35.2014.62
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5 novembre 2014Italiano35 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.62
MP
Lugano
5 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 maggio 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 giugno 2011, RI 1, dipendente
dell’impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di operaio
edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre
stava tagliando il ramo di un albero, ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla
scala su cui si trovava, urtando la schiena sul terreno sottostante (doc. 3).
Il caso è stato assunto
dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Ritenuta la situazione
post-infortunistica stabilizzata, con decisione formale del 4 febbraio 2014 l’CO
1 ha accordato a RI 1 una rendita d’invalidità del 23% a far tempo dal 1°
dicembre 2013, oltre che un’IMI del 20% (cfr. doc. 187 e 191).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 201), in
data 28 maggio 2014, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. I+A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 3
luglio 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che
l’amministrazione sia condannata a riconoscergli una rendita d’invalidità LAINF
del 100%, rispettivamente del 66% almeno, nonché un’IMI del 30%.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente adduce innanzitutto di aver dimostrato, dapprima
in occasione del tentativo di ripresa di attività lavorativa presso l’impresa __________
e, in seguito, durante lo stage lavorativo in ambito protetto presso l’ __________,
di non avere più nessuna capacità lavorativa residua, nemmeno in attività leggere
o molto leggere. L’assicurato contesta, quindi, la valutazione dell’esigibilità
lavorativa effettuata dal dott. RI 1, su cui l’assicuratore resistente ha
fondato la propria decisione. Al riguardo, il ricorrente fa valere quanto
segue:
" (…)
L’accertamento medico posto alla base della decisione è
incompleto, non esamina in maniera completa e approfondita tutti i punti
litigiosi e non si fonda su degli esami approfonditi.
Fatti
I fatti contestati smentiscono la pertinenza della valutazione.
Contrariamente a quanto richiesto ed opportuno, la CO 1 non si è
basata su un adeguato, completo accertamento medico interno, in concreto una
semplice visita ambulatoriale, che inoltre risale ormai all’8 luglio 2013 e che
non ha approfondito con adeguati esami gli aspetti reumatologo, ortopedico e
non da ultimo psichiatrico, che investe l’assicurato.
Era perlomeno opportuna una perizia (ortopedica o reumatologica),
che viene qui ulteriormente richiesta.
Alla valutazione medica alla base della decisione non può essere
riconosciuta piena forza probatoria e non è esaustiva e sufficiente.
Da parte sua l’assicuratore infortuni si è pure basato sulla
citata, contestata, valutazione medico teorica per ritenere una piena capacità
Considerandi
di guadagno in attività adatta senza però indicare nessuna concreta possibile
attività lavorativa per l’assicurato nel mercato del lavoro come invece è
necessario (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des BGer zum
Sozialversicherungsrecht, BG über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art.
18.
cpv. 2 Lainf, n. II.2.b, pag. 130). Anche in tal senso la sua
valutazione è errata. (…)"
(cfr. doc. I, p. 7)
L’assicurato contesta inoltre
gli aspetti economici relativi al grado di invalidità stabilito dall’Istituto
convenuto, ritenendo giustificata una deduzione sociale del 25% sul reddito da
invalido. A suo avviso, si giustificherebbe quindi l’assegnazione di una
rendita d’invalidità del 100% o, perlomeno, del 66% (cfr. doc. I, pag. 9).
Trattandosi dell’entità
della menomazione all’integrità, l’assicurato afferma che a seguito
dell’infortunio, egli riscontra importanti limitazioni sia fisiche che
psicologiche e che vive la vita quotidiana con grande sofferenza e depressione.
Dispositivo
Per questi motivi l’insorgente pretende un’IMI del 30% (cfr. doc. I, pag. 9).
1.4. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Con scritto del 17 settembre 2014,
il ricorrente ha espresso le sue osservazioni sulla risposta di causa dell’ CO
1, riconfermandosi nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).
1.6. In data 9 ottobre 2014, l’CO
1 ha trasmesso al TCA la perizia psichiatrica 3 giugno 2014, esperita per conto
dell’UAI (cfr. doc. VII).
L’assicuratore LAINF si é
espresso in proposito il 24 ottobre 2014 (cfr. doc. IX), mentre il ricorrente
lo ha fatto in data 31 ottobre 2014 (cfr. doc. X)
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è
innanzitutto l’entità della rendita di invalidità spettante a RI 1.
In secondo luogo, il TCA
dovrà valutare se l’entità della menomazione all’integrità stabilita dall’CO 1
può ritenersi corretta oppure no.
2.3. Entità della rendità
d’invalidità.
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in
una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.
572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta
Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha
rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi
aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno
alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA
I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito
da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la
giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate
circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali
formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in
quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In
tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da
porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.
5a, b).
Nel valutare
la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in
capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato
del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella
situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il
grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età
vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine:
reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U
168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.3.3. Nella concreta
evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione
della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore ha fatto capo al
rapporto dell’8 luglio 2013 stilato dal dott. __________, spec. FMH in
chirurgia generale e della mano, a margine della visita medica di chiusura del 4
luglio 2013 (cfr. doc. 159).
In quell’occasione, il
dott. __________ ha ritenuto che non vi fosse la necessità di sottoporre
l’assicurato a ulteriori esami specialistici di chirurgia addominale o di
neurochirurgia (cfr. doc. 159, pag. 6). Lo
stato oggettivo che risulta dal predetto rapporto é il seguente:
" alla deambulazione nelle 3 modalità dolori al fianco sinistro, tutti i
movimenti attivi causano all’assicurato dolori in questa zona. Lo stato
neurologico a parte una debolezza del riflesso patellare destro è normale con
buona forza alle due estremità inferiori e nessun disturbo di sensibilità a
questo livello. Nessuna recidiva dell’ernia addominale fianco sinistro
curata."
(cfr. doc.
159, pag. 6)
L’assicurato è quindi stato
dichiarato non più in grado di riprendere il suo precedente lavoro di manovale
edile e di guida di un escavatore. D’altro canto, il medico ____________________
lo ha però ritenuto abile al lavoro, a partire dal 1° agosto 2013, in attività compatibili con il danno alla salute infortunistico, descrivendo l’esigibilità
lavorativa dell’assicurato nel seguente modo:
" Esigibilità
del lavoro:
sollevare e portare pesi: l’assicurato può sollevare
pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione,
pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazioni,
pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi spesso, pesi pesanti
fra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai, pesi molto pesanti oltre i
45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre all’altezza del
petto pesi fino a 5 kg e oltre 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri di precisione
e medi senza limitazione, lavoro pesante manovale e rozzo talvolta, molto
pesante mai. Non problemi di rotazione delle due mani.
Posizione e mobilità: lavori sopra la testa senza
limitazione, di rotazione del tronco spesso, posizione seduta e inclinata in
avanti spesso, in piedi/inclinata in avanti spesso, posizione inginocchiata di
raro come pure in flessione delle ginocchia. Posizione di lunga durata seduta,
in piedi ed alternarsi senza limitazione. Spostamento fino e oltre 50 m senza limitazione, camminare per lunghi tratti talvolta, su terreno accidentato di raro, salire
le scale talvolta, su scale a pioli mai. Uso delle due mani possibile. Al
momento nessun problema di equilibrio o stare in equilibrio."
(cfr. doc.
159, pag. 7)
Deve essere ancora
segnalato che, nel corso del mese di novembre 2012, RI 1 era stato sottoposto a
una valutazione delle capacità funzionali (EFL) presso la f__________ di __________,
per conto dell’amministrazione.
In
quell’occasione, gli specialisti che hanno effettuato i test funzionali avevano
constatato, da una parte, che “(…) la capacità funzionale dimostrata durante i
test si situava al di sotto delle richieste di carico dell’attività lavorativa
svolta fino ad ora” (cfr. doc. 135, pag. 9), ma, dall’altra, che in altre
attività professionali leggere, con pesi da manipolare raramente (al massimo 5-10 kg), esisteva una piena capacità lavorativa (cfr. doc. 135, pag. 4).
2.3.4. Con la propria
impugnativa, a proposito della valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata
dal dott. __________, l’assicurato fa valere di non essere più in grado di
svolgere con rendimento normale attività lavorative anche leggere, ciò che
sarebbe dimostrato dai tentativi falliti di ripresa del lavoro presso il
precedente datore di lavoro (cfr. doc. I, pag. 6).
D’altro
canto, egli segnala di non essere nemmeno stato in grado di portare a termine
con gli esiti sperati lo stage lavorativo leggero in “ambiente protetto” effettuato
presso l’ __________ di __________ e che, a seguito dei forti dolori insorti
durante tale attività, ha dovuto persino essere ricoverato al Pronto soccorso
dell’Ospedale regionale di __________.
Con le proprie
osservazioni del 17 settembre 2014, il ricorrente ritiene che la visita di
chiusura del dott. __________ non possa essere qualificata quale perizia medica,
in quanto non è stata “… svolta da uno specialista delle varie patologie
presentate dall’assicurato (reumatologica, ortopedica, ecc.), non si basa su
adeguati, recenti e approfonditi accertamenti medici specialistici, pone
conclusioni non sufficientemente motivate ma in contraddizione con le chiare
risultanze concrete delle prove lavorative fallimentari, alla luce delle quali,
ritenuti i fallimenti delle stesse era necessaria una approfondita valutazione
medica delle capacità lavorative anche in attività adatta.” (cfr. doc. V, pag. 3).
Il
ricorrente lamenta, infine, che nemmeno le risultanze dell’esame funzionale
eseguito presso la __________ - servite da base al dott. __________ per la
propria valutazione dell’esigibilità lavorativa -, dimostrerebbero una piena
capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate (cfr. doc. V, pag. 2 e 3).
2.3.5. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572),
la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici
alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per
quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio
alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati
a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.3.6. Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA non ha validi motivi per
scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________
a margine della visita di chiusura del 4 luglio 2013 (cfr. doc. 159), e ciò per
le ragioni che seguono.
Contrariamente
a quanto sostenuto dall’insorgente, il TCA ritiene che il referto in questione soddisfi
tutti i criteri posti dalla giurisprudenza affinché possa essere attribuito
pieno valore probatorio a una valutazione medica (cfr. consid. 2.3.4.). In
effetti, dal rapporto in esame emerge che, prima di pronunciarsi
sull’esigibilità lavorativa, il medico __________ ha considerato la documentazione
medica specialistica agli atti, le risultanze dell’esame EFL, le dichiarazioni
soggettive dell’assicurato (anamnesi), nonché i dati oggettivi raccolti durante
la visita del 4 luglio 2013 (cfr. doc. 159, pag. 5 e 6).
Secondo
questo Tribunale, non sussiste quindi nessun dubbio circa la correttezza delle
conclusioni contenute in tale referto.
Giova inoltre
osservare che il ricorrente ha sì messo in dubbio l’affidabilità del rapporto
medico del dott. __________, senza però suffragare la propria tesi mediante dei
pareri medici specialistici.
In effetti, con
la propria certificazione agli atti (cfr. doc. 204), il dott. __________, spec.
FMH in medicina generale, si limita ad esprimere un parere, non specialistico,
secondo cui l’assicurato, tenuto conto dei falliti tentativi di reintegrazione professionale,
della bassa scolarità e della fragilità psichica, non sarebbe più in grado di
svolgere un’attività lucrativa come prima dell’infortunio. Il medico curante
appena citato non ha dunque espresso una vera e propria valutazione sullo stato
di salute infortunistico di RI 1 e, soprattutto, non ha indicato in quali
attività e in quale misura egli sarebbe inabile al lavoro.
Parimenti inconferenti
ai fini della valutazione dell’esigibilità lavorativa sono gli scritti 9 maggio
e 2 luglio 2014 del responsabile dell’__________.
Il primo documento
riferisce che il ricorrente non sarebbe più in grado di svolgere attività
lavorative simili a quelle che svolgeva prima dell’evento infortunistico (cfr.
doc. 206), circostanza ammessa anche dal medico __________ dell’CO 1. Per
quanto riguarda, invece, la dichiarazione datata 2 luglio 2014, in cui si attesta che RI 1 non avrebbe avuto un normale rendimento nelle attività leggere
svolte durante il periodo di osservazione svolto presso l’__________ (cfr. doc.
D), essa non è atta scalfire il valore probante attribuito alla valutazione del
dott. __________. In effetti, secondo un’affermata giurisprudenza
federale, i dati medici permettono generalmente un apprezzamento oggettivo del
caso, di modo che essi prevalgono sulle constatazioni compiute in
occasione di uno stage d’osservazione professionale, le quali sono suscettibili
di essere state influenzate da fattori soggettivi legati al comportamento della
persona assicurata nel corso dello stage (cfr. STF 9C_891/2012 del 5 aprile
2013 consid. 3,9C_426/2011 del 14 dicembre 2011 consid. 4.3 e 8C_776/2009 del
19 luglio 2010 consid. 52 e riferimenti ivi menzionati).
Oltretutto,
il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio
tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro
strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati
(cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170
p. 899).
Il mercato
del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a
dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid.
4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente
pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per
cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere
svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U 15
p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3.).
Non da
ultimo va osservato che l’esigibilità lavorativa stabilita dall’amministrazione,
è da confermare anche alla luce delle risultanze della perizia psichiatrica ordinata
dall’UAI, e ciò nella misura in cui la dott.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, ha negato l’esistenza di una qualsiasi patologia
psichiatrica (cfr. allegato al doc. VII).
Pertanto, in
esito a tutto quanto precede, il TCA deve concludere che il ricorrente sarebbe
in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle
attività lavorative che rispettino le limitazioni descritte nel rapporto 8
luglio 2013 del dott. __________ (cfr. doc. 159, pag. 7).
2.3.7. Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’CO 1, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2013 (su
questo aspetto si veda la DTF 128 V 174) – qualora non fosse rimasto vittima
dell’infortunio assicurato – un importo annuo di fr. 69'372.-- (cfr.
doc. 185, pag. 1 e doc. I+A, pag. 5).
Questo dato, non
contestato dall’assicurato, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.3.8. Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).
In una sentenza del 7 aprile
2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere
se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente
sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta
una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella
sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008
IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale
del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.3.9. Dalla decisione
su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.
53'428.-- il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di
qualifica 4 (fr. 62'856.95), e operando successivamente una decurtazione del 15%
a titolo di deduzione sociale (doc. I+A, pag. 5).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti
da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.
Riportando questo dato su
41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio
federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr.
61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la
relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'856.95.
L’assicurato, avesse
continuato a lavorare in qualità di operaio edile, avrebbe guadagnato, nel 2013,
fr. 69'372.-- per un’occupazione a tempo pieno.
Tale reddito si situa leggermente
al di sotto della media dei salari per un'attività equivalente (tabella
TA 1 2010, p.to 41 “lavori di costruzione di edifici”), livello di qualifica 4:
fr. 5'420.-- riportato su 42.3 ore/settimana = fr. 5'731.65 x 12 mesi = fr. 68’779.80
+ adeguamento all'indice dei salari nominali per il 2013 = fr. 70'438.70),
motivo per cui, essendo la differenza inferiore al 5%, non entra in linea di
conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a titolo di gap
salariale (cfr. consid. 2.3.8. in fine).
2.3.10. In ossequio alla giurisprudenza
federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V
80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,
percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che
possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 15% sul reddito
statistico da invalido, per tenere conto del danno alla salute (doc. I+A, pag.
5).
L’assicurato da parte sua
ritiene giustificata una deduzione sociale del 25% in considerazione della sua
età avanzata, della bassa scolarizzazione, della limitazione a svolgere
attività lavorative molto leggere (cfr. doc. I, pag. 8).
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del
15%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
In particolare, il TCA
ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’CO 1 abbia considerato
ampiamente gli effetti legati alla menomazione infortunistica.
D’altro
canto, per quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più
volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art.
16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter
bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar
lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;
vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,
und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio
2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
Infine,
il fatto che l’assicurato abbia un grado di scolarità basso e che abbia sempre
lavorato nel ramo dell’edilizia, non giustifica un’ulteriore decurtazione,
considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di
qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza
professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in
questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR
2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del
3 aprile 2009 consid. 2.3.)
2.3.11. Il reddito da invalido, tenuto
conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a fr. 53'428.40 (85%
di fr. 62'856.95).
Il grado di invalidità
dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 53’428.40 al reddito
che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 69'372.--,
risulta essere del 22.98%, arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).
Visto che con la decisione
su opposizione impugnata all’assicurato è stata accordata proprio una rendita
d’invalidità del 23%, il suo ricorso, su questo punto, non può essere accolto.
2.4. Entità della menomazione
all’integrità derivante dall’infortunio del 25 luglio 2003.
2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari
sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di
analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti,
l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a
frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4. L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4.5. Nella concreta evenienza,
l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________, ha
assegnato al ricorrente un’IMI del 20% (cfr. doc. 187, pag. 3).
Questa la valutazione del
medico __________ contenuta nel referto afferente alla visita medica di
chiusura del 4 luglio 2013:
" 1.
Reperti
Infortunio del 06.06.2011, frattura tipo A3.3 L3 su caduta
accidentale con:
intervento chirurgico del 10.06.2001: decompressione e
stabilizzazione a 360°, laminectomia decompressiva L3, stabilizzazione con viti
trans-peduncolari da L2 a L4 e posizionamento di cross-link dopo gesto di
corpectomia di L3 per via retro peritoneale. Sull’esame TAC della colonna
vertebrale lombare presenza di aria intradiscale L5/S1 e nelle articolazioni
L4/L5 e L5/S1 bilateralmente.
Ernia cicatriziale dopo accesso retro peritoneale sul fianco sinistro
per cura della frattura L3, al 26.01.2012 riposizione dell’ernia e posa di una
rete, nessuna recidiva di ernia a questo livello.
2. Valutazione del danno all’integrità
20%
3. Motivazione
Si considera in particolar modo la tabella numero 7 del manuale di
diritto ad IMI che descrive patologie post-traumatiche a livello della colonna
vertebrale, nel nostro caso gli esiti della frattura della vertebra lombare L3
con gli interventi chirurgici sopramenzionati. In considerazione del fatto che
l’assicurato ha dolori moderati ma continui sia a livello della colonna
vertebrale lombare sia all’emiaddome sinistro e che è stato operato anche per
una ernia cicatriziale al fianco sinistro insorta dopo accesso retro
peritoneale per curare la patologia di L3, dolori secondo la tabella ++, viene
attribuito fra il 15 e il 20% il valore massimo, in questo caso del 20%.”
(cfr. doc. 160)
Da parte sua, il ricorrente pretende invece di aver diritto a un’indennità più
elevata (del 30%), sottolineando di essere “… penalizzato
anche nel normale godimento della vita familiare e quotidiana. A causa
dell’infortunio, con il danno fisico e psicologico subito, anche con la perdita
del lavoro, vive la vita quotidiana con grande sofferenza e depressione.” (cfr. doc. I, pag. 9).
Chiamata
a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la
documentazione presente all’inserto, questa Corte ritiene di non aver validi motivi
per scostarsi dall’apprezzamento del medico fiduciario dell’CO 1, tenuto conto
anche che l’insorgente non ha saputo sollevare alcun argomento di carattere
medico, suscettibile di creare dei dubbi circa la fondatezza della sua
valutazione.
Del resto, è
utile ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per
menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò
che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze
particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico
della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF
115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI
2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata
dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
Conformemente
a tali principi, argomenti quali quelli fatti valere in sede di ricorso,
appaiono irrilevanti ai fini del giudizio.
Sulla scorta di quanto precede,
questa Corte deve confermare la decisione su opposizione impugnata, anche nella
misura in cui l’assicuratore ha posto l’insorgente al beneficio di un’IMI del
20%.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti