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35.2014.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 agosto 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi che mi ritrovo dopo l’incidente non hanno niente a che fare con

l’evoluzione naturale di una persona della mia età.

L’esperienza insegna che é molto difficile valutare un caso di

trauma distorsivo del rachide cervicale e per questo ci vuole uno specifico

trattamento di fisioterapia o di medicina alternativa continuo. Nel mio caso le

sedute da parte del chiropratico mi aiutano a tenere i dolori in una misura

accettabile e a svolgere una vita lavorativa normale. Io non ho mai cercato di

continuare una cura non necessaria se non mi aiutasse nel progredire dopo

l’incidente. È stato pure il dottor __________ a sostenere la continuazione

delle sedute da parte del chiropratico se queste mi aiutavano. Per questo

motivo sono sorpreso della decisione da parte dell’assicuratore, perché

l’assicurazione LAINF esiste proprio per casi del genere.”

(doc. I)

1.4. Con la propria risposta, la CO

1 ha domandato, in ordine, che l’impugnativa di RI 1 venga dichiarata

irricevibile, facendo difetto la competenza ratione loci di questo

Tribunale (cfr. doc. IV, p. 2: “... CO 1 osserva, da un lato, come il signor RI

1 abbia sempre indicato quale proprio domicilio il Comune di __________ sito

nel Canton __________ e contestualmente a ciò va evidenziato come egli benché

viva da anni a __________ (__________) non vi abbia eletto domicilio;

dall’altro, che il datore di lavoro al momento dell’infortunio fosse

domiciliato in Ticino (__________). (…), in applicazione dell’art. 58 cpv. 1

LPGA che recita “é competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove

l’assicurato o il terzo é domiciliato nel momento in cui interpone ricorso” ne

discende che codesto lod. Tribunale sia incompetente territorialmente.”).

Nel merito,

l’amministrazione ha postulato che il ricorso venga integralmente respinto con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

IV, p. 2ss.).

1.5. In corso di causa, il

ricorrente ha fatto valere, in merito alla competenza territoriale del TCA, che

“se seguiamo l’articolo 58 LPGA, al momento di questo ricorso il mio domicilio

era all’estero. Se l’assicurato o il terzo é domiciliato all’estero, é

competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o

in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio. In questo caso siccome

sono più di 13 anni che non ho domicilio in Svizzera sarebbe il domicilio del

mio datore di lavoro al momento dell’incidente, vale a dire la __________, oggi

__________, vale a dire a __________, Ticino.” (doc. VI, p. 3s.).

Per quanto riguarda invece

il merito, l’assicurato si é riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni (cfr. doc. VI; p. 2s.).

L’Istituto assicuratore si

é pronunciato al riguardo in data 5 agosto 2014 (cfr. doc. VIII).

1.6. In data 22 agosto 2014, il

ricorrente ha dato il proprio consenso a che la presente sentenza gli venga

intimata presso il domicilio dei genitori a Li Curt (doc. XI).

1.7. Il 25 agosto 2014, al TCA é

pervenuto, via mail, uno scritto con il quale l’assicurato ha formulato alcune

precisazioni sulle considerazioni espresse, nel frattempo, dall’Istituto

resistente (doc. X).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2

Sempre in ordine, l’Istituto

assicuratore convenuto contesta la competenza territoriale di questa Corte,

posto che l’assicurato avrebbe il proprio domicilio a __________, frazione del

Comune di __________, dunque nel Cantone __________ (cfr. doc. IV, p. 2).

Secondo l’art. 58 cpv. 1

LPGA, é competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove

l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.

Il capoverso 2 di questa

disposizione recita che se l'assicurato o il terzo è domiciliato all'estero, è

competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio o

in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile

determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle

assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'organo d'esecuzione.

Nella concreta evenienza,

in corso di causa, RI 1 ha dimostrato di aver lasciato il Comune di __________

già alla fine del mese di dicembre 2001 (cfr. doc. B 3), per trasferirsi

all’estero (per la precisione nello Stato delle __________ - cfr. doc. VI).

Posto che, al momento in

cui ha inoltrato il proprio ricorso, il ricorrente era domiciliato all’estero, in

ossequio all’art. 58 cpv. 2 LPGA, il foro competente é quello del Cantone del

suo ultimo domicilio oppure - e si tratta qui di un foro alternativo, a

scelta dell’assicurato (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo

2009, ad art. 58 n. 21) - del Cantone in cui il suo ultimo datore di lavoro

aveva domicilio.

L’ultimo datore di lavoro

in Svizzera dell’insorgente é stato la __________ che aveva la propria sede

principale a __________, motivo per cui, adito da RI 1 con atto di ricorso del

30.

maggio 2014, questo Tribunale deve senz’altro ammettere la propria

competenza territoriale in virtù dell’art. 58 cpv. 2 LPGA.

Nel merito

2.2

Oggetto della lite é la

questione di sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare estinto il proprio

obbligo a prestazioni a far tempo dal 27 ottobre 2012, oppure no.

2.3

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile

migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989,

p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.5

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle

cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un

effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Dalle carte processuali si evince che la decisione in questione

é fondata essenzialmente sul rapporto 12 settembre 2013 del dott. __________ __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 19).

In

quella sede, il medico fiduciario dell’assicuratore resistente si é in effetti

così espresso:

" (…).

Vengono riconosciute le seguenti diagnosi:

- Sindrome

cervico-spondilogena in presenza di alterazioni degenerative segmentali C6/C7.

- Stato dopo

trauma distorsivo del rachide cervicale il 24.3.2002.

(…).

Per quanto attiene agli aspetti di pertinenza medico-assicurativa,

ritengo estinto il nesso di causalità tra l’evento infortunistico del 24.3.2002

e i disturbi accusati attualmente dal signor Godenzi al rachide cervicale,

rispettivamente all’arto superiore sinistro.

Questo sulla base delle seguenti considerazioni:

- Degenerazione

segmentale con protusione foraminale C6/C7 preesistente (vedi rapporto dr. __________

del 21.5.2002).

- Nessun

disturbo irradiato agli arti superiori, nessun deficit sensitivo-motorio in

concomitanza con l’infortunio in parola.

- Nessuna

alterazione strutturale acquisita allo studio radiologico convenzionale e

neuroradiologico della colonna cervicale attribuibile all’evento del 24.3.2002.

- Nessuna

significativa progressione del quadro artrosico segmentale preesistente

nell’ambito di un decorso radiologico esteso su molti anni.

- Instaurazione

tardiva di una progressione dei reperti segmentali, anamnesticamente

compatibile con gli eventi riferiti del 2011 e 2012.

- Buona

correlazione tra la brachialgia sinistra e il quadro degenerativo

basso-cervicale.”

(doc. 19, p. 4s.)

Rispondendo

ai quesiti postigli dall’amministrazione, il dott. __________ ha in particolare

confermato l’estinzione del nesso di causalità naturale con il sinistro del marzo

2002, avendo l’assicurato nel frattempo raggiunto lo status quo ante vel

sine (cfr. doc. 19, risposta ai quesiti n. 5, 8a, 10 e 11).

Occorre segnalare che, già

in precedenza, per la precisione a margine della visita fiduciaria di controllo

del 20 maggio 2011, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, aveva

sostenuto il raggiungimento dello status quo sine da parte del ricorrente

(cfr. doc. 17, p. 3: “In assenza di riscontri oggettivi sia clinici sia

radiologici da riferire al pregresso evento del 2002, lo stato quo sine é stato

raggiunto. La sintomatologia dolorosa residua al collo può essere almeno in

parte anche imputabile alla concomitante patologia degenerativa già documentata

in precedenza e non in relazione con l’evento che ci interessa.”).

In quell’occasione, vista

la contrarietà alla chiusura del caso manifestata dall’assicurato, il medico

fiduciario in questione aveva suggerito l’esecuzione di ulteriori accertamenti

(doc. 17, p. 3: “ Per completezza, prima di procedere a questo passo, ritengo

però opportuno che l’Assicurazione predisponga una rivalutazione sia clinica

sia radiologica, predisponendo un ulteriore esame RM della colonna cervicale e

sottoponendo l’assicurato a valutazioni specialistiche neurologica e ortopedica

(oppure reumatologica-fisiatrica) presso dei consulenti di fiducia.”).

La CO 1 ha dato seguito

all’invito, predisponendo l’approfondimento da parte del dott. __________o,

posto che nel frattempo l’assicurato si era già sottoposto a una RMN della

colonna cervicale, effettuata il 20 luglio 2012 (cfr. doc. 18).

2.7

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U

259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.8

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti - vista

anche l’assenza di pareri specialistici divergenti -, questo Tribunale ritiene

che il parere espresso dal chirurgo ortopedico dott. __________, possa validamente costituire

da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Il TCA rileva in effetti

che la conclusione a cui é pervenuto lo specialista interpellato

dall’assicuratore resistente é conforme alla dottrina medica dominante, secondo

la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale,

lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito

trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio

non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations

médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata,

con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in

materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates

nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U.

Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Questa tesi dottrinale è

stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il Tribunale federale, un

aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato

degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri

effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,

8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Un aggravamento

significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla

colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato soltanto quando

l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle

vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente a un

trauma (cfr. RAMI 2000 U

363, p. 46s.).

In una

sentenza 8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 -, il TF

ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione traumatica

di uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale

(STF 8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna

vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere, in via

di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.

È

inoltre utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il

TFA ha precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul

criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in

considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che

essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre secondo l’Alta

Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento

dello status quo sine.

Nella presente

fattispecie, le alterazioni degenerative evidenziate a livello C6-C7 dagli

esami di risonanza magnetica (cfr. doc. 5, 15 e doc. 18), sono preesistenti all’infortunio

del 24 marzo 2002, così come unanimemente indicato dal neurologo dott. M. __________

(cfr. doc. 9, p. 2) e dal chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. 19, p. 5),

di modo che esse non possono essere state causate (in senso stretto) dal medesimo

evento traumatico.

D’altro canto, gli

accertamenti radiologici e strumentali a cui é stato sottoposto RI 1

successivamente al sinistro, non dimostrano l’intervento di un aggravamento

significativo e duraturo delle preesistenti alterazioni degenerative. Ciò non é

stato sostenuto dal dott. __________ (cfr. doc. 9 e 11) ed é stato escluso dal

dott. __________ (cfr. doc. 19, p. 5). L’infortunio del marzo 2002 non può

dunque essere ritenuto responsabile nemmeno di un peggioramento direzionale

dello stato morboso preesistente della colonna cervicale.

Ne consegue che esso può

avere tutt’al più aggravato transitoriamente il preesistente stato

(morboso) del rachide.

Secondo

la dottrina medica e la giurisprudenza citate in precedenza, le conseguenze di

un infortunio che ha interessato la colonna

vertebrale si estinguono - in assenza di fratture traumatiche dei corpi

vertebrali oppure di lesioni strutturali al rachide -, trascorsi 3-4 mesi,

rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti

alterazioni degenerative.

In concreto,

alla luce di questi principi, la CO 1 era quindi

legittimata a negare la propria responsabilità relativamente alla problematica

cervicale, considerato il tempo trascorso dalla data del sinistro (24

marzo 2002 - 27 ottobre 2012).

La circostanza che il

ricorrente non avrebbe mai sofferto di disturbi al rachide cervicale prima

dell’infortunio assicurato, è irrilevante, e ciò alla luce delle indicazioni

fornite dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso

il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di Winterthur, in una

perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa 35.2002.40, concernente

un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a

seguito di un incidente della circolazione stradale, alla quale erano state

diagnosticate delle alterazioni degenerative a livello C3-C6:

" (…).

Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule

beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und

dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie

radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu

Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine

Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können,

und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand

über­führt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und

dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer,

die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das heisst

maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die Patientin

vor dem Unfall beschwerdefrei war."

(perizia

23.5.2001

del dott. __________, p. 8s. – il corsivo è del redattore)

Parimenti

inconferente é il fatto che, in occasione della visita peritale dell’ottobre

2012, il dott. __________ abbia consigliato all’assicurato di continuare la

terapia presso un chiropratico (cfr. doc. VI, p. 2). La sua valutazione non

appare perciò contradditoria, posto che, così come risulta dal relativo referto

del 12 settembre 2013, il suggerimento é stato fornito a prescindere da

considerazioni di natura eziologica (doc. 19, p. 6: “Per quanto attiene

all’evento infortunistico del 24.3.2002 status quo sine nel frattempo

raggiunto. Indipendentemente dagli aspetti attinenti alla causalità,

l’adozione regolare di misure attive, così come passive a dipendenza del

decorso dei disturbi, risulta mirare in primo luogo a un obiettivo di

mantenimento.” - il corsivo é del redattore; dello stesso tenore la risposta al

quesito n. 8b).

Inoltre, il

fatto che l’assicurato continui a lamentare disturbi a livello del rachide

cervicale, non é in discussione. Tuttavia, ciò non basta per ammettere un

obbligo a prestazioni dell’Helsana al di là del 27 ottobre 2012, dato che,

da quella data, i disturbi in questione non costituiscono più una conseguenza

naturale dell’evento traumatico occorso nel marzo 2002.

In sede di

ricorso, l’assicurato ha infine rimproverato all’assicuratore di avergli

comunicato la sospensione delle prestazioni a decorrere dal 27 ottobre

2012, soltanto un anno dopo, con la decisione formale del 24 settembre 2013

(cfr. doc. I, p. 3).

Il TCA

osserva che la questione sollevata é stata affrontata e risolta dal Tribunale

federale nella DTF 133 V 57.

In quella

fattispecie, con decisione formale del 2 dicembre 2003, l’assicuratore LAINF

aveva dichiarato estinto il diritto a prestazioni (si trattata della cura

medica e dell’indennità giornaliera) a decorrere dal 1° agosto 2003, facendo

difetto una relazione di causalità con l’infortunio assicurato. Le prestazioni

sanitarie erano state eccezionalmente corrisposte sino al 7 agosto 2003.

L’indennità giornaliera era invece stata pagata sino al 31 luglio 2003.

Nella

pronunzia in questione, il TF ha stabilito che la cura media e l’indennità

giornaliera costituiscono delle prestazioni temporanee e non durevoli giusta

art. 17 cpv. 2 LPGA. Esse possono quindi essere adattate retroattivamente

(cfr. consid. 6.7). Riguardo all’obiezione secondo la quale l’assicuratore

avrebbe tardato nell’emanare la propria decisione, l’Alta Corte ha precisato

che tale circostanza potrebbe giocare un ruolo soltanto se in questione vi

fosse la restituzione di prestazioni indebitamente percepite (cfr. consid.

6.

).

Nella

concreta evenienza, così come nella fattispecie oggetto della DTF 133 V 57, non

presta dunque il fianco a critiche il fatto che la CO 1 abbia emanato soltanto

il 24 settembre 2013 la decisione formale mediante la

quale ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a

decorrere dal 27 ottobre 2012.

2.9

Infine la giurisprudenza

sviluppata nella DTF 117 V 359 relativamente ai “colpi di frusta” e precisata

nella DTF 134 V 109, risulta qui inapplicabile già per il solo fatto che, al

momento della chiusura del caso, RI 1 non presentava il relativo quadro tipico

dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V

360.

consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della

concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi,

irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità,

ecc.). Egli lamentava per contro una problematica ben circoscritta, puntuale,

ovvero dei disturbi interessanti la colonna cervicale con, talvolta, estensione

all’arto superiore sinistro (cfr. doc. 19, p. 3).

La decisione su

opposizione impugnata mediante la quale l’Istituto assicuratore ha negato la

propria responsabilità relativamente alla problematica cervicale a contare dal

27.

ottobre 2012, risulta dunque corretta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti