35.2014.52
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28 agosto 2014Italiano25 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.52
mm
Lugano
28 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 aprile 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 24 marzo 2002, RI 1,
all’epoca dipendente della __________ in qualità di funzionario e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortunio __________ (il cui settore infortuni
é stato nel frattempo ceduto alla CO 1), é rimasto vittima di un infortunio
giocando a calcio, riportando, secondo il rapporto 21 giugno 2002, del dott. __________,
una contusione/distorsione del rachide cervicale (cfr. doc. 3).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
L’assicurato ha ritrovato
una capacità lavorativa completa a decorrere dal 9 luglio 2002 (cfr. doc. 10).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 settembre 2013, la
CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 27
ottobre 2012, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi presentati da RI
1 non si trovavano più in una relazione di causalità naturale con l’evento del
marzo 2002 (doc. 21).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 24), in data 30 aprile
2014, l’assicuratore LAINF ha ribadito il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 25).
1.3. Con ricorso (impropriamente denominato
“opposizione”) del 30 maggio 2014, RI 1 ha chiesto che la decisione su
opposizione impugnata venga annullata, argomentando in particolare quanto
segue:
" (…).
L’assicuratore si basa sul nesso di causalità naturale fra
l’evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). Questo
presupposto é da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che senza
l’evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Entrambi i casi sia lo status
quo ante che lo status quo sine, non si sono mai verificati. Nel mio caso
paragonare i miei disturbi e dolori cervicali al naturale corso di salute di
una persona é totalmente inopportuno, perché ero sempre una persona sportiva e
Fatti
i disturbi che mi ritrovo dopo l’incidente non hanno niente a che fare con
l’evoluzione naturale di una persona della mia età.
L’esperienza insegna che é molto difficile valutare un caso di
trauma distorsivo del rachide cervicale e per questo ci vuole uno specifico
trattamento di fisioterapia o di medicina alternativa continuo. Nel mio caso le
sedute da parte del chiropratico mi aiutano a tenere i dolori in una misura
accettabile e a svolgere una vita lavorativa normale. Io non ho mai cercato di
continuare una cura non necessaria se non mi aiutasse nel progredire dopo
l’incidente. È stato pure il dottor __________ a sostenere la continuazione
delle sedute da parte del chiropratico se queste mi aiutavano. Per questo
motivo sono sorpreso della decisione da parte dell’assicuratore, perché
l’assicurazione LAINF esiste proprio per casi del genere.”
(doc. I)
1.4. Con la propria risposta, la CO
1 ha domandato, in ordine, che l’impugnativa di RI 1 venga dichiarata
irricevibile, facendo difetto la competenza ratione loci di questo
Tribunale (cfr. doc. IV, p. 2: “... CO 1 osserva, da un lato, come il signor RI
1 abbia sempre indicato quale proprio domicilio il Comune di __________ sito
nel Canton __________ e contestualmente a ciò va evidenziato come egli benché
viva da anni a __________ (__________) non vi abbia eletto domicilio;
dall’altro, che il datore di lavoro al momento dell’infortunio fosse
domiciliato in Ticino (__________). (…), in applicazione dell’art. 58 cpv. 1
LPGA che recita “é competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove
l’assicurato o il terzo é domiciliato nel momento in cui interpone ricorso” ne
discende che codesto lod. Tribunale sia incompetente territorialmente.”).
Nel merito,
l’amministrazione ha postulato che il ricorso venga integralmente respinto con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
IV, p. 2ss.).
1.5. In corso di causa, il
ricorrente ha fatto valere, in merito alla competenza territoriale del TCA, che
“se seguiamo l’articolo 58 LPGA, al momento di questo ricorso il mio domicilio
era all’estero. Se l’assicurato o il terzo é domiciliato all’estero, é
competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o
in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio. In questo caso siccome
sono più di 13 anni che non ho domicilio in Svizzera sarebbe il domicilio del
mio datore di lavoro al momento dell’incidente, vale a dire la __________, oggi
__________, vale a dire a __________, Ticino.” (doc. VI, p. 3s.).
Per quanto riguarda invece
il merito, l’assicurato si é riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (cfr. doc. VI; p. 2s.).
L’Istituto assicuratore si
é pronunciato al riguardo in data 5 agosto 2014 (cfr. doc. VIII).
1.6. In data 22 agosto 2014, il
ricorrente ha dato il proprio consenso a che la presente sentenza gli venga
intimata presso il domicilio dei genitori a Li Curt (doc. XI).
1.7. Il 25 agosto 2014, al TCA é
pervenuto, via mail, uno scritto con il quale l’assicurato ha formulato alcune
precisazioni sulle considerazioni espresse, nel frattempo, dall’Istituto
resistente (doc. X).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2
Sempre in ordine, l’Istituto
assicuratore convenuto contesta la competenza territoriale di questa Corte,
posto che l’assicurato avrebbe il proprio domicilio a __________, frazione del
Comune di __________, dunque nel Cantone __________ (cfr. doc. IV, p. 2).
Secondo l’art. 58 cpv. 1
LPGA, é competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove
l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.
Il capoverso 2 di questa
disposizione recita che se l'assicurato o il terzo è domiciliato all'estero, è
competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio o
in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile
determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle
assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'organo d'esecuzione.
Nella concreta evenienza,
in corso di causa, RI 1 ha dimostrato di aver lasciato il Comune di __________
già alla fine del mese di dicembre 2001 (cfr. doc. B 3), per trasferirsi
all’estero (per la precisione nello Stato delle __________ - cfr. doc. VI).
Posto che, al momento in
cui ha inoltrato il proprio ricorso, il ricorrente era domiciliato all’estero, in
ossequio all’art. 58 cpv. 2 LPGA, il foro competente é quello del Cantone del
suo ultimo domicilio oppure - e si tratta qui di un foro alternativo, a
scelta dell’assicurato (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo
2009, ad art. 58 n. 21) - del Cantone in cui il suo ultimo datore di lavoro
aveva domicilio.
L’ultimo datore di lavoro
in Svizzera dell’insorgente é stato la __________ che aveva la propria sede
principale a __________, motivo per cui, adito da RI 1 con atto di ricorso del
30.
maggio 2014, questo Tribunale deve senz’altro ammettere la propria
competenza territoriale in virtù dell’art. 58 cpv. 2 LPGA.
Nel merito
2.2
Oggetto della lite é la
questione di sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare estinto il proprio
obbligo a prestazioni a far tempo dal 27 ottobre 2012, oppure no.
2.3
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989,
p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle
cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un
effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
Dalle carte processuali si evince che la decisione in questione
é fondata essenzialmente sul rapporto 12 settembre 2013 del dott. __________ __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 19).
In
quella sede, il medico fiduciario dell’assicuratore resistente si é in effetti
così espresso:
" (…).
Vengono riconosciute le seguenti diagnosi:
- Sindrome
cervico-spondilogena in presenza di alterazioni degenerative segmentali C6/C7.
- Stato dopo
trauma distorsivo del rachide cervicale il 24.3.2002.
(…).
Per quanto attiene agli aspetti di pertinenza medico-assicurativa,
ritengo estinto il nesso di causalità tra l’evento infortunistico del 24.3.2002
e i disturbi accusati attualmente dal signor Godenzi al rachide cervicale,
rispettivamente all’arto superiore sinistro.
Questo sulla base delle seguenti considerazioni:
- Degenerazione
segmentale con protusione foraminale C6/C7 preesistente (vedi rapporto dr. __________
del 21.5.2002).
- Nessun
disturbo irradiato agli arti superiori, nessun deficit sensitivo-motorio in
concomitanza con l’infortunio in parola.
- Nessuna
alterazione strutturale acquisita allo studio radiologico convenzionale e
neuroradiologico della colonna cervicale attribuibile all’evento del 24.3.2002.
- Nessuna
significativa progressione del quadro artrosico segmentale preesistente
nell’ambito di un decorso radiologico esteso su molti anni.
- Instaurazione
tardiva di una progressione dei reperti segmentali, anamnesticamente
compatibile con gli eventi riferiti del 2011 e 2012.
- Buona
correlazione tra la brachialgia sinistra e il quadro degenerativo
basso-cervicale.”
(doc. 19, p. 4s.)
Rispondendo
ai quesiti postigli dall’amministrazione, il dott. __________ ha in particolare
confermato l’estinzione del nesso di causalità naturale con il sinistro del marzo
2002, avendo l’assicurato nel frattempo raggiunto lo status quo ante vel
sine (cfr. doc. 19, risposta ai quesiti n. 5, 8a, 10 e 11).
Occorre segnalare che, già
in precedenza, per la precisione a margine della visita fiduciaria di controllo
del 20 maggio 2011, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, aveva
sostenuto il raggiungimento dello status quo sine da parte del ricorrente
(cfr. doc. 17, p. 3: “In assenza di riscontri oggettivi sia clinici sia
radiologici da riferire al pregresso evento del 2002, lo stato quo sine é stato
raggiunto. La sintomatologia dolorosa residua al collo può essere almeno in
parte anche imputabile alla concomitante patologia degenerativa già documentata
in precedenza e non in relazione con l’evento che ci interessa.”).
In quell’occasione, vista
la contrarietà alla chiusura del caso manifestata dall’assicurato, il medico
fiduciario in questione aveva suggerito l’esecuzione di ulteriori accertamenti
(doc. 17, p. 3: “ Per completezza, prima di procedere a questo passo, ritengo
però opportuno che l’Assicurazione predisponga una rivalutazione sia clinica
sia radiologica, predisponendo un ulteriore esame RM della colonna cervicale e
sottoponendo l’assicurato a valutazioni specialistiche neurologica e ortopedica
(oppure reumatologica-fisiatrica) presso dei consulenti di fiducia.”).
La CO 1 ha dato seguito
all’invito, predisponendo l’approfondimento da parte del dott. __________o,
posto che nel frattempo l’assicurato si era già sottoposto a una RMN della
colonna cervicale, effettuata il 20 luglio 2012 (cfr. doc. 18).
2.7
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U
259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,
p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.8
Nella concreta evenienza,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti - vista
anche l’assenza di pareri specialistici divergenti -, questo Tribunale ritiene
che il parere espresso dal chirurgo ortopedico dott. __________, possa validamente costituire
da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Il TCA rileva in effetti
che la conclusione a cui é pervenuto lo specialista interpellato
dall’assicuratore resistente é conforme alla dottrina medica dominante, secondo
la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale,
lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito
trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio
non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations
médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata,
con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in
materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates
nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U.
Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Questa tesi dottrinale è
stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il Tribunale federale, un
aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato
degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri
effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,
8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Un aggravamento
significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla
colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato soltanto quando
l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle
vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente a un
trauma (cfr. RAMI 2000 U
363, p. 46s.).
In una
sentenza 8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 -, il TF
ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione traumatica
di uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale
(STF 8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna
vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere, in via
di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.
È
inoltre utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il
TFA ha precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul
criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in
considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che
essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre secondo l’Alta
Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento
dello status quo sine.
Nella presente
fattispecie, le alterazioni degenerative evidenziate a livello C6-C7 dagli
esami di risonanza magnetica (cfr. doc. 5, 15 e doc. 18), sono preesistenti all’infortunio
del 24 marzo 2002, così come unanimemente indicato dal neurologo dott. M. __________
(cfr. doc. 9, p. 2) e dal chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. 19, p. 5),
di modo che esse non possono essere state causate (in senso stretto) dal medesimo
evento traumatico.
D’altro canto, gli
accertamenti radiologici e strumentali a cui é stato sottoposto RI 1
successivamente al sinistro, non dimostrano l’intervento di un aggravamento
significativo e duraturo delle preesistenti alterazioni degenerative. Ciò non é
stato sostenuto dal dott. __________ (cfr. doc. 9 e 11) ed é stato escluso dal
dott. __________ (cfr. doc. 19, p. 5). L’infortunio del marzo 2002 non può
dunque essere ritenuto responsabile nemmeno di un peggioramento direzionale
dello stato morboso preesistente della colonna cervicale.
Ne consegue che esso può
avere tutt’al più aggravato transitoriamente il preesistente stato
(morboso) del rachide.
Secondo
la dottrina medica e la giurisprudenza citate in precedenza, le conseguenze di
un infortunio che ha interessato la colonna
vertebrale si estinguono - in assenza di fratture traumatiche dei corpi
vertebrali oppure di lesioni strutturali al rachide -, trascorsi 3-4 mesi,
rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti
alterazioni degenerative.
In concreto,
alla luce di questi principi, la CO 1 era quindi
legittimata a negare la propria responsabilità relativamente alla problematica
cervicale, considerato il tempo trascorso dalla data del sinistro (24
marzo 2002 - 27 ottobre 2012).
La circostanza che il
ricorrente non avrebbe mai sofferto di disturbi al rachide cervicale prima
dell’infortunio assicurato, è irrilevante, e ciò alla luce delle indicazioni
fornite dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso
il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di Winterthur, in una
perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa 35.2002.40, concernente
un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a
seguito di un incidente della circolazione stradale, alla quale erano state
diagnosticate delle alterazioni degenerative a livello C3-C6:
" (…).
Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule
beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und
dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie
radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu
Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine
Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können,
und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand
überführt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und
dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer,
die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das heisst
maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die Patientin
vor dem Unfall beschwerdefrei war."
(perizia
23.5.2001
del dott. __________, p. 8s. – il corsivo è del redattore)
Parimenti
inconferente é il fatto che, in occasione della visita peritale dell’ottobre
2012, il dott. __________ abbia consigliato all’assicurato di continuare la
terapia presso un chiropratico (cfr. doc. VI, p. 2). La sua valutazione non
appare perciò contradditoria, posto che, così come risulta dal relativo referto
del 12 settembre 2013, il suggerimento é stato fornito a prescindere da
considerazioni di natura eziologica (doc. 19, p. 6: “Per quanto attiene
all’evento infortunistico del 24.3.2002 status quo sine nel frattempo
raggiunto. Indipendentemente dagli aspetti attinenti alla causalità,
l’adozione regolare di misure attive, così come passive a dipendenza del
decorso dei disturbi, risulta mirare in primo luogo a un obiettivo di
mantenimento.” - il corsivo é del redattore; dello stesso tenore la risposta al
quesito n. 8b).
Inoltre, il
fatto che l’assicurato continui a lamentare disturbi a livello del rachide
cervicale, non é in discussione. Tuttavia, ciò non basta per ammettere un
obbligo a prestazioni dell’Helsana al di là del 27 ottobre 2012, dato che,
da quella data, i disturbi in questione non costituiscono più una conseguenza
naturale dell’evento traumatico occorso nel marzo 2002.
In sede di
ricorso, l’assicurato ha infine rimproverato all’assicuratore di avergli
comunicato la sospensione delle prestazioni a decorrere dal 27 ottobre
2012, soltanto un anno dopo, con la decisione formale del 24 settembre 2013
(cfr. doc. I, p. 3).
Il TCA
osserva che la questione sollevata é stata affrontata e risolta dal Tribunale
federale nella DTF 133 V 57.
In quella
fattispecie, con decisione formale del 2 dicembre 2003, l’assicuratore LAINF
aveva dichiarato estinto il diritto a prestazioni (si trattata della cura
medica e dell’indennità giornaliera) a decorrere dal 1° agosto 2003, facendo
difetto una relazione di causalità con l’infortunio assicurato. Le prestazioni
sanitarie erano state eccezionalmente corrisposte sino al 7 agosto 2003.
L’indennità giornaliera era invece stata pagata sino al 31 luglio 2003.
Nella
pronunzia in questione, il TF ha stabilito che la cura media e l’indennità
giornaliera costituiscono delle prestazioni temporanee e non durevoli giusta
art. 17 cpv. 2 LPGA. Esse possono quindi essere adattate retroattivamente
(cfr. consid. 6.7). Riguardo all’obiezione secondo la quale l’assicuratore
avrebbe tardato nell’emanare la propria decisione, l’Alta Corte ha precisato
che tale circostanza potrebbe giocare un ruolo soltanto se in questione vi
fosse la restituzione di prestazioni indebitamente percepite (cfr. consid.
6.
).
Nella
concreta evenienza, così come nella fattispecie oggetto della DTF 133 V 57, non
presta dunque il fianco a critiche il fatto che la CO 1 abbia emanato soltanto
il 24 settembre 2013 la decisione formale mediante la
quale ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a
decorrere dal 27 ottobre 2012.
2.9
Infine la giurisprudenza
sviluppata nella DTF 117 V 359 relativamente ai “colpi di frusta” e precisata
nella DTF 134 V 109, risulta qui inapplicabile già per il solo fatto che, al
momento della chiusura del caso, RI 1 non presentava il relativo quadro tipico
dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V
360.
consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della
concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi,
irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità,
ecc.). Egli lamentava per contro una problematica ben circoscritta, puntuale,
ovvero dei disturbi interessanti la colonna cervicale con, talvolta, estensione
all’arto superiore sinistro (cfr. doc. 19, p. 3).
La decisione su
opposizione impugnata mediante la quale l’Istituto assicuratore ha negato la
propria responsabilità relativamente alla problematica cervicale a contare dal
27.
ottobre 2012, risulta dunque corretta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti