratore presso la __________ (2008),
quindi presso la __________ (2009).
Impiegato presso la ditta __________
quale muratore dal 5.2010, il contratto di lavoro è stato sciolto a decorrere
da fine ottobre 2011. L’attività lavorativa è stata interrotta in misura
completa a seguito dell’infortunio occorso in data 5.5.2011.
Valutazione da parte della consulente
AI
Dal riesame della situazione medica
da parte della CO 1 è stata certificata un’abilità dell’A. in attività
confacente e rispettosa delle limitazioni funzionali in maniera completa. Tale
valutazione si basa su una valutazione medico-teorica.
In ragione della situazione complessa
si è ritenuto indicato procedere ad una valutazione pratica al fine di
individuare dei possibili campi di attività compatibili con lo stato di salute.
Ci si proponeva in seguito di procedere ad un riallenamento lavorativo per
permettere all’A. di ripristinare i ritmi lavorativi e la tenuta fisica
favorendo in tal modo il suo reinserimento professionale.
Tenuto conto del lungo periodo di
inattività professionale dell’A. e delle problematiche espresse anche dall’A.,
è stato dapprima proposto un corso di gestione del cambiamento c/o IPT che ha
visto l’A. impegnato per alcune mezze giornate (aprile e maggio). Il corso in
questione non è stato portato a termine in quanto l’A. lamentava delle
problematiche fisiche (dolori), nonostante la possibilità di alzarsi e cambiare
posizione secondo le sue necessità.
In assenza di elementi oggettivi si è
optato comunque per dare avvio alla seconda fase al fine di valutare l’attività
in un contesto pratico presso una ditta. Per questa seconda fase ci si è
appoggiati ad un servizio (SIL) che consente delle condizioni particolarmente
indicate ai fini della valutazione e del reinserimento; l’A. era infatti
accompagnato e seguito a stretto contatto sul posto di lavoro dal sig. __________.
In un primo tempo (agosto) l’A. è
stato inserito in aiuto ad un privato selvicoltore occupandosi dei lavori più
leggeri legati alla manutenzione di giardini e riordino del magazzino. In un
primo tempo è stata concordata una presenza di 3 giorni con il proposito di
incrementare successivamente l’orario di lavoro, cosa che però non è
avvenuta a causa delle limitazioni importanti riscontrate. Nel corso del
mese di settembre l’A. è stato inserito c/o una fabbrica con il compito di
controllare il prodotto finito, intervenendo ad eliminare eventuali parti
eccedenti.
Conclusioni e osservazioni a seguito
degli accertamenti professionali espletati
Le attività con le quali l’A. si è
confrontato hanno messo in luce una situazione che è molto diversa (opposta) a
quella definita dal lato medico-teorico.
L’A. pur avendo dimostrato impegno,
costanza (secondo le sue possibilità fisiche) e motivazione nello svolgimento
delle attività proposte, necessitava di pause frequenti, faticava sia a stare
in piedi, sia seduto per troppo tempo, la tenuta era limitata ad un massimo di
3.
ore. Ne consegue che il rendimento complessivo era molto ridotto e la
presenza limitata sull’arco dell’intera giornata.
Durante il periodo di osservazione si
è evidenziato come le limitazioni importanti non lasciavano intravvedere
margini di miglioramento (in termini di presenza e di rendimento) nell’arco
delle settimane, pertanto dopo i due mesi concordati inizialmente il
provvedimento è stato portato a termine.
Su tale base, secondo quanto emerso
dall’accertamento professionale (per i dettagli si rimanda al rapporto di
valutazione finale del sig. __________ di ottobre presente nell’incarto) il
rendimento, la tenuta, le problematiche connesse alle problematiche di
salute dell’A. sono tali da non rendere possibile configurare un’attività
lavorativa nel libero mercato del lavoro.
Proposte di chiusura del caso
In riferimento a quanto sopra
indicato, la discrepanza tra la valutazione medico teorica e la valutazione
pratica impongono una presa di posizione da parte della CO 1 alla luce degli
elementi emersi.
Si attendono ulteriori chiarimenti al
fine di poter definire il procedere.” (Doc. Q2, sottolineature della redattrice)
- rapporto
di valutazione finale del 14 ottobre 2014 redatto dal signor __________,
consulente SIL, nel quale in particolare è stato indicato che:
"
(…)
L’assicurato ha dimostrato impegno e
buona volontà, ma i suoi problemi fisici, così evidenti e marcati, gli hanno
precluso l’attività lavorativa. Vive anche un disagio psicologico che manifesta
attraverso forti stati di ansia. Questo fa pensare all’opportunità di prevedere
un supporto psicologico.
Entrambi i percorsi lavorativi svolti
attestano una capacità lavorativa dell’assicurato del 10% per rapporto ai
requisiti richiesti dalle aziende verso i suoi dipendenti.
Il basso profilo, unitamente alle
problematiche fisiche dell’assicurato, incidono rispetto ai settori
professionali dove teoricamente si potrebbe riorientarlo. Il campo delle
possibilità lavorative si riduce ad attività di fabbrica poco qualificate. L’elemento
determinante è la problematica fisica, anche attività estremamente leggere non
sono compatibili con lo stato di salute dell’assicurato.” (Doc. Q4, sottolineatura
della redattrice)
- scritto
del 21 ottobre 2014 inviato dall’Ufficio AI alla CO 1, con richiesta di una
presa di posizione vista la discrepanza tra la valutazione medico-teorica e
quella pratica (doc. Q3).
Chiamato ad esprimersi in merito alla documentazione prodotta dal
patrocinatore del ricorrente relativa agli esiti degli accertamenti
professionali messi in atto dall’Ufficio AI, l’assicuratore resistente si è
limitato ad osservare che “l’AI ha già richiesto una presa di posizione alla CO
1.
Ritengo quindi che il competente servizio si esprimerà in merito quanto
prima” (doc. XX).
Ad oggi, al TCA non è giunta alcuna presa di posizione da parte
del competente servizio dell’assicuratore LAINF.
2.6
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.7
Chiamato a pronunciarsi in
merito all’entità della rendita di invalidità corrisposta dall’assicuratore LAINF
all’assicurato, il TCA ritiene di non potersi esprimere sugli aspetti economici
senza che venga innanzitutto chiarita, dal profilo medico, la questione
preliminare dell’esigibilità lavorativa dell’interessato.
Quest’ultima, infatti, non
può dirsi definita in maniera esaustiva dalla visita medica di chiusura del 16
luglio 2013 eseguita dal dr. __________, ritenuto che dagli esiti degli
accertamenti professionali predisposti dall’Ufficio AI e riportati per esteso
al considerando 2.5., è emersa chiaramente l’impossibilità per l’assicurato di
portare a termine i compiti affidatigli durante i periodi di osservazione
concessi dall’amministrazione, a causa della presenza di importanti limitazioni
di natura fisica.
E questo nonostante che
gli accertamenti professionali messi in atto dall’Ufficio AI fossero del tutto
rispettosi delle limitazioni funzionali indicate dal dr. __________ in occasione
della visita medica di chiusura del 16 luglio 2013 (cfr. rapporto finale del
consulente IP, doc. Q2, riportato per esteso al consid. 2.5.).
Alla luce, quindi, delle
importanti discordanze emerse tra la valutazione dell’esigibilità lavorativa
medico-teorica eseguita dal dr. __________ e le notevoli limitazioni fisiche
riscontrate negli accertamenti pratici messi in atto dall’UAI, non si può
prescindere, a mente di questa Corte, da un approfondimento di natura medica,
atto a stabilire con precisione quali siano le limitazioni dell’assicurato.
Del resto, questo
Tribunale rileva che lo stesso assicuratore convenuto, preso atto della
documentazione prodotta dal legale del ricorrente e della richiesta di presa di
posizione inviata dall’Ufficio AI alla CO 1, ha concordato sulla necessità di
chiarimenti da parte dell’assicuratore LAINF, indicando che il competente servizio
“si esprimerà in merito quanto prima” (doc. XX).
2.8
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nella
presente fattispecie, la valutazione dell’esigibilità lavorativa non necessita
semplicemente di una precisazione o di un chiarimento.
Va però
rilevato che l’CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere del dr. __________,
suo medico di fiducia. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un
rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e
DTF 135 V 465).
Per le
ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si
giustifica dunque l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà
disporre un approfondimento peritale con lo scopo di appurare quali siano le limitazioni funzionali dell’interessato e, di
conseguenza, l’esigibilità lavorativa nello svolgimento di attività adatte e, alla luce dei relativi esiti, definire di nuovo il diritto a
prestazioni dell’assicurato.
2.9
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore
LAINF di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.
5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto
2010.
consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata del 10 aprile 2014 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.8. in fine.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 versarà
all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 26 maggio 2014.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti