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Decisione

35.2014.50

Infortunio sul lavoro con danno ortopedico, in particolare all'arto sup. sx. Rinvio atti all'amministrazione per approfondimento peritale circa l'esistenza di una patologia organica oggettivabile, seg

10 novembre 2014Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Innanzitutto, va osservato

che l’CO 1 ha deciso di negare la diagnosi di CRPS, facendo capo essenzialmente

al parere del proprio medico __________ (cfr. doc. 228, p. 5).

Ora, a proposito della

tesi, sostenuta dal dott. __________, secondo la quale l’esistenza di tale

affezione sarebbe esclusa già per il fatto che essa non é stata refertata mediante

le scintigrafie ossee del marzo 2012 e del settembre 2013 (cfr. doc. 203, p.

2), il TCA osserva che, secondo i dottori Borchers e Gerschwin, autori

nell’ottobre 2013 di uno studio intitolato “Complex regional pain syndrome:

A comprehensive and critical review”, pubblicato sulla rivista scientifica

“Autoimmunity Reviews”, prodotto dal ricorrente sub. doc. B1, sebbene la

scintigrafia ossea trifasica sia stata per lungo tempo considerata un

procedimento diagnostico oggettivo, essa non é in realtà sufficiente per essere

utilizzata a tal fine, tanto che talune linee guida non ne raccomandano l’uso.

Gli autori in questione

hanno peraltro precisato che la diagnostica per immagini, RMN, PET e SPECT

comprese, é utile principalmente per escludere la presenza di altre patologie (cfr.

doc. B 1, p. 244s.). Ciò viene segnalato in relazione all’affermazione,

contenuta nel rapporto 10 settembre 2014 del dott. __________, in cui si

sottolinea il fatto che le radiografie da lui eseguite non avevano evidenziato

“… le tipiche alterazioni che si presentano normalmente nell’ambito di

un’algodistrofia e più precisamente l’osteoporosi a macchia.” (doc. XIII).

D’altro canto, se é vero

che la valutazione del medico fiduciario dell’CO 1 trova conforto nell’opinione

del reumatologo interpellato dall’Ufficio AI (cfr. doc. 223 e doc. XIII), é

altrettanto vero che altri specialisti hanno espresso un parere diverso.

In particolare, il dott. __________,

Vice-primario del servizio di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale regionale di __________,

a margine della consultazione del luglio 2013, aveva concluso all’esistenza

proprio di una sindrome dolorosa complessa regionale di tipo I interessante il

braccio e la spalla sinistra (cfr. doc. 153; si veda pure il doc. 170, in cui lo stesso sanitario ha fatto stato di una “probabile CRPS di tipo I braccio/spalla

sinistra”).

Del resto, anche alle

considerazioni enunciate dal dott. __________ (cfr. doc. 235 e doc. E), specialmente

nella misura in cui trovano il loro fondamento in autorevole dottrina

medico-scientifica, non può essere senz’altro negata qualsiasi rilevanza

probatoria.

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi

sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare una

perizia da parte di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art.

44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011

consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011

consid. 3.2).

2.13. In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

Considerandi

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381).

Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht

ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411).

In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für

eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte,

eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen,

verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden

partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung

eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen

zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer

Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die

Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten

Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das

(kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter

Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen

oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt

vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April

2000.

E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, trattandosi di stabilire se RI 1 soffra o meno di una patologia

organica nella forma di una CRPS di tipo I, tale aspetto non necessita

semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che l’CO

1.

ha fondato la propria decisione principalmente sul parere del proprio medico

__________ (dott. __________). Per il TCA sono pertanto realizzati i

presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011

del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).

Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.12., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque

retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale. Quindi, sulla base

delle relative risultanze, esso dovrà decidere nuovamente circa l’esistenza o

meno di una patologia organica oggettivabile a cui correlare i disturbi fatti

valere dall’assicurato e, in ultima analisi, sull’ulteriore diritto alle

prestazioni a far tempo dal 1° novembre 2013.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 28 aprile 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti