35.2014.5
Scivolato si frattura la spalla destra. I disturbi psichici non sono in nesso di causalità adeguata con l'infortunio (causalità naturale lasciata aperta). A giusta ragione negata rendita e confermata
6 giugno 2014Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.5
LG/sc
Lugano
6 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 novembre 2013 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 settembre 2008 RI
1ssi, dipendente della __________, in qualità di buyer (responsabile acquisti)
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, si trovava
all’autodromo di __________ quando è scivolato sul terreno fangoso, a causa
della pioggia, fratturandosi la spalla destra (doc. 1).
A causa di questo sinistro
egli ha riportato secondo il rapporto di dimissione del 17 settembre 2008 dell’Ospedale
di __________, la frattura dell’omero prossimale destro (doc. 10).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 luglio 2013,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
contare dal 30 giugno 2013, in quanto non è più possibile oggettivare affezioni
psichiche acquisite di natura post-traumatica riconducibili all’infortunio in
oggetto (doc. 330).
A seguito dell’opposizione
interposta dal __________, per conto dell’assicurato (doc. 336) e da
quest’ultimo personalmente (doc. 338), in data 28 novembre 2013, l’CO 1 ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 346).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13
gennaio 2014, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato in via
principale l’annullamento della decisione e il riconoscimento all’assicurato di
una rendita LAINF del 15%, mentre in via subordinata ha chiesto il rinvio
dell’incarto all’CO 1 per ulteriori accertamenti sia dell’aspetto somatico che
di quello psichiatrico (doc. I).
In primo luogo il
ricorrente ha contestato le conclusioni mediche dell’amministrazione che ha
ritenuto l’insorgente abile in misura completa nella precedente attività. A
sostegno delle proprie argomentazioni egli ha fatto riferimento alla perizia
del Dr. __________, svolta in ambito AI (doc. I).
Il patrocinatore dell’assicurato
ha quindi postulato l’applicazione delle DPL o dei dati statistici per il
calcolo del guadagno esigibile con una riduzione del 15% dal reddito da
invalido (doc. I).
Infine, l’avv. RA 1 ha
quindi chiesto il riconoscimento della causalità adeguata dell’aspetto
psichiatrico con il sinistro del 2008 ed ha postulato un’IMI di entità maggiore
(doc. I).
1.4. L’Istituto assicuratore, in
risposta, ha chiesto che il ricorso dell’assicurato venga respinto con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.5. In data 15 febbraio 2014 l’avv.
RA 1 ha ribadito la bontà della perizia del Dr. __________, completa, più
accurata e approfondita della valutazione del Dr. __________, svolta per conto
dell’CO 1 (doc. V).
Egli ha poi contestato la
valutazione psichiatrica della Dr.ssa __________, per quanto riguarda il nesso
di causalità naturale, e le conclusioni dell’CO 1 sulla causalità adeguata.
Per quanto attiene al
tasso di IMI, il legale ha chiesto un’IMI di entità maggiore (doc. V).
Il doc. V è stato
inviato all’UAI per osservazioni (doc. VI).
1.6. Con scritto del 5 marzo 2014
l’avv. RA 2, per conto dell’CO 1, si è riconfermato integralmente nella
decisione impugnata (doc. VII).
Il doc. VII è stato
trasmesso all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. VIII).
considerato, in diritto
2.1. Oggetto della lite sono il
diritto alla rendita di invalidità e l’importo dell’indennità per menomazione
dell’integrità spettanti all’assicurato.
Preliminarmente, il TCA è
tenuto a esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a
negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici, oppure no.
2.2. Disturbi psichici:
causalità adeguata con l’infortunio del 13 settembre 2008?
Nella decisione su
opposizione l’Istituto assicuratore ha fatto
riferimento innanzitutto all’apprezzamento psichiatrico del 14 novembre 2012
della Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale ha
diagnosticato un disturbo misto ansioso-depressivo (ICD-10 F41.2) e ritenuto
che una causalità naturale del disturbo psichico con l’infortunio del 13
settembre 2008 fosse possibile (doc. 273).
Nel referto svolto in
ambito di assicurazione invalidità dalla perita del SAM, Dr.ssa __________, è
stata posta invece la diagnosi di ansia somatizzata (ICD10 F45.3), episodio
depressivo di gravità medio-grave (ICD10 F32.2), ansia NAS (ICD10, F41.9) e
tratti di personalità accentuati (ICD 10, Z 73.1) (doc. 306).
Nella valutazione del 26 giugno
2013 la Dr.ssa __________ ha diagnosticato una sintomatologia
ansioso-depressiva, valutata come una sindrome da disadattamento (F43.21) e
come un episodio deressivo medio-grave (F32.2) e disturbo d’ansia (F45.3,
F41.9). La specialista ha confermato l’esistenza di una causalità naturale
parziale tra l’evento infortunistico e la patologia psichiatrica, da ritenersi
tuttavia estinta dal momento che l’assicurato è stato dichiarato pienamente
abile dal punto di vista ortopedico (doc. 327).
Occorre quindi
innanzitutto verificare se i problemi psichici dell’assicurato costituiscono
una conseguenza adeguata dell’infortunio del 13 settembre 2008.
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.2.2. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.3. Nella presente fattispecie, a
proposito della causalità naturale, la Dr.ssa __________ ha confermato
una causalità parziale, ma l’ha considerata estinta al momento in cui
l’assicurato è stato dichiarato totalmente abile al lavoro dal profilo somatico
(cfr. referto del 26 giugno 2013, doc. 327).
Per contro, l’assicurato
ha contestato le conclusioni della Dr.ssa __________ ritenendo che la
situazione dell’assicurato “sia stata gravemente compromessa dal profilo psichiatrico
a seguito del sinistro, segnatamente allorquando il perdurare delle conseguenze
somatiche, associate al licenziamento, lo hanno prostrato” (doc. V, pag.
3).
La questione della
causalità naturale non deve tuttavia essere ulteriormente approfondita dal TCA
e può quindi rimanere aperta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23,
p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23
ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’CO 1 va comunque negato facendo
difetto l’adeguatezza, come ritenuto dall’assicuratore infortuni (cfr.
doc. 346).
2.2.4. Nell'esaminare
l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
La dinamica dell’evento
del 18 settembre 2008 non è mai stata oggetto di discussione tra le parti. L’assicurato
si trovava presso l’autodromo di __________ quando, di ritorno alla propria
autovettura, è scivolato sul terreno fangoso, a causa della pioggia. Cadendo in
avanti ha posato le mani per ripararsi il volto, fratturandosi così la spalla
destra (doc. 1, 35).
Secondo la giurisprudenza,
una normale caduta oppure scivolata va generalmente classificata tra gli
infortuni leggeri con la conseguenza che l’adeguatezza del nesso causale tra il
sinistro e i disturbi psichici deve essere senz’altro negata (DTF 115 V 133
consid. 6a). Sono per contro stati classificati nella categoria intermedia
propriamente detta sino a quella medio-grave, gli infortuni in cui l’assicurato
é caduto da un’altezza di più metri riportando importanti lesioni oppure
fratture (per una panoramica sulla giurisprudenza in materia di cadute, si veda
la RAMI 1998 U 307 p. 449 consid. 3a). È stato infine classificato fra gli
infortuni di media gravità al limite della categoria inferiore, il sinistro in
cui un assicurato ha perso l’equilibrio, é caduto da un’impalcatura alta 1,2 metri e ha riportato una frattura calcaneare (cfr. RAMI 1998 U 307 p. 449). Il TFA ha deciso in
questo stesso senso trattandosi della caduta di un operaio attraverso un
lucernario con contusione dell’anca destra e distorsione del ginocchio destro,
della caduta su una scala con una lieve frattura dislocata del setto nasale e
grave commotio cerebri (STFA U 141/92 del 19 settembre 1994), nonché
della caduta sulla soglia della porta con contusione dorsale e sospetta
compressione vertebrale (DTF 123 V 137).
Alla luce
di questa giurisprudenza, l’infortunio occorso a RI 1 non può essere
classificato né fra quelli leggeri, ma neppure fra quelli gravi. Si tratta, a
mente di questa Corte, di un infortunio di grado medio, al limite però della
categoria degli infortuni leggeri o insignificanti (in questo senso, si veda
pure la STFA U 243/06 e U 251/06 del 23 novembre 2006).
In tale eventualità, il
giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i
criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.2.2.. Per ammettere
l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore fosse presente in
maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri. In una
sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010
UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità
ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere
adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
Preliminarmente, va
osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in
materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di
natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
D’altro
canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la
giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e
non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29
consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).
Nel caso
concreto l’evento occorso all’insorgente non si è svolto secondo circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari (per un diverso
caso, cfr. la sentenza del TF 8C_123/2014 del 12 maggio 2014).
D’altro canto, quelle riportate dal ricorrente – una frattura in
quattro parti dell’omero prossimale destro – , non costituiscono delle lesioni
organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica
abnorme.
Nessun
elemento all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la
presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell'infortunio.
Per quanto
riguarda il criterio della persistenza dei dolori somatici, va osservato che la
situazione somatica è stata sfavorevolmente influenzata dalla problematica
psichica (cfr. rapporto del Dr. __________ del 17 maggio 2013: “La
problematica psichiatrica tuttavia rende questo assicurato attualmente completamente
inabile al lavoro al 100%” (doc. 305).
In tali condizioni, non occorre
esaminare se gli ulteriori criteri suscettibili di eventualmente entrare in
linea di considerazione, ossia quello del decorso sfavorevole della cura e
le complicazioni rilevanti intervenute (come indicato anche dall’Istituto
assicuratore, cfr. doc. 346, pag. 6), come anche quello della rilevanza
del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni
fisiche dell'infortunio sarebbero realizzati, ritenuto che, alla luce di
quanto precede, la loro presenza non basterebbe comunque, per ammettere
l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. pure RSAS 2001
pag. 431, U 187/95).
In queste condizioni, si
deve concludere che l’infortunio del 13 settembre 2008 non ha avuto, secondo il
corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo
per l’instaurazione dei disturbi psichici presentati da RI 1. L’adeguatezza
del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa. Ne discende che
l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità a
tale riguardo.
2.3. Entità
della rendita di invalidità
2.3.1. Secondo l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio
ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze
economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera
praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente
esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua
capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di
lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;
conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nella concreta evenienza, l’amministrazione
ha negato il diritto alla rendita d’invalidità, siccome l’insorgente avrebbe
ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale attività lavorativa.
Tale decisione è fondata sulle risultanze della valutazione medica del Dr. __________.
Il Dr. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica e medico __________, nel rapporto del 17 maggio 2013, ha posto la seguente diagnosi:
" (…)
Stato dopo frattura a 4 frammenti dell’omero
prossimale destro del 13.09.2008.
Stato dopo osteosintesi e duplice artrodesi.
Stato dopo sviluppo di una osteonecrosi della testa
omerale e consecutivo impianto di una protesi lima non cementata resufacing del
09.11.2012
Importante sindrome depressiva reattiva.” (doc. 305)
Per quanto riguarda
l’esigibilità lavorativa il medico __________ ha concluso che per quanto
riguarda la spalla, l’assicurato è in grado di riprendere la propria attività
lavorativa totalmente nella funzione descritta dal datore di lavoro (lavori
d’ufficio), durante i quali non doveva assolutamente effettuare lavori sopra
l’orizzonte e trasportare pesi (doc. 305).
Vedi su questo punto le
dichiarazioni del precedente datore di lavoro: “Le attività principali
consistevano nel contatto con i fornitori, impostazione, controllo e invio
degli ordini, insomma un lavoro di ufficio a tutti gli effetti (…)
complessivamente questo lavoro non è pesante da un punto di vista fisico , nel
senso che non vi è la necessità di alzare/spostare/portare pesi eccessivi”
(doc. 299).
Il ricorrente, da parte
sua, ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione
sulla base della perizia SAM del Dr. __________, eseguita in ambito di
assicurazione invaldità, in cui lo specialista in reumatologia ha valutato al
60% il grado d’inabilità al lavoro nell’ultima attività professionale (doc. V e
doc. 306)
2.3.4
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.3.5
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di circondario, Dr. __________,
specialista proprio nella materia che qui interessa e con un’ampia
esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica e assicurativa
(doc. 305).
L’insorgente
ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione fondandosi
sulle risultanze della perizia del Dr. __________.
Nel contesto della
valutazione pluridisciplinare, a cura del Servizio accertamento medico (SAM),
l’assicurato è stato sottoposto ad una visita specialistica da parte del Dr. __________,
spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale nel rapporto del 22 gennaio
2013.
ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Stato
dopo frattura pluriframmentaria dell’omero prossimale destro in data 13
settembre 2008 nonché osteosintesi con fili di Kirschner, sviluppo di una
anchilosi della spalla e susseguente sviluppo di una osteonecrosi della testa
omerale con necessità di intervento di protesi di rivestimento della testa
omerale con gambo lungo il 09.11.2011” (doc. 306).
Il Dr. __________ ha
riferito che malgrado l’intervento chirurgico del 9 novembre 2011 (protesi di
rivestimento della testa omerale destra, doc. 198) non vi è stato un grande
miglioramento della funzionalità del braccio destro. L’insorgente presenta
un’impotenza funzionale piuttosto importante relativa alle limitazioni dei movimenti
della spalla destra in elevazione a 90°, in abduzione a 45°, in rotazione
esterna a 30° e per quanto riguarda la rotazione interna con il raggiungimento
del pollice a toccare il sacro. Sempre secondo il Dr. __________, questi
movimenti nella fase finale sono associati ad un aumento della sintomatologia.
Il perito del SAM ha quindi esposto le difficoltà incontrate dall’assicurato
nell’esercizio delle attività quotidiane (mangiare, igiene personale) (doc.
306).
Dal punto di vista della
capacità lavorativa il Dr. __________ ha fissato un’inabilità lavorativa del
60% quale disegnatore tecnico o in ambito amministrativo, mentre l’ultima
attività professionale esercitata può essere svolta nell’arco di un’intera
giornata con una diminuzione del rendimento del 60%. Egli ha quindi illustrato gli
accorgimenti ergonomici da adottare sul posto di lavoro (doc. 306).
Il Dr. __________ ha indicato,
quale attività lavorativa adeguata, l’ultima svolta. Non vi sono – a suo parere
– attività professionali che RI 1 può svolgere in misura superiore (doc. 306).
Tutto ben considerato,
secondo il TCA, il parere espresso dal Dr. __________ non è suscettibile di
sminuire il valore probatorio attribuito alla valutazione del medico __________
dell’CO 1.
Il Dr. __________,
nell’apprezzamento del 21 giugno 2013, ha preso posizione sulla perizia del Dr. __________ del 22 gennaio 2013 ritenendo di non doversi scostare dalle
proprie conclusioni del 17 maggio 2013.
L’apprezzamento medico del
Dr. __________ è del seguente tenore:
" (....)
1.
Motivo della
sottoposizione
L’incarto mi viene
sottoposto dall’amministrazione per valutazione della perizia per l’AI eseguita
dal dott. __________ con la domanda se le conclusioni del reumatologo sono
sostenibili.
2.
Decorso secondo gli
atti
La perizia del dott. __________ è stata eseguita in data
15.01.2013
mentre la mia visita di chiusura è stata effettuata in data
17.05.2013
Confrontando gli stati clinici di entrambe le visite si nota che
alla mia visita vi è un sostanziale miglioramento per quanto riguarda l’abduzione
del braccio che in occasione della mia visita raggiungeva gli 80° mentre alla
visita del dott. __________ raggiungeva malapena i 45°. Si può quindi sostenere
che in questi mesi grazie alla fisioterapia si è ottenuto un discreto
miglioramento della funzionalità dell’arto superiore destro.
Nella sua perizia il dott. __________i scrive che l’ultima
attività svolta di tipo sedentario al computer con lavori di disegnatore
tecnico o in ambito amministrativo può essere ritenuta un’attività lavorativa
adatta.
Il dott. __________ descrive che sul posto di lavoro il paziente
ha bisogno di un posto di lavoro ergonomico in cui possa lavorare tenendo il
braccio in posizione adatta, non elevato sopra i 90°, ma piuttosto tenuto in
basso appoggiato con l’avambraccio alla scrivania. Se ne deduce quindi che per
queste attività non vi sono limitazioni funzionali. Occorre inoltre tenere in
considerazione che il paziente è affetto da un’importante ansia somatizzata con
uno stato depressivo di gravità medio-grave che sicuramente inficiano lo stato
della spalla destra.
Vi è quindi una evidente discrepanza tra i reperti oggettivabili,
in particolare lo stato radiologico della protesi che risulta situata in buona
posizione e il fatto che il paziente praticamente non utilizzi il braccio
tenendolo sempre aderente al busto e con la mano in tasca.
In questi casi in cui vi sia una discrepanza tra il reperto
oggettivabile e i disturbi accusati dal paziente la valutazione deve essere
fatta piuttosto dal punto di vista medico-teorico.
3.
Apprezzamento
In conclusione ritengo di non dovermi scostare dalla mia
valutazione e presa di posizione in occasione della visita di chiusura del 17
maggio 2013. Confermo che in qualità di impiegato di ufficio in cui
l’assicurato lavora con le braccia prevalentemente appoggiate alla scrivania,
l’assicurato può essere considerato abile in misura del 100%.
Ritengo inoltre che dovrà essere valutato anche un eventuale
superamento di causalità per i grossi problemi psichici la cui relazione con
l’infortunio del 13 settembre 2008 deve essere anche provata dallo psichiatra”
(doc. 323)
Le
conclusioni del Dr. __________ seppure divergenti per quanto riguarda la
valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato non apportano nuovi
elementi oggettivi ignorati dal medico __________.
Al riguardo, questo
Tribunale rileva che quanto sostenuto dall’amministrazione trova
effettivamente conforto nei precedenti giurisprudenziali.
Ad esempio, nella sentenza
di questa Corte 35.2012.1 del 26 marzo 2012, il TCA aveva confermato la piena
esigibilità in mansioni adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati,
per un assicurato – di professione verniciatore – il quale, a causa della
sponda di un furgone sganciatasi alla base, aveva riportato un trauma
distorsivo con ampia rottura a carico della porzione antero-postero centrale
del tendine del sovraspinato, artrosi acromio clavicolare, nonché con
plessopatia da trazione a livello del plesso brachiale destro, segni di una
leggera sofferenza del nervo sopra scapolare destro, leggera compressione del
nervo mediano al polso e del nervo ulnare destro al solco del gomito.
In proposito occorre
considerare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA U 239/02 dell'11 dicembre
2003; STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003
IV Nr. 1 p. 1; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; RCC 1986 p. 202 consid. 2d;
STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In esito a tutto quanto
precede, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato
abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni
sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19 settembre 2005; STFA C 192/04 del 14
settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406
consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I
- 1996 p. 225), si deve concludere che, a far tempo dal 1° luglio 2013, RI 1
aveva ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione.
Vista l’assenza di una qualsiasi perdita di guadagno, l’assicuratore resistente
era quindi legittimato a negargli il diritto a una rendita di invalidità.
2.4
Diritto
all’indennità per menomazione all’integrità
2.4.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta
conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235
consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida
"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.
consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura
amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.
STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre
1988.
nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid.
3a).
2.4.5
L’assicuratore LAINF
resistente, sentito il parere del proprio medico __________, Dr. __________, ha
assegnato all’assicurato un’IMI del 20%
Il Dr. __________ ha
espresso la seguente valutazione nell’apprezzamento medico del 6 giugno 2013:
" (…)
1.
Reperti
L’assicurato è
portatore di postumi infortunistici importanti e durevoli a seguito di una
frattura a quattro frammenti dell’omero prossimale destro, sviluppo di
un’osteonecrosi che ha necessitato di un impianto di protesi Lyman non
cementata e Resurfacing del 09.11.2012.
L’assicurato presenta
ancora un’importante limitazione funzionale con abduzione massima a 80°.
Asseriti importanti dolori alla spalla destra.
2.
Valutazione del
danno all’integrità
20%
3.
Motivazione
Secondo la tabella 1.2.
una spalla con motilità fino all’orizzonte viene indennizzata con il 15%. In
questo caso si ha una motilità leggermente ridotta all’abduzione di 90° con
dolori importanti ciò che giustifica una IMI del 20%” (doc. 316).
Con
la propria impugnativa, l’assicurato ha postulato il riconoscimento di
un’indennità del 25%, in considerazione del fatto
che la motilità è inferiore al 10% all’orizzontale e dell’omartrosi di
media/grave entità (doc. V, pag. 4).
2.4.6
Deve innanzitutto essere
precisato che l'indennità per menomazione dell'integrità si
valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti
quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la
menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in
maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non
dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere
da fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e
riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71
del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno
2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi
Friborgo 1998, p. 40s.).
In
questo senso le sofferenze soltanto soggettive patite dall'assicurato, non
possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per
menomazione all'integrità.
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale non vede motivi che gli impongano di scostarsi
dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente.
Ora,
la Tabella 1.2 prevede che ad una spalla mobile fino all’orizzonte coincide una
menomazione all’integrità del 15%. Pertanto, visto che l’assicurato presenta una
motilità leggermente ridotta all’abduzione di 90° è da ritenere corretta la
percentuale del 20%.
Il
ricorrente ha quindi lamentato che “non vi è parola di sorta circa
l’osteonecrosi che, secondo le tavole imi della CO 1 dev’essere valutata alla
stregua di un aperiartropatia scapolo omerale” (doc. V, pag. 4).
Tuttavia,
nell’apprezzamento medico del 6 giugno 2013 il Dr. __________ ha espressamente
indicato che l’assicurato ha sviluppato un’osteonecrosi che ha
necessitato di un impianto di protesi Lyman non cementata e Resurfacing del
09.11.2012
(doc. 316).
In
conclusione, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche
per quanto riguarda l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti