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Decisione

35.2014.58

Denegata/ritardata giustizia non ammessa poiché dall'istruttoria sono emersi nuovi elementi, potenzialmente rilevanti dal profilo dell'esistenza della copertura ass., che devono essere approfonditi da

8 settembre 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a,

372 consid. 5b e riferimenti).

Secondo questo Tribunale,

nel caso di specie, viste le circostanze emerse dopo l’intimazione della

Considerandi

sentenza 35.2014.10 del 13 marzo 2014, segnatamente quella secondo la quale

l’insorgente non avrebbe mai iniziato a lavorare per la __________ e

considerato che l’esistenza della copertura assicurativa costituisce un

presupposto necessario del diritto alle prestazioni, donde l’esigenza per la CO

1.

di procedere preliminarmente a degli specifici accertamenti, al patrocinatore

di RI 1 non poteva e doveva sfuggire che, in queste condizioni, un ricorso per

denegata giustizia sarebbe stato votato all’insuccesso.

Il TCA ritiene pertanto che

non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti