35.2014.57
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4 maggio 2015Italiano55 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.57
35.2014.85
LG/sc
Lugano
4 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 23 giugno e 15 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 21 maggio e 15 luglio 2014
emanate da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 marzo 2006 RI 1,
dipendente e amministratore unico della __________, in qualità di importatore/
esportatore di auto e pezzi di ricambio, scivolando in piscina si procura, secondo
il rapporto intermedio LAINF del 10 maggio 2006 del Dr. __________, un “trauma
contusivo indiretto spalla sx con: - distorsione acromio-clavicolare sx stadio
I; - impingement sottoacromiale” (doc. 2, 3, 4).
L’assicuratore LAINF ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi
del caso, la CO 1 (in seguito: CO 1), con decisione formale
del 27 maggio 2011 ha comunicato all’assicurato che le problematiche alla
colonna cervicale non sono in nessun rapporto con il trauma alla spalla
sinistra e neppure con gli esiti di tre interventi alla spalla (doc. 95-1).
Per quanto riguarda i
disturbi legati all’infortunio del 2006, la CO 1 ha comunicato la sospensione
delle indennità giornaliere a decorrere dal 1° settembre 2011, in considerazione di una piena capacità lavorativa (doc. 95-1).
1.3. In data 8 giugno 2011
l’assicurato ha comunicato all’Istituto assicuratore di non essere d’accordo
con la decisione del 27 maggio 2011 (doc. 98).
1.4. Il 22 giugno 2011 la ÖKK ha
invitato l’assicurato a motivare entro 10 giorni, ai sensi dell’art. 10 OPGA,
la propria opposizione (doc. 99).
1.5. RI 1, in data 27 luglio 2011, ha ribadito di essersi opposto alla decisione “in quanto sono INABILE al lavoro perché ho
ancora gravi disturbi alla spalla. In data 29 luglio dovrò sottopormi ad
un’infiltrazione presso l’__________. Concludo dicendo che ho ancora
un’incapacità al guadagno” (doc. 102).
1.6. La CO 1, in data 28 settembre
2011, non è entrata nel merito dello scritto del 27 luglio 2011, in quanto tardivo e ha confermato la crescita in giudicato della decisione del 27 maggio 2011
(doc. 103).
1.7. L’8 novembre 2011 l’avv. RA 1,
per conto dell’assicurato, ha chiesto di poter visionare l’incarto e postulato
l’assegnazione di un congruo termine per completare l’opposizione presentata da
RI 1 (doc. 106).
Il rappresentante
dell’assicurato ha sollecitato una risposta il 22 e il 30 novembre 2011,
allegando il referto del Dr. __________ (doc. 107 e 108).
1.8. Il 5 gennaio 2012 la CO 1 ha
ribadito – per quanto riguarda le indennità giornaliere – che l’assicurato è da
ritenersi abile al 100% dal 1° settembre 2011. Il caso veniva tuttavia ancora
sottoposto ad un medico di fiducia (doc. 111).
1.9. Con scritti del 18 gennaio
2012 e del 2 febbraio 2012 l’avv. RA 1 ha trasmesso a CO 1 nuovi atti medici e
sollecitato il ripristino del versamento delle indennità giornaliere, visto lo
stato di salute dell’assicurato e le sue difficoltà finanziarie (doc. 113, 116).
1.10. La CO 1, con scritto del 6
febbraio 2012, ha ribadito la crescita in giudicato della decisione formale del
27 maggio 2011 (doc. 115).
1.11. In data 8 marzo 2012 l’avv. RA
1, per conto dell’assicurato, ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata
giustizia (doc. 116).
1.12. Con scritto del 30 maggio 2012
le parti hanno comunicato al TCA di avere raggiunto un accordo extragiudiziario
che prevede la nomina di un perito per determinare lo stato di salute di RI 1 (doc.119)
1.13. Il TCA, con decreto del 20
giugno 2012 (inc. 35.2012.14), ha stralciato la causa dai ruoli (doc. 121).
1.14. Le parti hanno quindi
attribuito al Dr. __________ il mandato di valutare lo stato di salute
dell’assicurato. Il perito ha redatto il proprio rapporto in data 25 marzo 2013
(doc. 122).
1.15. Nel
frattempo, in ambito di assicurazione invalidità, con due decisioni del 12
settembre 2013 l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una rendita intera
d’invalidità dal 1° giugno 2007, ridotta a tre quarti dal 1° marzo 2008,
aumentata a una rendita intera dal 1° gennaio 2009 e, infine, ridotta ad un
quarto dal 1° luglio 2012. La rendita è stata tuttavia erogata dal 1° ottobre
2009 (ex art. 29 cpv. 1 LAI) (doc. AI 104-1).
Nella
prima decisione, riguardante il periodo 1° ottobre 2009 – 30 giugno 2012, l’UAI
ha posto in compensazione a favore della CO 1 SA fr. 21'412.-- e della CO 1 fr.
120'459.-- (doc. AI 108-1+2).
1.16. Contro le due decisioni
dell’AI l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato ricorso
il 14 ottobre 2013 postulando la sospensione della procedura sino alla
definizione del contenzioso LAINF e, a dipendenza dell’esito, la modifica dell’importo
posto in compensazione (doc. AI 110-4).
Il TCA, con sentenza
32.2013.180 del 13 agosto 2014, cresciuta incontestata in giudicato, ha
respinto la richiesta di sospensione e dunque il gravame.
1.17. Con decisione formale del 17
settembre 2013, la CO 1 ha informato l’assicurato che, sussistendo una
situazione di sovrindennizzo, avrebbe proceduto a compensare l’importo di
fr. 120'459 con gli
arretrati di rendita dell’assicurazione per l’invalidità (doc. 3, inc.
35.2014.85).
1.18. In data 17 ottobre 2013,
l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha interposto opposizione contro questa
decisione (doc. 4, inc. 35.2014.85).
1.19. Dopo numerosi solleciti
l’assicurato, con ricorso al TCA del 14 maggio 2014, ha chiesto che all’assicuratore convenuto venga fatto ordine di emanare entro 30 giorni la
decisione su opposizione da lui più volte sollecitata (inc. 35.2014.42).
Pendente causa, la CO 1 ha
emanato la decisione su opposizione del 15 luglio 2014 e con decreto del 23
luglio 2014 il TCA ha stralciato la causa dai ruoli (inc. 35.2014.42).
Contro la decisione su
opposizione del 15 luglio 2014 l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha inoltrato ricorso al TCA in data 15 settembre 2014 (inc. 35.2014.85).
1.20. Esperito l’accertamento medico
del Dr. __________ e una valutazione economica, l’CO 1 con la decisione formale
del 27 febbraio 2014 ha sospeso tutte le prestazioni (indennità giornaliera e
spese di cura) al 31 agosto 2011 negando il diritto a una rendita d’invalidità
o, in alternativa in capitale (doc. 134)
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1, per conto di RI 1 (cfr. doc. 138), in data 21 maggio
2014 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
141).
1.21. Con tempestivo ricorso del 23
giugno 2014 l’assicurato ha postulato l’annullamento della decisione impugnata,
il riconoscimento di un grado d’invalidità pari al 41,61% e il versamento di un
importo in capitale (da determinare secondo il grado d’invalidità del 41,61%),
a liquidazione finale del caso.
In via subordinata egli ha
chiesto il riconoscimento di una rendita del 41,61% (doc. I).
L’insorgente ha, in primo
luogo, lamentato una violazione del principio della buona fede da parte di CO 1
che “ha sempre garantito che si sarebbe proceduto con una liquidazione in
capitale del sinistro” (doc. I, pag. 9). A suo dire, la decisione impugnata
contrasta manifestamente con le promesse fornite dall’Istituto assicuratore, in
merito alla definizione del caso e al versamento di un importo in capitale (doc
I, pag. 11).
L’avv. RA 1 ha quindi
contestato il calcolo economico effettuato da CO 1, in particolare il reddito
da valido e quello da invalido, nonché il fatto che l’Istituto assicuratore non
ha motivato per quali ragioni si è distanziata dal calcolo effettuato
dall’Ufficio AI, in violazione del diritto di essere sentito (doc. I, pag. 12).
1.22. L’avv. RA 2, in rappresentanza
dell’assicuratore, in risposta, si è riconfermato nella decisione impugnata
negando che sia stato violato il principio della buona fede (doc. V).
Dopo l’iniziale accordo
raggiunto sulla nomina del perito (Dr. __________), sfumate le trattative sul
possibile versamento di un’indennità una tantum ed esperiti ulteriori
accertamenti, CO 1 ha ritenuto non adempiuti i presupposti per l’erogazione di
una rendita o di un’indennità in capitale (doc. V, pag. 3).
L’avv. RA 2 si è quindi
riconfermato anche sulle modalità del calcolo economico effettuato (doc. V).
1.23. Il 19 settembre 2014 il TCA ha
informato le parti di aver acquisito agli atti l’incarto AI (vertenza inc.
32.2013.180) assegnando loro un termine per esaminarli e presentare
osservazioni (doc. VII).
1.24. In data 7 ottobre 2014 l’avv. RA
2 si è limitato a sottolineare che la CO 1 “ha tenuto conto del quarto di
rendita AI riconosciuto al ricorrente dal 1° luglio 2012 giungendo tuttavia
alle conclusioni di cui alla decisione su opposizione del 21 maggio 2014” (doc. VIII).
Il doc. VIII è
stato inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. IX).
1.25. In data 15 aprile 2015 l’avv. RA
1 ha trasmesso – su richiesta di questa Corte – copia della corrispondenza
e-mail indicata alle pagine 5, 6 e 7 del ricorso (doc. X)
La lettera del 15 aprile
2015 e gli allegati sono stati inviati per conoscenza all’avv. RA 2 (doc. XI).
In ordine
2.1. Secondo l’art. 51 Lpamm -
disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca -,
quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento
di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle
istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più
procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella
concreta evenienza, visto che i ricorsi del 23 giugno e 15 settembre
2014 sono presentati dal medesimo insorgente (RI 1), che sono diretti
contro due decisioni del 21 maggio e 17 luglio 2014 emesse da un’unica autorità (CO 1) e che sussiste una
connessione tra le due pronunzie, per economia processuale le procedure
ricorsuali sono congiunte in un unico procedimento giudiziario (DTF 128 V 124
consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto
2005).
Nel merito
2.2. Oggetto litigioso è la
questione a sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a porre fine al
versamento delle prestazioni al 31 agosto 2011 e a negare all’assicurato il
diritto a una liquidazione in capitale e a una rendita d’invalidità.
2.3. Preliminarmente, il TCA è
tenuto a esaminare se l’Istituto assicuratore ha violato il principio della
buona fede (art. 9 Cost.).
Con la propria
impugnativa, l’assicurato sostiene di avere diritto a una liquidazione in
capitale del sinistro, rilevando al riguardo che la decisione impugnata “contrasta
manifestamente con le promesse fornite da CO 1, segnatamente differisce da
quanto a suo tempo stabilito, d’accordo tutte le parti, in merito alla
definizione del caso riguardante il signor RI 1 (versamento di un importo in capitale
in linea con la decisione dell’UAI)” (doc. I, pag. 11).
A mente dell’avv. RA 1, da
oltre un anno erano in corso trattative per la quantificazione dell’importo in
capitale spettante al ricorrente e non sul principio del riconoscimento di una
prestazione (doc. I, pag. 11).
Il TCA non può condividere
le argomentazioni del ricorrente.
L'art. 9 Cost. istituisce
un diritto fondamentale del singolo cittadino ad essere trattato secondo il
principio della buona fede dagli organi dello Stato (cfr. J. P. Müller,
Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, p. 485).
Il diritto alla protezione
della buona fede, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le
proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una
decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire a un
assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e
scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e
consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:
1. l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
2. l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3. la
promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.
Ciò
significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere
immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La
comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il
destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile
(protezione della buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre seco
conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104 V 18
consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).
Inoltre
l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che
fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -
che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non
può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz.
Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);
4. l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che
gli è pregiudizievole;
5. la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data
(RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V
199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).
La
giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.
(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.
fed. (RAMI 2000 pag. 223).
Nel caso di specie, dalle
tavole processuali emerge, in primo luogo, che le parti – in data 30 maggio
2012 – avevano trovato un accordo extragiudiziario volto “a nominare un
perito che procederà a rilasciare un referto peritale vincolante per le
medesime. È garantito il diritto ad entrambe le Parti di porre dei quesiti
peritali” (doc. 119).
Le parti hanno quindi
attribuito al Dr. __________ il mandato di valutare lo stato di salute
dell’assicurato. Il perito ha redatto il proprio rapporto in data 25 marzo 2013
(doc. 122).
Successivamente, le parti hanno
intavolato delle trattative sulla “definizione finale del caso” con una
proposta di indennizzo avanzata dall’assicurato, valutata dall’Istituto
assicuratore, e in seguito con una controproposta da parte di CO 1 di liquidare
la vertenza. Nello scritto di posta elettronica del 24 gennaio 2014 l’avv. RA 2
– per conto di CO 1 - proponeva, in alternativa: 1) sottoporre nuovi quesiti al
perito; 2) effettuare una nuova perizia in Svizzera interna; 3) versare
all’assicurato, senza ulteriori indagini fr. 50'000.-- a liquidazione del caso (vedi
scritti del 17 aprile 2013, doc. 124 e scambio di messaggi di posta elettronica
tra le parti, doc. B1/11).
Alla luce di quanto sopra,
è chiaro che le parti avevano avviate delle trattative volte alla definizione
del caso, inclusa anche la possibilità di versamento di un’indennità unica ai
sensi dell’art. 23 LAINF. L’assicurato non era comunque legittimato a credere
che l’CO 1 avrebbe versato questa indennità, considerato come l’Istituto
assicuratore aveva comunicato all’assicurato che “al fine di valutare la tua
proposta di indennizzo, ritenuto oltretutto l’ingente somma richiesta”
necessitava ulteriore documentazione (dichiarazioni fiscali) (doc. B3).
In un successivo messaggio
di posta elettronica il rappresentante di CO 1 ha poi comunicato che la
proposta di indennizzo andava ancora valutata dopo averne discusso con il
partner assicurativo __________ (doc. B8, B9).
L’insorgente non aveva
dunque ricevuto, da parte di CO 1, nessun tipo di assicurazione circa il
versamento di un’indennità in capitale.
Tutto ben considerato, RI
1 non può quindi prevalersi della protezione della buona fede, di modo che, da
questo profilo, il rifiuto dell’CO 1 di versare prestazioni risulta fondato.
2.4. Il TCA è ora tenuto a
esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a negare la
propria responsabilità relativamente alle affezioni al rachide cervicale oppure
no.
2.4.1. Disturbi al rachide
cervicale: causalità con l’infortunio del 6 marzo 2006?
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve
essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4.2. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4.3. Nella
concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che l’Istituto
assicuratore ha negato che i disturbi localizzati in sede cervicale
costituiscano una conseguenza naturale del sinistro occorso nel marzo
2006, facendo capo al parere espresso al riguardo dal Dr. __________ (cfr. doc.
122).
In effetti, con
apprezzamento del 25 marzo 2013, il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, chiamato dalle parti ad esprimersi, tra le altre cose, in merito
alla causalità naturale dei disturbi risentiti dall’interessato con
l’infortunio assicurato, alla domanda, se i disturbi accusati da RI
1 e la diagnosi oggettiva possono essere ricondotti all'evento del 6 marzo 2006
con certezza assoluta, con probabilità preponderante o solo probabilmente (cfr.
doc. 122/11 pto. 2), il perito ha così risposto:
" (…)
Persistenza di un nesso di causalità probabile
preponderante per quanto attiene alla spalla sinistra.
Nesso di causalità praticamente escluso tra l'evento
del 6.3.2006 e le alterazioni degenerative plurisegmentali documentate al
rachide cervicale." (doc. 122)
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da questa valutazione specialistica, la quale, del resto, non è
stata smentita in sede ricorsuale tramite la presentazione di certificazioni
medico specialistiche di senso contrario.
Le conclusioni alle quali
è giunto il Dr. __________ nel rapporto medico del 25 marzo 2013, trovano
conferma anche nella documentazione medica agli atti.
Nel rapporto del 19 aprile
2011 il Dr. __________, spec. FMH in medicina generale e medico fiduciario
della CO 1, aveva concluso come segue:
" (…)
Sulla base del dossier del signor RI 1 ritengo importante chiarire
che le problematiche legate alla colonna cervicale non sono in nessun rapporto
con il trauma alla spalla sinistra del 2006 e neppure con gli esiti dei tre
interventi alla spalla sinistra." (doc. 94)
Nella valutazione del 16
gennaio 2012 il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha anch’egli
concluso che “tutti i disturbi a carico della spalla sx, in esiti di tre
interventi operatori sono in relazione di causalità certa con l’evento
del 06.03.06 “(…)” Non sono invece in relazione di causalità con l’evento del
06.03.06 le patologie a carattere degenerativo riscontrate a livello del
rachide cervicale, con sintomatologia subentrata in un secondo tempo” (doc.
112/6).
In esito alle
considerazioni che precedono, è quindi a ragione che l’assicuratore LAINF
convenuto ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi al
rachide cervicale lamentati dall'insorgente.
Per questa ragione, il TCA
dovrà valutare il diritto alle prestazioni prendendo in considerazione
esclusivamente i disturbi alla spalla sinistra.
2.5. Diritto all’indennità
giornaliera a decorrere dal 1° settembre 2011?
2.5.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, in
applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto
all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv.
1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
In una sentenza
8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei
termini seguenti:
" Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a
persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio
2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il
concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung"
e "sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art.
19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un
recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in
seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che
il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano,
così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134
V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale
delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,
consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo
stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi
di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v.
ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20
maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1,
non pubblicato, e 3).“
2.5.2. È già stato detto che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha
diritto all'indennità giornaliera.
Giusta
l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità
lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)
deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente
chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI
2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di
incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità
contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi
dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione
di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
Fatti
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.5.3. Nella
presente fattispecie, dalle carte processuali si evince che l’amministrazione
ha versato indennità giornaliere corrispondenti a un’incapacità lavorativa
dell’80% sino al 31 agosto 2011 ritenendo, in seguito, RI 1 pienamente abile al
lavoro (cfr. doc. 95, 134).
L’amministrazione si è
fondata, in primo luogo, sulla valutazione del 16 gennaio 2012 del Dr. __________
che ha concluso che “il quadro clinico si è stabilizzato e non può essere
migliorato in modo significativo con ulteriori cure mediche” (doc. 112/6).
Anche nella valutazione
del 3 settembre 2010 il medico fiduciario Dr. __________ ha indicato che
l’assicurato – vista la sua attuale funzione – può essere ritenuto abile al
lavoro in misura completa (doc. 90/2).
In seguito, l’assicurato è
stato sottoposto alla valutazione peritale del Dr. __________, il quale in data
25 marzo 2013 ha concluso che lo stato attuale risulta essere stabilizzato
in assenza di misure diagnostiche, rispettivamente terapeutiche ragionevolmente
esigibili suscettibili di incidere significativamente e in maniera duratura
sulla natura, rispettivamente sull'entità dei postumi riconducibili all'evento
infortunistico del 6 marzo 2006 (doc. 122, pag. 13).
Per quanto riguarda la
capacità lavorativa il Dr. __________ ha concluso che essa varia
in funzione delle mansioni svolte, rispettivamente da svolgere all'interno
della ditta. Secondo lo specialista vi è inabilità
lavorativa praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il
recupero dei pezzi di ricambio. La capacità lavorativa è invece completa nell’attività
di carattere amministrativo/dirigenziale/pianificatorio, così come
nell'attività svolta al PC per l'acquisito delle vetture, come per la guida di
un veicolo, rispettivamente di un furgone. Egli necessita, per contro, di un
aiuto puntuale per il carico, rispettivamente il fissaggio delle carcasse di
autovetture (doc. 122, pag. 13).
Pertanto, stante quanto
sopra esposto, è a ragione che l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato
il diritto alle indennità giornaliere a partire dal 1° settembre 2011 (tre mesi
dopo la decisione formale del 27 maggio 2011), visto il ripristino della sua
piena capacità lavorativa.
2.6. Diritto alla rendita di
invalidità.
2.6.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.6.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini
psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.6.3
Nella presente fattispecie -
ricordato che occorre far astrazione dai disturbi che interessano il rachide
cervicale (cfr. consid. 2.4.3. in fine) -, secondo il TCA, l’esigibilità
lavorativa è stata validamente definita grazie alla valutazione espressa dal
chirurgo ortopedico Dr. __________.
Nella valutazione del 25
marzo 2013 il Dr. __________ ha posto la seguente diagnosi:
(…)
-
Sindrome algica spalla sinistra in presenza di uno stato dopo trauma
distorsivo/contusivo indiretto il 6.3.2006, stabilizzazione anteriore
artroscopica in presenza di una rottura del labbro con ipermobilità del
capolungo del bicipite il 12.7.2006, artrotomia e stabilizzazione secondo Neer
di un distacco del labbro antero-superiore il 13.3.2007, decompressione
sotto-acromiale artroscopica con rimozione di una borsa molto aderente alla
cuffia e acromioplastica il 2.7.2009.
-
Sindrome vertebrale, rispettivamente spondilogena cervicale in presenza di
alterazioni degenerative pluri-segmentali” (doc. 122/9).
Come visto (cfr. consid.
2.5.3
) vi è inabilità lavorativa praticamente completa nel
lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio. La capacità
lavorativa è invece completa nell’attività di carattere amministrativo /dirigenziale/pianificatorio,
così come nell'attività svolta al PC per l'acquisito delle vetture, come per la
guida di un veicolo, rispettivamente di un furgone. Egli necessita, per contro,
di un aiuto puntuale per il carico, rispettivamente il fissaggio delle carcasse
di autovetture.
2.7
Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa
Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione
dell’esigibilità lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico Dr. __________ (e
fatta propria dall’amministrazione), ragione per la quale tenuto conto del
danno infortunistico di natura ortopedica, il ricorrente va ritenuto totalmente
abile in attività leggere adeguate.
Questa Corte
non può scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa del
medico __________ anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati
qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo
degli arti superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività
leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti
di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit
funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione
attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo
fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in
corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il
medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato
nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro
al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di
rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e
contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente,
sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo
l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid.
2.6
).
In un giudizio I 27/06 e U
18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02
del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante
un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano
sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del
medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con
istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo
praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità
lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che
presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla
e del braccio destro dominante.
Nel caso di specie,
l’infortunio ha invece interessato l’arto superiore sinistro, ma l’assicurato è
destrimane (cfr. rapporto Dr. __________, pag. 7+9).
Vedi infine anche la
sentenza di questa Corte 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 nel caso di un
falegname che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare
una sega circolare ed è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal
profilo del sollevamento/ trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi,
che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Va inoltre osservato che
il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro
diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato
del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a
dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid.
4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente
pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per
cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere
svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U
15.
p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile
2009.
consid. 2.3.).
In una
sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per
gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un
mercato del lavoro sufficientemente ampio:
" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem
ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für
Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur
noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im
weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung
und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.
Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls
überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig
bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr
eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem
hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten
ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."
(il corsivo
è del redattore)
Posto come
il danno alla salute infortunistico riportato dall’assicurato interessa
unicamente l’arto sinistro, ovvero quello adominante, a maggior ragione torna
applicabile la giurisprudenza appena citata nel caso in esame.
Alla luce di quanto
precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a
tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
2.8
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla
salute infortunistico.
2.8.1
Quanto al
reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute, RI 1, nella precedente attività
avrebbe realizzato un reddito annuo di fr. 76'557.--. Questo importo è stato
desunto dalla notifica d’infortunio inoltrata il 27 marzo 2006 dalla __________
(cfr. doc. 134/2, 2).
L’insorgente, da parte
sua, ha contestato questo importo ritenendo applicabile il reddito da valido
calcolato dall’Ufficio AI di fr. 92'216.-- (doc. I, pag.11).
La nozione di invalidità in
ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione
militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene
apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad
un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127
V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi
ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei
diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in
presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo
differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo
assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità
fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra
parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente
indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo
tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V
471).
In tal senso, in una
sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un
infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio
attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito
LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere
determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa
non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V
123).
In una decisione U183/98
dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si
fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di
vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono
vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,
allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto
dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in
successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non
vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni
o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI
2004.
pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
Il TFA ha infatti statuito
che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a
ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il
diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione
dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti
vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il medesimo principio vale
anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata
dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF
133.
V 549).
La recente giurisprudenza
federale ha ancora stabilito che, l’assicurazione per l’invalidità non è
vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli
infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).
In concreto, l’Istituto
assicuratore ha calcolato il reddito da valido dell’assicurato sulla base della
notifica di infortunio del 27 marzo 2006, in cui la __________ ha indicato un salario base mensile di fr. 6'000.--, e lo ha poi indicizzato al 2011 ottenendo
l’importo annuo di fr. 76'557.-- (doc. 134/2).
L’Ufficio AI, dal canto
suo, nella decisione del 12 settembre 2013 ha calcolato il salario da valido di fr. 92'216.--, dopo aver esperito un’inchiesta economica per l’attività
professionale indipendente.
L’ispettore __________ dell’AI
ha calcolato la media dei redditi conseguiti nel periodo precedente
l’insorgenza del danno alla salute (dal 2001 al 2005) giungendo all’’importo di
fr. 82'981.-- nel 2003 che aggiornato al 2011 è pari a fr. 92'216.-- (doc. AI 65-1,
84-2).
Il TCA ritiene questo
importo maggiormente attendibile, in quanto calcolato nell’ambito di
un’inchiesta economica precisa e affidabile, svolta in seno alla __________, di
cui RI 1 è amministratore unico e azionista di maggioranza (doc. AI 65-3).
Questo
Tribunale non ha motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta
economica del 22 novembre 2011 effettuata sul posto (sul valore probante di
tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA
32.2005.197
del 6 settembre 2006).
Alla luce di quanto sopra
il TCA ritiene che non ci si possa distanziare dal reddito da valido di fr.
92'216.-- (2011) calcolato in ambito AI nella decisione del 12 settembre 2013.
2.8.2
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.8.3
Dalle tavole
processuali risulta che l’CO 1 ha quantificato in fr. 72'664.45 il reddito da
invalido, applicando la tabella TA 1, attività di commercio e riparazione
autoveicoli (p.to 45), livello di qualifica misto 1+2 e 3
(vista la pluriennale esperienza nella professione e le modalità di gestione
dell’azienda), un dispendio orario settimanale di 41.7 ore e aggiornando il
dato al 2011 (doc. 134, 141).
L’Istituto
assicuratore ha così motivato il calcolo del reddito da invalido:
" (…)
dopo un'attenta valutazione della documentazione medica agli
atti e tenuto conto che i disturbi infortunistici sono
circoscritti alla spalla sinistra,non vi è alcun motivo per ritenere che
l'assicurato non sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un
rendimento completo, un'attività lavorativa di carattere amministrativo, dirigenziale,
pianificatorio o come autista.
Alla luce alle considerazioni che precedono, CO 1
osserva che, dal punto di vista medico, l'opponente non è più totalmente abile
nell'attività di smontaggio di carcasse di auto, precedentemente svolta.
Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività che egli
sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo,
nonostante il danno alla salute infortunistico.
Tant'è vero che il Dr. med. __________ ha osservato
come "in occasione della visita il signor RI 1 riferisce di un
cambiamento nella modalità di lavoro della ditta nel senso della rivendita di
vetture accidentate, senza più procedere allo smontaggio per ricavarne i pezzi
di ricambio. Esso si occupa dell'acquisto delle vetture al PC, un operaio del
loro ritiro con l'ausilio di un carro-attrezzi" (cfr. perizia Dr.
med. __________. pag. 12).” (doc. 141).
Il
ricorrente, da parte sua, ha fatto proprio il calcolo dell’Ufficio AI che è
giunto ad un importo di fr. 53'848.45, applicando la tabella TA 1, attività
adeguate, livello di qualifica 4 e applicando una riduzione dal reddito
statistico del 13% (8% per attività leggere e 5% per svantaggi salariali
derivanti da contingenze particolari) (doc. AI 104-3).
Alla luce della
valutazione del Dr. __________ e visto che RI 1 continua a svolgere la propria
attività presso la __________, il TCA ritiene corretto applicare, per il
calcolo del reddito da invalido, la tabella TA 1, attività di
commercio e riparazione autoveicoli (p.to 45), livello di
qualifica 3 (conoscenze professionali specializzate), in quanto l’assicurato ha
lavorato in numerose aziende quale metalcostruttore (dal 1991 al 1994), prima
di mettersi in proprio e costituire nel 2002 la __________, di cui è
amministratore unico (doc. AI 6-5, 65-1).
Non può, per
contro, essere seguita CO 1 nell’applicazione di un “livello di qualifica
misto 1+2 e 3” (doc. 141). Infatti, oltre a
non essere in possesso di uno specifico attestato professionale (doc. AI 65-3),
l'assicurato non esercita un lavoro particolarmente esigente e difficile (livello
di qualifica 1) né un lavoro molto qualificato (livello di esigenze 2).
Utilizzando, dunque, i
dati forniti dalla tabella indicata, l’assicurato avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--. Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 3/3-2015, p. 88), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili
oppure a fr. 65'177.-- per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa
B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011 (+1,0%), un
reddito mensile di fr. 5'485.73 oppure di fr. 65'828.77 per l'intero anno (fr. 5'485.73
x 12).
Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 65'828.77 al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 92'216.--
(cfr. consid. 2.8.1.) - è del 28,6% arrotondato al 29% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
(= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).
Nella
misura in cui l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di
invalidità del 5%, il suo ricorso deve essere accolto.
L’Istituto assicuratore è
quindi tenuto a versare a RI 1 una rendita di invalidità del 29%, a decorrere
dal 1° settembre 2011.
2.9
Calcolo del sovraindennizzo
Rimane
da esaminare la questione dell’ammontare della compensazione di fr. 120'459.--
a favore della CO 1, quale assicuratore LAINF, oggetto del ricorso del 15
settembre 2014 contro la decisione del 15 luglio 2014 (doc. I, inc.
35.2014
).
Nel caso concreto, contestata è la compensazione tra le rendite AI
arretrate e l’importo fr. 120'459.-- chiesto dall’CO 1. Questo importo
corrisponde a prestazioni LAINF da restituire per sovraindennizzo, oggetto
della decisione formale 17 settembre 2013 (doc. 3, inc.
35.2014
), confermata con decisione su opposizione del 15
luglio 2014 (doc. 9, inc. 35.2014.85).
Giusta
l’art. 68 LPGA, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di altre
assicurazioni sociali, salvo sovraindennizzo.
La riserva relativa al
sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce all’ordinamento
ancorato all’art. 69 LPGA (U. Kieser, op. cit., ad art. 68, n. 17).
A norma dell’art. 69 cpv.
1.
LPGA, il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni
sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il
calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di
medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento
dannoso.
Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute
superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in
seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo
stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subìte da congiunti (cpv. 2).
Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del
sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli
assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le
prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita
(cpv. 3).
L’art.
69.
LPGA, come già era del resto il caso per l’art. 40 vLAINF, persegue lo scopo
di impedire il sovraindennizzo (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69, n. 4; DTF
121.
V 132).
Si é in presenza di un
sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte all’interessato da parte
d’assicuratori sociali diversi, lo pongono in una situazione economica migliore
rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non fosse sopraggiunto l’evento
assicurato (A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 236s.).
In questo ordine di idee,
l’art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui l’assicurato é
presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile se non avesse
subito il danno (determinante é, peraltro, il reddito lordo, ovverosia il
reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi afferenti ad
assicurazioni sociali - cfr. A. Maurer, op. cit., p. 538; Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
157).
Per stabilire il guadagno
a cui fa riferimento l’art. 51 cpv. 3 OAINF, è necessario partire da una completa
capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da ciò, si devono, tuttavia,
ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati mettendo a frutto la
parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa. Non vanno, invece,
dedotti quegli introiti che l’assicurato potrebbe realizzare valorizzando la
sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore dell’art. 51
cpv. 3 seconda frase OAINF (“Si prende in considerazione il reddito
effettivamente realizzato”).
In particolare, così come
si evince dall’art. 68 LPGA, il divieto di sovraindennizzo si applica se esiste
concorso fra indennità giornaliere e una rendita (per quanto attiene al diritto
previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid. 2b, 117 V 395 consid. 2b, 115 V 279
consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op. cit., p. 537; Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio 18 agosto 1976 del Consiglio federale
per una legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, cifra 403.34 ad
art. 40 del disegno di legge).
Conformemente alla
giurisprudenza federale elaborata in relazione all’art. 40 vLAINF (cfr. DTF 117
V 394) – valida comunque anche dopo l’entrata in vigore della LPGA – per la
determinazione del sovraindennizzo, si deve operare un calcolo globale.
Al sistema del calcolo
globale è attribuita la priorità rispetto al principio della congruenza
temporale.
Sapere se le indennità
giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase LPGA),
rispettivamente, se quelle versate di troppo possono essere richieste in
restituzione (art. 25 LPGA), va stabilito in base ad un conto globale per tutta
la durata di percezione delle indennità giornaliere (DTF 117 V 394 consid. 3b).
Secondo la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente dopo la fine della
corresponsione delle indennità giornaliere.
Il periodo di computo
determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita del diritto
all'indennità giornaliera (STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., U 367/01,
consid. 6 e STFA dell'8 novembre 1991 nella causa G., U 15/91).
Sul tema del
sovraindenizzo vedi anche le recenti sentenze dell’Alta Corte 8C_43/2012 del 7
settembre 2012 e 9C_43/2012 del 12 luglio 2012.
2.10
In
concreto, l’CO 1 per il calcolo del “guadagno di cui
l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato”, ha utilizzato il salario da valido che figura nella notifica
d’infortunio del 27 marzo 2006 della __________ (doc. 2, inc. 35.2014.57) e lo
ha indicizzato al 2009 (doc. 2, inc, 35.2014.85).
Come visto al consid.
2.8.1
questo importo è stato ritenuto dal TCA meno attendibile rispetto a
quello di fr. 92'216.-- calcolato dall’Ufficio AI nell’ambito di un’inchiesta
economica.
Alla luce di quanto sopra,
gli atti vanno rinviati all’CO 1, affinché proceda ad un nuovo calcolo del
sovraindennizzo sulla base di quanto deciso da questa Corte statuendo sul
ricorso del 23 giugno 2014.
2.11
Visto l'esito
favorevole dei ricorsi, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al
versamento da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 2’000.-- a titolo di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 23 giugno
2014 è accolto.
§ La decisione su
opposizione del 21 maggio 2014 è annullata.
§§ CO 1 è condannata a
versare all’assicurato una rendita di invalidità del 29%,
a decorrere dal 1° settembre 2011.
2. Il ricorso del 15 settembre
2014 è accolto.
§ La decisione su
opposizione del 15 luglio 2014 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione, affinché proceda come indicato al
considerando 2.10..
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato un importo di fr. 2'000.-- (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti