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Decisione

35.2014.6

Assicurato affetto da malattia professionale (allergia ai crostacei). Negato che la problematica psichica da lui presentata costituisce una conseguenza adeguata della malattia professionale

28 maggio 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In corso di

causa, dopo aver segnalato che, secondo la giurisprudenza federale, in materia

di turbe psichiche sviluppatesi in relazione a malattie professionali, la

causalità adeguata deve essere valutata in applicazione della formula ordinaria,

questa Corte ha chiesto alle parti a esprimersi in proposito (cfr. doc. VI).

L’Istituto

assicuratore si é pronunciato in data 7 aprile 2014 (doc. VII), mentre il

ricorrente lo ha fatto l’11 aprile 2014 (doc. VIII + allegati).

1.6. In data 24

aprile 2014, l’amministrazione si é riconfermata nelle proprie allegazioni e

conclusioni (cfr. doc. XI).

in

diritto

2.1. Oggetto

della lite é la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare la

propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici lamentati

dall’assicurato, oppure no.

2.2. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

Il

diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il

danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere

che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale. Su talequestione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di mera possibilità o

verosimiglianza - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle

prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6. p. 231 con

riferimenti; DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406; STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1).

2.3. Il diritto

alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità

adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla

salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal

momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.

5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per

valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi

psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima

classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli

infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata

banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a

tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é

stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale

da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in

ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.4. Nella DTF

125 V 456 (= RAMI 2000 U 367 p. 94ss.), l’Alta Corte ha stabilito che la

giurisprudenza in materia di causalità adeguata nel caso di disturbi psichici

conseguenti a un infortunio (DTF 115 V 133) non trova applicazione analogica in

caso di turbe psichiche sviluppatesi in relazione a malattie professionali. In

quest’ultima evenienza, l’esistenza di un nesso di causalità adeguata deve

essere accertata esaminando se la malattia professionale in questione o gli

eventi in relazione con la medesima siano suscettibili, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, di determinare

disturbi psichici del genere di quelli insorti in concreto.

In quella pronunzia, la

nostra Massima Istanza ha negato l’adeguatezza del nesso di causalità fra la

patologia psichica in questione e la malattia professionale, sulla base delle

considerazioni seguenti:

"

Zu prüfen bleibt somit, ob die Berufskrankheit

des Beschwerdeführers und die dabei durchgemachten anaphylaktischen Reaktionen

nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung –

unter Berücksichtigung der weiten Bandbreite der Versicherten, denen die

soziale Unfallversicherung Schutz bieten soll - geeignet sind, psychische

Störungen von der Art, wie sie bei ihm vorliegen sollen, zu verursachen. Dies

ist zu verneinen. Wer gegenüber gewissen Stoffen allergisch reagiert und nach

dem Konsum solche Substanzen enthaltender Nahrungsmittel (Genuss eines Mohnbrötchens

und einer türkischen Mehlspeise) anaphylaktische Reaktionen durchgemacht hat,

entwickelt nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen

Lebenserfahrung keine Vermeidungshaltung, die so weit geht, dass er nicht nur

Orte meidet, wo solche Stoffe vorkommen oder vorkommen können, sondern

grundsätzlich alle Orte, an denen er unangenehme Gerüche (schlechte Luft)

vorfindet oder vermutet, und deswegen nicht arbeiten zu können glaubt."

(DTF

succitata, consid. 5e)

La Corte federale è invece

giunta a una diversa conclusione nella RAMI 2002 U 468 p. 516ss., riguardante

un assicurato che, nel contesto della propria professione di tornitore, aveva

sviluppato un’anafilassi idiopatica recidivante cronica, responsabile

dell’insorgenza, complessivamente, di ben undici schock anafilattici. Il TFA ha

ammesso che la malattia professionale era idonea, secondo il

corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a provocare una

depressione, evidenziando che tali reazioni pericolose per la vita erano atte a

provocare paure di morte. Inoltre, i materiali suscettibili di scatenare una

reazione allergica erano in gran parte sconosciuti, di modo che, anche evitando

le sostanze conosciute, potevano insorgere reazioni o schock in modo

totalmente inaspettato. Infine, l’Alta Corte ha ritenuto che il fatto di

perdere il posto di lavoro a circa sessant’anni é decisamente più idoneo a

causare una depressione, rispetto al caso di un assicurato trentenne che si

trova a dover cercare un’altra attività professionale.

In

una successiva pronunzia U 333/02 dell’11 agosto 2003, il TFA ha negato

l’esistenza di un legame causale adeguato, sottolineando che, secondo

il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, un’asma

bronchiale di origine professionale e la perdita del posto di lavoro che ne è

conseguita, non apparivano idonee a provocare il danno alla salute psichica

lamentato dall’assicurato.

Infine, in un’altra sentenza

8C_801/2008 del 26 gennaio 2009, il TF ha pure negato l’adeguatezza,

sottolineando che, secondo il corso ordinario delle cose e

l’esperienza generale della vita, sintomi irritativi allergici non sono idonei

a provocare un disturbo psichico nella forma di uno stato ansioso-depressivo. Per

l’Alta Corte, le reazioni allergiche né mettevano in pericolo la vita

Considerandi

dell’assicurata né erano atte a causare qualsivoglia paura. Infine, al momento

in cui é stata emanata la decisione d’inidoneità, ella aveva 39 anni, di modo

che le rimaneva ancora aperto un ampio ventaglio di opportunità professionali.

2.5

Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali emerge che, all’inizio del 2000, all’assicurato é

stata diagnosticata una rinite e un’asma bronchiale, accompagnate da prurito

alle mani ed eritema a faccia e mani, il tutto originato da un’ipersensibilità

ai crostacei. A decorrere dal 1° marzo 2000, egli é quindi stato dichiarato

inabile al lavoro.

In data 3 luglio 2000, l’__________

ha emanato una decisione d’idoneità condizionale per la professione di cuoco,

ossia di “idoneità all’attività di cuoco a condizione che non entri in contatto

con crostacei.” (cfr. doc. 2). Tale decisione é stata confermata, dapprima,

dall’Istituto assicuratore stesso in sede di opposizione e, successivamente,

dalla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli

infortuni (cfr. doc. 20).

Con sentenza 35.2007.111

dell’8 settembre 2008 - confermata dal Tribunale federale con giudizio

8C_823/2008 del 16 gennaio 2009 -, questa Corte ha

confermato la decisione dell’assicuratore mediante la quale a RI 1 era stata negato il diritto all’indennità per cambiamento di

occupazione ex art. 86 OPI. Per quanto qui d’interesse, in quella pronunzia, il

TCA aveva in particolare rilevato che “… se l’assicurato

avesse voluto reinserirsi nella professione di cuoco, vista la lunga esperienza

professionale nel settore (diploma di cuoco da 10 anni, esperienza in diversi

ristoranti in Svizzera), avrebbe avuto senz’altro la possibilità di reperire un

nuovo impiego al più tardi durante la nuova stagione turistica e cioè nella

primavera-estate 2001. (…). L’assicurato ha invece perseverato nella sua

convinzione di non poter più lavorare come cuoco, malgrado la decisione di

idoneità condizionale. Inoltre e soprattutto l’assicurato non ha neppure

espresso e dimostrato concretamente sin dall’inizio del controllo della

disoccupazione nel settembre del 2000, la sua disponibilità a reinserirsi in

un’altra professione adeguata.” (doc. 32).

Dal referto 15 maggio 2008

del Centro peritale per le assicurazioni sociali di Bellinzona si evince che alla

nota patologia allergica si é ben presto sovrapposto un disagio psichico

reattivo, inquadrato, inizialmente, in una sindrome ansioso depressiva e, successivamente,

in una sindrome depressiva ricorrente con episodi depressivi medio-gravi e in

una sindrome somatoforme da dolore persistente.

In occasione della loro visita

peritale, i dottori __________ e __________ hanno diagnosticato un “… quadro

clinico riconducibile alle diagnosi di sindrome depressiva ricorrente in

attuale episodio lieve e sindrome somatoforme da dolore persistente.” e, visto

l’inadempimento dei criteri di Förster, hanno dichiarato l’assicurato abile al

lavoro in misura completa da un profilo strettamente psichiatrico (cfr. doc.

41).

Con rapporto del 29 marzo

2013, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha riferito

che l’insorgente era ritornato in sua cura nel 2011, dopo una pausa di circa

sei anni. A quel momento, egli soffriva di un “… disturbo ansioso e depressivo

prolungato e reattivo alla condizione sociale (F43 Disturbi di adattamento -

ICD-10, DSM-IV) in un paziente che mostra un’accentuazione dei tratti

caratteriali (rilevati nel passato ma in una misura non significativa e insufficienti

come criteri diagnostici costituendi un disturbo di personalità contemplato

nelle classifiche internazionali ICD-10 o DSM-IV).”.

Sempre secondo lo

psichiatra curante, al momento della stesura del referto, RI 1

presentava un “… chiaro quadro di personalità ansiosa (F60.6 Disturbo di

evitamento) ma non mancano alcuni tratti paranoidi. Da anni esiste una tendenza

evitante: nelle attività sociali/produttive (per paura di rifiuto; nei rapporti

interpersonali (paura di non essere accettato); in famiglia (perdita di ruolo

patriarcale - la moglie che guadagna); sensazione di essere inferiore e come

tale rifiutato da tutti. Queste convinzioni sono all’origine di una continua

tensione e ansia, angoscia e nello stesso tempo egli dubita degli altri, si

sente la vittima della malevolenza degli altri, in particolare degli enti

assicurativi. Inoltre dubita dell’effetto dei farmaci e si limita

all’assunzione delle piccole dosi di un ansiolitico benzodiazepinico

(bromazepan).”.

In merito

alla patogenesi della problematica psichica, il dott. __________ ha osservato

che “i disturbi mentali che hanno costituito le diagnosi succitate sono insorti

in seguito al crollo sociale derivante dalla sua impossibilità di esercitare la

professione di cuoco in cui avrebbe investito molte energie; questa professione

sarebbe stata la coronazione dei suoi sogni e l’asse principale dei suoi

progetti per il futuro e in una certa misura anche una “compensazione” di una

sua nota narcisistica. Nel passato, prima della diagnosi dell’allergia ai

crostacei, il paziente non avrebbe avuto alcuna menomazione nel funzionamento

mentale e comportamentale. Il ripristino di un’attività lucrativa diversa, una

reintegrazione in un’altra attività confacente, non in contrasto con la sua

salute fisica, non ha potuto essere realizzata nei primi anni a causa di una

scarsa adattabilità, mancanza di concentrazione, perdita di spinta vitale

(sintomi costitutivi delle patologie depressive rilevate) e successivamente

anche per noti disturbi di natura ortopedico/reumatica.” (doc. 61).

2.6

Chiamato ora

a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA ritiene di potersi esimere

dall’approfondire la questione riguardante l’esistenza di un nesso causale naturale

tra la malattia professionale assunta dalla CO 1 e le turbe psichiche, poiché,

anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo fosse dato, l’esito non potrebbe essere

quello che auspica l’insorgente. In effetti, così come verrà meglio dimostrato

qui di seguito, la nota patologia psichica non costituisce una conseguenza adeguata

della malattia professionale.

Secondo

questa Corte, l’ipersensibilità ai crostacei di cui soffre il ricorrente (con

le relative complicazioni a livello respiratorio e cutaneo) non appare

suscettibile, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale

della vita, di provocare il disturbo psichico di cui egli é portatore.

In questo

senso, occorre innanzitutto considerare che la malattia professionale in

questione interessa un gruppo ristretto e ben definito di alimenti, i crostacei

(gamberi, gamberoni e astici), ragione per la quale -

diversamente dall’assicurato di cui alla sentenza pubblicata nella RAMI

2002.

U 468 succitata, che soffriva di una patologia allergica idiopatica

(quindi senza cause note o dimostrabili) -, RI 1 ha la possibilità di evitarne il contatto.

Inoltre,

non può essere ignorato che, in ragione della nota allergia, l’insorgente é

stato dichiarato inidoneo per la professione di cuoco soltanto nella misura in

cui quest’ultima comporta il contatto con i crostacei, ciò che ha di fatto lasciato

aperto un ampio ventaglio di opportunità professionali, sia nel campo di

attività abituale sia in altri, così come il TCA ha del resto già evidenziato

nella sua pronunzia 35.2007.111 (cfr. il consid. 2.5. del presente

giudizio).

Sempre in questo contesto,

si deve anche ritenere che, al momento in cui l’__________ ha emanato la

decisione d’idoneità condizionale (luglio 2000), l’assicurato aveva appena 36

anni, circostanza atta a favorire un suo rapido reinserimento nel mondo del

lavoro.

Del resto, dal referto 29

marzo 2013 dello psichiatra dott. __________ si evince che se il ricorrente non

ha più ripreso l’esercizio di un’attività professionale, ciò non é tanto dovuto

alla malattia professionale in quanto tale, ma piuttosto alla patologia

psichiatrica e ai problemi di natura ortopedico-reumatologica che

lo affliggono (per i quali la CO 1 non può evidentemente essere chiamata a

rispondere) (cfr. doc. 61).

In

conclusione, l’assenza di un nesso di causalità adeguata fra la malattia

professionale assicurata e le turbe psichiche, non consente una loro presa a

carico da parte dell’assicuratore infortuni resistente.

2.7

Con il

proprio allegato 11 aprile 2014, RI 1 ha chiesto di essere citato dal TCA “… per essere interrogato sul suo stato di salute e sulle conseguenze della

malattia insorta sul posto di lavoro.” (doc. VIII, p. 2).

Giusta l'art. 6 n. 1

CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Secondo la giurisprudenza

federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del

dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle

domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un

interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un

sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009

IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema, si veda tuttavia la DTF 136 I 279; DTF 127 V 491;

STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza, non essendo stata presentata una domanda esplicita di

procedere a un’udienza pubblica, il TCA rinuncia all’audizione in quanto

superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto

2007, I 472/06, consid. 2).

2.8

Sempre con

l’allegato 11 aprile 2014, l’insorgente ha espresso l’intenzione di produrre

una nuova certificazione del dott. __________ “a completazione della

valutazione sui disturbi psichici e del loro nesso di causalità con la malattia

professionale …” (doc. VIII, p. 2).

Al

riguardo, il TCA osserva che a tutt’oggi nulla é pervenuto da parte

dell’assicurato.

A

prescindere da ciò, dato che la questione dell’adeguatezza del nesso di

causalità é di natura squisitamente giuridica, é sin d’ora chiaro che il

preannunciato rapporto dello psichiatra curante non apporterebbe alcun nuovo rilevante

elemento di valutazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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