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Decisione

35.2014.68

Istanza di revisione di sentenza respinta. L'assicurato non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di nuove circostanze suscettibili di far apparire oggettivamente insufficienti o errati gli elemen

11 giugno 2015Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. I 1-3 sono stati

inviati all’avv. __________ per osservazioni (doc. XIV).

1.13. In data 16 novembre 2014

l’avv. RA 2 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni concludendo che lo

stato della spalla è stato ampiamente indagato, senza ulteriori novità (doc.

XV).

Il doc. XV è stato inviato

per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. XVI).

1.14. Il 3 dicembre 2014 l’avv. RA 1

ha trasmesso al TCA – per informazione – nuova documentazione medica (doc. XVII

L/1-5) che questa Corte ha inviato per conoscenza all’avv. RA 2 (doc. XVIII).

1.15. Il 24 dicembre 2014 il

rappresentante dell’assicurato ha inviato al TCA il rapporto operatorio del Dr.

__________, relativo all’intervento subìto da RI 1 il 18 dicembre 2014 (doc.

XIX+bis)

Il doc. XIX e l’allegato

sono stati trasmessi all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. XX).

1.16. L’avv. RA 1 – in data 22

gennaio 2015 – ha inviato al TCA uno scritto di precisazioni del Dr. __________

(doc. M).

La lettera del 22 gennaio

2015 e lo scritto del Dr. __________ sono stati inviati all’avv. RA 2 per

conoscenza (XXII).

1.17. Il 13 febbraio 2015 l’avv. RA

1 ha trasmesso al TCA copia della documentazione medica ricevuta dal proprio

patrocinato (doc. XXIII+N1-15) che questa Corte ha inviato per conoscenza

all’avv. RA 2 (doc. XXIV).

1.18. L’avv. RI 1 - in data 5 marzo

2015 - si è riconfermato nelle proprie argomentazioni rilevando come dagli atti

prodotti non risulti alcun fatto nuovo (doc. XXV).

Il doc. XXV è stato

trasmesso all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XXVI).

1.19. In data 24 marzo 2015 l’istante

ha inviato a questa Corte gli scritti del 5 marzo e 23 marzo 2015 del Dr. __________

rilevando che all’esame artroscopico è stata evidenziata una “lesione di

Bankart, con accollamento mediale del labbro glenoideo come in evoluzione per

Alpsa lesione”. Questa lesione – non rilevata dei precedenti accertamenti –

è in nesso di causalità probabile, secondo il Dr. __________, con il sinistro

subìto dall’assicurato (doc. XXVII+O 1-2).

La nuova documentazione

medica è stata inviata per osservazioni all’CO 1 (doc. XXVIII).

1.20. L’avv. RA 2, il 19 aprile 2015, ha trasmesso al Tribunale l’apprezzamento della Dr.ssa __________ riconfermandosi nelle proprie

allegazioni e domande (doc. XXIX+1).

Lo scritto del 19 aprile

2015 e l’allegato sono stati inviati all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XXX).

1.21. L’8 maggio 2015 l’avv. RA 1 ha

trasmesso a questa Corte copia dell’ultima documentazione medica ricevuta (doc.

XXXI+P1-4) che il TCA ha trasmesso per conoscenza all’avv. RA 2 (doc. XXXII).

1.22. In data 28 maggio 2015 il

rappresentante dell’assicurato ha ritirato la richiesta di assistenza

giudiziaria e prodotto il rapporto del 28 aprile 2015 del Dr. __________

dell’Ospedale __________ di Lugano (doc. XXXIII).

I doc. XXXIII e l’allegato

sono stati inviati all’avv. RA 2 per osservazioni (doc. XXXIV).

1.23. L’avv. RA 2, l’8 giugno 2015,

si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande (doc. XXXV).

Il doc. XXXV è

stato trasmesso all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XXXVI).

Considerandi

In ordine

2.1

L’assicuratore infortuni

convenuto ha chiesto, a titolo preliminare, di verificare la tempestività

dell’istanza di revisione presentata da RI 1 in data 29 luglio/4 agosto 2014

(cfr. risposta del 13 ottobre 2014, pag. 4, doc. IX+1).

Secondo l'art. 61 cpv. 1

lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati

scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato

da un crimine o da un delitto.

L'art. 24 Lptca prevede

che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa

la revisione:

a) se sono stati scoperti

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un

delitto ha influito sul giudizio.

Secondo l'art. 25 cpv. 1

Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di

prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data

in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b)

dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve

inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

L'art. 25 cpv. 2 Lptca

stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura

prescritta dalla presente legge.

Questo Tribunale constata

che, a mente dell’istante, il “fatto nuovo” che fonderebbe la revisione

della sentenza del 9 settembre 2013, è costituito da quanto emerso dalla

certificazione del 12 maggio 2014 del Dr. __________ (doc. C) ricevuta

dall’avv. RA 1, al più presto, il giorno successivo (13 maggio 2014), nonché da

quelle del Dr. __________ (20 e 27 giugno 2014) e Dr. __________ (7 e 24 luglio

2014) (doc. V1).

Nell’ipotesi più

sfavorevole all’assicurato, il termine di 90 giorni previsto dall’art. 25 cpv.

1.

Lptca ha iniziato a decorrere il 13 maggio 2014 ed è dunque venuto a scadere

in data 12 settembre 2014 (dal 15 luglio al 15 agosto il termine è

sospeso, ex art. 11 lett. b Lptca).

Se ne deduce pertanto che

- inoltrata, il 29 luglio/4 agosto 2014 (cfr. I) - l'istanza di revisione in

questione deve essere considerata senz’altro tempestiva.

Nel

merito

2.2

Perché il TCA possa rivedere

una sua decisione cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano

scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Un fatto

è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è

stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non

era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data

alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si

poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito

della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante,

vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della

decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di

un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199

consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non

pubblicata,2A.531/1999).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova,

essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare

la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però

non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso

l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla

sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF

del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo

di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto

nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto

dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria

diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).

In una sentenza C 223/06

del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che

stanno alla base della revisione di una sentenza:

" 3.2 La

nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di

revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),

di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di

una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24

gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già

esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati

poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti

verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,

secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non

vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione

(DTF 121 IV 317 consid.

2.

pag. 321; 118 II 199 consid. 5

pag. 204; 110 V 138 consid. 2

pag. 141; 108 V 170 consid. 1

pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter

Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e

Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire

devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già

rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi

del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2

pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1

pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5.

pag. 205)."

2.3

Con il giudizio di cui ora è

chiesta la revisione, il TCA ha riconosciuto la correttezza della decisione formale

dell’CO 1 del 4 gennaio 2013 (doc. 171), confermata con decisione su

opposizione del 26 febbraio 2013 (doc. 178), che ha ritenuto l’assicurato pienamente

abile al lavoro dal 7 agosto 2012 e negato il diritto a ulteriori prestazioni

assicurative dalla medesima data.

In quella sentenza il TCA

si è fondato principalmente sulle valutazioni del 16 novembre 2011 (doc. 96),

del 17 agosto 2012 (doc. 148) e del 17 ottobre 2012 (doc.156 ) del medico

fiduciario dell’CO 1 Dr. __________, spec. FMH in neurologia.

Nel rapporto

del 17 ottobre 2012 lo specialista dell’CO 1 ha posto la diagnosi di lesione

del nervo toracico lungo con sviluppo di una scapola alata e riferito dei

dolori lamentati dall’assicurato da lui messi in relazione con questa lesione

(doc. 156).

Il

Dr. __________ ha tuttavia ribadito – facendo riferimento anche alle sue

precedenti valutazioni – che la scapola alata e la lesione del

nervo toracico lungo non sono da ricondurre ad una lussazione acuta traumatica

della spalla. Con riferimento alla documentazione fotografica e video

esaminata dallo specialista (l’assicurato è stato oggetto di pedinamenti nel

periodo agosto-settembre 2012, doc. 153 e 154) le limitazioni fatte valere

dall’assicurato non hanno – a suo parere – alcuna base organica (doc.

156).

A sostegno delle

conclusioni del Dr. __________, il TCA ha quindi fatto riferimento al rapporto

del medico __________ Dr. __________ spec. FMH in chirurgia ortopedica, il

quale durante la visita medica del 18 ottobre 2011, dopo aver diagnosticato uno

“Stato dopo trauma distorsivo spalla sinistra. Lesione del nervo toracico

lungo con scapola alata” (doc. 93), ha sollevato delle perplessità sul caso

non riuscendo a capire “perché una lesione almeno parziale del nervo

toracico lungo di origine postraumatica non abbia nessuna tendenza al ricupero

con il tempo e in particolare nonostante il tempo trascorso non si sia

sviluppata nessuna ipotria della muscolatura del cinto omero scapolare”. Il

medico ha poi sottolineato che normalmente le scapole alate non sono così

particolarmente dolorose (doc. 93).

Perplessità

sul caso, in particolare sui dolori lamentati dall’assicurato, sono altresì

state evidenziate dal Dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________ che

– in data 8 giugno 2012 – ha diagnosticato “Läsion des Nervus thoracicus

longus links, V.a Plexusparese und Scapula alata links Z. n. Schulterluxation

links” e indicato “Unklar bleibt die massive Schmerzsymptomatik

im gesamten Schulterbereich” (doc. 138).

Alla luce

delle conclusioni del Dr. __________, il TCA ha quindi reputato

dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che l’assicurato ha ritrovato una piena capacità

lavorativa, nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni resistente.

2.4

Il

rappresentante di RI 1 ha motivato l’istanza di revisione tramite

nuova documentazione medica dalla quale – a suo dire – si deve concludere che

la decisione che ha portato alla sospensione delle prestazioni assicurative è

stata emessa sulla scorta di fatti e constatazioni mediche inesatte (doc. II, V).

In particolare, secondo l’avv.

RA 1, “il fatto che vari medici specialisti sostengano che tutta una serie

di normali movimenti non sono in contrasto con le lesioni subite dal signor RI

1, che il nesso di causalità tra l’infortunio e le attuali lesioni sia

confermato da tutti i medici intervenuti e infine il fatto che finalmente si

sia accertato come il signor RI 1 in realtà soffra di una doppia patologia alla

spalla, sono tutti elementi di notevole importanza che cambiano completamente

la situazione” (doc. II, V).

L’CO 1, da parte sua, ha

ritenuto che le condizioni per procedere ad una revisione della sentenza del 9

settembre 2013 non fossero adempiute (doc. IX+1).

L’assicurato

ha prodotto innanzitutto lo scritto del 12 maggio 2014 del Dr. __________,

della Clinica __________ di __________ (doc. I6)

Il Dr. __________

ha fornito le seguenti precisazioni all’avv. RA 1:

" Wir beziehen uns auf unsere Konsultation und auf Ihre Anfrage von

Herrn RI 1. Es besteht seit dem bekannten Unfall eine massive Scapula alata

Position des Patienten. Eine durchgeführte

neurologische Untersuchung hat keine relevante Läsion der Innervation des M.

serratus anterior ergeben.

Allerdings ist sowohl der zeitliche Zusammenhang

mit der deutlich sichtbaren Fehlstellung der Scapula, ebenso wie die

Beschwerden welche sehr gut mit der Fehlstellung der Scapula vereinbar sind, klar

gegeben. Das heisst, obschon vorderhand noch keine

klare strukturelle Läsion sichtbar ist, so ist das pathologische

Bewegungsmuster an sich mit guter Sicherheit belegbar

und nachvollziehbar und die damit einhergehenden

Beschwerden ebenfalls. Ferner steht im Raum die Frage warum der Patient sein

Kind auf dem Arm halten konnte, dies ist bei angewinkeltem Arm am Körper

problemlos möglich auch mit dieser massiv abstehenden Scapula, dies

widerspricht nicht dem Leiden des Patienten. Mit den zurzeit vorliegenden Daten

ist es aus unserer Sicht überwiegend wahrscheinlich, dass der Unfall und die

aktuellen Probleme ursächlich in Zusammenhang stehen” (doc. I6).

In seguito, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto il referto

del 5 giugno 2014 del Dr. __________ del Centro __________ dell’Ospedale __________

di __________ che, tra le altre cose, segnala come l’applicazione del TENS alla

spalla sinistra non ha portato ad un miglioramento significativo del quadro

algico (doc. I5).

A sostegno

della propria istanza di revisione l’assicurato ha allegato anche i certificati

del 7 e del 24 luglio 2014 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, e l’artro-RM alla spalla sinistra del 16 luglio 2014 (doc. I1, I2,

I3, I4).

Con lo

scritto del 7 luglio 2014, il Dr. __________ ha indicato che oltre al noto

problema della scapola lata, “è stata messa in evidenza un’instabilità

anteriore con lussazione autoridotta che, alla precedente consultazione non era

possibile constatare”. Egli ha quindi richiesto un artro-RM alla spalla

sinistra, mai eseguita dal paziente (doc. I4).

Dopo aver

effettuato il 16 luglio 2014 l’artro-RM alla spalla sinistra (doc. G), in data 24

luglio 2014, il Dr. __________ ha espresso le seguenti considerazioni:

" (…)

Il paziente è stato da me visitato più volte, per la problematica

medico-assicurativa complessa. Il paziente riferisce un trauma con possibile

lussazione autoridotta della spalla dx avvenuto il 15.03.2010 e quindi si è

sottoposto a ripetuti controlli presso specialisti ortopedici e neurologi. Il

paziente presenta una chiara discinesia scapolo toracica dovuta a scapola lata

da neuropatia del toracico lungo, e con sintomi dolorosi che si irradiano dalla

scapola e dal cingolo scapolare lungo tutto l'arto superiore sinistro.

Il paziente presenta anche un'instabilità della gleno-omerale e

sopratutto ultimi due controlli ambulatoriali da me eseguito è possibile

lussare anteriormente la spalla e autoridurla. Apprehenssion test e Relocation

test sono positivi.

Ho chiesto un'artro-RMN alla spalla sx che il

paziente ha effettuato in data 16.07.2014, che conferma una lesione di Hill

Sachs ed una probabile lesione di Bankart. La lesione di Hill Sachs testimonia

instabilità anteriore e dall'ultimo controllo il paziente riferisce che la spalla

si è lussata una decina di volte e auto-ridotta anteriormente. Anche al

controllo in data odierna la spalla presenta una chiara instabilità molto più

evidente rispetto ai controlli di qualche mese orsono con Apprehension e

Relocation test fortemente positivi, nella manovra di Apprehension test la

spalla si lussa anteriormente.

Pertanto, il paziente è affetto da una doppia patologia alla

spalla e al

cingolo scapolare sx. La nota neuropatia del nervo toracico lungo

che determina una discinesia scapolo-toracica con scapola lata, ma

anche sempre più ingravescente instabilità anteriore che presenta

della lesioni di tipo legamentoso e anche un difetto osseo

significativo.

Per quanto concerne la prima patologia non vi sono trattamenti

medici da suggerire ai paziente, ma per quanto riguarda

instabilità

anteriore che è sicuramente sempre più evidente e che sempre più

disturba il paziente, in considerazione delle lesioni

anatomopatologiche e della facile lussabilità della spalla sx, il consiglio è

quello di eseguire un intervento di stabilizzazione con intervento secondo

Latajet. Il tipo d'intervento è suggerito dalla cronicità dei sintomi e dal

tipo di lesioni riscontrate all'artro-RMN.

Dopo l'intervento il paziente manterrà l'arto operato

immobilizzato in

un tutore per 3 settimane e quindi effettuerà un periodo di

rieducazione di ca. 3 mesi.” (doc. I1).

Con

l’istanza del 4 agosto 2014 (doc. II) – a completazione di quella inoltrata

dall’assicurato il 29 luglio 2014 (doc. I) – e le successive motivazioni del 29

agosto 2014 (doc. V1), l’avv. RA 1 ha prodotto anche lo scritto del 27 giugno

2014.

del Dr. __________, il quale ha concluso che il perito neurologo e l’ampia

documentazione fotografica “hanno però già dimostrato che il paziente è in

grado di eseguire tutti i movimenti da lei elencati oltre all’apertura di

grossi sportelloni di autoveicoli, spostamenti di pacchi della spesa e di pesi

superiori ai 20kg sopra l’altezza del collo” (doc. E).

L’amministrazione

ha quindi sottoposto la documentazione medica prodotta dall’istante alla

valutazione del medico di circondario, Dr.ssa __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica.

Nello

scritto del 23 settembre 2014 la Dr.ssa __________ si è così espressa:

" (…)

la certificazione del prof. __________ del 12.05.2014 conferma

pure la divergenza tra la possibilità di alzare pesi con un braccio angolato ed

appoggiato al corpo e la dimostrazione contraria descritta nella visita

medico-circondariale del 03.01.2012. Nello stesso modo il prof.

__________ conferma la nostra univoca diagnosi di scapola alata

senza poter però oggettivare una struttura patologicamente alterata.

Tutto sommato posso ribadire che le motivazioni del Dr. __________

non costituiscono un fatto nuovo che non era già conosciuto nel momento della

presa di posizione da parte della CO 1.

Viene però confermato che si potrebbe trattare di una neuropatia

precedente ossia preesistente al 15.03.2010. Anche lo scritto del dott. __________

del 27.06.2014 conferma la discrepanza tra il perito neurologico e la dimostrata

limitazione per quanto riguarda la spalla sinistra.

In conclusione posso accentuare che ambi i medici ossia il prof. __________

e il dott. __________ confermano lo scritto dei medici da parte della Suva,

anzi l'apprezzamento neurologico finale del 17.08.2014” (doc. IX1).

2.5

Nell'evenienza

concreta, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revisione del 29 luglio/4

agosto 2014, il TCA ritiene che l'assicurato non ha fornito alcuna prova circa

l’esistenza di nuove circostanze, suscettibili di far apparire come

oggettivamente insufficienti o errati gli elementi posti alla base della

sentenza di cui è postulata la revisione.

Dalla

certificazione del Dr. __________ emerge una diagnosi sovrapponibile a quella

posta dal Dr. __________ nel rapporto del 17 ottobre 2012. Egli ha infatti

indicato la presenza di una scapola alata e confermato che il paziente può

comunque svolgere determinati movimenti con il braccio sinistro (alzare pesi),

malgrado la presenza di questa patologia (cfr. doc. I6). Vengono perciò confermate

le conclusioni della Dr.ssa __________ quando nel rapporto del 13 gennaio 2012 sosteneva

che una scapola alata concede all’assicurato un’attività lavorativa pressoché

normale (doc. 107, pag. 6).

Conclusioni

che sono state confermate anche dal Dr. __________ nello scritto del 27 giugno

2014.

(doc. E), quando ha indicato all’avv. RA 1, che il paziente è in grado di

eseguire tutti i movimenti da lui elencati, oltre all’apertura di grossi

sportelloni di

autoveicoli, spostamento

di pacchi della spesa e pesi superori ai 20kg sopra l’altezza del collo,

ovvero:

" mettersi

al volante, guidare il veicolo, allacciare le cinture di sicurezza, aprire e

chiudere le portiere, il cofano motore, il portellone del bagagliaio, agire sui

comandi elettrici posti sul bracciolo della portiera, telefonare, tenere in

mano un pacchetto di sigarette, un giornale, un portafoglio, fumare una

sigaretta, sfogliare un giornale, infilare e togliere le chiavi dalle tasche

dei pantaloni, scostare lo sportello della bucalettere, guardare l’ora, pulire

il naso, grattare il volto e l’orecchio, portare alla bocca alimenti, spingere

il carrello della spesa e sistemare le borse nel bagagliaio, spostare gli

acquisti da una borsa all’altra, assicurare la spesa con una rete elastica,

sollevare il ripiano di copertura del vano bagagli, sistemarsi la maglietta,

alzare in vita i pantaloni e togliersi la giacca” (doc. D).

Questi

movimenti sono quelli che RI 1 è stato visto eseguire in occasione della

sorveglianza svolta nei mesi di agosto-settembre 2012 (cfr. sentenza 35.2013.24

del 9 settembre 2013, pag. 9) e che non corrispondono alle limitazioni funzionali

che l’assicurato aveva manifestato invece durante gli esami (cfr. visita medica

circondariale del 3 gennaio 2012, doc. 107).

Per quanto riguarda invece

le certificazioni del Dr. __________ va detto che lo specialista, dopo quanto

attestato con i referti del 7 e 24 luglio 2014 (cfr. consid. 2.4.), in data 24

luglio 2014 (e nel successivo referto del 29 ottobre 2014) ha diagnosticato “una

chiara discinesia scapolo toracica dovuta a scapola lata da neuropatia del

toracico lungo” e, a seguito dell’artro-RM alla spalla sinistra del 16

luglio 2014, una “lesione di Hill Sachs ed una probabile

lesione di Bankart” (doc. H e I1).

La lesione

di Hill-Sachs chiamata anche frattura di Hill-Sachs, è una depressione

corticale nella testa posterolaterale dell'osso dell'omero. È il risultato di una compressione

forzata della testa omerale contro il bordo glenoideo

anteriore quando la spalla subisce una lussazione anteriore.

Una lesione di Bankart è

invece una ferita anteriore del labbro glenoideo della

spalla causata da

ripetute lussazioni della

spalla (www.wikipedia.org).

Secondo il

Dr. __________ la lesione di Hill Sachs testimonia un’instabilità anteriore più

evidente “rispetto ai controlli di qualche mese orsono”. Il paziente –

sempre secondo lo specialista – è affetto da una doppia patologia alla spalla e

al cingolo scapolare sinistro. “La nota neuropatia del nervo toracico lungo

che determina una discinesia scapolo-toracica con scapola lata, ma anche sempre

più ingravescente instabilità anteriore che presenta delle lesioni di tipo

legamentoso e anche un difetto osseo significativo”. Il medico curante ha

quindi evidenziato che “il fatto nuovo da segnalare non riguarda la

patologia neurologica ormai stabilizzata, ma l’instabilità anteriore della

spalla che presenta chiari lesioni anatomopatologiche (Lesione di Hill Sachs)

da riferirsi al primo trauma iniziale” (doc. H e I1).

In data 5 marzo 2015 il

Dr. __________ ha poi riferito di aver operato l’assicurato il 18 dicembre 2014

(intervento di “stabilizzazione Sec. Latarjet Assistita Artroscopicamente”,

doc. XIXbis) “per un’instabilità anteriore con difetto osseo alla spalla

sinistra. Il difetto osseo consisteva in una lesione di Hill-Sachs sulla testa

omerale e una minima erosione sul versante glenoideo anteriore che è stato

evidenziato all’esame artroscopico. Sempre all’esame artroscopico durante

l’intervento è stata evidenziata una lesione di Bankart con accollamento

mediale del labbro glenoideo come in evoluzione per Alpsa lesione”. Lo

specialista ha quindi messo in evidenza le complicanze post-operatorie intervenute

(doc. O1).

Nello scritto del 23 marzo

2015.

il Dr. __________ si è quindi espresso in questi termini sul nesso di

causalità tra la lesione di Bankart alla spalla e l’infortunio: “il nesso di

causalità è da considerarsi probabile in quanto la lesione di bankart non era certamente

acuta quindi è probabile possa riferirsi a questo episodio. Vista la storia

clinica non possiamo riferire tale lesione come altamente probabile ma la

probabilità che sia stato quell’episodio a determinare sia la lesione di Hill

Sachs e soprattutto la lesione di Bankart è sicuramente da considerare”

(doc. O2).

Nell’apprezzamento medico

del 14 aprile 2015 la Dr.ssa __________ ha preso posizione sul rapporto del 5

marzo 2015 del Dr. __________ valutando se costituisce qualcosa di nuovo.

La Dr.ssa __________

si è così espressa:

" Da una

parte il dott. med __________ nota e conferma un notevole miglioramento per

quanto riguarda la spontanea mobilità dell’avambraccio e pure della spalla, per

altro nota ancora un forte dolore alla flessione per la presenza di scapola

alata in sede posteriore e laterale di sinistra. Per tali motivi lo specialista

chirurgo ortopedico conferma nel suo scritto del 05.03.2015 tutto ciò che è

stato notato e soprattutto motivato nell’apprezzamento del neurologo dott.med __________

del 17.10.2012; non siamo in presenza di nuovi dati medici che dovrebbero

modificare la presa di posizione da parte CO 1” (doc. XXIX1).

Da un lato dunque, le

certificazioni del Dr. __________ e del Dr. __________, non giustificano la

postulata revisione, dato che mettono in evidenza patologie ben note, in

particolare la lesione del nervo toracico lungo con scapola alata, che

permettono all’assicurato un’attività lavorativa pressoché

normale (cfr. doc. I6, E).

Per quanto riguarda, la lesione

di Hill Sachs e la lesione di Bankart (ferita anteriore del labbro glenoideo

della spalla) diagnosticate dal Dr. __________, anche in questo caso non si

tratta di reperti che non erano noti al momento in cui questa Corte ha emanato

la sentenza del 9 settembre 2013.

Nel rapporto di visita

medica circondariale del 18 ottobre 2011 il Dr. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, aveva ripreso, nell’anamnesi, la RM alla spalla sinistra

del 29 novembre 2001 “dove si nota una lesione di Hill-sachs in stato dopo

lussazione. Parziale lesione del labbro anteriore e antero/caudale” (doc.

93).

Nel rapporto del 13

gennaio 2012 – a margine della visita medica circondariale del 3 gennaio 2012 –

il Dr. __________, esprimendo le proprie perplessità per quanto riguarda

l’origine della scapola alata, precisava che dalla RM del 29.11.2001 alla

spalla sinistra “si è visto peraltro un’impronta di Hill-sachs ciò

significa che la testa omerale effettivamente si è ingranata al di sotto del

glenoide in seguito ad una precedente lussazione. Queste lussazioni con

formazione di Hill-sachs molto difficilmente vengono riposte spontaneamente. Mi

viene quindi da pensare che l’assicurato si sia già precedentemente lussato la

spalla in periodi anteriori al 2001, è possibile quindi che questa lesione del

nervo toracico lungo si sia già verificata in tale occasione” (doc. 107, la

sottolineatura è del redattore).

Nella valutazione del 16

novembe 2001 il Dr. __________ aveva anch’egli preso in considerazione l’evento

infortunistico del 2001 e la RM del 29 novembre 2001 che evidenziava una

lesione Hill-Sachs in stato dopo lussazione: “Hirslanden Klinik, Radiologin

Dr. __________. Arthro-MRI der linken Schulter vom

29.11.2001

In Anbetracht der Platzangst wurde ein offenes MRI-Gerät benutzt.

Hill-Sachs-Läsion bei Status nach Luxation”

(doc. 96).

Ne discende che la lesione Hill-Sachs, come pure la parziale

lesione del labbro anteriore e antero/caudale, sono

patologie che erano note ai sanitari che hanno valutato l’assicurato

nell’ambito della procedura conclusasi con la sentenza del 9 settembre 2013.

Dal referto

del 24 luglio 2014 del Dr. __________ si evince tuttalpiù che la lesione

in questione è più evidente rispetto a prima. Lo specialista ha infatti

annotato che al momento della visita del 24 luglio 2014 la spalla presentava un’instabilità anteriore più evidente “rispetto ai controlli di

qualche mese orsono” (doc. H e I1).

La Dr.ssa __________,

nel rapporto del 14 aprile 2015, dopo aver confrontato la valutazione del Dr. __________

del 5 marzo 2015 con quella del Dr. __________ del 17 ottobre 2012 ha tuttavia escluso la presenza di nuovi dati medici che dovrebbero modificare la presa

di posizione da parte dell’CO 1 (doc. XXIX1).

Anche la

successiva documentazione prodotta dall’insorgente l’8 maggio 2015 e il 28

maggio 2015 (doc. XXXI e XXXIII) non permette una diversa valutazione della

fattispecie.

In definitiva,

la questione può anche rimanere aperta, in quanto dalle certificazioni

del Dr. __________ e del Dr. __________ (cfr. doc. I5, I6, E) emerge che RI 1,

anche in presenza della lesione di Hill Sachs e della lesione di Bankart, mantiene

una piena abilità nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni.

In conclusione dunque,

poiché non sono stati fatti valere nuovi fatti o nuovi mezzi di prova secondo

la giurisprudenza (cfr. consid. 2.2.), l’istanza di revisione della sentenza

35.2013.24

del 9 settembre 2013 non può che essere respinta.

Con riferimento alla

certificazione 30 aprile 2015 del dott. __________ (doc. P 3), il TCA precisa

che la vertenza a cui egli fa accenno si è conclusa con lo stralcio della causa

(cfr. STCA 35.2015.6 del 16 aprile 2015) a seguito del ritiro della decisione

impugnata da parte dell’assicuratore. Va inoltre sottolineato che, in quella

fattispecie, si poneva una questione di causalità naturale, e meglio se le

diagnosticate lesioni di Hill-Sachs e di Bankart, oggetto di un annuncio di

ricaduta, erano riconducibili all’evento infortunistico iniziale. Nel caso sub

judice, invece, l’Istituto assicuratore aveva posto termine alle proprie

prestazioni, in quanto l’assicurato era stato reputato aver ritrovato una piena

capacità lavorativa nella sua abituale professione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L'istanza di revisione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti