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Decisione

35.2014.48

Ass. vittima di F.L.C. da motosega, riportato rottura tendine estensore radiale del carpo. Ricaduta nel 02.2012, stato di salute stabiliz. dal 01.2014, non prevedibile sensibile miglioramento. No diri

17 settembre 2014Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno diagnosticato la presenza di una tendinite degli estensori

dell’avambraccio destro (cfr. doc. 115).

I successivi accertamenti

medici hanno dimostrato che la sintomatologia dolorosa riferita dall’assicurato

era prevalentemente riconducibile ad una problematica di natura neuropatica

(cfr. doc. 129 e 130).

Il 27 settembre 2012, il

ricorrente si è sottoposto a una visita medica specialista presso l’Ospedale

universitario di __________. In quella sede, il dott. __________, specialista

FMH in chirurgia della mano e chirurgia plastica, ha ritenuto indicato

sottoporre l’assicurato a un intervento di revisione del neuroma e

infiltrazioni di cellule staminali da prelevare dal tessuto adiposo della

parete addominale (cfr. doc. 138).

L’assicurato, con il benestare

dell’CO 1 (cfr. doc. 143 e 144), il 2 novembre 2012 si è sottoposto alla predetta

operazione (cfr. doc. 145 e 147).

Il dott. __________, nel

rapporto medico relativo alla visita del 16 aprile 2013, ha giudicato molto positiva l’evoluzione dello stato di salute post operatorio dell’assicurato.

In particolare, egli ha costatato che il paziente non soffriva quasi più di

dolori a riposo e che quindi poteva dormire bene la notte. Inoltre, il medico

specialista, pur ritenendo la situazione non ancora stabilizzata, ha

evidenziato un netto miglioramento nella mobilità dell’arto superiore e una

sorprendente rigenerazione del nervo radiale (cfr. doc. 164).

Nel rapporto stilato a margine

della visita del 15 ottobre 2013, il dott. __________ ha così valutato lo status

dell’assicurato:

" (…)

Ich denke, dass wir einen Endzustand erreicht haben

und dass sich die Restsymptomatik stabilisieren sollte ggf. auch zurückbilden.

Im Moment sehe ich keine Indikation für eine weitere Behandlung. Eine spätere

Kontrolle in einem Jahr ist vorgesehen. Die Arbeitsunfähigkeit bleibt 50 bis 60

%. (…)” (cfr. doc. 183).

Il 14 gennaio 2014, il medico

di fiduciario dell’CO 1, dott. __________, riferendosi alle risultanze della

visita di chiusura del 9 gennaio 2014, ha indicato quanto segue a proposito dell’ulteriore procedere terapeutico:

" (…)

Proposte diagnostiche e terapeutiche:

cura di ergoterapia terminata, esercizi a domicilio. AINS molto

raramente solo al bisogno. È previsto un controllo dal dott. __________ della

Clinica Universitaria di __________ a un anno dopo l’intervento del

02.11.2013.” (cfr. doc. 189)

L’assicuratore LAINF, con

decisione del 21 gennaio 2014, fondandosi sul parere medico fiduciario appena

citato, ha ritenuto che lo stato di salute dell’assicurato si fosse nuovamente

stabilizzato dal punto di vista medico, confermando l’esigibilità lavorativa

espressa in occasione della valutazione medico-__________ eseguita in data 24

gennaio 2007 dal dott. __________ (cfr. doc. 194).

In sede di opposizione,

l’assicurato ha contestato la decisione dell’Istituto assicuratore di

considerare stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche, posto che il

suo medico curante aveva attestato una piena inabilità lavorativa a far tempo

dal 27 gennaio 2014 (cfr. doc. 200, p. 5).

L’assicurato, a seguito del

peggioramento intervenuto il 27 gennaio 2014, si è di nuovo sottoposto a una visita

specialistica da parte del dott. __________. Per quanto qui d’interesse, nel

suo rapporto del 3 marzo 2014, quest’ultimo ha espresso le seguenti

considerazioni:

" (…)

Im Moment habe ich den Patienten wieder 100%

arbeitsunfähig geschrieben und Handtherapie sowie auch Physiotherapie verordnet

um die neuromuskuläre Situation wieder zu beruhigen. (…)”

(cfr. doc.

205).

Prima di

emanare la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF ha

ancora interpellato il proprio medico __________, affinché si esprimesse

sull’ultimo referto del dott. __________.

Con apprezzamento medico

del 24 marzo 2014, egli si è riconfermato nelle conclusioni da lui espresse in

occasione della visita di chiusura del gennaio 2014, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione dello stato di salute (cfr. doc. 207, p.

3).

Con apprezzamento del 16

aprile 2014, il chirurgo della mano dott. __________ ha segnatamente precisato

che i dolori avvertiti dall’assicurato durante gli anni, sono ormai divenuti di

natura cronica, di modo che peggioramenti repentini a distanza di pochi mesi

non sarebbero possibili. In relazione a tali dolori cronici, il medico

fiduciario ha segnalato che essi sono già stati riconosciuti e indennizzati

dall’CO 1 e sono stati oggetto della valutazione dell’esigibilità lavorativa

del gennaio 2007. Infine, il dott. __________ ha aggiunto che a seguito

dell’ultima operazione chirurgica del 2012 la situazione era leggermente

migliorata, senz’altro non peggiorata fino a stabilizzarsi e a sovrapporsi a

quella accertata nel 2007 (cfr. doc. 216).

Dalle carte processuali si

evince infine che, in data 15 maggio 2014, ha avuto luogo un nuovo consulto presso il PD dott. __________. Dal profilo terapeutico, il medico curante

specialista ha confermato che, a quel momento, entravano in linea di conto

ormai soltanto dei provvedimenti conservativi, nella forma di un’intensa

fisioterapia e terapia della mano (cfr. doc. 225: “Medizinisch ist heute nur

eine konservative Behandlung mit intensiver Hand- und Physiotherapie

indiziert.”).

2.3.3. Nella presente

fattispecie, attentamente vagliati i referti medici appena riassunti, il TCA

non ravvede valide ragioni per scostarsi dalla decisione dell’CO 1 di considerare

lo stato di salute infortunistico stabilizzato a contare dal gennaio 2014.

Nel caso

concreto, il PD dott. __________, nella sua valutazione del 15 ottobre 2013, ha indicato che il paziente aveva raggiunto un “Endzustand” e che non erano previsti

ulteriori trattamenti (cfr. doc. 183). In occasione della visita di chiusura

del 9 gennaio 2014, l’assicurato ha dichiarato che dopo l’intervento chirurgico

del novembre 2012 la situazione era migliorata, in particolar modo perché non risentiva

più dolori a riposo. Nello stesso referto, il dott. __________ ha segnalato che

l’assicurato aveva terminato le sedute di ergoterapia e che eseguiva unicamente

degli esercizi a domicilio (cfr. doc. 189).

Il fatto che,

a seguito della ripresa dell’attività lavorativa all’80% durante il mese di

gennaio 2014, il ricorrente abbia nuovamente denunciato forti dolori all’arto

superiore, non significa che la situazione non possa essere ritenuta

stabilizzata. A questo proposito, è utile evidenziare che il dott. __________, a

margine della visita del 27 febbraio 2014 (cfr. doc. 205), come pure in

occasione della consultazione del 15 maggio 2014 (cfr. doc. I + C), ha

dichiarato che dal punto di vista medico entravano in linea di conto soltanto

dei provvedimenti conservativi che, per definizione, servono a mantenere

lo stato di salute acquisito e non a migliorarlo notevolmente.

Pertanto, questa

Corte ritiene che l’Istituto resistente era legittimato a dichiarare

stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche di RI 1 e, quindi, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, a porre fine alle prestazioni di corta durata

(in particolare al versamento delle indennità giornaliere).

Il TCA prende comunque atto che

l’CO 1 valuterà in separata sede se il trattamento (conservativo) prescritto

dal dott. __________ possa essere assunto in aggiunta alla rendita attualmente

in vigore, ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 lit. c LAINF (cfr. doc. 210, p. 3).

A questo punto - assodato che

l’CO 1 non ha prematuramente chiuso la ricaduta del febbraio 2012 -, questo

Tribunale deve esaminare se si giustifica un aumento della rendita di

invalidità in vigore come auspicato dal ricorrente, oppure no.

2.4. Revisione della rendita

di invalidità in vigore?

2.4.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA,

se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa norma è stata

ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il

grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente

aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22 LAINF -

analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga

all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in

cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione

ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e

non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata

viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

114).

La revisione presuppone,

dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la

costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275

consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per costante

giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si

applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di

invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia

disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.

446s.).

2.4.2. L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perchè cambia lo stato di salute,

sia perchè il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF

130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V

116 consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione

non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.4.3. Il mutamento deve, inoltre,

essere notevole.

Secondo la giurisprudenza

resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere

apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,

un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità

del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghèlew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

2.4.4. Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è

motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghèlew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.4.5. La questione di sapere se si è

prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze

esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su

un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti

pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al

diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la

decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108

consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21

gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto

nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.4.6. Nella decisione su opposizione

impugnata, l’ICO 1 ha ritenuto ingiustificato un aumento della rendita poiché

la capacità lavorativa sarebbe sostanzialmente rimasta immutata rispetto a

quanto constatato dal dott. __________ in occasione della visita di chiusura

del 24 gennaio 2007. Secondo l’assicuratore, il fatto che il PD dott. __________

abbia certificato un’incapacità di lavoro come verniciatore di automobili del

50-60% non permetterebbe di aumentare il grado di invalidità, poiché detto

specialista non avrebbe comparato la situazione attuale con quella esistente

nel 2007 (cfr. doc. 218, p. 4).

D’altro canto, l’Istituto

assicuratore ha sostenuto che il ricorrente potrebbe meglio sfruttare la sua

capacità lavorativa residua sul mercato generale del lavoro. Raffrontando il

reddito da valido con un reddito che l’assicurato sarebbe ancora in grado di conseguire

nonostante il danno alla salute, l’Istituto è giunto alla conclusione che il

discapito economico sarebbe inferiore al 20%, ragione per la quale un

adeguamento della rendita in vigore non entrerebbe in linea di conto (cfr. doc.

218, p. 4).

L’insorgente non condivide il

modo di agire dell’CO 1.

Innanzitutto, egli contesta la

valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________ ritenendo

che egli non si sarebbe confrontato con l’apprezzamento espresso dal dott. __________

a margine della visita del 15 ottobre 2013 (incapacità del 50-60% - cfr. doc.

183).

D’altro canto, l’assicurato

sostiene che il suo grado d’invalidità debba essere stabilito in funzione del

grado d’incapacità lavorativa accertato dal dott. __________ nella professione

di carrozziere e della conseguente perdita di guadagno (cfr. doc. I, p. 10).

Infine, in merito al raffronto

dei redditi effettuato dall’CO 1, l’insorgente non ritiene esigibile che gli sia

stato imposto un cambiamento di professione, essendo egli destinato a riprendere

l’azienda di famiglia (cfr. doc. I, p. 9-10).

2.4.7. Chiamato ora a esprimersi

nella presente fattispecie, il TCA non può condividere la tesi dell’insorgente

secondo cui il grado d’invalidità debba essere necessariamente stabilito

prendendo in considerazione la perdita di guadagno effettivamente patita

svolgendo l’abituale attività di verniciatore di carrozzeria (doc. I, p. 9-10).

Considerandi

Senza entrare nel merito

delle critiche mosse dal ricorrente all’operato del medico __________, questa

Corte ritiene che, comunque sia, il (nuovo) grado d’invalidità del ricorrente

non possa essere stabilito in base alla perdita di guadagno concreta, esistendo

sul mercato generale del lavoro delle professioni nell’esercizio delle quali RI

1.

potrebbe meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

Infatti, conformemente alla

giurisprudenza, una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno

concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che

l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si

deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua

(cfr. RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a). Questa condizione è espressione

del principio generale del diritto delle assicurazioni sociali che obbliga

l'assicurato ad intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente

preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue

affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF

115.

V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

Il TFA ha avuto

modo di confermare esplicitamente tali concetti in una sentenza U 334/02 del 22

aprile 2003, consid. 4.1.:

"(…).

Lorsque l'activitè

exercèe après la survenance de l'atteinte à la santè ne met pas pleinement en

valeur la capacitè de travail rèsiduelle de l'assurè, ce dernier peut être tenu

de quitter son poste de travail, voire d'abandonner son entreprise au profit

d'une activitè plus lucrative (arrêt A. du 10 dècembre 2001, U 74/ 01; RCC 1983

p 246)."

Ora, nel caso di specie, il reddito

conseguito dal ricorrente nell'ambito dell'attività (ridotta) di carrozziere,

non può determinare il reddito da invalido, non potendosi ritenere che, in

ossequio alla summenzionata giurisprudenza, RI 1 sfrutti in maniera completa e

ragionevolmente esigibile la sua restante capacità lavorativa.

La censura sollevata dal ricorrente, secondo cui non sarebbe esigibile imporgli

un reddito conseguibile in un’attività sostitutiva adeguata, in considerazione del

fatto che egli è destinato a riprendere l’azienda di famiglia, non merita,

dunque, di essere seguita. Al proposito, giova rilevare che, in una fattispecie

analoga, il TCA ha già ritenuto che a un assicurato attivo a tempo parziale (a

causa delle sequele infortunistiche) nell’attività di famiglia, poteva essere

imposto il cambiamento di attività professionale affinché sfruttasse al meglio

la sua residua capacità lavorativa sul mercato generale del lavoro (cfr. STCA

35.2007.77

del 24 ottobre 2007 consid. 2.6.).

Tutto ben considerato, vista la natura del danno alla salute di cui egli è

portatore, il TCA ritiene che il ricorrente sia in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa sostitutiva

confacente al suo stato di salute, ovvero compatibile con le limitazioni

nell’utilizzo dell’arto superiore destro infortunato.

Riguardo alla possibilità

per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute,

occorre far capo a quanto la nostra Massima Istanza e il TCA hanno giudicato in

fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli

arti superiori.

In

una sentenza inedita del 12 novembre 1996, il TFA ha, ad esempio, ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio

adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel

mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a

causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è

stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non

richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi

superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività

leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti

di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con un giudizio I 27/06 e

U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

Infine, in

una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha precisato che anche

per gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste

un mercato del lavoro sufficientemente ampio:

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem

ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für

Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur

noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im

weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung

und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.

Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls

überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig

bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr

eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem

hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten

ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2).“

(il corsivo

è del redattore)

Ora, posto che la rendita

d’invalidità dipendente dall’infortunio del 2003 era stata stabilita in

funzione del discapito di rendimento patito dall’insorgente nell’esercizio

della professione di carrozziere (e della relativa perdita di guadagno), ulteriormente

ridotto a seguito della ricaduta del 2012 in base alla valutazione del dott. __________, nel quadro della revisione della rendita ex art. 17 LPGA, occorre far

capo al mercato generale del lavoro e procedere a un raffronto dei redditi.

2.4.8

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2011, senza il danno alla salute, un

importo annuo di fr. 68'500 (cfr. doc. 218, p. 4).

L'assicuratore

contro gli infortuni è partito dal reddito di fr. 54'800 effettivamente

percepito da RI 1 nel 2012 lavorando in misura dell’80%, riportandolo su un grado

d’occupazione del 100%.

Con la

propria impugnativa, l’assicurato contesta il reddito da valido fissato dall’CO

1, ritenendo che, secondo il corso ordinario delle cose, senza l’evento

infortunistico del 2003, egli avrebbe già potuto rilevare almeno in parte

l’attività del padre (prossimo al pensionamento) o, perlomeno, essere

maggiormente coinvolto nella gestione della carrozzeria di famiglia e, di

conseguenza, essere meglio retribuito (cfr. doc. I, p. 10).

Secondo la giurisprudenza,

il reddito che potrebbe realizzare l’assicurato senza invalidità é di principio

stabilito senza prendere in considerazione le possibilità teoriche di sviluppo

professionale o di promozione, a meno che degli indizi concreti rendano

molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Delle semplici dichiarazioni

d’intento da parte dell’assicurato non sono sufficienti; l’intenzione di

progredire sul piano professionale deve essersi infatti manifestata mediante

dei passi concreti, quali la frequentazione di un corso, l’inizio di studi

oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF

8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,8C_839/2010 del 22 dicembre

2010.

consid. 2.2.2.2,8C_938/2009 del 23 settembre

2010.

consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

Ora, quanto sostenuto

dall’assicurato in sede di ricorso ha il valore di una semplice dichiarazione

di parte, che non risulta supportata da quegli indizi concreti richiesti dalla

giurisprudenza federale appena evocata.

Sulla scorta di quanto

precede, il TCA non ha alcuna valida ragione per discostarsi dal valore

ritenuto dall’amministrazione a titolo di reddito da valido (fr. 68'500)

che può dunque fare proprio.

2.4.9

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn")

(DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinchè il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonchè su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.4.10

Dalle carte

processuali risulta che, nella decisione su opposizione impugnata,

l’amministrazione ha quantificato in fr. 62'420.02 il reddito da invalido,

applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4, senza operare ulteriori

decurtazioni (doc. 218, p. 4).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio

federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr.

61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali (+1.8% - cfr. la relativa tabella

pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2012, un reddito annuo di

fr. 62'420.

L’assicurato, avesse

continuato a lavorare a tempo pieno in qualità di carrozziere, avrebbe

guadagnato, nel 2012, fr. 68'500/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr.

consid. 2.4.8.).

Tale reddito si situa al

di sopra della media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA

1.

2010, p.to 45 “riparazione di autoveicoli”, livello di qualifica 3: fr. 5'210

riportato su 42.3 ore/settimana = fr. 5'509.57 x 12 mesi = fr. 66'114.84 + adeguamento

all'indice dei salari nominali per il 2012 = fr. 67’304.90). Pertanto,

non entra in linea di conto nessuna decurtazione del reddito statistico a

titolo di gap salariale (cfr. consid. 2.4.9. in fine).

2.4.11

In ossequio alla giurisprudenza

federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del

salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Nella concreta evenienza, si

osserva che l’assicuratore convenuto non ha operato nessuna decurtazione di

questo genere.

Sebbene il giudice delle

assicurazioni sociali debba dare prova di riserbo nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3), ci si può chiedere se l’agire dell’CO 1 sia corretto.

Questo aspetto non merita

tuttavia di essere ulteriormente approfondito in quanto, anche volendo operare

una deduzione del 10% sul reddito statistico da invalido (per tener conto del

danno alla salute, unico fattore che potrebbe entrare in linea di conto nel

caso in esame, considerando, in particolare, la ancor giovane età del

ricorrente, la sua nazionalità e il pieno grado di occupazione esigibile in

attività confacenti), l’esito della vertenza non sarebbe quello che auspica il

ricorrente.

In effetti, confrontando

fr. 56'178 (pari al 90% di fr. 62'420) al reddito che egli avrebbe potuto

conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 68'500, il grado d’invalidità

dell’insorgente risulta essere del 17.98%, arrotondato al 18% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p.

41).

Questo grado di

invalidità, essendo inferiore a quello in vigore (cfr. doc. 100), non darebbe

diritto a una revisione della rendita.

2.5

In esito a tutto quanto

precede, il ricorso di RI 1 deve essere respinto, sia per quanto riguarda la

domanda principale con cui è stato chiesto il riconoscimento delle prestazioni LAINF

di corta durata, che per quanto riguarda la domanda subordinata, tendente

all’aumento della rendita di invalidità al 40%.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti