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Decisione

35.2014.61

Caduta con danno ortopedico a spalla sx. Negata violazione diritto di essere sentito. Det. prest.in esecuzione di una precedente STCA. Diritto a rimborso spese di trasferta. Interessi moratori. Confer

18 giugno 2015Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393

consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 91).

2.6.4. Nel caso di

specie, é utile ricordare che, con la sentenza 35.2007.23 del 7 agosto

2008 (confermata dal TF), il TCA ha, da una parte, (implicitamente) stabilito

che, a contare dal 1° settembre 2006, lo stato di salute infortunistico

dell’assicurato era ormai stabilizzato, cosicché l’amministrazione era

legittimata a passare al regime delle prestazioni di lunga durata (rendita

d’invalidità e IMI) e, dall’altra, ha negato a RI 1 il diritto a una rendita

d’invalidità, ritenendo segnatamente che “i postumi residuali dei sinistri

assicurati non gli hanno impedito di conseguire la maturità federale, né gli

avrebbero invero impedito di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività lucrativa confacente al genere e al livello della sua

formazione. Parimenti, egli non pretende - e d’altronde nemmeno sarebbe

legittimato a pretenderlo -, che queste stesse sequele ostacolerebbero in

qualche modo la formazione universitaria in corso, rispettivamente, l’esercizio

di quelle professioni che la formazione in corso, nel caso in cui dovesse

essere coronata da successo, consentirebbe. Il TCA condivide dunque l’opinione

espressa dall’amministrazione secondo cui, citiamo: “… la controparte non é

affatto diventata invalida: l’assicurato può infatti svolgere, senza pregiudizio,

le professioni qualificate che non necessitano di forza fisica.” (cfr. STCA

succitata, consid. 2.5.2.).

Dalle tavole processuali

si evince che, verso la fine del mese di novembre 2007, l’insorgente ha

consultato il dott. __________, Primario di ortopedia presso la __________ di __________,

lamentando intermittenti contratture muscolari nella regione della spalla/collo

a sinistra. In quell’occasione, il sanitario ha refertato una situazione

stazionaria a livello della spalla sinistra (consigliando in proposito una

temporanea ripresa della fisioterapia) mentre, per quanto riguardava i disturbi

interessanti la spalla/collo a sinistra, ha disposto un approfondimento

neurologico (cfr. doc. I/326).

Con scritto del 16 gennaio

2008, l’avv. __________ ha quindi sollecitato una presa di posizione dell’CO 1

circa l’assunzione dei costi delle terapie indicate dal dott. __________ (cfr.

doc. I/327).

Il 19 febbraio 2008 ha avuto luogo la visita presso il dott. __________, il quale ha riscontrato una situazione di

normalità dal profilo neurologico, fatta eccezione per i noti deficit di

sensibilità interessanti il braccio sinistro, già ampiamente indagati. Egli ha

consigliato una terapia miorilassante a base di magnesio (cfr. doc. I/331).

Il 26

maggio 2008, RI 1 é stato sottoposto a RMN (senza liquido di contrasto)

della spalla sinistra, esame che ha evidenziato un normale stato postoperatorio

(doc. I/338).

Nell’agosto 2008 é stata invece

eseguita un’artro-RMN della spalla sinistra, la quale ha mostrato

unicamente un diffuso assottigliamento della cartilagine gleno-omerale senza

indizi per una lesione cartilaginea. A fronte di questo referto, interpretato

quale pre-artrosi gleno-omerale, il dott. __________ ha escluso un procedere

chirurgico e ha indirizzato l’assicurato alla reumatologa dott.ssa __________

(doc. I/342).

Con rapporto dell’8

gennaio 2009, la specialista appena citata ha confermato che l’insorgente

presentava un’incipiente omartrosi secondaria, proponendo al riguardo la

somministrazione di un condroprotettore. La dott.ssa __________ ha indicato, d’altro

canto, che a quel momento in primo piano vi erano i disturbi miofasciali,

giudicando sensata la continuazione delle misure fisioterapiche (doc. I/347 a).

A margine della

consultazione del 13 luglio 2009, il dott. __________ ha refertato una mobilità

della spalla sinistra praticamente libera, con flessione/elevazione di 160° da

entrambi i lati, senza segni per una lesione della cuffia dei rotatori. In

queste condizioni, egli ha ritenuto ormai inutile prescrivere della

fisioterapia (cfr. doc. I/354).

Interpellato

dall’amministrazione, con rapporto del 18 settembre 2009, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha affermato che i disturbi alla spalla

sinistra (ma non quelli al rachide cervicale) costituivano ancora una

conseguenza naturale dell’infortunio del 30 luglio 2001 e si é dichiarato

d’accordo con le proposte terapeutiche dei sanitari della __________, in

pratica con la somministrazione di condroprotettori (cfr. doc. I/361).

Il 10 giugno 2010,

l’assicurato si é nuovamente recato presso il dott. __________, a causa di

dolori a livello della parte prossimale del braccio sinistro con irradiazione

ventrale, laterale e, in parte, anche dorsale, ad insorgenza notturna e

mattutina. Da parte sua, lo specialista ha refertato una spalla sinistra

libera, con lievi segni per un impingement subacromiale. Egli ha quindi

proposto di procedere con un’infiltrazione diagnostica a livello subacromiale,

ciò che il ricorrente ha però rifiutato (cfr. allegati al doc. I/380).

Con apprezzamento del 20

settembre 2010, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, preso

atto della documentazione medica acquisita nel frattempo, ha negato che RI 1

sia portatore di un danno alla spalla sinistra, suscettibile di fondare

il diritto all’IMI, precisando al riguardo che un’indennità del 5% viene

corrisposta in presenza di un’artrosi (almeno) di grado medio (cfr. tabella n.

5 edita dalla __________ dell’CO 1).

Per quanto concerne invece

il retropiede sinistro, il fiduciario ha sostenuto che la diagnosticata coalitio

subtalare non avrebbe nulla a che vedere con l’evento traumatico dell’agosto

2002, di modo che, a quel livello, non vi sono più postumi infortunistici.

Il dott. __________ ha

infine dichiarato che, nonostante il danno infortunistico, la spalla sinistra

può essere utilizzata per eseguire tutte le attività quotidiane, fatta

eccezione per le mansioni che comportato forti sollecitazioni, ossia in caso di

manipolazione di grossi pesi con il braccio sinistro in abduzione o elevazione

(cfr. doc. I/377).

Il dott. __________ si é

riconfermato nella propria valutazione, dopo aver preso conoscenza dei referti

26 luglio e 18 ottobre 2010 del dott. __________ (cfr. doc. I/385).

Nel novembre 2012,

l’insorgente ha consultato il Centro per la chirurgia del piede della __________.

Dal relativo referto,

datato 13 novembre 2012, si evince che, nel frattempo (dal 2006), l’assicurato

ha continuato a lamentare disturbi carico-dipendenti nella regione del

retropiede mediale e laterale, come pure alla caviglia inferiore, senza però

necessità di sottoporsi a una terapia analgesica. Dallo stesso documento

risulta inoltre che la consultazione era dettata dal desiderio dell’assicurato di

riaprire il suo caso.

In dott. __________,

Primario del succitato Centro, ha quindi confermato la diagnosi di coalitio

subtalare, certamente preesistente all’infortunio del 2002, ma resa sintomatica

in quell’occasione. Per quanto riguardava l’ulteriore procedere, egli ha

proposto l’esecuzione di un’infiltrazione di cortisone nella regione della

caviglia inferiore (cfr. doc. 7/Y).

A margine della successiva

visita di controllo (29 gennaio 2013), RI 1 ha rifiutato di sottoporsi

all’infiltrazione propostagli. I sanitari l’hanno perciò invitato a

riannunciarsi qualora fosse subentrato un peggioramento dei dolori (doc. 7/AA).

Con rapporto del 20 marzo

2014, il dott. __________ ha attestato, in particolare, che gli esami di RMN

del 26 maggio 2008, 12 agosto 2008 e 6 settembre 2012 avevano evidenziato uno

stato post-operatorio senza particolarità con le relative alterazioni dopo

acromioplastica. In sintesi, il ricorrente accusa delle esacerbazioni dolorose,

necessitanti di terapie sintomatiche, che si trovano in nesso di causalità

naturale con gli infortuni assicurati. A suo avviso, infine, RI 1 non é più in

grado di svolgere attività che sollecitano la spalla sinistra (cfr. doc. 7/HD).

Agli atti figurano pure

delle certificazioni del curante, dott. __________, spec. FMH in medicina

generale, secondo il quale, a causa dei postumi infortunistici interessanti la

spalla e il piede sinistro, l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa

totale per lavori pesanti, del 70% per attività leggere d’ufficio (doc. 7/Z).

2.6.5. Con la decisione

su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore resistente ha negato

l’esistenza di una ricaduta, per il motivo che “… né il dott. __________

né il dott. __________ hanno constatato un cambiamento della situazione rispetto

al momento in cui la CO 1 ha chiuso il caso. Le cure effettuate non hanno

peraltro portato ad alcun miglioramento della sintomatologia.

L’assicurato lamenta dei

dolori cronici le cui ripercussioni sulla capacità lavorativa e lucrativa sono

già state esaminate e decise dai Tribunali. Giova pure sottolineare che in

considerazione del fatto che al momento in cui la CO 1 ha sospeso il versamento

delle indennità giornaliere (e cioè con l’1.9.2006 così come decisione dai

Tribunali) l’assicurato non lamentava alcuna incapacità lucrativa, la CO 1 non

é tenuta a prendere a proprio carico delle ulteriori cure in quanto le stesse

non sono più destinate a ripristinare o a migliorare la capacità lavorativa ma

tutt’al più ad evitare un peggioramento. L’art. 21 cpv. 1 LAINF concerne

unicamente gli assicurati a beneficio di una rendita d’invalidità (sentenza del

TF 8C_14/2010 del 4.8.2010).” (doc. I/446, p. 8s.).

Secondo

il TCA, le conclusioni dell’amministrazione devono essere approvate.

Dalla documentazione medica

riassunta al considerando 2.6.4. emerge in effetti che, dal

profilo oggettivo, lo stato della spalla e del piede sinistro dell’assicurato

non hanno subìto modifiche di rilievo rispetto alla

situazione che esisteva al momento in cui l’assicuratore gli ha negato il

diritto alla rendita d’invalidità (2006).

Il

dott. __________ (cfr. doc.

7/HD) ha in particolare sottolineato che gli esami strumentali a cui

l’insorgente é stato sottoposto tra il 2008 e il 2012, hanno mostrato “…

insgesamt postoperativ korrekte Verhältnisse mit postoperativen Veränderungen

bei Status nach Acromioplastik.”, in presenza di esacerbazioni del dolore che

necessitano di terapie sintomatiche. Trattandosi dei disturbi della sensibilità

che interessano l’arto superiore sinistro, essi sono comparsi successivamente

all’intervento artroscopico del mese di marzo 2002 e, pertanto, erano già presenti

(e dunque pure considerati) al momento in cui a RI 1 é stato negato il diritto

alla rendita.

Da parte sua, il dott. __________

(cfr. doc. 7/Y), nuovamente consultato dall’assicurato nel corso del mese di

novembre 2012 con lo scopo dichiarato d’ottenere la riapertura del caso

d’infortunio dell’agosto 2002 (“Der Patient möchte nun von privater Seite her

den Fall von damals nochmals aufrollen.”; cfr. pure il rapporto 14 agosto 2014

del dott. __________, allegato al doc. IX), ha attestato

che quest’ultimo aveva continuato a denunciare persistenti dolori al carico del

piede sinistro, non necessitanti però di terapie analgesiche (in questo senso, si

veda pure il succitato rapporto del dott. __________: “Wir

haben die Situation, welche sich seit Jahren unverändert darstellt heute

wieder mit dem Patienten diskutiert.“ - il corsivo é del redattore).

Visto

che le condizioni di salute infortunistiche sono rimaste sostanzialmente

immutate, occorre concludere che anche l’esigibilità lavorativa definita nel

2006, é rimasta la medesima. Gli specialisti della Clinica __________ non hanno

del resto certificato alcuna incapacità lavorativa durante il periodo

successivo all’annuncio di ricaduta. Nel suo rapporto del 20 marzo 2014, il

dott. __________ ha semplicemente dichiarato inesigibili attività lavorative

gravose per la spalla sinistra (cfr. doc. 7/HD; analogamente a quanto fatto dal

dott. __________ dell’CO 1 - cfr. doc. I/377), ribadendo di fatto quanto egli

aveva certificato, ad esempio, già in occasione della consultazione del 5

settembre 2005 (cfr. doc. I/248).

Ora, posto che, secondo la

giurisprudenza federale citata al considerando 2.6.2., vi é diritto alla cura

medica soltanto nella misura in cui essa serve a migliorare sensibilmente lo

stato di salute dell’assicurato, dove la questione del “sensibile

miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento

oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui

quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche, il fatto che

l’insorgente abbia mantenuto una capacità lavorativa completa nelle attività

sostitutive ritenute adeguate, anche dopo l’annuncio di ricaduta del novembre

2007, significa che le cure che gli sono state prestate (sostanzialmente della

fisioterapia) non miravano a migliorare sensibilmente le sue condizioni di

salute infortunistiche nel senso definito della giurisprudenza federale

precedentemente menzionata, ma piuttosto a evitare un peggioramento (in questo

senso, si veda d’altronde la certificazione 24 febbraio 2014 del dott. __________

- allegato al doc. 7/Z: “Se dovesse interrompere la fisioterapia i suoi

problemi si aggraverebbero.” - il corsivo é del redattore).

Se ne deduce quindi che

l’amministrazione era legittimata a negare l’esistenza di una ricaduta ai sensi

dell’art. 11 OAINF e, più concretamente, a rifiutare il

ripristino del diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica +

indennità giornaliera).

Deve ancora

essere precisato che, a norma dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LAINF, l’assicuratore

può essere tenuto ad accordare le prestazioni sanitarie e il rimborso delle

spese se, in presenza di una ricaduta o di postumi tardivi, le cure mediche

servono segnatamente a impedire una notevole diminuzione della capacità di

guadagno. Tuttavia, nel caso di specie, la disposizione appena citata non

può trovare applicazione, in quanto, secondo la giuriprudenza federale, essa si applica soltanto

a quell'assicurato che si trova già al beneficio di una rendita d'invalidità

ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. STF 8C_81/2013 del 16 aprile 2013 consid.

3.2; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.

382ss.; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio

federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del

18.8.1976, p. 55), ciò che non è qui il caso.

La

circostanza che, in data 18 settembre 2009, il medico __________ dell’CO 1

abbia riconosciuto l’eziologia traumatica dei disturbi alla spalla sinistra e

approvato la cura medica proposta a __________ (cfr. doc. I/361), é irrilevante

ai fini del giudizio.

Infatti, da

una parte, l’Istituto assicuratore non ha mai contestato l’origine traumatica

di tali disturbi e, dall’altra, il fatto che il medico fiduciario dichiari

medicalmente corretta una determinata terapia, non significa ancora che

l’amministrazione ne assumerà i relativi costi. In effetti, nel caso concreto,

la circostanza che l’assicurato ha conservato una piena capacità lavorativa in

attività sostitutive adeguate, preclude il ripristino del diritto alle

prestazioni di cura medica.

Il TCA non

ignora che, secondo il medico curante dell’assicurato, quest’ultimo presenterebbe

un’inabilità lavorativa del 70% anche in attività leggere, ad esempio per

lavori d’ufficio (cfr. doc. 7/Z + allegato). Esso non ritiene comunque che a

tali certificazioni possa essere riconosciuto valore probatorio. A prescindere

dal fatto che esse contraddicono il parere dello specialista curante dott. __________,

per il quale il ricorrente é limitato in attività che sollecitano la spalla

(cfr. doc. 7/HD), il dott. __________ non ha minimamente spiegato

le ragioni per le quali RI 1 risulterebbe ora pesantemente impedito anche in

quelle attività la cui piena esigibilità era stata accertata al momento in cui gli

era stato negato il diritto alla rendita d’invalidità.

In conclusione, il ricorso

dell’assicurato deve esser respinto anche nella misura in cui viene contestata

la mancata assunzione da parte dell’assicuratore convenuto della “ricaduta” del

novembre 2007.

2.7. Il ricorrente rimprovera all’CO

1 di non aver fatto nulla per favorire il suo reinserimento professionale,

anzi quest’ultimo sarebbe stato persino ostacolato con la decisione di non

assumere la ricaduta del novembre 2007.

In

proposito, il TCA osserva innanzitutto che l’assicuratore resistente era

legittimato a negare l’assunzione della “ricaduta” annunciatagli nel mese di novembre

2007 (cfr. il consid. 2.6.5.).

D’altro canto, va

segnalato che la LAINF non prevede l’erogazione di provvedimenti d’integrazione

(cfr. STFA U 329/01 e 330/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.3), di modo che la

censura sollevata dall’insorgente appare priva di fondamento.

Considerandi

2.8

Con la propria impugnativa, RI

1.

pretende inoltre che l’amministrazione venga condannata a pagargli un importo

di fr. 437'694.50 a titolo di “danno permanente al piede” e altrettanto a

titolo di “danno permanente alla spalla”, precisando che “… i danni enunciati

devono essere intesi come rendita e non come indennità per menomazione

dell’integrità.”.

A suo avviso, “la

concessione di una rendita sul primo e sul secondo infortunio capitalizzata a

vita genererebbe il diritto ad una rendita del 20% sul primo infortunio e del

20% sul secondo infortunio. Capitalizzata a vita e liquidata come unico

capitale genererebbe gli importi indicati nell’opposizionee calcolati sulla

base del guadagno annuo stabilito dal TCA.” (doc. I, p. 30).

Preso atto che il

ricorrente pretende i succitati importi a titolo di rendita d’invalidità,

questo Tribunale rileva che il relativo diritto gli era già stato negato con

sentenza 35.2007.23 del 7 agosto 2008 (cfr. il consid. 2.5.2. in

fine di quella pronunzia: “La decisione su opposizione impugnata merita di

essere confermata, nella misura in cui a RI 1 é stato negato il diritto alla

rendita d’invalidità.” - il corsivo é del redattore), confermata dal

Tribunale federale con giudizio 8C_739/2008 del 13 maggio 2009, e che nel

periodo successivo all’emanazione della decisione su opposizione del 17

novembre 2006, il suo stato di salute infortunistico non ha subito mutamenti

tali da giustificare ora il riconoscimento di una rendita (al riguardo, si veda

il consid. 2.6.5. della presente sentenza).

Precisato

che un eventuale diritto alla rendita d’invalidità deve essere determinato in applicazione

delle pertinenti disposizioni contenute nella LPGA e nella legislazione

sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (in questo senso, la

possibilità di versare all’assicurato un’indennità unica in capitale,

prevista dall’art. 23 LAINF, presuppone in ogni caso che il beneficiario

presenti un’incapacità lucrativa, ciò che non é qui il caso), le pretese

dell’assicurato si rivelano infondate.

2.9

Diritto

all’indennità per menomazione all’integrità.

2.9.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.9.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.9.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato

(cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.9.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.9.5

Nel caso concreto, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha negato il

diritto all’IMI fondandosi sull’apprezzamento espresso al riguardo dal proprio

medico fiduciario (cfr. doc. II/242, p. 10s.: “…, in concreto, non sussiste

motivo alcuno per mettere in dubbio il fondamento delle conclusioni del dott. __________,

il quale, tenuto conto della documentazione a sua disposizione, ha spiegato in

modo chiaro e convincente, per quali motivi l’assicurato non lamenta una

perdita all’integrità né per la spalla né a livello del piede.”).

Con apprezzamento del 20

settembre 2010, il chirurgo ortopedico dott. __________, presa visione della

documentazione medica acquisita nel frattempo, in particolare dei referti della

__________, ha in effetti negato l’esistenza di una menomazione importante e

durevole alla spalla sinistra (cfr. doc. I/377, p. 2:

“Gestützt auf diese diagnostischen Grundlagen liegt an der linken Schulter kein

dauerhafter unfallbedingter Schaden vor, (…), welcher die Erheblichkeitsgrenze

für einen Integritätsschaden (IE) nach UVG erreicht. 5% IE würden erst bei

einer wesentlich ausgeprägteren Arthrose, nämlich einer solchen mässigen Grades

erreicht …“).

Il fiduciario si é peraltro riconfermato nelle proprie conclusioni dopo

esame dei referti 26 luglio e 18 ottobre 2010 del dott. __________ (cfr.

doc. I/385: “Das heisst, dass auch die Folgerungen in Bezug

auf Integritätsschaden und Einschränkungen bei alltäglichen Verrichtungen die gleichen

bleiben.”).

Chiamato

a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo

la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si

valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare

dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì

da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a

prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02

del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale

ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento

enunciato dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui

interessa.

Se é vero che il medico

fiduciario dell’CO 1 non ha personalmente visitato l’insorgente (su questo

aspetto, va segnalato che, nel 2010 e nel 2011, l’assicurato era in realtà

stato invitato a sottoporsi a una visita medica fiduciaria a __________ [cfr.

doc. I/373 e doc. I/407], ma egli aveva disertato gli appuntamenti, la prima

volta poiché presentava una spalla sinistra bloccata [doc. I/375], la seconda

siccome privo di patrocinatore [doc. I/408]), é altrettanto vero che egli ha potuto

fondare la propria valutazione sulle risultanze degli approfonditi accertamenti

effettuati presso la Clinica __________ di __________, i quali hanno

evidenziato, dal profilo clinico, una mobilità della spalla sinistra

praticamente libera e, da quello radiologico, uno stato post-operatorio senza

particolarità in presenza di un diffuso assottigliamento della cartilagine

gleno-omerale senza indizi per una lesione cartilaginea, interpretato quale

pre-artrosi (si veda la documentazione medica riassunta al consid. 2.6.4. del

presente giudizio).

Ora, é utile segnalare

che, secondo la tabella n. 5 edita dalla __________ dell’CO 1 (“Atteinte à l’intégrité

résultant d’arthroses”), non vi é diritto all’indennità in caso di artrosi

soltanto incipienti (come é il caso nella presente fattispecie).

Trattandosi dei disturbi

della sensibilità interessanti l’arto superiore sinistro, va rilevato che, ancora

in occasione del consulto del febbraio 2008, il neurologo dott. __________ ha ribadito

che, nonostante gli ampi accertamenti eseguiti, non era stata possibile una

loro oggettivazione (cfr. doc. I/331, p. 2).

Questa sola ragione basta

per escludere il diritto a un’IMI.

In esito a quanto precede,

l’Istituto assicuratore resistente ha dunque correttamente rifiutato il

versamento di un’IMI per quanto riguarda la spalla sinistra.

2.9.6

Trattandosi invece del piede

sinistro, il dott. __________ ha negato il diritto all’indennità per il

motivo che i reperti oggettivati a quel livello, segnatamente la coalitio

sotto-talare, non costituirebbero una conseguenza naturale dell’evento

traumatico del 17 agosto 2002 (cfr. doc. I/377, p. 2: “Auch am

linken Rückfuss liegt kein Integritätsschaden vor. Die im Rahmen von

Abklärungen nach einer Rückfusskontusion links festgestellte subtalare

Coalitio hat mit diesem Unfallereignis nichts zu tun; es liegen auch keine

Folgen dieses Ereignisses in diesem Bereich des Fusses mehr vor.“ - il corsivo

é del redattore).

Anche il dott. __________, anch’egli specialista FMH in chirurgia

ortopedica, ha di fatto negato l’esistenza di diagnosi in nesso causale con il

sinistro in discussione (cfr. allegato al doc. XIII).

Al riguardo,

questa Corte constata che l’CO 1 aveva già negato l’eziologia infortunistica

alla coalitio subtalare con la decisione formale del 2 novembre 2004

(cfr. doc. II/73), la quale era però stata in seguito annullata (cfr. doc.

II/124). In sede di decisione su opposizione del 17 novembre 2006, l’Istituto

aveva del resto esplicitamente precisato di aver “… ritirato la decisione

2.11.2004

e ammesso che la causalità fra le affezioni alla caviglia sinistra e

l’infortunio del 17.8.2002 non é estinta.” (doc. II/128, p. 4 - il

corsivo é del redattore).

Il TCA

osserva inoltre che, secondo gli specialisti della __________, la patologia in

questione si trova ancora in nesso causale naturale con l’infortunio

dell’agosto 2002, il quale é reputato aver peggiorato lo stato preesistente del

piede sinistro (cfr. doc. II/75: "Herr RI 1 bespricht

mit mir die Aetiologie des Leidens, worauf ich Herrn RI 1 versichere, dass die

Koalitio vorbestehend ist, dass jedoch die Distorsion des Rückfusses eine

richtungsgebende Verschlimmerung bewirkt hat. Aus diesem Grund ist aus

meiner Sicht die heute bestehende Schmerzproblematik als unfallbedingt

anzusehen." e doc. 7/Y: "So sind die Beschwerden im Rahmen der

traumatisierten subtalaren Coalitio, welche sicherlich prätraumatisch schon

vorlag, jedoch mit überwiegender Wahrscheinlichkeit durch die OSG-Distorsion

2002.

symptomatisch und somit auch als Ursache geltende gemacht werden kann."

- il corsivo é del redattore).

Sulla scorta di quanto precede, il TCA non ritiene che siano dati i

presupposti per confermare senz’altro la decisione dell’CO 1 di negare l’IMI

per la problematica interessante il piede sinistro, posto che già l’aspetto

eziologico non é stato chiarito a sufficienza.

2.9.7

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381).

Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht

ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411).

In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für

eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch

drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata

esclusivamente sul parere di un proprio medico interno (per un caso

analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni esposte al considerando 2.9.6., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata

nella misura in cui a RI 1 é stato negato il diritto all’IMI per il danno al

piede sinistro. L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque

retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (cfr.

art. 44 LPGA) volto a chiarire, innanzitutto, l’eziologia del danno alla salute

interessante il piede sinistro e, se del caso, determinare l’eventuale diritto

a un’indennità per menomazione all’integrità.

2.10

Il ricorrente ha

chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dello Studio RA 1 (cfr. doc. II).

Parzialmente

vincente in causa, l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto

a un importo di fr. 2’200 a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’CO 1

(cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito

patrocinio è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le

tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui é

ricevibile, il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in

cui all’assicurato é stato negato il diritto all’IMI per il danno al piede

sinistro.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato

l’importo di fr. 2'200 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò

che rende priva d’oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti