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Decisione

35.2014.59

Assicurata mentre stava facendo jogging ha sentito forte dolore al tendine di Achille. Rettamente negato evento inf. in assenza di intervento di fattore esterno e di sforzo straordinario. No lesione p

5 novembre 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Il 1° settembre 2014, l’insorgente

ha prodotto uno scritto di osservazioni alla risposta di causa

dell’assicuratore, in cui si è in sostanza riconfermata nelle proprie

allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).

La convenuta si è espressa al

riguardo il 24 settembre 2014 (cfr. doc. IV).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a

negare la propria responsabilità relativamente al danno interessante

l’estremità inferiore destra, oppure no.

2.3

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghèlew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4

Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché

si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in

modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle

quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in

grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze

esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è

altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza

che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V

232.

consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V

138.

consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.5

Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non

permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della

verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli

stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione

parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.6

Nella concreta evenienza,

nell’annuncio d’infortunio del 20 febbraio 2014, è stato indicato che

l’assicurata, mentre stava correndo, ha accusato un forte dolore al tendine di

Achille del piede destro (cfr. doc. A2).

Interpellata dall’amministrazione

circa la dinamica del sinistro, RI 1 ha dichiarato che il 19 febbraio 2014,

alle ore 7.30, mentre stava facendo dello jogging, all’appoggio del

piede destro aveva improvvisamente sentito un forte dolore al tendine di

Achille con sensazione di strappo. Ella ha poi riferito che il forte dolore non

le aveva permesso di appoggiare il piede per i giorni successivi (cfr. doc.

A3).

Il 28 febbraio 2014, l’assicurata

ha consultato il dott. __________, specialista in medicina dello sport, il quale,

diagnosticato uno stiramento del tendine di Achille del piede destro, ha indicato

che l’assicurata, correndo, ha accusato un’improvvisa fitta in prossimità del

tallone (cfr. doc. A 4).

In sede di opposizione, la

ricorrente ha specificato che il dolore accompagnato da una sensazione di

strappo si era presentato “… correndo su un terreno fortemente sconnesso e con

caratteristiche che hanno causato al piede una repentina ed imprevedibile

iper-flessione dorsale.” (cfr. doc. Z 17, pag. 1).

Con il proprio ricorso, RI

1.

ha inoltre precisato che il movimento di iperflessione dorsale si è prodotto

per aver messo il piede destro in una “buca da pozzanghera” (cfr. doc. I, p.

2).

2.7

Con la risposta di causa, la CO

1.

ha sostenuto che, nel caso di specie, torna applicabile il principio

cosiddetto della "dichiarazione della prima ora", motivo per

cui andrebbe accordata la preferenza alla descrizione dell’evento contenuta nel

questionario compilato dall’assicurata in data 26 febbraio 2014 (doc. Z 7:

“Mentre praticavo jogging, all’appoggio del piede destro, improvvisamente ho

sentito un forte dolore al tendine di Achille, con sensazione di strappo.”),

piuttosto che a quanto da lei stessa indicato in sede di ricorso (doc. I, p. 2:

“… il forte ed improvviso dolore con sensazione di strappo, che non mi ha più

permesso di appoggiare il piede e che non è assolutamente compatibile con

l’insorgenza di una semplice tendinite, si è presentato correndo su un terreno

fortemente sconnesso e con caratteristiche che hanno causato al piede una

repentina ed imprevedibile iper-flessione dorsale (buca da pozzanghera, …).”).

Tutto ben considerato, questo

Tribunale ritiene di potersi esimere dall’approfondire tale aspetto poiché,

anche volendosi fondare sulla dinamica descritta nel ricorso, l’esito non

potrebbe comunque essere quello che auspica l’assicurata, così come verrà

meglio dimostrato qui di seguito.

2.8

Nel caso concreto, non vi è

stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è,

infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con

oggetti.

Alla luce della dinamica

descritta dalla ricorrente, può essere scartata a priori l’ipotesi di

uno sforzo straordinario.

Deve invece essere

esaminato se si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato

del corpo ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.4. del

presente giudizio.

Al

proposito, occorre rilevare che, in una sentenza 8C_978/2010 del 3 marzo 2011 consid.

4.

, il Tribunale federale ha negato l’intervento di un infortunio ai sensi

dell’art. 4 LPGA, trattandosi di un’assicurata che, mentre faceva del Nordic

Walking nella natura, è inciampata in un sasso o in una radice, senza

cadere a terra, avvertendo un dolore al ginocchio destro. L’Alta Corte ha

precisato che il fatto di inciampare senza cadere mentre si pratica la

camminata sportiva nella natura, non può essere considerato come straordinario.

L’Alta Corte ha confermato

la giurisprudenza appena citata in una successiva sentenza 8C_50/2012

del 1° marzo 2012 consid. 5.6 (al riguardo, si veda pure D. Cattaneo, Sport

et assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sècuritè sociale

N° 45-2010, pag. 115 e riferimenti citati).

Al riguardo, va precisato

che, in una sentenza 35.2008.2 del 30 giugno 2008, il TCA aveva

ammesso l’intervento di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA in una

fattispecie in cui il ginocchio sinistro di un’assicurata aveva ceduto a causa

di un brusco movimento compiuto facendo jogging su un terreno accidentato, a

causa di una buca e di un sasso ravvicinati.

Ora, alla luce delle

sentenze federali appena citate (posteriori alla sentenza 35.2008.2), questa

giurisprudenza cantonale non può essere mantenuta.

Pertanto, nel caso

concreto, analogamente a quanto deciso dall’Alta Corte nella sentenza

8C_978/2010, questo Tribunale non ritiene che possa essere qualificato come

straordinario il fatto che, correndo su una strada sterrata di campagna,

caratterizzata da un fondo irregolare in ragione della presenza di buche e

sassi, RI 1 abbia messo il piede destro in fallo, subendo in tal modo un

movimento di iperflessione dorsale.

In altri termini, il movimento

in questione non si è prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite,

impreviste e fuori programma.

In esito a quanto appena

esposto, il TCA deve concludere che non sono soddisfatte le severe condizioni

poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere

infortunistico a un determinato evento.

Non può del resto

giustificare una diversa conclusione nemmeno la circostanza che gli specialisti

consultati dall’insorgente abbiano accertato l’esistenza di una lesione traumatica

(cfr. doc. I, pag. 2).

Al riguardo, va segnalato

che l'Alta Corte ha già avuto modo di sottolineare che non è lecito partire dal

danno alla salute presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un

infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La

carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un

infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura

medica (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2).

2.9

Occorre ancora esaminare se

l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere

fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una

serie di lesioni corporali.

L’art. 9 cpv. 2 OAINF,

nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se

non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le

seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate

all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni di

articolazioni;

c. lacerazioni del

menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari

f. lacerazioni dei

tendini;

g. lesioni dei

legamenti;

h. lesioni del timpano.

Le lesioni corporali di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano

tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la

straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U

57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto.

Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza

di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,

oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al

corpo.

Così, dopo avere fatto

notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere

ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad

indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la

(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto

ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di

descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato

che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività

professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito

dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali

fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo

accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15

aprile 2004).

Necessario è inoltre che

si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il

presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul

corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.10

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, il TCA constata che dai referti medici agli atti non risulta,

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l’esistenza di una delle diagnosi facenti

parte dell’elenco esaustivo delle lesioni parificate ad infortunio (art. 9 cpv.

2.

OAINF).

In effetti, nel suo

referto del 28 febbraio 2014, il dott. __________ ha diagnosticato uno stiramento

del tendine di Achille (cfr. doc. A4). A questo proposito, va però ricordato che

lo stiramento di un tendine, a differenza dello stiramento di un muscolo o di

un legamento, non rientra nella nozione di lacerazione di cui all’art. 9 OAINF

cpv. 2 lett. f (cfr. DTF 114 V 304 consid. 4c; STFA U 235/02 del 6 agosto 2003

consid. 1.2).

D’altro canto, l’esame di

RMN del 21 febbraio 2014 ha evidenziato una lieve infiammazione del tendine

d’Achille (“tendinosi”), senza segni per una rottura (cfr. doc. ZM-4).

Esaminato il referto

radiologico citato, il medico fiduciario della CO 1, dott. __________, ha confermato

la presenza di una tendinite e ne ha escluso una rottura (cfr. doc. ZM-5).

Questa corte non ignora

che, nel suo rapporto del 29 aprile 2014, il chirurgo ortopedico dott. __________

ha diagnosticato una sospetta lesione acuta in micro-lacerazione del tendine di

Achille (cfr. doc. A5). Va tuttavia segnalato che, secondo costante

giurisprudenza, sebbene alle lacerazioni sono assimilate pure le rotture

parziali, ossia le lacerazioni di singoli fasci di fibre tendinee, la presenza

di una lesione di questo genere deve essere inequivocabile e deve emergere

chiaramente dagli esami radiologici (cfr. DTF 114 V 298 consid. 5 e STFA U

235/02 del 6 agosto 2003 consid. 1.2.).

Nel caso di specie, tali

presupposti non appaiono adempiuti, posto, da una parte, che la RMN della

caviglia destra ha escluso la presenza di una lacerazione tendinea e, dall’altra,

che il dott. __________ ha indicato che vi è soltanto il sospetto per

una microlesione del tendine d’Achille.

Un obbligo a prestazioni

non può pertanto essere imposto all’assicuratore LAINF resistente, nemmeno a

titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio (per un caso analogo, in

cui il TF ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l’esistenza di una

lacerazione tendinea, si veda la STF 8C_784/2013 del 7 ottobre 2014 consid.

4.

).

2.11

Con la propria impugnativa,

l’assicurata ha chiesto di essere sentita da questa Corte (doc. I, p. 3:

“Qualora questo mio ricorso non possa essere accolto, chiedo di poter essere

sentita.”).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU,

ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Secondo la

giurisprudenza federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle

domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un

interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un

sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009

IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte

ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato

su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema, si veda tuttavia la DTF 136 I

279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza, non essendo stata presentata una domanda esplicita di

procedere a un’udienza pubblica ma soltanto una richiesta di audizione

personale, il TCA rinuncia all’audizione in quanto superflua ai fini dell’esito

della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti