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Decisione

35.2014.65

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 gennaio 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 274; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 186 n.

10).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di

cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto

aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui

quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109

consid. 4.3 e riferimenti).

D'altro

canto, l'art. 54 LAINF istituisce il principio dell'economicità del

trattamento - previsto pure dall'art. 56 cpv. 1 LAMal - recitando che chi

pratica per l'assicurazione contro gli infortuni deve limitarsi a quanto

richiede lo scopo del trattamento quando procede a una cura, prescrive e

fornisce medicamenti, ordina o effettua trattamenti o analisi.

La cura medica deve,

dunque, essere adeguata ed economica, ciò che implica una ricerca d'adeguatezza

fra il trattamento eseguito e lo scopo perseguito, secondo gli insegnamenti

della scienza e dell'esperienza, così come una scelta oculata fra i mezzi

diagnostici e terapeutici a disposizione.

Conformemente alla

giurisprudenza federale, l'assicurato non può esigere illimitatamente che si

faccia ricorso a tutti i mezzi possibili e immaginabili per eliminare i postumi

del danno alla salute. Al contrario, l'obbligo contributivo dell'assicuratore

contro gli infortuni è vincolato al precetto della proporzionalità (cfr. STFA

del 16 dicembre 1982 nella causa J. Z., il cui estratto è pubblicato in Estr. INSAI 1985 n. 5, p. 9, citata da A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 240).

2.3. Dalle carte processuali emerge che l’assicuratore LAINF ha per

anni preso a proprio carico i costi della fisioterapia (in ragione di 4-6

cicli/anno - cfr. doc. 176 e doc. 188) e delle cure omeopatiche prescritte dal

reumatologo dott. __________.

Nel corso

del mese di marzo 2014, ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a

cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

In

quell’occasione, il medico di circondario dell’CO 1 ha in particolare

dichiarato che “a più di 24 anni di una fisioterapia intensiva senza un

effettivo miglioramento oggettivabile rispetto alla valutazione del 1993, non

si giustifica la continuazione della terapia intensiva in paziente in pensione

da due anni. Sono d’accordo con l’assicurato di assumere ancora uno - due serie

di fisioterapia all’anno. Le altre terapie medicamentose a base omeopatica non

sono efficaci e pertanto non verranno più assunte dalla CO 1. (…). Siccome

all’assicurato é stato insegnato come eseguire gli esercizi per rinforzare la

colonna vertebrale non vedo la necessità per ulteriori terapie. La problematica

attuale dalla parte lombosacrale dove lamenta unicamente dolori all’esame

odierno, é piuttosto una problematica degenerativa già preesistente

all’infortunio del 1991 e nella radiografia del 2010 con una situazione ben

spiegabile con l’età e con la degenerazione pre-esistente. Il resto della

colonna toracolombare é ben conservata, una resistenza intervertebrale molto

buona e stabile.” (doc. 249, p. 3s.).

Con la

decisione formale del 23 aprile 2014, l’amministrazione ha quindi limitato

l’assunzione della fisioterapia a 1-2 cicli/anno e ha negato il proprio obbligo

a prestazioni relativamente alle cure prestate dal dott. __________ su base

omeopatica (cfr. doc. 253).

Con la

propria impugnativa, l’assicurato mette in dubbio che l’CO 1 possa rivenire su

quanto sinora riconosciutogli, posto che un “… assicuratore può tornare

sulle proprie decisioni unicamente se emerge che la decisione in oggetto era

inconsapevolmente errata oppure solamente se si scoprono successivamente fatti

o mezzi di prova nuovi.” (cfr. doc. I, p. 2).

In

proposito, occorre rilevare che, con la DTF 130 V 380 (=SVR 2004 UV Nr. 16 p.

53), l’Alta Corte ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità

di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo

Considerandi

prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità

giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un

motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). È solo nel

caso in cui pretenda la restituzione di prestazioni assicurative, indebitamente

versate, che esso deve richiamarsi a un tale motivo.

In quella fattispecie, il

caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un

esame corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.

Nella citata sentenza il

TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi a prestazioni di

lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto in tali evenienze

il principio della protezione della buona fede si oppone all’atto di porre

termine con effetto immediato alle stesse.

Nella presente

fattispecie, l’Istituto assicuratore ha limitato, rispettivamente negato le

prestazioni sanitarie sino ad allora riconosciute, con effetto per il futuro

(cfr. doc. 253), ragione per la quale, in ossequio ai principi

giurisprudenziali appena menzionati e contrariamento a quanto sostiene

l’assicurato, non era tenuto a verificare preliminarmente l’adempimento dei

presupposti per procedere a una riconsiderazione oppure a una revisione

processuale.

Fatta questa

premessa e a prescindere dalla questione riguardante l’eziologia dei disturbi

lamentati (su questo tema, si veda il doc. 249), il TCA constata che le parti

sono concordi nel ritenere che le cure sanitarie prestate a RI 1 non

sono suscettibili di migliorare notevolmente il suo stato di salute, ma che

hanno piuttosto una funzione conservativa (cfr. doc. I, p. 2: “Sin

dall’inizio a tutti era ben chiaro che nessun ulteriore intervento di

fisioterapia o del medico avrebbe cambiato la situazione (erano rivolte alla

conservazione).” - il corsivo é del redattore).

In esito a quanto precede,

in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (cfr. il consid. 2.3.),

l’assicuratore infortuni convenuto era dunque legittimato a porre fine alle

prestazioni di cura e dunque, a maggior ragione, a limitarne l’assunzione (così

come é stato fatto per i cicli di fisioterapia).

Del resto,

il diritto a ulteriori cure medico-sanitarie non può essere fondato nemmeno

sull’art. 21 cpv. 1 LAINF, in quanto quest’ultima disposizione torna

applicabile soltanto a quell'assicurato che si trova al beneficio di una

rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. STF 8C_81/2013 del

16.

aprile 2013 consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382ss.; Ghélew/Ramelet/Ritter, op.

cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale

sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55), ciò che non é il

caso nella presente fattispecie.

2.4

In data 6 ottobre 2014,

l’insorgente ha sollecitato il Tribunale a indire un’udienza “… affinché mi sia

possibile precisare più dettagliatamente le mie ragioni, così come mi sia anche

eventualmente possibile comprendere meglio quanto mi viene ora, dopo 20 anni,

rimproverato.” (doc. IX).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Secondo

la giurisprudenza federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la

pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in

materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle

domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un

interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un

sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009

IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema, si veda tuttavia la DTF 136 I

279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza, non essendo stata presentata una domanda esplicita di procedere

a un’udienza pubblica ma soltanto una richiesta di audizione personale, il TCA

rinuncia all’audizione in quanto superflua ai fini dell’esito della vertenza

(cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti