35.2014.64
Confermato rifiuto d'assunzione del caso da parte dell'assicuratore siccome l'assicurato non ha reso verosimile l'intervento di un infortunio ai sensi di legge (le circostanze che emergono dagli atti
6 agosto 2015Italiano30 min
Source ti.ch
ccomandata
Incarto
n.
35.2014.64
mm
Lugano
6 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 luglio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 giugno 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 aprile 2013, RI 1,
assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, si é recato presso il Servizio
di PS dell’Ospedale __________ di __________ a causa di un trauma contusivo
alla mano sinistra. Ai sanitari egli ha dichiarato che, mentre tagliava una
piastrella, quest’ultima si é frantumata cosicché il flessibile lo ha urtato
all’estremità superiore sinistra (cfr. doc. 6).
Nel corso del mese di
maggio 2013, l’assicurato é stato sottoposto a un intervento di sinovialectomia
dei comparti 4 e 5 della mano sinistra (cfr. doc. 36).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 19 dicembre 2013,
l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni, posto che “… le
informazioni forniteci sull’avvenimento infortunistico non corrispondono alla
verità.” (doc. 76).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 81), in data 10
giugno 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso
dell’11 luglio 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, sostenendo che egli
sarebbe rimasto vittima di un infortunio professionale, posto in particolare
quanto segue:
" (…).
Per stabilire se si sia in presenza di un infortunio professionale
o di un infortunio non professionale é necessario accertare se il signor RI 1
fosse o meno alle dipendenze della ditta __________ al momento dell’infortunio.
A tal proposito l’unico fatto certo é che la __________ ha
comunicato l’avvenuto licenziamento all’Ufficio di collocamento dopo l’infortunio.
La stessa ditta sostiene infatti di avere informato l’URC verso le ore 10:20.
Per contro la lettera di licenziamento, che pur essendo datata 22
aprile 2013 non é stata né consegnata a mano al signor RI 1 né spedita per
posta il giorno medesimo, ma é stata inviata alcuni giorni dopo l’infortunio,
non parla di immediata sospensione del lavoro; ne consegue che il 22 aprile
2013 alle ore 09.15 il signor RI 1 era ancora alle dipendenze della __________.
Non é vero infine che il signor RI 1 ha lasciato il lavoro verso
le ore 09.00 in perfetta salute, come sostenuto da alcuni dipendenti della __________;
egli é stato sentito urlare sul cantiere ed é stato visto uscire dal cantiere
con la tuta da lavoro e un braccio insanguinato alle ore 09:15.
Visti gli elementi sopra indicati, non é possibile fare altro se
non accertare l’avvenuto infortunio professionale occorso al signor RI 1 alle
ore 09:15 del 22 aprile 2013.
Tale conclusione non rappresenta una semplice critica alla
decisione impugnata, ma l’unica possibile conclusione alla quale si possa
giungere nella fattispecie in esame.
… La CO 1, per le ragioni esposte, ha abusato del potere di
apprezzamento ed ha accertato in modo arbitrariamente errato i fatti
giuridicamente rilevanti. la decisione impugnata deve essere annullata e
l’incarto deve essere rinviato alla CO 1 per gli accertamenti del caso.”
(doc. I, p. 4)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In corso di causa, il TCA ha
interpellato il chirurgo della mano dott. __________, il quale é stato invitato
a rispondere ad alcune domande attinenti al danno alla salute accusato dal
ricorrente (cfr. doc. V).
La risposta dello
specialista é pervenuta in data 2 dicembre 2014 (doc. VII + allegati).
L’assicuratore resistente
si é espresso in proposito il 9 dicembre 2014 (doc. IX), mentre l’assicurato lo
ha fatto in data 23 gennaio 2015 (doc. XI).
2.1. Oggetto della lite é la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a
prestazioni a proposito del danno alla mano sinistra presentato da RI 1, oppure
no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghèlew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Conformemente alla
giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Se egli non soddisfa
questa esigenza, fornendo delle indicazioni incomplete, imprecise oppure
contraddittorie circa lo svolgimento dell’evento, che non consentono di rendere
verosimile l’esistenza di un infortunio, l’assicurazione non é tenuta a
prendere a carico il caso (cfr. DTF 116 V 136 consid. 4b e i
riferimenti ivi menzionati). Gli stessi principi sono applicabili alla
prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306
consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.5. Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali emerge che, in data 22 aprile 2013, RI 1 si é recato
presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ a causa di un
“trauma contusivo mano sinistra”. In quell’occasione, egli ha dichiarato che,
sul lavoro, mentre tagliava una piastrella, “… con il flessibile quest’ultima
si frantuma facendogli sfuggire lo strumento che urta la mano.”. Da parte loro,
Fatti
i sanitari hanno refertato, all’avambraccio e alla mano sinistra, “… molteplici
graffi superficiali disposti longitudinalmente, si denota un’ematoma in regione
metacarpale III e IV dorsale, suddetta regione é dolorosa alla palpazione.”
(doc. 6).
Nella notifica
d’infortunio del 26 aprile 2013, il datore di lavoro dell’assicurato ha
indicato, in particolare, che “l’orario dell’infortunio non professionale come
pure il luogo sono a noi sconosciuti dal momento che il sig. RI 1 era stato
sospeso dal lavoro con effetto immediato il giorno 22.04.2013. Gli é stata
consegnata la lettera di interruzione del rapporto di lavoro la mattina stessa
alle 07.45 e non ha più lavorato per noi. Abbiamo perciò motivo di dubitare che
il sig. RI 1 si possa essere auto lesionato.” (doc. 3).
Sempre in data 26 aprile
2013, la ditta __________ ha inviato all’CO 1 uno scritto il cui contenuto é segnatamente
il seguente:
" (…).
Il giorno 22 aprile 2013 alle ore 07.22 il sig. __________, vice
direttore e incaricato dal titolare della __________, assente all’estero per
lavoro, telefona al sig. RI 1 per convocarlo presso gli uffici di __________.
L’arrivo del signor RI 1 presso l’ufficio é da stabilirsi tra le
07.30 e le 07.45. Al suo arrivo il signor __________ in presenza della sig.ra __________,
responsabile del personale, annuncia e motiva al signor RI 1 la cessazione
immediata del rapporto di lavoro tra la ditta __________ e il signor RI 1, con
conseguente consegna della lettera di licenziamento.
Il signor RI 1 lascia l’ufficio della __________ tra le 08.15 e le
8.30. Il signor __________ telefona al responsabile dei posatori di piastrelle
in cantiere, il signor __________, alle ore 08.31 per avvisarlo che il signor RI
1 sarebbe passato sul cantiere __________, in via __________ a __________ per
ritirare i propri attrezzi di lavoro.
Alle ore 08.31 il signor RI 1 non é ancora sul cantiere e un altro
dipendente della __________, il signor __________, lo vede uscire dal __________
a __________ (di fronte al cantiere in questione) alle ore 8.45. Subito dopo il
sig. RI 1 si presenta sul cantiere a ritirare gli attrezzi di lavoro. Come
testimoniano i signori __________, __________ e __________, il signor RI 1
prende i propri attrezzi e lascia il cantiere al più tardi alle ore 09.00 e in
piena salute, senza nessuna lesione.
Il signor RI 1 non é più tornato sul cantiere __________, situato
in via __________ a __________.
(…).”
(doc. 9)
Allo scritto appena citato
vi era allegata la lettera di licenziamento, datata 22 aprile 2013, del
seguente tenore:
" (…).
Con la presente le notifichiamo l’interruzione del rapporto di
lavoro con effetto 22 aprile 2013.
Il suo profilo é sicuramente valido, ma non si allinea alle
nuove/future esigenze aziendali.
Le ricordiamo inoltre che tutto l’abbigliamento e
l’equipaggiamento consegnato all’inizio del rapporto di lavoro, ci dovrà essere
restituito pulito e in ordine.
(…).”
(doc. 10)
Dallo scritto 13 maggio
2013 del rappresentante legale della __________, indirizzato al Sindacato __________
che, per conto dell’insorgente, aveva contestato la validità della disdetta del
rapporto di lavoro (cfr. doc. 19), si apprende in particolare che il 22 aprile
2013 RI 1 si trovava ancora in periodo di prova (essendo entrato alle
dipendenze della ditta il 15 aprile 2013 - cfr. doc. 3), come pure che
la lettera di licenziamento datata 22 aprile 2013 non era stata da lui né
ritirata né sottoscritta in segno di ricezione (cfr. doc. 23).
Agli atti figurano inoltre
le dichiarazioni, raccolte dall’amministrazione il 27 maggio 2013, dei tre
operai menzionati nello scritto 26 aprile 2013 della __________.
__________ ha dichiarato
quanto segue:
" (…).
In data 22 aprile 2013 mi trovavo in un cantiere della ditta in
Via __________ a __________.
Stavo svolgendo la mia normale attività lavorativa quando sono
stato informato dal datore di lavoro che il signor RI 1 avrebbe dovuto passare
per ritirare il proprio materiale.
Ho visto effettivamente questa persona presentarsi in cantiere,
ritirare gli attrezzi di sua proprietà per poi andarsene tranquillamente, senza
che sia successo qualcosa.
Confermo che il 22 aprile questa persona ha solo ritirato il
materiale personale e non ha svolto nessuna attività lavorativa.”
(doc. 42)
Di tenore analogo é la
dichiarazione sottoscritta da __________ (cfr. doc. 43).
Questa infine la versione
dei fatti descritta da __________:
" (…).
In data 22 aprile 2013 mi trovavo in un cantiere della ditta a __________,
in Via __________.
Stavo svolgendo la mia normale attività lavorativa quando sono
stato informato dal datore di lavoro che il signor RI 1 avrebbe dovuto passare
per ritirare il proprio materiale, poiché era stato sciolto il rapporto di
lavoro.
Ho notato che questo collega é giunto in loco verso le ore 08:45,
per poi ritirare gli attrezzi di sua proprietà e andarsene tranquillamente,
senza che sia successo qualcosa.
Solo il giorno dopo sono stato avvertito dalla ditta che RI 1
aveva annunciato un presunto infortunio capitato sul lavoro.
Confermo che il 22 aprile questa persona ha solo ritirato il
materiale personale e non ha svolto nessuna attività lavorativa.”
(doc. 44).
L’11 giugno 2013 ha avuto luogo l’audizione di RI 1 da parte di un funzionario dell’CO 1. Per quanto qui
interessa, egli ha dichiarato che la mattina del 22 aprile 2013 si era “…
recato normalmente al magazzino della ditta __________ di __________ per
caricare del materiale. Sono stato avvicinato dal vicedirettore, sig. __________
(primo incontro con questa persona) e ho unicamente controfirmato una distinta
del vestiario che mi era stato consegnato dal datore di lavoro. Non mi é stato
segnalato un licenziamento ma sono stato congedato con un “arrivederci e buon
lavoro”. Mi sono quindi presentato normalmente presso il cantiere della ditta __________
in piazza __________ a __________ per svolgere la mia attività di piastrellista.
Mentre stavo tagliando una piastrella con la smerigliatrice, la stessa si é
rotta, frantumandosi. Tenevo la pianella nella mano sinistra e usavo la
smerigliatrice con la destra. Istintivamente, per non tagliarmi, ho allontanato
all’indietro le mani e ho urtato delle piastrelle accatastate con il gomito
sinistro. Alcune di essere sono cadute e mi hanno colpito alla mano e
avambraccio a sinistra. Ho riportato dei tagli sull’avambraccio e un forte
colpo al dorso della mano sinistra (già infortunata nel mese di novembre 2007)
senza però avere delle ferite. Ho tamponato i tagli all’avambraccio con uno
straccio e poi mi sono allontanato dal cantiere. Nel frangente ho detto a un
operaio (probabilmente gessatore o imbianchino) di informare i miei colleghi di
quanto capitato. Sono quindi uscito dal cantiere con il braccio insanguinato
coperto con uno straccio. Al momento del fatto non era presente nessuno. Mi
trovavo al primo piano dell’edificio, mentre gli altri colleghi della ditta __________
stavano lavorando al terzo o al quarto. Quando sono uscito ho incontrato una
persona (signor __________) che mi ha chiesto cosa fosse successo. L’ho
informato che mi era infortunato nel cantiere poco lontano. Quest’ultimo mi ha
poi accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________.
(…). A conferma del fatto che non era previsto un licenziamento, era stato
fissato un incontro in data 22 aprile (verso le ore 15:00) con un consulente
esterno dell’URC e di un responsabile della ditta per discutere in merito alle
condizioni della mia assunzione.” (doc. 46).
Questo il contenuto della
dichiarazione 24 aprile 2013 di __________:
" (…).
Mi stavo recando in farmacia a __________ in P.zza __________
quando non trovando parcheggio ho parcheggiato adiacente all’osteria __________.
Mentre chiudevo la macchina sentivo delle urla e imprecazioni
arrivare dal palazzo cantiere in costruzione di fronte all’osteria __________,
subito dopo é uscito un signore con abiti e divisa da lavoro della società __________
di __________.
Il sig.re urlava ad un ragazzo vestito di bianco che stava
trasportando dei secchi nel palazzo da dove usciva il sig. RI 1 di salire ai
piani superiori e riferire ai suoi colleghi che si sarebbe recato a farsi
medicare al pronto soccorso.
Il ragazzo risaliva di corsa nel palazzo da dove era uscito il
sig. RI 1 per avvisare i colleghi del sig. RI 1.
Io sottoscritto osservando questa persona che correva con un panno
sporto di sangue intorno al braccio chiedevo se avesse bisogno di aiuto.
Lui rispose che si era schiacciato la mano e si era tagliato,
visto così mi offrivo per portarlo al pronto soccorso.
Il sig.re in macchina mi riferiva di chiamarsi RI 1 e che stava
lavorando per la __________.
Una volta al pronto soccorso assistevo dinanzi ai medici alle
prime cure.
Il sig. RI 1 mi richiedeva di telefonare a sua moglie in quanto
non riusciva a trovare il telefono.
Chiamai la moglie che poco dopo ci raggiunse.
In data di lunedì 27 maggio il sig. RI 1 mi contatta per
richiedermi gentilmente di poter mettere per scritto quanto da me visto, udito
e accaduto la mattina del 22.04.2013.”
(doc. 46)
In data 1° luglio 2013, RI
1 é stato sentito dall’amministrazione:
" (…).
Confermo che in data 22 aprile 2013 mi sono recato in farmacia e poi mi sono soffermato a guardare alcune vetrine di negozi in
Piazza __________ a __________.
Verso le ore 09:15, ho sentito dei lamenti ed imprecazioni
provenire dal cantiere poco lontano.
Mentre camminavo ho visto uscire dal cantiere il signor RI 1 che
sanguinava dal braccio sinistro, coperto con uno straccio.
Portava ancora la divisa di lavoro della ditta __________.
In quell’occasione ho notato che la persona che stava lasciando il
cantiere ha detto ad un altro operaio di informare i colleghi che si era fatto
male mentre lavorava.
Io conoscevo il signor RI 1 (unicamente con il nomignolo di RI 1)
poiché avevo fatto acquisti nel negozio della moglie lo scorso anno.
Gli ho quindi chiesto se avesse bisogno di aiuto e poi, dopo suo
cenno di assenso, l’ho accompagnato con la mia vettura al Pronto Soccorso
dell’Ospedale di __________.
(…).
Ci tengo a precisare che non sono stato testimone dell’infortunio.
Sono stato informato dal signor RI 1 che si era fatto male mentre
stava tagliando una piastrella sul lavoro.”
(doc. 53)
Il 17 settembre 2013 ha avuto luogo un incontro al quale hanno preso parte, oltre al funzionario CO 1 incaricato,
l’insorgente con il suo patrocinatore e la moglie, nonché la responsabile del
personale della ditta __________ (__________) con il rappresentante legale di
quest’ultima. Qui di seguito il tenore del verbale allestito in
quell’occasione:
" (…).
Il signor RI 1 conferma di non aver ricevuto una disdetta del
rapporto di lavoro.
Indica di aver controfirmato unicamente una distinta del vestiario
che mi era stata consegnata dal datore di lavoro, consegnatami dal signor __________
(vicedirettore della ditta __________ di __________).
La signora __________ sostiene invece che la disdetta del rapporto
di lavoro gli é stata consegnata dal signor __________.
Il signor RI 1 era stato convocato in mattinata dal cantiere dove
si era presentato in mattinata.
La signora __________ conferma che il signor RI 1 usava sul lavoro
i propri attrezzi di lavoro.
Il signor RI 1 dice invece si essere stato obbligato a utilizzare
gli attrezzi del datore di lavoro.
Entrembe le parti non intendono cambiare le proprie versioni e
confermano integralmente quanto già comunicato nei precedenti incontri e quanto
già risulta in tutta la documentazione inoltrata nel frattempo.
Il signor RI 1 conferma nuovamente che la mattina del 22 aprile
2013 era stato chiamato in cantiere per passare presso il magazzino della ditta
__________ a __________ per caricare dei sacchi di colla e che in seguito si é
recato in cantiere a lavorare.
La signora __________ sostiene che invece é stato chiamato dal
signor __________ unicamente per la consegna della disdetta e per la
controfirma del materiale consegnato.”
(doc. 64)
In occasione del colloquio
telefonico dell’8 ottobre 2013 con il funzionario incaricato, __________,
consulente gruppo aziende presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________,
ha affermato che “… l’incontro con la signora __________ presso la ditta __________
di __________ in data 22 aprile 2013 era già previsto da tempo nell’ambito
della Campagna SECO (Segreteria di Stato dell’economia). In quell’occasione non
era previsto nessun appuntamento per confermare l’assunzione del signor RI 1.
Naturalmente una volta in ditta si é discusso anche di questo caso, visto
quanto capitato in mattinata. La ditta gli ha dato le stesse informazioni che
ha ribadito anche a noi in più occasioni (licenziamento e intimazione a
ritirare il suo materiale personale dal cantiere). Il signor __________ trova
difficile pensare ad un’assunzione dopo il breve periodo di cinque giorni di
lavoro. Con la ditta __________ era stato accordato in data 5 aprile per un
impiego del signor RI 1 con la formula del guadagno intermedio con la cassa
disoccupazione. Si trattava di una collaborazione a termine fino al 31 maggio
(con possibilità di prolungamento fino massimo al 15 giugno 2013). L’eventuale
assunzione diretta avrebbe potuto divenire concreta alla scadenza del termine
sopraccitato.” (doc. 67).
Con scritto del 23 ottobre
2013 indirizzato all’Istituto assicuratore, __________ ha confermato che “…
l’incontro con il datore di lavoro, signora __________, del 22 aprile 2013 era
in relazione alla “Campagna SECO” del 2012, incontro fissato in data 4 aprile
2013 quindi ancor prima che il signor RI 1 iniziasse la sua collaborazione. Di
conseguenza, ci pare inequivocabile che l’incontro non era stato programmato
per una eventuale assunzione del signor RI 1. Quanto riferitoci dal datore di
lavoro in occasione della visita é solo la coincidenza dei fatti intervenuti in
quei giorni.” (doc. 70).
Il 18 dicembre 2013 é
avvenuta una seconda audizione di __________, il quale ha apportato delle
precisazioni in merito a quanto era stato da lui dichiarato in precedenza:
" (…).
All’incirca lo scorso mese avevo sentito il signor RI 1 e la sua
compagna, signora __________, discutere in merito alla loro situazione. Veniva
menzionato in modo superficiale che lui doveva fare attenzione a non venir
scoperto dall’assicurazione contro gli infortuni.
Non ho sentito esplicitamente uno dei due affermare che le ferite
sul braccio erano state causate volontariamente.
Ho poi pensato molto a quanto capitato ed effettivamente mi sono
sorti dei dubbi.
Al momento in cui avevo accompagnato il signor RI 1 all’ospedale
non avevo visto quanto fossero gravi le ferite riportate.
In effetti il braccio era pieno di sangue ed era coperto da uno
straccio sporco di sangue.
In seguito, quando era stato pulito il sangue dagli infermieri al
momento della medicazione, avevo notato che erano poco più di alcuni graffi e
che a mio parere avrebbe potuto causarseli volontariamente.
(…).”
(doc. 75)
Fra la documentazione
prodotta dall’assicuratore convenuto vi é pure la nota di un colloquio
telefonico con __________, dalla quale emerge che quest’ultimo, non più alle
dipendenze della ditta __________, si era rifiutato d’incontrare personalmente
il funzionario CO 1 incaricato, come pure di controfirmare un eventuale rapporto
da lui redatto, desiderando di non “… essere coinvolto in alcun modo nella
questione concernente il caso RI 1, in particolare aiutare la ditta per questa
controversia.”. Risulta inoltre che l’ex vicedirettore avrebbe dichiarato che
“… lui a suo tempo aveva effettivamente consegnato la lettera di licenziamento
al signor RI 1 e che probabilmente quest’ultimo sta facendo il furbo.” (cfr.
doc. 66).
In corso di causa, il TCA
ha inviato al chirurgo della mano dott. __________ uno scritto del seguente
tenore:
" (…).
Dalla documentazione a disposizione risulta in particolare che,
con referto del 28 maggio 2013, la dott.ssa __________ dell’Istituto cantonale
di patologia aveva segnalato la presenza di una reazione gigantocellulare su materiale
estraneo birifrangente. Con nota manoscritta del 29 maggio 2013, lei le
aveva quindi chiesto precisazioni a proposito del “materiale estraneo
birifrangente”, e ciò allo scopo di escludere “… una patomimia, visto che
analogamente vi era referto simile controlaterale.”.
Sentita dall’amministrazione in data 13 giugno 2013, la moglie
dell’assicurato ha riferito che lei non avrebbe inteso “… indicare possibili
abusi o tentativi di artefatto …” e che avrebbe invece sostenuto che il RI 1 “…
soffre di una rara sindrome, causata quasi sicuramente dall’infortunio capitato
nel 2007 e dai successivi interventi chirurgici.”.
Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a rispondere alle
seguenti domande:
1. Può o meno
confermare quanto dichiarato dalla moglie dell’assicurato?
Considerandi
2.
In
particolare, corrisponde al vero che, a suo avviso, quanto riscontrato dalla
dott.ssa __________ sarebbe verosimilmente da imputare al pregresso infortunio
e alle successive cure?
3.
Il danno alla
salute da lei refertato in occasione della consultazione del 13 maggio 2013 - “tumefazione
dolente degli estensori post retinacolari del 4° comparto” - é o meno
compatibile con il presunto evento del 22 aprile 2013, così come l’ha descritto
l’assicurato (“Mentre stavo tagliando una piastrella con la smerigliatrice,
la stessa si é rotta, frantumandosi. Tenevo la pianella nella mano sinistra e
usavo la smerigliatrice con la destra. Istintivamente, per non tagliarmi, ho
allontanato all’indietro le mani e ho urtato delle piastrelle accatastate con
il gomito sinistro. Alcune di esse sono cadute e mi hanno colpito alla mano e
avambraccio a sinistra.”)?
4.
Può o meno
escludere che il danno alla salute da lei riscontrato fosse in realt ancora un
postumo residuo dell’infortunio del novembre 2007, ritenuto che l’assicurato
stesso ha dichiarato che, dopo questo evento, “non mi ritenevo guarito
completamente poiché avvertivo sempre una certa ipersensibilità e gonfiore.”?
(…).”
(doc. V)
Queste le risposte fornite
dallo specialista appena citato:
" (…).
L’ergoterapia proposta non ha dato l’esito voluto e per questa
ragione ho effettuato il 21.05.2013 un’estesa sinovialectomia. Il 28.05.2013 il
referto di patologia conferma una sinovite cronica fibrosante con reazioni
gigantocellulare da materiale estraneo birifrangente. A questo proposito ho
chiesto la spiegazione alla Dr.ssa Leoni circa la presenza di materiale
estraneo. Come da mio scritto del 12.06.2013 (consultazione del 06.06.2013
allegato) ho informato il paziente e chiesto spiegazioni di questi corpi
estranei di origine ancora da chiarire. Ho ipotizzato la possibilità di una
sindrome di Secretan di cui vi allego un articolo clinico. Questa ipotesi era
già stata da me sospettata nella richiesta al patologo.
Il patologo informa che le osservazioni osservate non sono
specifiche ma che potrebbero rientrare in una sindrome di Secretan.
Nell’articolo scientifico allegato non sono descritti corpi estranei
birifrangenti, come caratteristica costante di tale sindrome.
Il corpo estraneo birifrangente non é generalmente radiopaco e non
può quindi essere il corpo estraneo descritto nel 2009, tra l’altro in diversa
sede anatomica. La presenza di materiale estraneo birifrangente imponeva che si
chiedesse al patologo una precisazione circa la possibilità che si trattasse di
materiale introdotto secondariamente sotto la cute. D’altra parte, come
spiegato al paziente, io personalmente non ho mai visto delle lesioni alla
cute.
In nessuna parte della mia cartella ritrovo conferma di aver detto
al paziente che quasi sicuramente é conseguenza dell’infortunio capitato nel
2007.
e dei successivi interventi chirurgici. Non vi sono stati, almeno da parte
mia, più interventi chirurgici ma solo un intervento nel 2009. I corpi estranei
birifrangenti erano allora assenti.
L’ipotesi di una sindrome di Secretan resta valida.
(…).
Una contusione, anche di entità minore, può quindi essere
all’origine di una sindrome di Secretan.
Per quanto attiene alla domanda 4 ritengo poco probabile che il
danno alla salute riscontrato fosse un postumo residuo dell’infortunio del 2007. A questo proposito vi allego ancora il referto di ergoterapia del 09.06.2009 da cui rilevavo
che “la ripresa funzionale é soddisfacente: non ci sono difficoltà o problemi
particolari riferiti nelle attività della vita quotidiana tranne nella forza di
presa e nel porto di pesi”.
Nel rapporto del 21.08.2009 nuovamente, “la ripresa funzionale é
soddisfacente nonché la funzionalità della mano é completa e i disturbi
sensitivi diminuiscono progressivamente. Permane un deficit di forza globale.”
(doc. VII)
2.6
Con la decisione su
opposizione impugnata, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a
prestazioni, sostenendo che “… le dichiarazioni dell’assicurato non trovano
alcuna conferma agli atti. In particolare tre ex colleghi di lavoro che non
hanno alcun interesse nel litigio hanno dichiarato che l’assicurato il 22.4.2013
si é recato in cantiere solo per prendere gli attrezzi. L’assicurato non ha
lavorato ed é stato visto lasciare il cantiere in perfetta salute. Il testimone
citato dall’assicurato - fermo restando che poi ha rivalutato la situazione e
emesso il sospetto in favore di un artefatto - non ha personalmente assistito
all’accaduto ma ha solo visto l’assicurato uscire dal cantiere con il braccio
insanguinato. Ciò non basta per ammettere che l’assicurato sia stato vittima di
un infortunio sul cantiere mentre lavorava.” (doc. A, p. 4).
Da parte sua, l’insorgente
contesta segnatamente che le dichiarazioni agli atti dei suoi tre ex colleghi
possano essere considerate concludenti, nella misura in cui esse risultano
essere smentite dalla testimonianza di __________ (doc. I, p. 3 s.: “In
sostanza, le urla e le imprecazioni provenienti dal cantiere sentite dal signor
__________, la vista del signor RI 1 che usciva dal cantiere con la tuta da
lavoro e un braccio insanguinato, nonché le constatazioni operate al Pronto
soccorso confermano senza ombra di dubbio come in data 22 aprile 2013 verso le
ore 09.15 il signor RI 1 abbia subito un infortunio.”).
Chiamata ora a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte condivide la conclusione dell’CO
1.
Con riferimento a quanto
sostenuto in sede ricorsuale, occorre innanzitutto precisare che, nel caso di
specie, non vi é in discussione la copertura assicurativa in quanto tale dell’evento,
ma piuttosto la prova dell’adempimento degli elementi costitutivi di un infortunio
(e precisamente quello dell’involontarietà, cfr. consid. 2.3.). In proposito,
deve essere segnalato che, secondo l’art. 3 cpv. 2 LAINF, l’assicurazione - che
copre tanto gli infortuni professionali quanto quelli non professionali (cfr.
art. 6 cpv. 1 LAINF) e, in questo senso, é irrilevante sapere se l’evento che
sarebbe successo a RI 1 rientri nell’una o nell’altra categoria - termina allo
spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al
semisalario.
Fatta questa premessa, alla
luce degli elementi che emergono dalle carte processuali, il TCA giudica in
primo luogo verosimile che la mattina del 22 aprile 2013 all’assicurato sia
stata comunicata l’interruzione del rapporto lavorativo con la ditta __________,
con esonero immediato dal lavoro.
Oltre a quanto é stato indicato
dal datore di lavoro stesso, ad esempio, nell’annuncio d’infortunio del 26
aprile 2013 (doc. 3: “… dal momento che il sig. __________ era stato sospeso dal
lavoro con effetto immediato il giorno 22.04.2013. Gli é stata consegnata la
lettera di interruzione del rapporto di lavoro la mattina stessa alle 07.45
…”), agli atti vi é uno scritto, datato proprio 22 aprile 2013, in cui si legge che al ricorrente veniva notificata “… l’interruzione del rapporto di lavoro
con effetto 22 aprile 2013.” e lo si invitava peraltro a restituire
l’abbigliamento e l’equipaggiamento consegnato all’inizio del rapporto di
lavoro (cfr. doc. 10).
Il fatto che nella lettera
di licenziamento si sia fatto accenno a un mancato allineamento dell’assicurato
“alle nuove/future esigenze aziendali”, e non esplicitamente a un suo presunto
scarso rendimento, non é decisivo. È in effetti notorio che le lettere di
licenziamento contengono sovente delle formulazioni “edulcorate” dei veri motivi
della disdetta, volte a non pregiudicare le opportunità di reimpiego, tanto più
che, in virtù dell’art. 335 cpv. 2 CO, le motivazioni devono essere fornite
soltanto se l’altra parte ne fa richiesta.
Secondo questo Tribunale,
é parimenti inconferente la circostanza che il licenziamento sia stato
comunicato il lunedì mattina, anziché il venerdì sera, e ciò nella misura in
cui esso ha comunque avuto luogo prima dell’inizio di una nuova settimana
lavorativa.
Ad avvalorare la tesi del
licenziamento vi sono poi le dichiarazioni agli atti dei colleghi del
ricorrente (cfr. doc. 42, 43 e 44). Essi hanno infatti dichiarato di essere
stati avvertiti dal datore di lavoro che RI 1 sarebbe passato di lì a poco in
cantiere per ritirare la propria attrezzatura da lavoro. __________ ha anzi esplicitato
di aver saputo che il ritiro del materiale faceva seguito allo scioglimento del
rapporto di lavoro e, d’altra parte, di aver visto l’insorgente giungere sul
cantiere attorno alle ore 08:45. Tutto ciò a dimostrare che, al momento del suo
arrivo in via __________, all’assicurato era già stata comunicata la disdetta
del contratto con esonero a fornire la propria prestazione (in caso contrario,
non si spiegherebbe perché la mattina stessa egli ha ritirato il proprio materiale
dal cantiere).
Deve inoltre essere osservato
che l’affermazione, contenuta nel verbale di audizione dell’assicurato (cfr.
doc. 46, p. 3) e da lui ribadita in occasione dell’incontro del 17 settembre
2013.
(cfr. doc. 64), secondo la quale egli lavorava con l’attrezzatura messa a
disposizione dal datore di lavoro, non trova alcun riscontro nella distinta
agli atti, da cui si evince che, al momento dell’assunzione, RI 1 ricevette
alcuni capi di vestiario e - a titolo di “materiale/attrezzatura da lavoro” -
il solo badge identificativo (cfr. allegato al doc. 46).
Infine, anche
l’affermazione secondo la quale “a conferma del fatto che non era previsto un
licenziamento, era stato fissato un incontro in data 22 aprile (verso le ore
15:00) con un consulente esterno dell’URC e di un responsabile della ditta per
discutere in merito alle condizioni della mia assunzione.” (doc. 46, p. 4), é
stata smentita dalla testimonianza del funzionario competente dell’URC di __________,
il quale ha dichiarato che “… l’incontro con il datore di lavoro, (…), del 22
aprile 2013 era in relazione alla “Campagna SECO” del 2012, incontro fissato in
data 04 aprile 2013 quindi ancor prima che il signor RI 1 iniziasse la sua
collaborazione.” (doc. 70 - il corsivo é del redattore).
In secondo luogo, questa
Corte ritiene che non vi siano validi motivi per dubitare dell’attendibilità di
quanto dichiarato dai tre dipendenti della __________, anche nella misura in
cui essi hanno confermato di aver visto l’insorgente lasciare il cantiere con
la propria attrezzatura da lavoro, senza che fosse accaduto qualcosa di
particolare (cfr. doc. 42, 43 e 44).
In proposito, il TCA non
può seguire l’assicurato allorquando sostiene che la loro testimonianza non
sarebbe veritiera, per il motivo che __________ ha dichiarato di averlo sentito
urlare sul cantiere e uscire dal medesimo con la tuta da lavoro e un braccio
insanguinato (cfr. doc. I, p. 4).
In realtà, una
testimonianza non esclude l’altra, visto che si riferiscono a due diversi momenti.
In effetti, il __________ ha affermato di aver udito dei “lamenti ed
imprecazioni provenire dal cantiere” attorno alle ore 09:15 (cfr. doc.
53), mentre __________ ha riferito che il ricorrente é giunto in loco almeno mezz’ora
prima, verso le ore 08:45, per poi andarsene appena dopo aver ritirato
la propria attrezzatura (cfr. doc. 44).
Sulla scorta di quanto
precede, secondo questo Tribunale, le due testimonianze non sono dunque in
contraddizione ma si completano e consentendo di concludere che, dopo aver
momentaneamente lasciato il cantiere, RI 1 ne ha fatto ritorno, a questo punto senza
alcuna valida ragione dettata da motivi di servizio.
Ora, accertato, con un
sufficiente grado di verosimiglianza, che la mattina del 22 aprile 2013 la
ditta __________ ha comunicato all’insorgente l’interruzione del rapporto
lavorativo con esonero immediato dal lavoro e che egli, attorno alle ore 08:45,
si é recato sul cantiere di via __________ dove é stato visto ritirare la
propria attrezzatura e lasciare il medesimo in buona salute, il TCA deve
concludere che quanto RI 1 ha annunciato all’CO 1 - “mi sono quindi presentato
normalmente presso il cantiere della ditta __________ in piazza __________ a __________
per svolgere la mia attività di piastrellista. Mentre stavo tagliando una
piastrella con la smerigliatrice, la stessa si é rotta, frantumandosi. (…). Ho
riportato dei tagli sull’avambraccio e un forte colpo al dorso della mano
sinistra (…) senza però avere delle ferite.” (doc. 46, p. 2) - non possa corrispondere
alla realtà dell’accaduto.
Oltre a ciò, non può nemmeno
essere ignorato che lo stesso testimone citato dall’assicurato, __________, a
margine della sua audizione del 18 dicembre 2013, peraltro da lui stesso
sollecitata, ha dichiarato di aver sentito RI 1 dire alla moglie che “… lui
doveva fare attenzione a non venir scoperto dall’assicurazione contro gli
infortuni.”. Sempre in quell’occasione, dopo aver ricordato che, una volta
pulite, le ferite presenti sull’avambraccio “erano poco più di alcuni graffi”, sempre
il Barbieri ha affermato che, a suo avviso, il ricorrente “… avrebbe potuto
causarseli volontariamente.” (doc. 75, p. 1).
Visto quanto precede, questa
Corte ritiene che, nella concreta evenienza, l’assicurato non sia stato in
grado di rendere verosimile l’intervento di un infortunio nel senso giuridico
del termine (fondati dubbi esistono a proposito del carattere involontario del
danno alla salute), di modo che, in ossequio alla giurisprudenza citata al
considerando 2.4., l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a
rifiutare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al noto danno alla
salute interessante l’estremità superiore sinistra.
2.7
In considerazione della
particolare natura dei motivi che stanno alla base del (confermato) rifiuto di
riconoscere le prestazioni assicurative, secondo questo Tribunale, sono dati i
presupposti per negare all’insorgente il diritto all’assistenza giudiziaria
gratuita da lui richiesta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti