35.2014.68
Istanza di revisione di sentenza respinta. L'assicurato non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di nuove circostanze suscettibili di far apparire oggettivamente insufficienti o errati gli elemen
11 giugno 2015Italiano31 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.68
LG/sc
Lugano
11 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 29 luglio/4 agosto 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
chiedente la revisione della sentenza emessa il 9
settembre 2013 da questo Tribunale (inc. n. 35.2013.24) nella causa da lui
promossa con ricorso del 2 aprile 2013
contro
la decisione su opposizione del 26 febbraio 2013 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 marzo 2010 la
ditta __________, ha notificato all’CO 1 che RI 1 – loro dipendente in qualità
di macchinista edile e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso
l’CO 1 – “accusa dolori alla spalla ma non ci risultano infortuni o cadute
in cantiere, non ci ha dato alcuna comunicazione dettagliata in merito e non ci
sono testimoni dell’accaduto. Pertanto contestiamo qualsiasi pretesa di
infortunio professionale” (doc. 3).
Il Dr. __________, con il
referto del 28 giugno 2010, ha diagnosticato la “lesione traumatica del
nervo toracico longo, trauma da trazione il 15.03.2010 con scapola alata a
sinistra. Stato dopo eventuale lussazione posteriore spalla sinistra rientrata
apparentemente da sola il 15.03.2010” (doc. 29).
L’assicuratore LAINF ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. L’assicurato è stato quindi
oggetto di investigazioni ordinate dall’CO 1 (agosto-settembre 2012) e con
comunicazione del 30 ottobre 2012 l’Istituto assicuratore ha informato il
datore di lavoro di aver sospeso tutte le prestazioni assicurative (doc. 160).
1.3. Con la decisione formale del
4 gennaio 2013 (doc. 171), confermata con decisione su opposizione del 26
febbraio 2013 (doc. 178), l’CO 1 ha ritenuto l’assicurato pienamente abile al
lavoro (100%) dal 7 agosto 2012 e negato il diritto a ulteriori prestazioni
assicurative dalla medesima data (doc. 178).
L’assicuratore resistente
ha quindi chiesto la restituzione di fr. 7'799.-- per il periodo dal 7 agosto
2012 al 30 settembre 2012, a titolo di prestazioni versate a torto (doc. 178).
1.4. Con tempestivo ricorso del 2
aprile 2013, ARI 1, patrocinato dall’avv. RA 1 ha chiesto l’annullamento della
decisione impugnata e il ricoscimento del diritto a percepire delle rendite
LAINF (doc. 186).
1.5. Il TCA, con sentenza
35.2013.24 del 9 settembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, ha
respinto il ricorso e confermato la decisione impugnata (doc. 196).
1.6. In data 29 luglio 2014 RI 1
ha inoltrato all’CO 1 un’istanza di revisione allegando i referti del 7 e 24
luglio 2014 del Dr. __________, la artro-RM alla spalla sinistra del 16 luglio
2014 del Servizio di radiologia diagnostica dell’Ospedale __________ di __________,
lo scritto del 5 giugno 2014 del Dr. __________ e quello del 12 maggio 2014 del
Dr. __________ (doc. I +1-8).
Secondo l’istante, le
indagini effettuate dal Dr. __________ hanno permesso di diagnosticare una “lesione
di Hill Sachs ed una probabile lesione Blankart, oltre ad accertare
segni di impingement” e condotto il sanitario a proporre un intervento
chirurgico alla spalla (doc. I).
Egli ha invitato l’CO 1 “a
riesaminare la fattispecie, proprio sulla base dei nuovi atti, rispettivamente
ad accordare la copertura assicurativa, e dunque a mettere in pagamento le
prestazioni che vengono a giustificarsi; innanzitutto le spese sanitarie e poi
l’indennità giornaliera” (doc. I).
RI 1 ha quindi concluso
che la nuova documentazione medica contribuisce a far luce sui disturbi da lui
accusati “e al tempo stesso sono delle novità per le quali si giustifica la
revisione e la riapertura del caso, proprio perché non erano noti in precedenza”
(doc. I).
1.7. Con istanza di revisione/riconsiderazione
del 4 agosto 2014 indirizzata all’CO 1 l’assicurato, sempre patrocinato
dall’avv. RA 1, ha postulato l’apertura di una procedura di revisione,
l’annullamento della decisione del 4 gennaio 2013 e di conseguenza il
ripristino delle prestazioni LAINF, con effetto dal 7 agosto 2012 (doc. II).
Il rappresentante
dell’assicurato, fondandosi sulle certificazioni del Dr. __________, del Dr. __________
e del Dr. __________, ha concluso che la decisione dell’Istituto assicuratore
che ha portato alla sospensione delle prestazioni assicurative “è stata
emessa sulla scorta di fatti e constatazioni mediche inesatte. Il fatto che
vari medici sostengano che tutta una serie di normali movimenti non sono in
contrasto che le lesioni subite dal signor RI 1, che il nesso di causalità tra
l’infortunio e le attuali lesioni sia confermato da tutti i medici intervenuti
e infine il fatto di una doppia patologia alla spalla, sono tutti elementi di
notevole importanza che cambiano completamente la situazione ” (doc. II,
pag. 5).
1.8. Con scritto del 14 agosto
2014 l’CO 1 ha trasmesso l’istanza del 29 luglio 2014 e quella del 4 agosto
2014, per competenza al TCA (doc. III).
1.9. In data 20 agosto 2014,
questa Corte ha assegnato all’istante 10 giorni per comunicare se intende
chiedere la revisione della sentenza del TCA 35.2013.24 del 9 settembre 2013 e
nell’affermativa motivando l’istanza di revisione (doc. IV).
1.10. In data 29 agosto 2014 l’avv. RA
1 ha comunicato al TCA di voler chiedere la revisione della sentenza 35.2013.24
del 9 settembre 2013, allegando le motivazioni della propria domanda (doc.
V+1).
Egli ha quindi postulato
la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la
presente procedura (doc. V1, pag. 9). Il ricorrente ha poi ritirato questa
richiesta in data 28 maggio 2015 (doc. XXXIII).
1.11. Nella risposta del 13 ottobre
2014 l’CO 1 ha postulato la reiezione dell’istanza di revisione con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.12. Il 31 ottobre 2014 l’avv. RA 1
ha trasmesso a questa Corte il rapporto del 29 ottobre 2014 del Dr. __________
(doc. I1), nonché lo scambio di corrispondenza con il Dr. __________ (doc.
I2+I3).
Fatti
I doc. I 1-3 sono stati
inviati all’avv. __________ per osservazioni (doc. XIV).
1.13. In data 16 novembre 2014
l’avv. RA 2 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni concludendo che lo
stato della spalla è stato ampiamente indagato, senza ulteriori novità (doc.
XV).
Il doc. XV è stato inviato
per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. XVI).
1.14. Il 3 dicembre 2014 l’avv. RA 1
ha trasmesso al TCA – per informazione – nuova documentazione medica (doc. XVII
L/1-5) che questa Corte ha inviato per conoscenza all’avv. RA 2 (doc. XVIII).
1.15. Il 24 dicembre 2014 il
rappresentante dell’assicurato ha inviato al TCA il rapporto operatorio del Dr.
__________, relativo all’intervento subìto da RI 1 il 18 dicembre 2014 (doc.
XIX+bis)
Il doc. XIX e l’allegato
sono stati trasmessi all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. XX).
1.16. L’avv. RA 1 – in data 22
gennaio 2015 – ha inviato al TCA uno scritto di precisazioni del Dr. __________
(doc. M).
La lettera del 22 gennaio
2015 e lo scritto del Dr. __________ sono stati inviati all’avv. RA 2 per
conoscenza (XXII).
1.17. Il 13 febbraio 2015 l’avv. RA
1 ha trasmesso al TCA copia della documentazione medica ricevuta dal proprio
patrocinato (doc. XXIII+N1-15) che questa Corte ha inviato per conoscenza
all’avv. RA 2 (doc. XXIV).
1.18. L’avv. RI 1 - in data 5 marzo
2015 - si è riconfermato nelle proprie argomentazioni rilevando come dagli atti
prodotti non risulti alcun fatto nuovo (doc. XXV).
Il doc. XXV è stato
trasmesso all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XXVI).
1.19. In data 24 marzo 2015 l’istante
ha inviato a questa Corte gli scritti del 5 marzo e 23 marzo 2015 del Dr. __________
rilevando che all’esame artroscopico è stata evidenziata una “lesione di
Bankart, con accollamento mediale del labbro glenoideo come in evoluzione per
Alpsa lesione”. Questa lesione – non rilevata dei precedenti accertamenti –
è in nesso di causalità probabile, secondo il Dr. __________, con il sinistro
subìto dall’assicurato (doc. XXVII+O 1-2).
La nuova documentazione
medica è stata inviata per osservazioni all’CO 1 (doc. XXVIII).
1.20. L’avv. RA 2, il 19 aprile 2015, ha trasmesso al Tribunale l’apprezzamento della Dr.ssa __________ riconfermandosi nelle proprie
allegazioni e domande (doc. XXIX+1).
Lo scritto del 19 aprile
2015 e l’allegato sono stati inviati all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XXX).
1.21. L’8 maggio 2015 l’avv. RA 1 ha
trasmesso a questa Corte copia dell’ultima documentazione medica ricevuta (doc.
XXXI+P1-4) che il TCA ha trasmesso per conoscenza all’avv. RA 2 (doc. XXXII).
1.22. In data 28 maggio 2015 il
rappresentante dell’assicurato ha ritirato la richiesta di assistenza
giudiziaria e prodotto il rapporto del 28 aprile 2015 del Dr. __________
dell’Ospedale __________ di Lugano (doc. XXXIII).
I doc. XXXIII e l’allegato
sono stati inviati all’avv. RA 2 per osservazioni (doc. XXXIV).
1.23. L’avv. RA 2, l’8 giugno 2015,
si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande (doc. XXXV).
Il doc. XXXV è
stato trasmesso all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XXXVI).
Considerandi
In ordine
2.1
L’assicuratore infortuni
convenuto ha chiesto, a titolo preliminare, di verificare la tempestività
dell’istanza di revisione presentata da RI 1 in data 29 luglio/4 agosto 2014
(cfr. risposta del 13 ottobre 2014, pag. 4, doc. IX+1).
Secondo l'art. 61 cpv. 1
lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati
scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato
da un crimine o da un delitto.
L'art. 24 Lptca prevede
che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa
la revisione:
a) se sono stati scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un
delitto ha influito sul giudizio.
Secondo l'art. 25 cpv. 1
Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di
prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data
in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b)
dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve
inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
L'art. 25 cpv. 2 Lptca
stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura
prescritta dalla presente legge.
Questo Tribunale constata
che, a mente dell’istante, il “fatto nuovo” che fonderebbe la revisione
della sentenza del 9 settembre 2013, è costituito da quanto emerso dalla
certificazione del 12 maggio 2014 del Dr. __________ (doc. C) ricevuta
dall’avv. RA 1, al più presto, il giorno successivo (13 maggio 2014), nonché da
quelle del Dr. __________ (20 e 27 giugno 2014) e Dr. __________ (7 e 24 luglio
2014) (doc. V1).
Nell’ipotesi più
sfavorevole all’assicurato, il termine di 90 giorni previsto dall’art. 25 cpv.
1.
Lptca ha iniziato a decorrere il 13 maggio 2014 ed è dunque venuto a scadere
in data 12 settembre 2014 (dal 15 luglio al 15 agosto il termine è
sospeso, ex art. 11 lett. b Lptca).
Se ne deduce pertanto che
- inoltrata, il 29 luglio/4 agosto 2014 (cfr. I) - l'istanza di revisione in
questione deve essere considerata senz’altro tempestiva.
Nel
merito
2.2
Perché il TCA possa rivedere
una sua decisione cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano
scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Un fatto
è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è
stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non
era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data
alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si
poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito
della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante,
vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della
decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di
un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199
consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non
pubblicata,2A.531/1999).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova,
essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare
la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però
non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso
l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla
sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF
del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo
di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto
nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto
dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria
diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).
In una sentenza C 223/06
del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che
stanno alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La
nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24
gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già
esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati
poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti
verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,
secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non
vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione
(DTF 121 IV 317 consid.
2.
pag. 321; 118 II 199 consid. 5
pag. 204; 110 V 138 consid. 2
pag. 141; 108 V 170 consid. 1
pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter
Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B
I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire
devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già
rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il
semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi
del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2
pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1
pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5.
pag. 205)."
2.3
Con il giudizio di cui ora è
chiesta la revisione, il TCA ha riconosciuto la correttezza della decisione formale
dell’CO 1 del 4 gennaio 2013 (doc. 171), confermata con decisione su
opposizione del 26 febbraio 2013 (doc. 178), che ha ritenuto l’assicurato pienamente
abile al lavoro dal 7 agosto 2012 e negato il diritto a ulteriori prestazioni
assicurative dalla medesima data.
In quella sentenza il TCA
si è fondato principalmente sulle valutazioni del 16 novembre 2011 (doc. 96),
del 17 agosto 2012 (doc. 148) e del 17 ottobre 2012 (doc.156 ) del medico
fiduciario dell’CO 1 Dr. __________, spec. FMH in neurologia.
Nel rapporto
del 17 ottobre 2012 lo specialista dell’CO 1 ha posto la diagnosi di lesione
del nervo toracico lungo con sviluppo di una scapola alata e riferito dei
dolori lamentati dall’assicurato da lui messi in relazione con questa lesione
(doc. 156).
Il
Dr. __________ ha tuttavia ribadito – facendo riferimento anche alle sue
precedenti valutazioni – che la scapola alata e la lesione del
nervo toracico lungo non sono da ricondurre ad una lussazione acuta traumatica
della spalla. Con riferimento alla documentazione fotografica e video
esaminata dallo specialista (l’assicurato è stato oggetto di pedinamenti nel
periodo agosto-settembre 2012, doc. 153 e 154) le limitazioni fatte valere
dall’assicurato non hanno – a suo parere – alcuna base organica (doc.
156).
A sostegno delle
conclusioni del Dr. __________, il TCA ha quindi fatto riferimento al rapporto
del medico __________ Dr. __________ spec. FMH in chirurgia ortopedica, il
quale durante la visita medica del 18 ottobre 2011, dopo aver diagnosticato uno
“Stato dopo trauma distorsivo spalla sinistra. Lesione del nervo toracico
lungo con scapola alata” (doc. 93), ha sollevato delle perplessità sul caso
non riuscendo a capire “perché una lesione almeno parziale del nervo
toracico lungo di origine postraumatica non abbia nessuna tendenza al ricupero
con il tempo e in particolare nonostante il tempo trascorso non si sia
sviluppata nessuna ipotria della muscolatura del cinto omero scapolare”. Il
medico ha poi sottolineato che normalmente le scapole alate non sono così
particolarmente dolorose (doc. 93).
Perplessità
sul caso, in particolare sui dolori lamentati dall’assicurato, sono altresì
state evidenziate dal Dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________ che
– in data 8 giugno 2012 – ha diagnosticato “Läsion des Nervus thoracicus
longus links, V.a Plexusparese und Scapula alata links Z. n. Schulterluxation
links” e indicato “Unklar bleibt die massive Schmerzsymptomatik
im gesamten Schulterbereich” (doc. 138).
Alla luce
delle conclusioni del Dr. __________, il TCA ha quindi reputato
dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che l’assicurato ha ritrovato una piena capacità
lavorativa, nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni resistente.
2.4
Il
rappresentante di RI 1 ha motivato l’istanza di revisione tramite
nuova documentazione medica dalla quale – a suo dire – si deve concludere che
la decisione che ha portato alla sospensione delle prestazioni assicurative è
stata emessa sulla scorta di fatti e constatazioni mediche inesatte (doc. II, V).
In particolare, secondo l’avv.
RA 1, “il fatto che vari medici specialisti sostengano che tutta una serie
di normali movimenti non sono in contrasto con le lesioni subite dal signor RI
1, che il nesso di causalità tra l’infortunio e le attuali lesioni sia
confermato da tutti i medici intervenuti e infine il fatto che finalmente si
sia accertato come il signor RI 1 in realtà soffra di una doppia patologia alla
spalla, sono tutti elementi di notevole importanza che cambiano completamente
la situazione” (doc. II, V).
L’CO 1, da parte sua, ha
ritenuto che le condizioni per procedere ad una revisione della sentenza del 9
settembre 2013 non fossero adempiute (doc. IX+1).
L’assicurato
ha prodotto innanzitutto lo scritto del 12 maggio 2014 del Dr. __________,
della Clinica __________ di __________ (doc. I6)
Il Dr. __________
ha fornito le seguenti precisazioni all’avv. RA 1:
" Wir beziehen uns auf unsere Konsultation und auf Ihre Anfrage von
Herrn RI 1. Es besteht seit dem bekannten Unfall eine massive Scapula alata
Position des Patienten. Eine durchgeführte
neurologische Untersuchung hat keine relevante Läsion der Innervation des M.
serratus anterior ergeben.
Allerdings ist sowohl der zeitliche Zusammenhang
mit der deutlich sichtbaren Fehlstellung der Scapula, ebenso wie die
Beschwerden welche sehr gut mit der Fehlstellung der Scapula vereinbar sind, klar
gegeben. Das heisst, obschon vorderhand noch keine
klare strukturelle Läsion sichtbar ist, so ist das pathologische
Bewegungsmuster an sich mit guter Sicherheit belegbar
und nachvollziehbar und die damit einhergehenden
Beschwerden ebenfalls. Ferner steht im Raum die Frage warum der Patient sein
Kind auf dem Arm halten konnte, dies ist bei angewinkeltem Arm am Körper
problemlos möglich auch mit dieser massiv abstehenden Scapula, dies
widerspricht nicht dem Leiden des Patienten. Mit den zurzeit vorliegenden Daten
ist es aus unserer Sicht überwiegend wahrscheinlich, dass der Unfall und die
aktuellen Probleme ursächlich in Zusammenhang stehen” (doc. I6).
In seguito, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto il referto
del 5 giugno 2014 del Dr. __________ del Centro __________ dell’Ospedale __________
di __________ che, tra le altre cose, segnala come l’applicazione del TENS alla
spalla sinistra non ha portato ad un miglioramento significativo del quadro
algico (doc. I5).
A sostegno
della propria istanza di revisione l’assicurato ha allegato anche i certificati
del 7 e del 24 luglio 2014 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, e l’artro-RM alla spalla sinistra del 16 luglio 2014 (doc. I1, I2,
I3, I4).
Con lo
scritto del 7 luglio 2014, il Dr. __________ ha indicato che oltre al noto
problema della scapola lata, “è stata messa in evidenza un’instabilità
anteriore con lussazione autoridotta che, alla precedente consultazione non era
possibile constatare”. Egli ha quindi richiesto un artro-RM alla spalla
sinistra, mai eseguita dal paziente (doc. I4).
Dopo aver
effettuato il 16 luglio 2014 l’artro-RM alla spalla sinistra (doc. G), in data 24
luglio 2014, il Dr. __________ ha espresso le seguenti considerazioni:
" (…)
Il paziente è stato da me visitato più volte, per la problematica
medico-assicurativa complessa. Il paziente riferisce un trauma con possibile
lussazione autoridotta della spalla dx avvenuto il 15.03.2010 e quindi si è
sottoposto a ripetuti controlli presso specialisti ortopedici e neurologi. Il
paziente presenta una chiara discinesia scapolo toracica dovuta a scapola lata
da neuropatia del toracico lungo, e con sintomi dolorosi che si irradiano dalla
scapola e dal cingolo scapolare lungo tutto l'arto superiore sinistro.
Il paziente presenta anche un'instabilità della gleno-omerale e
sopratutto ultimi due controlli ambulatoriali da me eseguito è possibile
lussare anteriormente la spalla e autoridurla. Apprehenssion test e Relocation
test sono positivi.
Ho chiesto un'artro-RMN alla spalla sx che il
paziente ha effettuato in data 16.07.2014, che conferma una lesione di Hill
Sachs ed una probabile lesione di Bankart. La lesione di Hill Sachs testimonia
instabilità anteriore e dall'ultimo controllo il paziente riferisce che la spalla
si è lussata una decina di volte e auto-ridotta anteriormente. Anche al
controllo in data odierna la spalla presenta una chiara instabilità molto più
evidente rispetto ai controlli di qualche mese orsono con Apprehension e
Relocation test fortemente positivi, nella manovra di Apprehension test la
spalla si lussa anteriormente.
Pertanto, il paziente è affetto da una doppia patologia alla
spalla e al
cingolo scapolare sx. La nota neuropatia del nervo toracico lungo
che determina una discinesia scapolo-toracica con scapola lata, ma
anche sempre più ingravescente instabilità anteriore che presenta
della lesioni di tipo legamentoso e anche un difetto osseo
significativo.
Per quanto concerne la prima patologia non vi sono trattamenti
medici da suggerire ai paziente, ma per quanto riguarda
instabilità
anteriore che è sicuramente sempre più evidente e che sempre più
disturba il paziente, in considerazione delle lesioni
anatomopatologiche e della facile lussabilità della spalla sx, il consiglio è
quello di eseguire un intervento di stabilizzazione con intervento secondo
Latajet. Il tipo d'intervento è suggerito dalla cronicità dei sintomi e dal
tipo di lesioni riscontrate all'artro-RMN.
Dopo l'intervento il paziente manterrà l'arto operato
immobilizzato in
un tutore per 3 settimane e quindi effettuerà un periodo di
rieducazione di ca. 3 mesi.” (doc. I1).
Con
l’istanza del 4 agosto 2014 (doc. II) – a completazione di quella inoltrata
dall’assicurato il 29 luglio 2014 (doc. I) – e le successive motivazioni del 29
agosto 2014 (doc. V1), l’avv. RA 1 ha prodotto anche lo scritto del 27 giugno
2014.
del Dr. __________, il quale ha concluso che il perito neurologo e l’ampia
documentazione fotografica “hanno però già dimostrato che il paziente è in
grado di eseguire tutti i movimenti da lei elencati oltre all’apertura di
grossi sportelloni di autoveicoli, spostamenti di pacchi della spesa e di pesi
superiori ai 20kg sopra l’altezza del collo” (doc. E).
L’amministrazione
ha quindi sottoposto la documentazione medica prodotta dall’istante alla
valutazione del medico di circondario, Dr.ssa __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica.
Nello
scritto del 23 settembre 2014 la Dr.ssa __________ si è così espressa:
" (…)
la certificazione del prof. __________ del 12.05.2014 conferma
pure la divergenza tra la possibilità di alzare pesi con un braccio angolato ed
appoggiato al corpo e la dimostrazione contraria descritta nella visita
medico-circondariale del 03.01.2012. Nello stesso modo il prof.
__________ conferma la nostra univoca diagnosi di scapola alata
senza poter però oggettivare una struttura patologicamente alterata.
Tutto sommato posso ribadire che le motivazioni del Dr. __________
non costituiscono un fatto nuovo che non era già conosciuto nel momento della
presa di posizione da parte della CO 1.
Viene però confermato che si potrebbe trattare di una neuropatia
precedente ossia preesistente al 15.03.2010. Anche lo scritto del dott. __________
del 27.06.2014 conferma la discrepanza tra il perito neurologico e la dimostrata
limitazione per quanto riguarda la spalla sinistra.
In conclusione posso accentuare che ambi i medici ossia il prof. __________
e il dott. __________ confermano lo scritto dei medici da parte della Suva,
anzi l'apprezzamento neurologico finale del 17.08.2014” (doc. IX1).
2.5
Nell'evenienza
concreta, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revisione del 29 luglio/4
agosto 2014, il TCA ritiene che l'assicurato non ha fornito alcuna prova circa
l’esistenza di nuove circostanze, suscettibili di far apparire come
oggettivamente insufficienti o errati gli elementi posti alla base della
sentenza di cui è postulata la revisione.
Dalla
certificazione del Dr. __________ emerge una diagnosi sovrapponibile a quella
posta dal Dr. __________ nel rapporto del 17 ottobre 2012. Egli ha infatti
indicato la presenza di una scapola alata e confermato che il paziente può
comunque svolgere determinati movimenti con il braccio sinistro (alzare pesi),
malgrado la presenza di questa patologia (cfr. doc. I6). Vengono perciò confermate
le conclusioni della Dr.ssa __________ quando nel rapporto del 13 gennaio 2012 sosteneva
che una scapola alata concede all’assicurato un’attività lavorativa pressoché
normale (doc. 107, pag. 6).
Conclusioni
che sono state confermate anche dal Dr. __________ nello scritto del 27 giugno
2014.
(doc. E), quando ha indicato all’avv. RA 1, che il paziente è in grado di
eseguire tutti i movimenti da lui elencati, oltre all’apertura di grossi
sportelloni di
autoveicoli, spostamento
di pacchi della spesa e pesi superori ai 20kg sopra l’altezza del collo,
ovvero:
" mettersi
al volante, guidare il veicolo, allacciare le cinture di sicurezza, aprire e
chiudere le portiere, il cofano motore, il portellone del bagagliaio, agire sui
comandi elettrici posti sul bracciolo della portiera, telefonare, tenere in
mano un pacchetto di sigarette, un giornale, un portafoglio, fumare una
sigaretta, sfogliare un giornale, infilare e togliere le chiavi dalle tasche
dei pantaloni, scostare lo sportello della bucalettere, guardare l’ora, pulire
il naso, grattare il volto e l’orecchio, portare alla bocca alimenti, spingere
il carrello della spesa e sistemare le borse nel bagagliaio, spostare gli
acquisti da una borsa all’altra, assicurare la spesa con una rete elastica,
sollevare il ripiano di copertura del vano bagagli, sistemarsi la maglietta,
alzare in vita i pantaloni e togliersi la giacca” (doc. D).
Questi
movimenti sono quelli che RI 1 è stato visto eseguire in occasione della
sorveglianza svolta nei mesi di agosto-settembre 2012 (cfr. sentenza 35.2013.24
del 9 settembre 2013, pag. 9) e che non corrispondono alle limitazioni funzionali
che l’assicurato aveva manifestato invece durante gli esami (cfr. visita medica
circondariale del 3 gennaio 2012, doc. 107).
Per quanto riguarda invece
le certificazioni del Dr. __________ va detto che lo specialista, dopo quanto
attestato con i referti del 7 e 24 luglio 2014 (cfr. consid. 2.4.), in data 24
luglio 2014 (e nel successivo referto del 29 ottobre 2014) ha diagnosticato “una
chiara discinesia scapolo toracica dovuta a scapola lata da neuropatia del
toracico lungo” e, a seguito dell’artro-RM alla spalla sinistra del 16
luglio 2014, una “lesione di Hill Sachs ed una probabile
lesione di Bankart” (doc. H e I1).
La lesione
di Hill-Sachs chiamata anche frattura di Hill-Sachs, è una depressione
corticale nella testa posterolaterale dell'osso dell'omero. È il risultato di una compressione
forzata della testa omerale contro il bordo glenoideo
anteriore quando la spalla subisce una lussazione anteriore.
Una lesione di Bankart è
invece una ferita anteriore del labbro glenoideo della
spalla causata da
ripetute lussazioni della
spalla (www.wikipedia.org).
Secondo il
Dr. __________ la lesione di Hill Sachs testimonia un’instabilità anteriore più
evidente “rispetto ai controlli di qualche mese orsono”. Il paziente –
sempre secondo lo specialista – è affetto da una doppia patologia alla spalla e
al cingolo scapolare sinistro. “La nota neuropatia del nervo toracico lungo
che determina una discinesia scapolo-toracica con scapola lata, ma anche sempre
più ingravescente instabilità anteriore che presenta delle lesioni di tipo
legamentoso e anche un difetto osseo significativo”. Il medico curante ha
quindi evidenziato che “il fatto nuovo da segnalare non riguarda la
patologia neurologica ormai stabilizzata, ma l’instabilità anteriore della
spalla che presenta chiari lesioni anatomopatologiche (Lesione di Hill Sachs)
da riferirsi al primo trauma iniziale” (doc. H e I1).
In data 5 marzo 2015 il
Dr. __________ ha poi riferito di aver operato l’assicurato il 18 dicembre 2014
(intervento di “stabilizzazione Sec. Latarjet Assistita Artroscopicamente”,
doc. XIXbis) “per un’instabilità anteriore con difetto osseo alla spalla
sinistra. Il difetto osseo consisteva in una lesione di Hill-Sachs sulla testa
omerale e una minima erosione sul versante glenoideo anteriore che è stato
evidenziato all’esame artroscopico. Sempre all’esame artroscopico durante
l’intervento è stata evidenziata una lesione di Bankart con accollamento
mediale del labbro glenoideo come in evoluzione per Alpsa lesione”. Lo
specialista ha quindi messo in evidenza le complicanze post-operatorie intervenute
(doc. O1).
Nello scritto del 23 marzo
2015.
il Dr. __________ si è quindi espresso in questi termini sul nesso di
causalità tra la lesione di Bankart alla spalla e l’infortunio: “il nesso di
causalità è da considerarsi probabile in quanto la lesione di bankart non era certamente
acuta quindi è probabile possa riferirsi a questo episodio. Vista la storia
clinica non possiamo riferire tale lesione come altamente probabile ma la
probabilità che sia stato quell’episodio a determinare sia la lesione di Hill
Sachs e soprattutto la lesione di Bankart è sicuramente da considerare”
(doc. O2).
Nell’apprezzamento medico
del 14 aprile 2015 la Dr.ssa __________ ha preso posizione sul rapporto del 5
marzo 2015 del Dr. __________ valutando se costituisce qualcosa di nuovo.
La Dr.ssa __________
si è così espressa:
" Da una
parte il dott. med __________ nota e conferma un notevole miglioramento per
quanto riguarda la spontanea mobilità dell’avambraccio e pure della spalla, per
altro nota ancora un forte dolore alla flessione per la presenza di scapola
alata in sede posteriore e laterale di sinistra. Per tali motivi lo specialista
chirurgo ortopedico conferma nel suo scritto del 05.03.2015 tutto ciò che è
stato notato e soprattutto motivato nell’apprezzamento del neurologo dott.med __________
del 17.10.2012; non siamo in presenza di nuovi dati medici che dovrebbero
modificare la presa di posizione da parte CO 1” (doc. XXIX1).
Da un lato dunque, le
certificazioni del Dr. __________ e del Dr. __________, non giustificano la
postulata revisione, dato che mettono in evidenza patologie ben note, in
particolare la lesione del nervo toracico lungo con scapola alata, che
permettono all’assicurato un’attività lavorativa pressoché
normale (cfr. doc. I6, E).
Per quanto riguarda, la lesione
di Hill Sachs e la lesione di Bankart (ferita anteriore del labbro glenoideo
della spalla) diagnosticate dal Dr. __________, anche in questo caso non si
tratta di reperti che non erano noti al momento in cui questa Corte ha emanato
la sentenza del 9 settembre 2013.
Nel rapporto di visita
medica circondariale del 18 ottobre 2011 il Dr. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, aveva ripreso, nell’anamnesi, la RM alla spalla sinistra
del 29 novembre 2001 “dove si nota una lesione di Hill-sachs in stato dopo
lussazione. Parziale lesione del labbro anteriore e antero/caudale” (doc.
93).
Nel rapporto del 13
gennaio 2012 – a margine della visita medica circondariale del 3 gennaio 2012 –
il Dr. __________, esprimendo le proprie perplessità per quanto riguarda
l’origine della scapola alata, precisava che dalla RM del 29.11.2001 alla
spalla sinistra “si è visto peraltro un’impronta di Hill-sachs ciò
significa che la testa omerale effettivamente si è ingranata al di sotto del
glenoide in seguito ad una precedente lussazione. Queste lussazioni con
formazione di Hill-sachs molto difficilmente vengono riposte spontaneamente. Mi
viene quindi da pensare che l’assicurato si sia già precedentemente lussato la
spalla in periodi anteriori al 2001, è possibile quindi che questa lesione del
nervo toracico lungo si sia già verificata in tale occasione” (doc. 107, la
sottolineatura è del redattore).
Nella valutazione del 16
novembe 2001 il Dr. __________ aveva anch’egli preso in considerazione l’evento
infortunistico del 2001 e la RM del 29 novembre 2001 che evidenziava una
lesione Hill-Sachs in stato dopo lussazione: “Hirslanden Klinik, Radiologin
Dr. __________. Arthro-MRI der linken Schulter vom
29.11.2001
In Anbetracht der Platzangst wurde ein offenes MRI-Gerät benutzt.
Hill-Sachs-Läsion bei Status nach Luxation”
(doc. 96).
Ne discende che la lesione Hill-Sachs, come pure la parziale
lesione del labbro anteriore e antero/caudale, sono
patologie che erano note ai sanitari che hanno valutato l’assicurato
nell’ambito della procedura conclusasi con la sentenza del 9 settembre 2013.
Dal referto
del 24 luglio 2014 del Dr. __________ si evince tuttalpiù che la lesione
in questione è più evidente rispetto a prima. Lo specialista ha infatti
annotato che al momento della visita del 24 luglio 2014 la spalla presentava un’instabilità anteriore più evidente “rispetto ai controlli di
qualche mese orsono” (doc. H e I1).
La Dr.ssa __________,
nel rapporto del 14 aprile 2015, dopo aver confrontato la valutazione del Dr. __________
del 5 marzo 2015 con quella del Dr. __________ del 17 ottobre 2012 ha tuttavia escluso la presenza di nuovi dati medici che dovrebbero modificare la presa
di posizione da parte dell’CO 1 (doc. XXIX1).
Anche la
successiva documentazione prodotta dall’insorgente l’8 maggio 2015 e il 28
maggio 2015 (doc. XXXI e XXXIII) non permette una diversa valutazione della
fattispecie.
In definitiva,
la questione può anche rimanere aperta, in quanto dalle certificazioni
del Dr. __________ e del Dr. __________ (cfr. doc. I5, I6, E) emerge che RI 1,
anche in presenza della lesione di Hill Sachs e della lesione di Bankart, mantiene
una piena abilità nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni.
In conclusione dunque,
poiché non sono stati fatti valere nuovi fatti o nuovi mezzi di prova secondo
la giurisprudenza (cfr. consid. 2.2.), l’istanza di revisione della sentenza
35.2013.24
del 9 settembre 2013 non può che essere respinta.
Con riferimento alla
certificazione 30 aprile 2015 del dott. __________ (doc. P 3), il TCA precisa
che la vertenza a cui egli fa accenno si è conclusa con lo stralcio della causa
(cfr. STCA 35.2015.6 del 16 aprile 2015) a seguito del ritiro della decisione
impugnata da parte dell’assicuratore. Va inoltre sottolineato che, in quella
fattispecie, si poneva una questione di causalità naturale, e meglio se le
diagnosticate lesioni di Hill-Sachs e di Bankart, oggetto di un annuncio di
ricaduta, erano riconducibili all’evento infortunistico iniziale. Nel caso sub
judice, invece, l’Istituto assicuratore aveva posto termine alle proprie
prestazioni, in quanto l’assicurato era stato reputato aver ritrovato una piena
capacità lavorativa nella sua abituale professione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L'istanza di revisione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti