35.2014.6
Assicurato affetto da malattia professionale (allergia ai crostacei). Negato che la problematica psichica da lui presentata costituisce una conseguenza adeguata della malattia professionale
28 maggio 2014Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2014.6
Data decisione, Autorità:
28.05.2014, TCA
Ricorso:
TF,8C_477/2014, 03.07.2014
Titolo:
Assicurato affetto da malattia professionale (allergia ai crostacei). Negato che la problematica psichica da lui presentata costituisce una conseguenza adeguata della malattia professionale
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
MALATTIA PROFESSIONALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 9 cpv. 1 LAINF
art. 9 cpv. 2 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2014.6
mm
Lugano
28 maggio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2014
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 dicembre
2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
35.2011.69 dell’11 giugno 2012, nel frattempo cresciuta incontestata in
giudicato, il TCA ha annullato la decisione su opposizione impugnata della CO 1
e le ha rinviato gli atti affinché approfondisse l’aspetto psichiatrico
legato alla nota malattia professionale (reazione allergica ai crostacei) (cfr.
doc. 59).
1.2. Con
decisione formale del 12 luglio 2013, l’amministrazione ha negato l’esistenza
di un nesso di causalità adeguata tra la malattia professionale e la
problematica psichica e, di conseguenza, l’esistenza di un relativo diritto a
prestazioni (doc. 63, p. 7: “Ne consegue che i disturbi psichici non possono
essere considerati in nesso di causalità adeguata con la malattia
professionale. L’assicurato non ha diritto ad alcuna prestazione
dell’assicurazione infortuni LAINF, né nel senso di un’indennità per
menomazione dell’integrità fisica, né tantomeno di una rendita d’invalidità.”).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
65), in data 11 dicembre 2013, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A 1).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 14 gennaio 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, in via principale, ha chiesto che l’assicuratore convenuto
venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità intera e un’IMI del
100% e, in via subordinata, che venga fatto ordine alla stessa CO 1 “…
di esperire, con spese a suo carico, gli accertamenti necessari, atti a
valutare lo stato di salute dell’assicurato che giustifichi la riapertura del
caso LAINF (malattia professionale).”
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall’insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…).
Nella decisione impugnata (pag. 6, punto 11) CO 1
si limita invece a classificare l’evento assicurativo come “nell’ordine di
quelli leggeri al massimo di grado medio”.
Tale decisione non fa che riprendere quanto già CO
1 valutava in passato.
Non solo; già nella procedura precedente (TCA,
inc. n° 35.2011.69, decisione 24.11.2011 su opposizione, doc. A1/16, punto 3.7)
la convenuta ripeteva che
“La relazione di causalità naturale ed adeguata
tra la malattia professionale del marzo 2000 e lo stato di salute evolutosi (o
aggravatosi, come espresso dal patrocinatore dell’assicurato), rispettivamente
attuale, é inesistente sia alla luce della documentazione medico-amministrativa
di pregressa data, che di quella recente”.
La convenuta invece, alla luce soprattutto della
recente documentazione medica prodotta (dr. __________, dr. __________, dr. __________)
avrebbe dovuto espletare una valutazione (perizia) medica, anche se ciò
comporta delle spese … come del resto auspicato in passato anche da altri
medici (__________, __________, ecc.) e dallo stesso tribunale cantonale.
L’art. 45 LPGA ordina all’assicurazione di
assumere le spese per l’accertamento.
CO 1 però non ci sente da quell’orecchio.
(…).
… Nella decisione impugnata (pag. 8, punto 14 in basso) la convenuta ribadisce il proprio rimprovero all’assicurato di non essersi impegnato
nella ricerca di un posto di lavoro
“Fu purtroppo egli stesso a venire a meno al suo
onere di diminuire il danno e di intraprendere tutto quanto da lui
ragionevolmente esigibile in questo senso”.
Anche in questo caso il ricorrente fa presente
che quanto asserito da controparte non é che una vecchia argomentazione
superata da tempo.
Nel suo ricorso 12.12.2011 al TCA (inc. n° 35.2011.69)
il ricorrente (punti c-d) aveva dimostrato di lavorare seppur parzialmente come
custode. Dopo l’infortunio ha effettuato annualmente un centinaio di ricerche
di lavoro mentre nel periodo 2009-2011 le ricerche sono state 432.
Altro che mancanza di volontà da parte
dell’assicurato!
(…).
Si ribadisce pertanto che la causa dell’evento é
adeguata.
La salute dell’assicurato é peggiorata,
soprattutto a livello psichico.
Inverosimile presumere che il suo attuale stato
di salute sarebbe intervenuto prima o poi anche senza la malattia
professionale, secondo l’evoluzione ordinaria delle circostanze.”
(doc. I)
1.4. L’Istituto
assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
Fatti
1.5. In corso di
causa, dopo aver segnalato che, secondo la giurisprudenza federale, in materia
di turbe psichiche sviluppatesi in relazione a malattie professionali, la
causalità adeguata deve essere valutata in applicazione della formula ordinaria,
questa Corte ha chiesto alle parti a esprimersi in proposito (cfr. doc. VI).
L’Istituto
assicuratore si é pronunciato in data 7 aprile 2014 (doc. VII), mentre il
ricorrente lo ha fatto l’11 aprile 2014 (doc. VIII + allegati).
1.6. In data 24
aprile 2014, l’amministrazione si é riconfermata nelle proprie allegazioni e
conclusioni (cfr. doc. XI).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite é la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare la
propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici lamentati
dall’assicurato, oppure no.
2.2. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale. Su talequestione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di mera possibilità o
verosimiglianza - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle
prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6. p. 231 con
riferimenti; DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406; STF
9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1).
2.3. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.4. Nella DTF
125 V 456 (= RAMI 2000 U 367 p. 94ss.), l’Alta Corte ha stabilito che la
giurisprudenza in materia di causalità adeguata nel caso di disturbi psichici
conseguenti a un infortunio (DTF 115 V 133) non trova applicazione analogica in
caso di turbe psichiche sviluppatesi in relazione a malattie professionali. In
quest’ultima evenienza, l’esistenza di un nesso di causalità adeguata deve
essere accertata esaminando se la malattia professionale in questione o gli
eventi in relazione con la medesima siano suscettibili, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, di determinare
disturbi psichici del genere di quelli insorti in concreto.
In quella pronunzia, la
nostra Massima Istanza ha negato l’adeguatezza del nesso di causalità fra la
patologia psichica in questione e la malattia professionale, sulla base delle
considerazioni seguenti:
"
Zu prüfen bleibt somit, ob die Berufskrankheit
des Beschwerdeführers und die dabei durchgemachten anaphylaktischen Reaktionen
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung –
unter Berücksichtigung der weiten Bandbreite der Versicherten, denen die
soziale Unfallversicherung Schutz bieten soll - geeignet sind, psychische
Störungen von der Art, wie sie bei ihm vorliegen sollen, zu verursachen. Dies
ist zu verneinen. Wer gegenüber gewissen Stoffen allergisch reagiert und nach
dem Konsum solche Substanzen enthaltender Nahrungsmittel (Genuss eines Mohnbrötchens
und einer türkischen Mehlspeise) anaphylaktische Reaktionen durchgemacht hat,
entwickelt nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen
Lebenserfahrung keine Vermeidungshaltung, die so weit geht, dass er nicht nur
Orte meidet, wo solche Stoffe vorkommen oder vorkommen können, sondern
grundsätzlich alle Orte, an denen er unangenehme Gerüche (schlechte Luft)
vorfindet oder vermutet, und deswegen nicht arbeiten zu können glaubt."
(DTF
succitata, consid. 5e)
La Corte federale è invece
giunta a una diversa conclusione nella RAMI 2002 U 468 p. 516ss., riguardante
un assicurato che, nel contesto della propria professione di tornitore, aveva
sviluppato un’anafilassi idiopatica recidivante cronica, responsabile
dell’insorgenza, complessivamente, di ben undici schock anafilattici. Il TFA ha
ammesso che la malattia professionale era idonea, secondo il
corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a provocare una
depressione, evidenziando che tali reazioni pericolose per la vita erano atte a
provocare paure di morte. Inoltre, i materiali suscettibili di scatenare una
reazione allergica erano in gran parte sconosciuti, di modo che, anche evitando
le sostanze conosciute, potevano insorgere reazioni o schock in modo
totalmente inaspettato. Infine, l’Alta Corte ha ritenuto che il fatto di
perdere il posto di lavoro a circa sessant’anni é decisamente più idoneo a
causare una depressione, rispetto al caso di un assicurato trentenne che si
trova a dover cercare un’altra attività professionale.
In
una successiva pronunzia U 333/02 dell’11 agosto 2003, il TFA ha negato
l’esistenza di un legame causale adeguato, sottolineando che, secondo
il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, un’asma
bronchiale di origine professionale e la perdita del posto di lavoro che ne è
conseguita, non apparivano idonee a provocare il danno alla salute psichica
lamentato dall’assicurato.
Infine, in un’altra sentenza
8C_801/2008 del 26 gennaio 2009, il TF ha pure negato l’adeguatezza,
sottolineando che, secondo il corso ordinario delle cose e
l’esperienza generale della vita, sintomi irritativi allergici non sono idonei
a provocare un disturbo psichico nella forma di uno stato ansioso-depressivo. Per
l’Alta Corte, le reazioni allergiche né mettevano in pericolo la vita
Considerandi
dell’assicurata né erano atte a causare qualsivoglia paura. Infine, al momento
in cui é stata emanata la decisione d’inidoneità, ella aveva 39 anni, di modo
che le rimaneva ancora aperto un ampio ventaglio di opportunità professionali.
2.5
Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali emerge che, all’inizio del 2000, all’assicurato é
stata diagnosticata una rinite e un’asma bronchiale, accompagnate da prurito
alle mani ed eritema a faccia e mani, il tutto originato da un’ipersensibilità
ai crostacei. A decorrere dal 1° marzo 2000, egli é quindi stato dichiarato
inabile al lavoro.
In data 3 luglio 2000, l’__________
ha emanato una decisione d’idoneità condizionale per la professione di cuoco,
ossia di “idoneità all’attività di cuoco a condizione che non entri in contatto
con crostacei.” (cfr. doc. 2). Tale decisione é stata confermata, dapprima,
dall’Istituto assicuratore stesso in sede di opposizione e, successivamente,
dalla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli
infortuni (cfr. doc. 20).
Con sentenza 35.2007.111
dell’8 settembre 2008 - confermata dal Tribunale federale con giudizio
8C_823/2008 del 16 gennaio 2009 -, questa Corte ha
confermato la decisione dell’assicuratore mediante la quale a RI 1 era stata negato il diritto all’indennità per cambiamento di
occupazione ex art. 86 OPI. Per quanto qui d’interesse, in quella pronunzia, il
TCA aveva in particolare rilevato che “… se l’assicurato
avesse voluto reinserirsi nella professione di cuoco, vista la lunga esperienza
professionale nel settore (diploma di cuoco da 10 anni, esperienza in diversi
ristoranti in Svizzera), avrebbe avuto senz’altro la possibilità di reperire un
nuovo impiego al più tardi durante la nuova stagione turistica e cioè nella
primavera-estate 2001. (…). L’assicurato ha invece perseverato nella sua
convinzione di non poter più lavorare come cuoco, malgrado la decisione di
idoneità condizionale. Inoltre e soprattutto l’assicurato non ha neppure
espresso e dimostrato concretamente sin dall’inizio del controllo della
disoccupazione nel settembre del 2000, la sua disponibilità a reinserirsi in
un’altra professione adeguata.” (doc. 32).
Dal referto 15 maggio 2008
del Centro peritale per le assicurazioni sociali di Bellinzona si evince che alla
nota patologia allergica si é ben presto sovrapposto un disagio psichico
reattivo, inquadrato, inizialmente, in una sindrome ansioso depressiva e, successivamente,
in una sindrome depressiva ricorrente con episodi depressivi medio-gravi e in
una sindrome somatoforme da dolore persistente.
In occasione della loro visita
peritale, i dottori __________ e __________ hanno diagnosticato un “… quadro
clinico riconducibile alle diagnosi di sindrome depressiva ricorrente in
attuale episodio lieve e sindrome somatoforme da dolore persistente.” e, visto
l’inadempimento dei criteri di Förster, hanno dichiarato l’assicurato abile al
lavoro in misura completa da un profilo strettamente psichiatrico (cfr. doc.
41).
Con rapporto del 29 marzo
2013, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha riferito
che l’insorgente era ritornato in sua cura nel 2011, dopo una pausa di circa
sei anni. A quel momento, egli soffriva di un “… disturbo ansioso e depressivo
prolungato e reattivo alla condizione sociale (F43 Disturbi di adattamento -
ICD-10, DSM-IV) in un paziente che mostra un’accentuazione dei tratti
caratteriali (rilevati nel passato ma in una misura non significativa e insufficienti
come criteri diagnostici costituendi un disturbo di personalità contemplato
nelle classifiche internazionali ICD-10 o DSM-IV).”.
Sempre secondo lo
psichiatra curante, al momento della stesura del referto, RI 1
presentava un “… chiaro quadro di personalità ansiosa (F60.6 Disturbo di
evitamento) ma non mancano alcuni tratti paranoidi. Da anni esiste una tendenza
evitante: nelle attività sociali/produttive (per paura di rifiuto; nei rapporti
interpersonali (paura di non essere accettato); in famiglia (perdita di ruolo
patriarcale - la moglie che guadagna); sensazione di essere inferiore e come
tale rifiutato da tutti. Queste convinzioni sono all’origine di una continua
tensione e ansia, angoscia e nello stesso tempo egli dubita degli altri, si
sente la vittima della malevolenza degli altri, in particolare degli enti
assicurativi. Inoltre dubita dell’effetto dei farmaci e si limita
all’assunzione delle piccole dosi di un ansiolitico benzodiazepinico
(bromazepan).”.
In merito
alla patogenesi della problematica psichica, il dott. __________ ha osservato
che “i disturbi mentali che hanno costituito le diagnosi succitate sono insorti
in seguito al crollo sociale derivante dalla sua impossibilità di esercitare la
professione di cuoco in cui avrebbe investito molte energie; questa professione
sarebbe stata la coronazione dei suoi sogni e l’asse principale dei suoi
progetti per il futuro e in una certa misura anche una “compensazione” di una
sua nota narcisistica. Nel passato, prima della diagnosi dell’allergia ai
crostacei, il paziente non avrebbe avuto alcuna menomazione nel funzionamento
mentale e comportamentale. Il ripristino di un’attività lucrativa diversa, una
reintegrazione in un’altra attività confacente, non in contrasto con la sua
salute fisica, non ha potuto essere realizzata nei primi anni a causa di una
scarsa adattabilità, mancanza di concentrazione, perdita di spinta vitale
(sintomi costitutivi delle patologie depressive rilevate) e successivamente
anche per noti disturbi di natura ortopedico/reumatica.” (doc. 61).
2.6
Chiamato ora
a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA ritiene di potersi esimere
dall’approfondire la questione riguardante l’esistenza di un nesso causale naturale
tra la malattia professionale assunta dalla CO 1 e le turbe psichiche, poiché,
anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo fosse dato, l’esito non potrebbe essere
quello che auspica l’insorgente. In effetti, così come verrà meglio dimostrato
qui di seguito, la nota patologia psichica non costituisce una conseguenza adeguata
della malattia professionale.
Secondo
questa Corte, l’ipersensibilità ai crostacei di cui soffre il ricorrente (con
le relative complicazioni a livello respiratorio e cutaneo) non appare
suscettibile, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale
della vita, di provocare il disturbo psichico di cui egli é portatore.
In questo
senso, occorre innanzitutto considerare che la malattia professionale in
questione interessa un gruppo ristretto e ben definito di alimenti, i crostacei
(gamberi, gamberoni e astici), ragione per la quale -
diversamente dall’assicurato di cui alla sentenza pubblicata nella RAMI
2002.
U 468 succitata, che soffriva di una patologia allergica idiopatica
(quindi senza cause note o dimostrabili) -, RI 1 ha la possibilità di evitarne il contatto.
Inoltre,
non può essere ignorato che, in ragione della nota allergia, l’insorgente é
stato dichiarato inidoneo per la professione di cuoco soltanto nella misura in
cui quest’ultima comporta il contatto con i crostacei, ciò che ha di fatto lasciato
aperto un ampio ventaglio di opportunità professionali, sia nel campo di
attività abituale sia in altri, così come il TCA ha del resto già evidenziato
nella sua pronunzia 35.2007.111 (cfr. il consid. 2.5. del presente
giudizio).
Sempre in questo contesto,
si deve anche ritenere che, al momento in cui l’__________ ha emanato la
decisione d’idoneità condizionale (luglio 2000), l’assicurato aveva appena 36
anni, circostanza atta a favorire un suo rapido reinserimento nel mondo del
lavoro.
Del resto, dal referto 29
marzo 2013 dello psichiatra dott. __________ si evince che se il ricorrente non
ha più ripreso l’esercizio di un’attività professionale, ciò non é tanto dovuto
alla malattia professionale in quanto tale, ma piuttosto alla patologia
psichiatrica e ai problemi di natura ortopedico-reumatologica che
lo affliggono (per i quali la CO 1 non può evidentemente essere chiamata a
rispondere) (cfr. doc. 61).
In
conclusione, l’assenza di un nesso di causalità adeguata fra la malattia
professionale assicurata e le turbe psichiche, non consente una loro presa a
carico da parte dell’assicuratore infortuni resistente.
2.7
Con il
proprio allegato 11 aprile 2014, RI 1 ha chiesto di essere citato dal TCA “… per essere interrogato sul suo stato di salute e sulle conseguenze della
malattia insorta sul posto di lavoro.” (doc. VIII, p. 2).
Giusta l'art. 6 n. 1
CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Secondo la giurisprudenza
federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del
dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia
di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle
domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un
interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un
sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009
IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema, si veda tuttavia la DTF 136 I 279; DTF 127 V 491;
STF 8C_504/2010 succitata).
Nella
concreta evenienza, non essendo stata presentata una domanda esplicita di
procedere a un’udienza pubblica, il TCA rinuncia all’audizione in quanto
superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto
2007, I 472/06, consid. 2).
2.8
Sempre con
l’allegato 11 aprile 2014, l’insorgente ha espresso l’intenzione di produrre
una nuova certificazione del dott. __________ “a completazione della
valutazione sui disturbi psichici e del loro nesso di causalità con la malattia
professionale …” (doc. VIII, p. 2).
Al
riguardo, il TCA osserva che a tutt’oggi nulla é pervenuto da parte
dell’assicurato.
A
prescindere da ciò, dato che la questione dell’adeguatezza del nesso di
causalità é di natura squisitamente giuridica, é sin d’ora chiaro che il
preannunciato rapporto dello psichiatra curante non apporterebbe alcun nuovo rilevante
elemento di valutazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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