35.2014.61
Caduta con danno ortopedico a spalla sx. Negata violazione diritto di essere sentito. Det. prest.in esecuzione di una precedente STCA. Diritto a rimborso spese di trasferta. Interessi moratori. Confer
18 giugno 2015Italiano64 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.61
mm/DC/sc
Lugano
18 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 maggio 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 luglio 2001, RI 1,
nato nel 1970, dipendente a tempo parziale dell’__________ in qualità di
operaio addetto al __________ e, perciò, assicurato obbligatoriamente contro
gli infortuni presso l’CO 1, è scivolato mentre stata tagliando l’erba con un
decespugliatore a spalla.
A causa di questo
sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 17 agosto 2001 del dott. __________,
una instabilità ventrocraniale della spalla sinistra. L’artro–RMN del 31 agosto
2001 ha poi evidenziato una rottura parziale a livello dell’inserzione del
tendine del capolungo del bicipite sul labbro antero-superiore.
Nel mese di gennaio 2002, all’assicurato
é stato diagnosticato un allungamento e rottura del tendine sottoscapolare,
disinserzione del labbro antero-superiore, nonché una lesione dello SLAP IV,
ciò che ha reso necessario un intervento artroscopico (12 marzo 2002). Nel
decorso post-operatorio, l’assicurato ha denunciato una ipoestesia globale del
braccio sinistro con chiara riduzione della forza di tutti i gruppi di muscoli.
Il caso è stato assunto
dall’assicuratore, il quale ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di agosto
2002, l’assicurato, in sella alla propria bicicletta, è stato investito da
un’autovettura, riportando diverse contusioni, in particolare all’arto
inferiore sinistro.
La risonanza magnetica del
ginocchio sinistro ha mostrato la presenza di una degenerazione di II. grado
del corno posteriore del menisco mediale, nonché di una massa nel tessuto
sottocutaneo sul bordo dorso-mediale della gamba prossimale compatibile con un
ematoma. L’esame di RM della caviglia sinistra ha invece evidenziato una
contusione ossea alla base del talo in sede centro-mediale, senza demarcazione
di una linea di frattura.
L’amministrazione ha
riconosciuto la propria responsabilità anche per questo sinistro.
1.3. Con decisione formale del 4
maggio 2005, l’CO 1 ha reputato RI 1 totalmente abile nella sua precedente professione
a decorrere dal 2 maggio 2005, gli ha negato il diritto all’indennità per
menomazione all’integrità e si é dichiarato disposto a coprire i costi di
fisioterapia e piscina, limitatamente a due sedute/settimana.
Con decisione de facto
del 26 aprile 2006, l’assicuratore infortuni ha comunicato a RI 1 che, dopo il
31 marzo 2006, i costi delle cure riguardanti la spalla sinistra non sarebbero
più stati assunti.
Con decisione su
opposizione del 17 novembre 2006, l’Istituto ha parzialmente accolto le
opposizioni nel frattempo interposte dall’assicurato, nel senso che esso ha
preso a carico i costi delle cure fisioterapiche per la spalla sinistra sino al
31 agosto 2006 e, in seguito, “… malgrado i dubbi emessi dal dott. __________
che peraltro risultano comprensibili visti i principi in vigore in materia di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni …”, quelli di, al massimo, 9
sedute di “accompagnamento” a intervalli di 4-6 settimane, nonché ordinato all’__________
di __________ di emanare una decisione formale riguardante il diritto all’IMI,
dopo aver appurato l’esigibilità del prospettato intervento di artrodesi sub
talare (cfr. doc. I/305).
1.4. In data 29 novembre 2007,
lamentando disturbi nella regione della spalla/collo a sinistra, l’assicurato
ha nuovamente consultato i sanitari della __________ di __________, i quali
hanno disposto una ripresa della fisioterapia, nonché un approfondimento
neurologico focalizzato al rachide cervicale (cfr. doc. I/326).
Nel corso del mese di
gennaio 2008, l’allora patrocinatore ha chiesto che l’CO 1 assumesse i costi
delle terapie prescritte nel frattempo a __________ (cfr. doc. I/327).
1.5. Con sentenza 35.2007.23 del 7
agosto 2008, questo Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso presentato da RI
1, nel senso che la decisione su opposizione impugnata é stata annullata nella
misura in cui all’assicurato era stato negato il diritto all’indennità
giornaliera a contare dal 2 maggio 2005 e l’CO 1 è stato condannato a
riconoscere indennità giornaliere del 100% dal 2 maggio al 31 luglio 2005 e del
46% dal 1° agosto 2005 al 31 agosto 2006.
La pronunzia cantonale é
stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 8C_739/2008 del 13 maggio
2009.
1.6. Nel mese di maggio 2011,
l’assicuratore si é dichiarato disposto a pagare l’importo di fr. 38'402.65, di
cui fr. 2'713 a saldo delle spese di trasferta/altre spese di cura, fr. 29'360.15 a titolo d’indennità giornaliere e fr. 6'329.50 a titolo d’interessi di mora (cfr. doc. I/393).
In data 30 novembre 2011, RI
1 ha comunicato all’CO 1 di non accettare la liquidazione propostagli,
postulando che la pratica venisse tenuta in sospeso (cfr. doc. I/406).
Su richiesta dell’assicurato,
alla ricerca di un nuovo patrocinatore, la pratica é rimasta sospesa sino al
mese di gennaio 2014 (cfr. doc. I/413, 416, 417, 426 e 427).
1.7. Con decisione formale del 4
febbraio 2014, l’assicuratore LAINF ha confermato l’importo di fr. 38'402.65 di
cui al suo conteggio 31 maggio 2011, precisando, per quanto riguardava le spese
di trasferta, che l’assicurato si é sempre limitato a pretendere ulteriori
rimborsi senza però fornire le relative motivazioni. Trattandosi del diritto a
ulteriori prestazioni, l’CO 1 ha informato l’assicurato che non avrebbe preso
in considerazione richieste di rimborso riguardanti terapie e/o visite per le
quali non era stato richiesto il suo preventivo benestare.
In merito ai disturbi alla
spalla e al piede sinistro, di cui alla certificazione 27 gennaio 2014 del
dott. __________, l’amministrazione ha sollecitato la produzione dei rapporti
specialistici in vista di disporre una visita fiduciaria di controllo e
decidere circa la sua responsabilità assicurativa (cfr. doc. I/430).
A seguito dell’opposizione
interposta dal dott. jur. __________ per conto dell’assicurato (doc. I/444), in
data 30 maggio 2014, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. I/446).
1.8. Con tempestivo ricorso del 2
luglio 2014, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento
istruttorio e nuova decisione e, in via subordinata, la condanna dell’CO
1 a versargli l’importo di fr. 108'903.25, corrispondente a quanto gli sarebbe
dovuto in esecuzione della sentenza 7 agosto 2008 di questa Corte, nonché
l’importo di fr. 2'517'173.75 e meglio fr. 39'827.70 per il “mancato
pagamento rimborsi spese”, fr. 437'694.50 per il “danno permanente al
piede”, fr. 437'694.50 per il “danno permanente alla spalla”, fr.
427'571.15 relativo alla “messa in riserva per ass. perdita salario”,
fr. 73'243.15 per il “danno per mancato versamento indennità giornaliera
disoccupazione adeguata”, fr. 22'872.50 per il “danno perdita AD”,
fr. 272'664.20 per il “danno perdita oneri sociali e prev. prof.”, fr.
202'015.55 per “mancato versamento contributi LPP + interessi di mora”,
fr. 373'974.20 per “indennità giornaliera ad oggi”, fr. 32'223 per “traduzione
testi N° 30 traduzioni” e fr. 197'395.35 per “spese preparazione
materiale” (cfr. doc. I, p. 32: “Il ricorso é accolto, così come chiesto
in opposizione.” e doc. 444, p. 44 s.).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente lamenta innanzitutto una violazione del
diritto di essere sentito, nella misura in cui l’amministrazione avrebbe
omesso di esaminare nel merito alcune delle censure sollevate in sede di
opposizione, in particolare riguardo “… la messa in riserva per assicurazione
perdita di salario, il danno per mancato versamento indennità giornaliera
disoccupazione adeguata, il danno perdita AD, il mancato versamento contributi
LPP, la traduzione testi e le spese preparazione materiale.” (doc. I, p. 5 e p.
18).
Per quanto concerne il dispositivo
della sentenza cantonale del 7 agosto 2008, il ricorrente sostiene che esso
sarebbe stato erroneamente interpretato dall’CO 1 “…, riportando in modo
confuso quanto espresso dalla Corte e presentando cifre non corrette.”. Al
riguardo, egli “… si rimette dunque all’analisi della suddetta sentenza da
parte di questo on. Tribunale.” (doc. I, p. 20).
A proposito degli interessi
moratori, RI 1 censura il fatto che l’amministrazione ne abbia limitato il
calcolo al giorno in cui ebbe luogo “… un colloquio con l’avv. __________ in un
periodo in cui l’assicurato, qui ricorrente, era all’estero!! Ciò che si palesa
in violazione del diritto all’autodeterminazione, già sancito dalla Sentenza
del Tribunale federale 136 V 117 del 25.1.2010.” (doc. I, p. 20).
Trattandosi del rimborso
delle spese di trasferta e dei danni materiali dipendenti dagli infortuni
subiti, l’insorgente rileva che “dopo la consegna del documento (cfr. doc.
HB di opposizione) la CO 1 non ha mai contestato l’esistenza di doppioni nelle
fatture o di errori di calcolo, non ha neppure segnalato quali trasferte
sarebbero state pagate, quali sarebbero state mancanti. Neppure il metodo di
calcolo é stato chiarito al ricorrente. CO 1 ha semplicemente provveduto a
riconsiderare il tutto forfetariamente e arbitrariamente, senza dare alcuna
spiegazione, ancora una volta in grave violazione del diritto di essere
sentito. Arbitrario é ad esempio il metodo di calcolo delle trasferte secondo
l’operatore più vicino, dal momento che CO 1 aveva permesso e disposto
all’assicurato di recarsi a __________ e __________ per le cure e terapie.”
(doc. I, p. 21).
L’assicurato rimprovera
inoltre all’CO 1 di non aver mai provveduto al suo reinserimento
professionale. Anzi, avendo omesso di assumere la ricaduta del novembre
2007 e, perciò, violato il diritto di pretendere le cure che impediscono il
peggioramento dello stato di salute, l’Istituto avrebbe “… arrecato al
ricorrente maggiori spese e maggiori difficoltà nel processo di reinserimento
professionale, decisamente fallito!”. (doc. I, p. 22).
Inoltre, “dal 2007 ad
oggi, il ricorrente non é riuscito a trovare un posto di lavoro, anche perché
spesso ha dovuto recarsi, con frequenza di due giorni alla settimana, alle
proprie consultazioni di terapia, scombussolando e diminuendo evidentemente la
sua disponibilità effettiva per il lavoro; ma soprattutto perché CO 1,
volontariamente, ha omesso di prodigarsi per un accompagnamento al
reinserimento professionale, violando quindi grassamente il proprio mandato.”
(doc. I, p. 28s.).
Sempre a proposito della ricaduta
del novembre 2007 riguardante la spalla sinistra, RI 1 osserva innanzitutto
che, con nota del 18 settembre 2009, il medico __________ stesso aveva ammesso
l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’infortunio del 30 luglio
2001, dichiarandosi peraltro d’accordo con l’ulteriore procedere terapeutico
proposto dai sanitari della __________ (cfr. doc. I, p. 23).
D’altro canto, egli
contesta che ai rapporti del dott. __________ possa essere attribuito pieno
valore probatorio, in quanto “inconcludenti, spesso privi di motivazione e
contradditori. Inconcludenti poiché non si basano su risultati oggettivati
mediante visita medica, come invece avrebbero dovuto basarsi. privi di
motivazione nella spiegazione delle ragioni per le quali l’attività lavorativa
del ricorrente sarebbe completamente esigibile. Contradditori poiché
riconoscono delle limitazioni funzionali nel ricorrente che però vengono
completamente “dimenticate” nell’esame della capacità lavorativa che risulta
essere totale, nonostante le limitazioni.” (cfr. doc. I, p. 25 s.).
Inoltre, in merito al preteso
peggioramento legato alla ricaduta del novembre 2007, l’insorgente fa valere
che esso sarebbe dimostrato dal fatto che “… le terapie che sono state
effettuate da quella data e che tutt’ora vengono effettuate per migliorare lo
stato di salute del ricorrente, allo scopo, tra altri, di prevenire un
peggioramento (cfr. doc. HC di opposizione). Le terapie costanti sono
necessarie a causa dei dolori esacerbanti. Le medesime sono poi di lunga durata
(cfr. doc. HT e doc. HU di opposizione). (…). Ad attestare il peggioramento
anche il certificato 17.12.2013 che precisa come la terapia debba essere
continuata perché vi é ancora una capsulite retrattile con limitazione della
rotazione interna (doc. HW di opposizione). A comprovarlo anche il rapporto del
04.03.2013 che prevede la continuità della fisioterapia ed in più da
indicazioni per infiltrazioni (doc. HX di opposizione).” (doc. I, p. 27 s.).
In merito alle pretese
relative al danno permanente al piede e alla spalla, l’assicurato precisa
che “… i danni enunciati devono essere intesi come rendita e non come indennità
per menomazione all’integrità. (…). La concessione di una rendita sul primo e
sul secondo infortunio capitalizzata a vita genererebbe il diritto ad una
rendita del 20% sul primo infortunio e del 20% sul secondo infortunio.
Capitalizzata a vita e liquidata come unico capitale genererebbe gli importi
indicati nell’opposizione e calcolati sulla base del guadagno annuo stabilito
dal TCA. Si evidenzia come il calcolo sulla capitalizzazione del danno lungo la
durata della vita, é stato calcolato sulla base delle linee guida della più
grande società di Previdenza Professionale e Sociale della Svizzera: __________
e non dall’assicurato.” (doc. I, p. 30).
1.9. Nel corso del mese di luglio
2014, l’insorgente ha in particolare prodotto uno scritto, datato 2 luglio
2014, dell’assicuratore LAINF (cfr. doc. IV + allegati).
1.10. L’CO 1, in risposta, postula
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.11. In corso di causa, il
ricorrente ha versato agli atti ulteriore documentazione medica (doc. IX +
allegati).
L’Istituto resistente ha
preso posizione al riguardo in data 17 ottobre 2014 (doc. XIII + allegati).
Il 31 ottobre 2014,
l’assicurato ha informato il TCA di non avere osservazioni da formulare in
merito al contenuto dell’apprezzamento 17 ottobre 2014 del dott. __________
(doc. XV).
1.12. Il 15 giugno 2015 ha avuto luogo il pubblico dibattimento davanti al presidente del TCA (doc. XVIII).
2.1. Con la propria impugnativa, RI
1 ha chiesto al TCA di “… voler aggiornare un dibattimento, in occasione del
quale le parti potranno esporre le proprie argomentazioni. Tale richiesta é
soprattutto motivata dalla complessità della vertenza, che ha portato a questo
annoso contenzioso con la CO 1, in particolare dovuto alla difficoltà di
comprensione della corposa documentazione agli atti.” (doc. I, p. 6).
Il Tribunale ha accolto la
richiesta di pubblico dibattimento, che si é svolto conformemente alle modalità
definite dalla giurisprudenza.
Al riguardo, va comunque
ricordato che, secondo il Tribunale federale, l’art. 6 CEDU non garantisce il
diritto all’audizione dei testimoni proposti dall’assicurato e nemmeno quello
all’interrogatorio delle parti (cfr., in questo senso, STF 8C_63/2015
del 20 maggio 2015, consid. 1.1 e 1.4; STF 8C_242/2014 del 27 maggio 2014,
consid. 3 in SZS/RSAS 2014 apg. 455; STF 8C_307/2013 del 6 marzo 2014 consid.
2.2,8C_743/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 2.3.1 e SVR 2010 UV Nr. 3 consid.
2; si veda pure la STF 8C_426/2014 del 23 aprile 2015 consid. 2.3).
2.2. Violazione del diritto
di essere sentito?
2.2.1. Dal profilo
formale, RI 1 fa valere che l’Istituto resistente non avrebbe risposto a una
serie di censure da lui sollevate con l’opposizione del 13 maggio 2014,
violando in tal modo l’obbligo di motivare le decisioni e, quindi, il suo
diritto di essere sentito (cfr. doc. I, p. 18).
L'art. 29
cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto d’essere
sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in
particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima
della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497
consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).
D’altro
canto, la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito anche l’obbligo
per l’autorità di motivare la sua decisione affinché il destinatario possa
capirla, eventualmente contestarla e l’autorità di ricorso esercitare il
proprio controllo. Per soddisfare tali esigenze, é sufficiente che l’autorità
menzioni almeno succintamente i motivi su cui essa ha fondato la propria
decisione; essa non ha dunque l’obbligo di esporre e di pronunciarsi su tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure invocate dalle parti; essa può per contro
limitarsi ai punti essenziali per la decisione da rendere (cfr. DTF 133 III 439
consid. 3.3 e i riferimenti ivi citati). Di regola, la portata dell’obbligo di
motivare dipende dalla complessità del caso da giudicare, dal margine di apprezzamento
di cui gode l’autorità e dalla potenziale gravità delle conseguenze della sua
decisione (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Il
diritto di essere sentito é una garanzia costituzionale di carattere formale,
la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, a
prescindere delle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437
consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati). Secondo la
giurisprudenza, la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che
non sia di una particolare gravità - é sanata se la parte lesa ha la
possibilità di esprimersi dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno
potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire
solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
Deve
inoltre essere evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, è la
decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30
novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.
2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p.
294).
2.2.2. Nel caso
concreto, il TCA constata che, in sede di decisione su opposizione,
l’amministrazione ha pertinentemente ricordato che essa era legittimata “...
unicamente ad esprimersi in merito alle prestazioni previste dalla LAINF (art.
10 e segg. LAINF).” (cfr. doc. I/446, p. 2). Ciò corrisponde a quanto stabilito
dalla giurisprudenza federale appena citata (cfr. consid. 2.2.1. in fine).
A giusta
ragione l’amministrazione non si é dunque pronunciata sulle pretese inerenti
la “messa in riserva per ass. perdita di salario”, il “danno per
mancato versamento indennità giornaliera disoccupazione adeguata”, il “danno
perdita AD”, il “danno perdita oneri sociali e prev. prof.”, il “mancato
versamento contributi LPP + relativi interessi di mora”, la “traduzione
testi N° 30 traduzioni”e le “spese preparazione materiale”, proprio
perché non si tratta di pretese contemplate dalla legislazione
sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Al riguardo, questa Corte rileva
che tali pretese potrebbero eventualmente essere fatte valere nell’ambito di
un’azione di responsabilità giusta l’art. 78 LPGA, così come ha
correttamente segnalato l’CO 1 nel suo scritto del 2 luglio 2014 (cfr. doc. I/448:
“Le comunichiamo che le richieste da lei formulate in tal senso, essendo
sostanzialmente estranee alle procedure in materia LAINF, verranno trattate
direttamente dalla __________ dalla persona di cui a margine. (…). Partendo
dall’idea che lei si riferisca alla procedura di cui all’art. 78 LPGA, da un
primo esame non vediamo come siano date le condizioni per il riconoscimento di
una nostra responsabilità, mancando di tutta evidenza l’atto illecito, il danno
e il relativo nesso causale. Ove reputasse di dover continuare a rivendicare
un qualsivoglia risarcimento danni, al fine di poterci determinare in
conformità della procedura sopra menzionata, la invitiamo a sostanziare, se del
caso, le sue richieste.” - il corsivo é del redattore).
Per quanto attiene allo scritto
del 2 luglio 2014 appena citato, in occasione del pubblico dibattimento,
rispondendo al presidente del TCA, il quale si é chiesto se realmente tutte le
pretese contenute nell’allegato di opposizione “… sono state formulate tenendo
ben presente la giurisprudenza relativa all’art. 78 LPGA, …”, l’avv. RA 1 ha
dichiarato “… di avere già informato sia l’assicurato sia il precedente
patrocinatore che alcune di queste pretese andranno riformulate.” (doc. XVIII,
p. 2).
Al riguardo, questo
Tribunale invita l’amministrazione, dopo avere ricevuto la domanda di
risarcimento, ad evaderla nel rispetto del principio di celerità.
In conclusione, secondo il
TCA, all’assicuratore convenuto non può dunque essere imputata una violazione
del proprio obbligo di motivare la decisione.
D’altro canto, non essendo
oggetto della decisione su opposizione impugnata, in ossequio alla
giurisprudenza menzionata al considerando 2.2.1. in fine, le pretese fondate
sull’art. 78 LPGA vanno dichiarate irricevibili in questa sede.
Con l’opposizione,
l’assicurato ha pure formulato la richiesta di convocare “… un tavolo di
discussione, a __________ con un membro designato della Direzione Centrale,
entro il 01 giugno 2014 …”.
Al riguardo, il TCA
osserva che, con la propria opposizione, RI 1, per il
tramite del suo patrocinatore, ha avuto modo di far valere ampiamente le
proprie ragioni in merito alle disposizioni contenute nella decisione formale
del 4 febbraio 2014 (cfr. doc. II/238).
In tal modo, il suo diritto di essere sentito gli é stato garantito, precisato che,
secondo l’art. 42 LPGA, le parti non devono obbligatoriamente essere sentite
prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
D’altronde,
la garanzia costituzionale derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce
il diritto di essere sentito oralmente (cfr. DTF
134 I 140 consid. 5.3 e 130 II 425 consid. 2.1).
Così come
già esposto in occasione del pubblico dibattimento, questa Corte chiede
comunque all’CO 1 di “… valutare la possibilità di un incontro preliminare con
la controparte, soprattutto se un incontro in questo senso era già stato preso
con l’avv. __________.” (cfr. doc. XVIII, p. 2).
Per il resto, deve essere ricordato
che, secondo la giurisprudenza federale, il fatto che l’autorità non abbia
risposto esaustivamente a tutte le censure delle parti non implica
necessariamente una violazione del diritto di essere sentito; essa può infatti
limitarsi alle questioni decisive (STF 9C_610/2011 del 31 gennaio 2012 consid.
3.3.2; si veda pure la STCA 35.2001.37+38 del 10 dicembre 2012 consid. 2.3.5.
cresciuta incontestata in giudicato).
2.3. Prestazioni dovute in
esecuzione della STCA 35.2007.23 del 7 agosto 2008.
2.3.1. Nella concreta evenienza, con
la propria impugnativa, l’assicurato sostiene che, in esecuzione della sentenza
35.2007.23 del 7 agosto 2008, l’Istituto convenuto avrebbe dovuto
corrispondergli un importo pari a fr. 108'903.25, così composto:
- fr. 51'719.05
derivanti dal seguente conteggio:
• periodo
02 maggio / 31 luglio 2005 > 85'514.23:12 mensilità x 3 mesi = fr. 21'378.55
• periodo
01 agosto / 31 dicembre 2005 > 85'514.23:12 mensilità x 5 mesi = fr.
35'630.93 x 46% = fr. 16'390.22
• periodo
01 gennaio / 31 agosto 2006 > 87'652.10:12 mensilità x 8 mesi = fr.
58'434.73 x 46% = fr. 26'880
• (16'390.22 + 21'378.55 + 26'880) = fr. 64'648.75
x 80% = fr. 51'719.05;
- fr.
57’184.20 risultanti da una rivalutazione delle indennità giornaliere a
partire dall’ottenimento da parte di RI 1 della maturità federale, quindi dal
14 giugno 2003 (doc. I/444, p. 22s. a cui rinvia l’atto di ricorso).
Da parte
sua, con conteggio del 31 maggio 2011, l’CO 1 ha calcolato in fr. 29'360.15
l’importo delle indennità giornaliere ancora da versare in applicazione della nota
pronunzia cantonale, in base al seguente conteggio:
" 100% dal 02.05.2005 al 31.07.2005 95 g. a CHF 107.45 CHF 9'777.95
46% dal 01.08.2005 al 31.08.2006 396 g. a CHF 49.55 CHF 19'582.20
Totale
da versare come indennità giornaliera CHF 29'360.15”
(doc. I/393,
p. 2)
2.3.2. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAINF, in caso d’incapacità lavorativa
totale (art. 6 LPGA), l’indennità giornaliera é pari all’80 per cento del
guadagno assicurato. Essa é ridotta in proporzione in caso di incapacità
lavorativa parziale.
Il cpv. 3
recita che per il calcolo delle indennità giornaliere, il Consiglio federale
allestisce delle tabelle vincolanti.
All’allegato
2 all’OAINF, il Consiglio federale ha in effetti stabilito una formula di
calcolo - guadagno annuale assicurato diviso 365 per 80% - per facilitare la
determinazione del calcolo dell’indennità giornaliera.
2.3.3. Chiamato a
pronunciarsi, questo Tribunale constata che, con il proprio giudizio 35.2007.23
del 7 agosto 2008 - confermato dal Tribunale federale con sentenza 8C_739/2008
del 13 maggio 2009 -, ha ordinato all’amministrazione di versare indennità
giornaliere del 100% durante il periodo 2 maggio - 31 luglio 2005 e del 46% dal
1° agosto 2005 al 31 agosto 2006 (cfr. il consid. 2.3.5.).
Al
riguardo, va precisato che, con ricorso del 20 febbraio 2007, era stato lo
stesso RI 1 a limitare le proprie pretese in materia d’indennità giornaliera,
al periodo 2 maggio 2005 - 31 agosto 2006 (si veda il petito a pagina 28
del doc I/315: “Al ricorrente vengono riconosciute: (...) L’indennità
giornaliera al 100% anche dopo il 2 maggio 2005 e fino al 31 agosto 2006,
ritenuto l’adeguamento del salario determinante a’ sensi dei considerandi e in
particolare in applicazione dell’art. 23 cpv. 9 OAINF, ...”).
Per
quanto concerne il guadagno annuo assicurato su cui va calcolata l’indennità
giornaliera, questa Corte osserva che, nella precedente sentenza, confermata
dal TF, ha stabilito che le indennità andavano calcolate su un guadagno annuale
assicurato ex artt. 15 cpv. 2 LAINF e 22 cpv. 3 OAINF di fr. 49’021.75
(cfr. il consid. 2.4.2.: “Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso di RI 1
va respinto sul punto in cui vi si contesta l’entità del guadagno assicurato
ritenuto dall’CO 1 per il calcolo dell’indennità giornaliera.”).
Il TCA ha
peraltro negato l’applicazione del cpv. 9 dell’art. 23 OAINF, invocata dall’insorgente,
siccome “..., RI 1 aveva abbandonato, di propria iniziativa, la professione di
impiegato di banca, relativamente alla quale godeva già allora di una
formazione completa (cfr. doc. I, p. 17), per intraprendere un’attività a tempo
parziale alle dipendenze delle __________, onde disporre del tempo necessario
per studiare e conseguire la maturità federale da privatista. La situazione in
cui si trovava l’insorgente era dunque decisamente differente da quella contemplata
dall’art. 23 cpv. 9 OAINF.”).
Il TCA ha
pertanto respinto la tesi ricorsuale secondo la quale il guadagno assicurato
avrebbe dovuto essere rivalutato in ragione del fatto che, nel frattempo, il
ricorrente aveva conseguito la maturità federale.
Fatte
queste premesse, in applicazione della formula prevista dall’Allegato 2
all’OAINF, l’indennità giornaliera corrispondente a una totale incapacità
lavorativa, ammonta a fr. 107.45 (fr. 49’021.75 : 365 x 80%) da pagare
nel periodo 2 maggio - 31 luglio 2005, rispettivamente a fr. 49.55
(l’indennità giornaliera corrispondente a un’inabilità del 46%, sarebbe in
realtà pari a fr. 49.40) per il periodo 1° agosto 2005 - 31 agosto 2006.
Alla luce
di quanto precede, occorre dunque concludere che il conteggio effettuato
dall’assicuratore LAINF delle indennità giornaliere ancora dovute, risulta
conforme a quanto é stato disposto dal TCA, e confermato dal TF, di modo che,
perlomeno su questo aspetto, l’impugnativa di RI 1 deve essere respinta.
In questo
contesto, va segnalato che, con pronunzia 35.2015.47 del 13 maggio 2015, questo
Tribunale ha dichiarato irricevibile un’istanza di revisione della propria
sentenza 35.2007.23 del 7 agosto 2008, trasmettendo gli atti, per competenza,
al Tribunale federale.
2.4. Rimborso
delle spese di trasferta e degli altri costi.
2.4.1. Secondo l’art. 12 LAINF, l’assicurato ha diritto al risarcimento dei
danni causati da infortunio agli oggetti che sostituiscono una parte del corpo
od una sua funzione. Le spese di sostituzione di occhiali, apparecchi acustici
e protesi dentarie sono prese a carico solo se il pregiudizio fisico abbisogna
di cure.
Giusta
l’art. 13 cpv. 1 LAINF, sono rimborsate le spese di viaggio, di trasporto e di
salvataggio necessarie.
Per spese
di viaggio si intendono i costi relativi agli spostamenti necessari
all’assicurato per la fornitura delle prestazioni previste agli articoli 10 e
11 LAINF. Si tratta ad esempio di recarsi presso un luogo di cura oppure di
consultare uno specialista (medico, chiropratico, ecc.). In pratica, l’CO 1
rimborsa l’equivalente del valore del biglietto ferroviario di seconda classe
per l’itinerario più diretto (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi
sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 79).
2.4.2. Per quanto concerne il rimborso delle spese di trasferta e degli
altri costi, questo Tribunale rileva che le relative pretese dell’assicurato si
fondano sul conteggio da lui stesso allestito in data 27 febbraio 2010 (cfr.
doc. I, p. 21).
Da questo
documento si evince che l’insorgente ha esposto fr. 11’637.30 a titolo di “trasferte aggiuntive” (cfr. doc. I/368, p. 2-13), fr. 5’374.80 a titolo di “trasferte per fisioterapie in Ticino” (cfr. doc. I/368, p. 15), fr.
3’862.15 [recte: fr. 2’862.45, n.d.r.] a titolo di “fatture __________ per
servizio taxi dal 2° infortunio” (cfr. doc. I/368, p. 17) e fr. 1’021 a titolo di “fatture __________ dal 2° infortunio” (cfr. doc. I/368, p. 18).
Dal
documento denominato “Ricapitolazione prestazioni ancora da corrispondere”
(doc. I/393), elaborato il 31 maggio 2011, risulta che l’amministrazione ha riconosciuto
l’importo di fr. 11’637.30 relativo alle spese di trasferta per il periodo 16
ottobre 2003 - 8 febbraio 2010 e quello di fr.5’374.80 afferente alle spese di
viaggio per fisioterapie in Ticino sino al 31 dicembre 2008.
Per
quanto riguarda invece le due fatture della ditta __________ (trasporto taxi),
essa le ha riconosciute limitatamente a un importo di fr. 100, precisando che
“... una fattura contempla viaggi per ragioni private e due viaggi per scopi
medici. La seconda fattura, che contemplava più viaggi per ragioni mediche, era
già stata considerata e pagata come da convenzione del 9.7.2004 firmata
dall’assicurato (riconoscimento di CHF 222.00, inteso CHF 6.00 a viaggio per 37 viaggi). Riguardo la richiesta a pagina 17 si riconosce dunque CHF 100.00 (2 x
CHF 50.00).”.
Trattandosi
infine delle fatture dell’Ottica __________, l’CO 1 ne ha negato il rimborso,
per il motivo che “non risulta in nessuno dei due infortuni in questione che
sia stata annunciata una lesione agli occhi o che sia stato denunciato una
rottura di occhiali, di lenti o la perdita di lenti a contatto. In nessun
documento, rapporto o colloquio viene annunciata, menzionata o sollecitata tale
questione. In assenza di un riscontro concreto, non possiamo concedere esborsi
per questa posizione.”
Tenuto
conto di quanto precede e di quanto già pagato al ricorrente nel corso degli
anni (una somma di fr. 14’399.10), l’Istituto resistente si é quindi dichiarato
disposto a versare una rimanenza di fr. 2’713, importo poi formalizzato
con la decisione del 4 febbraio 2014.
Con la
propria impugnativa, RI 1 ha al riguardo osservato in particolare che “…, le
fatture __________, così come quelle dell’Ottica __________, fanno seguito ai
danni connessi al secondo infortunio del 17.8.2002, mai liquidate dalla CO 1.
(…). Dopo la consegna del documento (cfr. doc. HB di opposizione) la CO 1 non
ha mai contestato l’esistenza di doppioni nelle fatture o di errori di calcolo,
non ha neppure segnalato quali trasferte sarebbero state pagate, quali
sarebbero state mancanti. Neppure il metodo di calcolo é stato chiarito al
ricorrente. CO 1 ha semplicemente provveduto a riconsiderare il tutto
forfetariamente e arbitrariamente, senza dare alcuna spiegazione, ancora una
volta in grave violazione del diritto di essere sentito. Arbitrario é ad
esempio il metodo di calcolo delle trasferte secondo l’operatore più vicino,
dal momento che CO 1 aveva permesso e disposto all’assicurato di recarsi a __________
e __________ per le cure e terapie.” (doc. I, p. 21).
2.4.3. Nella presente
fattispecie, per quanto concerne le spese di viaggio, va innanzitutto rilevato
che l’CO 1 ha definito le proprie prestazioni in base al conteggio elaborato
dall’assicurato stesso in data 27 febbraio 2010 (cfr.
doc. II/175: “Rimborsi spese di viaggio: per quanto concerne le trasferte e
spese diverse concernenti le terapie siamo disposti a considerare le
indicazioni fornite dal Signor RI 1 nel suo ultimo riepilogo del 27.2.2010;
rinunceremo a controlli di dettaglio, ...” - il corsivo é del redattore). L’Istituto
ha in effetti riconosciuto integralmente quanto esposto in quella sede a titolo
di “trasferte aggiuntive” (fr. 11’637.30) e di “trasferte per
fisioterapie in Ticino” (fr. 5’374.80) (cfr. doc. I/393).
Da questo
punto di vista, la decisione impugnata non presta dunque il fianco a critiche.
Per
quanto riguarda le due fatture della ditta __________, datate entrambe 5
dicembre 2002 (cfr. doc. I/140), la prima, quella di fr. 1’301.95, é stata
oggetto di un accordo tra le parti concluso il 9 luglio 2004, in base al quale é stata rimborsata in ragione di fr. 222 (37 viaggi x fr. 6/viaggio - cfr.
doc. II/64, sottoscritto da RI 1 e dall’allora suo patrocinatore, avv. __________).
La
seconda, quella di fr. 1’560.20, é stata rimborsata in ragione di fr. 100,
posto che soltanto due viaggi erano motivati da ragioni mediche. In proposito,
il TCA constata che le prime trenta posizioni della fattura in questione
riguardano in effetti trasferte a scopo “privato” (e, in quanto tali, non
costituiscono prestazioni assicurate ai sensi dell’art. 13
cpv. 1 LAINF), e che soltanto le ultime due, quelle
ammesse dall’assicuratore, concernono viaggi effettuati per recarsi a visite
mediche.
Sulla
scorta di quanto precede, anche in questo caso, l’agire dell’amministrazione
risulta corretto.
Trattandosi
infine delle fatture dell’Ottica __________, che, a detta dell’insorgente,
dovrebbero essere legate alle conseguenze del secondo infortunio, questa Corte constata
che nella relativa documentazione agli atti non vi é alcun riferimento a danni causati
agli occhi oppure a occhiali/lenti a contatto, di modo che l’amministrazione
era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni. Del resto, nemmeno
in sede di ricorso, RI 1 é stato in grado di fornire una giustificazione
plausibile in proposito (cfr. doc. I).
In merito
alle obiezioni sollevate con l’impugnativa (cfr. il consid. 2.4.2.), il TCA ribadisce che l’amministrazione
ha definito le proprie prestazioni in funzione dei dati forniti direttamente
dall’assicurato (cfr. doc. I/368)
D’altro
canto, esso rileva che, già a margine del colloquio del 28 marzo 2011, il
funzionario incaricato aveva informato l’avv. __________ che, trattandosi delle
note fatture __________, l’CO 1 non avrebbe rimborsato “viaggi e spese
concernenti altre circostanze (...), non di pertinenza CO 1” e, più in
generale, che dalla pretesa sarebbe stato dedotto quanto già pagato (cfr. doc.
II/175).
Questo
Tribunale non può infine seguire l’assicurato neppure quando sostiene che
l’Istituto non avrebbe chiarito il metodo di calcolo,
ritenendo che il conteggio prodotto sub doc.
I/393 sia sufficientemente chiaro e puntuale.
2.5. Interessi
moratori.
2.5.1. Secondo
l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto
all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora
sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto
12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.
L’art. 7
cpv. 1 OPGA recita che il tasso per l’interesse di mora é del 5 per cento
all’anno.
Il cpv. 2
prevede, in particolare, che il decorso dell’interesse di mora inizia il primo
giorno del mese in cui ne é insorto il diritto e cessa alla fine del mese in
cui é stato emesso l’ordine di pagamento.
2.5.2. Nella concreta
evenienza, dal documento denominato “Ricapitolazione
prestazioni ancora da corrispondere” (cfr. doc. I/393, p. 2) risulta che
l’assicuratore convenuto ha riconosciuto gli interessi di mora sul residuo pagato
a titolo di “trasferte e altre spese” (fr. 2’713) in ragione di fr. 90.45,
nonché sulle indennità giornaliere stabilite in esecuzione della sentenza cantonale
del 7 agosto 2008 (fr. 29’360.15) in ragione di fr. 6’239.05
Per
quanto concerne le modalità di calcolo, l’CO 1 ha fatto decorrere dal 23
dicembre 2010 (ossia 24 mesi dopo l’ultimo versamento eseguito a quel
titolo) gli interessi moratori sull’importo inerente le “trasferte e altre
spese” e dal 2 maggio 2007 quelli relativi alle indennità giornaliere
arretrate, con la precisazione che gli interessi sono stati riconosciuti “...
sull’ammontare unico dei due totali indicati in precedenza, senza scomporre gli
stessi pro rata temporis. Ciò significa che l’interesse di ritardo sarà
applicato sull’importo totale sin dal giorno della decorrenza segnato poc’anzi
...”.
D’altro
canto, gli interessi sono stati versati sino al 30 giugno 2011, ovvero
tre mesi dopo l’incontro con l’ex rappresentante legale dell’assicurato.
Con il
proprio ricorso, RI 1 censura l’agire dell’amministrazione limitatamente al
fatto che il calcolo degli interessi di mora é stato limitato al 30 giugno 2011
(cfr. doc. I, p. 20).
Tutto ben
considerato, questa Corte ritiene invece che l’operato dell’CO 1 meriti tutela.
Dalle
tavole processuali risulta infatti che l’amministrazione, perlomeno a partire
dal mese di maggio 2011 (in realtà, già in precedenza essa aveva sollecitato
l’insorgente a comunicare i dati necessari per effettuare il pagamento - cfr.
doc. I/364, 372, 376 e 390), ha cercato più volte di versare all’assicurato
l’importo di fr. 38’402.65 stabilito con il conteggio prodotto sub doc. I/393, senza
però riuscirci a causa dell’atteggiamento dell’assicurato, il quale, nel corso
del dicembre 2011, ha addirittura respinto un vaglia postale (cfr. doc. I/410).
In questo
contesto, deve ancora essere segnalato che l’assicuratore ha dichiarato per
iscritto che il ritiro da parte dell’assicurato della somma in questione non
sarebbe stato interpretato quale “... accettazione da parte sua della nostra
liquidazione. Potrà sempre presentare un’ulteriore richiesta di rimborso come
da nostra lettera del 29.11.2011.” (cfr. doc. I/409). Nonostante ciò, RI 1 ha
preteso che la sua pratica rimanesse ulteriormente in sospeso, in quanto
sprovvisto di rappresentante legale (cfr. doc. I/411), trovato soltanto nel
corso del mese di gennaio 2014 (cfr. doc. I/429).
In simili
circostanze, secondo il TCA, non sarebbe corretto condannare l’Istituto
assicuratore a conteggiare gli interessi di mora oltre la data da esso indicata
(30 giugno 2011).
In merito
alla pretesa violazione del diritto all’autodeterminazione legata al fatto che
la fine degli interessi moratori coinciderebbe con la data in cui ebbe luogo il
colloquio con l’avv. __________, in un periodo in cui l’assicurato era però assente
all’estero (cfr. doc. I, p. 20), questo Tribunale osserva che - a prescindere
che la citata DTF 136 V 117 riguarda tutt’altra fattispecie (in quel caso,
la violazione del diritto all’autodeterminazione [e del
diritto di essere sentito] era stata ammessa siccome l’assicurata, a sua
insaputa, durante un soggiorno riabilitativo, era stata periziata su ordine
dell’assicuratore) -, l’assicuratore convenuto ha in realtà posto
termine agli interessi di mora tre mesi dopo quel colloquio, e ciò proprio
per tener conto dell’assenza dell’insorgente. Del resto, grazie agli attuali
mezzi di comunicazione (e-mail), non sarebbe invero stato un problema per l’ex
patrocinatore contattare RI 1 (e sottoporgli il conteggio elaborato dall’CO 1),
addirittura prima del suo rientro in patria.
2.6. “Ricaduta”
del 29 novembre 2007.
2.6.1. L’art. 11
OAINF stabilisce che le prestazioni assicurative sono accordate anche in caso
di ricadute o conseguenze tardive, i beneficiari di rendite d’invalidità
dovendo tuttavia soddisfare le condizioni previste all’articolo 21 della legge.
Secondo
la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla
salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di
cura medica e causa incapacità lavorativa.
Per contro, si parla di
postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente guarito produce, nel
corso di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni organiche o
psichiche, comportanti sovente uno stato patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35 consid. 1c e
riferimenti).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
2.6.2. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, cura i
cui elementi costitutivi sono, in seguito, precisati alle lett. a) a e) dello
stesso capoverso.
Nondimeno, l'assicuratore
LAINF è tenuto a corrispondere prestazioni a titolo di spese di cura soltanto
qualora ci si possa attendere un sensibile miglioramento dello stato di
salute dell’assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 71ss.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 274; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 1994, p. 186 n. 10).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento”
di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del
previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura
in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
D'altro
canto, l'art. 54 LAINF istituisce il principio dell'economicità del
trattamento - previsto pure dall'art. 56 cpv. 1 LAMal - recitando che chi
pratica per l'assicurazione contro gli infortuni deve limitarsi a quanto
richiede lo scopo del trattamento quando procede a una cura, prescrive e
fornisce medicamenti, ordina o effettua trattamenti o analisi.
La cura medica deve,
dunque, essere adeguata ed economica, ciò che implica una ricerca d'adeguatezza
fra il trattamento eseguito e lo scopo perseguito, secondo gli insegnamenti
della scienza e dell'esperienza, così come una scelta oculata fra i mezzi
diagnostici e terapeutici a disposizione.
Conformemente alla
giurisprudenza federale, l'assicurato non può esigere illimitatamente che si
faccia ricorso a tutti i mezzi possibili e immaginabili per eliminare i postumi
del danno alla salute. Al contrario, l'obbligo contributivo dell'assicuratore
contro gli infortuni è vincolato al precetto della proporzionalità (cfr. STFA
del 16 dicembre 1982 nella causa J. Z., il cui estratto è pubblicato in Estr. INSAI 1985 n. 5, p. 9).
2.6.3. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha
diritto all'indennità giornaliera.
Giusta
l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un’altra professione o campo d’attività.
Nella RAMI
2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di
incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità
contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi
dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione
di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79
consid. 2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
Fatti
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 91).
2.6.4. Nel caso di
specie, é utile ricordare che, con la sentenza 35.2007.23 del 7 agosto
2008 (confermata dal TF), il TCA ha, da una parte, (implicitamente) stabilito
che, a contare dal 1° settembre 2006, lo stato di salute infortunistico
dell’assicurato era ormai stabilizzato, cosicché l’amministrazione era
legittimata a passare al regime delle prestazioni di lunga durata (rendita
d’invalidità e IMI) e, dall’altra, ha negato a RI 1 il diritto a una rendita
d’invalidità, ritenendo segnatamente che “i postumi residuali dei sinistri
assicurati non gli hanno impedito di conseguire la maturità federale, né gli
avrebbero invero impedito di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività lucrativa confacente al genere e al livello della sua
formazione. Parimenti, egli non pretende - e d’altronde nemmeno sarebbe
legittimato a pretenderlo -, che queste stesse sequele ostacolerebbero in
qualche modo la formazione universitaria in corso, rispettivamente, l’esercizio
di quelle professioni che la formazione in corso, nel caso in cui dovesse
essere coronata da successo, consentirebbe. Il TCA condivide dunque l’opinione
espressa dall’amministrazione secondo cui, citiamo: “… la controparte non é
affatto diventata invalida: l’assicurato può infatti svolgere, senza pregiudizio,
le professioni qualificate che non necessitano di forza fisica.” (cfr. STCA
succitata, consid. 2.5.2.).
Dalle tavole processuali
si evince che, verso la fine del mese di novembre 2007, l’insorgente ha
consultato il dott. __________, Primario di ortopedia presso la __________ di __________,
lamentando intermittenti contratture muscolari nella regione della spalla/collo
a sinistra. In quell’occasione, il sanitario ha refertato una situazione
stazionaria a livello della spalla sinistra (consigliando in proposito una
temporanea ripresa della fisioterapia) mentre, per quanto riguardava i disturbi
interessanti la spalla/collo a sinistra, ha disposto un approfondimento
neurologico (cfr. doc. I/326).
Con scritto del 16 gennaio
2008, l’avv. __________ ha quindi sollecitato una presa di posizione dell’CO 1
circa l’assunzione dei costi delle terapie indicate dal dott. __________ (cfr.
doc. I/327).
Il 19 febbraio 2008 ha avuto luogo la visita presso il dott. __________, il quale ha riscontrato una situazione di
normalità dal profilo neurologico, fatta eccezione per i noti deficit di
sensibilità interessanti il braccio sinistro, già ampiamente indagati. Egli ha
consigliato una terapia miorilassante a base di magnesio (cfr. doc. I/331).
Il 26
maggio 2008, RI 1 é stato sottoposto a RMN (senza liquido di contrasto)
della spalla sinistra, esame che ha evidenziato un normale stato postoperatorio
(doc. I/338).
Nell’agosto 2008 é stata invece
eseguita un’artro-RMN della spalla sinistra, la quale ha mostrato
unicamente un diffuso assottigliamento della cartilagine gleno-omerale senza
indizi per una lesione cartilaginea. A fronte di questo referto, interpretato
quale pre-artrosi gleno-omerale, il dott. __________ ha escluso un procedere
chirurgico e ha indirizzato l’assicurato alla reumatologa dott.ssa __________
(doc. I/342).
Con rapporto dell’8
gennaio 2009, la specialista appena citata ha confermato che l’insorgente
presentava un’incipiente omartrosi secondaria, proponendo al riguardo la
somministrazione di un condroprotettore. La dott.ssa __________ ha indicato, d’altro
canto, che a quel momento in primo piano vi erano i disturbi miofasciali,
giudicando sensata la continuazione delle misure fisioterapiche (doc. I/347 a).
A margine della
consultazione del 13 luglio 2009, il dott. __________ ha refertato una mobilità
della spalla sinistra praticamente libera, con flessione/elevazione di 160° da
entrambi i lati, senza segni per una lesione della cuffia dei rotatori. In
queste condizioni, egli ha ritenuto ormai inutile prescrivere della
fisioterapia (cfr. doc. I/354).
Interpellato
dall’amministrazione, con rapporto del 18 settembre 2009, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha affermato che i disturbi alla spalla
sinistra (ma non quelli al rachide cervicale) costituivano ancora una
conseguenza naturale dell’infortunio del 30 luglio 2001 e si é dichiarato
d’accordo con le proposte terapeutiche dei sanitari della __________, in
pratica con la somministrazione di condroprotettori (cfr. doc. I/361).
Il 10 giugno 2010,
l’assicurato si é nuovamente recato presso il dott. __________, a causa di
dolori a livello della parte prossimale del braccio sinistro con irradiazione
ventrale, laterale e, in parte, anche dorsale, ad insorgenza notturna e
mattutina. Da parte sua, lo specialista ha refertato una spalla sinistra
libera, con lievi segni per un impingement subacromiale. Egli ha quindi
proposto di procedere con un’infiltrazione diagnostica a livello subacromiale,
ciò che il ricorrente ha però rifiutato (cfr. allegati al doc. I/380).
Con apprezzamento del 20
settembre 2010, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, preso
atto della documentazione medica acquisita nel frattempo, ha negato che RI 1
sia portatore di un danno alla spalla sinistra, suscettibile di fondare
il diritto all’IMI, precisando al riguardo che un’indennità del 5% viene
corrisposta in presenza di un’artrosi (almeno) di grado medio (cfr. tabella n.
5 edita dalla __________ dell’CO 1).
Per quanto concerne invece
il retropiede sinistro, il fiduciario ha sostenuto che la diagnosticata coalitio
subtalare non avrebbe nulla a che vedere con l’evento traumatico dell’agosto
2002, di modo che, a quel livello, non vi sono più postumi infortunistici.
Il dott. __________ ha
infine dichiarato che, nonostante il danno infortunistico, la spalla sinistra
può essere utilizzata per eseguire tutte le attività quotidiane, fatta
eccezione per le mansioni che comportato forti sollecitazioni, ossia in caso di
manipolazione di grossi pesi con il braccio sinistro in abduzione o elevazione
(cfr. doc. I/377).
Il dott. __________ si é
riconfermato nella propria valutazione, dopo aver preso conoscenza dei referti
26 luglio e 18 ottobre 2010 del dott. __________ (cfr. doc. I/385).
Nel novembre 2012,
l’insorgente ha consultato il Centro per la chirurgia del piede della __________.
Dal relativo referto,
datato 13 novembre 2012, si evince che, nel frattempo (dal 2006), l’assicurato
ha continuato a lamentare disturbi carico-dipendenti nella regione del
retropiede mediale e laterale, come pure alla caviglia inferiore, senza però
necessità di sottoporsi a una terapia analgesica. Dallo stesso documento
risulta inoltre che la consultazione era dettata dal desiderio dell’assicurato di
riaprire il suo caso.
In dott. __________,
Primario del succitato Centro, ha quindi confermato la diagnosi di coalitio
subtalare, certamente preesistente all’infortunio del 2002, ma resa sintomatica
in quell’occasione. Per quanto riguardava l’ulteriore procedere, egli ha
proposto l’esecuzione di un’infiltrazione di cortisone nella regione della
caviglia inferiore (cfr. doc. 7/Y).
A margine della successiva
visita di controllo (29 gennaio 2013), RI 1 ha rifiutato di sottoporsi
all’infiltrazione propostagli. I sanitari l’hanno perciò invitato a
riannunciarsi qualora fosse subentrato un peggioramento dei dolori (doc. 7/AA).
Con rapporto del 20 marzo
2014, il dott. __________ ha attestato, in particolare, che gli esami di RMN
del 26 maggio 2008, 12 agosto 2008 e 6 settembre 2012 avevano evidenziato uno
stato post-operatorio senza particolarità con le relative alterazioni dopo
acromioplastica. In sintesi, il ricorrente accusa delle esacerbazioni dolorose,
necessitanti di terapie sintomatiche, che si trovano in nesso di causalità
naturale con gli infortuni assicurati. A suo avviso, infine, RI 1 non é più in
grado di svolgere attività che sollecitano la spalla sinistra (cfr. doc. 7/HD).
Agli atti figurano pure
delle certificazioni del curante, dott. __________, spec. FMH in medicina
generale, secondo il quale, a causa dei postumi infortunistici interessanti la
spalla e il piede sinistro, l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa
totale per lavori pesanti, del 70% per attività leggere d’ufficio (doc. 7/Z).
2.6.5. Con la decisione
su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore resistente ha negato
l’esistenza di una ricaduta, per il motivo che “… né il dott. __________
né il dott. __________ hanno constatato un cambiamento della situazione rispetto
al momento in cui la CO 1 ha chiuso il caso. Le cure effettuate non hanno
peraltro portato ad alcun miglioramento della sintomatologia.
L’assicurato lamenta dei
dolori cronici le cui ripercussioni sulla capacità lavorativa e lucrativa sono
già state esaminate e decise dai Tribunali. Giova pure sottolineare che in
considerazione del fatto che al momento in cui la CO 1 ha sospeso il versamento
delle indennità giornaliere (e cioè con l’1.9.2006 così come decisione dai
Tribunali) l’assicurato non lamentava alcuna incapacità lucrativa, la CO 1 non
é tenuta a prendere a proprio carico delle ulteriori cure in quanto le stesse
non sono più destinate a ripristinare o a migliorare la capacità lavorativa ma
tutt’al più ad evitare un peggioramento. L’art. 21 cpv. 1 LAINF concerne
unicamente gli assicurati a beneficio di una rendita d’invalidità (sentenza del
TF 8C_14/2010 del 4.8.2010).” (doc. I/446, p. 8s.).
Secondo
il TCA, le conclusioni dell’amministrazione devono essere approvate.
Dalla documentazione medica
riassunta al considerando 2.6.4. emerge in effetti che, dal
profilo oggettivo, lo stato della spalla e del piede sinistro dell’assicurato
non hanno subìto modifiche di rilievo rispetto alla
situazione che esisteva al momento in cui l’assicuratore gli ha negato il
diritto alla rendita d’invalidità (2006).
Il
dott. __________ (cfr. doc.
7/HD) ha in particolare sottolineato che gli esami strumentali a cui
l’insorgente é stato sottoposto tra il 2008 e il 2012, hanno mostrato “…
insgesamt postoperativ korrekte Verhältnisse mit postoperativen Veränderungen
bei Status nach Acromioplastik.”, in presenza di esacerbazioni del dolore che
necessitano di terapie sintomatiche. Trattandosi dei disturbi della sensibilità
che interessano l’arto superiore sinistro, essi sono comparsi successivamente
all’intervento artroscopico del mese di marzo 2002 e, pertanto, erano già presenti
(e dunque pure considerati) al momento in cui a RI 1 é stato negato il diritto
alla rendita.
Da parte sua, il dott. __________
(cfr. doc. 7/Y), nuovamente consultato dall’assicurato nel corso del mese di
novembre 2012 con lo scopo dichiarato d’ottenere la riapertura del caso
d’infortunio dell’agosto 2002 (“Der Patient möchte nun von privater Seite her
den Fall von damals nochmals aufrollen.”; cfr. pure il rapporto 14 agosto 2014
del dott. __________, allegato al doc. IX), ha attestato
che quest’ultimo aveva continuato a denunciare persistenti dolori al carico del
piede sinistro, non necessitanti però di terapie analgesiche (in questo senso, si
veda pure il succitato rapporto del dott. __________: “Wir
haben die Situation, welche sich seit Jahren unverändert darstellt heute
wieder mit dem Patienten diskutiert.“ - il corsivo é del redattore).
Visto
che le condizioni di salute infortunistiche sono rimaste sostanzialmente
immutate, occorre concludere che anche l’esigibilità lavorativa definita nel
2006, é rimasta la medesima. Gli specialisti della Clinica __________ non hanno
del resto certificato alcuna incapacità lavorativa durante il periodo
successivo all’annuncio di ricaduta. Nel suo rapporto del 20 marzo 2014, il
dott. __________ ha semplicemente dichiarato inesigibili attività lavorative
gravose per la spalla sinistra (cfr. doc. 7/HD; analogamente a quanto fatto dal
dott. __________ dell’CO 1 - cfr. doc. I/377), ribadendo di fatto quanto egli
aveva certificato, ad esempio, già in occasione della consultazione del 5
settembre 2005 (cfr. doc. I/248).
Ora, posto che, secondo la
giurisprudenza federale citata al considerando 2.6.2., vi é diritto alla cura
medica soltanto nella misura in cui essa serve a migliorare sensibilmente lo
stato di salute dell’assicurato, dove la questione del “sensibile
miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento
oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche, il fatto che
l’insorgente abbia mantenuto una capacità lavorativa completa nelle attività
sostitutive ritenute adeguate, anche dopo l’annuncio di ricaduta del novembre
2007, significa che le cure che gli sono state prestate (sostanzialmente della
fisioterapia) non miravano a migliorare sensibilmente le sue condizioni di
salute infortunistiche nel senso definito della giurisprudenza federale
precedentemente menzionata, ma piuttosto a evitare un peggioramento (in questo
senso, si veda d’altronde la certificazione 24 febbraio 2014 del dott. __________
- allegato al doc. 7/Z: “Se dovesse interrompere la fisioterapia i suoi
problemi si aggraverebbero.” - il corsivo é del redattore).
Se ne deduce quindi che
l’amministrazione era legittimata a negare l’esistenza di una ricaduta ai sensi
dell’art. 11 OAINF e, più concretamente, a rifiutare il
ripristino del diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica +
indennità giornaliera).
Deve ancora
essere precisato che, a norma dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LAINF, l’assicuratore
può essere tenuto ad accordare le prestazioni sanitarie e il rimborso delle
spese se, in presenza di una ricaduta o di postumi tardivi, le cure mediche
servono segnatamente a impedire una notevole diminuzione della capacità di
guadagno. Tuttavia, nel caso di specie, la disposizione appena citata non
può trovare applicazione, in quanto, secondo la giuriprudenza federale, essa si applica soltanto
a quell'assicurato che si trova già al beneficio di una rendita d'invalidità
ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. STF 8C_81/2013 del 16 aprile 2013 consid.
3.2; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.
382ss.; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio
federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del
18.8.1976, p. 55), ciò che non è qui il caso.
La
circostanza che, in data 18 settembre 2009, il medico __________ dell’CO 1
abbia riconosciuto l’eziologia traumatica dei disturbi alla spalla sinistra e
approvato la cura medica proposta a __________ (cfr. doc. I/361), é irrilevante
ai fini del giudizio.
Infatti, da
una parte, l’Istituto assicuratore non ha mai contestato l’origine traumatica
di tali disturbi e, dall’altra, il fatto che il medico fiduciario dichiari
medicalmente corretta una determinata terapia, non significa ancora che
l’amministrazione ne assumerà i relativi costi. In effetti, nel caso concreto,
la circostanza che l’assicurato ha conservato una piena capacità lavorativa in
attività sostitutive adeguate, preclude il ripristino del diritto alle
prestazioni di cura medica.
Il TCA non
ignora che, secondo il medico curante dell’assicurato, quest’ultimo presenterebbe
un’inabilità lavorativa del 70% anche in attività leggere, ad esempio per
lavori d’ufficio (cfr. doc. 7/Z + allegato). Esso non ritiene comunque che a
tali certificazioni possa essere riconosciuto valore probatorio. A prescindere
dal fatto che esse contraddicono il parere dello specialista curante dott. __________,
per il quale il ricorrente é limitato in attività che sollecitano la spalla
(cfr. doc. 7/HD), il dott. __________ non ha minimamente spiegato
le ragioni per le quali RI 1 risulterebbe ora pesantemente impedito anche in
quelle attività la cui piena esigibilità era stata accertata al momento in cui gli
era stato negato il diritto alla rendita d’invalidità.
In conclusione, il ricorso
dell’assicurato deve esser respinto anche nella misura in cui viene contestata
la mancata assunzione da parte dell’assicuratore convenuto della “ricaduta” del
novembre 2007.
2.7. Il ricorrente rimprovera all’CO
1 di non aver fatto nulla per favorire il suo reinserimento professionale,
anzi quest’ultimo sarebbe stato persino ostacolato con la decisione di non
assumere la ricaduta del novembre 2007.
In
proposito, il TCA osserva innanzitutto che l’assicuratore resistente era
legittimato a negare l’assunzione della “ricaduta” annunciatagli nel mese di novembre
2007 (cfr. il consid. 2.6.5.).
D’altro canto, va
segnalato che la LAINF non prevede l’erogazione di provvedimenti d’integrazione
(cfr. STFA U 329/01 e 330/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.3), di modo che la
censura sollevata dall’insorgente appare priva di fondamento.
Considerandi
2.8
Con la propria impugnativa, RI
1.
pretende inoltre che l’amministrazione venga condannata a pagargli un importo
di fr. 437'694.50 a titolo di “danno permanente al piede” e altrettanto a
titolo di “danno permanente alla spalla”, precisando che “… i danni enunciati
devono essere intesi come rendita e non come indennità per menomazione
dell’integrità.”.
A suo avviso, “la
concessione di una rendita sul primo e sul secondo infortunio capitalizzata a
vita genererebbe il diritto ad una rendita del 20% sul primo infortunio e del
20% sul secondo infortunio. Capitalizzata a vita e liquidata come unico
capitale genererebbe gli importi indicati nell’opposizionee calcolati sulla
base del guadagno annuo stabilito dal TCA.” (doc. I, p. 30).
Preso atto che il
ricorrente pretende i succitati importi a titolo di rendita d’invalidità,
questo Tribunale rileva che il relativo diritto gli era già stato negato con
sentenza 35.2007.23 del 7 agosto 2008 (cfr. il consid. 2.5.2. in
fine di quella pronunzia: “La decisione su opposizione impugnata merita di
essere confermata, nella misura in cui a RI 1 é stato negato il diritto alla
rendita d’invalidità.” - il corsivo é del redattore), confermata dal
Tribunale federale con giudizio 8C_739/2008 del 13 maggio 2009, e che nel
periodo successivo all’emanazione della decisione su opposizione del 17
novembre 2006, il suo stato di salute infortunistico non ha subito mutamenti
tali da giustificare ora il riconoscimento di una rendita (al riguardo, si veda
il consid. 2.6.5. della presente sentenza).
Precisato
che un eventuale diritto alla rendita d’invalidità deve essere determinato in applicazione
delle pertinenti disposizioni contenute nella LPGA e nella legislazione
sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (in questo senso, la
possibilità di versare all’assicurato un’indennità unica in capitale,
prevista dall’art. 23 LAINF, presuppone in ogni caso che il beneficiario
presenti un’incapacità lucrativa, ciò che non é qui il caso), le pretese
dell’assicurato si rivelano infondate.
2.9
Diritto
all’indennità per menomazione all’integrità.
2.9.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.9.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.9.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato
(cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.9.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.9.5
Nel caso concreto, dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha negato il
diritto all’IMI fondandosi sull’apprezzamento espresso al riguardo dal proprio
medico fiduciario (cfr. doc. II/242, p. 10s.: “…, in concreto, non sussiste
motivo alcuno per mettere in dubbio il fondamento delle conclusioni del dott. __________,
il quale, tenuto conto della documentazione a sua disposizione, ha spiegato in
modo chiaro e convincente, per quali motivi l’assicurato non lamenta una
perdita all’integrità né per la spalla né a livello del piede.”).
Con apprezzamento del 20
settembre 2010, il chirurgo ortopedico dott. __________, presa visione della
documentazione medica acquisita nel frattempo, in particolare dei referti della
__________, ha in effetti negato l’esistenza di una menomazione importante e
durevole alla spalla sinistra (cfr. doc. I/377, p. 2:
“Gestützt auf diese diagnostischen Grundlagen liegt an der linken Schulter kein
dauerhafter unfallbedingter Schaden vor, (…), welcher die Erheblichkeitsgrenze
für einen Integritätsschaden (IE) nach UVG erreicht. 5% IE würden erst bei
einer wesentlich ausgeprägteren Arthrose, nämlich einer solchen mässigen Grades
erreicht …“).
Il fiduciario si é peraltro riconfermato nelle proprie conclusioni dopo
esame dei referti 26 luglio e 18 ottobre 2010 del dott. __________ (cfr.
doc. I/385: “Das heisst, dass auch die Folgerungen in Bezug
auf Integritätsschaden und Einschränkungen bei alltäglichen Verrichtungen die gleichen
bleiben.”).
Chiamato
a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo
la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si
valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare
dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì
da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a
prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121
consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,
STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02
del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale
ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento
enunciato dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui
interessa.
Se é vero che il medico
fiduciario dell’CO 1 non ha personalmente visitato l’insorgente (su questo
aspetto, va segnalato che, nel 2010 e nel 2011, l’assicurato era in realtà
stato invitato a sottoporsi a una visita medica fiduciaria a __________ [cfr.
doc. I/373 e doc. I/407], ma egli aveva disertato gli appuntamenti, la prima
volta poiché presentava una spalla sinistra bloccata [doc. I/375], la seconda
siccome privo di patrocinatore [doc. I/408]), é altrettanto vero che egli ha potuto
fondare la propria valutazione sulle risultanze degli approfonditi accertamenti
effettuati presso la Clinica __________ di __________, i quali hanno
evidenziato, dal profilo clinico, una mobilità della spalla sinistra
praticamente libera e, da quello radiologico, uno stato post-operatorio senza
particolarità in presenza di un diffuso assottigliamento della cartilagine
gleno-omerale senza indizi per una lesione cartilaginea, interpretato quale
pre-artrosi (si veda la documentazione medica riassunta al consid. 2.6.4. del
presente giudizio).
Ora, é utile segnalare
che, secondo la tabella n. 5 edita dalla __________ dell’CO 1 (“Atteinte à l’intégrité
résultant d’arthroses”), non vi é diritto all’indennità in caso di artrosi
soltanto incipienti (come é il caso nella presente fattispecie).
Trattandosi dei disturbi
della sensibilità interessanti l’arto superiore sinistro, va rilevato che, ancora
in occasione del consulto del febbraio 2008, il neurologo dott. __________ ha ribadito
che, nonostante gli ampi accertamenti eseguiti, non era stata possibile una
loro oggettivazione (cfr. doc. I/331, p. 2).
Questa sola ragione basta
per escludere il diritto a un’IMI.
In esito a quanto precede,
l’Istituto assicuratore resistente ha dunque correttamente rifiutato il
versamento di un’IMI per quanto riguarda la spalla sinistra.
2.9.6
Trattandosi invece del piede
sinistro, il dott. __________ ha negato il diritto all’indennità per il
motivo che i reperti oggettivati a quel livello, segnatamente la coalitio
sotto-talare, non costituirebbero una conseguenza naturale dell’evento
traumatico del 17 agosto 2002 (cfr. doc. I/377, p. 2: “Auch am
linken Rückfuss liegt kein Integritätsschaden vor. Die im Rahmen von
Abklärungen nach einer Rückfusskontusion links festgestellte subtalare
Coalitio hat mit diesem Unfallereignis nichts zu tun; es liegen auch keine
Folgen dieses Ereignisses in diesem Bereich des Fusses mehr vor.“ - il corsivo
é del redattore).
Anche il dott. __________, anch’egli specialista FMH in chirurgia
ortopedica, ha di fatto negato l’esistenza di diagnosi in nesso causale con il
sinistro in discussione (cfr. allegato al doc. XIII).
Al riguardo,
questa Corte constata che l’CO 1 aveva già negato l’eziologia infortunistica
alla coalitio subtalare con la decisione formale del 2 novembre 2004
(cfr. doc. II/73), la quale era però stata in seguito annullata (cfr. doc.
II/124). In sede di decisione su opposizione del 17 novembre 2006, l’Istituto
aveva del resto esplicitamente precisato di aver “… ritirato la decisione
2.11.2004
e ammesso che la causalità fra le affezioni alla caviglia sinistra e
l’infortunio del 17.8.2002 non é estinta.” (doc. II/128, p. 4 - il
corsivo é del redattore).
Il TCA
osserva inoltre che, secondo gli specialisti della __________, la patologia in
questione si trova ancora in nesso causale naturale con l’infortunio
dell’agosto 2002, il quale é reputato aver peggiorato lo stato preesistente del
piede sinistro (cfr. doc. II/75: "Herr RI 1 bespricht
mit mir die Aetiologie des Leidens, worauf ich Herrn RI 1 versichere, dass die
Koalitio vorbestehend ist, dass jedoch die Distorsion des Rückfusses eine
richtungsgebende Verschlimmerung bewirkt hat. Aus diesem Grund ist aus
meiner Sicht die heute bestehende Schmerzproblematik als unfallbedingt
anzusehen." e doc. 7/Y: "So sind die Beschwerden im Rahmen der
traumatisierten subtalaren Coalitio, welche sicherlich prätraumatisch schon
vorlag, jedoch mit überwiegender Wahrscheinlichkeit durch die OSG-Distorsion
2002.
symptomatisch und somit auch als Ursache geltende gemacht werden kann."
- il corsivo é del redattore).
Sulla scorta di quanto precede, il TCA non ritiene che siano dati i
presupposti per confermare senz’altro la decisione dell’CO 1 di negare l’IMI
per la problematica interessante il piede sinistro, posto che già l’aspetto
eziologico non é stato chiarito a sufficienza.
2.9.7
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381).
Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht
ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411).
In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für
eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch
drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten
einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)
medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält
oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht
beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei
Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata
esclusivamente sul parere di un proprio medico interno (per un caso
analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni esposte al considerando 2.9.6., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata
nella misura in cui a RI 1 é stato negato il diritto all’IMI per il danno al
piede sinistro. L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque
retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (cfr.
art. 44 LPGA) volto a chiarire, innanzitutto, l’eziologia del danno alla salute
interessante il piede sinistro e, se del caso, determinare l’eventuale diritto
a un’indennità per menomazione all’integrità.
2.10
Il ricorrente ha
chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dello Studio RA 1 (cfr. doc. II).
Parzialmente
vincente in causa, l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto
a un importo di fr. 2’200 a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’CO 1
(cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).
Visto l'esito della
vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito
patrocinio è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le
tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui é
ricevibile, il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in
cui all’assicurato é stato negato il diritto all’IMI per il danno al piede
sinistro.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato
l’importo di fr. 2'200 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò
che rende priva d’oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti