Lexipedia

Decisione

35.2014.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 ottobre 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita

di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile

soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del

lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente

stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni,

inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della

rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul

mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la

giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate

circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali

formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in

quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In

tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da

porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.

5a, b).

Nel valutare

la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in

capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato

del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella

situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività

lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è

essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il

grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età

vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine:

reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.5

Nella concreta

evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione

della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul

rapporto dell’11 gennaio 2013, della dott.ssa __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica, relativo alla visita __________ del 10 gennaio 2013 (cfr.

doc. 120).

In quella sede, l’assicurato

è stato dichiarato non più in grado di riprendere il suo precedente lavoro di muratore

(cfr. doc. 120, pag. 4). Il medico __________ __________ CO 1 ha però ritenuto

l’assicurato abile al lavoro in misura completa, in attività compatibili con il

danno alla salute infortunistico, così descrivendo la sua esigibilità

lavorativa:

" Esigibilità del lavoro:

spesso possibile sollevare e portare pesi molto

leggeri fino all’altezza dei fianchi fino a 5 kg, talvolta possibile sollevare e portare pesi leggeri fino all’altezza dei fianchi tra 5 e 10 kg come sollevare e portare pesi fino all’altezza dei fianchi oltre 10 kg e sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg, di rado possibile sollevare oltre

l’altezza del petto pesi oltre 5 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di

attrezzi leggeri e di precisione, spesso possibile (con la mano adominante

sinistra) il maneggio di attrezzi medi e la rotazione della mano, mai più

possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Talvolta possibili

lavori sopra la testa, spesso possibile la posizione in piedi e inclinata in

avanti, la posizione seduta inclinata in avanti, la posizione inginocchiata e

la flessione delle ginocchia, mai più possibile la rotazione del tronco.

Posizione di lunga durata a libera scelta molto spesso possibile. Camminare

fino ed oltre i 50 m come pure camminare per lunghi tratti e su terreno

accidentato molto spesso possibile. Dopo la camminata di lunghi tratti, quindi

dopo 1-2 km, è indicata una pausa di 10 minuti. Salire le scale spesso

possibile con pause di 10 minuti. Mai più possibile salire su scale a pioli.

L’uso delle due mani è possibile a condizione, equilibrio e stare in equilibrio

possibile.

L’assicurato è abile al 100% nella misura

dell’esigibilità.

Propongo una prova di lavoro (CAP)." (cfr. doc. 120, pag. 4)

Dal 2 al 29

aprile 2013, l’assicurato ha svolto un periodo di accertamento professionale

presso il Centro di accertamento professionale di __________ (di seguito: CAP),

al fine di verificare il potenziale di reinserimento in un’attività lavorativa

adatta al suo stato di salute (cfr. doc. 138).

Osservata la

discordanza tra le limitazioni denunciate in occasione della visita di chiusura

del 10 gennaio 2013 (cfr. doc. 120, pag. 3 e 4) e le risultanze del periodo

trascorso al CAP (cfr. doc. 149), il medico di circondario ha fatto esperire

una valutazione delle capacità funzionali (di seguito: EFL) presso la __________

(cfr. doc. 150 e 152).

L’esame

funzionale svoltosi il 19/20 settembre 2013, ha stabilito che l’assicurato può compiere, sull’arco dell’intera giornata, un’attività lavorativa da leggera a

medio-pesante a condizione che possa alternare la posizione da seduta a quella

eretta o in movimento ogni ora di lavoro (cfr. doc. 164, pag. 5).

In esito a tali

risultanze, la dott.ssa __________ ha aggiornato l’esigibilità lavorativa

dell’assicurato stabilita a margine della visita di chiusura del 10 gennaio

2013.

(cfr. doc. 120, pag. 4), specificando la necessità per l’assicurato di

poter effettuare cambiamenti di posizione ogni ora (cfr. doc. 165).

Con la

propria impugnativa, il ricorrente contesta l’apprezzamento della sua

esigibilità lavorativa. Egli sostiene di non essere più in grado di svolgere

con rendimento completo attività lavorative anche leggere e che, come

dimostrerebbero i referti medici specialistici relativi al danno al rachide e ad

entrambi i polsi (cfr. doc. I, pag. 4 e doc. I+A5-9), il suo stato di salute starebbe

evolvendo negativamente (cfr. doc. I, pag. 6 e 7). A suo avviso, la capacità

lavorativa in attività leggere sarebbe al massimo del 50% (cfr. doc. I, pag.

7).

Il

ricorrente contesta inoltre il grado della rendita di invalidità fissato

dall’amministrazione, ritenendolo inopportuno e inadeguato, in considerazione

della sua età avanzata, del suo danno alla salute e della sua bassa

scolarizzazione (cfr. doc. I, pag. 4 e 7).

2.6

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572),

la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici

alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio

alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.7

Chiamato ora a

pronunciarsi, attentamente vagliati gli atti, il TCA non ha motivo per

scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di

circondario dell’CO 1 a margine della visita di chiusura del 10 gennaio 2013

(cfr. doc. 120), da lei ribadita e adeguata a dipendenza degli esiti della valutazione

EFL esperita nel settembre 2013 presso la __________ (cfr. doc. 164, pag. 5 e

171).

Innanzitutto,

va sottolineato che la valutazione dell’esigibilità lavorativa a cui ha fatto

capo l’Istituto assicuratore, risulta fondata su accertamenti medici

approfonditi e completi. In effetti, dal rapporto in questione emerge che la

dott.ssa __________ ha tenuto conto, oltre che dei referti specialistici agli

atti, delle dichiarazioni soggettive dell’assicurato (anamnesi) e dei reperti

oggettivi emersi dagli esami strumentali e dai test di mobilità eseguiti dall’assicurato

durante la visita di chiusura (cfr. doc. 120, pag. 2 e 3).

Secondo

questo Tribunale, non sussiste, quindi, nessun dubbio sulla correttezza delle

conclusioni contenute in tale referto.

Del

resto, la decisione dell’amministrazione si fonda anche sulla valutazione EFL,

in esito alla quale è stata confermata la capacità di RI 1 a svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, delle attività lavorative da leggere a

mediamente pesanti, a condizione che egli possa cambiare la sua posizione ogni

ora e che non svolga attività implicanti la rotazione frequente del busto.

Successivamente

a questo accertamento, il medico __________ dell’CO 1 ha precisato la propria

valutazione dell’11 gennaio 2013, stabilendo che l’assicurato è impossibilitato

a svolgere lavori che necessitano il mantenimento della stessa posizione per

una durata prolungata, precisando che egli deve poter effettuare cambiamenti di

posizione ogni ora (cfr. doc. 171).

Giova

inoltre osservare che il ricorrente ha messo in dubbio l’affidabilità della

valutazione della dott.ssa __________, senza tuttavia suffragare la propria

tesi mediante pareri specialistici divergenti.

In

effetti, per quanto riguarda il problema alla schiena, la certificazione del dott.

__________, specialista FMH in fisiatria, conferma le limitazioni funzionali riscontrate

dal medico fiduciario dell’CO 1, ossia che RI 1 non é in grado di mantenere una

postura fissa per più di un ora e che l’attività di muratore non è più

esigibile (cfr. doc. I+A5).

Per

quanto attiene alla problematica dei polsi, il referto 28 marzo 2014 del dott. __________,

specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia, prodotto dal ricorrente

a sostegno del suo ricorso, attesta anch’esso che, a seguito dell’infortunio,

l’attività di muratore non è più esigibile, così come non lo é ogni altra

attività lavorativa che solleciti entrambi i polsi (cfr. doc. I+A6, pag. 2).

Nella misura

in cui confermano in sostanza l’apprezzamento enunciato dalla dott.ssa __________,

le certificazioni appena citate non sono atte a sminuirne il valore probatorio.

Parimenti

irrilevante risulta lo scritto del dott. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica (cfr. doc. I+A9).

Infatti,

interpellato dal patrocinatore del ricorrente, il citato sanitario, da una

parte, per quanto riguarda il problema ai polsi, dichiara di dissentire dalla

valutazione del dott. __________, senza però precisare oltre tale sua

affermazione. Dall’altra, per quanto attiene ai dolori alla schiena, egli si

limita a descrivere i dolori denunciati dal paziente e i reperti constatati durante

le consultazioni da lui effettuate (16 e 28 maggio 2014), senza trarre alcuna

conclusione in merito alla residua capacità lavorativa dell’assicurato (cfr.

doc. I+A9).

Da notare,

inoltre, che il dott. __________ si é pronunciato sul grado d’invalidità stabilito

dall’CO 1, ritenendo “… impossibile che il paziente possa beneficiare solamente di una

rendita del 28% da parte dell’Assicurazione invalidità, poiché trattasi di

paziente ultra cinquantenne di professione muratore con bassa scolarità”.

D’altro

canto, il medico succitato ritiene che, in base alle valutazioni medico-specialistiche

effettuate, RI 1 dovrebbe essere posto al beneficio di una rendita AI del 50% (cfr. doc. I+A9).

Al riguardo,

a prescindere dal fatto che il caso in esame rileva dall’assicurazione contro

gli infortuni (e non da quella per l’invalidità), va ricordato che la

nozione di invalidità prevista dalle assicurazioni sociali svizzere, è un

concetto puramente economico che corrisponde alla differenza, espressa in

percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello,

non meno ipotetico, conseguibile da invalido, e non un concetto medico (cfr.

consid. 2.4.). Pertanto, contrariamente a quanto pretende il dott. __________

e, di riflesso, la parte ricorrente, essa non dipende unicamente dall’entità

del danno alla salute, rispettivamente dal grado di incapacità lavorativa

attestata dai medici (cfr. DTF 140 V 193 a proposito della ripartizione dei

compiti tra l'autorità incaricata di applicare il diritto e la persona

incaricata di esaminare la situazione da un punto di vista medico nell'ambito

della valutazione dell'incapacità al lavoro come condizione del diritto alla

rendita d'invalidità).

In queste

condizioni, nemmeno il parere del dott. __________ è suscettibile di mettere in

dubbio l’affidabilità della valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa

dal medico __________ dell’CO 1I.

Il rapporto

del CAP di __________ relativo al periodo di accertamento professionale svoltosi

dal 2 al 29 aprile 2013, il quale conclude con un’impossibilità di reinserimento

dell’assicurato nel mercato del lavoro dovuta, in particolare, alle importanti

limitazioni fisiche osservate, al basso rendimento e alle scarse conoscenze in

alcuni ambiti (cfr. doc. 149), é anch’esso inconferente ai fini della valutazione

dell’esigibilità lavorativa del ricorrente.

Infatti, secondo

un’affermata giurisprudenza federale, i dati medici permettono generalmente un

apprezzamento oggettivo del caso, di modo che essi prevalgono sulle

constatazioni compiute in occasione di uno stage d’osservazione professionale,

le quali sono suscettibili di essere state influenzate da fattori soggettivi

legati al comportamento della persona assicurata nel corso dello stage (cfr.

STF 9C_891/2012 del 5 aprile 2013 consid. 3,9C_426/2011 del 14 dicembre 2011

consid. 4.3 e 8C_776/2009 del 19 luglio 2010 consid. 52 e riferimenti ivi

menzionati).

Va

inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit

Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale

Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Il

mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale

limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p.

331.

consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività

fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine,

motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che

possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato

(SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008

del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

In

esito a tutto quanto precede, il TCA deve dunque concludere che il ricorrente

sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle

attività lavorative che rispettino le limitazioni descritte nel rapporto del 10

gennaio 2013 del chirurgo ortopedico dott.ssa __________, da lei precisate in

data 4 novembre 2013 alla luce degli esiti della valutazione EFL eseguita

presso la Clinica di riabilitazione di __________.

2.8

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’CO 1, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2013 (su

questo aspetto si veda la DTF 128 V 174) – qualora non fosse rimasto vittima

dell’infortunio assicurato – un importo annuo di fr. 74'314.-- (cfr.

doc. 183, pag. 1 e doc. I+A1, pag. 5).

Questo dato, non

contestato dall’assicurato, può essere fatto proprio dal TCA.

2.9

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.10

Dalla decisione

su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.

53'428.-- il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di

qualifica 4 (fr. 62'856.95), e operando successivamente una decurtazione del

15% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. 183, pag. 2; doc. I+A1, pag. 4).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio

federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr.

61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'856.95.

L’assicurato, avesse

continuato a lavorare in qualità di operaio edile, avrebbe guadagnato, nel

2013, fr. 74’314.-- per un’occupazione a tempo pieno.

Tale reddito si situa

leggermente al di sotto la media dei salari per un'attività equivalente

(tabella TA 1 2010, p.to 41 “lavori di costruzione di edifici”, livello di

qualifica 3 (assicurato possiede un AFC di muratore ed é attivo nel ramo da

oltre 30 anni): fr. 5'944.-- riportato su 42.3 ore/settimana = fr. 6'285.78 x

12.

mesi = fr. 75'429.36 + adeguamento all'indice dei salari nominali per

il 2013 = fr. 77’248.64), motivo per cui, essendo la differenza

inferiore al 5%, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito

statistico da invalido a titolo di gap salariale (cfr. consid. 2.3.7. in

fine).

2.11

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 15% sul reddito

statistico da invalido, per tenere conto del danno alla salute (doc. I+A, pag.

5).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3) e del fatto che l’assicurato nella sua impugnativa non ha

sollevato alcuna censura in merito alla deduzione sociale applicata dall’CO 1, questo

Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, la parte convenuta

non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

In particolare, il TCA

ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’CO 1 abbia considerato

ampiamente gli effetti legati alla menomazione infortunistica.

D’altro

canto, per quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più

volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art.

16.

ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter

bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend

auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI

1999.

S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und

8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Infine, il fatto che

l’assicurato abbia un grado di scolarità basso e che abbia sempre lavorato nel

ramo dell’edilizia, non giustifica un’ulteriore decurtazione, considerato che

le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332

consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.)

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a fr. 53'428.40

(85% di fr. 62'856.95).

2.12

Il grado di invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 53’428.40 al reddito

che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 74’314.--,

risulta essere del 28.11%, arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Visto che con la decisione

su opposizione impugnata all’assicurato è stata accordata proprio una rendita

d’invalidità del 28%, il suo ricorso, non può essere accolto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti