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35.2014.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 maggio 2015Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.5.3. Nella

presente fattispecie, dalle carte processuali si evince che l’amministrazione

ha versato indennità giornaliere corrispondenti a un’incapacità lavorativa

dell’80% sino al 31 agosto 2011 ritenendo, in seguito, RI 1 pienamente abile al

lavoro (cfr. doc. 95, 134).

L’amministrazione si è

fondata, in primo luogo, sulla valutazione del 16 gennaio 2012 del Dr. __________

che ha concluso che “il quadro clinico si è stabilizzato e non può essere

migliorato in modo significativo con ulteriori cure mediche” (doc. 112/6).

Anche nella valutazione

del 3 settembre 2010 il medico fiduciario Dr. __________ ha indicato che

l’assicurato – vista la sua attuale funzione – può essere ritenuto abile al

lavoro in misura completa (doc. 90/2).

In seguito, l’assicurato è

stato sottoposto alla valutazione peritale del Dr. __________, il quale in data

25 marzo 2013 ha concluso che lo stato attuale risulta essere stabilizzato

in assenza di misure diagnostiche, rispettivamente terapeutiche ragionevolmente

esigibili suscettibili di incidere significativamente e in maniera duratura

sulla natura, rispettivamente sull'entità dei postumi riconducibili all'evento

infortunistico del 6 marzo 2006 (doc. 122, pag. 13).

Per quanto riguarda la

capacità lavorativa il Dr. __________ ha concluso che essa varia

in funzione delle mansioni svolte, rispettivamente da svolgere all'interno

della ditta. Secondo lo specialista vi è inabilità

lavorativa praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il

recupero dei pezzi di ricambio. La capacità lavorativa è invece completa nell’attività

di carattere amministrativo/dirigenziale/pianificatorio, così come

nell'attività svolta al PC per l'acquisito delle vetture, come per la guida di

un veicolo, rispettivamente di un furgone. Egli necessita, per contro, di un

aiuto puntuale per il carico, rispettivamente il fissaggio delle carcasse di

autovetture (doc. 122, pag. 13).

Pertanto, stante quanto

sopra esposto, è a ragione che l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato

il diritto alle indennità giornaliere a partire dal 1° settembre 2011 (tre mesi

dopo la decisione formale del 27 maggio 2011), visto il ripristino della sua

piena capacità lavorativa.

2.6. Diritto alla rendita di

invalidità.

2.6.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.6.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I

871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini

psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.6.3

Nella presente fattispecie -

ricordato che occorre far astrazione dai disturbi che interessano il rachide

cervicale (cfr. consid. 2.4.3. in fine) -, secondo il TCA, l’esigibilità

lavorativa è stata validamente definita grazie alla valutazione espressa dal

chirurgo ortopedico Dr. __________.

Nella valutazione del 25

marzo 2013 il Dr. __________ ha posto la seguente diagnosi:

(…)

-

Sindrome algica spalla sinistra in presenza di uno stato dopo trauma

distorsivo/contusivo indiretto il 6.3.2006, stabilizzazione anteriore

artroscopica in presenza di una rottura del labbro con ipermobilità del

capolungo del bicipite il 12.7.2006, artrotomia e stabilizzazione secondo Neer

di un distacco del labbro antero-superiore il 13.3.2007, decompressione

sotto-acromiale artroscopica con rimozione di una borsa molto aderente alla

cuffia e acromioplastica il 2.7.2009.

-

Sindrome vertebrale, rispettivamente spondilogena cervicale in presenza di

alterazioni degenerative pluri-segmentali” (doc. 122/9).

Come visto (cfr. consid.

2.5.3

) vi è inabilità lavorativa praticamente completa nel

lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio. La capacità

lavorativa è invece completa nell’attività di carattere amministrativo /dirigenziale/pianificatorio,

così come nell'attività svolta al PC per l'acquisito delle vetture, come per la

guida di un veicolo, rispettivamente di un furgone. Egli necessita, per contro,

di un aiuto puntuale per il carico, rispettivamente il fissaggio delle carcasse

di autovetture.

2.7

Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa

Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione

dell’esigibilità lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico Dr. __________ (e

fatta propria dall’amministrazione), ragione per la quale tenuto conto del

danno infortunistico di natura ortopedica, il ricorrente va ritenuto totalmente

abile in attività leggere adeguate.

Questa Corte

non può scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa del

medico __________ anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati

qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo

degli arti superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività

leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti

di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit

funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione

attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo

fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in

corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il

medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato

nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro

al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di

rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e

contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente,

sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo

l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid.

2.6

).

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02

del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante

un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano

sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del

medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con

istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo

praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità

lavorativa dal profilo ortopedico.

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

Nel caso di specie,

l’infortunio ha invece interessato l’arto superiore sinistro, ma l’assicurato è

destrimane (cfr. rapporto Dr. __________, pag. 7+9).

Vedi infine anche la

sentenza di questa Corte 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 nel caso di un

falegname che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare

una sega circolare ed è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal

profilo del sollevamento/ trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi,

che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Va inoltre osservato che

il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice

Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato

del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a

dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid.

4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente

pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per

cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere

svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U

15.

p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile

2009.

consid. 2.3.).

In una

sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per

gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un

mercato del lavoro sufficientemente ampio:

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem

ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für

Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur

noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im

weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung

und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.

Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls

überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig

bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr

eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem

hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten

ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."

(il corsivo

è del redattore)

Posto come

il danno alla salute infortunistico riportato dall’assicurato interessa

unicamente l’arto sinistro, ovvero quello adominante, a maggior ragione torna

applicabile la giurisprudenza appena citata nel caso in esame.

Alla luce di quanto

precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a

tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

2.8

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla

salute infortunistico.

2.8.1

Quanto al

reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute, RI 1, nella precedente attività

avrebbe realizzato un reddito annuo di fr. 76'557.--. Questo importo è stato

desunto dalla notifica d’infortunio inoltrata il 27 marzo 2006 dalla __________

(cfr. doc. 134/2, 2).

L’insorgente, da parte

sua, ha contestato questo importo ritenendo applicabile il reddito da valido

calcolato dall’Ufficio AI di fr. 92'216.-- (doc. I, pag.11).

La nozione di invalidità in

ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione

militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene

apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad

un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127

V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi

ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei

diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in

presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo

differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante, il singolo

assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità

fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra

parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente

indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo

tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V

471).

In tal senso, in una

sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un

infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio

attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito

LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere

determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa

non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V

123).

In una decisione U183/98

dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve

scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si

fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di

vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono

vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,

allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto

dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in

successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non

vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni

o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI

2004.

pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

Il TFA ha infatti statuito

che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a

ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il

diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione

dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti

vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Il medesimo principio vale

anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata

dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF

133.

V 549).

La recente giurisprudenza

federale ha ancora stabilito che, l’assicurazione per l’invalidità non è

vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).

In concreto, l’Istituto

assicuratore ha calcolato il reddito da valido dell’assicurato sulla base della

notifica di infortunio del 27 marzo 2006, in cui la __________ ha indicato un salario base mensile di fr. 6'000.--, e lo ha poi indicizzato al 2011 ottenendo

l’importo annuo di fr. 76'557.-- (doc. 134/2).

L’Ufficio AI, dal canto

suo, nella decisione del 12 settembre 2013 ha calcolato il salario da valido di fr. 92'216.--, dopo aver esperito un’inchiesta economica per l’attività

professionale indipendente.

L’ispettore __________ dell’AI

ha calcolato la media dei redditi conseguiti nel periodo precedente

l’insorgenza del danno alla salute (dal 2001 al 2005) giungendo all’’importo di

fr. 82'981.-- nel 2003 che aggiornato al 2011 è pari a fr. 92'216.-- (doc. AI 65-1,

84-2).

Il TCA ritiene questo

importo maggiormente attendibile, in quanto calcolato nell’ambito di

un’inchiesta economica precisa e affidabile, svolta in seno alla __________, di

cui RI 1 è amministratore unico e azionista di maggioranza (doc. AI 65-3).

Questo

Tribunale non ha motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta

economica del 22 novembre 2011 effettuata sul posto (sul valore probante di

tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA

32.2005.197

del 6 settembre 2006).

Alla luce di quanto sopra

il TCA ritiene che non ci si possa distanziare dal reddito da valido di fr.

92'216.-- (2011) calcolato in ambito AI nella decisione del 12 settembre 2013.

2.8.2

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.8.3

Dalle tavole

processuali risulta che l’CO 1 ha quantificato in fr. 72'664.45 il reddito da

invalido, applicando la tabella TA 1, attività di commercio e riparazione

autoveicoli (p.to 45), livello di qualifica misto 1+2 e 3

(vista la pluriennale esperienza nella professione e le modalità di gestione

dell’azienda), un dispendio orario settimanale di 41.7 ore e aggiornando il

dato al 2011 (doc. 134, 141).

L’Istituto

assicuratore ha così motivato il calcolo del reddito da invalido:

" (…)

dopo un'attenta valutazione della documentazione medica agli

atti e tenuto conto che i disturbi infortunistici sono

circoscritti alla spalla sinistra,non vi è alcun motivo per ritenere che

l'assicurato non sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un

rendimento completo, un'attività lavorativa di carattere amministrativo, dirigenziale,

pianificatorio o come autista.

Alla luce alle considerazioni che precedono, CO 1

osserva che, dal punto di vista medico, l'opponente non è più totalmente abile

nell'attività di smontaggio di carcasse di auto, precedentemente svolta.

Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività che egli

sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo,

nonostante il danno alla salute infortunistico.

Tant'è vero che il Dr. med. __________ ha osservato

come "in occasione della visita il signor RI 1 riferisce di un

cambiamento nella modalità di lavoro della ditta nel senso della rivendita di

vetture accidentate, senza più procedere allo smontaggio per ricavarne i pezzi

di ricambio. Esso si occupa dell'acquisto delle vetture al PC, un operaio del

loro ritiro con l'ausilio di un carro-attrezzi" (cfr. perizia Dr.

med. __________. pag. 12).” (doc. 141).

Il

ricorrente, da parte sua, ha fatto proprio il calcolo dell’Ufficio AI che è

giunto ad un importo di fr. 53'848.45, applicando la tabella TA 1, attività

adeguate, livello di qualifica 4 e applicando una riduzione dal reddito

statistico del 13% (8% per attività leggere e 5% per svantaggi salariali

derivanti da contingenze particolari) (doc. AI 104-3).

Alla luce della

valutazione del Dr. __________ e visto che RI 1 continua a svolgere la propria

attività presso la __________, il TCA ritiene corretto applicare, per il

calcolo del reddito da invalido, la tabella TA 1, attività di

commercio e riparazione autoveicoli (p.to 45), livello di

qualifica 3 (conoscenze professionali specializzate), in quanto l’assicurato ha

lavorato in numerose aziende quale metalcostruttore (dal 1991 al 1994), prima

di mettersi in proprio e costituire nel 2002 la __________, di cui è

amministratore unico (doc. AI 6-5, 65-1).

Non può, per

contro, essere seguita CO 1 nell’applicazione di un “livello di qualifica

misto 1+2 e 3” (doc. 141). Infatti, oltre a

non essere in possesso di uno specifico attestato professionale (doc. AI 65-3),

l'assicurato non esercita un lavoro particolarmente esigente e difficile (livello

di qualifica 1) né un lavoro molto qualificato (livello di esigenze 2).

Utilizzando, dunque, i

dati forniti dalla tabella indicata, l’assicurato avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--. Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 3/3-2015, p. 88), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili

oppure a fr. 65'177.-- per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa

B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011 (+1,0%), un

reddito mensile di fr. 5'485.73 oppure di fr. 65'828.77 per l'intero anno (fr. 5'485.73

x 12).

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 65'828.77 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 92'216.--

(cfr. consid. 2.8.1.) - è del 28,6% arrotondato al 29% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

(= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Nella

misura in cui l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di

invalidità del 5%, il suo ricorso deve essere accolto.

L’Istituto assicuratore è

quindi tenuto a versare a RI 1 una rendita di invalidità del 29%, a decorrere

dal 1° settembre 2011.

2.9

Calcolo del sovraindennizzo

Rimane

da esaminare la questione dell’ammontare della compensazione di fr. 120'459.--

a favore della CO 1, quale assicuratore LAINF, oggetto del ricorso del 15

settembre 2014 contro la decisione del 15 luglio 2014 (doc. I, inc.

35.2014

).

Nel caso concreto, contestata è la compensazione tra le rendite AI

arretrate e l’importo fr. 120'459.-- chiesto dall’CO 1. Questo importo

corrisponde a prestazioni LAINF da restituire per sovraindennizzo, oggetto

della decisione formale 17 settembre 2013 (doc. 3, inc.

35.2014

), confermata con decisione su opposizione del 15

luglio 2014 (doc. 9, inc. 35.2014.85).

Giusta

l’art. 68 LPGA, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di altre

assicurazioni sociali, salvo sovraindennizzo.

La riserva relativa al

sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce all’ordinamento

ancorato all’art. 69 LPGA (U. Kieser, op. cit., ad art. 68, n. 17).

A norma dell’art. 69 cpv.

1.

LPGA, il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni

sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il

calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di

medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento

dannoso.

Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute

superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in

seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo

stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subìte da congiunti (cpv. 2).

Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del

sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli

assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le

prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita

(cpv. 3).

L’art.

69.

LPGA, come già era del resto il caso per l’art. 40 vLAINF, persegue lo scopo

di impedire il sovraindennizzo (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69, n. 4; DTF

121.

V 132).

Si é in presenza di un

sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte all’interessato da parte

d’assicuratori sociali diversi, lo pongono in una situazione economica migliore

rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non fosse sopraggiunto l’evento

assicurato (A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 236s.).

In questo ordine di idee,

l’art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui l’assicurato é

presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile se non avesse

subito il danno (determinante é, peraltro, il reddito lordo, ovverosia il

reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi afferenti ad

assicurazioni sociali - cfr. A. Maurer, op. cit., p. 538; Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

157).

Per stabilire il guadagno

a cui fa riferimento l’art. 51 cpv. 3 OAINF, è necessario partire da una completa

capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da ciò, si devono, tuttavia,

ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati mettendo a frutto la

parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa. Non vanno, invece,

dedotti quegli introiti che l’assicurato potrebbe realizzare valorizzando la

sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore dell’art. 51

cpv. 3 seconda frase OAINF (“Si prende in considerazione il reddito

effettivamente realizzato”).

In particolare, così come

si evince dall’art. 68 LPGA, il divieto di sovraindennizzo si applica se esiste

concorso fra indennità giornaliere e una rendita (per quanto attiene al diritto

previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid. 2b, 117 V 395 consid. 2b, 115 V 279

consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op. cit., p. 537; Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio 18 agosto 1976 del Consiglio federale

per una legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, cifra 403.34 ad

art. 40 del disegno di legge).

Conformemente alla

giurisprudenza federale elaborata in relazione all’art. 40 vLAINF (cfr. DTF 117

V 394) – valida comunque anche dopo l’entrata in vigore della LPGA – per la

determinazione del sovraindennizzo, si deve operare un calcolo globale.

Al sistema del calcolo

globale è attribuita la priorità rispetto al principio della congruenza

temporale.

Sapere se le indennità

giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase LPGA),

rispettivamente, se quelle versate di troppo possono essere richieste in

restituzione (art. 25 LPGA), va stabilito in base ad un conto globale per tutta

la durata di percezione delle indennità giornaliere (DTF 117 V 394 consid. 3b).

Secondo la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente dopo la fine della

corresponsione delle indennità giornaliere.

Il periodo di computo

determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita del diritto

all'indennità giornaliera (STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., U 367/01,

consid. 6 e STFA dell'8 novembre 1991 nella causa G., U 15/91).

Sul tema del

sovraindenizzo vedi anche le recenti sentenze dell’Alta Corte 8C_43/2012 del 7

settembre 2012 e 9C_43/2012 del 12 luglio 2012.

2.10

In

concreto, l’CO 1 per il calcolo del “guadagno di cui

l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato”, ha utilizzato il salario da valido che figura nella notifica

d’infortunio del 27 marzo 2006 della __________ (doc. 2, inc. 35.2014.57) e lo

ha indicizzato al 2009 (doc. 2, inc, 35.2014.85).

Come visto al consid.

2.8.1

questo importo è stato ritenuto dal TCA meno attendibile rispetto a

quello di fr. 92'216.-- calcolato dall’Ufficio AI nell’ambito di un’inchiesta

economica.

Alla luce di quanto sopra,

gli atti vanno rinviati all’CO 1, affinché proceda ad un nuovo calcolo del

sovraindennizzo sulla base di quanto deciso da questa Corte statuendo sul

ricorso del 23 giugno 2014.

2.11

Visto l'esito

favorevole dei ricorsi, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al

versamento da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 2’000.-- a titolo di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso del 23 giugno

2014 è accolto.

§ La decisione su

opposizione del 21 maggio 2014 è annullata.

§§ CO 1 è condannata a

versare all’assicurato una rendita di invalidità del 29%,

a decorrere dal 1° settembre 2011.

2. Il ricorso del 15 settembre

2014 è accolto.

§ La decisione su

opposizione del 15 luglio 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione, affinché proceda come indicato al

considerando 2.10..

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato un importo di fr. 2'000.-- (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti