Lexipedia

Decisione

35.2014.47

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 febbraio 2015Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nella concreta evenienza,

dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della

capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul

rapporto del 19 luglio 2013 stilato dal dr. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica, medico __________ dell’CO 1, a margine della visita di

chiusura del 16 luglio 2013.

Dal rapporto, emerge che RI

1.

presenta uno “stato da incidente della circolazione con fratture instabili

Th6 e Th8, frattura dello sterno, frattura della pelvi renale sinistra, ferite

lacero-contuse alla spalla destra, ferite lacero-contuse al dorso della mano

destra e sviluppo di plessopatia plesso brachiale medio e inferiore destro.

Stato da corporectomia Th6 e Th7, posa di gabbia Synex anteriore tra Th5 e Th8

e strumentazione posteriore Th4 e Th9. Stato da sutura delle ferite

lacero-contuse alla spalla destra e al dorso della mano destra. Stato da

tenolisi degli estensori e asportazione di granuloma da corpo estraneo II

raggio della mano destra il 29.8.2012. Stato da asportazione di ulteriori corpi

estranei vitrei a livello della cicatrice della spalla destra nel dicembre 2011” (doc. 150 pagg. 5-6).

Il dr. __________ ha

descritto l’esigibilità lavorativa nel seguente modo:

" (…)

Esigibilità del lavoro:

l’assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25 kg. Egli non può più sollevare pesi superiori ai 25 kg oltre l’altezza dei fianchi, l’assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza del petto e di rado pesi superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.

L’assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi leggeri e di

precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità e non può più maneggiare

attrezzi pesanti o molto pesanti, l’assicurato non ha limiti nella rotazione

manuale.

L’assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa,

talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione

seduta e inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi e inclinata in

avanti, non ha limitazioni nell’assumere la posizione inginocchiata e nemmeno

nell’effettuare la flessione delle ginocchia.

L’assicurato può spesso assumere la posizione seduta o in piedi e

di lunga durata, egli può molto spesso camminare fino a 50 m, può molto spesso camminare oltre i 50 m, talvolta camminare su terreno accidentato, egli può

spesso salire le scale e talvolta salire su scale a pioli.

Nell’ambito di questa esigibilità l’assicurato può essere

considerato abile al lavoro nella misura del 100%."

(Doc. 150 pagg. 6-7)

L’amministrazione ha

quindi considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro nello svolgimento

della sua ultima attività lavorativa, di natura pesante, ritenendolo per contro

pienamente abile al lavoro in un’attività leggera (doc. 181).

Il patrocinatore del

ricorrente ha contestato la piena esigibilità lavorativa in attività adeguate

ritenuta dall’amministrazione, rilevando che l’amministrazione non ha

minimamente preso in considerazione le difficoltà di apprendimento e di

concentrazione che affliggono l’interessato.

A comprova di quanto

asserito, il legale ha prodotto il referto del 20 maggio 2014 del dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, curante dell’assicurato, il quale,

posta la diagnosi di “episodio depressivo di media entità, in parte emulato da

verosimili sintomi somatoformi da dolore persistente”, ha osservato:

" (…)

Decorso

L’evoluzione ha comportato purtroppo un peggioramento delle

condizioni psichiche con la manifestazione del disturbo depressivo associato a

possibili disturbi funzionali, ciò che ha necessitato durante il mese di

dicembre dello scorso anno l’instaurazione di un trattamento biologico

antidepressivo (vedi sopra).

Recentemente il paziente, tramite Ufficio AI, ha iniziato un corso

a __________, dovendolo interrompere dopo tre lezioni in quanto per contrastare

il dolore egli si sarebbe dovuto ripetutamente alzare e camminare. Il signor RI

1.

non ha capito di che corso si trattasse.

Prognosi

La prognosi si profila al momento riservata.

Valutazione

Si tratta di un caso piuttosto complesso.

L’infortunio subito dal paziente ha intaccato la sua integrità

psicofisica, costituendo per lui, molto concreto e la cui forza personale è

sempre stata essenzialmente fisica, un’importante ferita narcisistica con il

vissuto di avere subito un danno permanente.

Alla problematica fisica si è sovrapposta quella psichiatrica, di

tale entità da avere indotto il medico curante a prevedere una presa a carico

specialistica e conseguente prescrizione di medicazione psicoattiva.

Il paziente tende a reagire in modo regressivo con contrazione

delle social skills e quindi della capacità di interagire con gli altri, in

particolare se estranei.

La compromissione della capacità di concentrazione determina per

questo paziente già poco incline difficoltà di apprendimento rispetto a nuove

nozioni.

Il sentimento di insicurezza nelle proprie risorse mina

ulteriormente l’assunzione di responsabilità.

In questo momento dunque il paziente incontrerebbe notevoli

difficoltà nel libero mercato del lavoro comunemente inteso.”

(Doc. H)

Il legale ha, inoltre, trasmesso un certificato medico del 26

agosto 2014, con il quale il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha

attestato che “per i postumi di un infortunio subito il 13.5.2011 con

molteplici fratture vertebrali-toracali, plessopatia bracciale destro con

sindrome deficitaria C5-C6 a destra. Il paziente continua a necessitare di

regolari sedute fisioterapeutiche a __________ e __________ onde poter

migliorare la situazione funzionale dei movimenti toraco-bracciali e con scopo

antalgico. Questo vale per ancora almeno un anno a partire dalla stesura di

questa dichiarazione” (doc. P).

Con apprezzamento medico

del 23 settembre 2014, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

medico __________ dell’assicuratore convenuto, preso atto del referto del dr. __________,

ha osservato:

" (…)

Al certificato del dr. __________ che propone la necessità di

regolari sedute fisioterapeutiche a __________ e __________ si può rispondere

che questo certificato non porta nessuna nuova informazione medica che può

cambiare le nostre decisioni precedenti. Da parte della CO 1 era già stato

accettato di dare il benestare per 1-2 serie di fisioterapia all’anno per

preservare la funzionalità per i movimenti toraco-brachiali per l’anno 2014 e 2015.”

(Doc. XIV/bis)

Il patrocinatore del ricorrente ha, inoltre, rilevato che, in

ambito AI, l’assicurato è stato sottoposto ad accertamenti di natura

professionale: l’Ufficio AI ha, infatti, assunto i costi per un accertamento

professionale presso IPT Integrazione Per Tutti, dal 23 aprile 2014 al 22

maggio 2014 (doc. E) e, dal 28 luglio 2014 al 30 settembre 2014, un

accertamento professionale quale aiuto selvicoltore organizzato da SIL Sostegno

integrazione lavorativa (doc. L).

In data 2 dicembre 2014, il legale dell’assicurato ha comunicato

al TCA gli esiti – negativi – degli accertamenti professionali predisposti

dall’Ufficio AI, trasmettendo la seguente documentazione:

- rapporto

finale del 6 giugno 2014 del consulente IPT all’Ufficio AI, del seguente

tenore:

"

Rapporto finale IPT del Signor RI 1: uomo, nazionalità __________, 43

anni, permesso B, divorziato, 1 figlia di 17 anni, residente a __________.

L’assicurato è beneficiario di una rendita intera AI e di una rendita parziale

da parte della CO 1 (19%).

Incontriamo il Signor RI 1 tramite un

primo incontro conoscitivo/informativo in data 21.2.2014. In tale occasione,

gli si presenta la misura di reinserimento, riscontrandone il suo vivo

interesse. A seguito di questo primo incontro, l’Ufficio AI valuta opportuno

offrire la possibilità al Signor RI 1 di aderire al percorso IPT, con

l’obiettivo di frequentare il “modulo di gestione del cambiamento”.

Il mandato ha il suo inizio ufficiale

in occasione dell’incontro tripartito tra il candidato, il consulente AI e IPT.

In tale colloquio, si definisce la partecipazione del Signor RI 1 al modulo di

formazione sopracitato, in base ai seguenti obiettivi: riprendere fiducia in se

stesso, intravedere nuove prospettive professionali/personali, confrontarsi col

gruppo, ritrovare socialità e valutare la ripresa del ritmo legata agli attuali

limiti di salute fisici. Nel successivo colloquio individuale con il consulente

IPT, il Signor RI 1 firma l’iscrizione al corso, insieme al documento di

attese/aspettative circa i suoi contenuti. Oltre ai punti sopra esposti, il

modulo rappresenta un banco di prova per valutare la sua tenuta a livello

fisico. Infatti, il Signor RI 1 spiega che gli attuali problemi di salute a

livello lombare e cervicale potrebbero limitarlo fortemente nel mantenere una

posizione seduta. Per tale motivo, gli viene concessa la possibilità di alzarsi

durante le ore di formazione, così da alternare le posture secondo le sue

esigenze.

Il 29 aprile, il candidato inizia

regolarmente il modulo “Gestione del Cambiamento”, dimostrando grande impegno e

interesse nei confronti dei temi affrontati in aula. Si integra velocemente col

gruppo ed evidenzia un’attitudine corretta, seria e rispettosa. Dopo i primi

tre incontri, purtroppo, sorgono dolori fisici sempre più intensi. Per tale

motivo, il candidato contatta immediatamente il consulente IPT per informarlo

della delicata situazione. In occasione del colloquio del 12 maggio, il Signor RI

1.

afferma di avere dolori articolari difficilmente sopportabili e gestibili. È

spesso costretto ad uscire dall’aula per alternare le posture, camminando

nell’atrio adiacente, questa strategia però non risulta sufficiente per poter contenere

i dolori.

Inoltre, il viaggio in auto da e per __________

gli provoca ulteriori difficoltà, a causa delle sollecitazioni alla colonna vertebrale.

Quando rientra a casa, dice di non avere più forze, se non per distendersi sino

alla conclusione della giornata. Per tali ragioni, il Signor RI 1 chiede di

poter interrompere il percorso.

A seguito di un colloquio tra IPT e

consulente AI, si valuta opportuno concludere anticipatamente la misura di

reinserimento. Purtroppo sono emerse difficoltà fisiche tali da non permettere

al Signor RI 1 di frequentare il corso proposto, con una frequenza di due mezze

giornate alla settimana. Nonostante l’interesse e la motivazione dimostrate dal

candidato, si sono riscontrati dei limiti di salute che attualmente rendono

difficilmente attuabile un percorso di reinserimento professionale seppure con

le dovute misure di sostegno, flessibilità e supporto.

Seguito auspicato/proposte

IPT resta a disposizione del Signor RI

1.

qualora la situazione di salute migliorasse e fosse interessato a riprendere

il nostro percorso di reinserimento professionale.” (Doc. Q1, sottolineatura

della redattrice)

- valutazione

del 20 ottobre 2014 del consulente IP dell’UAI, del seguente tenore:

"

Stato di salute

caso infortunistico sel 5.5.2011 (v.

visita di chiusura della CO 1 del 16.7.2013).

Nel documento sopra citato è posta la

seguente diagnosi :

stato da incidente della circolazione

con fratture instabili Th6 e Th8, frattura dello sterno, frattura della pelvi

renale sinistra, ferite lacero-contuse alla spalla destra, ferite

lacero-contuse al dorso della mano destra e sviluppo di plessopatia plesso

brachiale medio e inferiore destro. Stato da corporectomia Th6 e Th7, posa di

gabbia Synex anteriore tra Th5 e Th8 e strumentazione posteriore Th4 e Th9.

Stato da sutura delle ferite lacero-contuse alla spalla destra e al dorso della

mano destra. Stato da tenolisi degli estensori e asportazione di granuloma da

corpo estraneo II raggio della mano destra il 29.8.2012. Stato da asportazione

di ulteriori corpi estranei vitrei a livello della cicatrice della spalla

destra nel dicembre 2011.

Esigibilità del lavoro (secondo la

valutazione della CO 1):

può spesso

sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 5 ai

10.

kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25 kg. Egli non può più sollevare pesi superiori ai 25 kg oltre l’altezza dei fianchi, l’assicurato

può spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza del petto e di rado pesi

superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.

L’assicurato

può molto spesso maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, spesso maneggiare

attrezzi di media entità e non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto

pesanti, l’assicurato non ha limiti nella rotazione manuale.

L’assicurato

può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la

rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta e inclinata in

avanti, di rado la posizione in piedi e inclinata in avanti, non ha limitazioni

nell’assumere la posizione inginocchiata e nemmeno nell’effettuare la flessione

delle ginocchia.

L’assicurato

può spesso assumere la posizione seduta o in piedi e di lunga durata, egli può

molto spesso camminare fino a 50 m, può molto spesso camminare oltre i 50 m, talvolta camminare su terreno accidentato, egli può spesso salire le scale e talvolta salire su

scale a pioli.

Nell’ambito di questa esigibilità

l’assicurato può essere considerato abile al lavoro nella misura del 100%.

Formazione scolastica e professionale

Scuole dell’obbligo in __________, ha

iniziato a lavorare come scalpellino e muratore.

L’A. è giunto in Svizzera nel 2004, ha trovato impiego dapprima come operaio presso delle ditte di lavorazione di granito, in

seguito ha iniziato a lavorare quale muratore presso la __________ (2008),

quindi presso la __________ (2009).

Impiegato presso la ditta __________

quale muratore dal 5.2010, il contratto di lavoro è stato sciolto a decorrere

da fine ottobre 2011. L’attività lavorativa è stata interrotta in misura

completa a seguito dell’infortunio occorso in data 5.5.2011.

Valutazione da parte della consulente

AI

Dal riesame della situazione medica

da parte della CO 1 è stata certificata un’abilità dell’A. in attività

confacente e rispettosa delle limitazioni funzionali in maniera completa. Tale

valutazione si basa su una valutazione medico-teorica.

In ragione della situazione complessa

si è ritenuto indicato procedere ad una valutazione pratica al fine di

individuare dei possibili campi di attività compatibili con lo stato di salute.

Ci si proponeva in seguito di procedere ad un riallenamento lavorativo per

permettere all’A. di ripristinare i ritmi lavorativi e la tenuta fisica

favorendo in tal modo il suo reinserimento professionale.

Tenuto conto del lungo periodo di

inattività professionale dell’A. e delle problematiche espresse anche dall’A.,

è stato dapprima proposto un corso di gestione del cambiamento c/o IPT che ha

visto l’A. impegnato per alcune mezze giornate (aprile e maggio). Il corso in

questione non è stato portato a termine in quanto l’A. lamentava delle

problematiche fisiche (dolori), nonostante la possibilità di alzarsi e cambiare

posizione secondo le sue necessità.

In assenza di elementi oggettivi si è

optato comunque per dare avvio alla seconda fase al fine di valutare l’attività

in un contesto pratico presso una ditta. Per questa seconda fase ci si è

appoggiati ad un servizio (SIL) che consente delle condizioni particolarmente

indicate ai fini della valutazione e del reinserimento; l’A. era infatti

accompagnato e seguito a stretto contatto sul posto di lavoro dal sig. __________.

In un primo tempo (agosto) l’A. è

stato inserito in aiuto ad un privato selvicoltore occupandosi dei lavori più

leggeri legati alla manutenzione di giardini e riordino del magazzino. In un

primo tempo è stata concordata una presenza di 3 giorni con il proposito di

incrementare successivamente l’orario di lavoro, cosa che però non è

avvenuta a causa delle limitazioni importanti riscontrate. Nel corso del

mese di settembre l’A. è stato inserito c/o una fabbrica con il compito di

controllare il prodotto finito, intervenendo ad eliminare eventuali parti

eccedenti.

Conclusioni e osservazioni a seguito

degli accertamenti professionali espletati

Le attività con le quali l’A. si è

confrontato hanno messo in luce una situazione che è molto diversa (opposta) a

quella definita dal lato medico-teorico.

L’A. pur avendo dimostrato impegno,

costanza (secondo le sue possibilità fisiche) e motivazione nello svolgimento

delle attività proposte, necessitava di pause frequenti, faticava sia a stare

in piedi, sia seduto per troppo tempo, la tenuta era limitata ad un massimo di

3.

ore. Ne consegue che il rendimento complessivo era molto ridotto e la

presenza limitata sull’arco dell’intera giornata.

Durante il periodo di osservazione si

è evidenziato come le limitazioni importanti non lasciavano intravvedere

margini di miglioramento (in termini di presenza e di rendimento) nell’arco

delle settimane, pertanto dopo i due mesi concordati inizialmente il

provvedimento è stato portato a termine.

Su tale base, secondo quanto emerso

dall’accertamento professionale (per i dettagli si rimanda al rapporto di

valutazione finale del sig. __________ di ottobre presente nell’incarto) il

rendimento, la tenuta, le problematiche connesse alle problematiche di

salute dell’A. sono tali da non rendere possibile configurare un’attività

lavorativa nel libero mercato del lavoro.

Proposte di chiusura del caso

In riferimento a quanto sopra

indicato, la discrepanza tra la valutazione medico teorica e la valutazione

pratica impongono una presa di posizione da parte della CO 1 alla luce degli

elementi emersi.

Si attendono ulteriori chiarimenti al

fine di poter definire il procedere.” (Doc. Q2, sottolineature della redattrice)

- rapporto

di valutazione finale del 14 ottobre 2014 redatto dal signor __________,

consulente SIL, nel quale in particolare è stato indicato che:

"

(…)

L’assicurato ha dimostrato impegno e

buona volontà, ma i suoi problemi fisici, così evidenti e marcati, gli hanno

precluso l’attività lavorativa. Vive anche un disagio psicologico che manifesta

attraverso forti stati di ansia. Questo fa pensare all’opportunità di prevedere

un supporto psicologico.

Entrambi i percorsi lavorativi svolti

attestano una capacità lavorativa dell’assicurato del 10% per rapporto ai

requisiti richiesti dalle aziende verso i suoi dipendenti.

Il basso profilo, unitamente alle

problematiche fisiche dell’assicurato, incidono rispetto ai settori

professionali dove teoricamente si potrebbe riorientarlo. Il campo delle

possibilità lavorative si riduce ad attività di fabbrica poco qualificate. L’elemento

determinante è la problematica fisica, anche attività estremamente leggere non

sono compatibili con lo stato di salute dell’assicurato.” (Doc. Q4, sottolineatura

della redattrice)

- scritto

del 21 ottobre 2014 inviato dall’Ufficio AI alla CO 1, con richiesta di una

presa di posizione vista la discrepanza tra la valutazione medico-teorica e

quella pratica (doc. Q3).

Chiamato ad esprimersi in merito alla documentazione prodotta dal

patrocinatore del ricorrente relativa agli esiti degli accertamenti

professionali messi in atto dall’Ufficio AI, l’assicuratore resistente si è

limitato ad osservare che “l’AI ha già richiesto una presa di posizione alla CO

1.

Ritengo quindi che il competente servizio si esprimerà in merito quanto

prima” (doc. XX).

Ad oggi, al TCA non è giunta alcuna presa di posizione da parte

del competente servizio dell’assicuratore LAINF.

2.6

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.7

Chiamato a pronunciarsi in

merito all’entità della rendita di invalidità corrisposta dall’assicuratore LAINF

all’assicurato, il TCA ritiene di non potersi esprimere sugli aspetti economici

senza che venga innanzitutto chiarita, dal profilo medico, la questione

preliminare dell’esigibilità lavorativa dell’interessato.

Quest’ultima, infatti, non

può dirsi definita in maniera esaustiva dalla visita medica di chiusura del 16

luglio 2013 eseguita dal dr. __________, ritenuto che dagli esiti degli

accertamenti professionali predisposti dall’Ufficio AI e riportati per esteso

al considerando 2.5., è emersa chiaramente l’impossibilità per l’assicurato di

portare a termine i compiti affidatigli durante i periodi di osservazione

concessi dall’amministrazione, a causa della presenza di importanti limitazioni

di natura fisica.

E questo nonostante che

gli accertamenti professionali messi in atto dall’Ufficio AI fossero del tutto

rispettosi delle limitazioni funzionali indicate dal dr. __________ in occasione

della visita medica di chiusura del 16 luglio 2013 (cfr. rapporto finale del

consulente IP, doc. Q2, riportato per esteso al consid. 2.5.).

Alla luce, quindi, delle

importanti discordanze emerse tra la valutazione dell’esigibilità lavorativa

medico-teorica eseguita dal dr. __________ e le notevoli limitazioni fisiche

riscontrate negli accertamenti pratici messi in atto dall’UAI, non si può

prescindere, a mente di questa Corte, da un approfondimento di natura medica,

atto a stabilire con precisione quali siano le limitazioni dell’assicurato.

Del resto, questo

Tribunale rileva che lo stesso assicuratore convenuto, preso atto della

documentazione prodotta dal legale del ricorrente e della richiesta di presa di

posizione inviata dall’Ufficio AI alla CO 1, ha concordato sulla necessità di

chiarimenti da parte dell’assicuratore LAINF, indicando che il competente servizio

“si esprimerà in merito quanto prima” (doc. XX).

2.8

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Nella

presente fattispecie, la valutazione dell’esigibilità lavorativa non necessita

semplicemente di una precisazione o di un chiarimento.

Va però

rilevato che l’CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere del dr. __________,

suo medico di fiducia. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un

rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e

DTF 135 V 465).

Per le

ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si

giustifica dunque l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà

disporre un approfondimento peritale con lo scopo di appurare quali siano le limitazioni funzionali dell’interessato e, di

conseguenza, l’esigibilità lavorativa nello svolgimento di attività adatte e, alla luce dei relativi esiti, definire di nuovo il diritto a

prestazioni dell’assicurato.

2.9

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore

LAINF di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.

5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata del 10 aprile 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8. in fine.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 versarà

all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 26 maggio 2014.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti