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Decisione

35.2014.60

Ass. caduto in moto nel 04.2012 riporta contus. ginoc. dx. Confermato cap. lav. ristabilita al 100% dal 9.2012 e diritto a cura medica fino e non oltre al 04.2013. Confermata dec. opp. anche su rifiut

5 novembre 2014Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghèlew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 91).

2.5.2. Dalle

tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di ritenere l’assicurato

totalmente abile nella sua originaria professione di venditore di automobili a

contare dal 22 settembre 2012, è stata presa facendo capo alle

risultanze degli accertamenti eseguiti dal dott. __________, spec. FMH in

fisiatria e dal dott. __________, spec. FMH in ortopedia e in chirurgia

ortopedica.

Nel suo referto del 3

settembre 2012, stilato a margine della visita di controllo del 30 agosto 2012,

il dott. __________ ha segnalato che, nonostante i cicli di fisioterapia eseguiti

nel frattempo, il ricorrente denunciava la persistenza di dolori al ginocchio

destro, alla caviglia sinistra e al rachide lombo-sacrale. Il medico curante

appena citato, riferendosi ai cedimenti del ginocchio destro lamentati da RI 1,

ha consigliato un consulto presso l’ortopedico che nel 2006 aveva ricostruito il

legamento crociato anteriore del ginocchio destro (cfr. doc. 50).

L’assicurato si è, quindi, recato

presso il dott. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia

a __________. Quest’ultimo, nel suo rapporto dell’11 settembre 2012, ha rilevato quanto segue:

" La RMN con contrasto del ginocchio destro rivela quadro di compromissione articolare di tipo

degenerativo sia del comparto medio-laterale che femoro-rotuleo non più

rilevabile il neo-LAC ricostruito ca. 6 anni fa.

Clinicamente si manifesta progressivo miglioramento con le terapie

e con attività muscolare a “catena cinetica chiusa”.

Complessivamente, considerato l’età, l’attività di moto che non

prevede traumi ad alta energia, lo stato precario del quadro articolare

complessivo ed infine la relativa ancora discreta tenuta articolare in termini

capsulo-legamentosi, non consiglio al momento intervento di nuova ricostruzione

LCA.

Sia l’attività lavorativa che quella extralavorativa dovranno

tuttavia tenere in considerazione quanto riscontrato a carico del ginocchio dx

alla RMN."

(cfr. doc. 59)

Per quanto riguarda la

capacità lavorativa, in occasione della visita del 21 settembre 2012, dopo aver

refertato, all’esame clinico, “… una buona mobilità e motilità in

flesso-estensione, senza limitazione antalgica. Tuttavia persiste una

ipomiotrofia quadricipitale destra rispetto al contro laterale, che andrebbe

risolta con del rinforzo muscolare.”, il dott. __________ ha “… ritenuto il

paziente abile al 100% dal 22.09.2012, tenendo presente il precedente lavoro

dello stesso, come venditore di automobili”. Lo specialista ha considerato che

per svolgere tale professione, non esistevano danni alla salute tali da

determinare una limitazione anche parziale della capacità lavorativa

dell’assicurato (cfr. doc. 55).

A fronte delle obiezioni

sollevate dall’assicurato, l’CO 1 ha incaricato il proprio medico __________ di

valutare se egli potesse essere effettivamente considerato abile al lavoro al

100% a partire dal 22 settembre 2012 (cfr. doc. 62).

Con referto dell’8 ottobre

2012, dopo aver esaminato il paziente e i referti radiologici agli atti, il

dott. __________ ha confermato la valutazione del dott. __________, secondo la quale

RI 1 andava considerato abile al lavoro al 100% nella sua abituale professione,

a partire dal 22 settembre 2012. Egli ha peraltro dichiarato che lo status

quo sine sarebbe stato raggiunto trascorso il periodo di tre mesi fissato

dal dott. __________ in data 21 settembre 2012 (cfr. doc. 64, pag. 4).

Nel mese di novembre 2012,

RI 1 ha fatto valere un peggioramento dello stato del ginocchio destro.

A margine della visita medica

del 12 novembre 2012, il suo medico curante specialista ha disposto un esame di

artro-RMN (cfr. doc. 72). Da tale accertamento, eseguito in data 5 dicembre

2012, è emersa una situazione sostanzialmente sovrapponibile a quella già

riscontrata con l’artro-RMN del giugno 2012, caratterizzata da marcate

alterazioni degenerative (cfr. doc. 74 e doc. 75).

Dalla certificazione 20

dicembre 2012 del dott. __________ si apprende che, in occasione del consulto

del 19 dicembre 2012, l’assicurato aveva fatto stato di “… un buon vantaggio

funzionale dal rinforzo muscolare che sta attuando in palestra, ma tuttavia

accusa dolore puntiforme a livello dell’emirima laterale del ginocchio destro”.

Il sanitario in questione gli ha quindi prescritto un ciclo di mesoterapia

antalgica sottocutanea, nonchè un ulteriore ciclo di rinforzo muscolare ed

esercizi propriocettivi in palestra (doc. 77).

A margine della visita del

24 aprile 2013, il fisiatra dott. __________ ha rilevato che l’insorgente

presentava “… una eccellente condizione funzionale e sintomatica del ginocchio

destro, anche se camminando su terreni sconnessi riferisce episodici cedimenti,

ma non riferibili a instabilità, quanto piuttosto a un deficit

propriocettivo.”. A suo avviso, l’assicurato aveva nel frattempo raggiunto lo status

quo ante, a condizione di mantenere il quadricipite stenico per assicurare

la stabilità del ginocchio stesso (doc. 82).

2.5.3. Chiamata ora a pronunciarsi,

questa Corte ritiene che la documentazione medica presente all’inserto,

riassunta al precedente considerando, le consenta di definire validamente la

capacità lavorativa dell’assicurato a far tempo dal 22 settembre 2012.

In questo senso, il TCA

osserva che il ricorrente non ha prodotto alcuna certificazione medica

specialistica contraria alle valutazioni dei dottori __________ e __________

(il referto agli atti del dott. __________ indica semplicemente che

l’apprezzamento dell’abilità lavorativa avrebbe dovuto tener conto di quanto

oggettivato a livello del ginocchio destro, senza trarre alcuna conclusione in

merito alla capacità dell’assicurato di svolgere la professione di venditore di

automobili) e, soprattutto, che nemmeno dopo l’episodio di bloccaggio del

ginocchio destro annunciato nel mese di novembre 2012 (cfr. doc. 68), è stata

attestata una qualsiasi ulteriore incapacità dell’assicurato a esercitare la

sua abituale professione.

Questo Tribunale non ha quindi

alcuna valida ragione per ritenere che l’insorgente non avrebbe potuto riprendere

il proprio lavoro a tempo pieno a contare dal 22 settembre 2012, tenuto conto

che tale professione è da considerare leggera e che prevede la possibilità di

alternare la posizione seduta a quella eretta.

In esito a tutto quanto

precede, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato

abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19 settembre 2005; STFA C 192/04 del 14

settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406

consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I

- 1996 p. 225), si deve concludere cheRI 1 ha ritrovato una piena capacità

lavorativa nei tempi e nei modi decisi dall’amministrazione.

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’ CO 1 ha posto termine al versamento

dell’indennità giornaliera a contare dal 22 settembre 2012, merita dunque

conferma.

2.6. Diritto alla cura

medica dopo il 23 aprile 2013?

2.6.1. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (art. 19 cpv. 1

LAINF - cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del

ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

In una sentenza

8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei

termini seguenti:

" Poichè l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a

persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio

2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il

concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung"

e "sensible amèlioration" nella versione tedesca e francese dell'art.

19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un

recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in

seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che

il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano,

così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134

V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,

consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo

stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi

di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v.

Considerandi

ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20

maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1,

non pubblicato, e 3).“

Quando la rendita è stata

fissata, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (artt. 10 a 13 LAINF) sono accordate alle condizioni previste all’art. 21 cpv. 1 LAINF, ossia se il

beneficiario è affetto da malattia professionale (lett. a), se soffre di

ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata

sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole

diminuzione (lett. b), se abbisogna durevolmente di trattamento e cure per

mantenere la capacità residua di guadagno (lett. c) oppure se è incapace di

guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente con cure

mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento (lett. d).

2.6.2

Nella concreta evenienza, al

considerando 2.5.3. del presente giudizio, il TCA ha accertato che RI 1 aveva

ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 22 settembre 2012.

In ossequio ai principi giurisprudenziali

citati al precedente considerando, precisato che l’art. 21 cpv. 1 LAINF si

applica unicamente a quegli assicurati che si trovano al beneficio di una

rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. STF 8C_81/2013 del

16.

aprile 2013 consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382ss.; Ghèlew/Ramelet/Ritter, op.

cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale

sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55), l’Istituto

assicuratore resistente sarebbe dunque stato legittimato a porre termine alle

prestazioni di cura medica già a decorrere da quella data, così come è stato

pertinentemente sottolineato nella decisione su opposizione impugnata (cfr. doc.

11/fasc. 2, p. 6).

Alla luce di quanto

precede, il ricorrente non può pretendere prestazioni di cura medica dopo il 23

aprile 2013.

Anche su questo punto, la

decisione su opposizione del 30 maggio 2014 merita quindi di essere confermata.

2.7

Evento del 15 giugno

2013.

conseguenza naturale dell’infortunio del 10 aprile 2012?

2.7.1

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalitè dans le droit suisse de la sècuritè sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.7.2

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicchè il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorchè esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frèsard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7.3

Dalle

tavole processuali si evince che, in occasione della visita di controllo

dell’8 ottobre 2012, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha riconosciuto

l’indicazione medica a proseguire la terapia di rafforzamento del muscolo della

gamba destra, precisando che al termine del trattamento prescritto dal dott. __________

(tre mesi di terapia di rinforzo della stenia muscolare), “… si possa

ragionevolmente sostenere di avere raggiunto lo status quo sine e quindi

ulteriori trattamenti ed eventuali inabilità lavorative andranno a carico della

rispettiva cassa malati”. In quella sede, il fiduciario dell’CO 1 ha pure

constatato che la rottura del legamento crociato anteriore trapiantato 6 anni

prima era “… sicuramente antecedente all’infortunio in causa del 10 aprile 2012.” (cfr. doc. 64, pag. 3s. - il corsivo è del redattore)

All’inizio del mese di

novembre 2012, RI 1 ha fatto valere un peggioramento dello stato del ginocchio

destro (blocco articolare), a seguito del quale è stato sottoposto a

un’artro-RMN (eseguita il 5 dicembre 2012) prescrittagli dal dott. __________.

Il 19 dicembre 2012, il medico

curante specialista, esaminati gli esiti dell’esame strumentale appena citato,

ha constatato che non vi erano altre lesioni oltre a quelle già riscontrate con

la RMN del giugno 2012, precisando che i reperti oggettivati erano di natura

degenerativa e, quindi, non imputabili all’infortunio del 10 aprile 2012 (cfr.

doc. 74 e 77).

Con il referto 24 aprile

2013, il dott. __________ ha dichiarato che a partire da quella data,

l’assicurato aveva raggiunto lo status quo ante a margine dell’evento

traumatico dell’aprile 2012, a condizione che egli continuasse a svolgere,

anche in modo autonomo, degli esercizi volti al mantenimento della muscolatura

del quadricipite (cfr. doc. 82).

Pendente la procedura di

opposizione, l’CO 1 ha interpellato nuovamente il dott. __________, al fine di

sapere se i cedimenti del ginocchio destro potessero trovarsi in relazione di

causalità naturale con l’evento del 10 aprile 2012.

Con apprezzamento del 27 maggio

2014, il medico __________ ha sostenuto che l’artro-RMN del 15 giugno 2012

aveva evidenziato importanti segni di degenerazione dell’articolazione, l’assenza

del legamento crociato anteriore ricostruito sei anni prima, nonchè la completa

assenza di edema osseo. Egli ne ha quindi dedotto che “… in seguito

all’infortunio del 10 aprile 2012 non si sono potuti oggettivamente

evidenziare degli importanti postumi di origine post-traumatica ma soltanto postumi

di origine rispettivamente morbosa o post-traumatica antecedente al 10 aprile 2012.”

Sempre a suo avviso, l’assenza

del legamento crociato anteriore era “… sicuramente preesistente

all’infortunio del 10 aprile 2012, ciò che ragionevolmente potrebbe fare

pensare che eventuali cedimenti e instabilità erano anche preesistenti a tale

data”.

Il medico __________ ha, infine,

ricordato che dello stesso avviso sarebbe anche il dott. __________, spec. FMH

in radiologia, ossia il sanitario che il 15 giugno 2012 ha eseguito l’artro-RMN del ginocchio destro (cfr. doc. 108 - il corsivo è del redattore).

2.7.4

Tutto ben considerato - vista

anche l’assenza di pareri medici specialistici divergenti -, il TCA ritiene che

i rapporti agli atti dei dottori __________ e __________, per i quali

l’assicurato ha raggiunto lo status quo sine vel ante a partire dal 24

aprile 2012 (cfr. doc. 82 e doc. 108), possano validamente costituire da base

al proprio giudizio.

Ora, appurato, perlomeno con il

grado della verosimiglianza preponderante, che i cedimenti del ginocchio destro

non sono imputabili alle conseguenze dell’evento infortunistico del 10 aprile

2012, ma piuttosto a una preesistente rottura del legamento crociato anteriore,

è invano che il ricorrente pretende che l’amministrazione riconosca la propria

responsabilità relativamente al sinistro occorsogli in data 15 giugno 2013

(precisato che quest’ultimo evento, secondo la descrizione fornita

dall’assicurato stesso (cfr. doc. I), sarebbe stato provocato proprio da un

cedimento del ginocchio destro, problematica che, come appena stabilito, non

costituisce un postumo dell’infortunio di competenza dell’amministrazione).

Sulla scorta di quanto precede,

la decisione su opposizione dell’CO 1 merita quindi piena conferma anche da

questo profilo.

2.8

Con la propria impugnativa, l’assicurato

ha rimproverato all’assicuratore convenuto di non avergli proposto un

reinserimento professionale (cfr. doc. I, p. 2).

In

proposito, questo Tribunale si limita a ricordare che la LAINF non prevede

l’erogazione di provvedimenti di integrazione (cfr. STFA U 329/01 e 330/01 del

25.

febbraio 2003 consid. 4.3), di modo che la relativa richiesta formulata

dall’insorgente appare priva di fondamento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti