35.2014.66
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
22 dicembre 2014Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.66
mm/DC/sc
Lugano
22 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 luglio 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 dicembre 2013, RI 1,
nato nel 1956, dipendente della ditta __________ e, perciò, assicurato contro
gli infortuni presso la CO 1, é caduto mentre stava tagliando un ramo e ha
battuto a terra il capo, la mano e il braccio destro.
A causa di questo
sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 6 dicembre 2013 del Servizio
di PS dell’Ospedale regionale di __________, un trauma cranico lieve nonché
contusioni a livello della spalla e del polso destro (cfr. doc. 15).
Durante il periodo 23-27
dicembre 2013, l’assicurato é rimasto degente presso l’Ospedale di __________,
per la cura di una flogosi alla mano destro di origine batterica (cfr. doc.
11).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 giugno 2014, la CO
1 ha dichiarato estinto il proprio diritto a prestazioni a contare dal 28
maggio 2014, avendo l’assicurato nel frattempo ritrovato una completa capacità
lavorativa (cfr. doc. 31).
A seguito dell’opposizione
interposta dal __________ per conto dell’assicurato (doc. 35), in data 30 luglio
2014, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 37).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13
agosto 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che
l’assicuratore convenuto venga condannato a ripristinare il diritto alle
prestazioni di corta durata, sostenendo in sostanza che i disturbi da lui
ancora lamentati e l’incapacità lavorativa che ne consegue, costituirebbero una
conseguenza naturale (e adeguata) dell’evento infortunistico del dicembre 2013,
e ciò facendo riferimento alla perizia di parte elaborata dal dott. __________
l’8 agosto 2014 (doc. I).
1.4. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In corso di causa, il
ricorrente ha prodotto un complemento peritale del dott. __________ (doc. V +
allegato).
A titolo d’osservazioni,
l’assicuratore resistente ha versato agli atti un rapporto del chirurgo
ortopedico dott. __________ (doc. IX + allegato).
1.6. In data 20 novembre 2014,
questa Corte ha chiesto al patrocinatore dell’insorgente di voler spiegare “…
come si concilia la tesi difesa dal dott. __________ con le circostanze,
avvalorate dalla documentazione presente agli atti, sollevate dal sanitario
consultato dall’amministrazione.” (doc. XI).
La risposta fornita dall’RA
1 é datata 2 dicembre 2014 (doc. XII + allegati).
1.7. Il 3 dicembre 2014, il TCA ha
invitato l’amministrazione ha sottoporre al dott. __________ la documentazione
ulteriormente versata agli atti per una sua presa di posizione (doc. XIII).
In data 19 dicembre 2014,
il rappresentante della CO 1 ha dichiarato che, alla luce delle considerazioni
espresse dal medico fiduciario, “… si rende necessaria una valutazione
specialistica nel campo della radiologia la quale, auspico, dovrebbe fornire
delle risposte definitive.” (doc. XIV + allegato).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto litigioso é la
questione di sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare estinto il diritto
a prestazioni a far tempo dal 28 maggio 2014, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa
P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del
23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202
consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V
142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Dalle carte processuali si evince che la decisione in questione
é fondata essenzialmente sul rapporto 27 maggio 2014 del dott. __________ ____________________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 31, p. 2).
In quella sede, il
consulente dell’assicuratore convenuto si é in effetti così espresso circa la
persistenza di un legame causale naturale con il sinistro del dicembre 2013,
rispettivamente circa la capacità lavorativa dell’assicurato a fronte dei soli
postumi infortunistici:
" (…).
Il 06.12.2013 il paziente ha riportato una contusione del polso dx
e della spalla dx. Gli esami radiologici e mediante MRI hanno escluso lesioni
ossee o legamentosa. Il ricovero dal 23.12 al 27.12 per cellulite del dorso
della mano dx non é riconducibile all’evento infortunistico del 06.12.2013.
Fatti
I dolori attuali a livello della spalla dx sono da ricondurre ad
una sindrome da attrito sottoacromiale di natura degenerativa.
La sonografia della spalla dx eseguita il 07.05 esclude una
lesione tendinosa. Quindi la contusione del polso dx e della spalla dx hanno
provocato disturbi riconducibili con probabilità preponderante all’evento
infortunistico del 06.12.2013 per un periodo di circa tre mesi.
I disturbi ancora attualmente presenti non sono più da
ricondurre all’evento infortunistico del 06.12.2013.
(…).
L’inabilità lavorativa attuale é da collegare ai disturbi della
spalla dx relativi ad una sindrome da attrito sottoacromiale.
(…).
Ritengo che per le sole conseguenze dell’infortunio del
06.12.2013 il paziente é da ritenere completamente abile al lavoro almeno dalla
data odierna e secondo me già da tre mesi dopo l’infortunio.
(…).”
(doc. 26 - il corsivo é
del redattore)
Nel quadro della procedura
di opposizione, l’assicurato ha prodotto le risultanze di accertamenti
radiologici e strumentali eseguiti nel frattempo alla spalla destra, nonché un
“parere medicolegale” elaborato dal dott. __________, spec. in medicina legale
e delle assicurazioni a __________.
La radiografia della
spalla destra del 26 maggio 2014 ha evidenziato, a livello acromionclaveare
destro, la presenza di una “lussazione di terzo grado, con evidente diastasi
dei capi ossei e franco sopraslivellamento dell’estremo acromiale della
clavicola di destra”, nonché una riduzione dello spazio subacromiale in un
possibile quadro di impingement (doc. 38).
Da parte sua, la RMN della
spalla destra del 18 giugno 2014 ha messo in luce un “disallineamento dei capi
ossei articolari dell’acromion-claveare con versamento endoarticolare come da
lussazione”, in assenza di lesioni tendinee (cfr. doc. 38).
Il 7 luglio 2014, il dott.
__________ dell’Ambulatorio di ortopedia della Clinica di __________ ha
diagnosticato una lussazione post-traumatica sintomatica acromion-claveare di
terzo grado della spalla destra (doc. B 6).
Con referto datato 8
agosto 2014, il dott. __________ ha affermato che, a quel momento, l’assicurato
presentava un’artralgia sub-acuta della spalla destra con importanti
limitazioni funzionali e, al riguardo, ha sostenuto che RI 1 “…, a seguito di
caduta, ebbe a riportare trauma contusivo-distorsivo della spalla destra con
lussazione di III grado dell’articolazione acromion-claveare: tale lesione,
inizialmente misconosciuta e sottovalutata, ed accertata strumentalmente solo
nel maggio 2014, é senz’altro una lesione di natura traumatica ed é pienamente
compatibile, per sede, morfologia e cronologia, con le modalità lesive
prospettate.” (doc. 38, p. 4).
Nel mese di agosto 2014,
l’amministrazione ha invitato il dott. __________ a pronunciarsi sulla
valutazione espressa dallo specialista privatamente consultato dall’assicurato.
Con rapporto del 22 agosto
2014, il chirurgo ortopedico appena citato ha chiesto di poter prendere visione
del referto relativo alla radiografia della spalla destra eseguita a suo tempo presso
il PS dell’Ospedale regionale di __________ “… per vedere se vi era già un
referto di lussazione acromioclavicolare grado III.”, precisando inoltre che,
in ogni caso, “un’inabilità lavorativa al 100% prolungatasi oltre sei mesi
dalla data dell’infortunio, é comunque difficilmente giustificabile.” (doc.
42).
Il dott. __________, in
data 5 settembre 2014, ha replicato che, in concreto, “…, viste le obiettività cliniche
rilevate sia dal sottoscritto che in sede di visita ortopedico-traumatologica
presso l’Ospedale __________ in data 21.05.2014 e 07.07.2014 e le obiettività
strumentali (Rx-grafia e RMN della spalla, rispettivamente del 26.05.2013 e del
20.06.2013), é possibile affermare che il Sig. RI 1 é affetto da una lussazione
acromio-claveare inveterata della spalla destra, che detta lussazione é
senz’altro di natura traumatica e che, avuto riguardo del meccanismo lesivo
prospettato, ebbe coerentemente a verificarsi in occasione dell’evento
infortunistico del 6.12.2013.“.
Sempre secondo questo
sanitario, visto che, dal profilo clinico, coesisterebbe “un quadro di
peri-tendinite post-traumatica della cuffia dei rotatori, con evidente
limitazione funzionale dolorosa dei movimenti della spalla, …”, l’insorgente sarebbe
incapace di svolgere attività lavorative pesanti, quale quella da lui svolta al
momento dell’infortunio (allegato al doc. V).
Nuovamente interpellato
dalla CO 1 per quanto riguarda la diagnosticata lussazione acromio-clavicolare,
il dott. __________ ha riconosciuto la sua probabile eziologia traumatica ma,
d’altra parte, ha escluso che la responsabilità possa essere imputata
all’infortunio del 6 dicembre 2013, siccome la patologia in questione sarebbe
“… posteriore all’evento del 06.12.2013 e molto probabilmente posteriore al
mese di maggio 2014. Infatti il referto radiologico del 26.05.2014 del Dr. __________
parla di lussazione di III grado con evidente diastasi dei capi ossei e franco
sopra livellamento dell’estremo acromiale della clavicola dx. Una lussazione
acromioclaveare di III grado é visibile chiaramente all’esame clinico e non é
mai stata menzionata dai vari medici che hanno esaminato il paziente dal
06.12.2013 fino al 20.05.2014, giorno della mia perizia. Anche una sonografia
della spalla dx eseguita il 07.05.2014 evidenzia un reperto di normalità (una
lussazione di III grado sarebbe stata anche visualizzata con la sonografia). In
base a queste considerazioni, confermo il mio riscontro del 20.05.2014 che il
paziente é da ritenere completamente abile al lavoro almeno dalla data della
mia perizia (20.05.2014) e secondo me già da 3 mesi dopo l’infortunio del
06.12.2013. La lussazione acromioclaveare documentata mediante MRI del 18.06.2014
e RX del 26.05.2014 non é conseguenza dell’infortunio del 06.12.2013.” (doc.
42).
Posto che, secondo il
medico fiduciario dell’assicurazione, una lussazione acromio-claveare non era
stata refertata né mediante la radiografia del dicembre 2013, né con l’esame
sonografico del 7 maggio 2014, né ancora in occasione della visita del 20
maggio 2014, nel corso del mese di novembre 2014, il TCA ha invitato il
rappresentante legale dell’assicurato a spiegare come tutto ciò potesse
conciliarsi con la tesi difesa dal dott. __________ (doc. XI).
Il 2 dicembre 2014, l’RA 1
ha prodotto copia della radiografia della spalla destra effettuata il 6
dicembre 2013 presso il Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________ (doc.
C 1), come pure una certificazione della dott.ssa __________, secondo la quale
“presa visione della Rx-grafia eseguita il 6.12.2013 presso l’Ospedale __________
di __________ e comparata con gli accertamenti di cui sopra, é possibile
affermare che, per quanto riguarda in particolare la Rx-grafia, il quadro era
perfettamente sovrapponibile. Dal che si desume che la lussazione
acromio-claveare ebbe a verificarsi effettivamente il 6.12.2013 e che il
referto radiografico era sbagliato.” (doc. C 2 - il corsivo é del
redattore).
Chiamato
dall’amministrazione a pronunciarsi su quest’ultima documentazione, in data 10
dicembre 2014, il dott. __________ ha osservato quanto segue:
" (…).
ho preso visione della radiografia eseguita il 06.12.2013,
premetto che la proiezione della radiografia non é quella ideale per valutare
precisamente l’articolazione acromio-clavicolare. Consiglio quindi di
presentare questa radiografia ad uno o due specialisti in radiologia, chiedendo
il loro referto, essendo questa una valutazione specialistica nel campo della
radiologia.”
(allegato al doc. XIV)
2.7. Secondo la giurisprudenza, il
Considerandi
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.8
Nella concreta evenienza, visto
che lo stesso medico fiduciario dell’amministrazione ha esplicitamente
riconosciuto la necessità di procedere a un complemento istruttorio
(concretamente, a una valutazione delle immagini afferenti alla radiografia
della spalla destra del 6 dicembre 2013 da parte di uno specialista in
radiologia - cfr. allegato al doc. XIV), il suo apprezzamento non può costituire
da valido fondamento al giudizio che é ora chiamato a rendere questo Tribunale.
Nella misura in cui la CO
1.
ha emanato la decisione su opposizione impugnata facendo capo al parere (basato
su una valutazione incompleta delle prove) del proprio medico di
fiducia, essa ha violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF
8C_704/2007 del 9 aprile 2008).
2.9
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten
einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)
medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält
oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht
beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei
Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen
haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst
(BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata
sul parere del proprio medico __________ fiducia (dott. __________).
Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata. L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi,
dovrà disporre l’approfondimento peritale indicato dal dott. __________ nel suo rapporto 10 dicembre 2014 e, sulla base delle relative
risultanze, definire nuovamente il diritto a prestazioni dell’assicurato a
decorrere dal 28 maggio 2014.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti