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Decisione

35.2014.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 dicembre 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori attuali a livello della spalla dx sono da ricondurre ad

una sindrome da attrito sottoacromiale di natura degenerativa.

La sonografia della spalla dx eseguita il 07.05 esclude una

lesione tendinosa. Quindi la contusione del polso dx e della spalla dx hanno

provocato disturbi riconducibili con probabilità preponderante all’evento

infortunistico del 06.12.2013 per un periodo di circa tre mesi.

I disturbi ancora attualmente presenti non sono più da

ricondurre all’evento infortunistico del 06.12.2013.

(…).

L’inabilità lavorativa attuale é da collegare ai disturbi della

spalla dx relativi ad una sindrome da attrito sottoacromiale.

(…).

Ritengo che per le sole conseguenze dell’infortunio del

06.12.2013 il paziente é da ritenere completamente abile al lavoro almeno dalla

data odierna e secondo me già da tre mesi dopo l’infortunio.

(…).”

(doc. 26 - il corsivo é

del redattore)

Nel quadro della procedura

di opposizione, l’assicurato ha prodotto le risultanze di accertamenti

radiologici e strumentali eseguiti nel frattempo alla spalla destra, nonché un

“parere medicolegale” elaborato dal dott. __________, spec. in medicina legale

e delle assicurazioni a __________.

La radiografia della

spalla destra del 26 maggio 2014 ha evidenziato, a livello acromionclaveare

destro, la presenza di una “lussazione di terzo grado, con evidente diastasi

dei capi ossei e franco sopraslivellamento dell’estremo acromiale della

clavicola di destra”, nonché una riduzione dello spazio subacromiale in un

possibile quadro di impingement (doc. 38).

Da parte sua, la RMN della

spalla destra del 18 giugno 2014 ha messo in luce un “disallineamento dei capi

ossei articolari dell’acromion-claveare con versamento endoarticolare come da

lussazione”, in assenza di lesioni tendinee (cfr. doc. 38).

Il 7 luglio 2014, il dott.

__________ dell’Ambulatorio di ortopedia della Clinica di __________ ha

diagnosticato una lussazione post-traumatica sintomatica acromion-claveare di

terzo grado della spalla destra (doc. B 6).

Con referto datato 8

agosto 2014, il dott. __________ ha affermato che, a quel momento, l’assicurato

presentava un’artralgia sub-acuta della spalla destra con importanti

limitazioni funzionali e, al riguardo, ha sostenuto che RI 1 “…, a seguito di

caduta, ebbe a riportare trauma contusivo-distorsivo della spalla destra con

lussazione di III grado dell’articolazione acromion-claveare: tale lesione,

inizialmente misconosciuta e sottovalutata, ed accertata strumentalmente solo

nel maggio 2014, é senz’altro una lesione di natura traumatica ed é pienamente

compatibile, per sede, morfologia e cronologia, con le modalità lesive

prospettate.” (doc. 38, p. 4).

Nel mese di agosto 2014,

l’amministrazione ha invitato il dott. __________ a pronunciarsi sulla

valutazione espressa dallo specialista privatamente consultato dall’assicurato.

Con rapporto del 22 agosto

2014, il chirurgo ortopedico appena citato ha chiesto di poter prendere visione

del referto relativo alla radiografia della spalla destra eseguita a suo tempo presso

il PS dell’Ospedale regionale di __________ “… per vedere se vi era già un

referto di lussazione acromioclavicolare grado III.”, precisando inoltre che,

in ogni caso, “un’inabilità lavorativa al 100% prolungatasi oltre sei mesi

dalla data dell’infortunio, é comunque difficilmente giustificabile.” (doc.

42).

Il dott. __________, in

data 5 settembre 2014, ha replicato che, in concreto, “…, viste le obiettività cliniche

rilevate sia dal sottoscritto che in sede di visita ortopedico-traumatologica

presso l’Ospedale __________ in data 21.05.2014 e 07.07.2014 e le obiettività

strumentali (Rx-grafia e RMN della spalla, rispettivamente del 26.05.2013 e del

20.06.2013), é possibile affermare che il Sig. RI 1 é affetto da una lussazione

acromio-claveare inveterata della spalla destra, che detta lussazione é

senz’altro di natura traumatica e che, avuto riguardo del meccanismo lesivo

prospettato, ebbe coerentemente a verificarsi in occasione dell’evento

infortunistico del 6.12.2013.“.

Sempre secondo questo

sanitario, visto che, dal profilo clinico, coesisterebbe “un quadro di

peri-tendinite post-traumatica della cuffia dei rotatori, con evidente

limitazione funzionale dolorosa dei movimenti della spalla, …”, l’insorgente sarebbe

incapace di svolgere attività lavorative pesanti, quale quella da lui svolta al

momento dell’infortunio (allegato al doc. V).

Nuovamente interpellato

dalla CO 1 per quanto riguarda la diagnosticata lussazione acromio-clavicolare,

il dott. __________ ha riconosciuto la sua probabile eziologia traumatica ma,

d’altra parte, ha escluso che la responsabilità possa essere imputata

all’infortunio del 6 dicembre 2013, siccome la patologia in questione sarebbe

“… posteriore all’evento del 06.12.2013 e molto probabilmente posteriore al

mese di maggio 2014. Infatti il referto radiologico del 26.05.2014 del Dr. __________

parla di lussazione di III grado con evidente diastasi dei capi ossei e franco

sopra livellamento dell’estremo acromiale della clavicola dx. Una lussazione

acromioclaveare di III grado é visibile chiaramente all’esame clinico e non é

mai stata menzionata dai vari medici che hanno esaminato il paziente dal

06.12.2013 fino al 20.05.2014, giorno della mia perizia. Anche una sonografia

della spalla dx eseguita il 07.05.2014 evidenzia un reperto di normalità (una

lussazione di III grado sarebbe stata anche visualizzata con la sonografia). In

base a queste considerazioni, confermo il mio riscontro del 20.05.2014 che il

paziente é da ritenere completamente abile al lavoro almeno dalla data della

mia perizia (20.05.2014) e secondo me già da 3 mesi dopo l’infortunio del

06.12.2013. La lussazione acromioclaveare documentata mediante MRI del 18.06.2014

e RX del 26.05.2014 non é conseguenza dell’infortunio del 06.12.2013.” (doc.

42).

Posto che, secondo il

medico fiduciario dell’assicurazione, una lussazione acromio-claveare non era

stata refertata né mediante la radiografia del dicembre 2013, né con l’esame

sonografico del 7 maggio 2014, né ancora in occasione della visita del 20

maggio 2014, nel corso del mese di novembre 2014, il TCA ha invitato il

rappresentante legale dell’assicurato a spiegare come tutto ciò potesse

conciliarsi con la tesi difesa dal dott. __________ (doc. XI).

Il 2 dicembre 2014, l’RA 1

ha prodotto copia della radiografia della spalla destra effettuata il 6

dicembre 2013 presso il Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________ (doc.

C 1), come pure una certificazione della dott.ssa __________, secondo la quale

“presa visione della Rx-grafia eseguita il 6.12.2013 presso l’Ospedale __________

di __________ e comparata con gli accertamenti di cui sopra, é possibile

affermare che, per quanto riguarda in particolare la Rx-grafia, il quadro era

perfettamente sovrapponibile. Dal che si desume che la lussazione

acromio-claveare ebbe a verificarsi effettivamente il 6.12.2013 e che il

referto radiografico era sbagliato.” (doc. C 2 - il corsivo é del

redattore).

Chiamato

dall’amministrazione a pronunciarsi su quest’ultima documentazione, in data 10

dicembre 2014, il dott. __________ ha osservato quanto segue:

" (…).

ho preso visione della radiografia eseguita il 06.12.2013,

premetto che la proiezione della radiografia non é quella ideale per valutare

precisamente l’articolazione acromio-clavicolare. Consiglio quindi di

presentare questa radiografia ad uno o due specialisti in radiologia, chiedendo

il loro referto, essendo questa una valutazione specialistica nel campo della

radiologia.”

(allegato al doc. XIV)

2.7. Secondo la giurisprudenza, il

Considerandi

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.8

Nella concreta evenienza, visto

che lo stesso medico fiduciario dell’amministrazione ha esplicitamente

riconosciuto la necessità di procedere a un complemento istruttorio

(concretamente, a una valutazione delle immagini afferenti alla radiografia

della spalla destra del 6 dicembre 2013 da parte di uno specialista in

radiologia - cfr. allegato al doc. XIV), il suo apprezzamento non può costituire

da valido fondamento al giudizio che é ora chiamato a rendere questo Tribunale.

Nella misura in cui la CO

1.

ha emanato la decisione su opposizione impugnata facendo capo al parere (basato

su una valutazione incompleta delle prove) del proprio medico di

fiducia, essa ha violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF

8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

2.9

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen

haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst

(BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata

sul parere del proprio medico __________ fiducia (dott. __________).

Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata. L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi,

dovrà disporre l’approfondimento peritale indicato dal dott. __________ nel suo rapporto 10 dicembre 2014 e, sulla base delle relative

risultanze, definire nuovamente il diritto a prestazioni dell’assicurato a

decorrere dal 28 maggio 2014.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti