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Decisione

35.2014.5

Scivolato si frattura la spalla destra. I disturbi psichici non sono in nesso di causalità adeguata con l'infortunio (causalità naturale lasciata aperta). A giusta ragione negata rendita e confermata

6 giugno 2014Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze

economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera

praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nella concreta evenienza, l’amministrazione

ha negato il diritto alla rendita d’invalidità, siccome l’insorgente avrebbe

ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale attività lavorativa.

Tale decisione è fondata sulle risultanze della valutazione medica del Dr. __________.

Il Dr. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica e medico __________, nel rapporto del 17 maggio 2013, ha posto la seguente diagnosi:

" (…)

Stato dopo frattura a 4 frammenti dell’omero

prossimale destro del 13.09.2008.

Stato dopo osteosintesi e duplice artrodesi.

Stato dopo sviluppo di una osteonecrosi della testa

omerale e consecutivo impianto di una protesi lima non cementata resufacing del

09.11.2012

Importante sindrome depressiva reattiva.” (doc. 305)

Per quanto riguarda

l’esigibilità lavorativa il medico __________ ha concluso che per quanto

riguarda la spalla, l’assicurato è in grado di riprendere la propria attività

lavorativa totalmente nella funzione descritta dal datore di lavoro (lavori

d’ufficio), durante i quali non doveva assolutamente effettuare lavori sopra

l’orizzonte e trasportare pesi (doc. 305).

Vedi su questo punto le

dichiarazioni del precedente datore di lavoro: “Le attività principali

consistevano nel contatto con i fornitori, impostazione, controllo e invio

degli ordini, insomma un lavoro di ufficio a tutti gli effetti (…)

complessivamente questo lavoro non è pesante da un punto di vista fisico , nel

senso che non vi è la necessità di alzare/spostare/portare pesi eccessivi”

(doc. 299).

Il ricorrente, da parte

sua, ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione

sulla base della perizia SAM del Dr. __________, eseguita in ambito di

assicurazione invaldità, in cui lo specialista in reumatologia ha valutato al

60% il grado d’inabilità al lavoro nell’ultima attività professionale (doc. V e

doc. 306)

2.3.4

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.3.5

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di circondario, Dr. __________,

specialista proprio nella materia che qui interessa e con un’ampia

esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica e assicurativa

(doc. 305).

L’insorgente

ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione fondandosi

sulle risultanze della perizia del Dr. __________.

Nel contesto della

valutazione pluridisciplinare, a cura del Servizio accertamento medico (SAM),

l’assicurato è stato sottoposto ad una visita specialistica da parte del Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale nel rapporto del 22 gennaio

2013.

ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Stato

dopo frattura pluriframmentaria dell’omero prossimale destro in data 13

settembre 2008 nonché osteosintesi con fili di Kirschner, sviluppo di una

anchilosi della spalla e susseguente sviluppo di una osteonecrosi della testa

omerale con necessità di intervento di protesi di rivestimento della testa

omerale con gambo lungo il 09.11.2011” (doc. 306).

Il Dr. __________ ha

riferito che malgrado l’intervento chirurgico del 9 novembre 2011 (protesi di

rivestimento della testa omerale destra, doc. 198) non vi è stato un grande

miglioramento della funzionalità del braccio destro. L’insorgente presenta

un’impotenza funzionale piuttosto importante relativa alle limitazioni dei movimenti

della spalla destra in elevazione a 90°, in abduzione a 45°, in rotazione

esterna a 30° e per quanto riguarda la rotazione interna con il raggiungimento

del pollice a toccare il sacro. Sempre secondo il Dr. __________, questi

movimenti nella fase finale sono associati ad un aumento della sintomatologia.

Il perito del SAM ha quindi esposto le difficoltà incontrate dall’assicurato

nell’esercizio delle attività quotidiane (mangiare, igiene personale) (doc.

306).

Dal punto di vista della

capacità lavorativa il Dr. __________ ha fissato un’inabilità lavorativa del

60% quale disegnatore tecnico o in ambito amministrativo, mentre l’ultima

attività professionale esercitata può essere svolta nell’arco di un’intera

giornata con una diminuzione del rendimento del 60%. Egli ha quindi illustrato gli

accorgimenti ergonomici da adottare sul posto di lavoro (doc. 306).

Il Dr. __________ ha indicato,

quale attività lavorativa adeguata, l’ultima svolta. Non vi sono – a suo parere

– attività professionali che RI 1 può svolgere in misura superiore (doc. 306).

Tutto ben considerato,

secondo il TCA, il parere espresso dal Dr. __________ non è suscettibile di

sminuire il valore probatorio attribuito alla valutazione del medico __________

dell’CO 1.

Il Dr. __________,

nell’apprezzamento del 21 giugno 2013, ha preso posizione sulla perizia del Dr. __________ del 22 gennaio 2013 ritenendo di non doversi scostare dalle

proprie conclusioni del 17 maggio 2013.

L’apprezzamento medico del

Dr. __________ è del seguente tenore:

" (....)

1.

Motivo della

sottoposizione

L’incarto mi viene

sottoposto dall’amministrazione per valutazione della perizia per l’AI eseguita

dal dott. __________ con la domanda se le conclusioni del reumatologo sono

sostenibili.

2.

Decorso secondo gli

atti

La perizia del dott. __________ è stata eseguita in data

15.01.2013

mentre la mia visita di chiusura è stata effettuata in data

17.05.2013

Confrontando gli stati clinici di entrambe le visite si nota che

alla mia visita vi è un sostanziale miglioramento per quanto riguarda l’abduzione

del braccio che in occasione della mia visita raggiungeva gli 80° mentre alla

visita del dott. __________ raggiungeva malapena i 45°. Si può quindi sostenere

che in questi mesi grazie alla fisioterapia si è ottenuto un discreto

miglioramento della funzionalità dell’arto superiore destro.

Nella sua perizia il dott. __________i scrive che l’ultima

attività svolta di tipo sedentario al computer con lavori di disegnatore

tecnico o in ambito amministrativo può essere ritenuta un’attività lavorativa

adatta.

Il dott. __________ descrive che sul posto di lavoro il paziente

ha bisogno di un posto di lavoro ergonomico in cui possa lavorare tenendo il

braccio in posizione adatta, non elevato sopra i 90°, ma piuttosto tenuto in

basso appoggiato con l’avambraccio alla scrivania. Se ne deduce quindi che per

queste attività non vi sono limitazioni funzionali. Occorre inoltre tenere in

considerazione che il paziente è affetto da un’importante ansia somatizzata con

uno stato depressivo di gravità medio-grave che sicuramente inficiano lo stato

della spalla destra.

Vi è quindi una evidente discrepanza tra i reperti oggettivabili,

in particolare lo stato radiologico della protesi che risulta situata in buona

posizione e il fatto che il paziente praticamente non utilizzi il braccio

tenendolo sempre aderente al busto e con la mano in tasca.

In questi casi in cui vi sia una discrepanza tra il reperto

oggettivabile e i disturbi accusati dal paziente la valutazione deve essere

fatta piuttosto dal punto di vista medico-teorico.

3.

Apprezzamento

In conclusione ritengo di non dovermi scostare dalla mia

valutazione e presa di posizione in occasione della visita di chiusura del 17

maggio 2013. Confermo che in qualità di impiegato di ufficio in cui

l’assicurato lavora con le braccia prevalentemente appoggiate alla scrivania,

l’assicurato può essere considerato abile in misura del 100%.

Ritengo inoltre che dovrà essere valutato anche un eventuale

superamento di causalità per i grossi problemi psichici la cui relazione con

l’infortunio del 13 settembre 2008 deve essere anche provata dallo psichiatra”

(doc. 323)

Le

conclusioni del Dr. __________ seppure divergenti per quanto riguarda la

valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato non apportano nuovi

elementi oggettivi ignorati dal medico __________.

Al riguardo, questo

Tribunale rileva che quanto sostenuto dall’amministrazione trova

effettivamente conforto nei precedenti giurisprudenziali.

Ad esempio, nella sentenza

di questa Corte 35.2012.1 del 26 marzo 2012, il TCA aveva confermato la piena

esigibilità in mansioni adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati,

per un assicurato – di professione verniciatore – il quale, a causa della

sponda di un furgone sganciatasi alla base, aveva riportato un trauma

distorsivo con ampia rottura a carico della porzione antero-postero centrale

del tendine del sovraspinato, artrosi acromio clavicolare, nonché con

plessopatia da trazione a livello del plesso brachiale destro, segni di una

leggera sofferenza del nervo sopra scapolare destro, leggera compressione del

nervo mediano al polso e del nervo ulnare destro al solco del gomito.

In proposito occorre

considerare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA U 239/02 dell'11 dicembre

2003; STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003

IV Nr. 1 p. 1; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; RCC 1986 p. 202 consid. 2d;

STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In esito a tutto quanto

precede, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato

abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19 settembre 2005; STFA C 192/04 del 14

settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406

consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I

- 1996 p. 225), si deve concludere che, a far tempo dal 1° luglio 2013, RI 1

aveva ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione.

Vista l’assenza di una qualsiasi perdita di guadagno, l’assicuratore resistente

era quindi legittimato a negargli il diritto a una rendita di invalidità.

2.4

Diritto

all’indennità per menomazione all’integrità

2.4.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235

consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida

"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre

1988.

nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid.

3a).

2.4.5

L’assicuratore LAINF

resistente, sentito il parere del proprio medico __________, Dr. __________, ha

assegnato all’assicurato un’IMI del 20%

Il Dr. __________ ha

espresso la seguente valutazione nell’apprezzamento medico del 6 giugno 2013:

" (…)

1.

Reperti

L’assicurato è

portatore di postumi infortunistici importanti e durevoli a seguito di una

frattura a quattro frammenti dell’omero prossimale destro, sviluppo di

un’osteonecrosi che ha necessitato di un impianto di protesi Lyman non

cementata e Resurfacing del 09.11.2012.

L’assicurato presenta

ancora un’importante limitazione funzionale con abduzione massima a 80°.

Asseriti importanti dolori alla spalla destra.

2.

Valutazione del

danno all’integrità

20%

3.

Motivazione

Secondo la tabella 1.2.

una spalla con motilità fino all’orizzonte viene indennizzata con il 15%. In

questo caso si ha una motilità leggermente ridotta all’abduzione di 90° con

dolori importanti ciò che giustifica una IMI del 20%” (doc. 316).

Con

la propria impugnativa, l’assicurato ha postulato il riconoscimento di

un’indennità del 25%, in considerazione del fatto

che la motilità è inferiore al 10% all’orizzontale e dell’omartrosi di

media/grave entità (doc. V, pag. 4).

2.4.6

Deve innanzitutto essere

precisato che l'indennità per menomazione dell'integrità si

valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti

quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la

menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in

maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non

dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere

da fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi

Friborgo 1998, p. 40s.).

In

questo senso le sofferenze soltanto soggettive patite dall'assicurato, non

possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per

menomazione all'integrità.

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non vede motivi che gli impongano di scostarsi

dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente.

Ora,

la Tabella 1.2 prevede che ad una spalla mobile fino all’orizzonte coincide una

menomazione all’integrità del 15%. Pertanto, visto che l’assicurato presenta una

motilità leggermente ridotta all’abduzione di 90° è da ritenere corretta la

percentuale del 20%.

Il

ricorrente ha quindi lamentato che “non vi è parola di sorta circa

l’osteonecrosi che, secondo le tavole imi della CO 1 dev’essere valutata alla

stregua di un aperiartropatia scapolo omerale” (doc. V, pag. 4).

Tuttavia,

nell’apprezzamento medico del 6 giugno 2013 il Dr. __________ ha espressamente

indicato che l’assicurato ha sviluppato un’osteonecrosi che ha

necessitato di un impianto di protesi Lyman non cementata e Resurfacing del

09.11.2012

(doc. 316).

In

conclusione, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche

per quanto riguarda l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti